Cassazione e Responsabilità della società ex art. 24 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231. Istanza di riesame.

 

L’Amministratore di una società di capitali può impugnare per Cassazione un provvedimento del  Tribunale del riesame,  in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 ter e 640 bis cod. pen. contestati al legale rappresentante della società?

Si, a meno che il Tribunale del riesame non emetta un provvedimento ordinatorio di integrazione della documentazione depositata dal Pubblico Ministero ai fini del riesame.

E’ quanto ha stabilito la Suprema corte di Cassazione su ricorso dell’avvocato penalista per conto di una società.

Si trattava dell’ Art. 24, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231., ovvero l’Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.

La norma prevede che:

1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

 

Secondo la Suprema Corte il ricorso è inammissibile, perché proposto in ipotesi non consentita. 2. L’art. 311 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione “contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310” e, quindi, per quanto rileva in questa sede, contro le decisioni che, se non dichiarano inammissibile la richiesta, annullano, confermano o riformano l’ordinanza oggetto del riesame. Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato è stato di carattere interlocutorio, non ponendosi al di fuori del sistema processuale né determinando alcuna stasi del procedimento con l’impossibilità di proseguirlo: con tutta evidenza, non si tratta di provvedimento abnorme, tant’è che con il ricorso si è poi dedotta la violazione di legge (anche se erroneamente con riferimento alla lettera b) dell’art. 606 del codice di rito). Le censure formulate potranno essere esaminate, ove riproposte, con l’eventuale ricorso avverso la decisione definitiva successivamente intervenuta.

 

WeeJay