BITCOIN come investimento finanziario lo dice la Cassazione
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati.
La Cassazione interviene nuovamente in materia di criptovalute ritenendo che Bitcoin sia un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento.
Il Supremo Collegio effettua inoltre una ampia dissertazione sul ruolo degli Exchange di criptovalute.
Secondo il Supremo consesso in una sentenza del 30 novembre 2021 la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento. In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno sentenziato che:
Ciò premesso, questa Corte ha precisato che ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) TUF (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento); pertanto, allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento.