Le Parti hanno l’onere di contestate le affermazioni avversarie e di allegare tutte le prove entro i termini di preclusione previsti dall’art 183, VI comma cpc, rimanendo preclusa la possibilità di eccepire nuove prove in sede di comparsa conclusionale.
In caso di smarrimento del fascicolo il Giudice di merito deve disporre il deposito dei documenti e degli atti senza una specifica richiesta delle Parti.
Sono questi i principi di diritto stabiliti dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto con sentenza n 19142 del 2018, il ricorso di uno dei costruttori impegnati nella realizzazione dei complessi immobiliari della cittadina marina della Sardegna del Nord, assistito dall’Avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati.
La controversia verteva in materia di appalti, secondo quanto previsto dagli art 1655 e seguenti del codice civile.
La disciplina giuridica dell’appalto è contenuta al capo VII “dell’appalto”, del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni” del codice civile dall’articolo 1655 all’articolo 1677.
L’articolo 1655 del codice civile rubricato “nozione” definisce il contratto di appalto e recita testualmente:
“l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Interpretando l’articolo si evince che l’appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo oneroso, con il quale una parte chiamata appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte denominata appaltante o committente.