Cassazione e privacy: si all’uso del video da cellulare.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non ostativa la disciplina della privacy all’uso in tribunale di un video registrato con il telefonino.
E ciò anche se il video in questione sia stato registrato clandestinamente.
In una sentenza dei primi di maggio i Giudici della Cassazione hanno ritenuto che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, poiché, invece, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa, nel caso di specie non ricorrenti.
Cassazione e privacy: si all’uso del video da cellulare.
La Corte ha specificato che, come già affermato da altra sentenza, è legittimamente acquisito ed utilizzato, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l’art. 234 cod. proc. pen. che prevede ”
1. E` consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. E` vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti”, consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale