Linee guida AGCOM
Il tavolo tecnico di autoregolamentazione dell’autorità garante, AGCOM, ha pubblicato di recente delle linee guida in cui si legge che “sarebbe auspicabile che anche sulle piattaforme in questi due giorni fosse evitata, da parte dei soggetti politici, ogni forma di propaganda” (difficilissimo, scrive Wired), e che sulle piattaforme online “si evidenzia la necessità che l’inserzionista indichi la natura di “messaggio elettorales specificando il soggetto politico committente”.
Trasparenza, insomma, su chi sta finanziando il messaggio che vi passa sotto gli occhi nel newsfeed di Facebook (legge 515 del 1993). Le raccomandazioni, sulla carta, rimangono ancora “molto vaghe”, fa notare De Bernardin. Sono unite a un generico invito al rafforzamento delle iniziative di fact-checking – non quelle della Polizia Postale ma quelle già presentate da Google e Facebook.
“L’AGCOM non ha nessun potere di intervento su questi temi nonostante sia desideroso di acquisirli”, sottolinea l’avvocato Fulvio Sarzana, esperto di diritto d’autore, media e digitale. “Internet non è considerato uno strumento di telecomunicazione vero e proprio su cui AGCOM ha poteri sanzionatori.”
“La legge del 1956 sul silenzio elettorale è improntata ai mezzi di comunicazione dell’epoca”, aggiunge il legale.
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