Modificato al Senato il T.U. sulla privacy
di Cristiana Coviello www.lidis.it
L’approvazione, al Senato, del disegno di legge di conversione del d.l. 21.01.2004 n.10 recante interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie, ha inciso sul nuovo Testo Unico sulla privacy (d.lgs. 196/03) apportando modifiche ad alcune norme volte a dettare disposizioni sulla tutela dei diritti fondamentali degli utenti .
Nelle scorse settimane era apparso sulla stampa il dissenso di una delle categorie toccate dal nuovo Testo Unico sul presupposto che líeccessiva analiticit‡ e farraginosit‡ delle procedure per il trattamento dei dati in ambito sanitario determinasse, di fatto, la paralisi della loro attivit‡ ambulatoriale.
Líimpulso alla modifica Ë stata promossa dai medici di medicina generale, i c.d. medici di famiglia, ai quali il nuovo Codice sulla privacy richiedeva il rispetto di complesse procedure, a loro dire, adeguate alle strutture sanitarie pubbliche o private, ma ritenute sproporzionate rispetto alla realt‡ rappresentata dal rapporto personale e fiduciario dei medici di famiglia con i propri pazienti, ben regolato dai codici di deontologia.
Cosa Ë cambiato.
Le modifiche apportate dal Senato riguardano nello specifico alcuni articoli del T.U.
Líart. 37 disciplina la notificazione del trattamento dei dati al Garante: al vecchio testo Ë stata aggiunta la norma che prevede che la notificazione non sia dovuta se relativa allíattivit‡ dei medici di famiglia e dei pediatri di libera scelta.
Le ragioni a fondamento della correzione della norma, come espresso anche nel dibattito parlamentare, risiedono nella pressione dellí ordine dei medici, i quali ritengono che la procedura richiesta per la notificazione al Garante sia complessa ed implichi un costo troppo elevato.
Veniva, infatti, sottolineato dai medici che la modulistica, da scaricarsi via internet ed inviarsi in forma elettronica con sottoscrizione tramite firma digitale, sarebbe risultata troppo complicata.
In realt‡, come precisato dal Garante in una nota inviata ai parlamentari, il nuovo Codice sulla privacy non ha introdotto alcun obbligo generalizzato di notificazione a carico dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Líarticolo 37, infatti, enumera specificatamente i casi in cui la notificazione Ë dovuta (per quel che riguarda il settore sanitario, a titolo esemplificativo, si richiama il trattamento di dati genetici, biometrici, ai fini di procreazione assistita, etc. Ö) non facendo specifica menzione dei medici di medicina generale e lasciando chiaramente intendere che, data la natura dei dati trattati, tali prescrizioni non riguardano le figure professionali in questione.
Il secondo intervento concerne líart.83, il quale prevede che i soggetti operanti in campo sanitario siano tenuti ad adottare, nellíorganizzazione delle prestazioni e dei servizi, misure per garantire il rispetto dei diritti e delle libert‡ fondamentali dei pazienti. Le misure sono dettagliatamente descritte, vale a dire: soluzioni volte a rispettare un ordine di precedenza e di chiamata prescindendo dallíindividuazione nominativa, uso di distanze di cortesia e di apparati vocali, soluzioni tali da prevenire líindebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute. Líimposizione di tali misure ha suscitato notevoli contestazioni per la difficolt‡ di attuazione delle stesse allíinterno di uno studio medico privato. Particolare contrasto hanno provocato, in questo caso, le distanze di cortesia e, soprattutto, la chiamata per cifra da parte del medico, che risulterebbe in netto contrasto con la concezione del rapporto fiduciario medico-paziente, per il quale il rispetto dei diritti, delle libert‡ e della dignit‡ della persona umana ben puÚ essere tutelato dai codici di deontologia dei medici sottoscritti ai sensi dellíart. 12 del T.U.
Il nuovo testo, quindi, con la modifica attuata, esclude dallíapplicazione di tali misure i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta.
