La Corte di Cassazione continua a negare la sussistenza del principio del ne bis in idem tra sanzioni amministrative e penali, anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia Grande Stevens.
In una sentenza del 14 maggio 2018 la Corte, nel dichiarare estinti per prescrizione reati tributari per i quali erano state irrogate sanzioni amministrative ad un imprenditore, ripercorre i confini tra sanzione amministrativa e penale, riconoscendo di fatto, sulla scorta di quanto affermato dal procuratore generale presso la Corte, una diversità ontologica tra sanzione amministrativa e quella penale.
La sentenza riveste carattere di notevole importanza ai fini della normativa in itinere in materia di privacy poichè in contestazione vi era nel procedimento in oggetto anche la diversità tra sanzione amministrativa e penale per la differente imputazione giuridica dell’imprenditore quale persona fisica, rispetto alla stesso soggetto quale legale rappresentante, e come tale responsabile secondo le norme amministrative.
In particolare il procuratore Generale della Repubblica aveva dedotto in relazione al vizio di violazione di legge riferito all’art. 649 c.p.p., in primo luogo che la sanzione amministrativa era stata inflitta all’imprenditore quale legale rappresentante della società e che perciò non poteva ravvisarsi preclusione all’esercizio dell’azione penale in conseguenza dell’avvenuta irrogazione per lo stesso fatto di una sanzione formalmente amministrativa, ma di carattere sostanzialmente penale quando non via sia coincidenza tra la persona chiamata a rispondere in sede penale e quella sanzionata in via amministrativa.
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