diritto all’oblìo cancellazione

diritto all’oblìo cancellazione

La Corte di Cassazione , a sezioni unite, accoglie il ricorso dell’avvocato cassazionista

in materia  di cancellazione dei contenuti da internet

La Corte ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla cancellazione dei contenuti sgraditi rispetto al diritto di cronaca.

Il diritto alla rimozione di contenuti da internet è oramai divenuto un elemento acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.

In particolare la Corte in un caso molto noto ha così statuito ” In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è
cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello, in diversa
composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente
principio di diritto:
«In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua
particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla
rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato,
il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in
ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e
di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito
di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione
degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle
vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo
nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento
presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che
per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli
interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li
feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la
memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni
prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva,
reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)»

La Corte ha anche ricordato che La materia in questione, come rileva l’ordinanza interlocutoria,
viene ad intrecciarsi con un complesso quadro normativa che involge
sia la normativa nazionale che quella europea.
Imprescindibile punto di partenza sono le disposizioni della
nostra Costituzione e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 21 della
medesima, che hanno ad oggetto i diritti inviolabili, la tutela della
persona, il principio di uguaglianza e il diritto di cronaca inteso,
secondo la formula costituzionale, come «diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero»

diritto all’oblìo cancellazione

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