E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, la LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161).
La Legge entra in vigore oggi.
La legge contiene alcune disposizioni sulla responsabilità, anche dal punto di vista penale, degli operatori di comunicazione elettronica.
Queste le modifiche apportate dalla Legge di Conversione, al Decreto Omnibus originario.
Nel capo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in
materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi
abusivamente). – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la parola: “univocamente” e’ sostituita
dalla seguente: “prevalentemente”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “compresi i
prestatori di servizi di accesso alla rete” sono inserite le
seguenti: “nonche’ i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole:
“destinatario del provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
“garantendo altresi’ ad ogni soggetto che dimostri di possedere un
interesse qualificato la possibilita’ di chiedere la revoca dei
provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei
requisiti di legge, anche sopravvenuta”;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai
prestatori di servizi di accesso alla rete,” sono inserite le
seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,“;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “provvedono
comunque” sono inserite le seguenti: “, entro il medesimo termine
massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di
disabilitazione,”;
6) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di
indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level
Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome
a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a
generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a
riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento del
traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del
presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non
risultino utilizzati per finalita’ illecite”;
segue su Il sole 24 ore