Il recupero dei crediti dovuti in base ad un finanziamento pubblico non può avvenire se a firmare l’atto è il dirigente sbagliato.
E’ quanto ha stabilito ad ottobre del 2016 la II sezione civile del Tribunale di Roma che ha sospeso l’esecuzione esattoriale operata dalla società pubblica Invitalia di due imprenditori del settore dell’audiovisivo, difesi dagli Avvocati Roma Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Maria sole Montagna, dello Studio legale Roma Sarzana e Associati, sul presupposto che: “ nonostante l’art. 2 R.D. n. 639/1910 configuri l’ingiunzione come ordine di pagamento emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, allo stato dall’organigramma prodotto dagli opponenti l’autore dell’ingiunzione non fa parte del settore degli affari legali deputato alla gestione del contenzioso e del recupero dei crediti”;
Gli imprenditori dovevano ad Invitalia la somma di 142 mila euro per un finanziamento andato a buon fine ma non restituito, secondo la stessa società pubblica.
“Il recupero dei crediti vantati da Invitalia era avvenuto ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato in G.U. del 7 marzo 2008 recante “Autorizzazione alla riscossione coattiva tramite ruolo, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei crediti vantati dalla Agenzia nazionale per l’Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo di Impresa S.p.A.”