Sono state depositate le motivazioni con cui la Corte Costituzionale, con sentenza n. 102 del 2016, ha dichiarato inammissibili lequestioni di legittimità costituzionale sollevate con riferimento all’articolo 187-bis, comma 1 (Abuso di informazioni privilegiate) del Decreto legislativo n. 58/1998 (Testo unico in materia di intermediazione finanziaria) in tema di manipolazione del mercato.
Secondo la Corte l’accoglimento della questione relativa all’esaurimento della efficacia sanzionatoria al solo ambito amministrativo determinerebbe un’incertezza quanto al tipo di risposta sanzionatoria – amministrativa o penale – che l’ordinamento ricollega al verificarsi di determinati comportamenti, in base alla circostanza aleatoria del procedimento definito più celermente: l’intervento additivo richiesto – si legge nella sentenza – non determinerebbe un ordine di priorità, né altra forma di coordinamento, tra i due procedimenti, penale e amministrativo, cosicché la preclusione del secondo procedimento scatterebbe in base al provvedimento divenuto per primo irrevocabile, ponendo così rimedio ai singoli casi concreti, ma non in generale alla violazione strutturale da parte dell’ordinamento italiano del divieto di bis in idem, come censurata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, nel caso Grande Stevens.