Reati informatici in Cassazione
di Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Studio legale Sarzana e Associati
La Suprema Corte di Cassazione interviene sul ricorso dell’avvocato cassazionista in materia di Reati Informatici e utilizzo del cd Captatore informatico, in una sentenza della metà di settembre 2020.
In particolare il ricorrente contestava l’utilizzazione dl cd Trojan o captatore informatico.
Con il secondo motivo è stata eccepita l’inutilizzabilità delle immagini captate con il Trojan virus, con riferimento ai capi da C ad F (detenzione e ricettazione di armi, detenzione di sostanze stupefacenti), contestandosi in diritto le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata con richiamo all’art. 13 d.l. 13/05/1991 n.52 conv. con modificazioni dalla I. 12/07/1991 n. 152, norma che attiene alle intercettazioni di scambi comunicativi intrattenuti tra presenti mentre, in caso di captazione tramite l’attivazione di fotocamera, il captatore può essere legittimamente utilizzato solo quale mezzo di intercettazione ambientale ai sensi dell’art. 266, comma 2 e comma 2 bis cod. proc. pen. senza possibilità di usi diversi, in assenza di specifica previsione normativa, trattandosi di compressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti; gli ulteriori elementi indizianti indicati dai giudici del merito cautelare dovevano altresì ritenersi estranei ai fatti contestati (così la conversazione fra il ricorrente ed il suo difensore di fiducia nell’immediatezza della perquisizione in un locale di terzi, che portò al rinvenimento di armi e droga.
Risponde la Cassazione che:
Il secondo motivo pone la questione, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per alcuni reati, dell’utilizzabilità del captatore informatico (cd. Trojan virus) in un dispositivo elettronico; in particolare si sostiene che “le attività ulteriori del Trojan rispetto alle intercettazioni tra presenti mediante l’attivazione del microfono” (pag. 10 del ricorso) – e, quindi, la captazione di immagini mediante l’attivazione della fotocamera – sarebbero precluse, in assenza di una puntuale previsione di legge, • non potendosi altresì .”ricorrere alla formula .della prova atipica per far rientrare nel processo materiale acquisito in violazione di un diritto individuale” (pag. 11). In realtà la stessa difesa riconosce che il captatore “di fatto può essere legittimamente utilizzato quale mezzo di intercettazione ambientale” e che i gravi indizi di colpevolezza sono costituiti essenzialmente dalle immagini riprese dalla telecamera frontale dell’apparecchio telefonico del Porcaro, oltre che dalle voci e dai rumori captati dal dispositivo stesso. Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a consolidati principi giurisprudenziali. Ha precisato la Suprema Corte che: – le captazioni audiovisive rientrano nelle intercettazioni ambientali – costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognonniche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo . Nel caso di specie l’intercettazione deve considerarsi avente a tutti gli effetti natura ambientale, in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, il sistema captativo (microfono e telecamera del telefono cellulare) ha riprodotto parole e gesti del Porcaro, immortalato in primo piano nel luogo dove sono state rinvenute e sequestrati armi e droga, per cui il captatore informatico è stato utilizzato nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.
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