Ricorso al TAR Lazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12293 del 2023, integrato da motivi
aggiunti, proposto da XXXXXX rappresentati e difesi
dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Doubling S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e
difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito, Maria Sole
Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
……..
Non può trovare accoglimento neppure il quinto motivo del ricorso per motivi
aggiunti a mezzo del quale si deduce una presunta limitazione dei potenziali
partecipanti al referendum per l’approvazione del nuovo codice deontologico,
desumibile dal costo fisso da corrispondere fino al numero di 50.000 votanti
preventivato in favore della società gestore della piattaforma telematica di voto,
trattandosi anche in questo caso di rilievo smentito ex actis dal dato storico
numerico delle ultime consultazioni, nonché dalla effettiva e incontestata capacità
della piattaforma in questione di ospitare un numero di potenziali votanti ben
superiore alle 131 mila unità.
Devono, infine, ritenersi destituite di fondamento anche le contestazioni in termini
di inaffidabilità della piattaforma telematica di voto in relazione ai principi di
personalità e segretezza del voto medesimo, non avendo parte ricorrente allegato
alcun elemento di prova a sostegno di detta tesi, che appare d’altra parte
sconfessata dai rigorosi standard di sicurezza certificati (la piattaforma VotarePa è
inserita tra i servizi a più elevato livello di sicurezza del cloud della PA dall’ACN,
ovvero l’Autorità unica, oggi, in tema di sicurezza delle Pubbliche
Amministrazioni), in grado di assicurare la segretezza e l’anonimato della
consultazione.
Né può contestarsi l’autenticazione dei votanti tramite SPID e/o CIE, trattandosi di
sistemi di accesso riconosciuti e obbligatori per tutti i servizi offerti al cittadino
dalla pubblica amministrazione, come da previsione contenuta nell’art. 24 co.4 del
“decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11
settembre 2020 n. 120), intervenuta sul testo del Codice dell’Amministrazione
Digitale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei
motivi aggiunti.
Ricorso al TAR Lazio
https://www.psy.it/wp-content/uploads/2024/06/sentenza-Tar-copia-codice.pdf
