AGCOM: OPERATORI POTRANNO USARE IL TERMINE “FIBRA” NELLE
OFFERTE COMMERCIALI SOLO SE L’INFRASTRUTTURA È FTTH/FTTB
Specifici simboli dovranno segnalare in maniera semplificata il
tipo di connessione offerta
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il
provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in
avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica
utilizzate per l’erogazione dei servizi di connettività, in ottemperanza al decreto
legge n.148 del 16 ottobre 2017. Il provvedimento, relatore Antonio Nicita,
stabilisce che gli operatori che forniscono questi servizi tramite connessione fissa
dovranno garantire, sia nei messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni
commerciali e contrattuali, piena trasparenza nella presentazione delle
infrastrutture fisiche sulle quali sono forniti i servizi. In particolare, gli operatori
potranno usare il termine “fibra” (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi),
senza ulteriori precisazioni tecniche, solo se l’infrastruttura sottostante sia
costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti
orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH).
Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi intermedi, come l’armadio
di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed
Wireless Access), gli operatori non potranno usare la denominazione “fibra” se
non affiancata alla dicitura “su rete mista rame” o “su rete mista radio”,
presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità. Nei casi in
cui l’infrastruttura sottostante non preveda l’utilizzo di fibra o comunque non abiliti
la fruizione di servizi a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il
termine” fibra”.
In aggiunta alle previsioni sulla denominazione dell’infrastruttura fisica, l’Autorità
ha stabilito gli obblighi informativi di dettaglio che gli operatori dovranno in ogni
caso assolvere nella comunicazione dedicata con i clienti finali. Nei canali
commerciali mirati, gli operatori dovranno fornire al cliente una descrizione più
approfondita che aggiunga alla descrizione della specifica architettura di rete
anche il tipo di tecnologia impiegata, prevedendo inoltre la possibilità per gli utenti
di verificare la velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e
download.
Relativamente ai messaggi pubblicitari e alle comunicazioni commerciali al
pubblico, gli operatori dovranno integrare le comunicazioni con specifici simboli
volti a segnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastruttura utilizzato. Con il
colore verde e la denominazione “F” sottotitolata “fibra” si dovranno indicare le
infrastrutture con la fibra fino all’unità immobiliare o all’edificio, con il colore giallo
e la denominazione “FR”, sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio”, le
altre architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a banda
ultralarga, mentre dovrà essere utilizzato il colore rosso e le diciture “R”,
sottotitolata “rame” o “radio”, per tutte le altre architetture che non prevedono fibra
nella rete d’accesso e/o che comunque non abilitano l’utilizzo di servizi a banda
ultralarga.
L’utilizzo dei suddetti simboli è avviato, in via sperimentale, per un periodo
compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2018.