marchio figurativo Tribunale Ue
Tribunale UE , sez. II, sentenza 13.07.2004 n° T-115/02 Anche se una lettera isolata è potenzialmente sprovvista di carattere distintivo, un marchio figurativo, che presenti come elemento dominante la lettera «a» minuscola di colore bianco su fondo nero e stampata in un carattere semplice, si impone subito all’attenzione ed è mantenuto nella memoria e deve perciò essere tutelato rispetto ad un marchio simile. Lo ha stabilito il Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, con la sentenza del 13 luglio 2004 (causa T-115/02), precisando che il rischio di confusione in merito all’origine commerciale dei prodotti o dei servizi deve essere valutato complessivamente, secondo la percezione che il pubblico destinatario ha dei segni e dei prodotti o servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in particolare, una certa interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati.