Il Governo ha accolto un ordine del giorno in Senato in materia di bitcoin e criptovalute.
L’ordine del giorno approvato nel corso della discussione relativo all’approvazione del DDL 2448 ( legge di bilancio), prevede le seguenti statuizioni:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, lettera qq) del decreto legislativo n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125 del 2019 in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/843 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reca la definizione di “valuta virtuale”;
considerato che:
la suddetta norma, con la dichiarata finalità di contrastare economicamente condotte funzionali al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, reca una definizione univoca che intercetta un numero molto esteso di fattispecie, tra loro eterogenee, molto raramente riconducibili alla funzionalità tipica di una “valuta” (cd. fiat);
l’espressione “valuta” è utilizzata alla stregua di strumenti/servizi di pagamento, strumenti e/o prodotti finanziari, combinazioni ibride, anche capaci di sfuggire a definizioni tipiche degli istituti riconosciuti dal nostro ordinamento, non soltanto in materia finanziaria;
considerato altresì che:
a livello comunitario è stato avviato un programma che si propone di adottare, entro il 2024, un quadro definitorio e regolamentare comune, finalizzato a porre ordine nel mercato delle valute virtuali;
impegna il Governo:
in attesa che si compia il suddetto percorso avviato a livello europeo, a introdurre un’apposita disciplina normativa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e dell’applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di “valute virtuali”, di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo;
a valutare l’opportunità, in sede di riforma della disciplina del mercato delle valute virtuali, anche attraverso eventuali modifiche al TUIR, di:
prevedere espressamente l’imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su “valute virtuali di ogni genere”;
in considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non attribuire alcuna rilevanza al concetto di “prelievo” e introdurre la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere;
prevedere che l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;
disciplinare, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione;
nell’ambito della normativa sul monitoraggio fiscale, chiarire, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all’estero, il mancato obbligo di monitoraggio per il caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;
prevedere, ai fini dell’IVAFE, la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell’amministrazione finanziaria e, in considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d’imposta, chiarire che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.