Non si può confiscare un software in caso di violazione del diritto d’autore se vi è un proscioglimento per prescrizione.
In altre parole la prescrizione non rientra tra i provvedimenti che legittimano la confisca obbligatoria, in caso di violazione delle norme di tutela dei programmi per elaboratore, che si chiudano
senza una condanna effettiva o con un patteggiamento.
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza dei primi di luglio del 2018.
Il Supremo Collegio ha ricordato che ” Questa Terza Sezione ha già affermato il principio di diritto, al quale va data continuità, secondo cui la confisca prevista dall’articolo 171-sexies, I. 22
aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.
In particolare, la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla I. n. 633 del 1941, articoli 171-bis (qui in esame), 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette e
degli altri supporti audiovisivi o fonografici, deve essere disposta (solo) in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio “sempre”, che compare al secondo comma dell’articolo
171-sexies, non sta a significare che alla confisca si debba provvedere in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma soltanto che la stessa misura di sicurezza, in caso di condanna
(sia pur ex art. 444 cod. proc. pen.), non è facoltativa, ma deve sempre essere applicata.
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