Lavoratore e privacy possibile il controllo a distanza dopo il jobs act
Lavoratore e privacy possibile il controllo a distanza dopo il jobs act.
La Corte di Cassazione ritorna sul tema del controllo a distanza del lavoratore che utilizza strumenti informatici e telematici e sui poteri delle aziende in merito a tali controlli.
In una sentenza del 9 novembre 2021 la Cassazione, nel rigettare il ricorso di una società italiana molto nota nel mondo nel settore lusso che aveva sottoposto a controllo
a distanza un lavoratore e che era stata perciò condannata per la violazione dell’art 4 della legge 300/70, delinea però un quadro molto chiaro dei poteri del datore di lavoro dopo il Jobs Act.
I fatti in questione si riferivano infatti ad un periodo precedente l’entrata in vigore delle modifiche allo Statuto dei lavoratori.
Il Supremo Collegio infatti così statuisce: ” E’ bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (cd.Jobs Act) che ha modificato in senso più restrittivo l’art. 4 L. n 300\70, stabilendo che “la disposizione di cui al comma 1 (gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
In sostanza, dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite tali strumenti possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti disciplinari e di altra natura connessi.