privacy e reato Cassazione
Sono escluse dalla fattispecie criminosa di cui all’art. 167 del Codice della Privacy (“Trattamento illecito di dati”) non solo le semplici violazioni formali ed irregolarità procedimentali, ma anche quelle inosservanze che producano un vulnus minimo all’identità personale dei soggetto ed alla sua privacy come su definite sia nell’aspetto negativo sia positivo e non determinino alcun danno patrimoniale apprezzabile. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 30134 del 9 luglio 2004, precisando che il delitto in esame, a seguito della modifica apportata dal Codice della Privacy (D.Lgs 196/03), è stato trasformato da reato di pericolo presunto a quello di pericolo concreto con un’ulteriore maggiore tipicizzazione del danno e del profitto. Nella specie la Suprema Corte ha assolto in quanto non più punibile un ex assessore comunale che a sostegno della sua campagna elettorale per le comunali aveva inviato la lista dei soci di una associazione umanitaria, della quale lui stesso faceva parte, a una serie di istituzioni pubbliche