Blockchain e Smart Contract
Ecco le possibili applicazioni di blockchain e Smart Contract dopo il DL semplificazioni.
Intervista all’avvocato dello studio legale Fulvio Sarzana su Il Sole 24 ore del 14 febbraio 2019, p 31.
“ con la nuova normativa sarà possibile stipulare via Smart contract i contratti di assicurazione e garanzia come la fideiussione”.
“ Ma si potranno costituire anche ipoteche volontarie di fornire data certa ai testamenti olografi”.
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Primo via libera alla norma – come emendamento al decreto Semplificazioni, ora al Senato – che inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di smart contract. Il primo aspetto è “la possibilità di dare un valore giuridico a una transazione che sfrutti un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza passare da notai o enti certificatori centrali”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato e membro del team degli esperti blockchain avviato dal ministero dello Sviluppo economico.
«La norma sullo smart contract invece dà a un contratto eseguito in automatico da un programma informatico il valore giuridico di un contratto normale, scritto e firmato», aggiunge Sarzana.
L’emendamento è stato approvato ieri dalle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato, primo firmatario Stefano Patuanelli (M5S). L’iter ora prevede il passaggio del decreto in Aula e poi alla Camera. Dopo che il decreto sarà stato convertito in legge, infine, l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) entro 90 giorni individuerà gli standard tecnici che i documenti informatici gestiti in questo modo devono rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.
Gli effetti saranno molteplici, secondo gli esperti
«Basterà mandare (con un servizio digitale) un documento a un registro informatico distribuito blockchain e lo renderemo un ‘super documento’ in grado di rivestire il ruolo di validazione temporale, di documento scritto e di identificazione delle parti – spiega Sarzana -. Sarà utile per esempio per registrare un’opera soggetta al diritto d’autore o per certificare i passaggi di filiera di un prodotto dell’agro-alimentare; proteggendo così il made in Italy, anche ai fini di anti-contraffazione. Secondo la norma, infatti, il registro distribuito basterà a certificare la data in cui quella transazione è avvenuta; laddove invece ora avremmo bisogno di un notaio o di una Pec».
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