Cancellare dati da internet?
Si può fare?
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Presidente e Sezione civile, ha stabilito nel 2019 che: per cancellare contenuti da internet ed in particolare in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblìo ) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art 21 della Costituzione. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
L’avvocato Cassazionista aveva sostenuto che la pubblicazione del “pezzo” dopo tanto tempo , non soltanto avesse determinato nel ricorrente un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute precario, ma aveva anche causato un danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività , era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo l’episodio del passato.
Inoltre, Il diritto all’oblio può subire una compressione solo se la diffusione dell’immagine o della notizia riguarda un soggetto con un elevato grado di notorietà nella vita pubblica, se contribuisce a un dibattito di interesse pubblico, se v’è un interesse effettivo e attuale alla sua diffusione, se la notizia è veritiera e diffusa a soli fini informativi.
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente.
La reputazione on line si può quindi controllare ed quindi possibile verificare l’applicabilità del diritto all’oblio ex art.17 del GDPR e così rimuovere link, immagini, video
Cancellare dati da internet?
Si, si può fare.
Qui un approfondimento sul diritto all’oblìo