notifica in via telematica
Tribunale di Milano, ord. 1 marzo 2006 – Pres. Vanoni, Est. Silvia Brat. Notificazione per via telematica degli atti nel processo civile e nel processo societario – Modalità – Collaborazione dell’ufficiale giudiziario – Necessità – Caratteristiche del documento teletrasmesso – Mancanza dei requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia – Nullità. Entrambe le modalità di notificazione degli atti processuali contenuti su supporto informatico e sottoscritti con firma digitale previste dall’art. 2 del D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123 -quella per via telematica attraverso il sistema informatico civile (S.I.C.I.), reso operativo dal D.M. 14 ottobre 2004, costituito da un gestore centrale presso il Ministero della Giustizia e da gestori locali presenti presso ciascun ufficio giudiziario e ciascun ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) e quella, sempre per via telematica, all’indirizzo elettronico dichiarato ai sensi dell’art. 7, ossia all’indirizzo di posta elettronica che il difensore ha comunicato al Consiglio dell’Ordine e da questi reso disponibile ai sensi del III co. dello stesso art. 7- richiedono pur sempre la collaborazione dell’ufficiale giudiziario. Il documento oggetto di notifica per via telematica deve, inoltre, essere redatto secondo le prescrizioni di cui all’allegato al D.M. 15 dicembre 2005 avente ad oggetto la “strutturazione dei modelli DTD (Document Tyoe definition) relativa all’uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile”.