In materia di espropriazione per pubblica utilità, Il Consiglio di Stato ha affermato ad aprile 2016 che “l’intervenuta realizzazione dell’opera pubblica non fa venire meno l’obbligo dell’amministrazione di restituire al privato il bene illegittimamente appreso; e ciò indipendentemente dalle modalità – occupazione acquisitiva o usurpativa – di acquisizione del terreno; per tali ragioni, il proprietario del fondo illegittimamente occupato dall’amministrazione, ottenuta la declaratoria di illegittimità dell’occupazione e l’annullamento dei relativi provvedimenti, può legittimamente domandare, nel giudizio di ottemperanza, sia il risarcimento, sia la restituzione del fondo sia la sua riduzione in pristino.”