Avvocato Telecomunicazioni
Avvocato Telecomunicazioni
Si è svolto a Roma, nella splendida cornice di Piazza di Spagna, l’evento di presentazione dei 25 anni dell’Associazione Assoprovider.
Assoprovider ha combattuto diverse battaglie nel settore del diritto delle telecomunicazioni, in quello del diritto della concorrenza, nel settore dei ricorso all’AGCOM, nei ricorsi al TAR ed la Consiglio di Stato.
Il diritto della concorrenza è sempre stato tenuto presente dall’Associazione, che si è avvalsa dell’apporto degli Avvocati dello Studio Legale di Roma.
Ad APRO25, l’avvocato Fulvio Sarzana, consulente storico di Assoprovider, ha affrontato il tema della pirateria digitale e delle recenti iniziative normative.
“L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonostante i risultati problematici del sistema Piracy Shield, che ha causato ripetutamente disservizi a piattaforme legittime, ha deciso di ampliare ulteriormente il suo raggio d’azione,” ha esordito Sarzana.
Sarzana ha illustrato le ultime novità normative: “Con la delibera AGCOM n.47/25 del 18 febbraio, si è infatti esteso l’ambito di applicazione del Piracy Shield anche a film e serie televisive, mentre in precedenza riguardava esclusivamente gli eventi sportivi in diretta”.
In conclusione, ha ribadito: “Assoprovider intende difendere le PMI del settore, già oberate da numerosi adempimenti, che si vedono ora costrette ad assumersi ulteriori responsabilità in modo completamente gratuito”,
Avvocato Telecomunicazioni
Piracy Shield le novità
Piracy Shield le novità
Il 7 marzo nell’ambito del Convegno organizzato per i 25 anni dell’Associazione Assoprovider
l’Avv. Fulvio Sarzana, dello Studio Legale Sarzana e Associati fornirà una panoramica delle recenti novità
regolamentari in tema di Piracy Shield, Agcom e diritto d’autore, a partire dalla consultazione pubblica
lanciata dall’AGCOM sull’estensione della criticata piattaforma ai film ed alle serie TV.
La Consultazione è finalizzata all’emissione di una nuova Delibera in materia di diritto d’autore.
Ricorso al TAR Lazio
Ricorso al TAR Lazio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12293 del 2023, integrato da motivi
aggiunti, proposto da XXXXXX rappresentati e difesi
dall’avvocato con domicilio digitale come da PEC da Registri di
Giustizia;
contro
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi, in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Doubling S.r.l.S., in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e
difesa dagli avvocati Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito, Maria Sole
Montagna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
……..
Non può trovare accoglimento neppure il quinto motivo del ricorso per motivi
aggiunti a mezzo del quale si deduce una presunta limitazione dei potenziali
partecipanti al referendum per l’approvazione del nuovo codice deontologico,
desumibile dal costo fisso da corrispondere fino al numero di 50.000 votanti
preventivato in favore della società gestore della piattaforma telematica di voto,
trattandosi anche in questo caso di rilievo smentito ex actis dal dato storico
numerico delle ultime consultazioni, nonché dalla effettiva e incontestata capacità
della piattaforma in questione di ospitare un numero di potenziali votanti ben
superiore alle 131 mila unità.
Devono, infine, ritenersi destituite di fondamento anche le contestazioni in termini
di inaffidabilità della piattaforma telematica di voto in relazione ai principi di
personalità e segretezza del voto medesimo, non avendo parte ricorrente allegato
alcun elemento di prova a sostegno di detta tesi, che appare d’altra parte
sconfessata dai rigorosi standard di sicurezza certificati (la piattaforma VotarePa è
inserita tra i servizi a più elevato livello di sicurezza del cloud della PA dall’ACN,
ovvero l’Autorità unica, oggi, in tema di sicurezza delle Pubbliche
Amministrazioni), in grado di assicurare la segretezza e l’anonimato della
consultazione.
Né può contestarsi l’autenticazione dei votanti tramite SPID e/o CIE, trattandosi di
sistemi di accesso riconosciuti e obbligatori per tutti i servizi offerti al cittadino
dalla pubblica amministrazione, come da previsione contenuta nell’art. 24 co.4 del
“decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11
settembre 2020 n. 120), intervenuta sul testo del Codice dell’Amministrazione
Digitale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei
motivi aggiunti.
Ricorso al TAR Lazio
https://www.psy.it/wp-content/uploads/2024/06/sentenza-Tar-copia-codice.pdf

Intervista su Il Messaggero intelligenza artificiale
Intervista su Il Messaggero intelligenza artificiale del Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato, professore universitario, editorialista ed esperto di legislazione applicata alle tecnologie emergenti. Egli sostiene che lo sviluppo di tecnologie basate sull’intelligenza artificiale può contribuire alla creazione di modelli previsionali applicabili all’evoluzione del mercato del lavoro.
“Trovo molto interessante questo mix di incentivi al lavoro e utilizzo dei nuovi strumenti forniti dall’intelligenza artificiale. In quest’ottica, l’IA nel mondo del lavoro, se ben calibrata, può servire a mettere a punto piani di formazione e apprendimento personalizzati, con risorse e contenuti su misura per ciascun lavoratore, così come a ipotizzare esperienze simulate sul campo molto più precise rispetto al passato. Questo può contribuire a fornire modelli previsionali molto più efficaci e a comprendere meglio dove intervenire per correggere la rotta. D’altro canto, l’utilizzo adeguato di modelli linguistici di grandi dimensioni consente già oggi a un lavoratore di migliorare ulteriormente le proprie competenze, per esempio nel settore dello studio delle lingue e nella redazione di documenti, anche legali, molto più precisi.”
Prof. Sarzana, crede che l’intelligenza artificiale possa effettivamente contribuire a ridurre fenomeni socialmente impattanti, come la disoccupazione, l’inattività lavorativa o il tasso di abbandono scolastico?
“Credo di sì. L’intelligenza artificiale cambierà il modo stesso di concepire la prestazione lavorativa attraverso un modello che viene spesso definito come cobotica (robotica collaborativa), ovvero l’attività congiunta tra lavoratori e macchine intelligenti che operano insieme per raggiungere obiettivi comuni. Possiamo ipotizzare che quest’ottica collaborativa sia in grado di trasformare il concetto stesso di lavoro. Le macchine intelligenti potranno svolgere attività routinarie, consentendo agli esseri umani di concentrarsi su compiti che richiedono un “pensare umano”, caratterizzato da creatività, empatia e interazione personale. Tuttavia, è fondamentale porre attenzione ai diritti individuali in questo “mondo nuovo”, e ciò è precisamente quello che ha fatto l’UE con norme di tutela come l’Artificial Intelligence Act, che sta iniziando a produrre i primi effetti.
A partire dal 2 febbraio 2025, infatti, saranno vietati in tutta Europa i sistemi di intelligenza artificiale che comportano un rischio inaccettabile, soprattutto nel mondo del lavoro, inclusi quelli che minacciano la sicurezza, i diritti e i mezzi di sussistenza delle persone, come i controlli indiscriminati di massa, le identificazioni biometriche remote e il punteggio sociale. Diventa operativo il primo blocco di disposizioni del nuovo Regolamento UE n. 2024/1689 del 13 giugno 2024 (Artificial Intelligence Act), che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale. Il Regolamento, entrato in vigore il 2 agosto 2024, prevede un’applicazione progressiva con diverse tempistiche, tra cui quella del 2 febbraio di quest’anno, che riveste particolare importanza.”
Intervista su Il Messaggero intelligenza artificiale

Reati informatici Avvocato privacy
Reati informatici avvocato privacy
Le cronache di questi giorni ci raccontano di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma avente ad oggetto un traffico di dati di clienti delle compagnie telefoniche.
Tra le altre fattispecie criminose contestate, che sarebbero l’ accesso abusivo a sistema informatico, e la detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso vi è anche, a quanto sembra per la prima volta in Italia, anche l’articolo 167-bis del Codice privacy che ha introdotto un nuovo tipo di reato: la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.
Si tratta di un delitto, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, punito da 1 a 6 anni, allorchè chiunque comunichi o diffonda un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso, al fine di trarne profitto o di arrecare un danno.
La fattispecie sanziona la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno.
La comunicazione o la diffusione devono riguardare un archivio automatizzato di dati personali o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala.
Il reato si configura solo se la diffusione o la comunicazione dei dati avviene in violazione di specifiche norme, per lo più applicabili a soggetti che trattano dati professionalmente o per obbligo di legge e la disposizione pare ritagliata appositamente sulle figure che si occupano di comunicazioni elettroniche.
Si tratterà ora di verificare se la disposizione potrà coesistere nel corso del prosieguo dell’indagine con l’accesso abusivo a sistema informatico previsto dall’art 615 ter del codice penale.
La compatibilità tra il vecchio art 167 bis del codice privacy e l’accesso abusivo a sistema informatico è stata il maggior limite nel passato alla diffusione delle norme penali sulla privacy.
Reati informatici avvocato privacy

Ricorso al Consiglio di Stato
Ricorso al Consiglio di Stato.
Una norma regolamentare senza sanzione.
E’ questo in sintesi quello che ha stabilito la sesta Sezione del Consiglio di Stato, a proposito del contestatissimo Regolamento AGCOM sul diritto d’autore, che era stato impugnato dal Movimento di difesa dei Consumatori (MDC) e dall’Associazione di provider indipendenti ASSOPROVIDER.
Il massimo Organo Amministrativo ha accolto due dei motivi articolati dalla difesa delle due Associazioni, rappresentata dagli Avvocati Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e Maria Sole Montagna, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, confermando però la legittimità del Regolamento.
In particolare i Giudici di Palazzo Spada hanno annullato il Regolamento nella parte in cui lo stesso provvedimento dispone sanzioni a carico
di chi non ottempera agli ordini dell’Autorità, ciò in quanto non essendo presenti tali sanzioni nella normativa primaria, non può essere concesso ad una Autorità Amministrativa indipendente, di ipotizzarne, perché tale attività è riservata al legislatore primario.
In pratica AGCOM non ha poteri sanzionatori espliciti previsti dalla legge nella materia del diritto d’autore.
Ciò significa ad esempio che l’Autorità non ha poteri sanzionatori nei confronti dei provider o dei titolari dei siti né ha potestà di segnalare all’Autorità giudiziaria il comportamento di chi non ottempera.
Soddisfazione da parte del Movimento Difesa del Cittadino che, per bocca del Presidente Nazionale Francesco Luongo, sottolinea “come il diritto di cittadinanza in rete, nonché il diritto di espressione, va salvaguardato da ogni tentativo di compressione, anche e soprattutto da parte della pubblica amministrazione, che deve agire nel rispetto dei valori costituzionali e delle norme primarie, da cui non si può assolutamente prescindere”
Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente di ASSOPROVIDER, Dino Bortolotto che ha così commentato:
“ Il Consiglio di Stato accoglie due dei motivi di ricorso avverso il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore che ASSOPROVIDER insieme al Movimento di difesa del Cittadino ha presentato al Consiglio di Stato, dando ragione ai provider, non c’è alcuna norma che preveda al possibilità di sanzionare pecuniariamente siti internet o internet service provider, nella materia del diritto d’autore.
Ricorso al Consiglio di Stato

Rai Radio 1 Post interviene Avv Fulvio Sarzana
RAI Radio1 Post del 24/01/2025
Giorno quindici. Il furto d’identità sui social sta raggiungendo livelli di complessità preoccupanti. Non si tratta più soltanto di falsi profili con le foto di personaggi famosi manipolate o interamente create con l’intelligenza artificiale per carpire la fiducia di ignare vittime, ma addirittura di account clonati con foto di persone comuni. Tecniche che vengono usate per ricatti sessuali o per costruire identità fasulle che rendono le truffe ancora più credibili. Come difendersi? Ne parliamo in questa puntata con Fulvio Sarzana, avvocato e docente universitario di diritto delle nuove tecnologie, ed ascolteremo le testimonianze di chi ha vissuto sulla propria pelle queste esperienze: Fabio Zaffignani, parrucchiere piacentino cui hanno clonato il profilo Facebook per realizzare truffe online, e Luca Torella, sindaco di Leini (TO), che ha subito un furto di identità con l’utilizzo delle cosiddette strategie di ingegneria sociale. Radio1 Post è un format ideato e condotto da Aldo Pecora. In regia Mimmi Micocci, in redazione Cristiana Affaitati.
24 Gen 2025
https://www.raiplaysound.it/audio/2025/01/Radio1-Post-del-24012025-47c7bf69-f4c1-4384-9b92-be2e9abeab4d.html?fbclid=IwY2xjawIATZlleHRuA2FlbQIxMQABHTSfXJJpuELrmXH3U6ApThxOYfdEPGIXgurZCl6T6Kd-v9hHHoKG607uoQ_aem_lizLKX31bEp_IBtRhb79hA
Corte di Cassazione annulla avvocato
Corte di Cassazione annulla avvocato
Corte di Cassazione annulla avvocato
Roma, 19 nov. (askanews) – Annullata senza rinvio la sentenza della corte di appello di Trento, non sussistendo le condizioni per far luogo all’estradizione. La Cassazione ha deciso così in merito alla posizione di Oleksii Sigal, avvocato e presidente dell’autorità nazionale anticorruzione in Ucraina.
A dar notizia della decisione degli ermellini è stato il difensore, l’avvocato Fulvio Sarzana, che ha assistito Sigal .
Sigal era detenuto da maggio nel Carcere di Trento in virtù di un ordine di custodia emesso dal Paese slavo solo successivamente al fermo di polizia operato in un albergo di Trento.
Oleksii Sigal è un avvocato che è stato anche presidente del Comitato anticorruzione centrale ucraino Molto attivo e stimato nella fase ante 2014, prima dunque della rivoluzione di febbraio, fino alla destituzione del presidente Janukovyč con il cambio di governo e il degenerare delle condizioni interne del Paese, anche la sua posizione si fa instabile.
Secondo gli avvocati difensori, infatti, Sigal occupandosi di anticorruzione, in passato aveva “pestato molti piedi” anche di personalità di spicco dell’apparato militare. Una volta cambiato il governo, dunque, è cambiato anche il vento e Sigal viene coinvolto in un processo per corruzione.
Da oggi, in Italia, quell’ordine non vale più. Potrà girare liberamente nel nostro Paese. E dopo oltre sei mesi di carcere potrà riabbracciare la moglie e la bimba nata solo il 30 ottobre.
Corte di Cassazione annulla avvocato

Vincere un Ricorso in Cassazione
Vincere un Ricorso in Cassazione
Lo Studio legale Sarzana e Associati ha vinto un Ricorso in Cassazione.
La Sentenza è utile per capire come vincere un Ricorso in Cassazione.
In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull’ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare “l’esatta osservanza e l’uniforme interpretazione della legge, l’unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni”.
Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell’interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa.
Il ricorso in Cassazione
Il ricorso in Cassazione può essere presentato avverso i provvedimenti emessi dai giudici ordinari nel grado di appello o nel grado unico: i motivi esposti per sostenere il ricorso possono essere, in materia civile, la violazione del diritto materiale (errores in iudicando) o procedurale (errores in procedendo), i vizi della motivazione (mancanza, insufficienza o contraddizione) della sentenza impugnata; o, ancora, i motivi relativi alla giurisdizione. Un regime simile è previsto per il ricorso in Cassazione in materia penale.
Quando la Corte rileva uno dei vizi summenzionati, ha il potere-dovere non soltanto di cassare la decisione del giudice del grado inferiore, ma anche di enunciare il principio di diritto che il provvedimento impugnato dovrà osservare: principio cui anche il giudice del rinvio non potrà fare a meno di conformarsi quando procederà al riesame dei fatti relativi alla causa. I principi stabiliti dalla Corte di Cassazione non sono, invece, vincolanti per i giudici, in generale, quando questi devono decidere cause diverse, rispetto alle quali la decisione della Corte Suprema può comunque considerarsi un “precedente” influente. In realtà, i giudici delle giurisdizioni inferiori si conformano alle decisioni della Corte di Cassazione nella maggioranza dei casi.
Non è necessaria alcuna autorizzazione speciale per presentare un ricorso innanzi alla Corte Suprema.
Secondo l’articolo 111 della Costituzione ogni cittadino può ricorrere alla Corte di Cassazione per violazione di legge contro qualunque provvedimento dell’autorità giudiziaria, senza dover esperire alcun appello in materia civile o penale, o contro qualunque provvedimento che limiti la libertà personale.
Intelligenza artificiale e criptovalute

Camera dei Deputati Intelligenza Artificiale
Camera dei Deputati Intelligenza Artificiale
Il 18 dicembre, alle 14 e 30, alla Sala Stampa della Camera dei Deputati, si svolgerà la presentazione del libro scritto a quattro mani dal Prof. Avv. Fulvio Sarzana, con Massimiliano Nicotra su Intelligenza artificiale e blockchain.
https://www.eventbrite.com/e/intelligenza-artificiale-blockchain-e-criptovalute-tickets-1104888062939
Camera dei Deputati Intelligenza Artificiale
Codice Condotta Assosoftware in Gazzetta
Codice Condotta Assosoftware in Gazzetta
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Codice di Condotta per i produttori di Software e l’accreditamento dell’Organismo di monitoraggio.
Il Codice è stato promosso da AssoSoftware, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di software, dopo un’intensa attività di studio e di sviluppo realizzata in collaborazione con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali.
Fulvio Sarzana, dello Studio Legale Sarzana e Associati, è componente dell’Organismo di Monitoraggio
accreditato dal Garante per la protezione dei dati personali.
qui la Gazzetta Ufficiale
Codice Condotta Assosoftware in Gazzetta

L’Organismo di Monitoraggio AssoSoftware-Confindustria accreditato dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.
Fulvio Sarzana nominato tra i membri dal CNCU, il Consiglio Nazionale dei Consumatori e degli Utenti.
Nasce il primo Codice di Condotta dedicato ai Produttori di Software, finalizzato a garantire che l’intero ciclo di vita del software, dalla progettazione, produzione e sviluppo sino alla sua installazione e messa in esercizio, sia svolto sempre nel rispetto delle regole sulla protezione dei dati personali.
L’obiettivo è quello di favorire la “compliance al GDPR by design” e, allo stesso tempo, di aumentare la fiducia degli utilizzatori del software verso l’adozione di soluzioni gestionali in grado di realizzare la transizione digitale e l’innovazione produttiva del Paese.
Il Codice di Condotta è stato promosso da AssoSoftware, l’Associazione di Confindustria che rappresenta le aziende produttrici di software, dopo un’intensa attività di studio e di sviluppo realizzata in collaborazione con gli uffici del Garante per la protezione dei dati personali.
Nella riunione del collegio del 17 ottobre u.s., con Provvedimento 618/2024, l’Autorità ha approvato il Codice di Condotta ed accreditato il relativo Organismo di Monitoraggio, rendendo di fatto operativo il Codice per tutti i produttori di software italiani.
Il Provvedimento ed il Codice sono in via di pubblicazione presso la Gazzetta Ufficiale.
L’Organismo di Monitoraggio, accreditato dagli uffici del Garante, prevede i seguenti componenti:
Ing. Alessandro Piva – Presidente (nomina di AssoSoftware)
Prof. Ing. Giovanni Cantone – Componente (nomina delle Associazioni degli utenti)
Prof. Avv. Fulvio Sarzana – Componente (nomina delle Associazioni dei consumatori del CNCU).
Il 5 dicembre è prevista la prima riunione dell’Organismo.
Qui il Comunicato stampa di ASSOSOFTWARE

Intelligenza artificiale il Manuale
Intelligenza artificiale il Manuale
Oggi è ufficialmente in libreria, per IPSOA-Wolters Kluwer il manuale di diritto dell’intelligenza artificiale e blockchain dal titolo
Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute
Artificial intelligence ACT, MICAR ed adeguamenti nazionali
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Massimiliano Nicotra.
Qui è possibile consultare il primo capitolo e l’Indice sistematico.
https://shop.wki.it/offerta/intelligenza-artificiale-blockchain-e-criptovalute-s679957/
Una guida alla scoperta della AI, della Blockchain e del relativo impatto nel mondo finanziario e delle cripto-attività.
- Imprese
- Istituzioni
- Studi professionali
- Addetti all’amministrazione del personale
Intelligenza artificiale il Manuale


Avvocati Intelligenza Artificiale
Avvocati Intelligenza Artificiale
12:00-14:00 INTELLIGENZA ARTIFICIALE: RISORSA PER LA MODERNA AVVOCATURA
27 Novembre – 12:00 – 14:00
RICONOSCIUTI DUE CREDITI FORMATIVI ORDINARI E UNO DEONTOLOGICO AI PARTECIPANTI ISCRITTI PRESSO L’ALBO TENUTO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA (DELIBERA CONSILIARE 08.11.2024).
Parteciperà anche l’Avv. Fulvio Sarzana

NIS 2 Guida all’adeguamento
Le diapositive del MIMIT sull’adeguamento NIS 2 per gli operatori di comunicazione elettronica
NIS-2 Adeguamento Tavolo informativo MIMIT
E’ in corso di svolgimento l’8 novembre 2024 presso il MIMIT, Ministero delle imprese ed il Made in Italy, il Tavolo informativo per il settore Infrastrutture Digitali attività di Fornitori di reti pubbliche di comunicazione elettronica e Fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico in merito alla Direttiva 2022/2555 (NIS-2)
In considerazione del recepimento della Direttiva 2022/2555 (NIS-2) con Decreto Legislativo
4 settembre 2024, n. 138, è stato infatti organizzato un Tavolo informativo settoriale dedicato al settore in oggetto per il giorno 8 novembre 2024, alle ore 10,00.
L’incontro, che fa seguito a quelli già tenuti nel corso dell’anno ed al quale parteciperanno
anche rappresentanti dell’ACN, che è Autorità nazionale competente per la materia, è l’occasione per illustrare i passi che la nuova norma prevede e discutere delle eventuali questioni peculiari dei
settori coinvolti.
E’ presente anche l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito.

Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute
Artificial intelligence ACT, MICAR ed adeguamenti nazionali
Autori: Nicotra Massimiliano, Sarzana di S. Ippolito Fulvio
IPSOA-WOLTERS KLUWER
🌐 L’intelligenza artificiale e la blockchain non sono più solo concetti futuristici: sono realtà 🔥 che stanno trasformando il mondo digitale.
Con l’#AIAct e il #MIcAR, l’Unione Europea 🌍 ha creato normative all’avanguardia per disciplinare questi strumenti rivoluzionari.
“Intelligenza artificiale, blockchain e criptovalute” 📘 esplora come queste normative definiscono un equilibrio tra innovazione e sicurezza ⚖️. Dai rischi dell’intelligenza artificiale generativa alle opportunità delle criptovalute, il nuovo libro vuole essere un riferimento per chi lavora o investe in questi ambiti.
Se il futuro della tecnologia interessa, questa è l’occasione per approfondire questi cambiamenti! 🚀
📘 Scopri di più sul volume e preparati ad affrontare il nuovo ordine digitale europeo. 💼
https://shop.wki.it/ebook/intelligenza-artificiale-blockchain-e-criptovalute-s679957/

Consumer Organizations And Internet Companies Mount Legal Challenge To Italy’s Extreme Copyright Enforcement Regulations
Techdirt has been following for a while the saga of Italy giving its Authority for Communications Guarantees (AGCOM), which regulates broadcasting and telecommunications, wide-ranging new powers to police online copyright infringement too. That culminated in the first instances of Web sites being blocked without any kind of judicial review earlier this year. Since then, there has been an important development as civil organizations and Internet companies have mounted a legal challenge to the new regulations. One of the lawyers involved in these actions, Fulvio Sarzana, explains what happened:
Here’s why:
the Regional Administrative Court of Lazio required the Constitutional Court to issued its judgment, since it held that the regulation might be unconstitutional, for violation of the principles of statute and judicial protection in relation to the exercise of freedom of expression and economic initiative, as well as for the violation of criteria of reasonableness and proportionality in the exercise of legislative discretion and of the principle of the court, in relation to the lack of guarantees and legal safeguards for the exercise of freedom of expression on the Internet.
Given that the constitutionality of the copyright regulations is in question, consumer and business organizations — Altroconsumo, Movimento di difesa del Cittadino and Assoprovider — have sent a formal request to AGCOM asking for the whole approach to be suspended until a decision is handed down. They argue that this is necessary in order to avoid the high costs that AGCOM would incur from being sued by those who have had their sites shut down, in the event that the regulations are found unconstitutional (original in Italian.)
AGCOM has refused to suspend the regulations completely, but it has slowed down the pace of its actions, as Sarzana notes:
Consumer Organizations And Internet Companies Mount Legal Challenge To Italy's Extreme Copyright Enforcement Regulations
Le controversie tra operatori TLC
Le controversie tra operatori TLC
Data: 23 ottobre 2024 ore 16:00.
Titolo: Le controversie tra grandi operatori e piccoli e medi provider, come gestirle.
Argomenti che saranno trattati:
– i contratti di wholesale
– come interpretare le clausole dei contratti con gli operatori
– le garanzie richieste
– i disservizi
– i piani di rientro
– le richieste di danni
– la conciliazione agcom
– il ricorso all’Autorità Giudiziaria
Riunione https://us06web.zoom.us/j/
ID riunione: 839 1956 4984 Codice d’accesso: 383231
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7252894683499028481
Le controversie tra operatori TLC
Decreto Omnibus e disposizioni penali sui provider
Decreto Omnibus e disposizioni penali sui provider
Vuoi conoscere i nuovi adempimenti per gli ISP e gli operatori di comunicazione elettronica?
Vuoi sapere le nuove disposizioni penali sulle piattaforme elettroniche ?
Collegati al webinar organizzato da Assoprovider il 15 ottobre alle 16.
Decreto Omnibus e disposizioni penali sui provider

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione del Decreto Omnibus. Operative da oggi le norme sulla responsabilità dei provider
E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’8 ottobre, la LEGGE 7 ottobre 2024, n. 143. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. (24G00161).
La Legge entra in vigore oggi.
La legge contiene alcune disposizioni sulla responsabilità, anche dal punto di vista penale, degli operatori di comunicazione elettronica.
Queste le modifiche apportate dalla Legge di Conversione, al Decreto Omnibus originario.
Nel capo I, dopo l’articolo 6 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 6-bis (Modifiche alla legge 14 luglio 2023, n. 93, in
materia di disabilitazione dell’accesso a contenuti diffusi
abusivamente). – 1. Alla legge 14 luglio 2023, n. 93, sono apportate
le seguenti modificazioni:
- a) all’articolo 2:
1) al comma 1, la parola: “univocamente” e’ sostituita
dalla seguente: “prevalentemente”;
2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “compresi i
prestatori di servizi di accesso alla rete” sono inserite le
seguenti: “nonche’ i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili ovunque residenti e ovunque localizzati”;
3) al comma 3, quarto periodo, dopo le parole:
“destinatario del provvedimento” sono aggiunte le seguenti:
“garantendo altresi’ ad ogni soggetto che dimostri di possedere un
interesse qualificato la possibilita’ di chiedere la revoca dei
provvedimenti di inibizione all’accesso, per documentata carenza dei
requisiti di legge, anche sopravvenuta”;
4) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “ai
prestatori di servizi di accesso alla rete,” sono inserite le
seguenti: “compresi i fornitori di servizi di VPN e quelli di DNS
pubblicamente disponibili, ovunque residenti e ovunque localizzati,“;
5) al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: “provvedono
comunque” sono inserite le seguenti: “, entro il medesimo termine
massimo di trenta minuti dalla notificazione del provvedimento di
disabilitazione,”;
6) dopo il comma 5 e’ inserito il seguente:
“5-bis. I prestatori di servizi di assegnazione di
indirizzi IP, il Registro italiano per il country code Top Level
Domain (ccTLD) .it, i prestatori di servizi di registrazione di nome
a dominio per i ccTLD diversi da quello italiano e per i nomi a
generic Top Level Domain (gTLD), provvedono periodicamente a
riabilitare la risoluzione dei nomi di dominio e l’instradamento del
traffico di rete verso gli indirizzi IP bloccati ai sensi del
presente articolo, decorsi almeno sei mesi dal blocco, e che non
risultino utilizzati per finalita’ illecite”;
segue su Il sole 24 ore
Pavel Durov di Telegram e le accuse
Pavel Durov di Telegram e le accuse
Il conflitto tra Dsa, principi e norme penali statali
E’ pur vero che il Dsa lascia ai singoli Stati la possibilità di stabilire princìpi autonomi nel settore del diritto e della procedura penale, come del resto dichiarato dalla Commissione europea ieri. L’Ue ha specificato infatti che il Dsa non si applica al caso Telegram ma si applicano norme penali.
Ma tali princìpi penali non possono contrastare con le regole euro-unitarie, soprattutto perché la posizione del concorrente in un reato omissivo improprio in qualità di garante, per poter essere ipotizzata, deve necessariamente riferirsi ad una legge extra-penale, che in questo caso non può che essere il Dsa.
Sulla mancata collaborazione con le forze di polizia è prematuro effettuare valutazioni ma bisognerà vedere quale collaborazione è stata richiesta alla piattaforma, se ad esempio è stata richiesta l’intercettazione di chat criptate, se si è richiesta da parte delle forze dell’ordine una backdoor sulle comunicazioni e così via, perché il discorso involgendo le comunicazioni protette dai diritti costituzionali ( che valgono in Francia come in Italia) rischia di travolgere i diritti alla segretezza delle comunicazioni.
Il punto più preoccupante
La parte più preoccupante del comunicato della magistratura francese però è quello che riguarda l’uso della crittografia, presumibilmente del tipo end to end, e relativa alle chat segrete, perché lo scarno comunicato sembra censurare proprio quell’uso, tacciato di una possibile non conformità.
Se cosi fosse dovremmo pensare che tutti i sistemi crittografici, ivi compreso lo stesso meccanismo alla base delle transazioni su Bitcoin e su Ethereum tra gli altri, debba essere sottoposto ad un controllo di conformità e si suppone ad un controllo delle Autorità, il che oltre che paradossale è anche pericoloso, considerando che la crittografia viene utilizzata anche e soprattutto in contesti autoritari per proteggere le comunicazioni dei dissidenti, o per informare il mondo di determinati eventi che sono soggetti al rigido controllo delle Autorità.
Peraltro la messaggistica interpersonale ( che non avviene sotto forma di gruppi pubblici) in questo caso è anche esclusa dall’ambito di applicazione del DSA non potendosi quindi fondare la posizione di garanzia della piattaforma su una norma europea e non operando quindi nemmeno le disposizioni che onerano l’intermediario nel rispondere a richieste di rimozione
Pavel Durov di Telegram e le accuse
Telegram, le accuse a Durov fanno tremare internet: ecco perché
Diritto Comparato delle Nuove Tecnologie di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
LEZIONE DEL GIORNO: Diritto Comparato delle Nuove Tecnologie, di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3021696444555884&id=181271285265095&set=a.285493704842852&locale=zh_TW
The EU Commission attacks Apple for its application store
EU Commission attacks Apple
MILAN – New round between Brussels and Big Tech. The European Commission officially communicated to Apple what had been in the air for a few days: the preliminary opinion according to which the App Store rules violate the Digital Markets Act (DMA), as they prevent app developers from freely directing consumers to alternative channels for offers and content.
Furthermore, the Commission has opened a new non-compliance procedure against Apple due to concerns that its new contractual requirements for third-party app developers and app stores, including Apple’s new “Core technology fee”, are not capable of ensuring effective compliance with Apple’s obligations under the DMA.
The jurist Fulvio Sarzana
Fulvio Sarzana: “With the new powers Apple risks a fine of up to 17 billion or a block like TikTok”
The new investigation opened today – the third – concerns non-compliance with Apple’s new contractual terms for developers as a condition for accessing some of the new features allowed by the DMA, in particular the provision of alternative app stores or the possibility of offering an app via an alternative distribution channel. Apple has so far maintained the option to subscribe to the previous conditions, which do not allow alternative distribution channels at all.
In particular, the so-called Apple’s Core Technology Fee, under which app store and third-party app developers must pay a fee of 0.50 euros for each app installed. And also the “multi-step path” that the Apple user must take to download and install app stores or alternative apps on iPhones. Finally, the requirements that developers must meet to offer alternative app stores or to directly distribute apps from the web on iPhones.
Alessandro Longo
https://news.italy24.press/technology/1857312.html
EU Commission attacks Apple
L’Europa all’attacco delle piattaforme con il DSA
L’Europa all’attacco delle piattaforme con il DSA
Intervista al giurista Fulvio Sarzana, su Repubblica.it, sulle nuove regole del Digital services Act (DSA).
La Commissione UE comincia ad esercitare i poteri stabiliti dal digital services packages.
In particolare il 13 giugno scorso la Commissione ha annunciato un’azione diretta a verificare la protezione dei minori sulle reti telematiche.
Quest’azione dell’Ue rientra nella normativa europea Digital Services Act (Dsa) e
segue la decisione della Commissione, a dicembre, di inserire diversi siti nelle nuove regole.
Da soggetti alle regole a indiziati effettivi, sulla graticola delle autorità europee: è questo il passo che si segna con l’annuncio della Commissione europea, il 13 giugno.
Un’azione che tra l’altro punta i riflettori su una grossa questione irrisolta: come
identificare l’età degli utenti digitali.
“Il sistema di verifica dell’età sembra oramai inevitabile nel contesto digitale,
almeno in Europa ed in Italia”, commenta Fulvio Sarzana, tra i primi e più noti
avvocati del diritto digitale. E proprio l’Italia “ha assunto un ruolo guida in
questo campo, con disposizioni e regolamenti che anticipano e precisano le
regole del Digital services act”, aggiunge.
La verifica dell’età
In Italia, “l’identificazione dell’età dei minori parte sia da quanto stabilito sia dal
decreto-legge convertito il 13 novembre 2023 “Misure urgenti di contrasto al
disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la
sicurezza dei minori in ambito digitale”, che però non ha ancora ricevuto ad
oggi la regolamentazione di dettaglio necessaria per la sua completa
attivazione sia da quanto previsto dal Dsa”, spiega Sarzana. L’Italia non è da sola.
“C’è comunque un problema di competenze alla luce del Dsa, perché la vigilanza
sulle grandi piattaforme spetta direttamente alla Commissione UE, mentre il
controllo su tutte le altre piattaforme spetta alle autorità nazionali di controllo,
che in Italia è l’Agcom”, nota Sarzana.
Si spera di non vedere lo stesso problema che è sorto in ambito continentale con il GDPR.
L’Europa all’attacco delle piattaforme con il DSA
DMA e DSA ACT
DMA e DSA ACT
Intervista allo STUDIO LEGALE SARZANA
Fulvio Sarzana: “Con i nuovi poteri Apple rischia multa fino a 17 miliardi o blocco come TikTok”
Alessandro Longo
«Una sanzione di un ordine di grandezza superiore a quelle che finora l’Europa ha potuto dare ad Apple e altre big tech e persino, lo smembramento o la cessione di parti di società. Un po’ come gli Usa vogliono fare con TikTok». Fulvio Sarzana, tra i primi giuristi del digitale in Italia, è co-autore di un libro (Giuffrè, 2023) sui nuovi pacchetti normativi digitali europei. E immagina cosa può succedere con l’avvio dell’indagine dell’Antitrust sull’App Store di Apple
È da anni che si parla di possibili smembramenti delle big tech, in Europa e negli Usa. E a marzo 2024 l’Antitrust Ue ha sanzionato per 1,8 miliardi Apple per abuso di posizione dominante, su denuncia di Spotify. Perché ora è diverso?
«Ci sono molte differenze. Ora, grazie al Digital Markets Act, l’Europa può dare una sanzione giornaliera ricorrente fino a 50 milioni di euro (nel caso di Apple che ha un fatturato giornaliero di un miliardo di euro). Si arriva a 17 miliardi l’anno. Ma non è finita qui».
«A differenza del passato, ora l’Europa ha iscritta nelle regole una black list di comportamenti vietati. La sanzione che deriva dalla violazione non è più discrezionale, insomma. E ha fissato anche una white list di misure correttive, che le danno poteri di intervento molto più grandi. Si arriverebbe, in estremo, a quello che gli Usa vogliono fare con TikTok: dare alla società un aut aut, o smembri parti dell’azienda o chiudi in Europa».
segue su REPUBBLICA
DMA e DSA ACT
Intelligenza artificiale e diritto
Intelligenza artificiale e diritto
Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi del Piemonte e della Valle D’Aosta
L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE E IL PROCESSO
20 GIUGNO 2024 – ORE 14.30 – 16.30
Accesso al processo delle prove generate automaticamente
Relatrice: Prof.ssa Serena Quattrocolo – Professore ordinario di diritto processuale penale presso l’Università di Torino
Intelligenza artificiale e rilevanza giuridica in sede civile e penale del c.d. deepfake
Relatore: Prof. Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito – Professore a.c. di diritto della blockchain e cybersecurity presso l’Università di Bari – LUM
Modera: Avv. Filippo Vallosio
https://ordineavvocatialessandria.it/wp-content/uploads/2024/06/Locandina-Unione-Regionale-20.06.2024-e-12.07.2024.pdf

GDPR, Bitcoin, Ethereum e dati personali
Aggiornare il GDPR? Come rendere la data protection europea più vicina alle imprese e ai cittadini
Privacy Symposium.
A Venezia, dal 10 al 14 giugno.
Anche quest’anno, Fulvio Sarzana parteciperà all’imperdibile evento Privacy Symposium, che si terrà
a Venezia dal 10 al 14 giugno 2024.
Sarzana parteciperà. in particolare, ad una sessione dal titolo
Aggiornare il GDPR? Come rendere la data protection europea più vicina alle imprese e ai cittadini
che si terrà il 12 giugno, dalle 11 alle 12, presso la Scuola Grande S.G. Evangelista, in un panel diretto
da Diego Fulco.
Sarzana esplorerà le problematiche regolamentari scaturenti dall’utilizzo della blockchain, e di bitcoin e ethereum in particolare, rispetto al trattamento dei dati personali.
Qui il programma completo dell’evento.
https://sites.grenadine.co/sites/iot/en/2024-privacy-symposium-conference/schedule/11642/Aggiornare%20il%20GDPR%3F%20Come%20rendere%20la%20data%20protection%20europea%20pi%C3%B9%20vicina%20alle%20imprese%20e%20ai%20cittadini

Voto elettronico: il si del TAR del LAZIO
Voto elettronico: il si del TAR del LAZIO.
Il voto elettronico presenta requisiti in grado di assicurare anonimato e segretezza delle votazioni e
l’identificazione dei votanti tramite SPID e CIE è sufficiente a garantire i requisiti di legge.
E’ quanto ha stabilito la V Sezione Bis del TAR del Lazio, in una sentenza del 5 giugno 2024, nell’ambito di una controversia che vedeva coinvolta una società, difesa dagli Avvocati dello Studio legale Sarzana di Roma, che forniva la piattaforma di voto per una pubblica amministrazione.
Il Tribunale Amministrativo ha rigettato il ricorso di alcuni ricorrenti che lamentavano, tra le altre cose, l’inaffidabilità del voto elettronico.
Ha statuito il TAR:
“Devono, infine, ritenersi destituite di fondamento anche le contestazioni in termini di inaffidabilità della piattaforma telematica di voto in relazione ai principi di personalità e segretezza del voto medesimo, non avendo parte ricorrente allegato alcun elemento di prova a sostegno di detta tesi che appare d’altra parte sconfessata dai rigorosi standard di sicurezza certificati (la piattaforma XXXX è inserita tra i servizi a più elevato livello di sicurezza del cloud della PA dall’ACN, ovvero l’Autorità unica, oggi, in tema di sicurezza delle Pubbliche Amministrazioni), in grado di assicurare la segretezza e l’anonimato della consultazione.
Né può contestarsi l’autenticazione dei votanti tramite SPID e/o CIE, trattandosi di sistemi di accesso riconosciuti e obbligatori per tutti i servizi offerti al cittadino dalla pubblica amministrazione, come da previsione contenuta nell’art. 24 co.4 del “decreto semplificazioni” (D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito nella L. 11 settembre 2020 n. 120), intervenuta sul testo del Codice dell’Amministrazione Digitale.
Le considerazioni che precedono impongono il rigetto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.”
Voto elettronico: il si del TAR del LAZIO

Assoprovider ricevuta dal Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Butti al Dipartimento per Trasformazione Digitale.
Assoprovider ricevuta dal Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Butti al Dipartimento per Trasformazione Digitale.
Il 16 maggio, presso la sede della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per la Trasformazione digitale, si è svolto un incontro tra il Sottosegretario all’innovazione tecnologica Sen. Alessio Butti, ed il suo staff, ed il Presidente dell’Associazione di operatori di TLC Assoprovider Giovanbattista Frontera, accompagnato quest’ultimo dal Consigliere Giuridico, Avv. Fulvio Sarzana.
L’incontro sui temi caldi della digitalizzazione è stato molto proficuo vista la notevole identità di vedute su molti argomenti.
Si è delineata anche una possibile modifica all’attuale legislazione e regolamentazione del settore delle telecomunicazioni per venire incontro alle PMI del settore e si è parlato di intelligenza artificiale.
https://assoprovider.it/assoprovider-innovazione-tecnologica-butti/
Assoprovider ricevuta dal Sottosegretario all’Innovazione Tecnologica Butti al Dipartimento per Trasformazione Digitale.

