Sorveglianza a vita attraverso Internet per reati di terrorismo. La Repubblica.

“Un altro giurista al lavoro da tempo su questi temi, Fulvio Sarzana, sottolinea invece come niente di tutto questo sarebbe ammissibile dalla legge italiana:

Non sono ammissibili nel nostro ordinamento cose del genere. Né dal punto di vista delle pene dal momento che le pene stesse devono tendere alla rieducazione e al reinserimento del condannato (art. 27 Costituzione) e non alla umiliazione o limitazione dei diritti costituzionali, né dal punto di vista delle misure cautelari personali, come avviene ad esempio con l’applicazione volontaria del braccialetto elettronico, che è una misura alternativa al carcere, ma che è limitata nel tempo, come tutte le misure cautelari. Anche l’affidamento in prova ai servizi sociali (quello che è stato applicato a Berlusconi per intenderci), all’interno del quale è possibile applicare determinate limitazioni di luoghi e di frequentazione di persone, è ben delineato nel tempo.

Insomma, “una sorta di confino digitale”, di “misura di polizia digitale” non ammissibile, mi scrive ancora Sarzana in un colloquio successivo.”

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