Esclusiva : il Documento Confidenziale della Commissione Europea su Regolamento AGCOM e copyright, mai mostrato in precedenza.
La Commissione UE contesta formalmente all’AGCOM il pericolo di violazione dei diritti fondamentali, chiedendo garanzie.
Ma l’Autorità approva il Regolamento.
La Commissione Europea, chiamata ad emettere osservazioni al regolamento sul diritto d’autore notificatole ad inizio settembre, in base alla direttiva 34/98, riempie un documento di 6 pagine di osservazioni, di contestazioni, alcune delle quali appaiono in grado di sconvolgere l’impianto stesso del regolamento dalle fondamenta, e lo invia al Governo Italiano, alla fine di novembre di quest’anno.
Il documento classificato come “riservato”, è firmato dal Vicepresidente della Commissione Maros Sefcovic, Commissario alle relazioni istituzionali, e arriva alla rappresentanza diplomatica italiana di Bruxelles il 2 dicembre, per essere poi inoltrato al Governo Italiano, ma i canali diplomatici sono lunghi ed il documento arriva in realtà al Governo Italiano solo in questi giorni.
Si tengano bene presente le date, perché nei giorni precedenti la emissione del regolamento il 12 dicembre si diffondono notizie sulla stampa di approvazioni e via libera da parte della Commissione alla bozza di delibera Agcom http://www.corrierecomunicazioni.it/tlc/24759_copyright-e-internet-e-quasi-fatta.htm
Dunque si diffonde la voce di un via libera quasi totale da parte dell’UE, e di piccole modifiche richieste dalla Commissione.
Altrochè approvazione e piccole modifiche, il documento della Commissione è durissimo, e contesta all’AGCOM anche l’uso stesso delle parole utilizzate, e le definizioni adottate.
Si comincia con le critiche puntuali alle stesse definizioni adottate da AGCOM sulle definizioni di gestore della pagina internet ed uploader.
Il punto 8 della lettera cosi si esprime:
“In merito alla definizione di gestore di pagina internet all’articolo 1, lettera h, del progetto di notifica la Commissione ritiene che l’attuale formulazione possa dare origine ad incertezza giuridica.”
E ancora “non è chiaro perché le autorità italiane propongono di introdurre l’ulteriore concetto di gestore di pagina internet, il quale non è usato né dalla direttiva sul commercio elettronico né più in generale dalla rilevante legislazione dell’UE”.
La Commissione contesta quindi all’Agcom di utilizzare un terminologia che non rientra nella legislazione UE, introducendo figure inesistenti, che fra l’ altro lo sono anche nell’ordinamento italiano.
Una solenne bocciatura.
E che cosa fa quindi l’AGCOM?
L’Autorità non ha il tempo di valutare con attenzione le osservazioni ed è ovvio che sia cosi, non ne ha il tempo, deve correre ad approvare, dopo una manciata di giorni,il provvedimento il 12 dicembre.
E, infatti tra le definizioni del regolamento pubblicato permane al punto h dell’articolo 1, anche la figura del gestore della pagina internet, nonostante la solenne bocciatura.
Ma i fatti più “imbarazzanti” devono ancora venire.
La Commissione contesta punto per punto le definizioni adottate dall’AGCOM,sul punto relativo all’opera digitale a quello di uploader, sulla rimozione selettiva in caso di disabilitazione, su tutto insomma.
Guardate cosa dice la Commissione a proposito della definizione, mai sentita prima delle “opere digitali”.
“In merito alle opere digitali, come definite all’articolo 1, lettera p del progetto di notifica, si chiede alle autorità italiane di chiarire cosa si intende con la condizione che tali opere siano diffuse su reti di comunicazione elettronica. In particolare non è chiaro se questa definizione riguardi unicamente le opere inviate e ricevute in formato digitale in forma intangibile escludendo le opere digitali in forma tangibile ( ad esempio vendita di dvd online)”.
In pratica se un soggetto vende musica su internet attraverso supporti digitali tangibili non sarebbe soggetto alla disciplina mentre se permette lo scaricamento si.
Una distinzione incomprensibile anche alla Commissione.
Il j’accuse della Commissione prosegue.
La UE effettua precise osservazioni sulla procedura di notice and take down preamministrativa, uno dei punti cardine del provvedimento sottoposto a notifica.
E qui l’Agcom invece di modificare le norme secondo le indicazioni della Commissione, cosa fa?
Fa semplicemente sparire la prima parte della procedura di notice and take down, eliminando …… l’articolo 6 della bozza di regolamento, che si occupava della procedura preamministrativa, cambiando irrimediabilmente il volto del provvedimento.
L’Autorità elimina l’articolo 6, ed infatti la numerazione degli articoli del regolamento salta d’ora in poi di un numero, rispetto alla bozza inviata alla Commissione.