Sarzana e Assoprovider a NWE 2024
Sarzana e Assoprovider a NWE 2024
Lo Studio Legale Sarzana e Associati sarà presente al National Wireless Expo 2024 a Lucca, il 23 maggio, ospite dell’Associazione Assoprovider.
L’Avv. Fulvio Sarzana, alle 14 del 23 maggio, in particolare, farà uno speech incentrato sulle novità normative in materia di Telco e sulle recenti iniziative in tema di piracyshield e sistema di segnalazione dei siti al CNCPO.
Sarzana e Assoprovider a NWE 2024

Piracy Shield: primo annullamento dopo il ricorso al TAR
Piracy Shield: primo annullamento dopo il ricorso al TAR.
Prima battuta d’arresto del Regolamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) sulla pirateria.
La testata informativa Giardiniblog, gestita da una società italiana, era stata inibita all’accesso da parte dei provider italiani, in virtù di un provvedimento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( AGCOM), pubblicato il 4 aprile del 2024, per presunte violazioni del diritto d’autore.
La testata, che pubblica articoli anche sulla rivista cartacea Win Magazine, aveva fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, attraverso lo Studio Legale Sarzana di Roma, lamentando l’illegittimità del provvedimento dell’Autorità e chiedendo al Tar del Lazio la sospensione del provvedimento dell’AGCOM.
In vista dell’udienza cautelare del 15 maggio 2024 davanti al Giudice Amministrativo il Presidente dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, ha disposto l’annullamento d’ufficio del proprio provvedimento di inibizione, chiedendo al Tribunale di concludere la vicenda ed inviando ai provider Italiani l’ordine di riprìstino.
Il TAR del Lazio, dato atto dell’annullamento del provvedimento di inibizione dell’AGCOM, ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo.
Piracy Shield: primo annullamento dopo il ricorso al TAR
qui il provvedimento integrale

Assoprovider impugna il Piracy Shield al Consiglio di Stato

Piracy Shield la risposta di Assoprovider ad AGCOM
Piracy Shield la risposta di Assoprovider ad AGCOM
Assoprovider ha risposto alla richiesta di informazioni di AGCOM nel contesto di Piracy Shield per ben due volte.
In particolare l’Associazione ha chiarito le ragioni giuridiche per le quali una Pubblica Amministrazione
debba fare affidamento su dati ufficiali in proprio possesso, e non su informazioni di terzi, citando
le disposizioni di legge che questo prevedono.
Va chiarito che Assoprovider, contrariamente a quanto si è letto, non ha mai invocato questioni di privacy nè motivi ostativi alla richiesta di informazioni, non ricevendo alcuna risposta a quanto da Lei stessa richiesto in ordine ai motivi per i quali si chiedevano tali informazioni, che sono facilmente reperibili dai pubblici registri.
Qui di seguito la trascrizione integrale della risposta di Assoprovider alla richiesta dell’Agcom.
Premesso che
- L’Associazione Assoprovider è la più antica associazione di Internet Service provider italiana, e da più di venti anni partecipa a pieno titolo e con contributi fattivi alle politiche regolatorie ed ai tavoli di lavoro, anche di fronte alla stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in materia di comunicazioni elettroniche.
- L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, come sempre accaduto in tutte le consiliature a partire dalla stessa nascita dell’Autorità, ha volontariamente convocato l’Associazione al cd tavolo antipirateria, previsto dalla legge 93 del 14 luglio 2023.
- Consapevole peraltro che il disposto normativo da ultimo citato si applicasse agli operatori e non alle associazioni, il 27 settembre 2023 l’autorità ha deciso di coinvolgere tutti gli operatori di comunicazione elettronica, pubblicando sul proprio sito un avviso del seguente tenore:
“Lo scorso 7 settembre, l’Autorità, in collaborazione con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN), ha convocato la riunione di insediamento del tavolo tecnico previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 14 luglio 2023, n. 93.
Hanno partecipato le Associazioni dei fornitori di accesso alla rete internet e numerosi soggetti rientranti nelle categorie enucleate dalla legge (prestatori di servizi, fornitori di accesso alla rete internet, detentori di diritti, fornitori di contenuti, fornitori di servizi di media audiovisivi, associazioni maggiormente rappresentative preposte alla tutela del diritto d’autore e dei diritti connessi).
L’obiettivo perseguito dal Tavolo è quello di definire i requisiti tecnici e operativi per la messa a regime della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato che consentirà il blocco tempestivo della diffusione illecita di contenuti protetti live, sportivi e non solo. Ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge, il provvedimento di blocco deve essere notificato ai prestatori di servizi di accesso alla rete, ai soggetti gestori di motori di ricerca e ai fornitori di servizi della società dell’informazione coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali.
Pertanto, ai fini della più efficiente prosecuzione dei lavori tesa alla tempestiva ed efficace messa in funzione della piattaforma, si invitano tutti i soggetti appartenenti alle categorie individuate dalla legge a manifestare la propria volontà di adesione ai lavori del Tavolo.
Ai fini della partecipazione, deve essere inviata una mail a tavoloantipirateria@agcom.it
Gli uffici dell’Autorità si riservano di valutare il ricorrere dei requisiti per l’ammissione.”
- In data 5 ottobre l’Associazione ha ricevuto via pec una comunicazione da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nella quale si riferiva che “ ai fini della più efficiente prosecuzione dei lavori e di una effettiva messa a regime della piattaforma cui dovranno accreditarsi tutti i soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali, questa Autorità, nell’esercizio dei poteri ad essa conferiti dalla legge, ravvisa l’esigenza di conoscere l’elenco degli associati di codesta Associazione”.
- Assoprovider rispondeva prontamente alla richiesta, garantendo il massimo sostegno e diffusione alle iniziative dell’Autorità, ma rilevando in data 10 ottobre quanto segue:
“Oggetto: risposta a Vs gentile richiesta, prot.n. 0253323 del 5 ottobre 2023.
Spett. Amministrazione,
la presente, in risposta alla Vs. del 5 ottobre 2023, per comunicare quanto segue: pur apprezzando la cortesia istituzionale la scrivente Associazione non può dar corso alla richiesta effettuata di conoscere l’elenco soci di Assoprovider per plurime ragioni: innanzitutto le spett.li Amministrazioni coinvolte sono già in possesso dei dati relativi agli operatori di reti e servizi di comunicazione in quanto l’AGCOM, attraverso le proprie articolazioni territoriali, è gestore del registro pubblico degli operatori di comunicazione (ROC), ed ha tutti i dati di identificazione degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, che sono obbligati all’iscrizione, così come del resto l’Amministrazione coinvolta al tavolo dall’AGCOM, ovvero il MiMIT, e a cui la stessa AGCOM può rivolgersi, detiene gli elenchi di tutti gli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica presenti in Italia che abbiano fatto richiesta di autorizzazione generale ai sensi e per gli effetti di cui all’art 11 del codice delle comunicazioni elettroniche aggiornato.
Gli elenchi pubblici, rispetto ai singoli operatori, sono gli unici documenti ufficiali su cui poter fare affidamento per poter esercitare quanto previsto dalla legge citata dalla spett.le Autorità.
Del resto va rilevato come Assoprovider sia una associazione non riconosciuta, secondo quanto previsto dal codice civile, e che la stessa, in qualità di associazione rappresentativa degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica ha titolo per partecipare al tavolo di cui trattasi in virtù non solo di quanto previsto dalla legge e dal Regolamento in materia di diritto d’autore, sin dall’origine, ma anche di quanto stabilito in sede di legittimazione attiva nei confronti dei provvedimenti dell’AGCOM in materia di diritto d’autore da plurime sentenze ed ordinanze della giustizia amministrativa.
Pur non essendo strettamente tenuta a farlo e, facendo seguito a quanto richiesto in precedenza dalla stessa Autorità Assoprovider ha tuttavia veicolato – la richiesta di partecipare al tavolo a tutti i propri associati, per stimolare la massima partecipazione possibile.
Sfugge peraltro il senso della richiesta odierna considerando che la stessa Autorità ha deciso di coinvolgere direttamente gli operatori effettuando diverse comunicazioni rivolte a loro e, la scrivente ne è certa, avrà fatto lo stesso con i singoli titolari dei diritti ed i singoli autori interessati dalla norma.
Va rilevato comunque come tutte le responsabilità e gli obblighi, diversamente dalla partecipazione al tavolo, rimangano in capo ai singoli operatori, essendo l’Associazione del tutto estranea ai singoli rapporti amministrativi con le istituzioni pubbliche, eventualmente sfocianti in provvedimenti sanzionatori.
Sono quindi i singoli operatori che dovranno accreditarsi “quali soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali” dopo la messa a punto, anche con il contributo fattivo della ns Associazione, della relativa piattaforma.
Si resta comunque a disposizione per qualsiasi evenienza.”
Del tutto inaspettatamente la spett.le Autorità in data 2 novembre scorso notificava via PEC ad Assoprovider un atto di contestazione formale di presunta violazione dell’art 1, comma 30, della legge 249/97.
In particolare nella contestazione si evidenziava:
“ – la legge 14 luglio 2023, n. 93, entrata in vigore l’8 agosto seguente, ha attribuito nuovi poteri all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al fine di rafforzarne le funzioni per un più efficace e tempestivo contrasto delle azioni di pirateria on line relative agli eventi trasmessi in diretta;
– entro la cornice delineata dal legislatore si inscrive la delibera n. 189/23/CONS, approvata all’esito della consultazione pubblica indetta con la delibera n. 445/22/CONS del 20 dicembre 2022, con la quale sono state apportate integrazioni al Regolamento sul diritto d’autore on line al fine di prevedere misure più efficaci per contrastare la diffusione illecita degli eventi sportivi live;
– sia la legge che il Regolamento dda ancorano l’efficacia delle nuove misure alla implementazione di una piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per l’esecuzione dei provvedimenti di disabilitazione; – in data 7 settembre 2023 si è svolta la riunione di insediamento del tavolo tecnico previsto dall’art. 6 della menzionata legge n. 93/2023 per dare avvio, in ossequio al dettato legislativo, ai lavori per l’implementazione e messa in esecuzione della suddetta piattaforma attraverso la definizione dei requisiti tecnici e operativi;
– al tavolo partecipano tutte le categorie previste dalla legge e, in particolare, le associazioni rappresentative dei fornitori di accesso alla rete internet e i fornitori di accesso alla rete internet medesimi;
– come chiarito anche dall’art. 2, comma 5, della legge n, 93/2023, l’efficacia della tutela è strettamente collegata al coinvolgimento di tutti i soggetti che sono “a qualsiasi titolo coinvolti”;
– Assoprovider è una Associazione non riconosciuta rappresentativa degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, avente titolo per la partecipazione al tavolo di cui trattasi in virtù delle previsioni recate dall’art. 6, comma 2, della legge n. 93/2023;
– sul sito dell’Associazione, diversamente da quanto accade per altre associazioni analoghe, non compare l’elenco degli associati, la cui conoscenza da parte dell’Autorità costituisce un requisito imprescindibile ai fini dell’effettivo funzionamento della piattaforma, come chiarito nel corso dei lavori del tavolo;
– con nota in data 5 ottobre 2023 (ns. prot. n. 0253323), la Direzione servizi digitali ha chiesto all’Associazione di fornire l’elenco dei propri associati ai sensi dell’art. 1, comma 30, della legge 249/1997;
– l’Associazione, con nota del 10 ottobre seguente (ns. prot. n. 0256902), ha ritenuto di non fornire l’elenco dei propri associati, sostenendo che l’Autorità risulta già in possesso dei dati relativi agli operatori di reti e servizi di comunicazione in-quanto, attraverso le proprie articolazioni territoriali, è gestore del registro pubblico degli operatori di comunicazione (ROC) ed ha tutti i dati di identificazione degli operatori di reti e servizi di comunicazione elettronica, che sono obbligati all’iscrizione. L’Associazione ha ritenuto di non dover adempiere alla richiesta avendo l’Autorità già deciso di coinvolgere direttamente gli operatori tramite di-verse comunicazioni a questi rivolte. Sono infatti gli operatori, secondo quanto sostenuto dall’Associazione, che dovranno accreditarsi “quali soggetti coinvolti a qualsiasi titolo nell’accessibilità del sito web o dei servizi illegali” alla piatta-forma, ai sensi dell’art. 2, comma 5, della legge n. 93/2023, e in capo ai quali sorgeranno obblighi e responsabilità, eventualmente sfocianti in provvedimenti sanzionatori, rimanendo invece l’Associazione rappresentativa totalmente estranea ai singoli rapporti con le istituzioni pubbliche;
– la mancata conoscenza degli associati priva l’Associazione di ogni legittimazione a partecipare ai lavori del tavolo, posto che le Associazioni sono presenti in nome e per conto dei proprio associati. La presenza dell’Associazione al tavolo è, infatti, funzionale al raggiungimento degli obiettivi cui il tavolo è preordinato ciò presupponendo una condotta collaborativa da parte della stessa;
– Assoprovider non ha fornito alcuna fondata motivazione per giustificare l’omessa comunicazione. Le banche dati a disposizione dell’Autorità non forniscono alcun elemento in ordine all’appartenenza degli operatori alle Associazioni;
RILEVATA pertanto la necessità di acquisire l’elenco completo degli associati di Assoprovider, al fine di avere piena contezza degli operatori da essa rappresentati al menzionato tavolo tecnico per la messa a regime della piattaforma tecnologica unica con funzionamento automatizzato per il blocco tempestivo della diffusione illecita di contenuti protetti live, sportivi e non solo;
RILEVATO che l’articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97 stabilisce che i soggetti che non provvedono nei termini e con le modalità prescritti alla comunicazione dei documenti, dei dati e delle notizie richiesti dall’Autorità sono soggetti alla irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. La ratio della norma risiede, da una parte, nell’esigenza di assicurare all’Autorità preposta alla regolazione e alla vigilanza di settore di disporre di ogni strumento utile al fine di un efficace ed effettivo esercizio delle proprie funzioni, dall’altra, nel più generale principio di leale collaborazione nel rapporto tra privati e pubblica amministrazione, sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, in forza del quale i soggetti privati debbono considerarsi non come meri destinatari passivi delle attività della pubblica amministrazione, ma, al contrario, come titolari di informazioni, dati e risorse indispensabili per il loro espletamento;
RITENUTA conseguentemente la menzionata condotta di Assoprovider rilevante in relazione alla disposizione normativa contenuta nel succitato articolo 1, comma 30, della legge n. 249/97;”
Tutto ciò premesso Assoprovider intende portare a conoscenza dell’Autorità le seguenti considerazioni:
1 Assoprovider, come si è già rilevato, ha prestato la massima collaborazione all’Autorità, in ossequio al ruolo che da più di vent’anni ricopre, e nel pieno rispetto di quanto previsto in via del tutto generale ed astratta dal principio di leale collaborazione nel rapporto tra privati e pubblica amministrazione, sancito dall’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. L’Associazione ha infatti partecipato E, partecipa) attivamente con i suoi organi di vertice ed i suoi consulenti a tutte le sessioni di lavoro dei gruppi e sottogruppi, previsto dalla legge in esame, formulando proposte, suggerimenti ed indicazioni per il miglioramento delle condizioni tecniche della piattaforma ed ha prontamente diffuso con tutti i propri canali, le richieste effettuate dalla stessa AGCOM, prima fra tutte la richiesta di massima partecipazione individuale, come richiesto dalla stessa AGCOM.
A questa collaborazione l’Autorità ha risposto con l’avvio di un procedimento sanzionatorio.
- In proposito va rilevato come, in omaggio al principio di legalità, la disposizione di cui all’art 1, comma 30, n 249/97, si riferisca a violazioni accertate dall’Autorità che abbiano il fondamento esplicito in una norma di legge, che tale comportamento preveda e, soprattutto che si riferisca ai destinatari delle norme stesse, ovvero i singoli operatori di comunicazione elettronica, non certo alle Associazioni che raccolgono tali operatori, che per inciso, non sono indicate né negli atti generali sulle comunicazioni elettroniche e nemmeno nel complesso normativo specifico citato dall’Autorità.
- L’Autorità non ha motivato in precedenza la propria richiesta di informazioni e solo nell’atto di contestazione ha delineato uno scenario di possibile difetto di legittimazione a partecipare al tavolo di Assoprovider, dopo che la stessa era stata del tutto volontariamente invitata dalla stessa Autorità.
- Le informazioni richieste dall’Autorità sono detenute in via esclusiva dalla stessa Autorità, e da altra Pubblica Amministrazione presente dal tavolo, ovvero il MIMIT, e, come è noto, le PPAA non possono richiedere ai privati informazioni di cui sono già in loro possesso.
L’elenco degli operatori di comunicazione elettronica, con l’indicazione specifica del ruolo che ricoprono e del tipo di servizi e reti gestiti, è contenuta nei registri pubblici del ROC, tenuta dalla stessa Autorità e in quelli del MIMIT, in virtù dell’elenco di chi ha richiesto l’autorizzazione generale per la fornitura ed i servizi di comunicazione elettronica.
Come già suggerito nella riposta del 9 ottobre è al Ministero, presente a pieno titolo all’interno del tavolo, che possono (e, si aggiunge, devono) essere indirizzate richieste di informazioni sugli operatori di comunicazione elettronica.
Si confida di aver chiarito l’ambito di applicazione della controversia e si richiede all’On Autorità
L’archiviazione del procedimento de quo.
Con osservanza,
Roma, 29 novembre 2023
Giovanbattista Frontera
Presidente del Consiglio Direttivo di Assoprovider
Piracy Shield la risposta di Assoprovider ad AGCOM
REATI INFORMATICI COSA FARE
Reati informatici cosa fare
I Profili sostanziali e processuali dei Reati Informatici.
5 aprile 2024, 15-18 e 30.
Rieti, Sala Fondazione Varrone, Largo San Giorgio, Rieti.
Convegno AIGA.
l‘Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito parlerà dei reati informatici e delle disposizioni penali in materia di trattamento dei dati personali
Reati informatici cosa fare

Ecco il Digital Markets ACT ( DMA). Dal 7 marzo.
Ecco il Digital Markets ACT ( DMA). Dal 7 marzo.
Gli obblighi e le sanzioni.
Mancano pochi giorni al 7 marzo 2024, termine ultimo entro il quale le grandi realtà designate come gatekeeper dalla Commissione europea devono allinearsi alle disposizioni del DMA, il nuovo regolamento europeo volto a garantire che i mercati nel settore digitale siano equi e contendibili.
In realtà, alcuni degli obblighi hanno iniziato ad applicarsi fin dalla designazione, ad esempio quello di informare la Commissione di qualsiasi concentrazione prevista.
Il regolamento, insieme al Digital Services Act, costituisce il pilastro del Digital Services Package della UE, in vigore dal 2023.
I “gatekeepers”, sono i soggetti che hanno il potere di controllare l’accesso ai mercati digitali.
In estrema sintesi, si tratta delle piattaforme con un fatturato annuo di almeno 7,5 miliardi di euro, almeno 45 milioni di utenti finali attivi su base mensile e 10.000 utenti commerciali attivi su base annua.
Sono sei le società rientrate nella definizione di gatekeeper: Alphabet (Google), Amazon, Apple, ByteDance (Tiktok), Meta (Facebook) e Microsoft.
In generale, vengono coinvolte ventidue piattaforme, che operano in otto settori: i servizi di intermediazione (Amazon Marketplace, App Store, Google Maps, Google Play, Google Shopping, Meta Marketplace), la pubblicità (Google, Amazon e Meta), i social networks (Facebook, Instagram, Linkedin, TikTok), la condivisione di video (Youtube), i sistemi di comunicazione (Messenger e WhatsApp), i sistemi operativi (Google Android, iOS, Windows PC OS), i sistemi di ricerca (Google Search) e i browsrers (Chrome e Safari).
Qui è possibile vedere un raffronto tra le sanzioni del Digital service ACT rispetto a quelle previste dal Digital Markets ACT.
Ecco il Digital Markets ACT ( DMA). Dal 7 marzo.

Criptovalute: le bozze dei decreti legislativi
Pubblicati dal MEF, gli schemi di decreti legislativi in materia di criptovalute e controllo sui trasferimenti di fondi tra wallet di criptovalute.

La pubblicazione del Regolamento (UE) 2023/1114 relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCAR) e al Regolamento (UE) 2023/1113 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto- attività (TFR), è stato introdotto un quadro normativo specifico e armonizzato per i mercati delle cripto-attività, non ancora coperti da atti legislativi dell’Unione in materia di servizi finanziari.
Il MiCAR è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea in data 9 giugno 2023 e sarà applicabile dal 30 dicembre 2024, fatta eccezione per le previsioni di cui ai Titoli III e IV relative a token collegati ad attività (asset-referenced token – “ART”) e token di moneta elettronica (e-money token – “EMT”), che saranno applicabili dal 30 giugno 2024. Il regolamento TFR, invece, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 9 giugno 2023 e si applicherà a decorrere dal 30 dicembre 2024.
Le sanzioni nel Digital Services Act
Le sanzioni nel Digital Services Act
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
Appare opportuno un breve cenno all’apparato sanzionatorio del Digital Services Act ( DSA).
Il regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la
direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali), anche detto DSA, è
entrato in vigore il 16 novembre 2022, e fissa norme comuni sulla prestazione di
servizi intermediari nel mercato interno, unitamente a obblighi di trasparenza,
di informazione, di gestione dei reclami e delle segnalazioni 15
.
Il capo IV del DSA stabilisce le norme in tema di attuazione, cooperazione,
sanzioni ed esecuzione, che si occupano anche, dall’art. 52 in poi, dei profili
“patologici” dei comportamenti degli intermediari.
In via generale va detto il DSA presenta, anche dal punto di vista sanzionatorio
e dell’enforcement, problematiche applicative analoghe a quelle che si riscon-
trano nel DMA.
Il riferimento è alla coesistenza di normative già in essere nell’Unione che potrebbero in qualche modo riguardare l’ambito applicativo del DSA, nonostante la “classica” clausola di stile che stabilisce che l’applicazione del DSA non deve avvenire in pregiudizio delle norme esistenti, quali quelle a tutela dei
consumatori e della sicurezza dei prodotti, quelle del GDPR e dell’ePrivacy, quelle a tutela della proprietà intellettuale, concernenti i servizi di media audio-visivi e contro la pedopornografia.
Le sanzioni nel Digital Services Act
Le sanzioni nel DSA sono strettamente legate agli obblighi di diligenza dei provider che a loro volta sono differenziati per livelli, per tipologia ma soprattutto per caratteristiche quantitative: più queste crescono, più si aggravano gli adempimenti richiesti dal Digital Services Act (oltre alla maggior severità sanzionatoria).
Il sistema sanzionatorio risulta quindi, quanto agli illeciti delle piattaforme di
piccola e media dimensione, rovesciato rispetto al DMA, con un approccio
“statocentrico”, anziché “eurocentrico”, seguito già varie volte dal legislatore
europeo, che però, secondo alcuni autori, potrebbe comportare un ingiustificato
allungamento delle tempistiche di armonizzazione delle legislazioni comunitarie, le quali dovrebbero, gioco forza, risultare compatte nel fronteggiare le irregolarità paventate dal DSA

Digital Service Act in arrivo il 17 febbraio
🌐📢 Digital Service Act in arrivo il 17 febbraio! 🌟
📆 Data: 16/2/2024
⏰ Ora: dalle 14:30 alle 15:30
Siete pronti a navigare nel futuro del diritto digitale? 🚀
Insieme agli amici di Area Legale s.r.l. e di Qubit nLaw Firm, abbiamo organizzato un webinar per il 16 febbraio per parlare del DSA che sarà pienamente efficace dal 17/2! 🤝
Cosa Scopriremo Insieme?
Esploreremo le implicazioni per i servizi intermediari, le piattaforme online e come prepararsi per essere in regola con il DSA. 📜🔍
Ospiti d’Eccellenza:
– Raffaella Grisafi di Area Legale, ci parlerà degli aspetti relativi alla tutela dei consumatori.
– Luca Zorloni, giornalista per Wired Italia, ci guiderà attraverso le implicazioni tecnologiche e mediatiche del DSA.
– Fulvio Sarzana, professore e fondatore dello studio legale Sarzana & Associati offrirà la sua prospettiva unica sulla regolamentazione digitale.
– Massimiliano Nicotra, avvocato e fondatore di Qubit Law Firm & Partners, condividerà la sua expertise legale e la visione del futuro digitale.
Accesso libero a questo link:
https://lnkd.in/euU5BqjN

Scuola Sant’Anna Intelligenza Artificiale
Scuola Sant’Anna Intelligenza Artificiale
16:30-18:00 La tutela della proprietà intellettuale nell’era delle macchine e degli NFT
L’era delle macchine, della blockchain e degli NFT incide sulla tutela della proprietà intellettuale, ponendo problemi nuovi e determinando la ricerca di soluzioni inedite, che saranno discusse e approfondite dai relatori protagonisti del panel.
Con Filippo Zatti, Francesco Paolo Micozzi, Iacopo Destri; Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, conduce Federica Meta
Scuola Sant’Anna Intelligenza Artificiale

Consiglio di Stato su Modem Libero
Interessante Sentenza della VI Sezione del Consiglio di Stato che rigetta l’Appello di Wind nella vicenda del cd Modem Libero.
Assoprovider era intervenuta, insieme ad altre Associazioni, nel giudizio davanti al Tar del Lazio per sollecitare il rigetto del ricorso di Wind.
In allegato la sentenza completa.

Intelligenza Artificiale
Intelligenza artificiale.
Intervista a Fulvio Sarzana di S.Ippolito su Il fatto quotidiano del 23 gennaio 2024.
I quarant’anni del Mac e l’intelligenza artificiale.

Fulvio Sarzana a Rai 3 parla di ChatGPT e GenAI
Fulvio Sarzana a Rai 3 parla di ChatGPT e GenAI.
L’Avvocato e docente Universitario Fulvio Sarzana di S.Ippolito è stato ospite il 9 gennaio 2024 della trasmissione televisiva Spazio Aperto, in onda su Rai 3, insieme all’Avv Francesco Luongo, del Movimento di difesa del cittadino.
Sarzana ha parlato dei problemi giuridici dei Bot automatici e dei “rating” di affidabilità bancaria e finanziaria nella richiesta di mutui e finanziamenti.


Fulvio Sarzana alla “Cassazione” dell’Arbitro bancario finanziario
L’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, è stato nominato per l’anno 2024 membro del Collegio di Coordinamento dell’Arbitro bancario finanziario presso la Banca d’Italia.
Il Collegio di coordinamento è composto da:
-
tre dei sette Presidenti dei Collegi territoriali
-
un membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario (associazione rappresentativa degli intermediari) appartenente a uno dei Collegi territoriali
-
un membro designato dalle associazioni rappresentative dei clienti appartenente a uno dei Collegi territoriali.
I componenti del Collegio di Coordinamento e i relativi supplenti sono estratti a sorte anno per anno secondo quanto previsto dalle disposizioni della Banca d’Italia.
Per l’anno 2024 fanno parte del Collegio di coordinamento i seguenti componenti:
Componenti effettivi di designazione Banca d’Italia:
-
prof.ssa avv. Maria Rosaria Maugeri – Presidente del Collegio ABF di Palermo e Presidente del Collegio di coordinamento;
-
avv. Giuseppe Leonardo Carriero – Presidente del Collegio ABF di Napoli;
-
prof. avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla – Presidente del Collegio ABF di Torino.
Componenti effettivi di designazione delle associazioni rappresentative dei clienti e degli intermediari:
-
prof.ssa avv. Elena Bargelli, componente effettivo del Collegio ABF di Milano, designata dal CNCU;
-
prof. avv. Nicola Cipriani, componente effettivo del Collegio ABF di Bari, designato dal Conciliatore BancarioFinanziario;
-
prof. avv. Gian Domenico Mosco, componente effettivo del Collegio ABF di Roma, designato da Confindustria di concerto con Confcommercio, Confagricoltura e Confartigianato.
Componenti supplenti:
-
dott. Flavio Lapertosa – Presidente del Collegio ABF di Milano;
-
dott. Marcello Marinari – Presidente del Collegio ABF di Bologna;
-
prof. avv. Fulvio Sarzana – componente effettivo del Collegio ABF di Roma su designazione del CNCU;
-
prof. avv. Andrea Nervi – componente effettivo del Collegio ABF di Napoli su designazione del Conciliatore BancarioFinanziario;
-
prof. avv. Giovanni Perlingieri – componente effettivo del Collegio ABF di Napoli su designazione di Confindustria e altri.
In caso di assenza, astensione o impedimento dei componenti, le relative funzioni sono svolte dai componenti supplenti, estratti per secondi. In caso di assenza, astensione o impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte dal più anziano dei due Presidenti che fanno parte del Collegio.
https://www.bancaditalia.it/media/notizia/composizione-del-collegio-di-coordinamento-dell-arbitro-bancario-finanziario-per-l-anno-2024/

Fulvio Sarzana a Rai Tre Restart
Fulvio Sarzana a Rai Tre Restart.
Qui di seguito la registrazione della puntata dell’11 dicembre 2023.
I tipi di truffa
La falsa multa che ti rinvia ad un sito in tutto e per tutto simile a quello del comune dove pagheresti la multa al falso.
La falsa cartella esattoriale.
Il falso contributo di due euro per i pacchi amazon non ritirati.
Le finte comunicazioni dell’autorità giudiziaria o delle autorità di polizia.
Il sito di trading on line con interessi astronomici.
Le false comunicazioni dell’INPS o dell’Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
Devi sapere:
Attento alle truffe dei falsi operatori di call center!
Gli intermediari come Poste e PostePay non chiedono mai le tue credenziali di accesso e i codici di sicurezza attraverso link inviati via SMS o al telefono, né di installare APP come strumento per la sicurezza.
I consigli.
- Controlla la comunicazione
La prima cosa da fare è verificare la provenienza delle comunicazioni, l’indirizzo di provenienza delle email e i numeri di telefono da cui provengono telefonate e SMS.
- Non avere fretta
Molto spesso le truffe fanno leva sul senso di urgenza e sull’invito ad agire immediatamente. Ad esempio la comunicazione avverte di un servizio in scadenza, di un pagamento non andato a buon fine o della possibilità che un conto corrente venga bloccato e invita ad agire in fretta o addirittura immediatamente.
- Se ti accorgi di una truffa.
Blocca immediatamente la carta di debito o di credito, o l’accesso al conto online o all’app ( non aspettare anche i secondi sono preziosi!).
Fai una copia scannerizzata dei messaggi truffaldini e/o delle chiamate dai numeri attraverso il quale si è compiuta la truffa.
Sporgi immediatamente denuncia-querela all’autorità giudiziaria.
Presenta un reclamo all’intermediario che sia il più possibile completo.
Se non ottieni soddisfazione prova a rivolgerti all’Arbitro Bancario finanziario presso la Banca d’Italia, una procedura online dai costi molto limitati.
https://www.raiplay.it/video/2023/12/Restart—Puntata-del-11122023-8609928f-5ff5-474d-b302-5a712e3a3644.html


Artificial Intelligence ACT e GDPR
*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana.
La Corte di Giustizia UE tra GDPR e Artificial Intelligence Act
Una sentenza della Corte di Giustizia della UE in materia di “scoring” dell’affidabilità bancaria si inserisce in maniera “prepotente” nel dibattito in corso all’interno delle istituzioni comunitarie sull’Artificial Intelligence Act, occupandosi per la prima volta della portata generale dell’art 22 del GDPR.
Quest’ultima norma sancisce il diritto dell’interessato a non subire una decisione basata esclusivamente sul trattamento automatizzato dei propri dati personali.
La norma aggiunge, inoltre, che detto divieto è previsto, altresì, nei casi in cui il trattamento è effettuato per scopi di “profilazione”.
La questione di fatto riguardava il ricorso, presentato da diversi cittadini tedeschi che contestavano dinanzi al tribunale amministrativo di Wiesbaden (Germania) il rifiuto del competente garante per la protezione dei dati di agire contro talune attività della SCHUFA, una società privata che fornisce informazioni commerciali i cui clienti sono, in particolare, banche.
I ricorrenti si opponevano concretamente allo «scoring» nonché alla conservazione di informazioni relative alla concessione di informazioni sull’affidabilità finanziaria tratte da registri pubblici.
Lo «scoring» è un metodo statistico matematico che consente di determinare una previsione sulla probabilità di un comportamento futuro, come il rimborso di un credito.
Infine, la Corte sottolinea che i giudici nazionali devono poter esercitare un controllo completo su qualsiasi decisione giuridicamente vincolante dell’autorità di controllo.
La decisione è importante dal punto di vista ordinamentale perché affronta il tema degli ulteriori poteri nazionali di derogare al GDPR in materia di decisione automatizzata e sulla base giuridica da adottare in caso tale deroga sia giustificata dalle norme statali, concludendo per il rispetto comunque dei principi in tema dei diritti dell’interessato, qualora tale deroga sia sussistente.
Il tema è molto rilevante perché nel futuro assetto comunitario in materia di intelligenza artificiale non sono ancora chiari i poteri nazionali di deroga su temi molto sensibili quali quelli della videosorveglianza biometrica, su cui si è consumato l’ultimo “scontro” nell’ambito del trilogo comunitario andato in scena in questi giorni.
La Corte di Giustizia UE tra GDPR e Artificial Intelligence Act

Intelligenza artificiale e tutela del cittadino
Intelligenza artificiale e tutela del cittadino
l’avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, di Roma, ha partecipato alla trasmissione Spazio Libero,
presso la Rai Radio televisione Italiana, con il portavoce nazionale del Movimento di difesa del cittadino.
Si è parlato di intelligenza artificiale e tutela del cittadino, negli ambiti sociali ed economici.
Dai Bot, al rating bancario, ai veicoli a guida autonoma, quali rischi e quali opportunità?
Intelligenza artificiale e tutela del cittadino

ISPs Launch Legal Attack On Italy’s Pirate Shield
The copyright industry’s war on the Internet and its users has gone through various stages.
Italy has been at the forefront of this approach.
In 2014, the country’s national telecoms regulator, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Authority for Communications Guarantees, AGCOM) allowed sites to be blocked without the need for a court order. More recently, it has set up an automated blocking system called Piracy Shield. Rather surprisingly, according to a post on TorrentFreak, AGCOM will not check blocking requests before it validates them – it will simply assume they are justified and set the system in motion:
Once validated, AGCOM will instruct all kinds of online service providers to implement blocking. Consumer ISPs, DNS providers, cloud providers and hosting companies must take blocking action within 30 minutes, while companies such as Google must block or remove content from their search indexes.
It’s a very unfair, one-sided copyright law, which assumes that people are guilty until proven innocent. That tilting of the playing field may prove Pirate Shield’s undoing. As another post on the TorrentFreak site explains:
An ISP organization has launched a legal challenge against new Italian legislation that authorizes large-scale, preemptive piracy blocking. Fulvio Sarzana, a lawyer representing the Association of Independent Providers, informs TorrentFreak that the measures appear to violate EU provisions on the protection of service providers and the right to mount a defense.
It would be nicely ironic if the very extremism of the copyright industry, which always wants legal and technical systems biased in its favor, and with as few rights as possible for anyone else, might see the latest incarnation of its assault on the digital world thrown out.
Follow on TECHDIRT

Parental control cosa accade dal 21 novembre
Parental control cosa accade dal 21 novembre
*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, avvocato.
Il 21 novembre 2023, entro il termine di 9 mesi dalla pubblicazione sul sito dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, avvenuta il 21 febbraio 2023, della Delibera n. 9/23/CONS, del 25 gennaio 2023, recante “Adozione delle linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 in materia di “sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio”, gli operatori dovranno implementare sistemi di parental control per impedire l’accesso ai minori a siti web o ad app che contengono materiale inappropriato per la loro età.
L’AGCOM ha individuato i requisiti minimi dei Sistemi di Controllo Parentale rilasciati dagli operatori, le modalità di realizzazione degli stessi, le modalità di configurazione e la fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte degli utenti.
Con il termine Sistema di Controllo Parentale (SCP) si intende un sistema che permette di limitare o bloccare l’accesso a determinate attività online da parte di un minore, impedendo l’accesso, tramite qualunque applicazione, a contenuti inappropriati per la sua età (es. pornografia, violenza, armi, droghe etc.).
Le Linee guida dell’Autorità stabiliscono che:
– Obbligo di fornitura: i fornitori di servizi di accesso ad Internet (ISP), qualsiasi sia la tecnologia utilizzata per l’erogazione del servizio, mettono a disposizione dei consumatori dei Sistemi di Controllo Parentale, ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto.
– Gratuità del servizio: gli ISP devono offrire gratuitamente i Sistemi di Controllo Parentale ai consumatori e non possono imporre costi correlati all’attivazione, alla disattivazione, alla configurazione o al funzionamento degli stessi. La fornitura dei Sistemi di Controllo Parentale non può essere vincolata alla sottoscrizione di qualsiasi servizio accessorio a pagamento.
– Pre-attivazione: I Sistemi di Controllo Parentale devono essere inclusi e attivati nelle offerte dedicate ai minori. Sulle altre offerte i Sistemi di Controllo Parentale devono essere resi disponibili come attivabili da parte dell’utente.
I soggetti che possono eseguire le operazioni di disattivazione, riattivazione e configurazione sono i maggiorenni, titolari del contratto, e coloro che esercitano la potestà genitoriale sul minore.
– Assistenza ai clienti: gli ISP devono pubblicare sui propri siti web guide chiare ed esaustive per l’utilizzo dei Sistemi di Controllo Parentale ed offrire assistenza gratuita per la loro attivazione, disattivazione e configurazione attraverso call center ove selezionato dal consumatore secondo la vigente regolamentazione.
– Pubblicità: i fornitori di servizi di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche devono assicurare adeguate forme di pubblicità dei Sistemi di Controllo Parentale pre-attivati, in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate. In particolare, i Sistemi di Controllo Parentale dovranno essere pubblicizzati sui siti web degli ISP, nelle carte dei servizi e con campagne di comunicazione mirate.
Parental control cosa accade dal 21 novembre
MICAR e Dlt Pilot Regime
MICAR e Dlt Pilot Regime
Regolamentazione crypto, in uscita la guida su Micar e Dlt Pilot Regime
Il 2024 sarà un anno di svolta per le criptovalute in Europa.
Il 9 giugno 2023 infatti il legislatore comunitario, con l’obiettivo di creare le necessarie condizioni regolamentari, nella stessa giornata, ha promulgato due atti normativi destinati a inquadrare l’emissione, la diffusione e lo scambio di token e cryptocurrency: il Regolamento (UE) 2023/1114, anche noto come MiCa Regulation (o MiCaR) e il Regolamento (UE) 2023/1113, anche conosciuto come TFR Transfer of Funds Regulation.
Il MiCAR si applica dal 30 dicembre 2024, salvo i Titoli III (Token collegati ad attività) e IV (Token di moneta elettronica), che si applicano dal 30 giugno 2024.
Entrambi i provvedimenti normativi citati si occupano, tra le altre disposizioni, di quelle che vengono definite Stablecoin che costituiscono il nucleo portante delle nuove disposizioni e che tendono a regolamentare in maniera molto rigida questo vero e proprio “spauracchio” delle Autorità centrali.
Le stablecoin stanno assumendo un ruolo di rilievo nello scambio di criptovalute: basti pensare che Tether (USDT), ovvero il player più importante delle stablecoin ha recentemente annunciato che, a partire dal 5 settembre 2023 le sue partecipazioni nei buoni del Tesoro Statunitensi sono salite a ben 72,5 miliardi di dollari.
MICAR e Dlt Pilot Regime

Sarzana & Partners file appeal at TAR
Sarzana & Partners file appeal at TAR
An ISP organization has launched a legal challenge against new Italian legislation that authorizes large-scale, preemptive piracy blocking. Fulvio Sarzana, a lawyer representing the Association of Independent Providers, informs TorrentFreak that the measures appear to violate EU provisions on the protection of service providers and the right to mount a defense.
In response to constant claims by Italy’s multi-billion euro football and broadcasting sectors, that pirate IPTV services were “killing football” and there was no time to waste, this summer Italian lawmakers delivered.
Mandatory ISP blockades, set to take pirate streams offline within 30 minutes, were just one part of an overall package designed to turn the tables on piracy services and, if necessary, punish the Italian citizens who subscribe to them.
After being passed mid-July, the legislation received telecoms regulator AGCOM’s approval just two weeks later. On August 8, 2023, the new law went live.
The new ‘Piracy Shield‘ blocking system did not; according to the authorities, it simply wasn’t ready. The system didn’t go live in September either and thus far there’s been no sign of it in October, or any updates indicating even a tentative launch date.
Follow on TorrentFreak
Sarzana & Partners, located in downtown Rome, Italy, is a Law Firm providing sophisticated counsel in diverse areas of law. Sarzana & Partners is a boutique law firm representing businesses and individuals in all aspects of criminal, civil and commercial litigation, business transactions and international law. Our clients include domestic and international corporations, financial institutions, private individuals and entrepreneurs, foreign governments and public officials. The law firm has correspondent and co-counsel law offices throughout North America, Europe and the Far and Middle East.
Our legal team can discuss your situation with you and explain how your specific case is likely to proceed so that you know what to expect.
Litigation
The principal goal of our dynamic Litigation Department is to act for our clients in the most effective and efficient manner. Sarzana & Partners represents clients in civil, criminal, administrative litigation at all levels. With strong professional and academic credentials as well as extensive trial experience in all Courts, our attorneys have successfully represented clients in virtually every area of civil, Criminal and Administrative litigation.
Sarzana & Partners file appeal at TAR
Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
Antipirateria e AGCOM: Il Tar accoglie l’istanza di ASSOPROVIDER sui Rilievi della Commissione Europea.
Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha emesso una ordinanza Presidenziale il 17 ottobre 2023, con la quale, accogliendo l’istanza di ASSOPROVIDER, l’associazione che raccoglie gli operatori piccoli e medi di TLC, che aveva impugnato il Regolamento in materia di diritto d’autore predisposto dall’Autorità a seguito dell’emanazione della legge 14 luglio 2023, 93, in materia di antipirateria, la cd legge anti-pezzotto, ha ordinato all’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni (AGCOM), di depositare immediatamente i rilievi operati dalla Commissione Europea alle disposizioni antipirateria.
Soddisfatto l’Avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, dello Studio legale Sarzana e Associati, di Roma, che ha formulato l’istanza, che ha dichiarato.
“La funzione della Magistratura, a presìdio delle garanzie costituzionali ed euro-unitarie, è imprescindibile nel nostro Paese, in tutti i campi del diritto, è questa, in ultima analisi, la ragione per la quale l’Associazione di categoria si è mossa ed ha deciso di impugnare le disposizioni citate”.
Il TAR ha così statuito “Vista la richiesta, dalla parte ricorrente…con la quale si chiede l’acquisizione di “qualsiasi documento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale alla Delibera n. 189/2023/CONS, emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed in particolare le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”; nonché l’esibizione della “notifica di regola tecnica effettuata ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE e le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”.
Prosegue il Tribunale Capitolino: “Per l’effetto, nei limiti di cui sopra ritenuto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provveda al deposito dei rilievi documentali – si ripete, per come analiticamente individuati – entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”.
Assoprovider ha lamentato tra le altre cose, la contrarietà di quanto stabilito dall’AGCOM, con il regolamento in materia di diritto d’autore, e della legge antipirateria italiana, con il quadro comunitario vigente, sollecitando il rinvio alla Corte di Giustizia UE, delle disposizioni italiane antipirateria.
Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
segue su KEY4BIZ

Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
Antipirateria e AGCOM: Il Tar accoglie l’istanza di ASSOPROVIDER sui Rilievi della Commissione Europea.
Il Tribunale amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ha emesso una ordinanza Presidenziale il 17 ottobre 2023, con la quale, accogliendo l’istanza di ASSOPROVIDER, l’associazione che raccoglie gli operatori piccoli e medi di TLC, che aveva impugnato il Regolamento in materia di diritto d’autore predisposto dall’Autorità a seguito dell’emanazione della legge 14 luglio 2023, 93, in materia di antipirateria, la cd legge anti-pezzotto, ha ordinato all’Autorità per le garanzie delle Comunicazioni (AGCOM), di depositare immediatamente i rilievi operati dalla Commissione Europea alle disposizioni antipirateria.
Soddisfatto l’Avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, dello Studio legale Sarzana e Associati, di Roma, che ha formulato l’istanza, che ha dichiarato.
“La funzione della Magistratura, a presìdio delle garanzie costituzionali ed euro-unitarie, è imprescindibile nel nostro Paese, in tutti i campi del diritto, è questa, in ultima analisi, la ragione per la quale l’Associazione di categoria si è mossa ed ha deciso di impugnare le disposizioni citate”.
Il TAR ha così statuito “Vista la richiesta, dalla parte ricorrente…con la quale si chiede l’acquisizione di “qualsiasi documento presupposto, preparatorio, connesso e consequenziale alla Delibera n. 189/2023/CONS, emessa dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, ed in particolare le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”; nonché l’esibizione della “notifica di regola tecnica effettuata ai sensi della citata direttiva 2015/1535/UE e le richieste di chiarimenti della Commissione europea pervenute per il tramite della Unità centrale di notifica presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy in data 19 aprile 2023 (prot. n. 0106318), come citate a pag 10 della Delibera 189/2023”.
Prosegue il Tribunale Capitolino: “Per l’effetto, nei limiti di cui sopra ritenuto che l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni provveda al deposito dei rilievi documentali – si ripete, per come analiticamente individuati – entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza”.
Assoprovider ha lamentato tra le altre cose, la contrarietà di quanto stabilito dall’AGCOM, con il regolamento in materia di diritto d’autore, e della legge antipirateria italiana, con il quadro comunitario vigente, sollecitando il rinvio alla Corte di Giustizia UE, delle disposizioni italiane antipirateria.
Studio legale Sarzana al TAR con Assoprovider
segue su KEY4BIZ
Il Parental control
Il Parental control e gli obblighi per i provider ed i fornitori di dispositivi.
Il legislatore italiano ha stabilito regole in materia di contenuti inappropriati per i minori con la cd Legge Pillon, attraverso linee guida da parte dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con il recente Decreto Legge cd Caivano, del 15 settembre 2023, n 123, attualmente in fase di conversione.
Le disposizioni prevedono un articolato sistema di protezione dei minori che combina aspetti informativi e di trasparenza per i fornitori di devices e per gli operatori di comunicazione elettronica.
Le norme prevedono anche degli steps temporali per per realizzare quanto previsto dalle norme primarie e secondarie.
Per indagare queste novità l’Associazione di operatori di comunicazione elettronica Assoprovider, il più antico ente associativo di operatori di telecomunicazioni, ha organizzato un Webinar, che si svolgerà il 17 ottobre dalle 16 in poi, curato dallo Studio Legale Sarzana e Associati consulente legale dell’Associazione
Nel corso del Webinar sarà possibile vedere alcuni esempi concreti di applicazione di filtri parental control.
Appuntamento on line qui
Il Parental control

Metaverso e diritto
Metaverso e diritto
Ordine degli avvocati di Ivrea
Evento formativo organizzato, in collaborazione con il C.S.I.G., il 14 settembre 2023. Relatori: Giacomo CONTI (Università di Torino), Massimo DAVI (foro di Torino), Fulvio SARZANA di SANT’IPPOLITO (foro di Roma). Conduttore: Guido CELLERINO
Dal diritto d’autore ai reati informatici.
Dalla tutela della proprietà industriale, marchi e brevetti nel metaverso, alla tutela dei dati personali.
Cosa deve fare il titolare dei dati personali per essere in regola con il GDPR nel metaverso?
Si possono esercitare i diritti previsti dal GDPR nel metaverso?
Diritto all’oblìo e cancellazione dei dati.
Presentato anche il testo “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”, che costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso. Il metaverso è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete ed è alla base della “scommessa” portata avanti dal principale social esistente: ovvero Meta, conosciuto in precedenza come Facebook. Il testo analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi all’estero, dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo. Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali e quale valore giuridico ed economico abbiano i cd. token, fungibili o infungibili. I profili di finanza decentralizzata e l’interrelazione con i mondi regolamentari esistenti costituiscono un approfondimento del testo, insieme alle novità regolamentari nazionali e comunitarie in tema di finanza digitale.
Metaverso e diritto
Criptovalute: gli Utility token sono strumenti finanziari lo dice la Cassazione
Criptovalute: gli Utility token sono strumenti finanziari lo dice la Cassazione
Nuovo intervento della Corte di Cassazione in materia di criptovalute, utility token e strumenti finanziari.
La Suprema Corte, in sede cautelare penale, in una sentenza pubblicata a metà settembre del 2023, ha infatti dichiarato inammissibile il ricorso di due imputati
che contestavano la qualità di strumenti finanziari, conferito dalle Corti di merito, alle criptovalute, come bitcoin ed ethereum
ed a token rilasciati nell’ambito di un progetto sulla blockchain.
La Corte ha così statuito ” L’art. 166, comma 1, TUF – per quanto qui di interesse – punisce «chiunque, senza esservi abilitato» ai sensi dello stesso Testo unico: a) svolge servizi o attività di investimento o di gestione collettiva del risparmio»; «c) offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento». E, nel presupposto che le valute virtuali possono essere utilizzate pure «per finalità di investimento» (cfr. art. 1, comma 2, lett. qq), d. Igs. 231/2007, che definisce «valuta virtuale: la rappresentazione digitale di valore, non emessa né garantita da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi o per finalità di investimento e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente»), la giurisprudenza di legittimità ha condivisibilmente affermato che, in tema di intermediazione finanziaria, la vendita di esse, pubblicizzata quale forma di investimento per i risparmiatori, è attività soggetta agli adempimenti previsti dalla normativa in materia di strumenti finanziari di cui agli artt. 91 e seguenti del TUF, la cui omissione integra il reato di abusivismo finanziario di cui all’art. 166, comma 1. Il Tribunale, con riferimento al fumus commissi delicti dei delitti di cui agli artt. 640 cod. pen. e 166 d. Igs. 58/1998, ha evidenziato come i soggetti escussi nel corso delle indagini (segnatamente le 36 persone offese) abbiano rappresentato di essere state indotti «a fare investimenti in criptovalute, nell’ambito di un progetto chiamato XXX»; in particolare, come rilevato nell’ordinanza impugnata anche tramite il richiamo del provvedimento di perquisizione emesso dal Pubblico ministero e gli atti di indagine a fondamento di esso (segnatamente, l’annotazione di polizia giudiziaria, i verbali di sommarie informazioni e le denunce-querele), agli indagati è stato attribuito — nell’ottica propria della cautela reale — di aver prospettato ai medesimi soggetti, in mancanza degli atti ampliativi necessari per agire come operatori finanziari —«ingenti guadagni grazie all’investimento in cripto valute tramite società» collegate agli stessi imputati e di aver ricevuto (in cambio di token da impiegare nel detto circuito) denaro del quale si sono appropriati, raggirando chi ha erogato le somme e cagionandogli un ingiusto danno patrimoniale. Dunque, alla luce di quanto appena sopra esposto, i fatti come sopra ricostruiti (nella prospettiva indiziaria che qui rileva) conformemente al diritto sono stati sussunti nelle fattispecie per cui si procede (ivi compresa la truffa, alla luce dell’agire fraudolento ritenuto dal Tribunale).
Avvocati intelligenza artificiale
Avvocati intelligenza artificiale
I reati informatici e l’intelligenza artificiale.
La polizia predittiva e l’intelligenza artificiale.
La protezione dei dati personali nell’era dell’intelligenza artificiale
La proprietà intellettuale e l’intelligenza artificiale
La regolamentazione dell’intelligenza artificiale a livello nazionale e internazionale
La responsabilità civile per le condotte scaturenti da algoritmi
La tutela del consumatore rispetto a pratiche commerciali poste in essere direttamente dal software senza intervento umano
L’intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro
Intelligenza artificiale e robotica
L’intelligenza artificiale applicata alle decisioni giudiziarie
15:00-17:00 CORSO DI FORMAZIONE NUOVE TECNOLOGIE PER CONTRASTARE VECCHIE DISCRIMINAZIONI
“INTELLIGENZA ARTIFICIALE: ISTRUZIONI PER L’USO … ETICO” PRIMO INCONTRO
11 Ottobre – 15:00 – 17:00
RICONOSCIUTI TRE CREDITI FORMATIVI ORDINARI AI PARTECIPANTI ISCRITTI PRESSO L’ALBO TENUTO DAL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA (DELIBERA CONSILIARE 28.09.2023)
PER ACCEDERE ALLA PRENOTAZIONE CLICCARE QUI
Avvocati intelligenza artificiale

