L’acquirente iniziale della copia di un programma per computer, accompagnata da una licenza d’uso illimitata, può vendere d’occasione tale copia e la relativa licenza a un subacquirente.
Per contro, allorché il supporto fisico originale della copia inizialmente consegnata sia danneggiato, distrutto o smarrito, il primo acquirente non può fornire al subacquirente la propria copia di salvataggio senza l’autorizzazione del titolare del diritto.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia UE con Sentenza del 12 ottobre, nella causa C-166/15 Aleksandrs Ranks e Jurijs Vasiļevičs.
Il caso ha origine in Lettonia, paese in cui due soggetti privati sono stati perseguiti in sede penale per alcuni reati e in particolare, per associazione a delinquere, vendita illecita di programmi per elaboratore tutelati dal diritto d’autore e uso illecito di marchio d’impresa altrui, per aver venduto online delle copie di riserva di diversi programmi per computer di proprietà della multinazionale Microsoft e tutelati dal diritto d’autore.
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