La Corte di Cassazione interviene nuovamente a fine luglio 2018, in tema di reati informatici, stabilendo che, inoltrare una mail offensiva a più destinatari, qualora il numero dei riceventi non sia illimitato, non costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art 595, 3 comma codice penale.
Il ricorso era stato presentato dalla parte civile mentre l’avvocato dell’imputato aveva sollevato questioni procedurali sul riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del Cassazionista che difendeva la parte civile e discostandosi da quanto in precedenza stabilito in relazione ad un invio di mail diffamatorie ad una pluralità di destinatari, ed a quanto deciso da diverso tempo in relazione ad una diffamazione su Facebook, non considera in questo caso la diffusività del mezzo tale da giustificare la contestazione del reato aggravato.
Secondo il Supremo Collegio, “il terzo comma dell’art.595 riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica.
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