Avvocati criptovalute
Avvocati criptovalute
Criptoattività, la regolamentazione europea è un salto in avanti o una camicia di forza?
Il MiCAR offre certezza a numerose imprese del settore ma anche maggiore sicurezza ai risparmiatori
Il 9 giugno 2023 è una data storica per il mondo delle cripto-attività nell’Unione Europea. In questa data viene infatti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione (L 150/40) il Regolamento (UE) 2023/1114. Un regolamento che ai più è meglio noto come MiCAR, ovvero “Market in Crypto Asset Regulation”. Tuttavia gran parte delle sue regole saranno pienamente applicabili solo successivamente e per l’esattezza solo dopo i successivi 12 e 18 mesi a seconda della tipologia di materia trattata.
Il caso delle stablecoin
In ogni caso a giugno si dovranno applicare le disposizioni in tema di stablecoin, che MiCA divide tra (i) gli Asset Referenced Token (ART), ovvero quei token connessi ad un paniere di più asset fiat/crypto ed altri beni o valori e (ii) gli E-money Token (EMT) – token che fanno riferimento a una singola valuta fiat.
Ciò significa che gli emittenti di stablecoin dovranno richiedere l’approvazione delle autorità nazionali competenti prima dell’emissione di tali tipologie di cripto-attività, redigere e pubblicare un white paper in caso di approvazione e rispettare i requisiti in materia di condotta, comunicazioni di mercato, capitale, liquidità, proof of reserve e diritto di riscatto dei prenditori.
Le stablecoin stanno assumendo un ruolo di rilievo nello scambio di criptovalute: basti pensare che Tether (USDT), ovvero il player più importante delle stablecoin ha recentemente annunciato che, a partire dal 5 settembre 2023 le sue partecipazioni nei buoni del Tesoro Statunitensi sono salite a ben 72,5 miliardi di dollari.
Questa sostanziale manovra finanziaria ha catapultato Tether al 22° posto tra i maggiori detentori di asset del Tesoro americano, superando nazioni sovrane come gli Emirati Arabi Uniti, il Messico, l’Australia e la Spagna per quanto riguarda le disponibilità del Tesoro americano.
Avvocati criptovalute
segue su Milano Finanza

Criptovalute Avvocati
Criptovalute Avvocati
Il 2024 delle criptovalute e della finanza decentralizzata ed il ruolo dei professionisti.
Evento dell’Ordine degli Avvocati di Roma.
Il 4 ottobre, dalle 12 alle 14.
Il 2024 segnerà un anno di svolta per le criptovalute e per la finanza decentralizzata in virtù di diversi eventi convergenti come l’entrata in vigore del Regolamento europeo MICAR sulle criptoattività, l’halving di Bitcoin e la possibile approvazione di strumenti finanziari innovativi quali gli ETF spot sulle criptovalute da parte delle Istituzioni di controllo e garanzia.
I professionisti come gli Avvocati ed i Commercialisti si troveranno ad avere un ruolo determinante in questa svolta perché il quadro comunitario prevede la presenza di Pareri legali obbligatori per l’esercizio di determinate attività, nonché l’asseverazione di determinati requisiti economici e finanziari da parte di professionisti esterni.
L’Ordine degli Avvocati di Roma ha predisposto un evento esplicativo su questi temi, mercoledì 4 ottobre, dalle 12 alle 14, a margine della presentazione del libro curato dall’Avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, da Massimiliano Nicotra, e da Massimiliano Simbula, per i tipi di Giuffrè.
Ai partecipanti vengono riconosciuti tre crediti formativi ordinari.
La partecipazione è libera e gratuita, ma è necessario iscriversi a questo link
Criptovalute Avvocati
https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/1200-1400-il-nuovo-regolamento-europeo-sui-mercati-delle-cripto-attivita-il-futuro-delle-criptovalute-in-europa-ed-il-ruolo-degli-avvocati/

Internet Festival Intelligenza artificiale

ARTIFICIAL LAW #2
15:00-15:05 Introduzione sessione pomeridiana
Con Fernanda Faini
15:05-16:30 Sovranità digitale tra poteri pubblici e poteri privati
Con Ginevra Cerrina Feroni, Giuseppe Corasaniti, Federica Fabrizzi, Giovanni Battista Gallus, conduce Federica Meta
16:30-18:00 La tutela della proprietà intellettuale nell’era delle macchine e degli NFT
Con Filippo Zatti, Francesco Paolo Micozzi, Iacopo Destri; Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, conduce Federica Meta
Dates and Times
- From 06/10/2023 15:00 to 06/10/2023 18:00
Event Info
Criptovalute MICAR la Guida
Criptovalute MICAR la Guida
a cura di
Massimiliano Nicotra, Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Massimo Simbula
Dopo tre anni dalla proposta di regolamentazione dei mercati delle criptovalute è stato pubblicato nella G.U.C.E. il Regolamento (UE) 2023/1114, prima disciplina dei paesi occidentali destinata a ridefinire il panorama finanziario europeo con l’introduzione dei cripto-attività.
Il volume “Il MICAR – Guida al Regolamento Europeo sui mercati delle cripto ” analizza le nuove regole, con l’esperienza e l’autorevolezza dei curatori che si occupano oramai da anni di queste tematiche, attraverso un’approfondita esposizione dei principi fondamentali, delle implicazioni legali e delle prospettive di sviluppo dei nuovi mercati, facendo luce sui meccanismi che modelleranno il futuro finanziario delle cripto-attività in Europa.
Gli autori esaminano le intricate connessioni tra criptovalute, blockchain e mercati finanziari poste dal nuovo quadro giuridico europeo. Dall’analisi delle cripto-attività, alle regole per la loro emissione, offerta e negoziazione sui mercati, dalla disciplina delle stable coin e dei token collegati ad attività alla disciplina dei prestatori di servizi relativi alle cripto-attività, passando per la tutela verso gli abusi di mercati ed i poteri di vigilanza delle Autorità europee, questo testo fornisce una panoramica completa e accessibile per coloro che vogliono comprendere il nuovo quadro regolamentare europeo delle cripto-attività.
Il volume “Il MICAR – Guida al Regolamento Europeo sui mercati delle cripto” invita ad esplorare il delicato equilibrio tra innovazione e regolamentazione con un approccio sistematico e pensato per facilitare l’acquisizione delle necessarie conoscenze.
Non è semplicemente una guida pratica, ma una risorsa indispensabile per gli addetti ai lavori, gli imprenditori, gli investitori e chiunque abbia interesse nel futuro finanziario dell’Europa. Con competenza e passione, gli autori ci guidano attraverso le intricate trame delle normative, offrendo un punto di partenza chiaro per comprendere il presente e plasmare il futuro dei mercati finanziari delle criptovalute.
Criptovalute MICAR la Guida
Qui la presentazione del volume sul sito della Giuffre

DSA e DMA le tutele per i consumatori
DSA e DMA le tutele per i consumatori
CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA
SALA DEL TEMPIO DI VIBIA SABINA E ADRIANO
Piazza di Pietra – Roma
26 settembre 2023 – ore 9.30 – 13.00
I seminari Giuridici del CODACONS
LA NUOVA NORMATIVA SUI SERVIZI E SUI MERCATI DIGITALI CREANO UNO SPAZIO DIGITALE PIÙ SICURO PER GLI UTENTI?
QUALI TUTELE PER I CONSUMATORI?
Siamo nell’era del capitalismo delle piattaforme.
I cittadini rischiano di vedere i loro dati personali
trattati non come l’oggetto di un diritto fondamentale,
espressione di libertà ed eguaglianza, ma come una
mera risorsa sfruttabile economicamente. La nuova
normativa europea, il Digital Services Act, il Digital
Market Act ed il Regolamento UE sull’intelligenza
artificiale saranno sufficienti per rendere la
comunicazione digitale, in tutte le sue dimensioni, più
trasparente, affidabile, e compatibile con lo sviluppo di
una società aperta, partecipata, egalitaria, libera e
democratica? La privacy diventerà un lusso per pochi?
Ne discutono esponenti delle Autorità ed esperti di
settore.
TAVOLA ROTONDA
Saluti istituzionali
Pietro Abate – Segretario Generale della Camera di Commercio di Roma
Introduce
Carlo Rienzi – Presidente Codacons
Relatori
Agostino Ghiglia – Garante privacy
Enrico Maria Cotugno – Direttore Agcom
Angelo Deiana – Presidente Confassociazioni
Elena Agresti – Information Security Manager Poste Italiane
Fulvio Sarzana di S. Ippolito – Professore straordinario presso l’Università Telematica Uninettuno
Stefano Masini – Professore presso l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata
Relaziona e modera
Gianluca Di Ascenzo – Presidente Codacons
DSA e DMA le tutele per i consumatori

Diritto e Metaverso
Diritto e Metaverso
Il Metaverso: una realtà solo virtuale?
L’Ordine degli Avvocati di Ivrea, in collaborazione con CSIG Ivrea -Torino, organizza l’evento “Il Metaverso: una realtà solo virtuale?”, Giovedì 14 Settembre 2023 dalle ore 15:00 alle ore 17:30.
Intervengono:
Avv. Fulvio SARZANA di S. IPPOLITO – del Foro di Roma
Avv. Massimo DAVI – del Foro di Torino
Dott. Giacomo CONTI – Ricercatore dell’Università di Torino
Modera:
Avv. Guido CELLERINO – del Foro di Ivrea
Diritto e Metaverso

Digital Markets Act (DMA) e DIGITAL SERVICES ACT (DSA)
Digital Markets Act (DMA) e DIGITAL SERVICES ACT (DSA)
In uscita per i tipi di Giuffrè il testo su DMA e DSA curato da Luca Bolognini, Enrico Pelino, Marco Scialdone.
L’Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito ha curato il volume sulle sanzioni.
Il Digital Services Act (DSA) è stato definito la nuova costituzione digitale dell’Unione europea, diretto a rafforzare i diritti e creare un ambiente online più sano, sicuro e trasparente. Il Digital Markets Act (DMA) cerca di limitare il ruolo dominante dei padroni dei flussi informativi, i cosiddetti gatekeeper, ossia i dominatori dei grandi mercati digitali, e assicurare condizioni più eque e spazi di sviluppo alle imprese che fanno uso dei loro servizi e agli utenti. Il volume esamina in modo sistematico la materia e analizza il DSA e il DMA, gemelli normativi della strategia digitale dell’Unione, atti complessi, talvolta sfuggenti, specie se non collocati e coordinati in una geografia giuridica più ampia. Come si applicheranno, in concreto, questi due nuovi regolamenti europei sui servizi e sui mercati digitali? Su quali operatori e in quali settori impatteranno? Come risponderà il DSA all’esigenza di attivare un contrasto efficace alla disinformazione e la proliferazione online di contenuti illeciti, pur rispettando la pluralità delle voci? Quanto al DMA, in che modo esso potrà assicurare maggiore concorrenza e opportunità di sviluppo, pur evitando soluzioni troppo interventiste sul mercato?
L’opera si rivolge a chi utilizza professionalmente motori di ricerca, marketplace, piattaforme social per promuovere attività o competenze, a chi gestisce servizi intermediari, per esempio piattaforme di incontro di domanda e offerta tra professionisti o tra professionisti e consumatori, a chi si informa e informa in rete, a chi ritiene pregiudicata la propria reputazione online, a chi si duole degli automatismi di rimozione dei contenuti, a chi si interroga sul rapporto tra radicalizzazione e algoritmi di raccomandazione, a chi riflette sulle trasformazioni sociali determinate dalle piattaforme online e dai motori di ricerca di dimensioni molto grandi e desidera strumenti legali per il loro contenimento, agli operatori del diritto applicato alle tecnologie.
Digital Markets Act (DMA) e DIGITAL SERVICES ACT (DSA)
Nuove norme big tech
nuove norme big tech.
Da oggi le nuove norme europee sulle big tech.
intervista a Fulvio Sarzana su Repubblica del 25 agosto.
venerdì 25 agosto inizia una nuova fase di diritti, sempre di più e sempre più importanti, per tutti noi utenti internet, nei confronti delle grandi piattaforme del web.
Entra in vigore infatti il primo pacchetto di obblighi europei – il Digital Services Act.
Queste prime novità riguardano soprattutto i contenuti presenti su social e siti simili. La linea dell’Europa è chiara: Facebook, Instagram, TikTok, X (ex Twitter) &Co. non possono avere pieno potere su quello che possiamo vedere o fare sulle loro piattaforme, ma va controbilanciato.
“Il nuovo pacchetto di norme, soprattutto per i cittadini più vulnerabili come i minori, è uno strumento inedito e prezioso per limitare lo “strapotere” dell’algoritmo e per consentire uno strumento di reclamo effettivo nei confronti di realtà molto lontane nello spazio e nelle dimensioni rispetto al semplice cittadino”, spiega Fulvio Sarzana, storico avvocato del digitale. Una rivoluzione, davvero. Ma non arriverà senza sofferenza. Gli stessi funzionari della Commissione europea ammettono che l’applicazione sarà impegnativa. L’Ue prevede di avere bisogno di circa 230 persone per far rispettare le norme. Persone che se la vedranno con team legali molto più corposi, delle big tech.
Segue su Repubblica https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/diritti-consumatori/2023/08/24/news/piu_diritti_per_gli_utenti_contro_le_big_tech_scattano_le_norme_europee-412126058/amp/

Fulvio Sarzana professore di dir comparato
Fulvio Sarzana professore di dir comparato
Fulvio Sarzana di S.Ippolito ha ricevuto l’incarico di Professore di diritto comparato a contratto
nella facoltà Magistrale di Economia dell’Università Telematica Internazionale Uninettuno.
https://www.uninettunouniversity.net/it/cyberspaziolaureapiano.aspx?faculty=°ree=222&idIndirizzo=144&mode=cs

Intelligenza artificiale e fake news
Intelligenza artificiale e fake news.
Il 20 luglio, dalle 9 e 30 in poi, al Binario F, a Roma, si svolgerà
un evento dedicato alle fake news, al giornalismo ed alla partecipazione attiva dei cittadini
alla produzione e consumo di notizie in rete, con particolare riferimento alle novità apportate dall’Intelligenza artificiale.
L’evento, organizzato dal CODACONS, si inserisce nell’ambito del progetto MEDIAWISE finanziato dall’UE che riunisce ricercatori provenienti da Cipro, Grecia, Italia, Lituania e Spagna con l’obiettivo di promuovere la cittadinanza europea attiva e migliorare le condizioni per la partecipazione civica e democratica (per saperne di più sul progetto, visita il sito www.mediawise-project.eu).
Tra i relatori, il Presidente del Codacons, Gianluca Di Ascenzo, il giornalista Aldo Pecora, il Presidente di Movimento Difesa del cittadino, Antonio Longo, l’esperta di Privacy GloriaMaria Paci,
l’Avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito.
Intelligenza artificiale e fake news
Fantasia Privacy
FANTASIA PRIVACY! 24 LUGLIO 2023 – SPEED-CONFERENCE A ROMA E WEBINAR ONLINE DI CONCLUSIONE DELL’A.A. DEL CORSO MAESTRO IIP
Per la celebrazione della conclusione dell’Annata 2022-23 del Corso Maestro Protezione Dati & Data Protection Designer® dell’Istituto Italiano per la Privacy e la Valorizzazione dei Dati® e della sua Academy, lunedì 24 luglio 2023 dalle 17:00 alle 19:30 si svolgerà SIA IN PRESENZA FISICA A ROMA (posti limitati) SIA ONLINE SU ZOOM la speed-conference aperta al pubblico:
“FantasIA Privacy!”
Lunedì 24 luglio 2023 – ore 17:00 – 19:30
L’evento si terrà in presenza presso BinarioF alla Stazione Termini di Roma (evento a posti limitati*)
Per chi invece intendesse seguirlo online (evento aperto a tutti), di seguito il link di accesso Zoom: https://us02web.zoom.us/j/89075292652
Prendendo spunto dagli esercizi metaforici de “L’Arte della Privacy” e “Diritto Dipinto”, ogni speed speaker condividerà in 5 minuti tassativi una visione flash, “laterale”, allegorica, fantasiosa – giuridicamente realistica e fondata oppure (sur)realisticamente provocatoria – che abbia come oggetto “Immaginare il futuro della protezione degli esseri umani e l’Intelligenza Artificiale Generativa”.
Questi gli autorevoli relatori-lampo in lista, un vero e proprio “dream team“:
Ginevra Cerrina Feroni, Guido Scorza, Agostino Ghiglia, Federica De Stefani, Paolo Benanti, Laura Liguori, Rocco Panetta, Anna Cataleta, Giovanni Ziccardi, Alessandro Fusacchia, Rosario Imperiali, Stefano Fratta, Marco Scialdone, Pierluigi Perri, Fernanda Faini, Andrea Lisi, Massimiliano Nicotra, Selina Zipponi, Diego Fulco, Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, Giovanni Maria Riccio, Alessandro Del Ninno, Andrea Stazi, Claudia Trivilino, Stefano Mele, Luisa Di Giacomo, Oreste Pollicino, Luca Bolognini.
Questa forma di speed-conference creativa ci farà insieme divertire e riflettere. L’evento sarà festoso, veloce e culturalmente frizzante; il dibattito durerà al massimo 2 ore e avremo anche un piccolo rinfresco/aperitivo per i presenti a BinarioF.
Immagine: Dreamy improvisation, Wassily Kandinsky (1913), Bavarian State Painting Collections
*La partecipazione fisica è possibile previa comunicazione via e-mail a info@istitutoprivacy.eu, da inviarsi entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 21 luglio 2023, attendendo conferma o rigetto della richiesta: i posti sono limitati, e si osserverà un rigoroso ordine cronologico (chi prima richiederà la partecipazione fisica avrà la priorità). Chi non avrà ricevuto espressa conferma via e-mail, NON potrà presentarsi all’evento fisico. L’indirizzo di BinarioF è: Stazione Termini, Via Marsala, 29H, 00185 Roma RM. In caso di richiesta confermata e successiva mancata presenza senza annullamento (no show) – entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 21 luglio 2023 – il nominativo del partecipante mancato non potrà partecipare all’evento, in presenza fisica, immediatamente successivo a quello del 24 luglio 2023: un meccanismo che vuole incentivare il rispetto delle regole e la corretta comunicazione di impedimenti, per lasciare spazio ad altri potenziali partecipanti. La partecipazione è aperta al pubblico e vale nel computo della frequenza per gli iscritti al Corso Maestro Protezione Dati & Data Protection Designer dell’Academy IIP. La partecipazione al webinar comporta il riconoscimento di 1 credito formativo per il mantenimento dell’iscrizione all’Albo dei Maestri IIP.
Metaverso e diritto
Il testo “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy“, costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata metaverso.
Il metaverso è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete ed è alla base della “scommessa” portata avanti dal principale social esistente: ovvero Meta, conosciuto in precedenza come Facebook.
Il testo analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi all’estero, dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo.
Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali e quale valore giuridico ed economico abbiano i cd. token, fungibili o infungibili. I profili di finanza decentralizzata e l’interrelazione con i mondi regolamentari esistenti costituiscono un approfondimento del testo, insieme alle novità regolamentari nazionali e comunitarie in tema di finanza digitale.

Metaverso intelligenza artificiale diritto
Metaverso intelligenza artificiale diritto
Lunedì 12 giugno 2023, ore 17.00
Biblioteca della Toscana “Pietro Leopoldo”, palazzo Cerretani, piazza dell’Unità1, Firenze
2° appuntamento, in modalità online, della quinta edizione del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca 2023.
Il metaverso
Con l’occasione si terrà la presentazione del volume “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy” di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Marco G. Pierro, Ivan O. Epicoco (Giappichelli, 2022).
La prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici sul Metaverso ci introduce al complesso mondo della realtà immersiva, partendo dai recenti casi giurisprudenziali e di cronaca.
Un volume snello per provare a comprendere cosa sono avatar, blockchain, finanza decentralizzata (DeFi), bitcoin, Smart Contract, Non-Fungible Token (NFT), ecc…
Intelligenza artificiale
Si parlerà anche di intelligenza artificiale, come ChatGPT.
ChatGPT, come tutti i sistemi di Intelligenza Artificiale, presenta il rischio che il suo algoritmo venga addestrato in modo tale da fornire risposte condizionate da fallacie.
Ed è la stessa ChatGPT che, interrogata sui possibili pericoli del suo utilizzo, include il rischio di discriminazione affermando che se il modello è stato addestrato su dati che presentano bias, può generare contenuti discriminatori nei confronti di determinate minoranze.
L’affermazione di ChatGPT ricalca quello che è conosciuto come “garbage in, garbage out” ossia, la qualità delle informazioni in output è definita dalla qualità delle informazioni che sono date alla macchina.
Nel concreto, con il provvedimento n. 9870832 del 30 marzo 2023, il Garante della Privacy ha evidenziato una irregolarità circa la mancata informativa riservata ai fruitori di Chat-GPT ed una inesistente base giuridica che giustifichi una raccolta e conservazione dei dati degli utenti stessi.
Si parlerà di intelligenza artificiale e di trattamento dei dati personali e delle relative problematiche legali.
Le pagine della Biblioteca
Il webinar si può seguire dalla pagina Facebook del Consiglio regionale della Toscana e dal canale YouTube della Biblioteca della Toscana.
Metaverso intelligenza artificiale diritto

Il Consiglio UE vara la tracciabilità delle criptovalute
Il Consiglio UE vara la tracciabilità delle criptovalute.
Le Autorità fiscali riceveranno in automatico tutte le informazioni sulle transazioni in criptovalute dei cittadini UE, a partire dalle transazioni sulle stable-coin.
Il Consiglio ECOFIN, nella seduta del 17 maggio scorso, ha raggiunto l’accordo sul progetto di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (“DAC”).
Il testo di compromesso, denominato DAC8, mira ad estendere l’ambito dello scambio automatico di informazioni alle transazioni che dovranno essere segnalate dai fornitori di servizi di cripto-asset e moneta elettronica alle autorità competenti.
La definizione di ciò che costituisce un “cripto-asset” è molto ampia e si riferisce a qualsiasi rappresentazione digitale di un valore o di un diritto che può essere trasferito e archiviato elettronicamente, utilizzando la tecnologia del registro distribuito o una tecnologia simile. Include cripto-asset che sono stati emessi in modo decentralizzato, nonché stablecoin, inclusi token di moneta elettronica e alcuni token non fungibili (“NFT”).
Ai sensi del DAC8, i fornitori di servizi di cripto-asset segnalanti dovranno svolgere procedure di due diligence, a partire dall’identificazione degli utenti ai fini anti-riciclaggio, in base alle quali dovranno raccogliere e verificare le informazioni sugli utenti di cripto-asset che sono utenti segnalabili o che hanno persone di controllo che sono persone segnalabili.
La disposizione si aggiunge alle prescrizioni introdotte dalla MICAR.
Le norme saranno operative dal 1 gennaio 2026.

Criptovalute: il regolamento MICA e la finanza decentralizzata.
Criptovalute: il regolamento MICA e la finanza decentralizzata.
*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
Il Consiglio dell’Unione Europea ha recentemente adottato le diposizioni sui mercati dei cripto-asset (MiCA) che si applica ai cripto-asset, ai loro emittenti e ai fornitori di servizi associati alle criptovalute e copre una gamma di servizi che non sono contemplati in via generale dalle disposizioni finanziarie esistenti nella UE.
Le norme mirano a dare il via ad una regolamentazione dei cripto-asset ed ai fornitori di servizi crittografici, evidenziando quanto sia diventato importante questo settore nella finanza.
Le disposizioni intendono portare un’ampia gamma di cripto-asset sotto il controllo normativo dell’UE.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Intelligenza artificiale e diritto
Intelligenza artificiale e diritto
“Le tecnologie esponenziali”: Confindustria Cuneo organizza gli Stati Generali del Digitale
Internet of Things (Iot), Intelligenza Artificiale (Ai) e Metaverso i temi al centro del convegno. Appuntamento venerdì 9 giugno in Sala Ferrero.
La prima edizione degli Stati Generali del Digitale andrà in scena nella Sala Michele Ferrero, luogo in cui si coniugano architettonicamente storia e tecnologia: perfetto scenario di innovazione. Sul palcoscenico si alterneranno relatori di eccezione, i migliori avvocati, pronti al confronto su tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese, interrogandosi sulle soluzioni pervasive che avranno un forte impatto sulle risorse umane, con uno sguardo diretto all’organizzazione ed al mercato.
Sarà presenta anche lo Studio legale Sarzana e Associati
Intelligenza artificiale e diritto

Metaverso e intelligenza artificiale
Metaverso e intelligenza artificiale
Stati Generali del Digitale: Le tecnologie esponenziali – venerdì 9 giugno ore 9.30-18.30, Cuneo
Una giornata di approfondimento e confronto sulle tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese
La prima edizione degli Stati Generali del Digitale si svolge venerdì 9 giugno dalle 9.30 alle 18.30 e ha come tema “Le tecnologie esponenziali“. Sarà una giornata di approfondimento e confronto sulle tecnologie chiave per lo sviluppo digitale e tecnologico delle imprese, e sulle soluzioni pervasive che avranno un forte impatto sulle risorse umane, l’organizzazione e il mercato. Reali opportunità, per chi saprà coglierle.
L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria.
PROGRAMMA DEI TALK (Coordinati da Dario d’Elia, Giornalista Wired Italia)
ORE 9.30: “Internet of Things: pervasività efficiente, la risposta a tutto”
Elisa Vannini, Ricercatrice Senior Osservatorio Internet of Things
Giuseppe Biffi, Head of Digital Enterprise Discrete Siemens S.p.A.
ORE 11.30: “Intelligenza Artificiale: la realtà ha davvero superato la fantasia?”
Barbara Caputo, Professoressa Politecnico Torino, Direttore Hub sull’Intelligenza Artificiale AI-H@PoliTo
Pietro Leo, IBM Executive Architect
ORE 13.00: LIGHT LUNCH
ORE 14.30: “Metaverso: aspetti tecnici, giuridici ed economici del mondo virtuale”
Massimo Canducci, Chief Innovation Officer del Gruppo Engineering e autore del libro “Vite Aumentate”
Fulvio Sarzana, autore di “Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e Privacy”
ORE 16.30: “Convivio tech: dialogo tra Ducati, Lenovo e Microsoft”
Marco Gay, Presidente Anitec Assinform
Claudia Bonatti, Direttore Commerciale Piccole Medie Imprese di Microsoft Italia
Enza Truzzolillo, Enterprise & Public Sector Country Leader Lenovo Italy
Claudio Roverso, Enterprise & Global Account Sales Manager Lenovo Italy
Massimiliano Bertei, Chief Technology Officer, Ducati Motor Holding
ORE 18.30: APERITIVO DI NETWORKING
Metaverso e intelligenza artificiale

Online dangers and parents awareness
Online dangers and parents awareness
Evento Codacons e Meta.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito sarà relatore al Webinar, organizzato da Codacons con il supporto di Meta, sui rischi della rete e la tutela dei minori.
Tra gli altri saranno presenti il Presidente di Codacons, Gianluca Di Ascenzo ed il giornalista Aldo Pecora.
L’evento si svolgerà online il 23 maggio alle 17 e 30.
Online dangers and parents awareness

Metaverso e AI a Cuneo il 9 giugno
Metaverso e AI a Cuneo il 9 giugno
Il 9 giugno presso il circolo degli industriali di Cuneo si svolgerà l’evento “le tecnologie esponenziali” nell’ambito degli Stati generali del digitale.
Si parlerà di intelligenza artificiale, metaverso e IOT.
l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito interverrà nel panel delle 14 e 30, insieme a Massimo Canducci, con la moderazione del giornalista di Wired Italia Dario D’Elia.
L’iscrizione è libera e gratuita.
Metaverso e AI a Cuneo il 9 giugno

Blockchain e contratti
Blockchain e contratti
Fulvio Sarzana di S.Ippolito is a lawyer, and an adjunt professor
in digital company law and comparative law of new technologies
at the law faculty of the International Telematic University
UniNettuno of Rome.
Member of the Financial Banking Arbitrator of Rome at the Bank
of Italy. He was a member of the National Dematerialization
Commission and of the MISE Expert Group for the drafting of the
national plan on Blockchain and DLT. Author of more than 100
publications and several in-depth monographs in computer and
telecommunications law and lastly co-author of the text, for the
types of IPSOA Wolter Kluwers “blockchain law, artificial
intelligence and IoT.
Pubblica Amministrazione
Molto numerose in diversi paesi le applicazioni in
ambito PA. Sicuramente da citare l’esperienza
dell’Estonia nell’ambito della costruzione di una società
digitale e il percorso di Dubai, una delle Smart City più
avanzate che pone la Blockchain al centro del suo
percorso verso la digitalizzazione dei servizi cittadini.
Le sperimentazioni Italiane sulla PA
.A titolo d’esempio citiamo alcune sperimentazioni in
corso in Italia:
Tracciabilità del Made in Italy – iniziativa del Ministero
dello Sviluppo Economico MISE
Notarizzazione della compliancy delle aziende con le
norme sulla protezione dei lavoratori (INAIL e AGI)
Notarizzazione del patrimonio culturale italiano (MIBAC
e AGID)
Notarizzazione dei titoli di studio (MIUR-CIMEA e AGID)
Tracciabilità dei progetti relativi alle opere pubbliche
Gestione del fascicolo del soldato
Le modalità di soddisfacimento dei suddetti requisiti, in
riferimento alla PA, potranno essere valutate nel loro specifico
contesto di applicazione, anche in conformità o in sinergia con:
➤ le linee guida e i requisiti tecnici suggeriti da AgID;
➤ le politiche comunitarie, con particolare riferimento al Mercato
Unico Digitale, e i tavoli di lavoro europei dedicati alla
trasformazione digitale del settore pubblico, quali ad esempio
l’OECD E-Leaders Thematic Group on Emerging Technologies,
e l’European Blockchain Partnership (EBP);
➤ gli enti di standardizzazione europei e internazionali, quali CENCENELEC Focus Group on Blockchain and Distributed Ledger
Technologies (DLT), ISO TC 307 – Blockchain & Distributed
Ledger Technologies, ITU FG DLT, UN/CEFACT.
Blockchain e contratti
La sicurezza informatica

Presidente aggiunto della Cassazione
Presidente aggiunto della Cassazione
Carlo Sarzana di Sant’Ippolito, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Le cose non dette e quelle non fatte, Roma, Castelvecchi

12 novembre 2018
collocazione: MAG. 300 39429
Il libro.
Il libro del già Presidente aggiunto della Cassazione e Avvocato Carlo Sarzana di S.Ippolito ripercorre alcune delle pagine più tristi e delicate della storia del nostro paese.
Il Magistrato presidente aggiunto della Cassazione
Carlo Sarzana di S.Ippolito è stato un Magistrato molto in vista nella storia del nostro Paese ed ha rivestito le cariche più importanti del ruolo della Magistratura.
Ha avuto quindi diversi ruoli apicali.
Come annunciato dal titolo, questo è un libro ‘scomodo’, un libro che mette insieme con implacabile lucidità le omissioni, le reticenze, l’imperizia, i ritardi e le sparizioni di documenti e di strumenti informatici, che hanno costellato le inchieste giudiziarie sulle stragi di Capaci e di Palermo, fino a tratteggiare gli scenari inquietanti che fanno da sfondo alla tragica fine di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.
Le inchieste
Seguendo fin dove possibile le piste percorse dai due magistrati, vengono tracciati collegamenti con altre inchieste siciliane nelle quali sono emerse le ombre spesse della criminalità organizzata internazionale, di logge massoniche occulte e di apparati dello Stato infedeli. L’Autore passa sotto la lente ogni dettaglio, servendosi di una grande quantità di documenti recuperati, non senza fatica, dagli atti processuali, dalla stampa e dal web. Confrontando le versioni spesso discordanti, allinea fatti noti e meno noti a ricostruire una trama dalle troppe maglie allentate, attraverso le quali è andata perduta, forse in modo irrimediabile, la verità. Il sarcasmo che talvolta affiora tra le righe è la prova che la materia è ancora incandescente; del resto, la volontà che muove l’indagine è dichiarata, ed è “rinvigorire il ricordo di coloro che sono morti per noi”, il corsivo a esprimere lo scandalo indicibile del sacrificio.
Presidente aggiunto della Cassazione
Cybersecurity i profili legali
Cybersecurity i profili legali.
A ITASEC 2023 il Workshop organizzato dall’Università LUM.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito farà lo speech di apertura del Workshop su Cybersecurity e regolamentazione che si svolgerà martedì 2 maggio, dalle 14 e 30, presso la Fiera del levante di Bari, nell’ambito della Conferenza internazionale in materia di Cybersicurezza ITASEC.
La relazione di apertura del Prof. Sarzana verterà sul quadro regolamentare in materia di
Cybersecurity, in particolare il Regolamento DORA e la direttiva NIS 2, e analizzerà nel dettaglio i punti comuni e le differenze tra i due atti Comunitari.
Seguirà una tavola rotonda con esponenti del mondo dell’Accademia, delle professioni, delle imprese.
La cybersicurezza rappresenta uno dei temi cruciali dell’era digitale in cui viviamo.
Con l’esplosione delle tecnologie digitali, la sicurezza informatica è diventata un elemento fondamentale per garantire la protezione dei dati, delle informazioni personali e delle attività online.
Tuttavia, la cybersicurezza non può essere considerata solo una questione tecnologica, ma anche un tema di diritto e regolamentazione. Le norme e le leggi sulla privacy e sulla protezione dei dati sono sempre più stringenti, ma le minacce informatiche si evolvono in continuazione e rappresentano una sfida costante per le autorità competenti e le aziende che operano in questo ambito.
In questo contesto, il ruolo delle istituzioni e delle organizzazioni diventa sempre più importante. Le politiche di regolamentazione e le normative sulla sicurezza informatica devono essere sempre più sofisticate e aggiornate per garantire una protezione efficace e adeguata dei dati e delle informazioni sensibili.
Inoltre, è importante promuovere una cultura della sicurezza informatica tra i cittadini e le aziende. La formazione e la consapevolezza dei rischi informatici sono fondamentali per prevenire gli attacchi informatici e proteggere i dati personali.
Il panel è così strutturato: Martedì 2 maggio 2023 – ore 14.30 – Padiglione dei Congressi, Fiera del
Levante, Bari
14.30 – 14.45 OPENING
Moderatori: Carmelo Ardito e Giustina Secundo (LUM Giuseppe Degennaro)
14.45 – 15.30: RELAZIONE DI APERTURA
Relatore: Fulvio Sarzana (Studio legale Sarzana e Associati)
Moderatore: Giustina Secundo
15.30 – 16.30: TAVOLA ROTONDA
Relatori: Andrea Lisi (Studio legale Lisi), Paolo Poletti (Sicuritalia),
Alberto Nicolai (Deloitte), Fulvio Sarzana (Studio legale Sarzana e
Associati), Filippo Capocasale (NTT Data)
Moderatore: Angelo Orofino (LUM Giuseppe Degennaro)
Cybersecurity i profili legali.

Omicidi di Stato
Omicidi di Stato presenta il magistrato Nino di Matteo
Nove omicidi pubblici, altrettanti misteri irrisolti. Grazie a rivelazioni e documenti inediti, il Presidente onorario della Cassazione Carlo Sarzana di Sant’Ippolito ricostruisce alcuni tra i più controversi e drammatici episodi dell’Italia repubblicana, in cui fedeli servitori dello Stato – ma non solo – sono rimasti coinvolti in trame e traffici criminali di portata nazionale e internazionale. Ripercorrendo gli avvenimenti che hanno condotto alla morte di militari, giornalisti e funzionari, Omicidi di Stato rappresenta il tentativo di strappare il velo nero su una parte di storia d’Italia che deve essere restituita alla memoria collettiva, per sperare in un domani dove verità e giustizia non siano più sacrificati ai giochi di potere.
Prefazione di Nino Di Matteo.
Omicidi di Stato.
https://www.mondadoristore.it/Omicidi-stato-Renzo-Rocca-Carlo-Sarzana-di-Sant-Ippolito/eai978886944047/

Omicidi di Stato
Carlo Sarzana Di Sant’Ippolito
E’ uscito per i tipi di Castelvecchi Editore il libro del Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione Carlo Sarzana
Omicidi di Stato
Prefazione di Nino Di Matteo
Renzo Rocca, Davide Cervia, Vincenzo Li Causi, Ilaria Alpi, Paolo Adinolfi,
Marco Mandolini, Mario Ferraro.
Nove omicidi pubblici, altrettanti misteri irrisolti. Grazie a rivelazioni e
documenti inediti, Carlo Sarzana di Sant’Ippolito ricostruisce alcuni tra
i più controversi e drammatici episodi dell’Italia repubblicana, in cui fedeli
servitori dello Stato – ma non solo – sono rimasti coinvolti in trame
e traffici criminali di portata nazionale e internazionale. Ripercorrendo
gli avvenimenti che hanno condotto alla morte di militari, giornalisti e
funzionari, Omicidi di Stato rappresenta il tentativo di strappare il velo
nero su una parte di storia d’Italia che deve essere restituita alla memoria
collettiva, per sperare in un domani dove verità e giustizia non siano
più sacrificati ai giochi di potere.
CARLO SARZANA DI SANT’IPPOLITO
Presidente onorario aggiunto della Corte di Cassazione, membro dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, di cui ha diretto gli Uffici di studi e ricerche, Direzione generale II.PP. e AA.PP. Ha insegnato Sociologia del diritto all’Università La Sapienza di Roma e in altre istituzioni, come la Scuola di Alto perfezionamento per le Forze di Polizia. Si è occupato dei problemi giuridici relativi alla sicurezza delle nuove tecnologie.
Nel 2002 è stato nominato componente del Comitato interministeriale per la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nella pubblica amministrazione. Nel 2003 ha ricevuto l’incarico di consulente giuridico per la sicurezza del CNIPA.
Law And Ethics In The Digital Age
Law And Ethics In The Digital Age
Conference on the legal and ethical aspects of artificial intelligence, 12 April 2023.
Technology is changing how we think, talk and act.
How do we decide what is right and wrong in an age of connected people and machines?
How do we hold powerful companies and governments to account? How should technology be developed and deployed in areas where the law seems to be silent or disputed? In other words, what is ethics in the digital age?
Debating Ethics’ is a way to kick-start this debate and instil a sense of responsibility and commitment in those who are shaping our new world through the development of new technologies.
It is a way to explore the differences between how the world currently is and how it should be, through identifying the values at risk and what must be done to preserve them.
Debating digital Law and Ethics In the Digital Age is ensuring that human beings, not technology, remain our primary consideration in this digital era.
Law And Ethics In The Digital Age

Metaverso e AI
Metaverso e AI, intervista a Fulvio Sarzana su Il Previdente., periodico edito dalla Cisl.
Metaverso, un nuovo concetto già molto abusato, di cosa stiamo parlando?
Il Metaverso, che nell’ultimo anno è diventato una parola chiave di
6
• Cisl Funzione Pubblica • Marzo 2023, n. 40
tendenza su Google, non è un termine nuovo: proviene infatti dal mondo della fantascienza e fu coniato nel 1992 da Neal Stephen- son, autore del romanzo postcyberpunk “Snow Crash”.
Il metaverso è un mondo virtuale in cui le persone vivono, lavorano, fanno acquisti, imparano e interagiscono tra loro, il tutto comoda- mente seduti sul proprio divano nel mondo fisico.
Nel suo ultimo libro “Il diritto del Metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy” ci si è posti delle domande anche in tema di privacy. Lasciando ai lettori l’approfondimento su queste nuove tematiche, ma Metaverso, NFT, DeFi, Game- Fi, blockchain, smart contract, non è che stiamo correndo troppo in tema di rivoluzione digitale? nel senso che poi il mondo “reale” non riesce a tenere il passo con queste nuo- ve tecnologie. Quali saranno i possibili impatti giuridici del metaverso?
Il metaverso, o meglio, i metaversi, costituiscono un “nuovo mondo” che però contiene in sé molte caratteristiche dei vecchi mondi. Prima fra tutti la tutela delle creazioni e più in generale delle opere intellettuali.
Stiamo assistendo al proliferare di nuove creazioni digitali basate ad esempio su quelli che si chiamano NFT, o non-fungible-tokens, ovve- ro “pezzi” di codice unici che possono essere protetti come un quadro d’autore.
La sfida giuridica del futuro (o meglio del presente aumentato, per usare una terminologia cara al Metaverso), è quella di capire se gli istituti giuridici della proprietà intellettuale, del mondo dei marchi e delle creazioni d’arte,
si applicheranno così come sono, o bisognerà parlare di un nuovo diritto digitale
Invece per quanto riguarda gli aspetti economici cosa dob- biamo attenderci?
Il mondo del business che gira intorno al metaverso sta diventando sempre più importante, nonostante ci sia chi ha parlato già di una
PEOPLE
bolla speculativa,
i settori più promettenti sono quelli del cd GameFi, ovvero dei giochi elettronici basati sulla realtà virtuale o sulla realtà aumentata.
Il mondo delle proprietà immobiliari virtuali sta anch’esso decollan- do, e dobbiamo ricordare che un tassello importante del metaverso è anche la cd intelligenza artificiale generativa, che sta cambiando letteralmente il nostro modo di relazionarsi alle informazioni ed alla conoscenza.
https://cislfp.it/wp-content/uploads/2023/03/Il-previdente_40.pdf

Diritto all’oblio le novità
Diritto all’oblio le novità.
Claudia Morelli su Italia Oggi del 31 marzo 2023, pag 24.
Si è tenuto il 29 marzo alla Camera il convegno dal titolo “Il diritto all’oblio nella riforma Cartabia – Le prove generali di un diritto penale liberale”. A fare gli onori di casa il deputato di Azione Enrico Costa. Il suo emendamento approvato alla riforma del processo penale di mediazione Cartabia ha previsto che dal primo gennaio di quest’anno i motori di ricerca dovranno dissociare i nomi degli assolti dalle notizie circolanti in rete sulle inchieste da cui sono risultati innocenti.
ha partecipato tra gli altri l’avv Fulvio Sarzana di S. Ippolito
https://www.italiaoggi.it/news/diritto-all-oblio-primi-passi-2597398?prev=false
Diritto all’oblio le novità.

