Diritto all’oblìo cancellare

Diritto all’oblìo cancellare

di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana

Con la riforma Cartabia, il percorso per esercitare il diritto all’oblio potrebbe diventare più semplice. L’Italia si dota di una disposizione nazionale in tema di deindicizzazione di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento, sentenza di non luogo a procedere o decreto di archiviazione: potrebbe avere notevoli effetti e diffusione, se gli strumenti attuativi e la prassi giudiziaria ed amministrativa ne favoriranno l’uso. È la conseguenza della definitiva entrata in vigore del decreto Cartabia (dal nome dell’ex guardasigilli Marta Cartabia) a cui la legge delega numero 134 del 2021 per la riforma del processo penale, all’art. 1 comma 25, aveva delegato il compito di stabilire in quali casi, al fine di garantire in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati, “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione”.

Vediamo tecnicamente come funziona la norma. Due sono le strade: o una deindicizzazione preventiva, ossia il soggetto prima indagato/processato e poi assolto chiede che non vengano scritti articoli o, qualora già ci fossero, chiede che scompaiono dai motori di ricerca. Ma cosa è la indicizzazione?

«deindicizzare significa fare in modo, attraverso particolari procedure tecniche, che, all’interno dell’articolo, il nome del soggetto non appaia sui motori di ricerca, non venga da loro catturato. Se c’è un archivio storico del giornale, però, esso va mantenuto ma l’articolo online deve far sì che il nome non appaia su Google, ad esempio». Il diritto all’oblio, prosegue Sarzana, «non deve per forza riguardare inchieste giudiziarie, ambito nel quale si muove l’emendamento Costa, e prevede diverse strade: eliminazione del nome, delle iniziali, de-indicizzazione, cancellazione dell’articolo. Quest’ultima, per una serie di ragioni, non è stata mai realmente realizzata».

Una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria che succede? “Non sono indicati i passaggi successivi – evidenzia Sarzana -; è probabile che il soggetto interessato, una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria, scriva al sito giornalistico o ai motori di ricerca”. Sull’accettazione della richiesta e sui tempi di risposta Sarzana ammette: “Dipende da chi la fa e cosa chiede. I motori di ricerca quando si tratta di persona pubblica o per la quale ci sarebbe interesse fa sempre resistenza. Diverso è se non si tratta di personaggio pubblico. Sulle tempistiche, possono passare anche mesi, se non di più”. E qualora il motore di ricerca o il sito si opponessero? “Ci si può rivolgere al Garante della Privacy o ricorrere in sede civile. Ma si badi bene, che non si otterrà il risarcimento per i possibili danni subiti nel procedimento davanti al Garante”.

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