Corte di Cassazione. Proprietà intellettuale e pagamento del diritto d’autore

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No al pagamento dei diritti d’autore per la musica di sottofondo negli Studi Professionali.

La Cassazione ha stabilito in maniera molto chiara, con ordinanza 8 febbraio 2016, n. 2468, che gli Studi professionali come quelli odontoiatrici, non sono obbligati a corrispondere ai titolari dei diritti, il compenso ex artt. 73 e 73-bis della legge sul diritto d’autore.

La Corte ha affrontato il caso in cui la Scf – Società Consortile Fonografi (di seguito, solo SCF), che svolge attività di collecting, in Italia e all’estero, quale mandataria per la gestione, l’incasso e la ripartizione dei diritti dei produttori fonografi consorziati, aveva citato in giudizio uno Studio medico sostenendo che la diffusione, in sottofondo, di fonogrammi oggetto di privativa, costituisce comunicazione al pubblico ai sensi della legge italiana sul diritto d’autore, nonché del diritto internazionale uniforme a quello comunitario, ed era soggetta alla corresponsione di un equo compenso, da liquidarsi in separato giudizio.

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