Seminari intelligenza artificiale e diritto
Seminari intelligenza artificiale e diritto
Ciclo di conferenze sull’intelligenza artificiale: “Law & Technology: Etica, Intelligenza Artificiale e Metaverso”

ELSA Torinoopen_in_new organizza un ciclo di conferenze sull’intelligenza artificiale dal titolo “Law and Technology, Etica, Intelligenza Artificiale e Metaverso.”
Il ciclo di conferenze è strutturato in 4 incontri:
Mercoledì 5 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:30 | online sulla piattaforma Zoom
– “Law and Ethics in the Digital Age”, l’incontro è tenuto in lingua inglese.
– Relatori: prof. Jacopo Ciani Sciolla (docente di Filosofia del Diritto presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino) e Gabriele Segre (Presidente Fondazione Vittorio Dan Segre).
Mercoledì 12 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:30 | online sulla piattaforma Zoom
– “Il diritto del Metaverso”
– Relatori: prof. Fulvio Sarzana e prof. Alessandro Del Ninno (docente di Informatica giuridica presso LUISS G. Carli).
Martedì 18 aprile dalle ore 17:30 alle ore 19:30 | in presenza dal Campus Luigi Einaudi
– “IP rights and Artificial Intelligence”
– Relatori: prof. Alessandro Enrico Cogo (docente di Diritto Industriale presso il Dipartimento di Giurisprudenza di Torino), prof. Maurizio Borghi (docente di Diritto Commerciale Dipartimento di Giurisprudenza di Torino, nonchè co-direttore Centro Nexa for Internet & Society) e Avv. Andrea Stazi (prof. docente di Diritto Comparato presso l’Università di Roma).
Mercoledì 3 maggio dalle ore 17:30 alle ore 19:30 | online sulla piattaforma Zoom
– “Le figure professionali nel mercato legale 4.0”
– Relatori: Avv. Elisa Liberale (Head of Legal Microsoft Italy), Avv. Riadi Piacentini (partner ThinkLegal) e Avv. Raffaele Battaglini (partner Futura Lawyers), powered by Mcengineering.
Impreziosiscono l’evento i partner dell’evento tra cui il Centro d’Eccellenza Jean Monnet for AI and European Integration, del Nexa Center for Internet and Society, l’Associazione Movimento Consumatori, la Fondazione Vittorio Dan Segre, l’azienda Mcengineering e lo studio legale Futura Lawyers, che fin da ora ringraziamo.
L’evento è aperto a tutti, soci e non, previa compilazione dell’apposito form di iscrizioneopen_in_new entro e non oltre le ore 23:59 del 4 aprile 2023.
Seminari intelligenza artificiale e diritto
Sarzana’s book at Berkeley online library
Sarzana’s book at Berkeley online library
About the Library
The University of California, Berkeley Law Library is the heartbeat of intellectual activity in the Law School, where students and faculty come together to share in the use of the Library’s collections and services and engage in legal research and scholarship. Since 1894 it has evolved from a modest collection of several hundred books housed in a few dusty alcoves in a basement on campus, to its current status as a world-class center for legal scholarship and research with close to 875,000 volumes and volume equivalents. The Law Library’s collection is rich in legal history and common law material and through the Robbins endowment has one of the finest collections of comparative law, international and human rights law and civil law in the world. The Law Library is also home to the world-renowned Robbins Collection in Civil and Religious Law. Students, faculty and scholars from all over the world come to the Law Library and Robbins Collection to conduct research and engage in legal scholarship.
Metaverse Law from Fulvio Sarzana di S.Ippolito was included in library.
https://lawcat.berkeley.edu/record/1257935
Sarzana’s book at Berkeley online library

Diritto all’oblìo alla Camera
Diritto all’oblìo alla Camera
Il diritto all’oblìo nella riforma Cartabia.
Le prove generali di un diritto penale liberale.
Prima dell’introduzione della Riforma Cartabia, al termine di un processo penale dove l’imputato si vedeva, ad esempio, assolto dalle accuse, non veniva emesso alcun provvedimento o sentenza che, da soli, costituissero un titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione delle notizie collegate al nome e cognome dell’indagato o imputato, in quanto risultava necessario, successivamente, agire nella sede più opportuna.
Le azioni contemplate dall’
art. 64-ter c.p.p. sono due: da un lato, vi può essere una richiesta volta a precludere l’indicizzazione (ex
art. 64-ter, comma 2, c.p.p.) e, dall’altro, una richiesta volta ad ottenere la deindicizzazione (ex
art. 64-ter, comma 3, c.p.p.). In entrambi i casi è la cancelleria del giudice – e non il giudice stesso – ad apporre e a sottoscrivere le sopracitate annotazioni, volendo garantire celerità nell’apposizione dell’annotazione stessa.
Il Convegno alla Camera dei Deputati chiarirà l’ambito applicativo delle nuove norme
Roma, 29 marzo 2023,
ore 15-17,
Camera dei Deputati, Sala Matteotti, Piazza del Parlamento 19
Palazzo Theodoli Bianchelli , Roma
Programma
Interventi di apertura
Enrico Costa, Deputato, Presidente della Giunta per le autorizzazioni.
Modera: Claudia Morelli, Giornalista, esperta di comunicazione giuridica, ideatrice Avvocato 4.0.
Relatori
Agostino Ghiglia, Componente Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Simonetta Matone, Deputato Commissione Giustizia.
Martina Colasante, Government Affairs & Public Policy Manager Google.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Professore a. c. Università LUM di Bari.
Marco Cuniberti, Avvocato, Vicepresidente Circolo dei Giuristi telematici.
Vincenzo Colarocco, Avvocato, già Presidente del Circolo dei Giuristi telematici.
Luca Bolognini, Avvocato, Presidente Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei Dati.
Conclude
Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia.
Per l’ingresso alla Camera è obbligatorio accreditarsi entro il 27 marzo 2023, ore 12, inviando una mail a info@lidis.it o iscrivendosi tramite eventbrite
Diritto all’oblìo alla Camera
Per registrarsi https://www.eventbrite.it/e/biglietti-il-diritto-alloblio-nella-riforma-cartabia-575869520237

Privacy Symposium in Venice.
Privacy Symposium in Venice
April 18 2023: Fulvio Sarzana di S.Ippolito will be speaking at the international Privacy Symposium in Venice.
Sarzana will be a speaker in the session “Privacy and the New PA: how to Combine Innovation and Data protection in the Smart Public Services”
The general conference will be hosted in Venice from April 17 to 21, 2023.
It aims at promoting international dialogue, cooperation, and knowledge sharing on data protection, compliance, and innovative technologies. It will offer over 80 sessions with over 200 top level speakers and data protection authorities, including international organizations, European authorities, and national data protection authorities, as well as experts in innovative technologies.
The Privacy Symposium offers an outstanding opportunity to:
- discuss and anticipate upcoming regulatory changes at European and international levels;
- learn on good practices and lessons learned for compliance from supervisory authorities;
- access the latest research results and innovations for data protection;
- meet and engage with other experts and authorities;
- take part in international cooperation for privacy and data protection.
The program is organized in several tracks, including:
- International Dialogue, Cooperation, and Convergence for data protection
- Data Protection in Practice, with lessons learned from authorities and practitioners
- Innovative Technology and Compliance, discussing innovative technologies such as AI, DLT, Metaverse, etc. and compliance
- Accountability, Trust and Privacy Enhancing Technologies
- Health and Medical Data Compliance, with a special focus on secondary use of data and the upcoming European Health Data Space Regulation
- Research and Innovation, with the latest research results and achievements
- Making Data Secure, with a focus on the threats and security of personal data
- Convention 108+ with the Council of Europe to discuss the potential and impact of the revised convention on international cooperation and data transfers
- Data Protection Certification and International Data Transfers
- Data Protection in Italy (in Italian)
- Socio-Economic Perspective
- Deep Dive In session
more informations here
Privacy Symposium in Venice

Intervista a Fulvio Sarzana su Pressgiochi
Intervista a Fulvio Sarzana su Pressgiochi
Il 21 marzo 2022 si è conclusa la consultazione pubblica indetta da AGCOM per l’adozione di Linee guida finalizzate all’attuazione dell’articolo 7-bis del D.L. 30 aprile 2020 n. 28 (aggiunto in sede di conversione dalla legge 25 giugno 2020 n. 70) in materia di “Sistemi di protezione dei minori dai rischi del cyberspazio” (delibera 16/22/CONS del 20 gennaio 2022). L’art. 7-bis obbliga gli operatori, nei contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica, a pre-attivare gratuitamente sistemi di controllo parentale ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco di contenuti riservati ad un pubblico maggiorenne. Tali servizi sono disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto.
AGCOM
La scelta di imporre questo onere di implementazione ai fornitori di accesso a Internet – già di per sé confliggente con il panorama normativo applicabile agli operatori che non controllano e non hanno responsabilità sulle informazioni che trasmettono – non è immune da criticità, anche in relazione alle regole tecniche proposte da AGCOM nelle Linee guida oggetto di consultazione.
Secondo quanto riportato in tale delibera, adottata il 20 gennaio 2022, l’Autorità aveva già avviato, nel giugno 2021, una consultazione dei principali operatori ed associazioni di categoria, dalla quale era emersa una significativa difformità tra le soluzioni implementate, tale da creare un’inevitabile difformità tra i livelli di protezione per i minori. L’Autorità ha inoltre riscontrato uno stato di implementazione dei sistemi di parental control solo parziale e non pienamente conforme alla normativa in materia, sia in relazione ai costi per i clienti sia in merito alle concrete modalità applicative.
Alla luce di tale quadro, l’AGCOM ha dunque ritenuto opportuno adottare specifiche Linee guida volte a orientare gli operatori in relazione alla realizzazione dei sistemi di protezione dei minori, alle modalità di configurazione degli stessi, alla fornitura di informazioni chiare e trasparenti sulle modalità di utilizzo da parte dei titolari dei contratti di servizi di comunicazione elettronica.
La consultazione
La consultazione si è conclusa nel marzo 2022.
L’avvocato Fulvio Sarzana evidenzia limiti e criticità della norma
Intervista a Fulvio Sarzana su Pressgiochi


Diritto all’oblìo e riforma Cartabia
Diritto all’oblìo e riforma Cartabia
Il diritto all’oblìo nella riforma Cartabia.
Le prove generali di un diritto penale liberale.
Roma, 29 marzo 2023,
ore 15-17,
Camera dei Deputati, Sala Matteotti, Piazza del Parlamento 19
Palazzo Theodoli Bianchelli , Roma
Programma
Interventi di apertura
Enrico Costa, Deputato, Presidente della Giunta per le autorizzazioni a procedere.
Modera: Claudia Morelli, Giornalista, esperta di comunicazione giuridica, ideatrice Avvocato 4.0.
Relatori
Agostino Ghiglia, Componente Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
Simonetta Matone, Deputato Commissione Giustizia.
Martina Colasante, Government Affairs & Public Policy Manager Google.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Professore a. c. Università LUM di Bari.
Marco Cuniberti, Avvocato, Vicepresidente Circolo dei Giuristi telematici.
Vincenzo Colarocco, Avvocato, già Presidente del Circolo dei Giuristi telematici.
Luca Bolognini, Avvocato, Presidente Istituto Italiano per la Privacy e la valorizzazione dei Dati.
Conclude
Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia.
Per l’ingresso alla Camera è obbligatorio accreditarsi entro il 27 marzo 2023, ore 12, inviando una mail a info@lidis.it o accreditarsi su eventbrite Il diritto all’oblìo nella riforma Cartabia. Biglietti, Mer, 29 mar 2023 alle 15:00 | Eventbrite
Diritto all’oblìo e riforma Cartabia

Diritto blockchain NFT DeFI
Diritto blockchain NFT DeFI
Il 21 febbraio, alle ore 15:30 si terrà il Talk dal titolo “ART e LIFESTYLE – Impatti giuridici ed economici su blockchain, NFT e metaverso” trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma DIGEAT Plus.
L’evento è organizzato da Digital & Law con il patrocinio di ANORC Mercato e ANORC Professioni.
Il metaverso sembra essere stato creato appositamente per accoglierci e permetterci di ampliare gli orizzonti della nostra quotidianità, sperimentando nuove abitudini, nuovi stili di vita e persino nuove forme di espressione artistica.
Alcune major del settore, intuendo le potenzialità del metaverso, hanno deciso di sbarcare in questo nuovo contesto, altre invece attendono di comprendere quali siano le reali ricadute giuridiche ed economiche che questa evoluzione tecnologica, inevitabilmente, comporta.
Ma cosa sappiamo davvero del metaverso? I relatori si confronteranno tra diverse prospettive di interpretazione delle nuove forme di espressione che oggi caratterizzano, in particolare, il settore “Art & Lifestyle” analizzando le opportunità offerte dal metaverso e le possibili criticità giuridiche ed economiche.
Verranno analizzate le possibilità offerte dagli NFT, non fungible-tokens, e le opportunità previste dalle nuove fomre di finanziamento tramite DeFI, Gamefi, lending on line.
Modalità di iscrizione
L’evento è gratuito previa iscrizione alla piattaforma DIGEAT+.
Per iscriverti clicca su www.digeat.it
Crediti formativi
Programma Diritto blockchain NFT DeFI
Modera
Emanuela Borri – Lifestyle writer & Coach
Relatori:
Avv. Fulvio Sarzana – Esperto in Diritto delle nuove tecnologie, Professore straordinario presso Università Uninettuno (Roma) e LUM-Degennaro (Casamassima), componente del Comitato tecnico-scientifico di ANORC Professioni
Avv. Giovanni Brancalion Spadon – Socio fondatore dello studio Porto4, esperto in diritto delle nuove tecnologie, commerciale e societario e nella consulenza strategica d’impresa, Componente D&L NET
Prof. Stefano Epifani* – Presidente del Digital Transformation Institute, docente universitario, advisor e giornalista
Avv. Massimiliano Nicotra – Professore di Fondamenti ed evoluzione dell’Amministrazione Digitale presso l’Università di Roma “Torvergata”
*Relatori invitati in attesa di conferma
Diritto blockchain NFT DeFI

Impatti giuridici ed economici del Metaverso
Impatti giuridici ed economici del Metaverso
In data 24 febbraio, dalle ore 15:30 alle ore 18:30, presso il Grand Hotel Tiziano e dei Congressi sito in Via Porta d’Europa a Lecce, L’Ordine degli Avvocati di Lecce e Fondazione Aymone in collaborazione con ANORC, organizzano un evento in presenza durante il quale i relatori si confronteranno sulle opportunità offerte dal metaverso ma anche sulle criticità giuridiche ed economiche che questa evoluzione tecnologica, inevitabilmente, comporta.
Nello specifico, i relatori si confronteranno sui seguenti argomenti:
- La protezione e la custodia dei dati e la memoria digitale nel metaverso
- Criteri di individuazione concreta delle responsabilità nella realtà aumentata
- Transazioni del metaverso e loro tutela
- Trasparenza degli algoritmi e dark pattern: la tutela degli utenti del metaverso.
L’evento sarà anche l’occasione per assistere alla presentazione del libro “Il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy”, scritto dal docente universitario e avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito e i ricercatori Ivan Epicoco, e Marco Pierro (edito da Giappichelli).
Programma
INTRODUZIONE
Avv. Antonio Tommaso De Mauro – Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
Avv. Sergio Limongelli – Segretario dell’Ordine degli Avvocati di Lecce
INTERVENGONO
Avv. Adriana Augenti – DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, DPO presso diverse realtà private e consortili
Dott. Ivan Osvaldo Epicoco* – Blockchain Consultant, Opsec Specialist, Cultore Diritto della Blockchain e Cybersecurity presso LUM-Degennaro
Avv. Andrea Lisi – DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce, Presidente di ANORC Professioni, Coordinatore del Digital & Law Department dello Studio Legale Lisi
Avv. Marco Pierro – Esperto di diritto digitale, IP Specialist, Cultore Diritto della Blockchain e Cybersecurity presso LUM-Degennaro
Avv. Fulvio Sarzana – Esperto in Diritto delle nuove tecnologie, Professore straordinario presso Università Uninettuno (Roma) e LUM-Degennaro (Casamassima), componente del Comitato tecnico-scientifico di ANORC Professioni
Avv. Luigi Viola – Avvocato, direttore Scuola Diritto Avanzato, docente di Diritto delle nuove tecnologie presso SSPL Unisob di Napoli, Condirettore di GiurIA (Consulente ufficiale della Commissione per l’efficienza della giustizia del Consiglio d’Europa)
Impatti giuridici ed economici del Metaverso

Diritto d’autore ed internet
diritto d’autore ed internet
diritto d’autore ed internet

Avvocato diritto all’oblìo
Avvocato diritto all’oblìo Fulvio Sarzana Studio Legale Sarzana e Associati
Diritto all’oblio, cosa cambia con la riforma Cartabia
L’art. 41, comma 1, lett. h), D. Lgs n.150 del 2022, nella parte delle “Disposizioni di attuazione al codice di procedura penale” aveva introdotto l’art. 64-ter rubricato “Diritto all’oblio degli imputati e delle persone sottoposte ad indagini”. La disposizione era stata introdotta su iniziativa, sin dall’origine, del Deputato Enrico Costa, che si era fatto carico di seguire la vicenda sino alla naturale conclusione. La norma in questione prevede che la persona nei cui confronti sono stati pronunciati una sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ovvero un provvedimento di archiviazione può richiedere che sia preclusa l’indicizzazione o che sia disposta la deindicizzazione, sulla rete internet, dei dati personali riportati nella sentenza o nel provvedimento, ai sensi e nei limiti dell’articolo 17 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
Si può dunque deindicizzare e cancellare di fatto contenuti in tutto il mondo con la norma approvata.
Importante al fine di cancellare i contenuti pregiudizievoli che la diffida sia fatta nel modo giusto, conoscendo la giurisprudenza che consente la cancellazione, la rimozione oppure la deindicizzazione e gli strumenti tecnici per adottare il migliore strumento.
Cancellare i contenuti su internet non è mai stato così facile.
Avvocato diritto all’oblìo
Avvocato Intelligenza artificiale
Avvocato intelligenza artificiale
Per la prima volta un robot esordirà – dietro le quinte – come avvocato in un tribunale. Lo rivela la rivista News Scientist. Assisterà un imputato in un processo per eccesso di velocità. Non è stato rivelato il luogo dove sarà discusso il caso, nè il nome dell’imputato. Si sa solo che l’udienza si terrà il mese prossimo. Il legale robot, considerato il primo al mondo, è una creazione della startup “DoNotPay” e funziona con l’intelligenza artificiale.
Il robot ascolterà attraverso uno smartphone tutto ciò che sarà detto in aula e, dopo aver elaborato, suggerirà all’imputato, collegato con un auricolare, cosa dire.
L’obiettivo di Browder è quello di “combattere le corporazioni, sconfiggere la burocrazia e citare in giudizio chiunque con la semplice pressione di un pulsante” e di mettere l’intelligenza artificiale a disposizione di chiunque. Il robot chiederà al cliente qual è il problema legale da risolvere e troverà una scappatoia che potrà anche trasformare in una lettera legale da inviare all’istituzione giuste. L’avvocato elettronico ha ancora bisogno di qualche messa a punto, perché il suo stesso creatore ammette che spesso è un po’ prolisso e tende a replicare a qualunque affermazione della controparte.
Avvocato intelligenza artificiale
Criptovalute NFT DEFI
Criptovalute NFT DEFI.
Si parlerà di questo e del Metaverso a Milano, il 17 gennaio, a margine della discussione sul testo, edito da Giappichelli, “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”.
Il manuale e’ la prima ed unica pubblicazione italiana sui profili giuridici del Metaverso, scritto dall’avvocato e professore universitario Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dal giurista Marco Pierro e dall’esperto di Blockchain, Ivan EPICOCO, che saranno presenti alla giornata di Studi.
Dove si terrà l’evento.
L’evento si terrà a Milano, nella splendida cornice della settecentesca Villa Clerici, sede della LUM School of Management, martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 17.
Apriranno i lavori il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lombardia, Giulio Gallera, che si soffermerà sulle innovazioni in Sanità del Metaverso, e il Rettore della Università LUM Professor Antonello Garzoni.
Nel corso dell’evento verrà presentato anche il testo, edito da Giappichelli, “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”,
E’ la prima ed unica pubblicazione italiana sui profili giuridici del Metaverso, scritto dall’avvocato e professore universitario Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dal giurista Marco Pierro e dall’esperto di Blockchain, Ivan Pierro, che saranno presenti alla giornata di Studi.
All’evento parteciperanno in qualità di relatori, l’Avvocato Angelo Greco, creatore ed ideatore del portale di grande successo laleggepertutti.it e divulgatore scientifico e di attualità per diverse testate e case editrici.
I giuristi
Con lui il giurista Rosario Imperiali d’Afflitto di Francavilla, esperto di data protection, e l’avvocato milanese Paolo Lessio, esperto in diritto delle nuove tecnologie.
Franco Colombo, Presidente dell’Associazione Italiana Metaverso porterà ai lavori il contributo della prima Associazione attiva nel settore del Metaverso,
Beatrice Vignoni, CEO del progetto Crypto-Madonne NFT, esplorerà i profili di tutela femminile nel mondo del metaverso.
Dalila Petrillo, imprenditrice si occuperà di Industria 4.0 e Metaverso.
Il Filosofo e docente Universitario Fabio Gabrielli, e Sociologo Michelangelo Tagliaferri Ceo e Fondatore dell’Accademia di Comunicazione analizzeranno questo fenomeno rivolto però all’aspetto dell’evoluzione dell’uomo
La Coordinatrice
L’evento verrà moderato da Raffaella Greco, coordinatrice del Campus Universitario della LUM School of management.
Criptovalute NFT DEFI

DIRITTO DEL METAVERSO
DIRITTO DEL METAVERSO
“Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”
DIRITTO DEL METAVERSO

CRIPTOVALUTE E DIRITTO
Diritto all’oblìo cancellare
Diritto all’oblìo cancellare
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana
Con la riforma Cartabia, il percorso per esercitare il diritto all’oblio potrebbe diventare più semplice. L’Italia si dota di una disposizione nazionale in tema di deindicizzazione di contenuti giudiziari su internet in caso di proscioglimento, sentenza di non luogo a procedere o decreto di archiviazione: potrebbe avere notevoli effetti e diffusione, se gli strumenti attuativi e la prassi giudiziaria ed amministrativa ne favoriranno l’uso. È la conseguenza della definitiva entrata in vigore del decreto Cartabia (dal nome dell’ex guardasigilli Marta Cartabia) a cui la legge delega numero 134 del 2021 per la riforma del processo penale, all’art. 1 comma 25, aveva delegato il compito di stabilire in quali casi, al fine di garantire in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati, “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione”.
Vediamo tecnicamente come funziona la norma. Due sono le strade: o una deindicizzazione preventiva, ossia il soggetto prima indagato/processato e poi assolto chiede che non vengano scritti articoli o, qualora già ci fossero, chiede che scompaiono dai motori di ricerca. Ma cosa è la indicizzazione?
«deindicizzare significa fare in modo, attraverso particolari procedure tecniche, che, all’interno dell’articolo, il nome del soggetto non appaia sui motori di ricerca, non venga da loro catturato. Se c’è un archivio storico del giornale, però, esso va mantenuto ma l’articolo online deve far sì che il nome non appaia su Google, ad esempio». Il diritto all’oblio, prosegue Sarzana, «non deve per forza riguardare inchieste giudiziarie, ambito nel quale si muove l’emendamento Costa, e prevede diverse strade: eliminazione del nome, delle iniziali, de-indicizzazione, cancellazione dell’articolo. Quest’ultima, per una serie di ragioni, non è stata mai realmente realizzata».
Una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria che succede? “Non sono indicati i passaggi successivi – evidenzia Sarzana -; è probabile che il soggetto interessato, una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria, scriva al sito giornalistico o ai motori di ricerca”. Sull’accettazione della richiesta e sui tempi di risposta Sarzana ammette: “Dipende da chi la fa e cosa chiede. I motori di ricerca quando si tratta di persona pubblica o per la quale ci sarebbe interesse fa sempre resistenza. Diverso è se non si tratta di personaggio pubblico. Sulle tempistiche, possono passare anche mesi, se non di più”. E qualora il motore di ricerca o il sito si opponessero? “Ci si può rivolgere al Garante della Privacy o ricorrere in sede civile. Ma si badi bene, che non si otterrà il risarcimento per i possibili danni subiti nel procedimento davanti al Garante”.
Diritto all’oblìo cancellare

Diritto all’oblìo cancellazione
Diritto all’oblìo cancellazione
Vediamo tecnicamente come funziona la norma. Due sono le strade: o una deindicizzazione preventiva, ossia il soggetto prima indagato/processato e poi assolto chiede che non vengano scritti articoli o, qualora già ci fossero, chiede che scompaiono dai motori di ricerca. Ma cosa è la indicizzazione? Come ci spiega Fulvio Sarzana, avvocato e professore di diritto comparato delle nuove tecnologie presso l’Università internazionale Uninettuno, «deindicizzare significa fare in modo, attraverso particolari procedure tecniche, che, all’interno dell’articolo, il nome del soggetto non appaia sui motori di ricerca, non venga da loro catturato. Se c’è un archivio storico del giornale, però, esso va mantenuto ma l’articolo online deve far sì che il nome non appaia su Google, ad esempio». Il diritto all’oblio, prosegue Sarzana, «non deve per forza riguardare inchieste giudiziarie, ambito nel quale si muove l’emendamento Costa, e prevede diverse strade: eliminazione del nome, delle iniziali, de-indicizzazione, cancellazione dell’articolo. Quest’ultima, per una serie di ragioni, non è stata mai realmente realizzata».
Una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria che succede? “Non sono indicati i passaggi successivi – evidenzia Sarzana -; è probabile che il soggetto interessato, una volta ottenuta l’annotazione della cancelleria, scriva al sito giornalistico o ai motori di ricerca”. Sull’accettazione della richiesta e sui tempi di risposta Sarzana ammette: “Dipende da chi la fa e cosa chiede. I motori di ricerca quando si tratta di persona pubblica o per la quale ci sarebbe interesse fa sempre resistenza. Diverso è se non si tratta di personaggio pubblico. Sulle tempistiche, possono passare anche mesi, se non di più”. E qualora il motore di ricerca o il sito si opponessero? “Ci si può rivolgere al Garante della Privacy o ricorrere in sede civile. Ma si badi bene, che non si otterrà il risarcimento per i possibili danni subiti nel procedimento davanti al Garante”.
Sulla retroattività della norma, spiega ancora Sarzana, “essendo una disposizione di carattere processuale, che non è soggetta al principio dell’applicazione della legge successiva più favorevole al reo, come avviene nel diritto penale sostanziale, è difficile che si potrà applicare anche ai casi ante riforma Cartabia”. Inoltre “l’emendamento è stato approvato durante la discussione sulla riforma Cartabia del codice di procedura penale: è stato introdotto, dunque, un principio giudiziale non sostanziale. Agisce quindi solo in caso di procedimento penale, conclusosi con una archiviazione, proscioglimento o sentenza di non luogo a procedere”.
Il pezzo mancante, prosegue, “è quello che riguarda in realtà il vero diritto all’oblio: ossia la deindicizzazione o rimozione di qualsiasi atto passato (anche diverso da una inchiesta o processo) perché quelle informazioni non sono più attuali e la loro circolazione può danneggiare la reputazione del soggetto”. Ad esempio “se una persona che ha espiato una pena venti anni fa volesse, anche nel rispetto dell’articolo 27 della Costituzione che prevede la rieducazione del recluso, che nulla si sapesse su quanto accaduto non potrebbe trovare soddisfazione alla sua richiesta”. Nonostante queste limitazioni, conclude Sarzana “l’emendamento Costa assume una importanza rilevante in relazione ad una decisione della Cassazione dello scorso novembre, secondo la quale il Garante della privacy o il giudice possono disporre la deindicizzazione globale, ossia in tutto il mondo. È molto significativa questa decisione perché in una sorta di combinato disposto con la norma introdotta grazie all’emendamento di Costa siamo quasi in presenza di una cancellazione totale”.
Diritto all’oblìo cancellazione

Cassazione Bitcoin e custodia cautelare
Cassazione Bitcoin e custodia cautelare
La Suprema Corte di Cassazione interviene a fine dicembre del 2022 in un procedimento riguardante l’annullamento di una misura cautelare in carcere per reati che prevedevano anche l’utilizzo di criptovalute come bitcoin ed ethereum.
Il punto interessante, dal punto di vista delle criptovalute riguardava l’acquisto di bitcoin in occasione della commissione di reati di truffa e di frode informatica.
In particolare è stato sollevato dall’avvocato cassazionista il punto secondo il quale la compravendita di criptovalute che accede ad altri reati si dovrebbe qualificare come presupposto di una diversa attività criminosa e non possa quindi essere oggetto di una imputazione successiva di auto-riciclaggio.
Secondo il ricorrente, l’acquisto di criptovaluta, non essendo avvenuto in un momento ontologicamente distinto e successivo rispetto alla consumazione della frode informatica, sarebbe un elemento costitutivo del delitto di cui all’art. 640 ter cod. pen., che si occupa della frode informatica, poiché, per mezzo dell’acquisto delle monete virtuali, l’indagato si sarebbe procurato l’ingiusto profitto, con conseguente danno per la persona offesa.
L’indagato non avrebbe posto in essere alcuna ulteriore condotta al fine di occultare il denaro, provento di delitto, e l’acquisto di criptovalute risulterebbe riconducibile al reato presupposto di frode informatica o, se si dovesse condividere la qualificazione giuridica operata dal Pubblico ministero procedente, ai delitti di cui agli artt. 640, comma 2 numero 2 bis, e 493 ter cod. pen.
Il numero 2-bis, dell’art 640 cod pen., introdotto con art. 3, 28° co., L. 15.7.2009, n. 94, ha previsto che la aggravante comune della c.d. minorata difesa – ossia l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo e di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) – costituisca un’aggravante speciale e ad effetto speciale del delitto di truffa, così determinando un inasprimento della risposta sanzionatoria collegata alla sua sussistenza, anche dal punto di vista della applicabilità della disciplina dettata, in caso di concorso di circostanze, dall’art. 63, co. 3 e 4. La ratio di tale scelta normativa è da cogliere nella volontà legislativa di rafforzare la tutela dei soggetti più deboli, stante anche il gran numero di truffe perpetrate a danno di soggetti anziani.
Il tema è destinato sicuramente ad avere rilevanza nei diversi procedimenti pendenti nei tribunali del nostro paese, visto l’utilizzo sempre più frequente delle criptovalute come mezzo di pagamento o, comunque, come strumento di scambio.
La Cassazione ha ritenuto tuttavia assorbita la contestazione in quanto ha annullato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere per un difetto di forma.
Cassazione Bitcoin e custodia cautelare Avvocato

Metaverso per i professionisti
Si terrà il 18 gennaio 2023, alle ore 18:00 l’evento “Il Metaverso per i professionisti”, su piattaforma AltSpaceVR. L’evento sarà trasmesso in realtà virtuale e in streaming sul canale Youtube dell’avvocato e influencer Angelo Greco.
I protagonisti dell’evento
A fare da relatore dell’evento ci sarà Angelo Greco, avvocato e fondatore del portale La Legge Per Tutti e il primo divulgatore in Italia sul tema del diritto, con una presenza su YouTube e gli altri social con il format “Questa è la legge”, con quasi 700.000 iscritti al canale YouTube e 261.000 follower su Instagram
L’esperienza di oltre 20 anni e il successo sui social decretano l’Avv. Greco come l’influencer numero 1 in Italia nel campo del Diritto.
Altro partecipante sarà l’Avv. Fulvio Sarzana, professore a contratto di “Diritto della blockchain e della Cybersecurity” della Libera Università Mediterranea (LUM) di Bari e autore del libro “Il diritto del metaverso”.
A presentare l’evento infine sarà Fabrizio Romano, divulgatore di marketing e nuove tecnologie.
Durante l’incontro del 18 gennaio si affronteranno diversi approfondimenti su come promuoversi nel Metaverso: dalla creazione di mondi brandizzati alla creazione di uffici e spazi commerciali, dall’organizzazione di speech, incontri e presentazioni ai concerti e spettacoli.
Un nuovo modo per rivolgersi ad un nuovo pubblico che apre ad infinite possibilità.
Metaverso per i professionisti

Italia oggi del 27 dicembre
Italia oggi del 27 dicembre
Il testo “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”, costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso. Il metaverso è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete ed è alla base della “scommessa” portata avanti dal principale social esistente: ovvero Meta, conosciuto in precedenza come Facebook. Il testo analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi all’estero, dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo. Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali e quale valore giuridico ed economico abbiano i cd. token, fungibili o infungibili. I profili di finanza decentralizzata e l’interrelazione con i mondi regolamentari esistenti costituiscono un approfondimento del testo, insieme alle novità regolamentari nazionali e comunitarie in tema di finanza digitale.
Che cosa è e come nasce il metaverso
Lo scrittore Neal Stephenson ha creato questa parola per descrivere l’ambiente virtuale in cui viveva l’avatar digitale del protagonista del romanzo Snow Crash, uscito nel 1992 .
Il libro costituisce un esempio della cultura cyberpunk in cui il protagonista Hiro desidera fuggire dall’opprimente realtà e vi riesce creando una realtà virtuale tramite il computer.
Ambientato all’inizio del XXI secolo, “Snow Crash” immagina un futuro desolato: l’economia globale è crollata e i governi federali hanno perso la maggior parte del loro potere a causa di una manciata di grandi aziende.
Il metaverso è una via di fuga e il personaggio principale del romanzo – un hacker di computer quasi “al verde”, che in realtà è un fattorino di pizze e che porta un nome ironico, Hiro Protagonist – trascorre gran parte del suo tempo lì.
Hiro accede al metaverso indossando occhiali e “auricolari” e appare nel mondo digitale come il suo avatar personalizzato.
Italia oggi del 27 dicembre
https://www.italiaoggi.it/news/dagli-studi-2588117

Diritto d’autore Audizione alla Camera
Diritto d’autore Audizione alla Camera
Diritto d’Autore, copyright, pirateria: il fenomeno in Italia è collegato principalmente alle partite di calcio, guardate su siti di streaming che non ne detengono i diritti (circa 11 milioni di italiani ne usufruiscono, dati Fapav/Ipsos), mentre cala il ricorso al download illegale di musica, film, serie tv.
Per contrastare il fenomeno, sono state presentate tre proposte di legge negli ultimi anni (nello specifico, 1357 Butti, 2188 Capitanio e 2679 Zanella), che prevedono nuove disposizioni per prevenire e reprimere la diffusione di contenuti tutelati dal diritto d’autore, via Internet.
Nell’esame di tali proposte, le Commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera hanno ascoltato i pareri di alcune associazioni di categoria: oltre Assoprovider, sentita in qualità di associazione che raccoglie gli Operatori di Prossimità (ISP e WISP), hanno partecipato rappresentanti di Aiip (Associazione Italiana Internet Provider), Fapav (Federazione per la Tutela dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali), la Siae e Aie (Associazione italiana editori).
Per Assoprovider, sono intervenuti il presidente Dino Bortolotto e l’avvocato Fulvio Sarzana.
All’intervento di Bortolotto, segue la riflessione di Fulvio Sarzana, avvocato, consulente legale di Assoprovider. Sarzana si concentra sui possibili contrasti che le nuove norme potrebbero creare con il diritto comunitario:
«La formulazione dei disegni di legge è anomala: queste norme, se approvate, potrebbero violare diverse disposizioni comunitarie, come per esempio quelle in vigore sul commercio elettronico, che vietano un controllo preventivo da parte degli operatori su quanto avviene in Rete».
Il diritto penale, inoltre, prevede che “solo l’autorità giudiziaria possa predisporre determinati obblighi e imposizioni”, ricorda il legale.
Anche Sarzana insiste poi sul nodo dei costi:
«Sappiamo che la maggior parte delle operazioni di violazione delle norme sul copyright avviene all’estero: le nuove norme obbligherebbero i soggetti italiani, con costi molto elevati, a dover intervenire per privare l’accesso ai siti esteri da parte di cittadini italiani».È dunque inaccettabile che tale “enforcement sia introdotto a livello nazionale, derogando la disciplina comunitaria: invito quindi a riconsiderare le proposte di legge, per precisarle meglio e verificarne la compatibilità con le norme europee”, conclude Sarzana.
Diritto d’autore Audizione alla Camera
qui il video

Intervista a TG3 di Fulvio Sarzana
Intervista a TG3 di Fulvio Sarzana


Università LUM presentazione libro
“Il diritto del Metaverso – NFT, DeFI, Gamefy e Privacy” è il titolo del volume scritto dall’Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, docente di diritto della Blockchain e dai ricercatori Marco Pierro e Ivan Epicoco che sarà presentato domani, venerdì 16 dicembre alle ore 15 presso l’aula Aldo Rossi dell’Università Lum.
Il testo costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso che è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete portata avanti da Facebook. Il libro analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo.
Un esempio interessante attiene il diritto internazionale e il tema della sovranità, che delinea l’autorità propria degli stati ed ha la sua base più forte nella territorialità. In una realtà di questo genere chi o cosa è sovrano? Quali normative sono applicabili? Quali aspetti delle regolamentazioni internazionali sono applicabili? Quale sarà quindi il Giudice competente?
Università LUM presentazione libro
Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando, tra l’altro, nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali. Insieme agli autori ci sono stati:
Antonello Garzoni, Rettore della Lum, Candida Bussoli, Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia della Lum, Angelo Orofino, Ordinario di Diritto Amministrativo, Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale, Adriana Augenti, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Andrea Lisi, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Università LUM presentazione libro





Sequestro di PC Cassazione
Sequestro di PC Cassazione
In tema di reati informatici l’avvocato cassazionista penale aveva proposto ricorso in Cassazione.
La Suprema Corte ha statuito a novembre 2022 che:
In tema di copie forensi e diritto dell’indagato a reclamarne la restituzione, i principi di riferimento sono stati dettati da una pronuncia delle Sezioni Unite secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati.
In motivazione le Sezioni Unite premesso:” che oggetto di un eventuale sequestro può anche essere il dato informatico” richiamano “il contenuto dell’art. 260, comma 2, cod. proc. pen., che originariamente stabiliva la possibilità di estrarre copia dei documenti e far eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, il quale prescrive ora che quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità, potendosi, in tali casi, disporre la custodia degli originali anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria”.
Interesse a ricorrere e restituzione degli strumenti e delle apparecchiature informatiche.
Cosa fare in caso di sequestro di computer
In tale caso l’interesse alla restituzione riguarda, appunto, il dato in sé e non anche il supporto che originariamente Io conteneva o quello sul quale è trasferito il “bene”, sicché la mera restituzione del supporto non può considerarsi come esaustiva restituzione della cosa in sequestro; e ciò trova conferma anche nella ricordata definizione di “sequestro” offerta dalla convenzione di Budapest
Sequestro di PC Cassazione

Diritto e Metaverso
Diritto e Metaverso
Metaverso, alla Lum focus sugli aspetti giuridici ed economici
16-12-2022
Internet e realtà virtuale. Presentata alla Lum di Casamassima la prima pubblicazione italiana dedicata agli aspetti giuridici ed economici del Metaverso.
Dal diritto d’autore ai reati informatici.
Dalla tutela della proprietà industriale, marchi e brevetti nel metaverso, alla tutela dei dati personali.
Cosa deve fare il titolare dei dati personali per essere in regola con il GDPR nel metaverso?
Si possono esercitare i diritti previsti dal GDPR nel metaverso?
Diritto all’oblìo e cancellazione dei dati.
“Il diritto del Metaverso – NFT, DeFI, Gamefy e Privacy” è il titolo del volume scritto dall’Avv. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, docente di diritto della Blockchain e dai ricercatori Marco Pierro e Ivan Epicoco che sarà presentato domani, venerdì 16 dicembre alle ore 15 presso l’aula Aldo Rossi dell’Università Lum.
Il testo costituisce la prima pubblicazione italiana sugli aspetti giuridici e tecno-economici di questa vera e propria rivoluzione tecnologica denominata Metaverso che è alla base di una profonda rivisitazione del nostro modo di avere accesso alla rete portata avanti da Facebook. Il libro analizza innanzitutto le ripercussioni sugli istituti giuridici esistenti della realtà immersiva, partendo dai casi giurisprudenziali e di cronaca che si sono succeduti negli ultimi mesi dagli Stati Uniti alla Cina, per passare al raffronto con gli istituti italiani coinvolti: dalla proprietà intellettuale, al diritto penale, per affrontare poi il caso precipuo del trattamento dei dati personali. Il testo poi si sofferma sui profili tecnico-economici del metaverso, e degli istituti sottesi a quest’ultimo mondo. Vengono così analizzate le modalità di interazione degli avatar nel metaverso, spiegando, tra l’altro, nel dettaglio come funzionano le “valute” virtuali. Insieme agli autori ci saranno:
Antonello Garzoni, Rettore della Lum, Candida Bussoli, Direttrice del Dipartimento di Management, Finanza e Tecnologia della Lum, Angelo Orofino, Ordinario di Diritto Amministrativo, Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economico Gestionale, Adriana Augenti, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Andrea Lisi, Avvocato DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.
Servizio di Donatella Azzone
Intervista all’avv. Fulvio Sarzana, docente di cybersecurity università Lum
Il video è disponibile qui
diritto e metaverso

Il Metaverso a Milano, Villa Clerici, il 17 gennaio
Il Metaverso e le sue implicazioni giuridiche ed economiche , a Milano, Villa Clerici, il 17 gennaio 2023.
Il Metaverso e le sue molteplici sfaccettature sarà il protagonista assoluto della giornata di Studi sul Diritto del Metaverso, che si terrà a Milano, nella splendida cornice della settecentesca Villa Clerici, nel quartiere di Niguarda a Milano, sede della LUM School of Management, martedì 17 gennaio 2023, dalle ore 17.
L’evento si terrà presso la prestigiosa Sala degli Specchi del complesso settecentesco, e prevede la partecipazione di esponenti istituzionali, come il Presidente della Commissione Bilancio della Regione Lombardia, Attilio Gallera, che si soffermerà sulle innovazioni in Sanità del Metaverso, e il Rettore della Università LUM e Professore Ordinario Antonello Garzoni.
Nel corso dell’evento verrà presentato anche il testo, edito da Giappichelli, “Il diritto del metaverso: NFT, DeFi, GameFi e privacy”, prima ed unica pubblicazione italiana sui profili giuridici del Metaverso, scritto dall’avvocato e professore universitario Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dal giurista Marco Pierro e dall’esperto di Blockchain, O Ivan Pierro, che saranno presenti alla giornata di Studi.
All’evento parteciperanno in qualità di relatori, l’Avvocato Angelo Greco, creatore ed ideatore del portale di grande successo laleggepertutti.it e divulgatore scientifico e di attualità per diverse testate e case editrici, il giurista Rosario Imperiali d’Afflitto di Francavilla, esperto di data protection, e l’avvocato milanese Paolo Lessio, esperto in diritto delle nuove tecnologie.
Franco Colombo, Presidente dell’Associazione Italiana Metaverso porterà ai lavori il contributo di una Associazione attiva nel settore del Metaverso, mentre Beatrice Vignoni, CEO del progetto Crypto-Madonne NFT, esplorerà i profili di tutela femminile nel mondo del metaverso e Dalila Petrillo, si occuperà di Industria 4.0 e Metaverso.
Il Filosofo e docente Universitario Fabio Gabrielli, affronterà infine i temi etici associati al Metaverso.
L’evento verrà moderato da Raffaella Greco, coordinatrice del Campus Universitario della LUM School of management.

Estratto de Il diritto del metaverso

NFT DeFI GameFi Privacy
NFT DeFI GameFi Privacy
Il 6 dicembre 2022 si è svolta la presentazione del testo Il diritto del Metaverso – NFT, DeFI, GameFi e Privacy presso l’UNINETTUNO.
L’evento è stato trasmesso in streaming e ne è disponibile la registrazione per intero sul sito dell’Università.
NFT DeFi GameFi Privacy
La registrazione integrale qui

Italian Society Law Economics
Italian Society law Economics
18th Annual Conference (2022)
LUMSA University
Palermo, December 14-16, 2022
On 14, 15 and 16 December, the Palermo branch of the LUMSA University will host the works of the International Conference of the Italian Society of Law and Economics (SIDE) – ISLE, now in its 18th annual appointment.
The event, will bring together scholars from more than 20 countries of the world (about 120 participants) who will present their work in 6 structured parallel face-to-face sessions, with interventions in English lasting 30 minutes (20 minutes of presentation and 10 minutes of Q&A).
On December 15 Fulvio Sarzana di S.Ippolito will present the book on “ The Law of the Metaverse. NFT, DeFI, GameFi and Privacy (Giappichelli publishing House)” written with the researchers Ivan Epicoco and Marco Pierro, in a panel coordinated by Prof Matteo Rizzolli, whose discussants will be Prof Antonio Manganelli and Giambattista Dagnino.

