Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM

Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM

Il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore è stato parzialmente annullato dal Consiglio di Stato.

Vediamo cosa è successo e cosa accadrà ora.

  1. Il  Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso.

Partiamo dall’accoglimento del ricorso presentato dagli Avvocati Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Maria Sole Montagna per conto delle Associazioni Movimento di difesa del Cittadino (MDC) ed ASSOPROVIDER.

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso contro la sentenza del TAR che aveva dato integralmente ragione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul Regolamento in materia di copyright , confermando però dall’altro lato la legittimità del Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore.

L’annullamento non riguarda solo la tutela del diritto d’autore sulle reti telematiche ma anche la violazione del diritto d’autore nel settore radiotelevisivo.

Il Consiglio di Stato include nell’annullamento anche le disposizioni relative agli interventi sanzionatori dell’AGCOM relativi alle  violazioni del diritto d’autore nel settore audiovisivo ( art 13 e  14 del Regolamento impugnato).

L’organo di Palazzo Spada ha accolto in proposito il 13° ed il 14° motivo di ricorso.

Vediamo cosa dicevano i motivi di ricorso.

Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM

2. Il 13 ed il 14 motivo di ricorso avverso il Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore.

Questi sono i motivi accolti:

13.  Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 112 cpc, della sentenza  in relazione al 16 motivo di ricorso. Difetto assoluto di motivazione. Omessa Pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Ancora il TAR salta del tutto l’analisi e la decisione sul 16 motivo di ricorso, ovvero la Violazione di legge per contrasto delle disposizioni regolamentari Agcom con le norme primarie. Data l’esistenza   di sanzioni amministrative inesistenti  ed incompatibili con quanto espresso dall’Agcom.

I ricorrenti avevano ricordato che le sanzioni amministrative in tema di violazioni della legge sul diritto d’autore sono già presenti nell’art 174 bis della legge sul diritto d’autore, e che tali sanzioni sono già irrogate dall’autorità amministrativa competente ad accertare le violazioni sul diritto d’autore sulla rete in base alle norme positive, ovvero l’autorità di polizia giudiziaria ( in base agli art 171, 171 ter e 182 ter della legge sul diritto d’autore).

Il principio di riserva di legge e di legalità formale nella predisposizione di sanzioni amministrative afflittive rendono, a parre dei ricorrenti, l’intervento amministrativo diretto dell’Autorità illegittimo

Su tale profilo il TAR non esprime il proprio convincimento.

14. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 112  cpc, della sentenza  in relazione al 17 e 18 motivo di ricorso. Difetto assoluto di motivazione. Omessa Pronuncia su un punto decisivo della controversia.

Le parti, mediante i motivi 17 e 18, e poi con il motivo 20,  avevano articolato censure in ordine alla contrarietà del Regolamento, sub specie del procedimento di contestazione e di irrogazione degli ordini di inibizione, delineato dallo stesso regolamento, alle norme comunitarie in essere ed alla giurisprudenza comunitaria, sollevando anche apposita istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea

Sui primi due punti   il TAR è del tutto silente, ed anzi, in motivazione sembra aver errato nella numerazione del motivo impugnato, poiché la brevissima risposta che ne fornisce non ha ad oggetto le norme comunitarie ma le norme nazionali.

Afferma il TAR “ Con il diciassettesimo e diciottesimo motivo le ricorrenti censurano la pretesa ampiezza ed eccessiva genericità dei poteri attribuiti dal regolamento all’Agcom, in violazione di canoni di adeguatezza, di specificità e proporzionalità delle misure. Anche la censura in esame è però infondata, in quanto l’Agcom nell’applicazione del regolamento sarà comunque tenuta al rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, peraltro nell’esercizio delle competenze e dei poteri ad essa attribuiti dal quadro normativo delineato dagli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.”

Ma i ricorrenti avevano articolato le censure di incompatibilità delle disposizioni del Regolamento con quanto previsto in termini di provvedimenti irrogabili ai provider in sede comunitaria, specificando poi che la normativa comunitaria non consente, in quanto sottoposta al principio di specialità, di derogare alle Direttive IPRED e INFOSOC.

La censura comunitaria non viene in alcun modo affrontata dal TAR, che omette qualsiasi  decisione o motivazione  su un punto decisivo della controversia.

