Fra le norme alla base del Regolamento AGCOM sul diritto d’autore, sottoposte dal Tar del Lazio al giudizio della Corte Costituzionale, c’è anche l’art 32 bis, comma 3 del C.d. Decreto Romani.
Più in particolare, il TAR ha rimesso alla Corte anche la possibile incostituzionalità del comma 3 dell’art. 32 bis, del Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, approvato con decreto legislativo n. 117 dei 2005, come introdotto dall’art. 6 del decreto legislativo n. 44 del 2010, in relazione agli artt. 21, commi 2 e seguenti, 24 e 25, comma 1, della Costituzione.
Innanzitutto va rilevato come l’Autorità fondi proprio qui la propria competenza regolamentare sul diritto d’autore ad internet, essendo questa l’unica norma positiva che attribuisce ad AGCOM tale potere.
La norma impugnata recepisce la direttiva 2007/65 , in materia di servizi di media audiovisivi, la cui modifica peraltro è stata messa in programma proprio in questi mesi dalla Commissione Europea.
Le norme di recepimento italiane però applicano ad internet principi relativi al mondo televisivo, del tutto inesistenti nella direttiva da cui è tratta, ed in proposito basta leggere l’art 2, punto 1 della discussa Direttiva.
La norma sembra viziata da incostituzionalità per violazione dei principi di ragionevolezza, per contrarietà del decreto legislativo n. 44 del 2010, con quanto previsto dalla direttiva 2007/65, che aveva il compito di recepire pedissequamente e, più in generale, con il quadro normativo e giurisprudenziale proprio dell’ordinamento dell’Unione europea, nonché con il vizio più “grave” ovvero l’eventuale suo contrasto con l’art. 76 della Costituzione che fissa i limiti oltre cui non può spingersi la disciplina dettata da un decreto legislativo.
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