L’anonimato garantito in rete. Articolo del Sole 24 ore 24 ottobre 2014, p 18.

L’anonimato garantito in rete. Articolo del Sole 24 ore 24 ottobre 2014, p 18.

Sarzana di S. Ippolito – La marcia in più in rete è l’anonimato «garantito»
Fulvio Sarzana di S. Ippolito L’ESPERTO La marcia in più in rete è l’anonimato «garantito» L’e-commerce tradizionale nel settore del business, per come lo conosciamo dalla nascita di internet, sta cambiando faccia. A un sistema di vendite tradizionali, che trova nella rete il naturale e casuale punto di incontro, si sta sostituendo sempre più, almeno nel settore delle vendite business to business, un meccanismo misto, che contiene in sé le caratteristiche dell’anonimato, (prima della stipula del contratto), elemento tipico dei social network, e quello dell’accreditamento preventivo, tipico invece dei marketplace delle pubbliche amministrazioni. A questi strumenti che hanno dato luogo a idee vincenti, quali i marketplace o gli stessi mercati elettronici delle pubbliche amministrazioni, mancava però qualcosa. L’anonimato, appunto, che permette di concludere business in perfetta confidenzialità, e l’agilità di utilizzo e di contatto dei social network, che permettono una migliore forma di interazione tra soggetti in rete. La possibilità di rimanere invisibili nella fase di valutazione delle opportunità è funzionale al business di grandi aziende che non desiderano pubblicare informazioni sensibili ma non vogliono rinunciare alle opportunità di lavoro offerte dalla rete delle reti. Quanto sia importante l’anonimato in rete lo dice la fortuna di social network quali Elio. E l’anonimato in rete – in una veste mediata dalla possibilità di risalire all’identità del soggetto agente – ha ricevuto un imprima tur dalla Carta dei diritti di internet elaborata dalla Commissione di studio per i diritti e doveri relativi alla rete, istituita presso la Camera dei deputati e presieduta da Stefano Rodotà. L’articolo 9 della proposta parlamentare prevede proprio che, ai fini dell’esercizio delle libertà civili (tra le quali c’è la libertà d’impresa), debba essere garantito U diritto di rimanere anonimi per chi interagisce in rete. Dal punto di vista delle definizioni tradizionali che accompagnano l’e-commerce, il business transazionale basato sulle opportunità di contatto e sulle caratteristiche del social network, appare come un’evoluzione delle piattaforme di commerce B2B, e ancora prima degli accordi vincolanti tra aziende basate sugli Edi (electronic data interchange). Questi accordi, agli albori della nascita della rete, costituivano una set di accordi vincolanti tra imprese, che si assoggettavano a una disciplina contrattuale tra pari e che consentivano in un ambiente chiuso di fare affidamento sulla serietà e sull’adempimento da parte dell’azienda che si vincolava. Il limite degli accordi Edi era rappresentato dalla difficoltà, per le aziende firmatarie, ad accedere a un mercato più ampio rispetto a quello del network stesso, cosicché il sistema, se garantiva la giuridicità degli impegni, non costituiva un utile strumento di business. L’affidabilità dei partecipanti a un network transazionale, garantita dal monitoraggio preventivo all’iscrizione, sostituisce invece nel nuovo business to business l’ambiente chiuso tipico dei sistemi Edi, e consente di proiettare il sistema in una dimensione transnazionale. In sostanza la combinazione tra “nuovi strumenti” offerti dalla rete e il sistema di vendite già conosciute sta determinando il successo delle piattaforme transazionali in un mercato, quello di internet, finora ritenuto, a torto, non in grado di realizzare business di alto profilo. Studio legale Sarzana e associati

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