Illogica è poi la conclusione relativa al rigetto del motivo dal punto di vista della conformità   del procedimento a Costituzione, dal momento che lo stesso TAR nell’ordinanza di rimessione aveva dubitato della costituzionalità del procedimento, qualora regolato da norme amministrative, salvo poi convincersi del contrario ( ma senza motivare il revirement) , a seguito della sentenza della Corte,  che non ha affrontato il tema dal punto di vista del merito costituzionale ma  solo su questioni formali di inammissibilità del quesito sottopostole.”

 

 

 

3. La Sentenza del Consiglio di Stato sui motivi accolti.

Questi sono i passi della sentenza relativi all’accoglimento dei due motivi:

“Mostrano profili di fondatezza, invece, la tredicesima e quattordicesima censura articolata con l’appello in epigrafe, quanto meno dal punto di vista del rigoroso rispetto del principio di legalità.
Il regolamento (v. artt. 8, 13, 14) invero contempla sanzioni amministrative
pecuniarie in danno di coloro che tengono condotte antigiuridiche (lesive del diritto d’autore) perché, in pratica, consentono la veicolazione su canali informatici di prodotti e servizi relativamente ai quali non risultino pienamente rispettate le disposizioni valevoli a tutela del diritto d’autore.
Ora, se per l’insieme delle ragioni che precedono è consentito ritenere legittimo che, attraverso il contestato regolamento, l’Autorità possa – a fronte di tali condotte antigiuridiche – adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire od inibire dette condotte non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure
amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda.
La teoria dei c.d. poteri impliciti neppure sopperisce, a tal riguardo, sia perché figlia di una fonte di sua produzione non legislativa sia perché di per se stessa inidonea a giustificare una espansione applicativa di tali poteri fino al segno di poter addirittura configurare la produzione di norme (all’evidenza subprimarie) idonee a produrre (sotto le spoglie di sanzioni amministrativa pecuniarie) conseguenze sul fronte patrimoniale del privato.
E non può dirsi sufficiente la base normativa primaria che, in via generale ed astratta, configura sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di ordini legittimi dell’Autorità.
A completamento del rispetto stringente del principio di legalità occorrerebbe ancora che tale base normativa prevedesse esplicitamente la conseguenza di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di un ordine dell’Autorità impartito proprio e direttamente per prevenire o inibire la veicolazione su canali informatici di prodotti o servizi assistiti dalla tutela del diritto d’autore.
Cosa che nella specie, tuttavia non risulta ricorrere.
In conclusione, l’appello è fondato nei soli limiti innanzi detti, e pertanto merita d’essere perciò accolto per quanto di ragione con corrispondente annullamento parziale – in parziale riforma della sentenza impugnata – del regolamento impugnato, mentre è infondato nel resto per le altre ragioni sopra illustrate.
. Tenuto conto dei tratti di novità delle questioni trattate, anche le spese di questo grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione nei soli limiti di cui in motivazione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e corrispondente annullamento parziale degli atti originariamente impugnati, e lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con
l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore”

 

4 Le disposizioni annullate.

Sulla base di quanto espresso nella sentenza sono state annullate queste parti del Regolamento AGCOM sul diritto d’autore.

“Art 8 Provvedimenti a tutela del diritto d’autore

7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.

 

Articolo 13
Provvedimenti a tutela del diritto d’autore

4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.

Articolo 14
Provvedimenti ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 8, del Testo unico

3. L’organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l’archiviazione ovvero adotta l’ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui all’articolo 11, commi 1 e 2. L’inosservanza dell’ordine dà luogo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.”

Come si diceva l’annullamento riguarda tanto la violazione del diritto d’autore sul web, quanto la violazione del diritto d’autore nel settore radiotelevisivo.

5. Le conseguenze

Le conseguenze della sentenza sono estremamente semplici: l’AGCOM ha il potere di tutela del diritto d’autore sul web e sulle reti radio-televisive ma, non essendoci sanzioni amministrative legate all’inottemperanza agli ordini ed alle diffide dell’Autorità in materia di diritto d’autore, che avrebbero dovuto essere adottate dalla norma primaria, non è possibile  sanzionare sulla base delle norme generali chi, provider, sito internet, o emittente radio-televisiva, decida di non adempiere all’ordine di inibizione impartito dall’Autorità. 

In questo caso non può soccorrere, perchè violerebbe il principio di legalità, la teoria dei cd poteri impliciti, che attribuirebbe tali poteri ad una Autorità che non ne sia fornita in via esplicita.

Il Consiglio di Stato annulla parzialmente le disposizioni sul diritto d’autore del Regolamento AGCOM

WeeJay