“Un altro giurista al lavoro da tempo su questi temi, Fulvio Sarzana, sottolinea invece come niente di tutto questo sarebbe ammissibile dalla legge italiana:
Non sono ammissibili nel nostro ordinamento cose del genere. Né dal punto di vista delle pene dal momento che le pene stesse devono tendere alla rieducazione e al reinserimento del condannato (art. 27 Costituzione) e non alla umiliazione o limitazione dei diritti costituzionali, né dal punto di vista delle misure cautelari personali, come avviene ad esempio con l’applicazione volontaria del braccialetto elettronico, che è una misura alternativa al carcere, ma che è limitata nel tempo, come tutte le misure cautelari. Anche l’affidamento in prova ai servizi sociali (quello che è stato applicato a Berlusconi per intenderci), all’interno del quale è possibile applicare determinate limitazioni di luoghi e di frequentazione di persone, è ben delineato nel tempo.
Insomma, “una sorta di confino digitale”, di “misura di polizia digitale” non ammissibile, mi scrive ancora Sarzana in un colloquio successivo.”
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