Reati informatici annullato sequestro
Il sequestro di siti internet deve essere attentamente motivato.
Lo ha stabilito il Tribunale del riesame per le misure cautelari di Roma in relazione ad un sito internet che riproponeva contenuti protetti dal diritto d’autore.
L’avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, immediatamente dopo l’azione di sequestro aveva presentato ricorso per conto del portale. Nel decreto del GIP si manifestava la violazione di un principio che la Corte di Giustizia UE ha ribadito in almeno due sentenze – casi Bestwater e Svensson. Ovvero che la pubblicazione di link o l’integrazione (embedding) di contenuti provenienti da YouTube, sebbene pirata, è lecita.
Il tribunale del riesame (originariamente denominato tribunale della libertà), nell’ordinamento giudiziario italiano, è un sezione speciale di un tribunale ordinario con competenza di controllo esterno, non solo di legittimità ma anche di merito, sui provvedimenti restrittivi della libertà personale emessi dal giudice per le indagini preliminari.
Il Tribunale del riesame, competente a decidere in forma collegiale sulle ordinanze che dispongono una misura coercitiva, ha sede nel capoluogo del distretto di Corte d’appello[1], mentre un tempo[Quando?] aveva competenza territoriale il tribunale competente per il capoluogo della provincia in cui si trovava il giudice (ad esempio per Caserta il tribunale di Santa Maria Capua Vetere) contro la cui ordinanza di limitazione della libertà personale (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari) l’imputato aveva chiesto il riesame. Tale ultima competenza territoriale è rimasta, ai sensi dell’art. 324 Codice di procedura penale, per le richieste di riesame delle misure cautelari reali.
La richiesta, che può riferirsi anche al sequestro di beni, può essere fatta dall’imputato (ai sensi dell’art. 309 codice di procedura penale) entro dieci giorni dall’esecuzione o notificazione del provvedimento e i motivi di doglianza possono anche essere sviluppati il giorno dell’udienza che si svolge in camera di consiglio. Il difensore dell’imputato può proporre la richiesta di riesame entro dieci giorni dalla notificazione dell’avviso di deposito dell’ordinanza che dispone la misura.
Il tribunale, entro altri dieci giorni, se non dichiara l’inammissibilità della richiesta, annulla, riforma o conferma l’ordinanza.
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