L’intero sistema del notice and take down di tutti gli operatori internet, che è basato sui principi universalmente riconosciuti del DMCA americano ne viene travolto, lasciando ad AGCOM il potere esclusivo su fattispecie autoregolamentate o soggette a legge estera, una volta attivata la procedura di rimozione di fronte a sè.
L’esistenza di procedure di Notice and take down private sembrava in realtà necessaria per garantire a realtà estere la possibilità di avvalersi della propria legge e quindi all’Agcom di avere un parametro iniziale di valutazione omogeneo e standard che non fosse la propria assoluta ed insindacabile discrezionalità, rendendo equilibrato il procedimento .
Ma non c’è tempo per fare le modifiche della Commissione, il 12 dicembre è vicino, e quindi “zac” l’intera fase si elimina.
Ma è nelle procedure legate alla violazione massiva, quelle che l’AGCOM considera il proprio fiore all’occhiello, che la Commissione fa gli affondi più duri.
La Commissione critica esplicitamente il concetto di carattere massivo della violazione : “in merito all’articolo 10, paragrafo 1 ( divenuto poi l’art 9 ndr) del progetto di notifica, che istituisce un procedimento abbreviato per grave lesione al diritto di sfruttamento economico di opere digitali, causato tra l’altro dal carattere massivo della violazione, occorre considerare che, data la natura di internet, ogni opera può essere copiata molto facilmente e pertanto può essere difficile determinare la portata della violazione”.
Come a dire che non si capisce come l’AGCOM, data la natura stessa della riproducibilità in internet, riuscirà a trovare un parametro oggettivo per valutare le violazioni del diritto d’autore.
E’ naturale peraltro che la Commissione effettui questa giusta censura dal momento che solo la legge primaria può indicare, fra gli altri, i requisiti della tassatività delle violazioni, per non sfociare nella più pericolosa discrezionalità.
E, finalmente, la Commissione affronta il tema del bilanciamento dei diritti al fine di garantire la tutela dei diritti fondamentali.
La Commissione afferma “ alla luce delle conseguenze che il procedimento abbreviato ha per il diritto di difesa, la Commissione desidera chiedere alle autorità italiane di chiarire in che modo intendano garantire la protezione dei diritti fondamentali nell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 10, paragrafo 2 del progetto di notifica”.
Si tratta del procedimento abbreviato, quello che dovrebbe reprimere la pirateria per intenderci, ma che con la pirateria sembra avere poco a che fare.
I diritti fondamentali, quelli evidenziati da Frank La Rue, speciale rapporteur dell’ONU e dalle Associazioni dei diritti civili, apostrofati malamente dal Presidente dell’AGCOM Cardani, che aveva parlato di un ristretto gruppo di attivisti che non avevano compreso lo spirito della regolamentazione.
E qui ovviamente ognuno di noi si aspetterebbe di trovare questi criteri nell’articolo 9 (ex 10) del regolamento definitivo, come richiesto dalla Commissione.
E, invece l’AGCOM, ignorando i timori della Commissione sui diritti fondamentali, lascia totalmente inalterato l’articolo e le previsioni in esso contenute.
Rimangono in particolare, nonostante i pesantissimi rilievi della Commissione, tutti i profili relativi alla disabilitazione dei siti in caso di incoraggiamento, anche indiretto, alla fruizione di opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore; la disabilitazione per chi mette a disposizione indicazioni in merito alle modalità tecniche per accedere alle opere digitali diffuse illegalmente; e, soprattutto, rimane il paragrafo i, del terzo comma dell’art 9 ( ex articolo 10) , che consente alle grandi associazioni del diritto d’autore di ottenere il “privilegio” di avere accesso alla procedura abbreviata “sulla parola” .
Ma com’è possibile che l’AGCOM ignori i rilievi della Commissione Europea sui diritti fondamentali, e vada avanti comunque nell’approvazione?
La Commissione offre a questo punto una via d’uscita ad AGCOM nell’ultima frase del documento “Dato che il progetto di notifica è stato sottoposto a consultazione pubblica, la Commissione desidera ricordare alle autorità italiane l’obbligo di comunicare nuovamente un progetto a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, comma 3 della direttiva 98/34/ce, qualora modifiche al progetto inizialmente modificato “ne alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il calendario inizialmente previsto, aggiungano o rendano più rigorosi le specificazioni o i requisiti”.
Di fronte a questa prospettiva cosa fa l’AGCOM?
Il 12 dicembre, all’unanimità approva in fretta e furia il regolamento.
Per un raffronto dei due documenti AGCOM :
qui la bozza http://www.agcom.it/Default.aspx?DocID=11564
qui il definitivo http://www.agcom.it/default.aspx?DocID=12173