La Responsabilità dell’amministratore di società cosa fare
La Corte di Cassazione, a sezioni riunite. è intervenuta dopo il ricorso dell‘avvocato Cassazionista, in tema di sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house províding affinchè l’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetti alla Corte dei conti.
Di norma, l’amministratore unico assume maggiori rischi di responsabilità a causa della mancanza di collegialità e di deleghe della gestione sociale e, quindi, della sua maggiore discrezionalità nell’esercizio dei poteri di gestione. Senza dubbio si tratta del più elevato grado di responsabilità previsto per gli amministratori di società per azioni (e di capitali).
L’amministratore unico:
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è il solo direttamente responsabile verso la società (oltre che dei soci, creditori ed altri terzi) senza possibilità di avvalersi della causa di esenzione della responsabilità, ex art. 2392, comma 3, c.c., prevista per la gestione pluripersonale;
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risponde, tout court, dell’eventuale esercizio di attività concorrente con l’interesse sociale secondo le regole del contratto concluso in conflitto di interessi nella rappresentanza volontaria.
La Responsabilità dell’amministratore di società
La Suprema Corte Su tale aspetto la Corte evidenzia che in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici sussiste l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Tale principio rappresenta un’eccezione rispetto alla regola secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Tranne che per le società in house e le società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale.
La Responsabilità dell’amministratore di società