Metaverso NFT e DeFi
metaverso NFT e DeFi
Gli impatti giuridici ed economici del Metaverso, all’Università LUM, a Casamassima, Bari, il 16 dicembre.
Il libro “il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy”, edito da Giappichelli, verrà presentato nella splendida cornice del Nuovo Campus Universitario dell’Università LUM-De Gennaro, a Casamassima-Bari, il 16 dicembre 2022, alle ore 15.
Nel corso della giornata di Studi, introdotta dal Prof. Ordinario di Economia aziendale e Rettore della LUM, Prof. Antonello Garzoni, e dalla Prof.ssa Candida Bussoli, Ordinario di diritto degli intermediari finanziari, presso la stessa Università, si approfondiranno i temi “caldi” delle crypto e del Metaverso.
Tra i relatori il Prof Angelo Giuseppe Orofino, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università LUM, l’Avvocato e DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Adriana Augenti, l’Avvocato Andrea Lisi, DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e Presidente di ANORC Professioni, la Prof.ssa Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economico gestionale presso l’università LUM.
Saranno presenti anche gli Autori del testo, il docente universitario e avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, e i ricercatori O Ivan Epicoco, e Marco Pierro.
Più informazioni sul testo presso lo store on line Giappichelli
Per informazioni sugli eventi e webinar relativi al diritto del metaverso è possibile consultare il sito https://dirittometaverso.it/
Di cosa si discuterà il 16 dicembre a Bari.
Il metaverso e la legge
La prima ed unica pubblicazione italiana completa sul metaverso e sulle sue implicazioni giuridiche
200 pagine fitte di casi giurisprudenziali, tecnici, legislativi internazionali e di esempi nazionali
300 note bibliografiche dalle maggiori riviste giuridiche internazionali.
Nel libro troverai:
– Diritto d’autore nel metaverso e nella creazione degli NFT
– La responsabilità penale e civile degli avatar
– I segreti della DeFi e la tutela degli investitori: i liquidity pool ed il lending on line
-I DEX e le IDO nel sistema decentralizzato
– La responsabilità degli Exchange e dei wallet provider
– La privacy e la gestione dei dati personali nel metaverso
-i profili etici del metaverso e l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale
-le evoluzioni della blockchain e l’integrazione con le altre tecnologie emergenti
– GameFi e tanto altro ancora…
https://www.lidis.it/gli-impatti-giuridici-economici-del-metaverso
metaverso NFT e DeFi

Gli Impatti giuridici ed economici del Metaverso alla LUM
Gli impatti giuridici ed economici del Metaverso, all’Università LUM, a Casamassima, Bari, il 16 dicembre.
Il libro “il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy”, edito da Giappichelli, verrà presentato nella splendida cornice del Nuovo Campus Universitario dell’Università LUM-De Gennaro, a Casamassima-Bari, il 16 dicembre 2022, alle ore 15.
Nel corso della giornata di Studi, introdotta dal Prof. Ordinario di Economia aziendale e Rettore della LUM, Prof. Antonello Garzoni, e dalla Prof.ssa Candida Bussoli, Ordinario di diritto degli intermediari finanziari, presso la stessa Università, si approfondiranno i temi “caldi” delle crypto e del Metaverso.
Tra i relatori il Prof Angelo Giuseppe Orofino, Ordinario di Diritto Amministrativo presso l’Università LUM, l’Avvocato e DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari, Adriana Augenti, l’Avvocato Andrea Lisi, DPO dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e Presidente di ANORC Professioni, la Prof.ssa Giustina Secundo, Ordinario di Ingegneria Economico gestionale presso l’università LUM.
Saranno presenti anche gli Autori del testo, il docente universitario e avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito, e i ricercatori O Ivan Epicoco, e Marco Pierro.
Più informazioni sul testo presso lo store on line Giappichelli
Per informazioni sugli eventi e webinar relativi al diritto del metaverso è possibile consultare il sito https://dirittometaverso.it/
Di cosa si discuterà il 16 dicembre a Bari.
Il metaverso e la legge
La prima ed unica pubblicazione italiana completa sul metaverso e sulle sue implicazioni giuridiche
200 pagine fitte di casi giurisprudenziali, tecnici, legislativi internazionali e di esempi nazionali
300 note bibliografiche dalle maggiori riviste giuridiche internazionali.
Nel libro troverai:
– Diritto d’autore nel metaverso e nella creazione degli NFT
– La responsabilità penale e civile degli avatar
– I segreti della DeFi e la tutela degli investitori: i liquidity pool ed il lending on line
-I DEX e le IDO nel sistema decentralizzato
– La responsabilità degli Exchange e dei wallet provider
– La privacy e la gestione dei dati personali nel metaverso
-i profili etici del metaverso e l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale
-le evoluzioni della blockchain e l’integrazione con le altre tecnologie emergenti
– GameFi e tanto altro ancora…
Gli impatti giuridici ed economici de Metaverso, all’Università LUM, a Casamassima, Bari, il 16 dicembre.

Diritto del Metaverso a Roma il 6 dicembre
Diritto del Metaverso a Roma il 6 dicembre.
Il libro “il diritto del metaverso. NFT, DeFi, GameFi e privacy”, edito da Giappichelli, verrà presentato a Roma, il 6 dicembre 2022, alle ore 15, presso la Sala delle Bandiere dell’Università Internazionale Uninettuno, in Corso Vittorio Emanuele II, 39.
Nel corso della giornata di Studi, introdotta dalla Rettrice dell’Uninettuno, Prof.ssa Maria Amata Garito, si approfondiranno i temi “caldi” delle crypto e del Metaverso.
Tra i relatori il Chief Innovation Officer del Gruppo Engineering, Massimo Canducci, il Prof Ordinario di Diritto comparato presso l’Università di Bergamo, Pieremilio Sammarco, le Prof.sse Fernanda Faini e Sabina Bulgarelli.
Saranno presenti anche gli Autori del testo, il docente universitario e avvocato Fulvio Sarzan di S.Ippolito, e i ricercatori O Ivan Epicoco, e Marco Pierro.
Più informazioni sul testo presso lo store on line Giappichelli
Per informazioni sugli eventi e webinar relativi al diritto del metaverso è possibile consultare il sito https://dirittometaverso.it/
Diritto del Metaverso a Roma il 6 dicembre.
Di cosa si discuterà il 6 dicembre a Roma.
Il metaverso e la legge
La prima ed unica pubblicazione italiana completa sul metaverso e sulle sue implicazioni giuridiche
200 pagine fitte di casi giurisprudenziali, tecnici, legislativi internazionali e di esempi nazionali
300 note bibliografiche dalle maggiori riviste giuridiche internazionali.
Nel libro troverai:
– Diritto d’autore nel metaverso e nella creazione degli NFT
– La responsabilità penale e civile degli avatar
– I segreti della DeFi e la tutela degli investitori: i liquidity pool ed il lending on line
-I DEX e le IDO nel sistema decentralizzato
– La responsabilità degli Exchange e dei wallet provider
– La privacy e la gestione dei dati personali nel metaverso
-i profili etici del metaverso e l’interazione con i sistemi di intelligenza artificiale
-le evoluzioni della blockchain e l’integrazione con le altre tecnologie emergenti
– GameFi e tanto altro ancora…

Diritto del metaverso
Diritto del metaverso

The First italian book on the law of the Metaverse
The first and unique italian book on the law of the Metaverse is from today avalaible in all bookstores and online stores
“The Law of the Metaverse.
NFT, DeFI, GameFi and Privacy”
by Fulvio Sarzana di S. Ippolito-Marco Pierro-Ivan O Epicoco
Giappichelli publishing House, Turin, 2022.
The authors.
Fulvio Sarzana di S. Ippolito graduated in Law at the University of Rome “La Sapienza” summa cum laude.
He ‘s lawyer since 2000 and owner of Studio Legale Sarzana and Associates with offices in Rome and Milan.
Fulvio Sarzana is Adjunct Professor at International University of Rome UNINETTUNO, Faculty of Law.
Prof. Sarzana holds two courses: Digital Administration Law and Comparative Law of New Technologies: IoT, Artificial Intelligence and Blockchain.
Sarzana is also Professor of Blockchain and cybersecurity Law at LUM University of Bari.
Marco Pierro is lawer and Teaching Assistant of Blockchain and cybersecurity Law at LUM University of Bari.
O Ivan Epicoco is blockchain consultant and of Blockchain and cybersecurity Law at LUM University of Bari.
The publisher.
Founded in 1921 by Modesto Giappichelli, a janitor at the University of Turin who had the idea of opening his stationery shop right next to the Rector’s Office, becoming over the years a point of reference for many great academics who have passed through the University of Turin, the Giappichelli publishing house is now the leading Italian legal publisher in terms of number of academic texts published and adoptions, with 10,000 authors and 5,000 volumes currently in the catalog.
The book.
As with any groundbreaking technological development, the metaverse will raise novel and complex legal issues.
What does big impact games like roblox and fortnite have to do with decentralized finance?
Do the NFTs, or non-fungible tokens, that have made sparks in the virtual art world have a future?
And, again, is it possible to speak of liability for damages in the metaverse and of criminal behavior?
Will personal data be monetizable in the metaverse, and if so, how?
How do you protect your creations in the metaverse?
Will cryptocurrencies replace traditional finance?
What you will find in the book
The text is the first and only complete Italian publication on the metaverse and its legal implications.
200 pages packed with international jurisprudential and legislative cases and national examples, 300 bibliographic notes in English, German, Spanish, French, from the major international legal journals.
The book traces the main events of cryptocurrencies and the evolving regulatory scenario, focusing on the recent changes that have affected Bitcoin and Ethereum.
The processing of personal data in the metaverse constitutes another qualifying profile of the text.
The protection of copyright and intellectual and industrial property in the context of innovative technologies is tackled by analyzing the first jurisprudential cases around the world.
The accountability of avatars and the possible commission of crimes in the metaverse is explored in light of existing legislation.
The text then deals with the legal and technical problems of non-fungible tokens (NFTs), and dwells in depth on the functioning and risks of DeFI, studying its impacts on the most innovative models of decentralized finance, from so-called lending between private individuals up to liquidity pool.
The responsibility of cryptocurrency exchanges is analyzed in the light of news stories that have occurred in recent years.
The study of the regulatory profiles associated with these new forms of finance led the Authors to analyze the regulatory initiatives of the EU and of the Anglo-Saxon countries, as well as the more or less obstructive approaches of China.
Stablecoins and state-guaranteed digital coins are addressed from a regulatory perspective.
The responsibility of the avatars constitutes a fascinating regulatory challenge that the text addresses from a dynamic and current point of view.
The book can be ordered on the online store of the Giappichelli publisher
https://www.giappichelli.it/il-diritto-del-metaverso-9788892145467

Il Primo libro sul diritto del Metaverso
Il primo libro sul diritto del Metaverso è da oggi in tutte le librerie italiane e negli store online
“Il diritto del Metaverso. NFT, DeFI, GameFi e Privacy”
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito-Marco Pierro-Ivan O Epicoco
editore Giappichelli, Torino, 2022.
Cosa c’entrano giochi di grande impatto come roblox e fortnite con la finanza decentralizzata?
Gli NFT, o non fungible tokens, che hanno fatto faville nel mondo dell’arte virtuale hanno un futuro?
E, ancora, è possibile parlare di responsabilità per danni nel metaverso e di comportamenti criminosi?
I dati personali saranno monetizzabili nel metaverso, e se si, come?
Come fare a proteggere le proprie creazioni nel metaverso?
Le criptovalute sostituiranno la finanza tradizionale?
Cosa troverete nel libro
Tutto questo e molto di più è spiegato nel testo “ Il diritto del Metaverso. NFT, DeFI, GameFi e Privacy” del Professore Universitario, e Avvocato, Fulvio Sarzana di S. Ippolito, e dei ricercatori Marco Pierro, ed Osvaldo Ivan Epicoco, edito da Giappichelli, Torino.
Il testo costituisce la prima ed unica pubblicazione italiana completa sul metaverso e sulle sue implicazioni giuridiche.
200 pagine fitte di casi giurisprudenziali e legislativi internazionali e di esempi nazionali, 300 note bibliografiche in Inglese, Tedesco, Spagnolo, Francese, dalle maggiori riviste giuridiche internazionali.
Il libro ripercorre le principali vicende delle criptovalute e lo scenario normativo in divenire, soffermandosi sui recenti cambiamenti che hanno riguardato Bitcoin ed Ethereum.
Il trattamento dei dati personali nel metaverso costituisce un altro profilo qualificante del testo.
La protezione del diritto d’autore e della proprietà intellettuale ed industriale nel contesto delle tecnologie innovative viene affrontata analizzando i primi casi giurisprudenziali in giro per il mondo.
La responsabilità degli avatar e la possibile commissione di crimini nel metaverso viene esplorata alla luce della normativa in essere.
Il testo affronta poi le problematiche giuridiche e tecniche dei token infungibili ( NFT), e si sofferma approfonditamente sul funzionamento ed i rischi della DeFI, studiandone gli impatti sui modelli più innovativi di finanza decentralizzata, dal cd lending tra privati sino ai pacchetti di liquidity pool.
La responsabilità degli Exchange di criptovaluta viene analizzata alla luce dei casi di cronaca accaduti negli ultimi anni.
Lo studio dei profili normativi associati a queste nuove forme di finanza ha portato gli Autori ad analizzare le iniziative regolamentari della UE e dei paesi anglosassoni, così come gli approdi, più o meno ostativi della Cina.
Il primo libro sul diritto del metaverso
Stablecoin e monete digitali garantite dallo Stato sono affrontate dal punto di vista regolamentare.
La responsabilità degli avatar costitusice un’affascinante sfida regolatoria che il testo affronta da un punto di vista dinamico ed attuale.
Il Primo libro sul diritto del Metaverso
Il libro è ordinabile sullo store on line dell’editore Giappichelli

Truffe Crypto cosa fare
Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato e docente universitario e’ stato intervistato da Alessandro Longo su L’Espresso in edicola il 13 novembre, sulle recenti truffe del settore del trading e delle criptovalute.truffe crypto cosa fare Gli analisti già definiscono Ftx la Lehman Broders di Bitcoin. Paragone non azzardato. Gli exchange come Ftx sono nati per rendere popolari le cripto. È lì i non addetti ai lavori comprano Bitcoin. Salvare gli exchange significa salvare miliardi di risparmi e investimenti:
cosa fare in caso di perdita dei propri risparmi.


Sovranità dei dati personali e Cloud
Sovranità dei dati personali e Cloud
Giovedì, 10 Novembre 2022
L’infrastruttura digitale resiliente, sicura e sostenibile
Il Cloud, la sicurezza e le sfide della sovranità dei dati e delle tecnologie
Modera Andrea Grassi, editor Computerworld Italia e CIO Italia
partecipano:
La (rin)corsa europea alla IA, Piero Poccianti, Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA)
Infrastruttura resiliente dal Cloud all’Edge, Dino Bortolotto, Presidente di Assoprovider
Data shield: la sovranità dei dati e le piattaforme internazionali – Avv. Fulvio Sarzana, Professore di diritto comparato nelle nuove tecnologie presso Università Telematica Internazionale UNINETTUNO e Libera Università Mediterranea “Giuseppe Degennaro”.
Sovranità dei dati personali e cloud
Il convegno digitale sulle innovazioni informatiche
Dall’ 8 al 10 novembre 2022 i protagonisti del settore si incontrano per discutere dei temi cruciali e delle principali sfide che attendono il mondo dell’informatica.
Il processo di digitalizzazione della società è a un punto di svolta epocale. Da un lato, la risposta alla crisi pandemica offre – grazie anche a ingenti finanziamenti – opportunità uniche per trasformare il mondo del lavoro, i servizi e il rapporto tra cittadini/clienti e le organizzazioni pubbliche e private.
Dall’altro, l’indifferibilità delle misure per la sostenibilità ambientale, le possibili conseguenze degli abusi della tecnologia e le incertezze legate alla situazione internazionale rappresentano nodi che il mondo del digitale è tenuto a sciogliere.
Il convegno digitale Innovazionepiù chiama docenti, ricercatori, rappresentanti delle istituzioni ed esperti di digitale a esplorare le principali tendenze e tecnologie innovative per fornire al top management e ai leader digitali delle aziende italiane una mappa per tracciare la rotta nel futuro prossimo e in quello remoto.


Fulvio Sarzana member of Banking and financial Ombudsman
Fulvio Sarzana member of Banking and financial Ombudsman
The Banking and Financial Ombudsman is an out-of-court alternative dispute resolution (ADR) scheme for disputes between customers and banks and other financial intermediaries, concerning banking and financial transactions and services.
It represents a more simple, rapid and cheaper solution than that offered by the civil courts.
An ombudsman ombud, ombuds, or public advocate is an official who is usually appointed by the government or by parliament but with a significant degree of independence.
The ABF carries out its tasks and decides disputes as an independent and impartial body, assisted in its work by the Bank of Italy.
The decisions it makes are based only upon the documents provided by the parties (complainant and intermediary); the parties do not need to be assisted by lawyers.
Before submitting a dispute to the Ombudsman, the customer must lodge a dispute with the financial intermediary. If the client, the intermediary, or both are not satisfied with the ABF’s decision they may submit the dispute to the civil courts.
The disputes received by the ABF are submitted to a decision-making body divided into seven territorial Panels in Bari, Bologna, Milan, Naples, Palermo, Rome and Turin. The composition of the panels ensures that the interests of all parties involved are represented.
Each panel is composed of five members:
-
the chair and two members are selected by the Bank of Italy;
-
one member is selected by the associations representing financial intermediaries;
-
one member is selected by the associations representing customers (consumers and non-consumers).
The chair is appointed for five years, the other members for three years; the term may be renewed only once. All panel members must satisfy specific requirements of expertise, professionalism, impartiality and independence.
Support is provided to each panel by the technical secretariats, composed of Bank of Italy employees.
Fulvio Sarzana member of Banking and financial Ombudsman
Il nuovo Executive Order di Biden su data protection. A Roma, l’11 novembre.
Il nuovo Executive Order di Biden su data protection. A Roma, l’11 novembre.
L’11 Novembre a Roma, l’Avvocato e Docente Universitario, Fulvio Sarzana di S.Ippolito, nell’ambito della manifestazione #APRO2022, ospitata dall’Associazione ASSOPROVIDER, e dedicata al mondo delle piattaforme on line e degli operatori di comunicazione elettronica, analizzerà il tanto atteso Ordine Esecutivo volto a implementare un nuovo quadro per proteggere la privacy dei dati personali condivisi tra Stati Uniti ed Europa, firmato dal Presidente Americano Joe Biden il 7 ottobre 2022.
Quali sono gli impatti per le aziende europee in relazione al trasferimento dei dati Extra-UE? L’Order avrà impatti immediati o si dovrà attendere l’iniziativa delle istituzioni europee sulla protezione dei dati personali?
E ancora quali gli impatti su Standard Contractual Clauses (SCC) o Clausole Contrattuali Standard (CCS) adottate dalla Commissione Europea?
Cosa cambia in relazione alla valutazione dell’impatto sul trasferimento dei dati personali (TIA)?
La valutazione dell’impatto sul trasferimento dei dati personali (TIA) è, rispetto alla DPIA ex art. 35 GDPR, un’ulteriore valutazione del rischio, un’analisi indipendente del livello di sicurezza del rispettivo paese terzo verso il quale i dati devono essere trasferiti.
Questa analisi distingue tra due ruoli: l’esportatore e l’importatore di dati.
Sarzana analizzerà le modalità di relazione della TIA alla luce delle nuove disposizioni.
Il nuovo executive order di Biden su data protection. A Roma, l’11 novembre.

Reati informatici
Reati informatici
di Studio legale Sarzana e Associati
La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di reati informatici.
L’imputato veniva condannato per il reato ex art. 615 ter, co. 1; 2; n. 1); 3, c.p., per avere istigato i coimputati, pubblici ufficiali, ad accedere abusivamente al sistema informatico.
L’art 615 ter prevede che:
1. Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
3. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
4. Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio.
Integra il delitto previsto dall’art. 615-ter, secondo comma, n. 1, la condotta del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio che, pur essendo abilitato e pur non violando le prescrizioni formali impartite dal titolare di un sistema informatico o telematico protetto per delimitarne l’accesso , acceda o si mantenga nel sistema per ragioni ontologicamente estranee e comunque diverse rispetto a quelle per le quali, soltanto, la facoltà di accesso gli è attribuita.
La Cassazione tuttavia precisa che non è la qualità di pubblico ufficiale che determina la contestata aggravante, ma l’uso delle proprie funzioni pubbliche per introdursi nel sistema informatico che invece può essere legittimamente consultato solo per finalità di ordine pubblico.
Reati informatici

Comuni e appalti tlc
Comuni e appalti Tlc
Dopo la prima versione del Vademecum per i Comuni sul nuovo Codice delle Comunicazioni Europee, collana OpenTLC, edizioni Consulservice e autori Ing. Alfredo Pasini e Arch. Di Cesare presentiamo l’aggiornamento Settembre 2022:
CODICE COMUNICAZIONI EUROPEO (vers. Sett. 2022)
Studio legale Sarzana
comuni e appalti tlc

Bitcoin Ethereum e riciclaggio su Exchange
Bitcoin Ethereum e riciclaggio su Exchange.
*di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Studio legale Sarzana, Roma
La Cassazione in sede penale interviene nuovamente a fine settembre del 2022 in materia di criptovalute e delitto di autoriciclaggio, dichiarando inammissibile il ricorso dell’amministratore di fatto di una società di capitali indagato per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e di autoriciclaggio.
Sul punto della trasformazione dei denaro in criptovalute attraverso l’uso di un Exchange di valuta virtuale la Corte ha statuito” Quanto al reato di autoriciclaggio commesso mediante impiego, da parte dell’indagata, di parte delle somme distratte dalla società in operazioni speculative, in particolare mediante acquisto di criptovalute, si osserva che il tribunale, con motivazione congrua e quindi non affatto apparente, ha ritenuto che siffatte operazioni fossero concretamente idonee ad ostacolare l’individuazione della provenienza illecita del denaro; evidenziando come circa 264.000 euro distratti dalla fallita fossero pervenuti, mediante passaggi intermedi intervenuti attraverso società anche estere riconducibili sempre alla famiglia XXXX sul conto corrente della XXXX che ne aveva poi disposto l’investimento sulla piattaforma di trading di moneta virtuale della Binance, uno dei più grandi Exchange di criptovalute mondiali (di dubbia origine ed operatività), e ciò peraltro pochi giorni dopo l’esecuzione della perquisizione presso l’abitazione della xxxx a ulteriore riprova del dolo di trasformazione del denaro per impedirne la identificazione e quindi la provenienza delittuosa. Sicché il motivo articolato sul punto è anche manifestamente infondato, perché, come ha già avuto modi di affermare più volte questa Corte, ai fini dell’integrazione del reato di autoriciclaggio non occorre che l’agente ponga in essere una condotta di impiego, sostituzione o trasferimento del denaro, beni o altre utilità che comporti un assoluto impedimento alla identificazione della provenienza delittuosa degli stessi, essendo, al contrario, sufficiente una qualunque attività, concretamente idonea anche solo ad ostacolare gli accertamenti sulla loro provenienza.
Bitcoin Ethereum e riciclaggio su Exchange.

Privacy no all’utilizzo dei tabulati telefonici
Privacy no all’utilizzo dei tabulati telefonici
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato.
E’ questa la soluzione a cui è giunta la Suprema Corte di Cassazione in una sentenza della fine di settembre del 2022.
La Corte ha accolto l’eccezione proposta dalla difesa dell’imputato , con la quale è stato richiesto alla Corte di dichiarare l’inutilizzabilità delle “acquisizioni telefoniche e telematiche” in atti; sulle quali si sarebbe basato unicamente il giudizio di responsabilità dell’imputato.
Tale eccezione era fondata sulla considerazione che, nelle more del giudizio, era entrato in vigore l’ art. 1 del D.L. n. 132 del 2021, con conseguente modifica dell’art. 132 cod. priv., ovvero il parametro normativo per le acquisizioni dei dati utilizzati nel procedimento in questione.
Ad avviso dei difensori, sarebbe stato necessario tener conto delle nuove disposizioni anche nei procedimenti in corso e la sanzione dell’inutilizzabilità, quale conseguenza del mancato rispetto delle nuove condizioni – in particolare per l’assenza del decreto motivato del giudice – si sarebbe dovuta applicare anche alle acquisizioni di dati antecedenti al D.L. n. 132 del 2021.
La legge ha dettato peraltro, una specifica disciplina transitoria al comma 1 bis dell’art. 1 del D.L. n. 132 del 2021, in base alla quale i «dati relativi al traffico telefonico, al traffico telematico e alle chiamate senza risposta, acquisiti nei procedimenti penali in data precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono essere utilizzati a carico dell’imputato solo unitamente ad altri elementi di prova ed esclusivamente per l’accertamento dei reati per i quali la legge stabilisce la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, determinata a norma dell’articolo 4 del codice di procedura penale e dei reati di minaccia e di molestia o disturbo alle persone con il mezzo del telefono, quando la minaccia, la molestia o il disturbo sono gravi».
Privacy no all’utilizzo dei tabulati telefonici

Infratel e Open Fiber contenziosi
Infratel e Open Fiber contenziosi
Lo Studio Legale Sarzana sarà presente a Palermo il 30 settembre presso il Regio Teatro Santa Cecilia, nel corso della manifestazione “Il ruolo degli Operatori di Prossimità nei servizi TLC e nel Cloud”, ospitata da Assoprovider.
In particolare alle 15 si svolgerà la relazione dell’Avv. Fulvio Sarzana – Le controversie degli operatori con Infratel e Open Fiber: consigli pratici per ottenere i servizi con interventi tecnici di
Davide Gelardi e Ing. Paolo di Francesco consiglieri Assoprovider.
La banda ultralarga.
Nel marzo 2015 il Governo italiano ha
presentato la “Strategia italiana per la banda ultra larga”, programma di intervento che,
in coerenza con gli indirizzi definiti dall’Agenda Europea 2020, avrebbe avuto l’obiettivo di
garantire, entro il 2020, una velocità di connessione di almeno 100 Mbps all’85%
della popolazione e di almeno 30Mbps al 100% dei cittadini, nonché una copertura
ad almeno 100 Mbps di velocità di sedi ed edifici pubblici (scuole e ospedali in
particolare) e aree industriali.
La Strategia, frutto di una lunga fase di condivisione fra il Governo e la Commissione
Europea, diversifica le tipologie d’intervento in base alla classificazione delle aree del
territorio nazionale:
– Aree bianche: sono quelle prive di reti in banda ultra larga, a c.d. fallimento di
mercato. In queste aree, che interessano circa 7.700 Comuni, viene realizzata una rete con
risorse interamente pubbliche mediante bandi gestiti da Infratel Italia, ed assegnati ad OPEN Fiber .
– Aree grigie: sono quelle in cui è presente o verrà sviluppata nei prossimi tre anni
una rete in banda ultra larga da parte di un solo operatore privato. Per questi
territori sono in corso o verranno attivate alcune misure di incentivo sia alla
domanda che all’offerta, rispettivamente mediante l’erogazione di voucher agli
utenti e la creazione di un “superammortamento” per gli investimenti fatti dagli
operatori.
– Aree nere: sono quelle in cui sono presenti almeno due reti in banda ultra larga di operatori diversi. In questi casi, l’investimento è completamente a carico degli operatori privati.
Infratel e Open Fiber contenziosi

Proteggere identità su internet
proteggere identità su internet
Intervista all’avvocato di Roma, dello Studio legale, esperto di problemi giuridici su internet
I commenti degli esperti
“La strategia adottata si basa sulla strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi adottata nel 2012”, spiega l’avvocato specializzato in digitale Fulvio Sarzana. “Quest’ultima ha influenzato le politiche nazionali in tutta l’UE ed è stata riconosciuta a livello internazionale. Nel marzo 2021 la Commissione ha adottato per la prima volta una strategia dell’UE sui diritti dei minori, che chiedeva di aggiornare la strategia per un’internet migliore per i ragazzi del 2012”.
“L’obiettivo è ambizioso ma il condizionale è d’obbligo – afferma Sarzana, non solo perché al di là delle dichiarazioni di principio la strategia della Commissione, datata 2012, non ha dato i frutti sperati, anche in ragione di una rapida obsolescenza tecnologica, ma anche perché le norme cd eticizzanti tendono spesso a sovrapporre le giuste esigenze di tutela con inibizioni che ottengono il risultato opposto”.
Da questo punto di vista, ricorda Sarzana, è utile ricordare che vi è una forte diversità tra le legislazioni europee e statunitensi in tema di libertà di espressione e di tutela dai contenuti inappropriati rappresentati negli USA dalla famosa section 230 del Communications decency act.
“Questa norma, che Donald Trump tentò di cambiare nel 2020 con un executive order, protegge la libera espressione e la libera circolazione delle idee anche a discapito, può sembrare un paradosso, della tutela del singolo, e ciò in virtù di un concetto molto ampio di tutela della libera scelta dei contenuti.
La Corte Suprema degli Stati Uniti, in un caso molto famoso, annullò le disposizioni che prevedevano l’apposizione di filtri alla navigazione in internet nelle scuole, sul presupposto che i benefici della libera circolazione delle idee e del diritto di informarsi, prevalessero sui pericoli di accesso on line a contenuti inappropriati”, dice Sarzana.
“Le disposizioni europee vanno in un’ottica diversa, maggiormente incentrate come sono sui pericoli legati alla disponibilità di contenuti inappropriati da parte dei minori, e c’è già di attendersi una battaglia sulle disposizioni attuative della strategia da parte delle organizzazioni di tutela dei diritti civili”, continua.
segue su Repubblica.it
proteggere identità su internet

Diritto d’autore inibizione sito internet
Diritto d’autore inibizione sito internet
il caso cloudflare
Un provvedimento cautelare emesso dal Tribunale di Milano ordina a Cloudflare di modificare i record dei suoi DNS pubblici per inibire l’accesso ad alcuni siti Web che diffondono, senza autorizzazione, materiale coperto dal diritto d’autore. La prescrizione riguarda un’azienda che ha sede negli Stati Uniti.
Diversamente rispetto ai casi precedenti (il Tribunale delle Imprese di Roma aveva riconosciuto che Cloudflare è un intermediario della comunicazione senza obblighi di sorveglianza), questa volta è stato ritenuto opportuno disporre il blocco dei siti su server DNS pubblici gestiti da un soggetto che pur operando anche in Europa ha sede negli Stati Uniti. Stando alle informazioni che abbiamo ottenuto, nel caso in questione Cloudflare non forniva alcun servizio ai siti dei quali AGCOM aveva precedentemente chiesto l’oscuramento.
Il provvedimento si focalizza, quindi, sull’attività di risoluzione dei nomi a dominio forniti da un’azienda specifica: ricordiamo che i fornitori di servizi DNS pubblici non si contano ormai più…
Come spiega l’avvocato Fulvio Sarzana, a cui abbiamo chiesto un parere sulla vertenza, si tratta di un provvedimento nuovo rispetto alle altre pronunce del passato perché questa volta non viene emesso un ordine inibitorio su server DNS gestiti da provider italiani; si vanno invece a prescrivere modifiche su record DNS memorizzati su sistemi per la risoluzione dei nomi a dominio che sono materialmente gestiti da una società extra-UE.
“Restano sul campo due dubbi“, aggiunge Fulvio Sarzana. “Il primo ha a che vedere con il concetto di neutralità della rete, anche se il giudice ha ritenuto inaccoglibile qualunque contestazione nel merito. Il secondo dubbio riguarda gli effetti della pronuncia: sarà necessario verificare quanto un provvedimento di un giudice italiano possa concretamente avere effetto sul modus operandi di una realtà che vive negli Stati Uniti“.
Diritto d’autore inibizione sito internet
segue su il software

CASSAZIONE SU BITCOIN, ETHER E ALTRE CRIPTOVALUTE
CASSAZIONE SU BITCOIN ETHER E ALTRE CRIPTOVALUTE
LA CASSAZIONE INTERVIENE CON TRE SENTENZE SU BITCOIN,ETHER E CRIPTOVALUTE
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati, Roma
La Suprema Corte di Cassazione, dopo un silenzio durato più di 8 mesi torna a parlare di Bitcoin, Ether e criptovalute con ben tre sentenze, ad opera di sezioni diverse, tra l’8 luglio ed il 13 luglio 2022. a dimostrazione di quanto sia divenuto oramai importante l’utilizzo delle criptovalute, nel settore del lecito ed anche di quello dell’illecito.
La tendenza ad occuparsi del tema non è in realtà un “unicum”, in quanto il legislatore italiano, così come le agenzie fiscali, si stanno muovendo, proprio in questi mesi, per restringere sempre più le maglie delle transazioni in criptovalute, imponendo rigidi limiti di tracciabilità agli operatori quali exchange e wallet provider ( dal luglio di quest’anno), o prevedendo la tracciabilità dei flussi finanziari associati al trading in criptovalute ( dal gennaio del 2023, per l’anno fiscale 2022).
La Cassazione non è da meno, e si registrano quindi diverse pronunce, tutte incentrate sul successivo utilizzo di criptovalute conseguente alla commissione di un reato, sulla sequestrabilità del profitto del reato ( essenzialmente di autoriciclaggio) e sulla competenza del Giudice del luogo in cui è stato commesso il reato.
Da questo punto di vista, ancorchè le sentenze affrontino diversi profili di estremo interesse, va detto che i giudici di Piazza Cavour giungono alla conclusione che la competenza territoriale in caso di “trasformazione” illecita di denaro proveniente da altro reato in criptovalute, radichi la competenza del luogo in cui viene effettuata tale trasformazione, non nel luogo di residenza, di domicilio o di dimora dell’imputato o dove viene poi convertita in denaro cd fiat la valuta virtuale.
Così facendo la Cassazione dimostra di fatto di disinteressarsi della commissione del reato presupposto
( nelle diverse fattispecie affrontate, dal reato di bancarotta a quello di truffa), per concentrare la propria attenzione proprio sull’acquisto delle criptovalute, come Bitcoin, Ether e altre CRIPTOVALUTE.

Diritto d’autore blocco del sito
Diritto d’autore blocco del sito
blocco alle dirette-pirata delle partite di calcio sul web: ecco la norma in Parlamento
di Alessandro LongoDiritto d’autore blocco del sito
Sono sempre più numerose le operazioni antipirateria volte contrastare il fenomeno della diffusione illegale di contenuti audiovisivi e le sanzioni penali comminate dai tribunali italiani agli autori ed utenti finali delle attività illecite.
Proprio nei giorni scorsi, il Tribunale di Locri ha condannato il socio e l’amministratore di un locale commerciale alla pena di 4 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di euro 1.800 ciascuno, per la diffusione all’interno del locale di canali Sky attraverso servizi IPTV illeciti. A carico dei due soggetti condannati in primo grado di giudizio anche il pagamento delle spese processuali e la confisca e successiva distruzione del decoder loro sequestrato in precedenza.

Diritto all’oblìo Google deve cancellare le notizie false
Diritto all’oblìo Google deve cancellare le notizie false.
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato, Studio legale Sarzana.
La Corte di Cassazione interviene con una ordinanza in materia di tutela della reputazione e dell’onore sul web.
Secondo il Supremo Collegio, Google deve cancellare le notizie false dal proprio motore di ricerca, ed al motore di ricerca si applicano comunque le norme in materia di responsabilità dei prestatori di servizi della società dell’informazione stabiliti dal d.lgs. 70/2003, meglio conosciuto come decreto sul commercio elettronico.
E quanto ha statuito la Suprema Corte di Cassazione, in una ordinanza dei primi di giugno del 2022.
La questione era stata invocata nasceva dal motore di ricerca, che contestava una sentenza del Tribunale di Milano che disponeva la deindicizzazione della notizia condannando anche il motore di ricerca al risarcimento del danno morale liquidato in via equitativa.
L’ordinanza esprime alcuni principi originali in tema di diritto all’oblìo, di deindicizzazione dei contenuti sul web, e sulla responsabilità del motore di ricerca.
Responsabilità che, contrariamente a quanto in genere si riteneva essere, viene riscontrata sulla base del decreto di recepimento della direttiva e-commerce.
La vicenda riguardava la diffusione sul motore di notizie propagate da terzi, dichiarate diffamatorie con sentenza passata in giudicato, e diffuse successivamente attraverso il motore di ricerca.
La Cassazione è intervenuta disponendo il diritto del ricorrente alla deindicizzazione dei contenuti rinvenibili a partire dal suo nome, inclusi quelli riferibili a siti gestiti da altri motori di ricerca.
Diritto all’oblìo Google deve cancellare le notizie false.
segue qui

Cosa fa il DPO privacy officer
cosa fa il DPO privacy officer
Competenze, mansioni e obbligatorietà del DPO, il Data Protection Officer, figura professionale nata con l’approvazione del GDPR.
La tutela della privacy è, almeno nelle intenzioni, uno degli obiettivi prioritari delle istituzioni europee e per questo, la protezione dei dati personali, diventa elemento centrale per raggiungere l’obiettivo. All’interno di questa linea d’azione, la figura del DPO, il Data Protection Officer, è diventata centrale.
Scopriamo chi è e cosa fa il Responsabile della Protezione dei Dati personali.
Cosa vuol dire DPO o RPD
DPO è letteralmente il Data Protection Officer, una figura che in realtà ha già un corrispondente nell’italiano: è il RPD, Responsabile della Protezione dei Dati, come ci ricorda il Garante della Privacy.
Tutti lo conosciamo come DPO perché si tratta di una figura introdotta dal nuovo regolamento europeo per la privacy (il GDPR, un’altra sigla).
Questa professione rientra a tutti gli effetti tra gli sforzi della Comunità Europea per la protezione dei dati personali, tra cui appunto il GDPR, che prevede una serie di norme sul trattamento e la circolazione dei dati personali delle persone fisiche.
Chi è il DPO e cosa fa
Ma entriamo più nel dettaglio: chi è il DPO o RPD? Quali sono le sue competenze? E quali i suoi compiti?
Secondo quanto dettato dal GDPR, questa figura ha competenze in materia di normativa (Europea, delle singole Nazionali e di quelle Internazionali), conoscenze nella gestione dei processi aziendali e dei flussi di dati all’interno di organizzazioni anche complesse e competenze di Sicurezza Informatica vista la forte e quasi completa digitalizzazione dei dati . Non ultimo deve essere dotato di assoluta autonomia e indipendenza nell’esercizio della sua attività. Si tratta quindi di un consulente, con competenze manageriali, tecniche e legali ad ampio raggio. Può essere istituito internamente a un’azienda o a un ente pubblico (in alcuni casi è obbligatorio, come vedremo), facendo ben attenzione alle posizioni incompatibili con il ruolo e la responsabilità personale di chi affida l’incarico (Titolare o Responsabile del trattamento) nel fare una scelta che non lo porti ad una “Culpa in eligendo”. La figura può essere anche esterna, come avviene nella maggior parte dei casi, nominata mediante negozio giuridico.
Ha un ruolo “interno”, di consiglio e sorveglianza per l’organizzazione di cui si occupa.
Ma il DPO ha anche un ruolo “esterno”, cioè di rapporto con l’Autorità Garante della Privacy.
Il compito principale del DPO è affiancare i cosiddetti titolari e responsabili del trattamento dei dati personali (più precisamente “Controller e Processor”): deve in sostanza consigliare questi ultimi affinché rispettino le norme vigenti ed utilizzino strumenti adatti sia tecnici che organizzativi.
Il Regolamento europeo specifica in dettaglio le mansioni del DPO all’articolo 39. Ecco un elenco non esaustivo:
- Conoscere le disposizioni del Regolamento Europeo GDPR, oltre ad altre norme in materia di privacy, sia nazionali che comunitarie, per poter informare i diversi membri dell’organizzazione che si occupano di trattamento dei dati e offrire loro consulenza.
- Sorvegliare l’attuazione sia del Regolamento GDPR che delle altre norme in materia da parte delle persone addette nell’organizzazione di cui fa parte.
- Cooperare, come accennato, con l’autorità che controlla l’attuazione delle norme sulla privacy, nel nostro caso, in Italia con il Garante della Privacy, svolgendo quindi un ruolo di coordinamento tra l’organizzazione e l’Authority, per esempio nei casi di consultazione preventiva previsti all’articolo 36 del GDPR o di controllo.
- Considerare con attenzione i rischi inerenti al trattamento dei dati personali delle persone fisiche, anche tenendo conto del contesto e delle finalità in cui vengono trattati.
DPO e GDPR: quando è obbligatorio
Non sempre la figura del Data Protection Officer è obbligatoria per ogni tipo di organizzazione. All’articolo 37 del GDPR, la norma europea identifica in quali casi la nomina di tale figura diventa imprescindibile:
- Quando il trattamento dei dati personali è eseguito da enti pubblici. C’è un’eccezione: le autorità giudiziarie, nell’esercizio delle proprie funzioni, non sono obbligate alla nomina del DPO.
- Nei casi in cui il Titolare o il Responsabile del trattamento dei dati personali di un’organizzazione attuino un monitoraggio regolare e sistematico delle informazioni personali, su larga scala.
- Nel caso in cui tali attività di monitoraggio regolare, sistematico e su larga scala riguardino informazioni considerate sensibili (sono previsti dall’articolo 9 del GDPR: origine razziale/etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose, dati genetici o biometrici, dati relativi alla salute o all’orientamento sessuale e così via) o che riguardino informazioni relative a condanne penali (articolo 10 del GDPR).
- O per categorie specifiche indicate sul sito del garante (per esempio : aziende sanitarie, assicurative,finanziarie, fornitori di servizi informatici, settore delle utilities (telecomunicazioni, distribuzione di energia, gas ed altro), società di revisione contabile etc…
Vieni a scoprire la figura del DPO
Assoprovider si incontra a Roma il prossimo 15 giugno 2022, a partire dalle ore 10. L’evento, intitolato APMPRO22, è un format itinerante, il Marketplace della nostra organizzazione. L’appuntamento sarà incentrato sulle proposte di soci e non soci di Assoprovider, produttori e distributori di soluzioni per TLC, Sicurezza, IoT e Software.
Durante l’evento, sarà possibile inoltre approfondire alcune tematiche che riguardano gli operatori di settore. Nello specifico, sono previsti interventi su GDPR e DPO, con Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, avvocato, esperto del diritto delle telecomunicazioni, che supporta Assoprovider nelle sue battaglie legali.
cosa fa il DPO privacy officer

Studio legale telecomunicazioni
Studio legale telecomunicazioni
Intervista all’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale Roma, Sarzana e Associati.
Aumentare le opportunità per gli operatori di prossimità, gli internet service provider. Questo è da sempre uno degli obiettivi di Assoprovider, l’associazione che riunisce oltre 260 aziende dal Nord al Sud del Paese.
Di queste opportunità e di tanto altro (normative, PNRR, GDPR ecc.) se ne è parlato ad APMP (Assoprovider Marketplace) l’evento che si è tenuto il 15 giugno a Roma.
Quello di Roma è il primo evento “marketplace” di una serie di appuntamenti itineranti che permetteranno ai soci di Assoprovider di proporre le proprie soluzioni sul territorio e di raggiungere accordi di partnership con altre aziend
«Per affrontare al meglio la concorrenza dei big player delle Tlc, gli operatori di prossimità devono aumentare la qualità della loro offerta e arricchire di contenuti le loro reti, spingendosi ben oltre l’offerta della singola connessione. Sono “condannati” alla qualità così da avere nuovi strumenti per combattere il digital divide che impedisce lo sviluppo di tantissime aree del nostro Paese», spiega Dino Bortolotto, presidente di Assoprovider.
Nel pomeriggio si è passati agli aspetti legali, con Assoprovider ha ricevuto dall’Ordine dei Commercialisti di Roma, l’accredito per rilasciare crediti professionali ai professionisti intervenuti.
Si è discusso di Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo (Gianbattista Frontera e Alfredo Pasini), con il vademecum per i Comuni sul tema, edito da Assoprovider e distribuito gratuitamente tra i partecipanti. Poi ancora le opportunità del PNRR per le TLC (con gli interventi di Matteo Fici e Roberto Iannaccone) e ruolo del DPO, la nuova figura del Data Protection Officer introdotta con il GDPR, con gli interventi di Luigi Perrella (DPO) e l’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito.
«La vicinanza ai territori ci ha sempre permesso di recepire più velocemente le trasformazioni. Negli ultimi anni, soprattutto, abbiamo registrato un cambio di paradigma che trasforma gli internet service provider in value internet service provider. “Value” indica gli sforzi ancora più profondi che servono per avere un impatto positivo sulla vita dei consumatori e sulla società in generale. Un valore, che si esplica in servizi sempre più personalizzati ed efficaci, che può realizzarsi solo mettendo insieme competenze ed expertise, l’obiettivo che vogliamo raggiungere nei nostri Markeplace», spiega Marcello Cama, vice presidente nazionale e responsabile comunicazione di Assoprovider.
Studio legale telecomunicazioni

Free Modem: Assoprovider wins in the Council of State against Telecom
A battle won but there is still a lot to do
The sentence of the Council of State sanctions an important victory, but the battle continues. So he explains Fulvio Sarzana, the “historical” lawyer representing Assoprovider’s requests:
“This is an important victory for the association and a look at the future of telecommunications. In fact, the sentence of the Council of State anticipates the new powers of the Telecommunications Guarantees Authority provided for by the European Electronic Communications Code, currently being implemented in our country “.
Free Modem: here is the history of the dispute
Tim had presented a first appeal to the Lazio Regional Administrative Court against the Authority’s resolution, seeing himself reject two grounds of appeal. The sentence established for the first time the “right – by users – to use an alternative modem and no longer pay that of their telephone operator “. This ruling had temporarily put an end to that battle he saw Tim on one side and on the other side Assoprovider, together with other trade associations.
Contratti AGCOM AGCM
Contratti AGCOM AGCM
Contratti informatici
e e-commerce
profili sostanziali e probatori
servizi della società dell’informazione
siti “vetrina” e e-commerce
privacy quale opportunità di sviluppo del business digitale
profili contrattuali del commercio elettronico on-line
strutturazione tecnico-informatica delle pagine web
prova informatica e sue caratteristiche
ruolo e competenze dell’AGCOM.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità indipendente, istituita dalla legge 249 del 1997. Indipendenza e autonomia sono elementi costitutivi che ne caratterizzano l’attività e le deliberazioni.
L’Agcom è innanzitutto un’Autorità di garanzia: la legge istitutiva affida all’Autorità il duplice compito di assicurare la corretta competizione degli operatori sul mercato e di tutelare i consumi di libertà fondamentali degli utenti.
L’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni è un’Autorità “convergente”. In quanto tale svolge funzioni di regolamentazione e vigilanza nei settori delle telecomunicazioni, dell’audiovisivo, dell’editoria e, più recentemente, delle poste. I profondi cambiamenti determinati dalla digitalizzazione del segnale, che ha uniformato i sistemi di trasmissione dell’audio (inclusa la voce), dei video (inclusa la televisione) e dei dati (incluso l’accesso a Internet), sono alla base della scelta del modello convergente, adottato dal legislatore italiano e condiviso da altre Autorità di settore a livello europeo e internazionale.
L’autorità è diretta da un consiglio composto da 5 membri. Il presidente viene nominato con decreto del presidente della repubblica su proposta del presidente del consiglio, d’intesa con il ministro per le comunicazioni (previo parere delle commissioni competenti di camera e senato). Gli altri membri sono scelti dal parlamento, 2 per ciascuna camera. Il collegio resta in carica per 7 anni.
Tra i compiti principali del consiglio vi sono la possibilità di invitare il governo a fare interventi normativi; la predisposizione di specifici regolamenti per l’applicazione delle norme sull’accesso alle infrastrutture; la disciplina per il rilascio di concessioni e autorizzazioni da proporre al ministro per le comunicazioni; l’adozione di provvedimenti per evitare la creazione di posizioni dominanti o comunque vietate.
Il ruolo e le competenze dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
– poteri, procedure e sanzioni dell’AGCOM
– modalità di accertamento degli illeciti
– caso delle pratiche commerciali scorrette nelle TLC: casi a confronto
– indicazioni e suggerimenti operativi
– Garante Privacy e AGCOM
Avv. PROF. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
Contratti AGCOM AGCM

