Reati fallimentari e societari cosa fare

Reati fallimentari e societari cosa fare.

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Cosa dice la Cassazione sui reati fallimentari?

La Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che in tema di rapporti fra reati fallimentari e reati societari,  nel caso di falsità in bilancio seguite dal fallimento della società “il fatto di cui all’art. 2621 c.c. è assorbito nel reato di bancarotta impropria, mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui alla L.Fall., art. 216 comma 1, n. 2, ove integrate da condotte diverse dalla falsificazione” .

Il Supremo Collegio ha anche stabilito che  la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, prevista dall’art. 223, c. 2, n. 1. L. Fall., risulta integrata sia nel caso in cui l’amministratore simuli nei bilanci un’inesistente stato di solidità finanziaria, così favorendo l’ottenimento di nuovi finanziamenti e forniture ed agevolando l’esposizione debitoria della società fallita.

L’art.223 prevede i fatti di bancarotta fraudolenta. Il comma 1 ripropone l’ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e anche l’ipotesi di bancarotta preferenziale, perché dice che le pene stabilite nell’art.216 si applicano agli amministratori, ai direttori generale, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano commesso uno dei fatti indicati in quell’articolo. La società viene dichiarata fallita e questi soggetti rispondono con le stesse pene, pene accessorie e interdizioni previste dall’art.216.
L’art.224 prevede in relazione alle ipotesi di bancarotta semplice un analogo meccanismo. Le pene di cui all’art.217 si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori che hanno commesso uno dei fatti previsti da quell’articolo.

L’art.223 al comma 2 n.2 prevede una seconda ipotesi: il fatto degli organi di amministrazione, direzione  controllo che hanno cagionato con dolo il fallimento della società.

Simmetricamente l’art.224 comma 1 n. 2 prevede l’applicazione della pena per la bancarotta semplice a quei soggetti che abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto con l’inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge.

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