La Corte di Cassazione ha ritenuto che la responsabilità dell’Ente, ai sensi del D.Lgs 231/2001, sussista anche quando la persona fisica del dipendente, cui è addebitato il reato presupposto, sia stata assolta per non aver commesso il fatto.
In particolare l’autore del reato presupposto – dipendente della società – era stato assolto dal reato di aggiotaggio.
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