reati informatici ricorso cassazione
La suprema Corte di Cassazione interviene in materia di reati informatici su ricorso di un avvocato cassazionista
La Corte in particolare affronta il tema del principio di specialità tra norme in materia di reati informatici così statuendo:
l’elemento specializzante, rappresentato dall’utilizzazione ‘fraudolenta’ del sistema informatico, costituisce presupposto ‘assorbente’ rispetto alla ‘generica’ indebita utilizzazione dei codici d’accesso disciplinato dall’art. 55 n. 9 D.Lgs. n. 231/2007, approdo ermeneutico che si pone “in linea con l’esigenza (…) di procedere ad una applicazione del principio di specialità secondo un approccio strutturale, che non trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la “ratio” delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU”(Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano ed altri). Segnatamente questa Corte ha ritenuto che integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi, fra qui quella di prelievo contanti attraverso i servizi di cassa continua. Nel caso di specie i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p., in quanto xxxxx ha tenuto una condotta di accesso abusivo al sistema informatico dell’American Express Service Europe Ltd effettuata mediante l’utilizzo indebito dell’identità digitale relativa a carte di credito clonate, attraverso le quali aveva effettuato transazioni commerciali, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno; l’indagato, ha ammesso di avere acquistato su internet codici di numerose carte di credito utilizzandoli per creare le carte clonate ed effettuare acquisti . Quanto al rapporto fra la frode informatica dì cui all’art. 640 ter c.p. ed il delitto di cui all’art. 55 comma 9 d. Igs. n. 231 del 2007, la questione è già stata ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità ed alla soluzione tracciata ritiene il Collegio di dovere aderire; segnatamente deve ribadirsi che in ipotesi di utilizzo di carte con banda magnetica falsificata, acquisizione illegittima dei codici segreti di accesso al sistema bancario, inserimento senza diritto nel sistema stesso, ordine di pagamento, con intervento sui dati contabili del sistema, ipotesi nelle quali rientra la fattispecie concreta oggetto del ricorso in esame, è ravvisabile solo il reato di frode informatica, in quanto «< …l’elemento specializzante costituito dall’utilizzazione fraudolenta del sistema informatico costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di una carta di credito, iscritta, come ratio, nel novero di misure destinate al controllo dei flussi finanziari, in funzione di prevenzione del riciclaggio»)