Ricorso in cassazione criptovalute

Ricorso in Cassazione criptovalute

La Corte di Cassazione interviene in sede penale sulla compravendita di bitcoin con due sentenze del 17 settembre 2020.

Le sentenze sono state definite da alcuni commentatori “storiche”, ma è proprio così?

Non sembra, e vediamone il perché.

Innanzitutto vanno chiariti alcuni punti.

Il caso bitcoingo

La Cassazione interviene in via cautelare (e non al termine dell’ordinario iter dibattimentale di merito) in quanto vi erano state delle compravendite di bitcoin, attraverso il network localbitcoin.com e poi attraverso il sito bitcoingo, che avrebbero determinato  nel complesso, la commissione di diversi reati, dall’art 166 del Testo Unico sulla Finanza, che prevede il cd abusivismo  finanziario,  al riciclaggio.

La Suprema Corte era stata chiamata a decidere sul sequestro delle somme, circa duecentomila euro, che erano risultate essere collegate alla complessa operazione.

Per inciso la Corte ha poi annullato il sequestro per difetto di idonea motivazione del sequestro da parte del  Tribunale del riesame, che aveva avallato la misura cautelare,  sul requisito di sproporzione  tra reddito dichiarato dal ricorrente e somme rinvenute.

Il che non ha ovviamente nulla a che vedere con la natura giuridica dei bitcoin.

Il punto chiave

Il punto che qui interessa è quello relativo alla qualificazione dei portali di cambiavalute ai fini dell’inserimento di questi ultimi siti tra i soggetti vigilati dall’Autorità di controllo della borsa ed alla possibile commissione di reati finanziari per chi cambia criptovalute.

La Cassazione sembrerebbe infatti aver ricompreso tra gli strumenti finanziari anche lo scambio di criptovalute.

La valutazione giuridica in sé operata dalla Cassazione sulla natura di strumento o servizio finanziario delle criptovalute, se scissa dal caso concreto, sarebbe stata errata.

Come giustamente richiamato dall’avvocato del ricorrente in cassazione “l’attività di cambiavalute virtuale era stata definita dal D.Lgs. 90/17, delineando per i cambiavalute uno stato proprio e sottraendoli quindi al perimetro applicativo della normativa in materia di strumenti finanziari in quanto le valute virtuali non erano considerati prodotti da investimento, ma mezzi di pagamento (l’art. 1 comma 2 TUE prevede che “gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari”); 

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