Reati informatici e prove utilizzabili, posta elettronica, dati di log e captatori informatici.

Avvocato Roma Studio Legale

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Non si possono utilizzare in un processo penale i messaggi di posta elettronica richiesti  in base all’art 132 del Codice privacy al gestore di telefonia o all’internet service provider.

E’ quanto ha stabilito il Tribunale di Modena in una Ordinanza del 28 settembre scorso, accogliendo la richiesta dell’avvocato dell’imputato. 

In pratica per poter considerare validi come prova tali messaggi occorre che vengano adottate tutte le forme di garanzia per l’indagato previste dalle norme sui sequestri di corrispondenza ( sul pc dell’imputato o presso l’ISP)  o dalla disciplina sulle intercettazioni.

Il Tribunale, che affronta anche il tema dei cd Captatori informatici ( altrimenti detti Trojan di Stato), si dilunga sulle modalità di acquisizione dei mezzi di prova informatici alla luce delle modifiche al codice penale e di procedura penale, susseguenti alla Convenzione di Budapest sulla Cybercriminalità.

segue su Il sole 24 ore-NOVA.

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