Privacy e comunicazioni elettroniche
Privacy e comunicazioni elettroniche
Da ISP a VISP
da Internet Service Provider a Value Internet Service Provider
Questo è il tema principale che accompagnerà i primi Marketplace di Assoprovider.
WSIP e ISP sono condannati alla qualità e devono necessariamente arricchire di contenuti le loro reti andando oltre la vendita della singola connessione, nel contempo hanno l’obbligo, in quanto #OperatoridiProssimità a trasformarsi in #evangelistdigitali per cercare di combattere il #digitaldividecognitivo causa di discriminazione professionale, aziendale e culturale specie nelle zone a fallimento di mercato dove operano i soci #AssoProvider.
Nasce APMP : il MarketPlace di Assoprovider
Un nuovo format “itinerante” per i nostri incontri una serie di eventi dal vivo che si differenzieranno dall’evento istituzionale per essere dedicati unicamente alle proposte dei soci e non soci Assoprovider, produttori e distributori di soluzioni per TLC, Sicurezza, IoT e Software.
AGENDA SESSIONE MATTUTINA ORE 10-13
Apertura lavori: Antonella Oliviero consigliere nazionale;
da ISP/WISP a VISP: Marcello Cama e Roberto Beneduci;
Sfuggire dalla tagliola del 14 euro e 90: Piero Micheletti
Servizi mail evoluti: Alessio Cecchi
Soluzioni GDPR e DPO compliant: Luigi Perrella.
FAQ
SESSIONE POMERIDIANA ORE 15-18
Momento principale dell’evento sarà l’incontro con gli ordini Professionali in quanto fondamentali per sconfiggere il #DigitalCognitivo, ai temi sarà dedicata la sessione pomeridiana, ovvero dalle 15:00 alle 18:00, gli argomenti trattati:
– Apertura lavori: Marcello Cama Vice Presidente Assoprovider
– PNRR & TLC le opportunità per le TLC e gli Operatori di Prossimità, ISP e Wisp a cura del Dott. Iannaccone e Prof Matteo Fici;
– Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo le opportunità e i rischi per le aziende e i professionisti, a cura del Dott. Alfredo Pasini e Vice Presidente nazionale Assoprovider: Dott. Gianbattista Frontera , a margine dell’evento verrà consegnata una copia gratuita del Vademecum per i Comuni edizioni Assoprovider;
– GDPR e DPO – Il ruolo del DPO nelle aziende limiti e criticità: Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito;
– GDPR e DPO – breve rassegna di strumenti per ottemperare alla normativa GDPR a cura del DPO Luigi Perrella socio Assoprovider.
– PHISHING : “Il primo muro lo alza un servizio di posta efficiente” a cura di Alesso Cecchi di QBOXmail socio Assoprovider;
– FAQ
– Confronto con aziende presenti in sala
All’evento verrà presentato il progetto “Le Torri di Assoprovider“
Privacy e comunicazioni elettroniche
qui info
Avvocati dell’anno
CRIPTOVALUTE E FISCO GLI OBBLIGHI
CRIPTOVALUTE E FISCO GLI OBBLIGHI
Criptovalute e fisco all’anagrafe tributaria.
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito. Avvocato, Studio legale Sarzana.
Le Agenzie fiscali, non solo italiane, si occupano sempre di più delle criptovalute.
L’ultimo provvedimento in ordine di tempo in Italia è quello del direttore dell’Agenzia delle entrate del 23/5/2022.
I nuovi chiarimenti rientrano nel piano di una regolamentazione più strutturale della materia in omaggio alle disposizioni sul Pnrr e sulle norme antievasione contenute nella legge di bilancio 2020 (160/2019, art.1, commi 681-686).
Il provvedimento introduce l’obbligo per gli operatori finanziari di qualificare con codici identificativi specifici i rapporti tenuti in multivaluta, in metalli preziosi, in valuta virtuale, tramite asset Finanziari e altre modalità.
In particolare dal 1° gennaio 2023, in relazione quindi all’anno 2022, le informazioni sui rapporti finanziari tenuti in criptovalute, metalli preziosi, asset finanziari od ogni altra grandezza presa a riferimento per la valutazione, diversa dalle valute a corso legale, devono essere evidenziati nelle comunicazioni mensili all’anagrafe tributaria.
Di conseguenza la comunicazione dei dati contabili riferiti all’anno 2022 dovrà essere effettuata secondo le nuove specifiche tecniche di cui all’Allegato 2 del Provvedimento e con le nuove modalità previste dall’Allegato 1 del Provvedimento stesso
Dunque anche Bitcoin e le criptovalute saranno registrati nell’Anagrafe tributaria.
segue su IL sole 24 ore

Privacy e comunicazioni elettroniche marketplace di AP
Privacy e comunicazioni elettroniche nel marketplace di AP
E’ questo il titolo dello speech che l’Avvocato Fulvio Sarzana, dello studio legale di Roma, Sarzana e Associati terrà nell’ambito del Marketplace per operatori di comunicazione elettronica, che si terrà a Roma il 15 giugno.
Nasce APMP : il MarketPlace di Assoprovider
Nn nuovo format “itinerante” pe r i nostri incontri una serie di eventi dal vivo che si differenzieranno dall’evento istituzionale per essere dedicati unicamente alle proposte dei soci e non soci Assoprovider, produttori e distributori di soluzioni per TLC, Sicurezza, IoT e Software.
A margine di ogni evento ci saranno, nelle sale riservate, due spazi di tre ore uno mattutino e uno pomeridiano dedicato ad approfondimenti e interventi
Nella tappa di Roma gli interventi ad ora in agenda per singola sessione sono:
– PNRR & TLC le opportunità per gli Operatori di Prossimità, ISP e Wisp a cura del Dott. Iannaccone e Prof Matteo Fici;
– Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Europeo a cura del Dott. Alfredo Pasini e Vice presidente GB. Frontera
– GDPR e DPO – Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito;
– GDPR e DPO – Strumenti e soluzioni;
– GDPR : La posta elettronica;
– altre ed eventuali
All’evento verrà presentato il progetto “Le Torri di Assoprovider“
Il primo APMP si terrà a Roma il 15 Giugno 2022 (ORARIO 10-18), e si chiamerà APMPRO2
E’ di fatto una fiera delle TLC di una sola giornata aperta a tutti, nell’ambito della location sarà possibile assistere nelle salette riservate ad interventi da 20 minuti degli espositori ad ora i temi riguarderanno GDPR, Iot, PNRR e le opportunità per le TLC, Il Codice delle Comunicazioni e tanto altro.
Assoprovider rappresenta per fatturato aggregato il quinto operatore nazionale ma ultimo per indebitamento , i 260 soci (2022 +8%) ovvero 260 filiali, 260 customer care, che spesso rispondono in dialetto e non da paesi lontani, rappresentano di fatto il più diffuso, storico e specializzato network delle tecnologie digitali e delle TLC.
Privacy e comunicazioni elettroniche nel marketplace di AP
maggiori info qui
La strategia Ue su minori
La strategia Ue sui minori e web
intervista su Repubblica di Fulvio Sarzana dello Studio legale Sarzana e Associati
La strategia adottata si basa sulla strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi adottata nel 2012″, spiega l’avvocato specializzato in digitale Fulvio Sarzana. “Quest’ultima ha influenzato le politiche nazionali in tutta l’UE ed è stata riconosciuta a livello internazionale. Nel marzo 2021 la Commissione ha adottato per la prima volta una strategia dell’UE sui diritti dei minori, che chiedeva di aggiornare la strategia per un’internet migliore per i ragazzi del 2012”.
“L’obiettivo è ambizioso ma il condizionale è d’obbligo – afferma Sarzana, non solo perché al di là delle dichiarazioni di principio la strategia della Commissione, datata 2012, non ha dato i frutti sperati, anche in ragione di una rapida obsolescenza tecnologica, ma anche perché le norme cd eticizzanti tendono spesso a sovrapporre le giuste esigenze di tutela con inibizioni che ottengono il risultato opposto”.
Da questo punto di vista, ricorda Sarzana, è utile ricordare che vi è una forte diversità tra le legislazioni europee e statunitensi in tema di libertà di espressione e di tutela dai contenuti inappropriati rappresentati negli USA dalla famosa section 230 del Communications decency act.
“Questa norma, che Donald Trump tentò di cambiare nel 2020 con un executive order, protegge la libera espressione e la libera circolazione delle idee anche a discapito, può sembrare un paradosso, della tutela del singolo, e ciò in virtù di un concetto molto ampio di tutela della libera scelta dei contenuti.
La Corte Suprema degli Stati Uniti, in un caso molto famoso, annullò le disposizioni che prevedevano l’apposizione di filtri alla navigazione in internet nelle scuole, sul presupposto che i benefici della libera circolazione delle idee e del diritto di informarsi, prevalessero sui pericoli di accesso on line a contenuti inappropriati”, dice Sarzana.
“Le disposizioni europee vanno in un’ottica diversa, maggiormente incentrate come sono sui pericoli legati alla disponibilità di contenuti inappropriati da parte dei minori, e c’è già di attendersi una battaglia sulle disposizioni attuative della strategia da parte delle organizzazioni di tutela dei diritti civili”, continua su Repubblica

La UE sulla tutela dei minori
La UE sulla tutela dei minori
di Fulvio Sarzana, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
In generale, la strategia adottata si basa sulla strategia europea per un’internet migliore per i ragazzi adottata nel 2012. Quest’ultima ha influenzato le politiche nazionali in tutta l’UE ed è stata riconosciuta a livello internazionale, ma aveva in qualche modo fatto il suo tempo, al punto che, nel marzo 2021 la Commissione ha adottato una prima comunicazione che chiedeva di aggiornare la strategia del 2012, al fine di stabilire un contesto più sicuro per i giovanissimi in rete. La strategia fa inoltre seguito allo storico accordo politico provvisorio raggiunto di recente sulla legge sui servizi digitali, che contiene nuove garanzie per la tutela dei minori e vieta alle piattaforme online di mostrare pubblicità mirata basata sulla profilazione dei minori.
La UE sulla tutela dei minori
Gli obiettivi
La differenza di obiettivi tra la DSA e la proposta della Commissione è che la prima si focalizza sulle piattaforme e sugli intermediari on line, stabilendo, ma senza travolgere la norma madre oramai in vigore da più di venti anni, ovvero la direttiva sul commercio elettronico, principi da applicare alle grandi piattaforme, mentre la seconda cerca di mettere al centro la figura del minore, stabilendo principi anche tecnologici a tutela di quest’ultimo.
L’obiettivo è ambizioso ma il condizionale è d’obbligo, non solo perché al di là delle dichiarazioni di principio la strategia della Commissione, datata 2012, non ha dato i frutti sperati, anche in ragione di una rapida obsolescenza tecnologica, ma anche perché le norme “cd eticizzanti” tendono spesso a sovrapporre le giuste esigenze di tutela con inibizioni che ottengono il risultato opposto.
I problemi
Le strategie basate sulle inibizioni tecnologiche e su possibili obblighi di sorveglianza preventiva presentano diversi ordini pratici di problemi: il primo riguarda la “cessione” di poteri inibitori e di investigazione in senso lato a società commerciali che fanno altro di mestiere, con il rischio che i divieti a carico delle piattaforme diventino occasioni per ottenere l’esatto opposto, ovvero una discriminazione non sorvegliata adeguatamente di fonti e contenuti.
segue su AGENDA DIGITALE

Le rivelazioni di C Sarzana su Giovanni Falcone
Copyright NFT e blockchain
Copyright NFT e blockchain
La blockchain, e più in generale i registri distribuiti – storicamente legata alle criptovalute, in origine solo bitcoin e all’ambito del settore economico-finanziario –, oggi si trovano ad affrontare nuovi orizzonti quale valido strumento di tutela del diritto d’autore.
Il copyright in altre parole presenta problematiche anche nel campo delle tecnologie basate su registri distribuiti.
Cosa sono gli NFT, e che rapporti hanno con gli altri token
Gli NFT “Non-Fungible Token” – sono dei certificati digitali . All’apparenza gli NFT sono contenuti digitali intangibili.
Si dice che sono non fungibili perché non possono essere sostituiti. Nel caso degli NFT, ogni oggetto è unico e non fungibile, anche a parità di valore nominale.
La loro funzione in altre parole non è quella legata alla circolazione, ma l’unicità.
Copyright NFT e blockchain
Grazie a nuove tecnologie come la blockchain, e all’utilizzo degli smart contract possiamo ripensare come proteggere il valore e la sicurezza dei prodotti e del Made in Italy ad esempio, o più semplicemente proteggere la creatività e le idee di una startup.
Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, parla delle tecnologie basate sui registri distribuiti.
La regolamentazione va cambiata: dal 2045, l’intelligenza artificiale supererà quella umana. Occorre, pertanto, cominciare a pensare a parametri diversi, che tengano conto della responsabilità della persona elettronica.
Dalla fine del 2017″, ha proseguito lo studioso, “in moltissimi Paesi del mondo si sta assistendo a una corsa alla regolamentazione delle tecnologie basate su registri distribuiti. Lo testimoniano anche i numerosi annunci relativi alla costituzione di gruppi di lavoro e alla presentazione di proposte di legge volte a disciplinare la materia. A questo proposito, anche in Italia si sta lavorando a un piano del governo, che dovrebbe indicare la strada da seguire nei prossimi mesi”.

Bitcoin in Tribunale
I Bitcoin sotto forma di prestito giungono in Tribunale
*Fulvio sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana
I Bitcoin hanno un valore specifico e sono soggetti alle norme sul prestito, secondo un Tribunale Cinese.
Le criptovalute continuano a far discutere in Cina.
In una recente sentenza, l’Alta Corte del Popolo di Shanghai ha affermato che Bitcoin è un asset virtuale con valore economico e soggetta a diritti di proprietà.
La sentenza è emessa nel contesto di una causa legale dell’ottobre 2020 depositata presso il tribunale del popolo del distretto di Baoshan di Shanghai, in cui l’attore ha chiesto al convenuto di restituire 1 BTC che quest’ultimo aveva preso in prestito dal primo.
Il tribunale di Shanghai si è pronunciato a favore dell’attore e al convenuto è stato ordinato di restituire il Bitcoin, cosa che non ha fatto.
Il caso è poi tornato in tribunale, a cui è seguita una mediazione.
La posizione ufficiale della Cina è molto cambiata negli ultimi anni a causa delle politiche restrittive adottate in tema di criptovalute, e questo ha spinto molte cooperative di miners a trasferirsi altrove, essenzialmente negli Stati Uniti, contemporaneamente la Cina si è segnalata come apripista delle monete digitali vere e proprie. Anche la banca centrale Europea ha deciso di investire tempo e risorse nello Studio dell’Eurto digitale, mantenendo invece una posizione molto defilata sulla questione criptovalute.

Il diritto del metaverso
Le Istituzioni ( non solo finanziarie) cominciano a guardare con interesse al mondo del metaverso, e si moltiplicano gli esperimenti diretti a realizzare una qualche presenza nei mondi virtuali.
In particolare, gli Emirati Arabi Uniti stanno aumentando la propria attenzione al mondo del Metaverso.
La Virtual Assets Regulatory Authority di Dubai, il nuovo organismo di regolazione del mondo delle criptovalute e degli asset virtuali, ha dichiarato all’inizio di questo mese di essere entrata nel metaverso dopo aver stabilito il suo quartier generale all’interno di SandBox diventando così il primo regolatore al mondo ad avere una presenza nello spazio digitale emergente.
The Sandbox è uno dei più noti metaversi crypto esistenti ed è basato sulla blockchain di Ethereum.
National Wireless Expo 2022
Torna il National Wireless Expo il 26 maggio 2022.
Presente anche lo Studio Legale Sarzana e Associati .
Facebook e Instagram si presumono dei titolari delle fotografie ai fini penali
Facebook e Instagram si presumono dei titolari delle fotografie ai fini penali
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
Attenzione a compiere attività illecite attraverso i social network, perchè la fotografia presente sulla bacheca del social network è sufficiente ad identificare l’autore del reato.
E’ quanto ha stabilito la prima sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, in una sentenza depositata alla fine di aprile del 2022.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall’avvocato cassazionista di una imputata che negava valore alla prova di responsabilità per alcuni reati informatici presuntivamente commessi dalla sua cliente, sul presupposto che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente argomentato in ordine alla questione dell’effettiva riconducibilità alla ricorrente dell’indirizzo IP (che identifica univocamente ogni dispositivo collegato a una rete informatica, che utilizzi il protocollo di rete Internet), associato al profilo Facebook tramite il quale i reati di cui ad alcuni dei capi di imputazione sarebbero stati consumati.
In altre parole, secondo la ricorrente, dichiarate inutilizzabili le affermazioni dell’imputata nel corso delle indagini preliminari, mancherebbe la sicura riconducibilità all’imputata dei profili di facebook e instagram riportanti il suo nominativo, e non sarebbe sufficiente la presenza di fotografie dell’imputata nei relativi account.
E’ dunque necessaria una prova reale, basata su meccanismi di riconducibilità informatica ( nella fattispecie l’indirizzo IP).
segue su il Sole 24 ore
Diritto d’autore i problemi
Intervista a Fulvio Sarzana, dello studio legale Roma Sarzana e Associati.
L’equo compenso per gli editori può attendere. A quattro mesi dall’entrata in vigore del decreto che ha recepito in Italia la direttiva europea del 2019 sul copyright, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni non ha ancora adottato il regolamento con i criteri per calcolare la remunerazione che le piattaforme online come Facebook e Google saranno tenute a versare per l’utilizzo dei loro contenuti giornalistici. Doveva arrivare entro metà febbraio ma non se ne parlerà prima dell’estate, ammesso che tutto vada per il verso giusto. Perché dietro il ritardo c’è un sovraccarico di nuove competenze – regolamentari e di vigilanza ma anche di soluzione delle controversie – delegate all’Agcom dal governo, scelta che secondo gli addetti lavori espone la norma a ricorsi. Passando al merito, l’avvocato Fulvio Sarzana, esperto di diritto dell’informazione e delle nuove tecnologie, avverte del rischio che piccoli editori e testate online vengano penalizzate, “restringendo la libertà di informazione“.
Nella migliore delle ipotesi potrebbe entrare in vigore a luglio. A meno che non arrivino ricorsi: “La direttiva non prevedeva l’assegnazione di poteri cosi ampi ad una autorità amministrativa indipendente, che in base al decreto italiano sarà anche arbitro e giudice delle controversie sull’equo compenso”, nota Sarzana. “Questo potrebbe configurarsi come un eccesso di delega”.
segue su Il Fatto quotidiano.

Diritto d’autore Sarzana Studio Legale Roma vince in Tribunale
Pirateria di film: assolti i gestori di siti, sconfitta la Siae. Ecco perché è importante
- Il tribunale penale di Frosinone ha assolto i gestori dei portali accusati della violazione penale delle norme sul diritto d’autore, difesi dall’Avv. Fulvio Sarzana dello Studio legale Roma Sarzana e Associati respingendo le richieste dalla Siae.
- Secondo il giudice il fine di lucro che caratterizza le ipotesi di pirateria audiovisiva e musicale deve consistere in un guadagno economicamente apprezzabile; non è sufficiente un qualsiasi vantaggio di altro genere.
- Il caso conferma che la battaglia per la pirateria di film ed eventi tv – come anche di giornali – è ancora in corso, con esiti giurisprudenziali incerti
segue su DOMANI

Diritto delle telecomunicazioni
Gli obiettivi sono di consentire ai piccoli e medi imprenditori di avere gli strumenti e la finanza necessari per lavorare nelle zone che soffrono delle limitazioni del digital divide. L’associazione ha già fatto molto lungo questa strada, con i tanti obiettivi raggiunti negli anni, come la liberalizzazione dello SPID. Battaglie che sono sociali e culturali, prima che legali, e hanno lo scopo di dare diritti a cittadini che oggi li vedono negati”, ha sottolineato Fulvio Sarzana, Avvocato, esperto del diritto delle telecomunicazioni, che supporta Assoprovider nelle sue battaglie legali
segue https://www.bitmat.it/blog/internet/connettivita/assoprovider-pnrr-decisivo-per-leliminazione-del-digital-divide/
Dati personali e comunicazione elettronica
La tutela dei dati personali nel contesto delle comunicazioni elettroniche e le possibili sovrapposizioni tra norme.
E’ questo il titolo dello speech che l’Avv. Fulvio Sarzana, docente nelle Università di Roma Uninettuno e di Bari LUM, terrà nell’ambito del panel “Privacy e mercato: Sovrapposizione tra protezione dei dati personali ed altre normative di settore”, che si svolgerà a Venezia, il 5 aprile, dalle 17 in poi, nel contesto della conferenza internazionale 2022 Privacy Symposium Conference.
Il panel vede la presenza di alcuni tra i maggiori esperti nazionali ed internazionali in materia di diritto relativo al trattamento dei dati personali.
Qui il programma generale della conferenza
Privacy Symposium in Venice April 5-7
April 5 2022: Fulvio Sarzana di S.Ippolito will be speaking at the international Privacy Symposium in Venice to support international dialogue and cooperation for privacy.
Sarzana will be a speaker in the session “Privacy and the Market: Overlapping between Data Protection and Other Sectoral Regulations”.
Around GDPR, the European Union is developing a legal ecosystem for protecting and enhancing information: Regulation 2018/1807, Directive (EU) 2019/1024, Directive (EU) 2019/770, Data Act, Data Governance Act, Digital Services Act, Digital Markets Act, ePrivacy Regulation, Artificial Intelligence Regulation. The strategy is ambitious but has the risk of overlap. A discussion on how to adapt to this ecosystem and how to seize its opportunities for enhanced rights and freedoms.
The Privacy Symposium aims at promoting international dialogue, cooperation, and knowledge sharing on data protection regulations, compliance, and emerging technologies.
More information https://sites.grenadine.co/sites/iot/en/2022-privacy-symposium-conference/schedule/8215/Privacy%20and%20the%20Market:%20Overlapping%20between%20Data%20Protection%20and%20Other%20Sectoral%20Regulations%20/%20Privacy%20e%20Mercato%20%20Sovrapposizione%20fra%20Protezione%20dei%20Dati%20Personali%20ed%20Altre%20Normative%20di%20Settore%20[IT]
TLC e PNRR a Bergamo il 1 aprile.
TLC: PNRR e Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche rivoluzionano il comparto
I rischi e le opportunità del mercato delle tlc nell’evento a ingresso gratuito di Assoprovider che si terrà il 1 aprile a Bergamo dalle ore 10.
Sarà presente anche l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale Sarzana e Associati
Le opportunità del PNRR, i rischi del Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche e l’impatto per i Comuni. E ancora le insidie del cloud di Stato affidato ad aziende straniere.
Questi alcuni dei temi che saranno trattati in APBG2022, l’evento di Assoprovider, l’associazione degli operatori di prossimità, che si terrà a Bergamo, il 1 aprile dalle ore 10, presso il Centro Congressi Giovanni XXIII (Viale Papa Giovanni XXIII 106).
Il polso delle tlc: tra rischi, opportunità e scenari
L’evento è l’occasione per fare il punto sul mercato delle tlc che è in una fase di profonde trasformazioni. Il Nuovo Codice delle Comunicazioni Elettroniche, che ha recepito alcune delle richieste dell’associazione, come le riduzioni dei costi delle frequenze licenziate, e i fondi del PNRR che sono destinati alla digitalizzazione del Paese.
l futuro: 5G, LoraWan e il rilancio del turismo digitale e sostenibile
L’evento sarà anche l’occasione per parlare delle nuove opportunità di finanziamento attraverso il credito di imposta, progetti sul 5G (e come farli finanziare), industria 4.0 Lorawan, la rete di telecomunicazione wireless progettata per consentire la comunicazione tra dispositivi elettronici, nell’ambito dell’Internet delle Cose.
DeFI, NFT, GameFi
DeFI, NFT, GameFi are legal?
The question is only one: “Using a blockchain all this would be possible”? The lawyer answers Fulvio Sarzana, professor of ‘Blockchain and Cybersecurity Law’ at the Free Mediterranean University of Bari and member of the group of experts on blockchain formed by the Ministry of Economic Development (Mise): “In the Credit Suisse case there was a reserved division and therefore all transactions took place in a covered, non-public manner. And this is a characteristic of the traditional banking system in which banking secrecy allows full ownership of what happens. So we must trust that the banks implement a system that allows the overcoming of banking secrecy ”.
“The blockchain – continues Sarzana – would tend to avoid situations of this type, first of all because a transfer of real money means that all intermediaries must register the transaction with customer due diligence. This means that, contrary to popular belief, the transactions that take place are recorded so that operators can identify all customers, according to the anti-money laundering regulations. So the banking systems that managed blockchain transactions would still have to record what happens “.
The decree of January 13, 2022, relating to the procedures and deadlines within which digital wallet managers are obliged to cooperate with the Ministry of Economy and Finance and the police was published in the Official Gazette on February 17, 2022 Italy is also moving: “There is an administrative discipline that precisely identifies the obligations for intermediaries”, concludes the lawyer Sarzana. One step closer towards taking on a new mentality, but it is only one step on a long ladder.
Blockchain e sistema bancario e finanziario
La domanda è una soltanto: “Usando una blockchain tutto ciò sarebbe possibile”? Risponde l’avvocato Fulvio Sarzana, professore di ‘Diritto della blockchain e della Cybersecurity’ presso la Libera Università Mediterranea di Bari e membro del gruppo di esperti sulla blockchain formato dal ministero dello Sviluppo economico (Mise).
“La blockchain – continua Sarzana – tendenzialmente eviterebbe situazioni di questo tipo, prima di tutto perché un passaggio di denaro reale fa si che tutti gli intermediari debbano registrare la transazione con l’adeguata verifica della clientela. Questo significa che, contrariamente a quello che si pensa, le transazioni che avvengono sono registrate affinché gli operatori individuino, secondo la disciplina delle norme antiriciclaggio, tutti i clienti. Quindi i sistemi bancari che gestissero transazioni in blockchain dovrebbero comunque registrare quello che accade”.
Il decreto del 13 gennaio 2022, relativo alle modalità e le tempistiche entro le quali i gestori di portafogli digitali sono obbligati a cooperare con il ministero dell’Economia e delle finanze e le forze dell’ordine è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 17 febbraio 2022. Anche l’Italia si sta muovendo: “C’è una disciplina amministrativa che individua con precisione gli obblighi per gli intermediari”, conclude l’avvocato Sarzana. Un passo in avanti verso l’assunzione di una nuova mentalità, ma è soltanto uno dei gradini di una lunga scala.
segue su Italian Tech Repubblica
Privacy Symposium in Venice, April 2022
statement from Mr Fulvio Sarzana of Sarzana & Partners Law Firm:
Wow! Wow, what an honor!
It was a great honor to be selected as a speaker for the Privacy Symposium Conference which will take place in Venice, Italy, from 5 to 7 April 2022.
The Privacy Symposium aims at promoting international dialogue, cooperation, and knowledge sharing on data protection regulations, compliance, and emerging technologies.
I will have the distinct pleasure of speaking April 5, from 5 p.m, in a group with Enrico Pelino, Rosario Imperiali, Diego Fulco, Rocco Panetta, Laura Liguori.
I want to thank the Professors on the conference committee for selecting me, especially academic and distinguished privacy expert Mr Luca Bolognini.
As Sarah Ban Breathnach as said “ Each day offers us the gift of being a special occasion if we can simply learn that as well as giving, it is blessed to receive with grace and a grateful heart.”
See you in “Marco Polo’s” Wonderful city.
More information Here
Cryptocurrencies in Italy new rules was published
Cryptocurrencies in Italy, MEF rules was published.
The Economy and Finance Ministerial Decree on Cryptocurrencies was published in the Official Gazette February 17, 2022.
Rules was called "Methods and timing with which service providers relating to the use of virtual currency and digital wallet service providers are required to communicate their operations on the national territory as well as 'forms of cooperation between the Ministry of Economy and Finance and the police forces. "
This is the first register for exchanges and digital wallet service providers (so-called e-wallet providers) operating at national level.
To understand what exchanges are, it is enough to know that, once issued, virtual currencies can be bought or sold on an exchange platform using legal tender money (for example, EUR, USD, etc.).
A cryptocurrency wallet is a secure digital wallet used to store, send and receive digital currency such as Bitcoin, Ethereum etc.
For the first time in Italy, a system will be set up through which to catalog the operators of the cryptocurrency sector, through a mandatory registration in the register and a consequent communication to the OAM of the operations involving virtual currency.
ask for informations to Sarzana & Partners Law Firm
Rome office 0039-06-3211553
mail infoATlidis.it
CRIPTOVALUTE arrivano le regole italiane
Criptovalute in Italia , arrivano le regole del MEF.
E’ stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 13 gennaio 2022 del Ministero dell’Economia e delle finanze , denominato “Modalita’ e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operativita’ sul territorio nazionale nonche’ forme di cooperazione tra il Ministero dell’economia e delle finanze e le forze di polizia.”
Si tratta del primo registro per gli exchange ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale ( cosiddetti e-wallet providers) operativo a livello nazionale.
Per comprendere cosa siano gli exchange basti sapere che, una volta emesse, le valute virtuali possono essere acquistate o vendute su una piattaforma di scambio (c.d. exchange platform) utilizzando denaro a corso legale (per esempio, EUR, USD, ecc.).
Un wallet per criptovalute è un portafoglio digitale sicuro utilizzato per memorizzare, inviare e ricevere valuta digitale come Bitcoin, Ethereum etc.
Per la prima volta in Italia verrà predisposto un sistema attraverso cui catalogare gli operatori del settore delle cryptovalute, attraverso un’iscrizione obbligatoria al registro e una conseguente comunicazione all’OAM delle operazioni che hanno ad oggetto la moneta virtuale.
Il registro viene istituito presso l’Organismo degli Agenti e dei Mediatori creditizi (OAM) nel termine di 90 giorni dalla sua entrata in vigore.
Chi dovrà iscriversi all’apposito registro?
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Le truffe affettive
Il prof avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito è stato ospite della trasmissione Mi manda Rai tre del 13 febbraio 2022 per parlare delle truffe a sfondo sessuale ed affettivo su internet
https://www.raiplay.it/amp/video/2022/02/Mi-manda-Raitre—Le-truffe-affettive-e-i-falsi-professionisti—13022022-83c19bd3-1552-43ea-81a9-f98c77a86272.html
NFT, DeFI, GameFi, i profili giuridici
NFT, DeFI, GameFI, sono tra gli argomenti che verranno affrontati nel panel I nuovi scenari della Blockchain e degli smart contract, che si svolgerà, dalle 15 alle 16 e 30, di venerdì 11 febbraio, nel contesto della manifestazione sul diritto delle tecnologie informatiche organizzata da Digital&Law e patrocinata da ANORC.
Il panel moderato dal giurista Fulvio Sarzana di S.Ippolito vedrà la partecipazione, da una prospettiva anche critica, dei maggiori esperti nazionali in tema di diritto delle nuove tecnologie.
di seguito il programma
I nuovi scenari della Blockchain e degli smart contractDalle ore 15:00 alle 16:30
MODERA
Avv. Fulvio Sarzana – Professore straordinario di giurisprudenza presso Uninettuno
INTRODUCE
Prof. Giovanni Ziccardi – Docente di Informatica giuridica presso l’Università degli Studi di Milano
RELATORI
Avv. Massimiliano Nicotra – Professore di Fondamenti ed evoluzione dell’Amministrazione Digitale presso l’Università di Roma “Torvergata”
Avv. Andrea Monti – esperto in diritto dell’informatica e bioinformatica
Avv. Giovanni Brancalion Spadon – Componente D&L NET e consulente legale d’impresa
Avv. Vincenzo Caprioli – Avvocato civilista esperto in nuove tecnologie
CHIUDE
Prof.ssa Ilaria Amelia Caggiano – Docente in Diritto delle nuove tecnologie (Cattedra Jean
Monnet)
maggiori informazioni qui
Profili penali dell’Intelligenza artificiale
Profili penali dell’intelligenza artificiale.
E’ questo il titolo della relazione che svolgerà l’avv prof Fulvio Sarzana di S.Ippolito, nell’ambito del corso INTELLIGENZA ARTIFICIALE & DIRITTO (20 ore), sviluppato dalla Camera civile di Roma nell’ambito del progetto ed in collaborazione con l’InnoLawlab dell’Università Europea di Roma, il 4 febbraio 2022, dalle 16 alle 18.
Ad oggi sono iscritti quasi 500 professionisti.
La responsabilità della persona elettronica, gli errori giudiziari dell’algoritmo, i droni killer e le vetture senza autista,
sino alla tutela del copyright delle creazioni dell’intelligenza artificiale.
Sono questi gli argomenti che verranno trattati dall’Avv Sarzana, nell’ambito di un corso che vede protagonisti i maggiori studiosi nazionali della privacy e delle tecnologie emergenti, tra i quali si segnalano Marco Scialdone, Massimiliano Nicotra, Luca Bolognini, Luigi Viola, Andrea Stazi, e tanti altri.
Accesso abusivo a sistema informatico e hacking etico
Come spiega l’avvocato Fulvio Sarzana, il concetto di hacking etico, con la conseguente diffusione responsabile dei dettagli sulle vulnerabilità di sicurezza, non è attualmente riconosciuto nel nostro Paese e ricorda, tra i tanti, il caso di un ricercatore che aveva scoperto una vulnerabilità in un software.
Dopo aver segnalato il problema alla software house sviluppatrice per poi rivolgersi a un’associazione che tutela i consumatori solo a seguito dell’inerzia del produttore nel correggere la vulnerabilità, il ricercatore è stato chiamato in giudizio con l’apertura di un procedimento a suo carico per violazione di sistemi informativi e diffamazione.
Come osserva Sarzana, legale dell’imputato, il Giudice ha archiviato il procedimento osservando che è “prassi consolidata l’invito rivolto dai titolari delle aziende a comunicare loro la presenza di bug (errori di sistema) all’interno del loro apparato da parte di chi ne abbia conoscenza“.
Nel decreto di archiviazione si legge inoltre che “l’indagato ha inviato una serie di missive allo staff dell’azienda sviluppatrice e solo a seguito dell’inerzia della medesima di voler correggere la vulnerabilità del sistema, si è deciso a render noto, a tutela dei consumatori, la presenza di un simile errore a distanza di un mese dalla sua segnalazione. La condotta non integra pertanto, sulla scorta di quanto chiarito, il delitto di cui all’art. 615-ter c.p., inquadrandosi la stessa nella metodologia comune della divulgazione responsabile avendo peraltro l’indagato medesimo contattato prima l’azienda coinvolta proprio per consentirle di emendare l’errore entro un lasso di tempo, che può variare da trenta giorni a
un anno, a seconda della gravità e della complessità della vulnerabilità“
segue su Il software
Contratti telefonici e telematici a SKYTG24
Il 9 dicembre 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto di attuazione della Direttiva 2018/1972 che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il testo, che è entrato in vigore 15 giorni dopo, introduce nuove tutele per i consumatori e punta a migliorare la qualità dei servizi. Ecco cosa prevede e cosa cambierà per gli utenti.
Il Codice impone innanzitutto agli operatori di inserire almeno un’offerta con una durata massima iniziale di 12 mesi e fissa a 24 mesi la durata massima di un contratto di telefonia. Attualmente, ce ne sono alcuni che durano fino al doppio (48 mesi) e prevedono che il consumatore continui a pagare anche dopo un’eventuale disdetta.
Questo cambiamento sarà applicato anche agli utenti non consumer, come micro imprese, professionisti e organizzazioni.
Un aspetto che il giurista Fulvio Sarzana, in un’intervista al Sole 24 Ore di qualche settimana fa, ha definito una “novità importante” dato che “prima era prevista solo in alcune delibere dell’Agcom” e “ora diventa norma primaria”.
segue su SKYTG24
Intelligenza artificiale e profili giuridici
Corso INTELLIGENZA ARTIFICIALE & DIRITTO
La Camera Civile di Roma, insieme alla Cassa Forense, promuove il Progetto CYBERAVVOCATO”.
Il corso INTELLIGENZA ARTIFICIALE & DIRITTO (20 ore), sviluppato nell’ambito del progetto ed in collaborazione con l’InnoLawlab dell’Università Europea di Roma, si svolgerà in cinque venerdì consecutivi, nel pomeriggio dei giorni 28 gennaio e poi 4, 11, 18 e 25 febbraio 2022; per la frequentazione del corso verranno riconosciuti 15 crediti formativi in materia civile.
Tra i docenti l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, il Prof Marco Scialdone, l’avv Massimiliano Nicotra, l’Avv Luigi Viola, l’Avv Luca Bolognini, il Prof Andrea Stazi.
Privacy: no ad inoltro dati bancari all’ex-coniuge
COLLEGIO DI ROMA
composto dai signori:
(RM) SIRENA Presidente
(RM) SCIUTO Membro designato dalla Banca d’Italia
(RM) SIRGIOVANNI Membro designato dalla Banca d’Italia
(RM) GULLO Membro di designazione rappresentativa
degli intermediari
(RM) SARZANA DI S. IPPOLITO Membro di designazione rappresentativa
dei clienti
Relatore SALVATORE FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO
Seduta del 21/06/2021
FATTO
Il ricorrente si rivolge all’ABF, dopo aver invano proposto reclamo all’intermediario, per
contestare l’inoltro di documentazione bancaria ad un indirizzo errato, avanzando altresì
una domanda risarcitoria.
In particolare, a detta del ricorrente, la corrispondenza a lui riferentesi, sarebbe stata
trasmessa dall’intermediario all’indirizzo dell’ex moglie, già dipendente della resistente,
licenziata nel 2013 per violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà e coinvolta in
processi di tipo civile e penale.
Avanza una domanda risarcitoria per euro 100.000,00.
L’intermediario eccepisce l’irricevibilità/inammissibilità del ricorso per carenza di causa
petendi, in quanto non è chiara la motivazione su cui parte ricorrente fondi la domanda
risarcitoria.
Eccepisce altresì il difetto di prova del danno di cui chiede il risarcimento, richiamando
precedenti di legittimità e arbitrali in materia.
Chiarisce che il ricorrente sembrerebbe lamentare l’inoltro di documentazione relativa a
due finanziamenti all’indirizzo dell’ex coniuge, deceduta in data 8.3.2020.
La documentazione in questione, datata 14.4.2020, sarebbe successiva al decesso
dell’ex moglie, dovendosi quindi escludere che si sia verificato un danno per il
ricorrente.
Inoltre, dal tenore del ricorso, sembrerebbe che la documentazione non sia stata aperta
dall’ex coniuge.
Riferisce che la questione ha costituito oggetto di due procedimenti innanzi al Garante
per la protezione dei dati personali, conclusisi il 26.3.2020 ed il 5.11.2020 senza
ravvisare violazioni da parte dell’intermediario.
Il Governo accoglie Ordine del Giorno su Bitcoin e criptovalute
Il Governo ha accolto un ordine del giorno in Senato in materia di bitcoin e criptovalute.
L’ordine del giorno approvato nel corso della discussione relativo all’approvazione del DDL 2448 ( legge di bilancio), prevede le seguenti statuizioni:
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024,
premesso che:
l’articolo 1, comma 2, lettera qq) del decreto legislativo n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal decreto legislativo n. 125 del 2019 in sede di recepimento della direttiva (UE) 2018/843 sulla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, reca la definizione di “valuta virtuale”;
considerato che:
la suddetta norma, con la dichiarata finalità di contrastare economicamente condotte funzionali al riciclaggio e/o al finanziamento del terrorismo, reca una definizione univoca che intercetta un numero molto esteso di fattispecie, tra loro eterogenee, molto raramente riconducibili alla funzionalità tipica di una “valuta” (cd. fiat);
l’espressione “valuta” è utilizzata alla stregua di strumenti/servizi di pagamento, strumenti e/o prodotti finanziari, combinazioni ibride, anche capaci di sfuggire a definizioni tipiche degli istituti riconosciuti dal nostro ordinamento, non soltanto in materia finanziaria;
considerato altresì che:
a livello comunitario è stato avviato un programma che si propone di adottare, entro il 2024, un quadro definitorio e regolamentare comune, finalizzato a porre ordine nel mercato delle valute virtuali;
impegna il Governo:
in attesa che si compia il suddetto percorso avviato a livello europeo, a introdurre un’apposita disciplina normativa che, ai fini delle imposte sui redditi, dell’imposta sul valore delle attività finanziarie all’estero e dell’applicazione della normativa in materia di monitoraggio fiscale, consenta agli operatori del settore, al pari dei titolari di “valute virtuali”, di poter contare su di un quadro normativo di riferimento certo;
a valutare l’opportunità, in sede di riforma della disciplina del mercato delle valute virtuali, anche attraverso eventuali modifiche al TUIR, di:
prevedere espressamente l’imponibilità ai fini IRPEF delle plusvalenze derivanti da operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere, effettuate su “valute virtuali di ogni genere”;
in considerazione della differenza tipologica delle valute virtuali rispetto alle valute tradizionali, non attribuire alcuna rilevanza al concetto di “prelievo” e introdurre la rilevanza fiscale delle sole operazioni che importano il pagamento o la conversione in euro o in valute estere;
prevedere che l’imponibilità è subordinata alla condizione che il contribuente possieda complessivamente valute virtuali per un controvalore superiore a 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi continui;
disciplinare, con criteri analoghi a quelli già adottati nel TUIR in riferimento ai metalli preziosi, la determinazione della plusvalenza imponibile anche per il caso in cui al contribuente manchi la documentazione del costo di acquisto o un valore di acquisto assoggettato a tassazione;
nell’ambito della normativa sul monitoraggio fiscale, chiarire, similmente a quanto già previsto per i conti correnti e depositi all’estero, il mancato obbligo di monitoraggio per il caso in cui il valore massimo complessivo raggiunto dalle valute virtuali possedute dal contribuente nel periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro;
prevedere, ai fini dell’IVAFE, la non imponibilità delle valute virtuali, già riconosciuta nella prassi dell’amministrazione finanziaria e, in considerazione della non imponibilità ai fini IVAFE, nonché delle forti oscillazioni di valore che possono riguardare le valute virtuali nel corso di un singolo periodo d’imposta, chiarire che gli obblighi di monitoraggio fiscale sono adempiuti avendo riguardo per il costo o il valore di acquisto assoggettato a tassazione.

