Niente reato per la detenzione senza licenza di software ed escluse le sanzioni amministrative ex art 174 bis legge diritto d’autore

Embargoed to 1000 Friday March 6 File photo dated 06/08/13 of someone using a laptop, as a suspected hacker from Britain has been arrested in connection with an alleged cyber attack on the United States Department of Defence (DoD) as part of a week-long UK-wide operation. PRESS ASSOCIATION Photo. Issue date: Friday March 6, 2015. The 23-year-old man was arrested on Wednesday by National Crime Agency (NCA) officers in Sutton Coldfield, in the West Midlands, on suspicion of offences linked to data stolen from a messaging service used by DoD employees around the world. See PA story CRIME Cyber. Photo credit should read: Dominic Lipinski/PA Wire

La detenzione senza licenza ( o di licenze scadute)  di software commerciali riconducibili alla multinazionale statunitense   Microsoft ed alle altre BIG del software ( nella fattispecie centinaia di software installati e  distribuite su più di cento computer) non configura il reato di abusiva duplicazione o di detenzione di file sprovvisti di licenza d’uso, anche se all’interno dei computer vengono trovati i dispositivi di aggiramento tecnologico in grado di far funzionare i software senza licenza, quelli che in gergo vengono chiamati crack .

Grave sconfitta della multinazionale Statunitense  Microsoft  che si era costituita parte civile nel procedimento penale di fronte al Tribunale di Roma  chiedendo danni per centinaia di migliaia di euro   e della Business Software Alliance BSA  ( l’associazione  che riunisce le multinazionali del software)  che aveva fornito ai militari della guardia di finanza  il personale per l’accertamento tecnico della violazione e la valutazione sul costo dei singoli software  che aveva fatto irrogare allo stesso imprenditore la sanzione amministrativa di 284mila euro.

Lo ha stabilito il tribunale di Roma, V sezione, Dott.ssa Laura D’Alessandro,  che ha assolto un imprenditore, difeso dall’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, che era stato trovato in possesso di 270 softwares di tutte le più rinomate software houses commerciali, tra le quali la stessa Microsoft ma anche Adobe, Macromedia, Symantec, sprovvisti di licenza,  distribuiti  su 103 computers tra cui server sui quali venivano messi in condivisione a beneficio di tutti i dipendenti della società  i metodi di aggiramento tecnologico .

I softwares venivano utilizzati nel settore della formazione, dunque in un contesto non commerciale,  da una società che era riconosciuta come laboratorio di ricerca accreditato presso il Ministero dell’Università e della ricerca scientifica.

Fra i corsi erogati alcuni riguardavano proprio l’educazione alla legalità nel settore della proprietà industriale.

L’impresa aveva collaborato nel passato con la stessa Microsoft.

Applicando anche i principi già stabiliti dalla Corte di Cassazione in riferimento al mancato obbligo di apposizione del bollino SIAE sui supporti informatici, il Tribunale ha ritenuto che,senza la prova della duplicazione del software  da parte dell’imprenditore e senza la prova dell’effettivo uso sulle singole macchine dei dispositivi di aggiramento tecnologico presenti sul server dell’azienda non si potesse configurare il reato di duplicazione abusiva di software né la detenzione di software sprovvisto di licenza d’uso e ha mandato assolto l’imprenditore con la formula più ampia possibile, ovvero il fatto non sussiste.

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