Risarcimento del danno da privacy

 

Risarcimento del danno da privacy 

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma

La Suprema Corte di Cassazione interviene, con una  ordinanza della fine di agosto del 2020, sul risarcimento per violazione del trattamento dei dati personali, ribadendo il principio in base al quale il danno da privacy non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.

Afferma la Corte che “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU. non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della Ric. 2018 n. 33578 sez. M1 – ud. 14-01-2020 -3- lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.

Risarcimento del danno da privacy 

A seguito dell’abrogazione espressa dell’art. 15 (“danni cagionati per effetto del trattamento”) del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) da parte del D.lgs. 101/2018 (la norma italiana di raccordo con il GDPR), l’art. 82 del GDPR è ora la norma cardine sulla responsabilità civile nel trattamento dei dati personali e sul conseguente diritto al risarcimento.

L’art.82 comma 1° del GDPR, chiarendo l’ambito soggettivo attivo e passivo del diritto al risarcimento stabilisce che«Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».

Il 2° comma dell’art. 82 precisa che la richiesta di risarcimento potrà essere proposta non solo nei confronti del titolare del trattamento ma anche verso il responsabile del trattamento designato ai sensi dell’art. 28 GDPR limitatamente all’inadempimento degli obblighi a lui imposti dal GDPR o se abbia agito in modo difforme o in contrasto con le istruzioni ricevute dal titolare.

 

 

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