Arresto da tre a sei mesi per chi scatta foto all’interno del seggio elettorale. E’ quanto ha confermato la quinta sezione penale della Cassazione, in una sentenza del 1 marzo 2018, che ha rigettato il ricorso di un uomo sorpreso a scattare fotografie all’interno della cabina elettorale.
La Suprema Corte ha ricordato che Il testo dell’art. 1 d.l. 1 aprile 2008 n. 49, conv. in legge 30 maggio 2008 n. 96 è il seguente: ” 1. Nelle consultazioni elettorali o referendarie è vietato introdurre all’interno delle cabine elettorali telefoni cellulari o altre apparecchiature in grado di fotografare o registrare immagini. 2. Il presidente dell’ufficio elettorale di sezione, all’atto della presentazione del documento di identificazione e della tessera elettorale da parte dell’elettore, invita l’elettore stesso a depositare le apparecchiature indicate al comma 1 di cui è al momento in possesso. 3. Le apparecchiature depositate dall’elettore, prese in consegna dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione unitamente al documento di identificazione e alla tessera elettorale, sono restituite all’elettore dopo l’espressione del voto. Della presa in consegna e della restituzione viene fatta annotazione in apposito registro. 4. Chiunque contravviene al divieto di cui al comma 1 è punito con l’arresto da tre a sei mesi e con l’ammenda da 300 a 1000 euro.”. 2 – L’interpretazione letterale di tale norma non si presta ad equivoci, nel senso che la condotta costituente reato è esclusivamente quella descritta nel comma primo della stessa – l’introduzione nella cabina elettorale di strumenti atti a fotografare l’espressione del voto – a cui, difatti, fa esclusivo riferimento il comma quarto nel prevedere la sanzione penale in caso di sua inosservanza. I commi secondo e terzo della norma in oggetto dettano solo le condotte di cui il presidente del seggio è onerato, la cui inosservanza peraltro è priva di conseguenze penali per il medesimo. Dal che si deduce come tali ulteriori condotte, ed in particolare l’invito del presidente all’elettore a depositare le apparecchiature di registrazione, previsto dal comma secondo, non costituiscono alcuna condizione di procedibilità o di punibilità della condotta descritta al primo comma.