Società Commerciali e Software reato sei stato accusato di aver violato un software? ti accusano di detenzione senza licenza di programmi per elaboratore?
Società commerciali e reato di detenzione di 41 programmi software senza licenza: arriva l’assoluzione perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
“Il Giudice della II Sezione penale del Tribunale di Roma, Corrado Cappiello, ha assolto il legale rappresentante di una Società di progettazione a responsabilità limitata, difeso dall’avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dall’accusa di detenzione per fini commerciali o imprenditoriali di programmi senza licenza, nonostante il possesso di 41 programmi primi del contrassegno S.I.A.E.”
L’articolo 171 bis, co.1, primo periodo prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da euro 2.582 a euro 15.493 per chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).
È più che normale aspettarsi una condanna per aver indebitamente installato sul proprio computer ben 41 programmi primi della relativa licenza e quindi in violazione della legge sul diritto d’autore, ma il Tribunale di Roma con una importante pronuncia ha ritenuto di non dare seguito all’applicazione dell’art. 171 bis, co.1, primo periodo, nonostante dalle risultanze probatorie fosse evidente che l’imputato (il legale rappresentante di una s.r.l.) deteneva ben 41 programmi primi del contrassegno S.I.A.E.
Il Giudice ha aderito alla tesi dell’avvocato difensore Fulvio Sarzana di S.Ippolito dello studio legale Sarzana e Associati (partner di AvvocatoPenale.net) secondo la quale le attività commerciali o imprenditoriali che possono giustificare l’attivazione delle sanzioni previste dall’art. 171 bis, co.1, primo periodo, anche in un contesto pacifico di attività societaria, devono essere rigorosamente provate.
Non basta, in sostanza, il semplice uso all’interno di una società per ipotizzare la responsabilità dei vertici societari, ma occorre che l’attività sia incontestabilmente riconducibile alle ipotesi previste dalla norma.