Spetta a un giudice ordinario e non a un’autorità amministrativa oscurare un sito web: è quanto emerge da un a sentenza del Gup di Roma in merito a un sito di trading internazionale che era stato oscurato, su richiesta della Consob, per il sospetto di reati finanziari. Il Gup ha assolto il titolare del sito e annullato l’oscuramento. La vicenda vedeva radicato un doppio procedimento, penale di fronte al Tribunale di Roma e amministrativo alla Consob, entrambe con poteri concorrenti sulla stessa violazione. La sentenza del Gup è significativa per un doppio motivo, perché si occupa di un caso di oscuramento di sito web di trading estero – caso meno comune rispetto a quelli standard (p.es. siti di pirateria audiovisiva) – e, soprattutto, perché prende posizione su un conflitto di competenze “digitali” tra giustizia ordinaria e autorità amministrative, su cui il dibattito è aperto da anni. L’oscuramento di siti viene disposto, di fronte a violazioni di legge, quando questi sono basati su server stranieri. Non potendo chiudere il sito, si ordina ai provider di impedire l’accesso (cioè: l’oscuramento) agli utenti italiani. Il sito in questione era stato oscurato dai provider dopo l’istruttoria della Consob per violazione delle norme del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (Tuf). L’accusa era di porre in vendita servizi di investimento su strumenti finanziari, con trading on line di opzioni binarie e contratti derivati regolati in contanti rientranti nell’allegato 1, sezione C della Direttiva 2004/39/CE, (MiFid), al di fuori del sistema di autorizzazioni previste dal Tuf.
Il Gup, all’esito del giudizio abbreviato, ha stabilito che i comportamenti erano riconducibili a una colpa scusabile (il sito era autorizzato dall’autorità cipriota ma non da quella italiana) e pertanto può continuare a operare anche su territorio italiano.
«Per la prima volta in Italia viene risolto un conflitto di competenze tra un’autorità giudiziaria e una amministrativa in merito all’oscuramento di un sito internet. E si è risolto stabilendo, di comune accordo tra le due autorità,
che la decisione spetta al giudice ordinario», ha commentato l’avvocato Fulvio Sarzana specializzato in diritto del web. In particolare «dal provvedimento si apprende che il Giudice può tenere conto dell’istruttoria dell’Authority al fine di ordinare l’inibizione o di rifiutarla, se in sede amministrativa venga garantito in maniera scrupolosa il diritto al contraddittorio del titolare del sito, e si sia svolta una istruttoria amministrativa molto dettagliata». «Non è ancora risolto, invece, il conflitto di competenze tra Agcom e la giustizia ordinaria nella tutela del copyright, dato che le due autorità sono solite avviare procedimenti autonomi e paralleli sui siti web da oscurare» chiosa Sarzana. Alessandro Longo