servizi finanziari a distanza
In Gazzetta la nuova disciplina sulla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori che attua la direttiva europea 2002/65. Le disposizioni riguardano qualsiasi servizio di natura bancaria, creditizia, di pagamento, di investimento, di assicurazione o di previdenza individuale e si applicano anche quando una delle fasi della commercializzazione comporta la partecipazione, indipendentemente dal suo stato giuridico, di un soggetto diverso dal fornitore. Il fornitore nella fase delle trattative e comunque prima che il consumatore sia vincolato da un contratto a distanza o da un’offerta deve indicare le informazioni riguardanti: a) il fornitore; b) il servizio finanziario; c) il contratto a distanza; d) il ricorso.