#TLC The new electronic communications code, which enters into force on December 24
The new electronic communications code, which enters into force on December 24, will begin to take effect from January 2022. Many of which have strong and important consequences for end users in terms of new rights or strengthening existing rights. . We analyzed the text published in the Official Gazette, in particular the very rich article 98, with the help of Marco Pierani – the institutional column of Altroconsumo – and one of the most well-known and historical telecommunications jurists, Fulvio Sarzana.
24 month contracts.
Privacy e greenpass
Lo studio legale Sarzana e Associati interviene su greenpass e privacy alla popolare trasmissione
mi manda Rai tre
Ecco le novità del codice delle comunicazioni elettroniche
Il nuovo codice #tlc
Intervista allo studio Legale Sarzana e Associati
Cambiano anche i prezzi che gli operatori devono pagare per le frequenze. Scompaiono gli sconti a volume, un punto che ha già suscitato forti proteste da parte dei grandi operatori. Di contro «i prezzi ora sono più equi, perché sono più graduati in base all’effettivo utilizzo; chi usa poco le frequenze – segnatamente piccoli operatori in zone svantaggiate – pagherà di meno rispetto a quanto fatto finora», dice Fulvio Sarzana, avvocato specializzato in diritto delle telecomunicazioni. «E questo sarà un vantaggio sia per la concorrenza sia per la copertura di zone in digital divide con connessioni banda ultra larga wireless», aggiunge.
https://www.google.it/amp/s/www.editorialedomani.it/tecnologia/telefonia-nuovo-codice-comunicazioni-elettroniche-fbdg0w70%3famp=1
#tlc pubblicato codice comunicazioni elettroniche
Codice europeo comunicazioni elettroniche D.Lgs. 08.11.2021, n. 207: Gazzetta Ufficiale n. 292 del 09.12.2021 SO n. 43
DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 207Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).
BITCOIN as a financial investment, the Supreme Court says it
by Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Lawyer, Sarzana e Associati law firm.
There Cassation intervenes again in the field of cryptocurrencies considering that Bitcoin is a financial product if purchased for investment purposes.
According to the Supreme forum, in a sentence of 30 November 2021 the virtual currency, when it assumes the function, that is the concrete cause, of an investment instrument and, therefore, of a financial product, must be governed by the rules on financial intermediation ( art. 94 ss. TUF), which guarantee the protection of the investment through a unitary discipline of special law. In particular, the Judges of Piazza Cavour ruled that:
La Cassazione su Bitcoin ed exchange di criptovalute
BITCOIN come investimento finanziario lo dice la Cassazione
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati.
La Cassazione interviene nuovamente in materia di criptovalute ritenendo che Bitcoin sia un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento.
Il Supremo Collegio effettua inoltre una ampia dissertazione sul ruolo degli Exchange di criptovalute.
Secondo il Supremo consesso in una sentenza del 30 novembre 2021 la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento. In particolare i Giudici di Piazza Cavour hanno sentenziato che:
Ciò premesso, questa Corte ha precisato che ove la vendita di bitcoin venga reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, si ha una attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF (“La CONSOB esercita i poteri previsti dalla presente parte avendo riguardo alla tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali”), la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett.c) TUF (che punisce chiunque offre fuori sede, ovvero promuove o colloca mediante tecniche di comunicazione a distanza, prodotti finanziari o strumenti finanziari o servizi o attività di investimento); pertanto, allo stato, può ritenersi il bitcoin un prodotto finanziario qualora acquistato con finalità d’investimento: la valuta virtuale, quando assume la funzione, e cioè la causa concreta, di strumento d’investimento e, quindi, di prodotto finanziario, va disciplinato con le norme in tema di intermediazione finanziaria (art. 94 ss. T.U.F.), le quali garantiscono attraverso una disciplina unitaria di diritto speciale la tutela dell’investimento.
TLC e PNRR le opportunità
Codice delle comunicazioni elettroniche
Intervista all’Avv Fulvio Sarzana di S. Ippolito su Repubblica.it
E ci sono anche le nuove tariffe per le frequenze. Il decreto rivede in effetti al rialzo anche i costi di licenza per lo spettro (per i servizi mobili e fisso-mobili). Alcuni operatori hanno fatto sapere al Governo che ne verrà un aumento delle tariffe e una riduzione della forza lavoro dell’8 per cento tra il 2022 e il 2024; già nel 2010-2020 gli occupati della filiera sono calati del 20 per cento per la contrazione dei profitti. “L’aumento in effetti colpisce solo i grandi operatori perché elimina le scontistiche a volume; di contro, il costo diventa più graduato in base all’utilizzo e ne viene un vantaggio per i piccoli e medi operatori che usano meno frequenze, spesso in zone disagiate del Paese. C’è quindi anche un beneficio per il pluralismo e la lotta al digital divide”, dice Fulvio Sarzana, storico avvocato di diritto di internet.
Resta un punto critico, per tutti gli operatori: “Si prevede un raddoppio di costo per i collegamenti radio di maggiore affidabilità, usati spesso in zone dall’orografia difficile. Si spera che nell’ambito dei poteri concessi al MISE in materia di autorizzazioni e licenze, si riesca a superare in via amministrativa questa anomalia, permettendo così al mercato dei piccoli e medi operatori di giovarsi di una ulteriore riduzione dei costi”, dice Sarzana.
https://www.repubblica.it/economia/2021/11/30/news/contratti_telefonici_compromesso_tra_governo_e_operatori_la_durata_massima_sara_di_due_anni-328411348/
Reati informatici Cassazione
La Corte di Cassazione interviene nuovamente in materia di reati informatici in una sentenza della fine di novembre del 2021.
Il Supremo Collegio ha affrontato il tema del posizionamento dello “Skimmer”, ossia quel particolare tipo di apparecchio che viene collegato abusivamente agli sportelli bancari automatici al fine di copiare in maniera fraudolenta i dati contenuti nella banda magnetica di schede bancomat e carte di credito.
I Giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che il reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche di cui all’art. 617 quinquies c.p. non è configurabile nel caso di utilizzo del cosiddetto “skimmer”, qualora tale attività sia poi preparatoria alla vera e propria frode informatica.
In particolare la Corte ha considerato il rapporto tra il reato di cui all’art. 617-quinquies e quello di cui all’art. 640-ter c.p., che prevede “Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”, in relazione allo svolgimento dei fatti nel caso concreto.
Il primo, infatti, costituisce un mero reato di pericolo tendente a prevenire l’intercettazione del dato informatico; nel caso di specie, quando l’utente digitava nel sistema il PIN, questo gesto integrava una comunicazione nel sistema informatico, con conseguente possibilità di intercettazione se era installato un apparecchio atto a tale scopo, come lo skimmer.
Studio legale Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha rigettato il ricorso sulla questione Modem Libero ed ha conferito nuovi poteri all’Agcom. Ad annunciarlo Fulvio Sarzana, avvocato di Assoprovider che si era costituita in giudizio insieme a varie associazioni per difendere la delibera del Garante.
“La sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti emesso una sentenza in data 2 agosto 2021, con la quale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero”, ha spiegato l’avvocato, a cui fa eco Gabriele Fiorentino dell’Associazione Free Modem Alliance il quale ha evidenziato che “sono trascorsi tre anni dall’adozione della Delibera 348/18/CONS, con la quale AGCOM, in conformità alla regolamentazione europea a
Bitcoin e criptovalute il Parere dell’agenzia delle entrate
L’agenzia ha chiarito che le criptovalute, in presenza di particolari condizioni, debbano essere dichiarate nel rigo RW della dichiarazione annuale dei redditi ( quelli essenziale relativi alle consistenze estere assoggettate ad obbligo di monitoraggio) anche se non scontano il pagamento dell’imposta sui redditi finanziari esteri ( cd IVAFE).
Criptovalute e consumatori
il Webinar organizzato da codacons e Feduf
in materia di criptovalute ed opportunità per i consumatori.
Le truffe sul web
Oggi 20 novembre, alle 9 e 45 circa a Mi Manda Rai Tre Lo spazio consumi è dedicato agli inganni del web e degli smartphone: dalla testimonianza di un telespettatore che ha perso ingenti somme di denaro a causa di falsi trader ai casi di sms truffa che arrivano sui dispositivi elettronici, il cosiddetto “smishing”.
Quali strumenti possono usare i consumatori per difendersi?
Ospite Fulvio Sarzana esperto di diritto delle nuove tecnologie.
NFT e DeFI i profili giuridici
NFT e DeFi i profili giuridici

CRIPTOVALUTE OPPORTUNITA’ E RISCHI
Foto
EVENTO ORGANIZZATO DA CODACONS
|
WEBINAR I 24 NOVEMBRE 2021 I ORE 15.30 – 17.30 in collaborazione con FEDUF
|
CRIPTOVALUTE: RISCHI ED OPPORTUNITA’ PER I CONSUMATORI
Le cosiddette valute virtuali o criptovalute sono rappresentazioni digitali di valore, utilizzate come mezzo di scambio o detenute a scopo di investimento, che possono essere trasferite, negoziate o archiviate elettronicamente. L’investimento in criptovalute è spesso presentato con la promessa di alti rendimenti ma è sempre bene ricordare la regola base di ogni investimento per cui a un alto rendimento corrisponde un alto rischio. Questi sono solo alcuni dei temi che verranno affrontati nel corso della tavola rotonda.
Relatori
Maria Iride Vangelisti – Banca d’Italia
Silvia Attanasio, Francesco Insabato – Ufficio innovazione di ABI
Angelo Deiana – Presidente Confassociazioni
Valentina Panna – Responsabile Comunicazione e Progetti per il terzo settore Feduf
Anna Clementi – Avvocato esperta in materia di compliance, privacy e tutela dei consumatori
Nicolò Pede – Valutatore privacy
Fulvio Sarzana di S. Ippolito – Professore Facoltà di Giurisprudenza Università Telematica Internazionale UNINETTUNO
Modera e relaziona
Gianluca Di Ascenzo – Presidente Codacons
Sarà possibile seguire la tavola rotonda sul canale YOUTUBE e sul profilo Facebook del CODACONS
Per informazioni scrivere a info@codacons.it
CODACONS – Viale Giuseppe Mazzini, 73 – 00195 Roma www.codacons.it
Lavoratore e privacy possibile il controllo a distanza dopo il jobs act
Lavoratore e privacy possibile il controllo a distanza dopo il jobs act
Lavoratore e privacy possibile il controllo a distanza dopo il jobs act.
La Corte di Cassazione ritorna sul tema del controllo a distanza del lavoratore che utilizza strumenti informatici e telematici e sui poteri delle aziende in merito a tali controlli.
In una sentenza del 9 novembre 2021 la Cassazione, nel rigettare il ricorso di una società italiana molto nota nel mondo nel settore lusso che aveva sottoposto a controllo
a distanza un lavoratore e che era stata perciò condannata per la violazione dell’art 4 della legge 300/70, delinea però un quadro molto chiaro dei poteri del datore di lavoro dopo il Jobs Act.
I fatti in questione si riferivano infatti ad un periodo precedente l’entrata in vigore delle modifiche allo Statuto dei lavoratori.
Il Supremo Collegio infatti così statuisce: ” E’ bene chiarire che i fatti oggetto di causa sono precedenti l’entrata in vigore del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (cd.Jobs Act) che ha modificato in senso più restrittivo l’art. 4 L. n 300\70, stabilendo che “la disposizione di cui al comma 1 (gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale) non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
In sostanza, dopo il cd. Jobs Act, gli elementi raccolti tramite tali strumenti possono essere utilizzati anche per verificare la diligenza del dipendente nello svolgimento del proprio lavoro, con tutti i risvolti disciplinari e di altra natura connessi.
Sequestro la Cassazione annulla.
Sequestro illegittimo la Cassazione annulla.
La Corte di Cassazione interviene, con una sentenza di fine ottobre del 2021, in tema di copie forensi di materiale informatico a seguito di sequestro probatorio di supporti informatici e telematici.
Il Supremo Collegio dichiara l’obbligo di restituzione delle copie informatiche, ritualmente acquisite, ma conseguenti ad un sequestro probatorio non convalidato, richiamando anche i precedenti della CEDU.
Secondo la Cassazione, l’inefficacia del sequestro probatorio ha inevitabili ricadute sul potere del PM di estrarre copia di quanto materialmente appreso in esecuzione di un sequestro inefficace: se peraltro, pur in presenza di un provvedimento di sequestro probatorio divenuto inefficace per la mancata, tempestiva convalida da parte del P.M., quest’ultimo mantenesse il potere di estrarre copia dei materiali oggetto del sequestro inefficace e utilizzarli probatoriamente, la prevista inefficacia del sequestro costituirebbe una sanzione inutiliter data: sarebbe comunque un espediente elusivo per aggirare le garanzie di rito, rendendole in concreto inoperanti. In questi casi la mera restituzione degli atti indebitamente appresi in originale non è risolutiva, poiché la reintegrazione nella disponibilità degli stessi non elimina il pregiudizio derivante all’interessato dal mantenimento del vincolo sulle copie di essi, in termini di violazione di diritti meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza o al segreto.
La Corte rammenta che in proposito le indicazioni della Corte EDU, che considera tutelabili alla stregua dell’art. 8 della Convenzione il diritto al rispetto della vita privata e familiare: su di esso incide, in quanto lo comprime indebitamente, l’estrazione di copie di atti appresi in forza di un decreto di sequestro probatorio in origine legittimo, ma non convalidato e quindi divenuto inefficace ex tunc. Pertanto l’intervenuta restituzione degli atti tratti in sequestro in originale fa permanere l’interesse all’impugnazione del provvedimento che abbia negato la restituzione delle copie di essi, nelle more estratte, per evitare che queste ultime entrino a far parte del materiale probatorio utilizzabile.
Sequestro illegittimo la Cassazione annulla
Diritto all’oblìo e deindicizzazione
Diritto all’oblìo e deindicizzazione
Il comma 25 dell’art. 1 della L. 27 settembre 2021, n. 134 prevede che “il decreto di archiviazione e la sentenza di non luogo a procedere o di assoluzione costituiscano titolo per l’emissione di un provvedimento di deindicizzazione che, nel rispetto della normativa dell’Unione europea in materia di dati personali, garantisca in modo effettivo il diritto all’oblio degli indagati o imputati.”
Il c.d. diritto all’oblio è previsto dall’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si configura come un vero e proprio diritto alla cancellazione dei propri dati personali.
Consiste cioè nella possibilità di ottenere la rimozione delle proprie informazioni personali da siti web, motori di ricerca o altre piattaforme pubbliche o private ogniqualvolta vengano integrati determinati presupposti, con l’ulteriore garanzia che tali informazioni non vengano nuovamente trattate.
IL testo dell’articolo prevede:
Articolo 17
Diritto alla cancellazione («diritto all’oblio»)
1. L’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:
a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
b) l’interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all’articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
c) l’interessato si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2;
d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo giuridico previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento; (1)
f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all’offerta di servizi della società dell’informazione di cui all’articolo 8, paragrafo 1.
2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell’interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:
a) per l’esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;
b) per l’adempimento di un obbligo giuridico che richieda il trattamento previsto dal diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; (1)
c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell’articolo 9, paragrafo 3;
d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all’articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o
e) per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Quella che maggiormente attiene alla cronaca giudiziaria è tendenzialmente la condizione di cui al par. 1, lett. a), dell’art. 17 GDPR, ossia quando “i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati”. In altri termini, quando il trascorrere del tempo fa sì che non vi sia più alcun interesse al trattamento di quelle informazioni.
Diritto all’oblìo e deindicizzazione
Diffamazione cosa fare
diffamazione cosa fare.
Una nuova vittoria in Tribunale per lo Studio legale Sarzana e Associati.
Il Giudice delle indagini preliminari di Roma ha infatti archiviato, dopo una sofferta udienza, la posizione del titolare di uno dei blog id denuncia più importanti della capitale in merito alle vicende relative allo Stadio della Roma.
Il giudice fa presente come la costruzione del nuovo stadio della Roma è “peraltro una vicenda che ha dato luogo ad indagini e misure cautelari personali da parte della Procura di Roma e che successivamente ha determinato un mutamento delle iniziali determinazioni del sindaco Virginia Raggi”. E poi – scrive ancora il gip Ranazzi – “si condivide l’argomentazione del pubblico ministero, secondo cui allo stato non è ravvisabile in capo a Tonelli alcuna condotta penalmente rilevante e che l’individuazione dell’autore dell’articolo su una piattaforma dove possono scrivere tutti gli iscritti al blog, richiederebbe la collaborazione della società Google, che ha sede in California”. Ma la “collaborazione è stata negata con nota espressa della società”.
E poi risulterebbe inutile sentire sul punto l’indagato, come chiesto dai legali delle persone offese, “atteso che l’interrogatorio non può essere imposto in questa fase e comunque Tonelli potrebbe avvalersi della facoltà di non rispondere”. Inoltre “va evidenziato che al contrario che per la diffamazione a mezzo stampa non vi è una norma incriminatrice analoga che estende anche al fondatore del blog su cui è pubblicato il post, la responsabilità prevista per il direttore responsabile del giornale per l’omesso controllo sul contenuto dell’articolo pubblicato”. Per tutto questo “ne deriva l’intilità di ulteriori indagini” e quindi c’è “l’accoglimento della richiesta di archiviazione”. Il difensore di Tonelli, l’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, ha spiegato: “Il giudice, con un provvedimento coraggioso, ha archiviato le accuse nei confronti del blog di critica politica e sociale ‘Romafaschifo’ che rischiava la chiusura per i toni accesi utilizzati nei confronti dell’amministrazione capitolina”. Il penalista ha poi sottolineato: “Il gip riconosce l’imprescindibile ruolo della critica nei confronti delle amministrazioni che costituisce il sale della democrazia. Spero che questa vicenda insegni che le voci critiche devono essere ascoltate e non silenziate, per il bene dei cittadini e delle stesse istituzioni”.
Diffamazione cosa fare
segue su ASKANEWS

Diritto delle tecnologie puntata SKY
Diritto delle tecnologie puntata SKY
Il green Pass, le tecnologie in mano ai Talebani e il piano Cloud della Pubblica Amministrazione nella puntata
della trasmissione Progress di SkY andata in ondata su SkyTG24 sabato 11 settembre 2021.
Ospite della trasmissione, tra gli altri, il Prof. Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito.
Diritto delle tecnologie puntata SKY
Telecom Italia v AGCom
Telecom Italia v AGCom
Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp) advised Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati AIRES with a team including Rino Caiazzo (Competition Law, Public Law).
Lipani Catricalà & partners advised Telecom Italia with a team including Damiano Lipani (Public Law).
Sarzana & Associati advised Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti with a team including Fulvio Sarzana Di Sant’ Ippolito (Public Law).
Sarzana & Partners, located in downtown Rome, Italy, is a Law Firm providing sophisticated counsel in diverse areas of law. Sarzana & Partners is a boutique law firm representing businesses and individuals in all aspects of criminal, civil and commercial litigation, business transactions and international law. Our clients include domestic and international corporations, financial institutions, private individuals and entrepreneurs, foreign governments and public officials. The law firm has correspondent and co-counsel law offices throughout North America, Europe and the Far and Middle East.
Sarzana e Partners Law firm www.lidis.it
Valli Mancuso e associati advised Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione – VTKE, Associazione Italiana Internet Provider – AIIP with a team including Andrea Valli (Public Law
Telecom Italia v AGCom
Consiglio di Stato Studio Legale
Consiglio di Stato Studio legale
Il Consiglio di Stato conferma ai consumatori la libertà di scelta per il modem
Con sentenza n. 5702 del 2 agosto 2021, il Consiglio di Stato ha confermato la legittimità dell’art. 5 c. 1 della delibera AGCom 348/18/CONS in materia di diritto di libera scelta del modem per l’accesso ad internet.
La delibera AGCom a cui risale la vicenda è del 2018 (numero 348) e stabiliva la libertà per i consumatori di scegliere il router preferito per collegarsi alla Rete. Dal primo dicembre di quell’anno, le compagnie telefoniche dovettero iniziare a proporre abbonamenti differenziati con o senza modem, mentre fino ad allora somministravano il proprio apparecchio, facendolo pagare a rate in bolletta nell’ambito del servizio di connessione.
L’intervento dell’autorità, che si ricollegava al regolamento europeo sull’accesso a un internet aperto, vietava alle compagnie telefoniche di imporre il loro device, aumentare le tariffe o rifiutarsi di effettuare la connessione per chi ne scegliesse un altro.
Il Consiglio di Stato ha confermato la direzione già indicata dalla precedente sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che a inizio 2020 aveva respinto in primo grado i ricorsi di Tim e Wind 3 contro la decisione di Agcom.
Lo Studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati, con il socio Rino Caiazzo, ha assistito con successo l’associazione di categoria AIRES, intervenuta a difesa della delibera.
Nel procedimento Telecom Italia S.p.A. è stata rappresentata dagli avvocati Simone Cadeddu, Arturo Leone, Damiano Lipani e Federico Marini Balestra.
L’Associazione Italiana Internet Provider-Aiip e l’Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione-Vtke sono state affiancate dagli avvocati Andrea Valli e Marco Costantino Macchia.
Infine, l’Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti è stata rappresentata e difesa dall’avvocato Salvatore Fulvio Sarzana Di Sant’Ippolito.
Involved fees earner: Simone Cadeddu – Bird & Bird; Arturo Leone – Bird & Bird; Federico Marini Balestra – Bird & Bird; Rino Caiazzo – Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Damiano Lipani – Lipani Catricalà & partners; Fulvio Sarzana Di Sant’ Ippolito – Sarzana & Associati; Marco Costantino Macchia – Valli Mancuso e associati; Andrea Valli – Valli Mancuso e associati;
Law Firms: Bird & Bird; Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati (Cdp); Lipani Catricalà & partners; Sarzana & Associati; Valli Mancuso e associati;
Clients: Associazione dei Fabbricanti di Terminali di Telecomunicazione – VTKE; Associazione Italiana Internet Provider – AIIP; Associazione Italiana Retailer Elettrodomestici Specializzati AIRES; Assoprovider – Associazione Provider Indipendenti; Telecom Italia;
Consiglio di Stato Studio legale
continua su legal chronichles
GDPR day
GDPR day
Doppio programma ricco di interventi di alta qualità su GDPR, privacy e data protection per il GDPR Day, che torna a settembre con due conferenze dal vivo a Roma e a Milano.
Il primo incontro si terrà il 16 settembre a Roma all’Hotel Cristoforo Colombo (via Colombo 710, fermata metro Eur Fermi). Seguirà il 28 settembre a Milano, all’Hotel Melià (via Masaccio 19, fermata metro Lotto).
Per rispondere alla continua richiesta di formazione proveniente dalle aziende, il GDPR Day ha messo in campo un team di Speaker di altissimo livello, che affronterà argomenti molto attuali, come il caso della Regione Lazio, la gestione della privacy durante la pandemia, le nuove regole per i trasferimenti di dati extra-UE (dopo la sentenza SCHREMS II). Ma anche la conformità dell’e-mail per usi aziendali e professionali nel 2021.
Si parlerà poi di marketing tra big data e profilazione, Registro del Trattamento, ispezioni e sanzioni, criminalità nel dark web. Ancora, sarà analizzato un caso esempio di adeguamento di un sito web, una simulazione di data breach e la compilazione del modello per il Garante Privacy.
L’incontro di Roma sarà aperto dall’intervento dell’Avv. Guido Scorza, Componente del Collegio del Garante Privacy. Nel corso delle due giornate si susseguiranno relatori del calibro dell’Avv. Massimiliano Nicotra, Avv. Adriana Augenti, Avv. Federica De Stefani, Avv. Fulvio Sarzana, Avv. Costanza Matteuzzi, Avv. Monica Gobbato, Avv. Marco Tullio Giordano, Avv. Marco Cuniberti.
Non mancheranno esperti di settore, come Dott. Paolo Dal Checco, Consulente in Perizia Informatica Forense e Indagini Digitali, Dott. Giovanni Caria, Ethical Hacker e Security Specialist e Dott. Cesare Montanucci, Presidente del Collegio Italiano Privacy e Data Protection Officer.
Inoltre, interverranno le aziende Top Sponsor che presenteranno soluzioni e servizi a supporto delle imprese, come iubenda e Didomi. Hoeply è Partner dell’evento, inoltre, grazie alla presenza del Mobility Partner Enerev, sarà possibile ammirare un modello di auto elettrica Tesla.
GDPR day
segue su Bitmat
Privacy e greenpass
Privacy e greenpass
Un semaforo a due colori, rosso o verde. Rosso: quel docente non ha ancora il green pass, non può entrare a scuola. E dopo cinque giorni di assenza resta senza stipendio. Verde: tutto ok. La piattaforma digitale che il Governo sta preparando, in vista dell’obbligo green pass che scatta il primo settembre per tutto il personale scolastico, è il primo grande controllo automatico di questi “certificati verdi” (“digital green certificate”, come li chiama l’Europa).
Dal punto di vista tecnologico e della comodità è un passo avanti importante; dal punto di vista della privacy e del diritto del lavoro la novità, però, apre a nuove sfide, come riflettono diversi giuristi in queste ore
intervista a Studio legale Roma
privacy e greenpass
Studio legale Reati informatici
Studio legale Reati informatici
La Regione Lazio è rimasta vittima di un reato informatico.
Come procede in Regione Lazio
Ufficialmente, Regione e l’Italia non stanno trattando con i criminali per il riscatto, per sbloccare i dati. Il riscatto richiesto, secondo varie fonti, è nell’ordine di alcuni milioni di euro, ma di solito si tratta e a questo scopo Regione Lazio – a quanto risulta – starebbe contattando una società internazionale specializzata. Colonial Pipeline, oleodotto americano bloccato da ransomware a maggio, ha trattato per scendere da 70 milioni a 5 milioni di riscatto (pagati, ma in parte recuperati in seguito dall’FBI).
Senza un backup e senza pagare, sono remotissime le possibilità di sbloccare i dati. “Li si può decriptare solo se i criminali hanno usato un software ransomware con un bug, ma ormai non fanno più questi errori”, spiega Paolo Dal Checco, esperto informatico forense.
“Il problema principale non è la piattaforma vaccini – che si può ripristinare, insieme con le prenotazioni – ma è che sono stati bloccati i documenti di dieci anni di attività della Regione”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato specializzato in digitale e già (nel 2005) legale di parte della Regione per un caso di intrusione illecita nei sistemi. “Fa specie però che in 16 anni la Regione non abbia messo in sicurezza i propri accessi, impedendo che da un computer compromesso si possa fare escalation su tutta la rete – osserva Sarzana”. Ma ci sarà tempo per accertare queste e altre responsabilità; adesso la partita è ridurre i danni per i cittadini e il Paese.
La nota di Erg
“In merito alle odierne indiscrezioni di stampa circa attacchi hacker a istituzioni ed aziende, ERG comunica di aver registrato solo alcuni limitati disservizi all’infrastruttura ICT, attualmente in via di risoluzione, grazie anche all’immediata attivazione delle proprie procedure interne in materia di cybersecurity. L’azienda conferma che tutti gli impianti sono correttamente in esercizio e non hanno subito alcuna interruzione, garantendo così l’operatività di business”.
continua su Italian Tech
Studio legale Reati informatici

Lo Studio Legale vince Consiglio di Stato
Lo Studio Legale vince Consiglio di Stato
“Questa è un’importante vittoria per l’associazione e uno sguardo sul futuro delle telecomunicazioni – aggiunge l’ avvocato dello Studio Legale che rappresenta le istanze dell’associazione – in quanto la sentenza del Consiglio di Stato anticipa i nuovi poteri in capo all’Autorità per le garanzie delle telecomunicazioni previsti dal Codice delle comunicazioni elettroniche europee, in via di recepimento nel nostro Paese”.
“Per gli Operatori associati Aiip il modem libero, o più tradizionalmente ‘modem non imposto’, è sempre stato la norma – afferma Giovanni Zorzoni, presidente di Aiip – L’etica del nostro lavoro è quella di essere al servizio dei clienti finali, siano essi cittadini o imprese, e ci siamo impegnati subito per contrastare le pratiche illecite sui modem. Siamo estremamente soddisfatti del risultato unitario raggiunto dalla Free Modem Alliance, di cui siamo membri fin dalla fondazione”.
Tim aveva presentato un primo ricorso al Tar del Lazio contro la delibera dell’Autorità, vedendosi rigettare due motivi del ricorso, mentre il tribunale amministrativo accoglieva le richieste dell’azienda nel caso in cui il consumatore decida di non utilizzare più il terminale del fornitore dopo aver già sottoscritto il contratto di fornitura. La sentenza stabiliva per la prima volta il “diritto di usare un modem alternativo e non pagare più quello del loro operatore telefonico”, mettendo temporaneamente la parola fine alla battaglia che vedeva da un lato Tim e dall’altro lato Assoprovider, insieme ad altre associazioni di categoria.
L’operatore aveva poi presentato ulteriore ricorso presso il Consiglio di Stato contro la delibera Agcom 348/18 CONS, incassando una nuova sconfitta: l’organo della giustizia amministrativa ha infatti dichiarato, con la sentenza del 2 agosto 2021, “in parte inammissibile ed in parte infondato” il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero
Lo Studio Legale vince Consiglio di Stato
continua su Corriere delle Comunicazioni

accesso abusivo a sistema informatico
accesso abusivo a sistema informatico
Il Garante Privacy sta indagando per accertare responsabilità. Come ha scritto Francesco Pizzetti su Twitter (ex Garante Privacy), mancanze nella tutela dei dati da parte di Regione Lazio possono portare a elevate sanzioni per la privacy.
Ufficialmente, Regione e l’Italia non stanno trattando con i criminali per il riscatto, per sbloccare i dati. Il riscatto richiesto, secondo varie fonti, è nell’ordine di alcuni milioni di euro, ma di solito si tratta e a questo scopo Regione Lazio – a quanto risulta – starebbe contattando una società internazionale specializzata. Colonial Pipeline, oleodotto americano bloccato da ransomware a maggio, ha trattato per scendere da 70 milioni a 5 milioni di riscatto (pagati, ma in parte recuperati in seguito dall’FBI).
Senza un backup e senza pagare, sono remotissime le possibilità di sbloccare i dati. “Li si può decriptare solo se i criminali hanno usato un software ransomware con un bug, ma ormai non fanno più questi errori”, spiega Paolo Dal Checco, esperto informatico forense.
“Il problema principale non è la piattaforma vaccini – che si può ripristinare, insieme con le prenotazioni – ma è che sono stati bloccati i documenti di dieci anni di attività della Regione”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato specializzato in digitale e già (nel 2005) legale di parte della Regione per un caso di intrusione illecita nei sistemi. “Fa specie però che in 16 anni la Regione non abbia messo in sicurezza i propri accessi, impedendo che da un computer compromesso si possa fare escalation su tutta la rete – osserva Sarzana”. Ma ci sarà tempo per accertare queste e altre responsabilità; adesso la partita è ridurre i danni per i cittadini e il Paese.
accesso abusivo a sistema informatico
L’assessore di Regione Lazio, in una dichiarazione ieri a ItalianTech, ha individuato in un computer di LazioCrea (che gestisce i servizi Web della Regione) la fonte dell’attacco; ma non essendoci dettagli su come sia avvenuto, non è detto che non ci sia un’altra fonte a monte
continua su REPUBBLICA

Free modem, the Council of State closes the game in favor of users and gives new powers to Agcom
The Council of State rejects Tim’s appeal and closes the game on the question of the free modem, that is, the right of users to use their own modem to surf the Internet – without having to submit to the impositions of their operators.
“The sixth section of the Council of State in fact issued a sentence on 2 August 2021, with which it declared the appeal filed by Telecom Italia against the Agcom resolution on the subject of free modems in part inadmissible and in part unfounded”, announces Fulvio Sarzana, Assoprovider’s lawyer, who had appeared in court with various associations (of technology providers and suppliers, Aires, Aiip, Vtke) in support of the resolution …
Modem libero Assoprovider vince al Consiglio di Stato contro Telecom
l’Associazione
i’Asso
Assoprovider, difesa dallo Studio legale Sarzana vince al Consiglio di Stato contro Telecom Italia.
La sesta sezione del Consiglio di Stato ha infatti emesso una sentenza in data 2 agosto 2021, con la quale ha dichiarato in parte inammissibile ed in parte infondato il ricorso presentato da Telecom Italia nei confronti della delibera Agcom in materia di modem libero, chiudendo definitivamente la vicenda. Assoprovider era intervenuta in giudizio insieme ad altre associazioni quali AIIP e Aires, per sostenere le ragioni dell’Autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni.
Avvocato Presidente di Cassazione
Avvocato Presidente di Cassazione
Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione, Avvocato Cassazionista. Ha diretto gli Uffici di Studi e Ricerche presso il Ministero della Giustizia, Direzione Generale II. PP e Direzione Generale AA.PP. ed ha fatto parte dell’Ufficio Legislativo del sopraccitato Ministero.
Dal 1994 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP presso il Tribunale di Roma. Laureato anche in scienze sociologiche,ha svolto incarichi di docenza presso la cattedra di sociologia del diritto,Università La Sapienza di Roma,( in particolare ha svolto l’incarico di professore a contratto per l’insegnamento della vittimologia) e presso altre istituzioni,tra cui la Scuola di Alto Perfezionamento per le Forze di Polizia.
Come rappresentante del Ministero della Giustizia ha svolto numerosi incarichi presso il Consiglio d’Europa e come delegato del Ministero della Ricerca Scientifica ha partecipato al lavoro di vari Comitati e gruppi di lavoro presso l’OCSE.E’ stato membro di varie Commissioni Ministeriali nell’ambito dei due Ministeri sopraccitati,in particolare presso il Ministero della giustizia della Commissione che ha elaborato il progetto di legge, divenuto poi la legge n.547del 1993 in tema di criminalità informatica.
E’ titolare della rubrica “Criminalità informatica” della rivista “Diritto Penale e Processo” .Ha diretto due ricerche finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche.Ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto per l’insegnamento del diritto penale dell’informatica presso la facoltà di Giurisprudenza,Università di Trento( anno accademico 2002/2003 , rinnovato per l’anno accademico 2003/2004.).E’ iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali per i Lavori Pubblici di cui alla Legge n.209 del 1994 ed è stato membro della Commissione per le Pensioni Privilegiate.Con Decreto Ministeriale del Ministro per la Innovazione Tecnologica e del Ministro delle Comunicazioni in data 24/7/2002 è stato nominato membro del Comitato Tecnico Nazionale per la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle P.A. E’ ( Comitato decaduto con la fine della legislatura )
Autore di numerosissimi scritti in materia penale,civile,di ordinamento giudiziario,sociologica,criminologica, di diritto penale dell’informatica,di problemi di privacy nel luogo di lavoro di riservatezza dei dati sanitari,di sicurezza delle infrastrutture ctitiche,ecc. ed è autore del volume “ Informatica,Internet e Diritto Penale” la cui seconda edizione è stata pubblicata nel 2003 dalla Casa Editrice Giuffrè, ( in corso la terza edizione )ed è coautore del volume dal titolo “ Profili giuridici del commercio via Internet” .ed.Giuffrè,2001.
E’ stato membro della Commissione Interministeriale incaricata di preparare lo schema di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa per la lotta alla criminalità nel cyberspace ( 2003-2004 ),essendo stato il delegato italiano alla Commissione di esperti del Consiglio di Europa che aveva preparato lo schema della sopraccitata Convenzione.
E’ stato relatore sino al 2008 nella Conferenze annuali c.d OCTOPUS ( criminalità informatica )organizzate a Strasburgo dal Consiglio d’Europa.Dalla fine del 2003 e sino alla fine del 2005 ha svolto l’incarico di consulenza giuridica per la sicurezza informatica presso il CNIPA ( Centro Nazionale per l’Informatica nella P.A ) e,sino alla fine del 2005, ha ricoperto l’incarico di esperto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie per gli aspetti giuridici ed organizzativi della sicurezza informatica.,presiedendo anche il Gruppo di lavoro che ha elaborato le Linee Guida per la sicurezza ICT delle Pubbliche Amministrazioni.
Negli ultimi anni si è occupato particolarmente del problemi giuridici relativi alla sicurezza delle nuove tecnologie (biometria,Voip,WiFi,RFID).
Avvocato Presidente di Cassazione
Presidente onorario Cassazione Avvocato Cassazionista
Presidente onorario Cassazione Avvocato Cassazionista
È Presidente aggiunto onorario della Corte di Cassazione e Avvocato Cassazionista. Ha diretto gli Uffici di Studi e Ricerche presso il Ministero della Giustizia, Direzione Generale II.PP e Direzione Generale AA.PP. ed ha fatto parte dell’Ufficio Legislativo del sopraccitato Ministero.
Dal 1994 al 2000 ha ricoperto l’incarico di Presidente Aggiunto dell’Ufficio GIP presso il Tribunale di Roma. Laureato anche in scienze sociologiche, ha svolto incarichi di docenza presso la cattedra di sociologia del diritto, Università La Sapienza di Roma, ( in particolare ha svolto l’incarico di professore a contratto per l’insegnamento della vittimologia) e presso altre istituzioni, tra cui la Scuola di Alto Perfezionamento per le Forze di Polizia.
Come rappresentante del Ministero della Giustizia ha svolto numerosi incarichi presso il Consiglio d’Europa e come delegato del Ministero della Ricerca Scientifica ha partecipato al lavoro di vari Comitati e gruppi di lavoro presso l’OCSE. È stato membro di varie Commissioni Ministeriali nell’ambito dei due Ministeri sopraccitati, in particolare presso il Ministero della giustizia della Commissione che ha elaborato il progetto di legge, divenuto poi la legge n.547 del 1993 in tema di criminalità informatica.
Presidente onorario Cassazione Avvocato Cassazionista
E’ titolare della rubrica “Criminalità informatica” della rivista “Diritto Penale e Processo” . Ha diretto due ricerche finanziate dal Consiglio Nazionale delle Ricerche. Ha ricoperto l’incarico di Professore a contratto per l’insegnamento del diritto penale dell’informatica presso la facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento ( anno accademico 2002/2003 , rinnovato per l’anno accademico 2003/2004.). E’ iscritto all’Albo degli Arbitri Camerali per i Lavori Pubblici di cui alla Legge n.209 del 1994 ed è stato membro della Commissione per le Pensioni Privilegiate. Con Decreto Ministeriale del Ministro per la Innovazione Tecnologica e del Ministro delle Comunicazioni in data 24/7/2002 è stato nominato membro del Comitato Tecnico Nazionale per la sicurezza informatica e delle telecomunicazioni nelle P.A., ( Comitato decaduto con la fine della legislatura ).
Avvocato tutela del marchio
avvocato tutela del marchio
Rivolgiti agli avvocati specializzati in tutela del diritto d’autore, in tutela del marchio e del brand su internet.
Gli avvocati dello Studio legale ottengono vittore importanti sulla proprietà intellettuale ed industriale, in particolare nella tutela dei segni distintivi su internet.,
Lo Studio legale difende i propri clienti davanti al Tribunale o5dinario, alle CVorti dì’appello ed anche di fronte ai giudici amministrativi, come nel caso qui raccontato.
La tutela si estende alle procedure di opposizione davanti le autorità competenti ed alle fattispecie risarcitorie di fronte alle Autorità indipendenti.
Il Consiglio di Stato ha dato ragione ai provider sul contestato regolamento AGCOM riguardante il diritto d’autore: il Garante, in qualità di Autorità Amministrativa indipendente, non può sanzionare i fornitori di servizio di connettività o gestori di siti in un ambito che è presidiato dal legislatore.
La sesta Sezione del Consiglio di Stato ieri ha accolto due dei motivi articolati dalla difesa del Movimento di difesa dei Consumatori e Assoprovider, rappresentata da uno dei migliori avvocati di Roma, Maria Sole Montagna, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati. Se da una parte è stata riconosciuta la legittimità del regolamento, dall’altra i giudici hanno annullato quella sezione che “dispone sanzioni a carico di chi non ottempera agli ordini dell’Autorità” in materia di violazione delle norme sul copyright. Come spiega la nota dello Studio legale Sarzana e Associati il motivo di deve al fatto che “non essendo presenti tali sanzioni nella normativa primaria, non può essere concesso ad una Autorità Amministrativa indipendente, di ipotizzarne, perché tale attività è riservata al legislatore primario”.
In pratica l’AGCOM non può sanzionare direttamente i siti e i provider che violano il diritto d’autore poiché questo potere è della magistratura e inoltre non ha la potestà di segnalare all’Autorità giudiziaria il comportamento di chi non ottempera.
avvocato tutela del marchio

Avvocato Tutela del copyright
Avvocato tutela del copyright.
Tutti motivi che danno rilevanza alla sentenza del Consiglio di Stato.
La sentenza è esito del ricorso presentato dagli avvocati Fulvio Sarzana di S.Ippolito, storico avversario della Delibera Copyright, e Maria Sole Montagna per conto delle Associazioni Movimento di difesa del Cittadino (Mdc) e Assoprovider (soprattutto gli operatori internet minori, come quelli appunto che sono sotto l’associazione Assoprovider, accusano oneri eccessivi per l’attività di bloccaggio su richiesta di Agcom).
Secondo il Consiglio di Stato, la previsione di sanzioni non è sorretta da una norma primaria e per questo non è legittima. Da una parte è «legittimo che, attraverso il contestato regolamento, l’Autorità possa – a fronte di tali condotte antigiuridiche – adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire o inibire dette condotte», si legge. Dall’altra, «non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda». «E non può dirsi sufficiente la base normativa primaria che, in via generale ed astratta, configura sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di ordini legittimi dell’Autorità», si afferma nel dispositivo.
«A completamento del rispetto stringente del principio di legalità occorrerebbe ancora che tale base normativa prevedesse esplicitamente la conseguenza di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di un ordine dell’Autorità impartito proprio e direttamente per prevenire o inibire la veicolazione su canali informatici di prodotti o servizi assistiti dalla tutela del diritto d’autore. Cosa che, nella specie, tuttavia non risulta ricorrere», spiega il Consiglio di Stato.
Le conseguenze, spiega il migliore avvocato Montagna, sono che «Agcom ha il potere di tutela del diritto d’autore sul web ma, non essendoci sanzioni amministrative legate all’inottemperanza agli ordini e alle diffide dell’Autorità in materia di diritto d’autore, che avrebbero dovuto essere adottate dalla norma primaria, non è possibile sanzionare sulla base delle norme generali chi, provider o sito internet, decida di non adempiere all’ordine di inibizione impartito dall’Autorità». Non solo: «Il Consiglio di Stato ora nega anche il potere sanzionatorio di Agcom non solo su copyright, ma in generale in tutti gli ambiti non previsti da una norma primaria»
reati informatici Avvocato Cassazione
reati informatici avvocato cassazione
il fenomeno del computer crime è stato portato all’attenzione del grande pubblico dei Paesi industrializzati dai migliori avvocati sui reati informatici e ad opera dei mass media secondo un’ottica giornalistica che privilegiava soprattutto l’aspetto, per così dire folcloristico, del fenomeno in questione. I primi studi al riguardo sono opera dei socio-criminologi statunitensi seguiti da quelli tedeschi, francesi ed italiani.
I giuristi si sono mossi in un secondo momento, sollecitati probabilmente dalle iniziative intraprese negli anni ’80 dalle maggiori organizzazioni internazionali (OCSE, Consiglio d’Europa, CEE, ONU) che, l’uno dopo l’altra, hanno esaminato, secondo particolari approcci, questo nuovo tipo di criminalità, elaborando specifiche raccomandazioni o risoluzioni dirette ai Paesi membri e tendenti a sollecitare l’emanazione di apposite norme o l’armonizzazione di quelle eventualmente esistenti al fine di meglio combattere questo tipo di criminalità definita high tech.
La stessa criminalità by computer ha avuto uno sviluppo, qualitativo ma anche quantitativo, a seguito dell’enorme sviluppo dei personal computers (che hanno democratizzato, per così dire, l’approccio all’informatica) ed allo sviluppo della rete delle reti, INTERNET, nelle sue numerose applicazioni.
Le azioni illecite condotte nell’ambito informatico, dapprima opera di isolati hackers che agivano essenzialmente a scopo ludico, hanno subito una significativa evoluzione a seguito del coagularsi di nuclei organizzati di hackers, specie negli USA ed in Germania. Il travaso di ideologie di tipo anarchico-collettivistico nel particolare ambiente ha destato l’allarme dei Governi, stante la minaccia che tale movimento rappresenta potenzialmente per la sicurezza delle reti, per la protezione della privacy e per la sicurezza nazionale.
https://www.lidis.it/wp-admin/post.php?post=16969&action=edit
I migliori avvocati sui reati informatici e li esperti sostengono che è vitale per le organizzazioni criminali il fatto di assicurarsi un flusso di risorse finanziarie, che poi devono essere necessariamente reinvestite e servono anche come mezzo per corrompere i pubblici funzionari. Ed INTERNET, sostengono gli esperti, si presta ottimamente a tali scopi sia consentendo lo sviluppo di giochi d’azzardo sia favorendo il riciclaggio del denaro sporco.
reati informatici avvocato cassazione
Tutela del consumatore e digitale
PROGRAMMA WEBINAR
Moderatore:
- Ivan Marinelli, Presidente A.E.C.I. APS
Interventi *
- Regione Lazio – Paolo Orneli | Saluto della Regione
- Codacons – Gianluca Di Ascenzo | Agenda Digitale
- AGCOM – Enrico Maria Cotugno- | AGCOM e tutela degli utenti
- UNIVERSITÀ TELEMATICA INTERNAZIONALE UNINETTUNO – Fulvio Sarzana di S. Ippolito | La riforma del codice delle comunicazioni elettroniche
- OIC – Osservatorio Imprese e Consumatori – Raffaella Grisafi | La tutela degli utenti tra Imprese e Consumatori
- Vodafone Italia SpA – Leone Vitali | Il 5G in Italia
- Poste Italiane SpA – Romolo Giacani | Il divario digitale: l’importanza della rete
- Sky Italia SpA – Oreste Pallotta | L’evoluzione della rete e dei contenuti
* i contenuti potranno subire modifiche, secondo le esigenze dei relatori e degli organizzatori.
APPUNTAMENTO SULLA PAGINA FACEBOOK DI A.E.C.I., CODACONS E SOCIALMEDIA CONSUMATORE
Per saperne di più, segui #socialmediaconsumatore e www.socialmediaconsumatore.it
L’evento è organizzato da A.E.C.I. Lazio e Codacons nell’ambito del programma Regione Lazio per il Cittadino Consumatore VI con i fondi del Ministero dello Sviluppo Economico – Ripartizione 2018.
Diritto all’oblìo e Garante privacy: l’ordinanza della Cassazione
Diritto all’oblìo e Garante privacy: l’ordinanza della Cassazione.
*Studio legale Sarzana e Associati
La 1 sezione civile della Corte di Cassazione ha emesso a fine giugno del 2021 una ordinanza interlocutoria in materia di diritto all’0blìo e poteri del Garante Privacy
in ordine alla cancellazione dei link e della copia cache di informazioni dai motori di ricerca.
La vicenda traeva origine da un ricorso proposto a norma dell’art. 152 d.lgs. n. 196/2003, avanti al Tribunale di Milano, Yahoo! EMEA Limited e Yahoo! Italia s.r.l. domandavano l’annullamento del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali emesso il 25 febbraio 2016. Deducevano, in particolare: che il 22 aprile 2015 XXXXX aveva inviato a Yahoo! Italia una richiesta fondata sul diritto all’oblio, avente ad oggetto la rimozione dai risultati delle ricerche su internet effettuate con l’utilizzazione dei servizi di ricerca Yahoo! in Europa di diversi URL, specificamente individuati, che collegavano il nome dell’interessato a una vicenda giudiziaria che si ( asseriva non più interessare il diritto di cronaca) Il motore di ricerca aveva replicato di non poter dar riscontro alla richiesta in quanto non era titolare del trattamento dei dati personali di XXXX ; che quest’ultimo aveva quindi depositato un ricorso al nominato Garante; che le richieste formulate erano state parzialmente accolte, essendo stato ordinato a entrambe le società di rimuovere, in modo permanente, gli URL indicati nel ricorso, cancellando anche le copie cache dalle pagine accessibili attraverso i predetti URL.
Da ultimo, con riferimento alle copie cache — che la ricorrente lamentava determinasse l’eliminazione definitiva dell’informazione dall’indice del motore di ricerca, e dunque anche dal contenuto sorgente, con pregiudizio per il diritto dell’interesse del pubblico alla conoscenza delle dette notizie —, osservava come il provvedimento adottato fosse conforme ai principi ispiratori del reg. 2016/6790/UE che aveva previsto il diritto a una cancellazione estesa dei dati personali oggetto del trattamento. La detta sentenza del Tribunale di Milano è stata impugnata per cassazione da Yahoo! Italia e da Yahoo! EMEA.
Diritto all’oblìo e Garante privacy: l’ordinanza della Cassazione.
Diffamazione on line attenti a non far passare tre mesi
Diffamazione on line: attenti a non far passare i tre mesi
Una nuova sentenza delle Sezioni penali della Cassazione interviene in materia di tutela della reputazione sul web.
Chi si ritiene diffamato in rete deve agire prontamente – e comunque entro i tre mesi – perchè altrimenti perde il diritto di proporre la querela.
E questo è quanto più vero in caso di bacheche di Facebook aperte agli amici, anzichè chiuse.
E’ quanto affermato dalla Corte di Cassazione in una sentenza del 9 giugno 2021.
La Suprema Corte ha osservato che in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della individuazione del “dies a quo” per la decorrenza del termine per proporre querela, occorre fare riferimento, in assenza di prova contraria da parte della persona offesa, ad una data contestuale o temporalmente prossima a quella in cui la frase o l’immagine lesiva sono immesse sul “web”, atteso che l’interessato, normalmente, ha notizia del fatto commesso mediante la “rete” accedendo alla stessa direttamente o attraverso altri soggetti i quali in tal modo ne siano venuti a conoscenza”.
Al riguardo, giova rammentare che, secondo l’insegnamento della giurisprudenza della Suprema Corte in tema di diffamazione tramite internet, ai fini della tempestività della querela, occorre considerare che la diffamazione, avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i terzi percepiscono l’espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o immagini lesive siano immesse sul “web”, nel momento in cui il collegamento sia attivato, di guisa che l’interessato, normalmente, ha notizia della immissione in internet del messaggio offensivo o accedendo direttamente ‘in rete’ o mediante altri soggetti che, in tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una prossimità temporale di essi, sempre che l’interessato non dia dimostrazione del contrario.
Diffamazione on line: attenti a non far passare 90 giorni.
Segue su NOVA-Il sole 24 ore
Violazione del copyright: no al Giudice italiano se il sito è all’estero
Violazione del copyright: no al Giudice italiano se il sito è all’estero.
La Suprema Corte con una sentenza che potrebbe avere conseguenze molto rilevanti sulla violazione di diritti di proprietà intellettuale ed industriale su internet,
ha deciso di accogliere l’eccezione dell’avvocato di un ricorrente in Cassazione in merito alla violazione del copyright compiuta attraverso un sito internet.
La sentenza potrebbe avere importanti conseguenze anche su procedimenti pendenti nel nostro Paese in materia di violazione ( e sequestri) della legge sul diritto d’autore compiuta attraverso internet.
La vicenda che riguardava la violazione dei diritti d’autore della RAI su contenuti multimediali trasmessi sul web senza autorizzazione.
In particolare la Corte ha riconosciuto il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano e la conseguente violazione di legge (art. 6 cod. pen.).
La Cassazione ha cassato la sentenza della Corte di appello che ha ritenuto sussistente la giurisdizione italiana in quanto l’evento del reato (la lesione del diritto d’autore italiano) si sarebbe realizzato in Italia, mentre la condotta era stata commessa in Francia.
La decisione non ha considerato che i reati in accertamento sono di mera condotta.
Per la configurabilità dei reati l’evento non risulta necessario, potendo anche mancare del tutto.
L’art. 6 cod. pen. si riferisce, comunque, ad un evento in senso naturalistico, non certo giuridico. Se la norma si riferisse all’evento in senso giuridico la disposizione dell’art. 7 cod. pen. risulterebbe inutile.
Gli eventi naturalistici dei reati si sarebbero comunque verificati in Francia e non già in Italia (ossia l’abusiva riproduzione e la comunicazione al pubblico vietata).
Violazione del copyright: no al Giudice italiano se il sito è all’estero
Dunque secondo la Corte se l’abusiva riproduzione e la comunicazione al pubblico vietata si è realizzata su un sito all’estero, anche se l’evento della violazione dovesse essere percepito in Italia.
segue su Il Sole 24 ore-NOVA

