In tema di gravi indizi di colpevolezza ai fini della consegna a stato estero, la giurisprudenza di legittimità ha più volte chiarito che «in tema di consegna per l’estero, ai fini della riconoscibilità del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza di cui all’art. 17, comma quarto, legge 22 aprile 2009, n. 69, è necessario che lo Stato di emissione specifichi nel mandato le fonti di prova, attraverso la puntuale allegazione delle evidenze fattuali a carico della persona di cui si chiede la consegna. Ne consegue che la mera duplicazione della narrativa del capo di imputazione non consente di dar luogo alla consegna»