Tuttavia il pericolo che comporta tale modifica Ë quello di creare una netta differenziazione di regole in capo a strutture sanitarie pubbliche e private rispetto a quelle dei medici di famiglia e dei pediatri. E ciÚ fino a prevedere uníarea franca di questa categoria non pi˘ tenuta, formalmente o per vincolo normativo, a rispettare la dignit‡ e la riservatezza del paziente.
Ulteriore modifica Ë stata apportata alla disciplina delle ìnuoveî ricette di prescrizione di medicinali. Il d.lgs. 196/03 aveva introdotto norme che avevano procurato notevoli polemiche da parte degli ordini dei medici e dei farmacisti. E questo sia per il nuovo modello cartaceo delle ricette relative alle prescrizioni di medicinali a carico del s.s.n., legato ad un apposito tagliando predisposto su carta (o con tecnica di tipo copiativo, da apporre sulla zona del modello indicante le generalit‡ dellíassistito), sia per líobbligo del medico di non indicare sulla ricetta le generalit‡ del titolare, per la prescrizione di medicinali non a carico del s.s.n..
La nuova norma, invece, prevede che líanonimato del paziente sulle ricette sia subordinato esclusivamente ad uníesplicita richiesta dellíinteressato. Lí innovazione, ispirata alla volont‡ di semplificare líattivit‡ del medico, puÚ tuttavia produrre un conflitto di interessi mal composto nella normativa, oltre ad un ulteriore appesantimento burocratico. Infatti, líapplicazione di tale scelta comporter‡, nella pratica, che il medico dovr‡, volta per volta, chiedere al paziente quale sia la sua volont‡, e che dovr‡ documentare tale manifestazione, nel rispetto dei principi ispiratori del Codice sulla privacy, al fine di evitare conseguenti contestazioni circa líindicazione in ricetta delle generalit‡ del paziente. Di conseguenza, dunque, si dovr‡ affrontare la risoluzione di una serie di questioni, non ultima quella che il Ministero della Sanit‡ predisponga un ulteriore modello per le ricette, o modifichi nuovamente quello indicato nel T.U., da usare a seconda delle indicazioni dellíinteressato.
Infine, sono stati modificati, nelle disposizioni transitorie, i termini di attuazione del previsti dal Codice. Nello specifico, sono state modificate quelle disposizioni che prevedevano che i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta dovessero informare i pazienti e raccogliere il consenso, come previsto ai sensi degli artt. 78 e 81 del Codice, in occasione del primo contatto o al pi˘ tardi entro il 30 settembre 2004. La nuova norma non prevede alcun termine entro il quale il medico di famiglia deve informare il paziente. In questo caso ,quindi, non essendoci un termine ultimo entro il quale tale prescrizione deve essere effettuata, questo potr‡ essere fissato da subito. Vale a direche gi‡ dal primo gennaio 2004 i medici avrebbero dovuto preoccuparsi di informativa e consenso.
Cosa accade da oggi
Le questioni poste in Senato dovranno essere approvate dalla Camera dei Deputati.
Se saranno confermate dallíaltro ramo del Parlamento, lo scenario che si apre sar‡ quello del diverso comportamento dei medici di famiglia. Il problema che si porr‡ sar‡, allora, quello del trattamento dei dati personali senza líobbligo di notificazione al Garante; e ciÚ in assenza di un obbligo di uniformarsi a regole generali previste in ambito sanitario (a tutela della dignit‡ della persona e della riservatezza), lasciate alla autoregolamentazione dei codici deontologici.
Vi sar‡ inoltre, per i medici di famiglia, líulteriore incombenza di dover informare il paziente, per ogni ricetta, e raccogliere líespressione della sua volont‡ di indicare i dati personali. E ciÚ in violazione delle norme sulle modalit‡ semplificate per líinformativa e la manifestazione del consenso.
A tal fine ci si puÚ chiedere: Ë realmente utile questa modifica ad un Codice entrato in vigore da soli due mesi?
E ancora, questi richiesti cambiamenti sono davvero necessari, o vi Ë solo uníadesione acritica da parte del Parlamento ad uníistanza di parte?
Ai giuristi, ai tecnici e soprattutto ai pazienti la risposta.