Le telefonate mute effettuate alla stessa persona, sono comunque un reato, potendo ben integrare il delitto di stalking, se ripetute con una certa frequenza, e, in ogni caso rientrano in quello di molestie ex art. 660 c.p.
E’ quanto deciso dalla quinta sezione della Corte di Cassazione con una sentenza depositata il 28 ottobre 2016, in relazione al processo di un imputato che aveva ripetutamente molestato telefonicamente per 20 mesi una sua conoscente.
L’Imputato era stato oggetto di un provvedimento di non doversi procedere ad opera del GUP, che aveva ritenuto il fatto insussistente.