Legal aspects of autonomous vehicles
It is predicted that the future of driving, and of transport infrastructure more generally, will be autonomous and interconnected. Numerous headlines in recent years have been dedicated to the rise and challenges of driverless technology. When and how the technology will be rolled out will depend, in no small part, on the creation of a legal and regulatory environment capable of supporting this new technology.
PIARC – World Road Association – Italian National Committee presents an international workshop to discuss all the implications that autonomous vehicles will have under the social and ethical aspects.
Experts coming from the UK, Italy, USA and Singapore, together with members of the Working Group Ethical, social and safety aspects of autonomous driving and TTS Italia will propose and discuss their experiences.
Scope of the workshop is to produce a formal report to be published by PIARC Italia and shared with other organizations participating in the workshop.
Prof Fulvio Sarzana will talk about Legal aspects of autonomous vehicles – an overview.
What are the legal implications of driverless cars?
Who is responsible when an autonomous car is involved in a collision?
Aside from mastering the technology and developing a viable business case, this is one of the greatest challenges for autonomous vehicle (AV) roll-out and deployment
Speech will draw attention to the most significant legal challenges that AVs address to lawmakers, insurance companies, consumers, and last but not least, car manufacturers.
A self-driving car, also known as an autonomous vehicle (AV or auto), driverless car, or robo-car, is a vehicle that is capable of sensing its environment and moving safely with little or no human input.
Self-driving cars combine a variety of sensors to perceive their surroundings, such as radar, lidar, sonar, GPS, odometry and inertial measurement units.
Advanced control systems interpret sensory information to identify appropriate navigation paths, as well as obstacles and relevant signage.
Legal aspects of autonomous vehicles
Webinar https://www.piarc-italia.it/online/11115-2/Program
Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge
Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge.
di Studio Legale Sarzana e Associati.
Una ordinanza della Prima sezione Civile della Corte di Cassazione della seconda metà di maggio del 2021 sembra segnare una sorta di battuta di arresto nel riconoscimento pretorio del diritto all’oblìo, segnalandosi anche come uno dei primi provvedimenti italiani di legittimità che affronta la latitudine del diritto all’oblìo previsto dall’art 17 del Regolamento generale Privacy.
La vicenda riguardava la richiesta da parte di una persona fisica di cancellazione integrale di una ipoteca anzichè la mera annotazione nei pubblici registri poichè quest’ultima modalità consentiva di risalire ad una precedente iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’avvocato del ricorrente in Cassazione aveva sostenuto che “la previsione dettata dall’articolo 2886 c.c., che disciplina le formalità per la cancellazione, dovrebbe essere giudicata recessiva, se non a prezzo dell’incostituzionalità della disposizione, rispetto ai diritti di rango costituzionale invocati, in particolare il diritto alla riservatezza, all’oblio e dall’immagine”.
In sostanza secondo il ricorrente il diritto all’identità personale sarebbe tutelato dalla cancellazione della notizia dell’iscrizione precedente e non dal mero aggiornamento relativo alla cancellazione, perchè quest’ultima notizia potrebbe far risalire alla pregressa situazione di inadempimento.
Va detto che il Garante Privacy, evocato più volte sul tema, ha sempre tenuto una posizione molto prudente, come sempre accade quando si trova a giudicare della compatibilità tra diritti personali e pubblici poteri.
Cassazione e GDPR: no al diritto all’oblìo se c’è legge
La Suprema Corte ha seguito la linea “attendista” del Garante Italiano e ha così statuito: ” Il diritto all’oblio è disciplinato dall’articolo 17 del Regolamento UE n. 679 del 2016, il quale prevede il diritto dell’interessato di «ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo». Ma il terzo comma della disposizione stabilisce che il diritto alla cancellazione non può essere riconosciuto all’interessato quando il trattamento dei dati personali sia necessario, tra l’altro, per l’adempimento di un obbligo di legge o per l’esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici poteri. E cioè la norma afferma che, all’esito del necessario bilanciamento tra interessi contrapposti, il diritto alla cancellazione dei dati personali soccombe quando vi siano ragioni superiori, quali quelle indicate dalla norma, tra cui la previsione normativa dettata in funzione di un pubblico interesse oppure nell’esercizio di pubblici potere. Nel qual caso i termini del bilanciamento sono stabiliti a monte dal legislatore. Insomma, la soluzione della Corte di giustizia di cui si è poc’anzi detto si rafforza, nel quadro di applicazione del Regolamento 2016/679/UE. Quanto al Codice della privacy, esso non contiene un’espressa previsione del diritto all’oblio, che è stato ricostruito per via essenzialmente pretoria, per lo più quale articolazione succedanea del diritto all’identità personale: nel qual caso con l’esigenza di cui si è detto del già menzionato bilanciamento, che ineluttabilmente si risolve, secondo quanto già detto, in senso sfavorevole al ricorrente.”
Reati informatici e accesso abusivo
Reati informatici e accesso abusivo
La Suprema Corte di Cassazione interviene ancora in tema di reati informatici.
Il quesito di diritto riguardava l’applicazione congiunta del reato di accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico (615 ter c.p.) e di quello di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.)?.
Un soggetto può essere condannato cumulativamente per i due tipi di reato?
No, secondo la Cassazione.
La Suprema Corte è infatti intervenuta nel 2021 stabilendo una precisa qualificazione del rapporto tra le due ipotesi di reato.
I giudici di legittimità, partendo dall’assunto che le due norme siano poste a tutela del medesimo bene giuridico, ha ritenuto invece che le due fattispecie costituissero un’ipotesi di concorso apparente di norme risolvibile attraverso l’applicazione del criterio di specialità di cui all’art 15 c.p.
A sostegno di questa conclusione la Suprema Corte ha motivato precisando che il reato di cui all’articolo 615 quater c.p. costituisce un necessario antefatto del reato di cui all’art 615 ter c.p., ipotesi ben più grave e conseguentemente più severamente punita.
Si tratterebbe, quindi, di un’ipotesi di antefatto non punibile, essendo l’art. 615 quater c.p. destinato ad essere assorbito nell’art. 615 ter c.p.
Reati informatici e accesso abusivo
In particolare la Cassazione ha chiarito che il delitto di cui all’art. 615 quater cod. pen. non può concorrere con quello, più grave, di cui all’art. 615ter cod. pen., del quale costituisce naturalisticamente un antecedente necessario, sempre che quest’ultimo, oltre ad essere procedibile, risulti integrato nel medesimo contesto spazio-temporale in cui sia stato perpetrato l’antefatto ed in danno della medesima persona offesa.
Come esplicitato in motivazione, i delitti di cui agli artt. 615 ter e 615 quater cod.pen. sono posti a tutela del medesimo bene giuridico, ovvero il c.d. “domicilio informatico”, che l’art. 615quater protegge in misura meno ampia (ovvero limitatamente alla riservatezza informatica del soggetto) e l’art. 615ter più incisivamente, operando un più ampio riferimento al domicilio informatico tout court, da intendere, in linea con quanto emergente dalla Raccomandazione del Consiglio d’Europa n. 9 del 1989, quale «”spazio ideale” di esclusiva pertinenza di una persona fisica o giuridica»
Avvocato penalista
Reati informatici videochat assoluzione
Reati informatici videochat assoluzione
La IV sezione Collegiale del Tribunale di Roma, presieduta da Claudia Rinaldi, ha mandato assolto per non aver commesso il fatto, un imprenditore del settore delle telecomunicazioni, difeso dallo Studio legale Sarzana di Roma , che forniva servizi ad uno dei più conosciuti siti di chat erotici italiani.
Il portale oggetto del processo di fronte alla Corte Capitolina, con centinaia di migliaia di contatti giornalieri metteva in contatto ragazze con potenziali clienti interessati ad assistere a spettacoli dal vivo dal contenuto erotico.
Il fenomeno, in evidente ascesa anche contesti insospettabili quali il mondo universitario, necessita di un apparato tecnico che consenta la sincronizzazione di diversi servizi quali il pagamento dei servizi con carta di credito e la fornitura dei numeri telefonici per la chat
Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la fornitura di servizi quali la predisposizione di numeri a valore aggiunto ( appunto gli 899) per mettere in collegamento le ragazze con i “Clienti”, cosi come la registrazione di domini internet e la pubblicità on line, non potessero essere considerati una agevolazione, un induzione o uno sfruttamento della prostituzione, come invece la giurisprudenza della Cassazione aveva ritenuto con due sentenze del 2004 e del 2006.
L’Imprenditore , che aveva ritratto un ingente profitto dalla predisposizione dei collegamenti presenti sul sito, non è stato considerato un percettore diretto dei proventi dell’attività prostituiva on line.
Ha stabilito il Tribunale che “ Avuto quindi riguardo all’attività prevalente del XXXX, si condivide la prospettazione difensiva secondo la quale costui in pratica si sarebbe limitato a fornire le proprie prestazioni in ambito informatico, senza alcun coinvolgimento diretto nello sfruttamento della prostituzione delle ragazze sul sito in esame”.
Per questo motivo il Tribunale ha stabilito che “in presenza del descritto contradditorio quadro probatorio, l’imputato andrà assolto dal reato a lui ascritto ai sensi dell’art 530 cpv cpp per non aver commesso il fatto”.
Reati informatici videochat assoluzione
TAR LAZIO criptovalute
TAR LAZIO criptovalute
Il TAR del Lazio si pronuncia in merito all’assoggettamento a tassazione delle criptovalute.
Con la sentenza n. 01077/2019 pubblicata il 27/01/2020 i giudici amministrativi si sono pronunciati in merito all’impugnazione di atti dell’Agenzia dell’Entrate (in particolare le istruzioni alla compilazione della dichiarazione) che disponevano la necessità di indicazione delle valute virtuali all’interno del quadro RW.
La pronuncia specifica innanzitutto che gli atti con i quali, nell’approvare le istruzioni per la compilazione del Modello Unico Persone Fisiche 2019, si indicano come da inserire nel quadro RW, tra i redditi finanziari di provenienza estera, anche le valute virtuali non hanno natura costitutiva della corrispondente obbligazione tributaria, ma sono meramente ricognitivi di obblighi dichiarativi già esistenti, come definiti ai sensi degli artt. 1 e 4, d.l. n. 167 del 1990, convertito in l. n. 227 del 1990 (modificati dal d.lgs. n. 90 del 2017) e nei relativi limiti; in quanto tali essi non sono lesivi e non possono quindi essere oggetto di impugnazione.
In tal senso è stata ritenuta dai giudici dirimente la circostanza che la modifica del d.l. 167/1990 operata per il tramite del d.lgs. 90/2017, ha esplicitamente inserito l’utilizzo delle “monete virtuali” tra le operazioni relative ai trasferimenti da e per l’estero, rilevanti ai fini del relativo monitoraggio ex art. 1 del d.l. 167/1990.
Inoltre, dopo la disamina della dottrina e dell’atteggiamento adottato da altri Paesi, il TAR Lazio ha inteso adottare una qualificazione fondata su una definizione “funzionale” dell’oggetto (ovvero teleologica e non meramente tipologica), che impone di ricondurre alle pertinenti forme (esistenti) di tassazione non già il mero possesso di valute virtuali in quanto tali, bensì il loro impiego e la loro utilizzazione entro il novero delle diverse operazioni possibili, coerentemente con la loro natura effettiva, che è – per l’appunto – “rappresentativa di valori” (sia pure scaturente da un riconoscimento pattizio e volontario dei soggetti che le utilizzano), che, a loro volta, sono costituiti da utilità economiche e giuridiche come tali valutabili e pertinenti al patrimonio del soggetto titolare, quindi espressivi di capacità contributiva
TAR LAZIO criptovalute
Reati informatici e chat
Reati informatici e chat
- inoltrare una mail nella quale sono contenute informazioni personali condivise da un’altra persona;
- divulgare un contenuto per il quale il mittente aveva specificato che si trattasse di una dichiarazione riservata.
- inoltrare una conversazione a più persone nella quale si effettuano affermazioni diffamatorie o calunniose nei confronti di una persona
Tutela della reputazione e diritto all’oblìo
Tutela della reputazione e diritto all’oblìo
I giornali devono rimuovere il contenuto diffamatorio dagli archivi on line della testata in caso di diffamazione, a differenza di quanto avviene in relazione al diritto all’oblìo.
E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione in una ordinanza di fine aprile 2021.
La Suprema Corte era stata evocata da uno dei maggiori quotidiani italiani, che invocava la riforma di una sentenza che l’aveva vista soccombente nel giudizio di merito.
La testata intendeva far affermare il principio in base alla quale la deindicizzazione di un articolo non ne obbliga la cancellazione ma il semplice spostamento nell’archivio on line del giornale.
La Corte richiama la giurisprudenza in materia di diritto all’oblio della Suprema Corte e stabilisce il criterio discretivo tra cancellazione di un articolo on line in caso di tutela della riservatezza da quello in caso di tutela dell’onore e della reputazione.
Tutela della reputazione e diritto all’oblìo
Il Supremo Collegio ricorda che “quando si parla del diritto all’oblio, “ci si riferisce, in realtà, ad almeno tre differenti situazioni”, ovvero: “quella di chi desidera non vedere nuovamente pubblicate notizie relative a vicende, in passato legittimamente diffuse, quando è trascorso un certo tempo tra la prima e la seconda pubblicazione”; quella, invece, “connessa all’uso di internet ed alla reperibilità delle notizie nella rete, consistente nell’esigenza di collocare la pubblicazione, avvenuta legittimamente molti anni prima, nel contesto attuale”; e quella, infine, trattata nella sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea 13 maggio 2014, in C-131/12, “nella quale l’interessato fa valere il diritto alla cancellazione dei dati”, o meglio il “diritto a che l’informazione in questione riguardante la sua persona non venga più, allo stato attuale, per il tempo decorso, collegata al suo nome da un elenco di risultati che appare a seguito di una ricerca effettuata a partire dal suo nome”.
In questa prospettiva, dunque, e fermo restando che la testé citata sentenza delle Sezioni Unite non crea vincoli all’odierna decisione (e ciò perché tale arresto – oltre ad affermare che la fattispecie allora in esame corrispondeva “alla prima delle tre ipotesi suindicate”, rappresentando “un caso classico, cioè un caso connesso col problema della libertà di stampa e la diffusione della notizia a mezzo giornalistico, rimanendo perciò escluso ogni collegamento con i problemi posti dalla moderna tecnologia e dall’uso della rete internet” – precisa di voler circoscrivere “il proprio intervento nomofilattico esclusivamente in tale ambito”), deve rilevarsi che l’elemento, per così dire, “unificante” tutte le ipotesi in cui viene in rilievo il conflitto tra il diritto della persona all’oblio di notizie che la riguardino ed il contrapposto interesse alla conservazione delle stesse in archivi informatici, è costituito dalla liceità dell’iniziale pubblicazione. All’opposto, nel presente caso, tale presupposto difetta, essendo stata la notizia ritenuta diffamatoria. Tale peculiarità, dunque, impone il rigetto del motivo qui in esame”.

Reati informatici avvocato
Reati informatici avvocato
I reati informatici sono sempre più in aumento.
cerchio un avvocato studio legale reati informatici?
Devi difenderti in tribunale per un reato informatico? Ti hanno sequestrato un computer o uno smartphone?
Sei vittima di un reato informatico e ti vuoi difenderti?
Possiamo dividere i reati informatici e/o telematici disciplinati dal nostro ordinamento in quattro grandi famiglie:
– la frode informatica, prevista dall’articolo 640 ter del codice penale che consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto;
– l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter del codice penale);
– la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (615 quater del codice penale);
– la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies del codice penale).
I REATI INFORMATICI INFORMATICI, O COMPUTER COMPUTER CRIMES: RISVOLTO RISVOLTO
NEGATIVO DELLO SVILUPPO TECNOLOGICO.
Lo sviluppo delle tecnologie informatiche ha permesso di
disegnare nuovi scenari da qualche decennio a questa parte.
In un lasso di tempo assai breve, la maggior parte delle attività
umane svolte manualmente o attraverso apparecchiature
meccanismi ad hoc e, hanno lasciato il passo a ben più efficienti
implementazioni digitali. Si pensi ad esempio agli enormi archivi
documentali che, fino a non troppi anni fa, creavano grossi
problemi problemi di gestione gestione nonché, soprattutto soprattutto, di indicizzazione indicizzazione.
Reati informatici e D.lgs. 231/2001: contesto normativo
In particolare, è utile prendere in esame i reati informatici contemplati nel D.lgs. 231/01 che trae la sua origine come legge anticorruzione. Successivamente, il legislatore italiano ne ha ampliato i confini.
Il sistema sanzionatorio del D.lgs. 231/01, a livello di importo, potrebbe sembrare di importo “contenuto” in confronto alle sanzioni in caso di violazioni dettate nel GDPR (v. Articolo 83) che in alcuni casi potrebbero raggiungere l’importo di 10 o 20 milioni di euro (secondo il tipo di infrazione) o al 2% o 4% del fatturato mondiale annuo riferito all’esercizio precedente.
Un sistema sanzionatorio di minor importo, dunque, in quanto la somma può arrivare ad un massimo di poco più di 1,5 milioni di euro secondo un sistema basato su quote fissate in prima valutazione dal giudice che ne determina il numero (non inferiore a 100 e non superiore a 1000) e, in seconda valutazione, dall’organo giurisdizionale a cui spetta il compito di stabilire il valore pecuniario della quota il cui ammontare massimo è di 1549 euro, stabilito in considerazione di alcune variabili: gravità del reato, grado di responsabilità dell’ente, volontà e azioni riparatorie e azioni di riorganizzazione aziendale.
avvocato penalista reati informatici diritto penale informatico
Reati informatici avvocato
Fulvio Sarzana all’Arbitro Bancario Finanziario
Tutela della reputazione sul web
Tutela della reputazione sul web.
Lo Studio legale effettuerà una lezione in materia di diritto all’oblìo e tutela della reputazione sul web.
Come tutelare la propria reputazione sul web? come proteggersi dalla diffamazione? come rimuovere i contenuti sgraditi?
La lezione si svolgerà nell’ambito del
Data Protection Officer e Information Security
Corso di formazione del Dipartimento di Economia e Finanza.
È stato infatti attivato nell’Anno Accademico 2020/2021 dall’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Dipartimento di Economia e Finanza, il corso di Formazione in Data Protection Officer e Information Security, in partenariato scientifico con il Centro di Ricerche Economiche Giuridiche (CREG) e con la collaborazione di Privacy Academy.
Nell’era digitale in cui viviamo, comunicare è diventato sempre più semplice e veloce.
Una notizia pubblicata sul web, un post su un social network, un commento inappropriato su una chat di un gruppo facebook o di un gruppo “whatsapp” sono in grado di raggiungere facilmente un numero imprecisato di persone.
Tutela della reputazione sul web
La web reputation è la reputazione online di una persona fisica o giuridica ed è costituita dalla percezione che gli utenti del web hanno di quello specifico soggetto.
Ogni azione che si compie online, quindi, va a incidere sulla propria web reputation, poiché ogni comportamento e ogni notizia reperibile in rete contribuiscono a formare l’idea che l’utente si crea e il giudizio che lo stesso esprime con riferimento ad una persona o ad un brand.
La web reputation non è solo “difesa dei confini”. Parallelamente alla tutela, ti devi costruire la reputazione online con una serie di accortezze che sono le seguenti:
- cura (o fai curare da esperti) quotidianamente le pagine dei tuoi social per immettere in rete sempre nuovi contenuti che sai per certo essere positivi;
- crea e mantieni un blog tematico sulle tue attività perché la gente ama chi fornisce contenuti utili ed è quindi portata a lasciare buone recensioni;
- utilizza tutti gli strumenti di pubblicazione attuali, dalle campagna Facebook alla cura della presenza nella directories, per alimentare la macchina di costruzione del tuo marchio.
Università di Roma Tor Vergata

Reati informatici e prova sul web
Reati informatici e prova sul web
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato Studio legale Sarzana
La Cassazione in sede penale ritorna, in una Ordinanza di fine marzo 2021, sul valore da attribuire alla stampa di una pagina web che venga prodotta in un processo penale.
L’ordinanza, emessa in un procedimento penale attinente la tutela della reputazione sul web, sembra potr avere un valore in tutti i reati informatici, qualora venga prodotta la stampa di una pagina internet.
Diversamente da quanto statuito dallo stesso Supremo Collegio nei giudizi civili ( soprattutto nei giudizi di lavoro) in sede penale la produzione di una pagina web viene ritenuta in grado di provare di per sè la penale responsabilità dell’imputato, anche senza particolare forme di autenticazione o di certificazione.
Già in precedenza il Supremo Collegio aveva ritenuto che la stampa di una pagina web potesse avere di per sè valore legale.
Reati informatici e prova sul web
In particolare si è ritenuto che la valutazione del valore legale degli screenshot fosse essenzialmente ricompresa nell’art 189 c.p.p. (Prove non disciplinate dalla legge «Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.») e nell’art. 234 c.p.p. (Prova Documentale “È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualunque altro mezzo”).
La Cassazione ha così ribadito in tema di reati informatici che “Non è poi vero che le copie cartacee delle schermate telematiche dei siti Internet siano inutilizzabili in giudizio, atteso che i dati di carattere informatico contenuti in un computer rientrano tra le prove documentali e per l’estrazione di questi dati non occorre alcuna particolare garanzia; di conseguenza ogni documento acquisito liberamente ha valore di prova, anche se privo di certificazione; sarà poi il giudice a valutarne liberamente l’attendibilità”.
segue su Il sole 24 ore

Bitcoin in Cassazione
Bitcoin in Cassazione
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato Studio legale Sarzana
La Corte Suprema di Cassazione torna ad occuparsi nel 2021 della criptovaluta Bitcoin.
Che valore hanno dal punto di vista economico i bitcoin? Lo scambio di bitcoin può realizzare il reato di truffa?
I giudici di Piazza Cavour avevano già affrontato il tema della natura dei Bitcoin in due sentenze del 17 settembre 2020.
In quella occasione la Cassazione aveva ritenuto che i bitcoin potessero essere ricompresi tra gli strumenti finanziari, ciò per la particolare natura della proposta di scambio contenuta in una piattaforma di trading sulle criptovalute.
I Giudici avevano infatti scritto: “ la vendita di bitcoin veniva reclamizzata come una vera e propria proposta di investimento, tanto che sul sito ove veniva pubblicizzata si davano informazioni idonee a mettere i risparmiatori in grado di valutare se aderire o meno all’iniziativa, affermando che “chi ha scommesso in bitcoin in due anni ha guadagnato più del 97%”; trattasi pertanto di attività soggetta agli adempimenti di cui agli artt. 91 e seguenti TUF, la cui omissione integra la sussistenza del reato di cui all’art. 166 comma 1 lett. c) TUF.”
Bitcoin in Cassazione
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione, in una sentenza dei primi di marzo del 2021, affronta nuovamente il tema del valore economico della criptovaluta più famosa al mondo ai fini, questa volta, della contestazione del reato di truffa, previsto dall’art 64o del codice penale.
Il ricorrente in Cassazione in particolare aveva negato che la criptovaluta in sè potesse avere un rilievo economico tale da realizzare il reato di truffa di cui all’art. 640 cod. pen. italiano, non sussistendo l’effettivo conseguimento da parte dell’agente di un bene avente valore economico, tali non potendo essere ritenuti i Bitcoin cui si riferisce l’accusa.
segue su Il sole 24 ore
Reati fallimentari e societari cosa fare
Reati fallimentari e societari cosa fare.
Sei indagato di un reato fallimentare? hai bisogno di un avvocato penalista?
stai cercando uno studio legale specializzato sui reati societari?
Cosa dice la Cassazione sui reati fallimentari?
La Corte di Cassazione ha stabilito recentemente che in tema di rapporti fra reati fallimentari e reati societari, nel caso di falsità in bilancio seguite dal fallimento della società “il fatto di cui all’art. 2621 c.c. è assorbito nel reato di bancarotta impropria, mentre concorre con i delitti di bancarotta propria documentale di cui alla L.Fall., art. 216 comma 1, n. 2, ove integrate da condotte diverse dalla falsificazione” .
Il Supremo Collegio ha anche stabilito che la fattispecie di bancarotta impropria da reato societario, prevista dall’art. 223, c. 2, n. 1. L. Fall., risulta integrata sia nel caso in cui l’amministratore simuli nei bilanci un’inesistente stato di solidità finanziaria, così favorendo l’ottenimento di nuovi finanziamenti e forniture ed agevolando l’esposizione debitoria della società fallita.
L’art.223 prevede i fatti di bancarotta fraudolenta. Il comma 1 ripropone l’ipotesi della bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e anche l’ipotesi di bancarotta preferenziale, perché dice che le pene stabilite nell’art.216 si applicano agli amministratori, ai direttori generale, ai sindaci, ai liquidatori di società dichiarate fallite che abbiano commesso uno dei fatti indicati in quell’articolo. La società viene dichiarata fallita e questi soggetti rispondono con le stesse pene, pene accessorie e interdizioni previste dall’art.216.
L’art.224 prevede in relazione alle ipotesi di bancarotta semplice un analogo meccanismo. Le pene di cui all’art.217 si applicano agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci, ai liquidatori che hanno commesso uno dei fatti previsti da quell’articolo.
L’art.223 al comma 2 n.2 prevede una seconda ipotesi: il fatto degli organi di amministrazione, direzione controllo che hanno cagionato con dolo il fallimento della società.
Simmetricamente l’art.224 comma 1 n. 2 prevede l’applicazione della pena per la bancarotta semplice a quei soggetti che abbiano concorso a cagionare o aggravare il dissesto con l’inosservanza degli obblighi a essi imposti dalla legge.
Reati informatici accolto ricorso
Reati informatici accolto ricorso.
La Corte di Cassazione citando la migliore dottrina accoglie il ricorso dell’avvocato cassazionista.
In tema di accesso abusivo ad un sistema informatico, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 615-ter, comma 2, n. 1, c.p. non è sufficiente la mera qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio del soggetto attivo, ma è necessario che il fatto sia commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti alla funzione, di modo che la qualità soggettiva dell’agente abbia quanto meno agevolato la realizzazione del reato.
(In applicazione del principio la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto l’aggravante nel caso di reiterato accesso non autorizzato, da parte di un carabiniere in servizio, ad un indirizzo di posta elettronica privato a mezzo del proprio dispositivo mobile o del computer in dotazione dell’ufficio).
L’accesso abusivo a sistema informatico
Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico(2) protetto da misure di sicurezza(3) ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni:
- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l’interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.
Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all’ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.
Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d’ufficio
Reati informatici accolto ricorso.
Responsabilità dell’amministratore di società
La Responsabilità dell’amministratore di società cosa fare
La Corte di Cassazione, a sezioni riunite. è intervenuta dopo il ricorso dell‘avvocato Cassazionista, in tema di sussistenza di tutti i requisiti necessari per la qualificazione della partecipata come società in house províding affinchè l’azione di responsabilità promossa nei confronti degli organi di amministrazione e di controllo per i danni cagionati al patrimonio della società spetti alla Corte dei conti.
Di norma, l’amministratore unico assume maggiori rischi di responsabilità a causa della mancanza di collegialità e di deleghe della gestione sociale e, quindi, della sua maggiore discrezionalità nell’esercizio dei poteri di gestione. Senza dubbio si tratta del più elevato grado di responsabilità previsto per gli amministratori di società per azioni (e di capitali).
L’amministratore unico:
-
è il solo direttamente responsabile verso la società (oltre che dei soci, creditori ed altri terzi) senza possibilità di avvalersi della causa di esenzione della responsabilità, ex art. 2392, comma 3, c.c., prevista per la gestione pluripersonale;
-
risponde, tout court, dell’eventuale esercizio di attività concorrente con l’interesse sociale secondo le regole del contratto concluso in conflitto di interessi nella rappresentanza volontaria.
La Responsabilità dell’amministratore di società
La Suprema Corte Su tale aspetto la Corte evidenzia che in tema di società di capitali partecipate da enti pubblici sussiste l’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità. Tale principio rappresenta un’eccezione rispetto alla regola secondo cui la mera assunzione della qualità di socio da parte dello Stato o di un ente pubblico non costituisce una ragione sufficiente ai fini della devoluzione dell’azione di responsabilità alla giurisdizione contabile. Tranne che per le società in house e le società c.d. legali (quelle, cioè, attraverso le quali l’ente pubblico svolge un’attività amministrativa in forma privatistica), il danno subìto dalla società a causa della mala gestio degli amministratori o dei componenti dell’organo di controllo non è qualificabile come danno erariale.
La Responsabilità dell’amministratore di società
Intelligenza artificiale e diritto
Intelligenza artificiale e diritto. Una prospettiva costituzionale.
E’ in uscita, per i tipi di Franco Angeli, il volume
INTELLIGENZA ARTIFICIALE E DIRITTO
Come regolare un mondo nuovo
Un ‘nuovo mondo’ che contiene e propone interrogativi profondi e inediti, i quali investono i campi e le categorie più qualificanti della civiltà sociale (e giuridica: salute, istruzione, lavoro, procedure democratiche, sicurezza, giustizia), e arrivano a prefigurare scenari (con tratti persino inquietanti) in cui può venire in discussione l’essenza stessa di ciò che consideriamo identità umana.
Come regolare tutto questo? Quali nuovi strumenti il diritto può o dovrà mettere in campo? Quali principi costruire come cornice della coesistenza tra uomo e macchine, che, come scrive L. Alexandre, “non è un problema tecnico preoccupante ma temporaneo che si risolve in vent’anni e scompare: conviveremo con lei (cioè con l’AI) per sempre“? O come adattare i principi irrinunciabili del costituzionalismo, come eguaglianza, dignità, tutela dei diritti inviolabili dell’uomo a questo contesto assolutamente imprevedibile, che fino a qualche anno fa avremmo tranquillamente definito come ‘distopico’ o fantascientifico? Infine, che cosa è o cosa può diventare veramente ciò che chiamiamo (a volte indistintamente) AI?
A questi interrogativi, in una necessaria prospettiva multidisciplinare, cercano di rispondere giuristi di diversa estrazione e provenienza settoriale, filosofi, scienziati della robotica e dell’AI.
Scritti di: D. Amoroso, L. Aulino, C. Casonato, A. Celotto, A. D’Aloia, A. De Felice, L. Dei Cas, F. Donati, F. Faini, M. Fasan, E.A. Ferioli, R. Folgieri, E. Gragnoli, P. Grimaldi, M.F. Monterossi, F. Pacini, S. Quattrocolo, L. Rufo, F. Sarzana di Sant’Ippolito, A. Simoncini, L. Solum, G. Tamburrini, M. Zanichelli.
Antonio D’Aloia è professore ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Parma, ed è direttore scientifico dello University Center for Bioethics. Da anni studia i rapporti tra scienza, tecnologie, diritto. Su questi temi ha curato altresì i seguenti volumi: Neuroscience and Law. Complicated Crossings and New Perspectives (con M.C. Errigo), Springer 2020; Biotecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Giappichelli 2005; Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale, Jovene 2008; Il diritto alla fine della vita: principi, decisioni, casi, ESI 2012; The Common Good and Ecological Integrity (con J. Gray and L. Westra), Routledge 2018.

Digital services act Audizione
Digital services act Audizione
il 4 marzo alle 14 e 30, presso Ufficio Mercato Interno Competitività e Affari generali
Della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Politiche Europe, si svolgerà l’audizione di esperti e associazioni di categoria in merito alla Proposte di Regolamento della Commissione Ue su Digital services e market act.
Sarà presente anche l’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati.
Digital services act Audizione

Reputazione on line cosa fare
Reputazione on line cosa fare.
Commento a cura dello Studio legale di Roma
Tutela della reputazione on line: risponde il blogger che non si attivi per rimuovere il contenuto diffamatorio, e ciò a prescindere dal fatto se il commento sia del titolare del sito o di terzi.
E’ quanto ha affermato la V Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione in una sentenza degli ultimi giorni di febbraio del 20201.
La vicenda riguardava la penale responsabilità della titolare di un sito per il reato di diffamazione.
La Corte, diversamente da quanto previsto in tema di omesso controllo da parte del direttore responsabile di una testata, ritiene che il titolare di un sito risponda a titolo concorsuale di un delitto commissivo, se ad esempio non provveda a cancellare immediatamente lo scritto presuntivamente diffamatorio.
Confermata pertanto l’inapplicabilità dell’art. 57 del codice penale ai gestori di siti internet diversi dalle testate giornalistiche telematiche (e del resto, oltre alla tassatività dei soggetti indicati dalla norma, il direttore o il vice direttore della pubblicazione, si doveva considerare anche il diverso momento in cui interviene il controllo dei contenuti, prima della pubblicazione, nel caso della carta stampata e delle testate telematiche, dopo il loro inserimento, nel caso dei blog, dei social e degli altri mezzi di comunicazione su internet), questa Corte ha osservato come possa ritenersi il concorso del titolare del sito (o di altro mezzo di comunicazione su internet)in cui sia stato pubblicato il pezzo diffamatorio solo quando sia provato il suo consapevole e volontario concorso nella diffusione stessa (individuato, ad esempio nella omessa rimozione dello scritto)
in tema di diffamazione, il “blogger” risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell’art. 595 cod. pen., sotto il profilo dell’offesa arrecata “con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell’altrui reputazione e consente l’ulteriore diffusione dei commenti diffamatori.
Reputazione on line cosa fare
continua su Il sole 24 ore
Lo Studio Legale nel board Iothings
Lo Studio Legale nel board Iothings.
Lo Studio Legale Sarzana e Associati entra nell’advisory board del prestigioso Evento IOTHINGS.
L’ Advisory Group è un gruppo di lavoro composto da Esperti e Top Manager delle principali realtà italiane ed internazionali protagoniste della trasformazione digitale. Dal confronto delle loro esperienze emergono le tematiche affrontate negli eventi IOTHINGS.
Dal 2002 IOTHINGS è l’evento italiano più importante nell’ambito delle tecnologie IoT che si svolge annualmente in 2 edizioni: in primavera a Milano e in autunno a Roma.
IOTHINGS nasce dall’esperienza di M2M FORUM, la prima Conference & Expo M2M+IoT internazionale. Creata nel 2002 da Innovability ha riunito operatori italiani ed europei del mondo Machine-to-Machine e Internet of Things
Decine di eventi in live streaming, con speaker nazionali ed internazionali, dedicati a chi sta progettando il futuro utilizzando tecnologie IoT, AI, Edge, 5G, AR/VR e altre ancora.
Dai trend tecnologici agli scenari regolamentari, quali sono gli elementi chiave per comprendere e sfruttare al meglio questa fase di profonda innovazione tecnologica, capace di rivoluzionare le dinamiche di business ma anche l’organizzazione interna delle aziende stesse.
La potente combinazione di reti 5G, Internet of Things, e Intelligenza Artificiale, segna l’inizio di una nuova era definita da esperienze altamente contestualizzate e personalizzate, con un impatto significativo sugli individui, le industrie, la società e l’economia, trasformando il modo in cui viviamo e lavoriamo.
Digitalizzazione e crescita, quindi, un binomio sostenuto dalla spinta delle connessioni ad altissima velocità. Quali piattaforme e servizi innovativi è possibile – oggi e in prospettiva – mettere a disposizione di cittadini e imprese?
Sarzana e Associati si occuperà delle tematiche legali dell’intelligenza artificiale, della blockchain, dell’internet of things, della realtà aumentata così come del fintech e del 5g.
Gli aspetti legali della Privacy e del trattamento dei dati verranno affrontati dallo Studio nei diversi eventi a Roma e Milano.
Lo Studio Legale nel board Iothings
Blockchain e pubblica amministrazione
Blockchain e pubblica amministrazione.
Intervista allo Studio legale Sarzana e Associati
Il Previdente.
Le tecnologie Blockchain fanno parte della più ampia famiglia delle
tecnologie di Distributed Ledger, ossia sistemi che si basano su un
registro aperto e distribuito, che può essere letto e modificato da
più nodi di una rete.
La Blockchain è quindi un insieme di tecnologie, in cui il registro è
strutturato come una catena di blocchi concatenati in ordine cronologico ( da qui il nome blockchain) e la cui integrità è garantita
dall›uso della crittografia. Le transazioni ed il consenso sono distribuiti di norma su tutti i nodi della reti.
Una volta scritti, i dati in un blocco non possono essere retroattivamente alterati senza che vengano modificati tutti i blocchi successivi ad esso e ciò, per la natura del protocollo e dello schema di validazione, necessiterebbe del consenso della maggioranza della rete.
La sua origine è piuttosto recente (risale al 2009), e si deve alla mente di un soggetto che non è masi stato identificato, ovvero Satoshi
Nakamoto, il misterioso inventore del Bitcoin.
Blockchain e pubblica Amministrazione
Le aree di applicazione di maggiore interesse per il settore pubblico comprendono: riconoscimento automatico dei titoli di studio,
sanità, pianificazione urbana e traffico, finanza pubblica e sistema
elettorale. La Blockchain può rivelarsi una tecnologia molto efficace
per lo snellimento di alcune procedure burocratiche.
Si pensi, ad esempio, alla tenuta dei registri pubblici catastali ed immobiliari, oppure la digitalizzazione, attraverso un sistema in grado
di assicurare la conformità e la immodificabilità dei risultati, delle
graduatorie pubbliche (dai bandi, alle aste e gare d’appalto).
Un altro ambito in cui potrebbe essere utilizzata la Blockchain è il
registro delle imprese e la garanzia, anche temporale del passaggio di proprietà di quote societarie, o la tenuta del pubblico registro
automobilistico, in modo da permettere forme di aggiornamento e
correzione più rapide.
Per venire ad un ambito più vicino al tema della rivista la gestione del reddito di cittadinanza tramite smart contract e tecnologia blockchain potrebbe consentire grande risparmio di tempo e
denaro per la PA.
https://fp.cisl.it/wp-content/uploads/2021/02/Il-previdente_35-alta-risoluzione.pdf

Amministratore di fatto cosa rischia
Amministratore di fatto cosa rischia.
La Suprema Corte di Cassazione, su ricorso di un avvocato cassazionista, ha stabilito i seguenti princìpi in materia di responsabilità dell’amministratore di fatto di una società di capitali.
La Corte presieduta dal Presidente di sezione della Cassazione ha precisato che:
“l’amministratore di fatto di una società di capitali, pur privo di un’investitura formale, esercita sotto il profilo sostanziale nell’ambito sociale un’influenza che trascende la titolarità delle funzioni, con poteri analoghi se non addirittura superiori a quelli spettanti agli amministratori di diritto, sicché può concorrere con questi ultimi a cagionare un danno alla società attraverso il compimento o l’omissione di atti di gestione”.
L’Amministratore di fatto quindi chiamato in Tribunale dovrà scegliere attentamente il proprio avvocato per non rischiare di dover risarcire i danni.
In merito ai principi di quantificazione del danno nell’azione di responsabilità contro gli amministratori, la Corte di Cassazione ha stabilito che la Corte s’appello avesse correttamente osservato il rispetto del nesso causale, dal momento che “il dato relativo alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare è stato introdotto solo in quanto il danno accertato risultava superiore a quello di cui era stato domandato il risarcimento”. Al riguardo, la Suprema Corte ha pertanto statuito che “deve riconoscersi conforme al diritto la decisione di merito che, con riferimento all’azione di responsabilità promossa dal curatore a norma dell’art. 146, comma 2, l. fall., quantifichi il danno avendo riguardo all’accertata colpevole dispersione di elementi dell’attivo patrimoniale da parte degli amministratori, oltre che al colpevole protrarsi di un’attività produttiva implicante l’assunzione di maggiori debiti della società, a nulla rilevando che l’importo oggetto di liquidazione sulla base di tali criteri sia ridotto a una minor somma, nella specie corrispondente alla differenza tra il passivo e l’attivo fallimentare, in ragione del limite quantitativo della pretesa fatta valere”.
Amministratore di fatto cosa rischia.
Se sei un amministratore di fatto o di diritto chiedi una consulenza
Responsabilità della società Avvocato Cassazionista
Responsabilità della società Avvocato Cassazionista.
Il ricorso dell’avvocato Cassazionista in caso di responsabilità della società deve essere attentamente valutato.
Il rischio è che la società di capitali possa essere condannata.
In partica è forte il rischio che possa essere dichiarata la responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica.
La Suprema Corte di Cassazione ha analizzato la questione dopo il ricorso in Cassazione dell’avvocato, in materia di violazione delle norme sugli infortuni sul lavoro ha infatti statuito che “in tema di responsabilità amministrativa degli enti derivante dal reato di lesioni personali aggravate dalla violazione della disciplina antinfortunistica, l’interesse, quale criterio di imputazione oggettiva della responsabilità, può sussistere anche in relazione a una trasgressione isolata dovuta ad un’iniziativa estemporanea, senza la necessità di provare la natura sistematica delle violazioni antinfortunistiche, allorché altre evidenze fattuali dimostrino il collegamento finalistico tra la violazione e l’interesse dell’ente”.
La Cassazione sembra aver preso una diversa direzione rispetto a quanto tradizionalmente statuito in materia di responsabilità dell’ente ai sensi del D Lgs 231/2001.
La Suprema Corte ha confermato al condanna delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, nei casi in cui sia conseguito “un qualche vantaggio per l’Ente” (inteso quale “riduzione dei costi o contenimento della spesa con conseguente massimizzazione del profitto”) sussiste soltanto qualora vi sia stata una “sistematica” violazione della “normativa antinfortunistica”, sintomatica di una specifica “politica di impresa” attenta più al risparmio che alla tutela dei lavoratore.
Non bastava insomma una sola condotta illecita per far scattare la responsabilità dell’ente in base alla disciplina prevista dal Decreto legislativo 231/2001.
Responsabilità della società Avvocato Cassazionista
Se vuoi sapere come difenderti rivolgiti all’avvocato Cassazionista
Il servizio Legge 231 è curato in particolare da professionisti provenienti dal mondo della magistratura e dell’avvocatura unitamente a consulenti amministrativi ed informatici e si sostanzia in nel controllo della rispondenza di tutti i seguenti adempimenti a quanto previsto dalla legge.
La Blockchain nella lotta alla pandemia Covid 19
La Blockchain nella lotta alla pandemia da COVID 19.
Un binomio alquanto originale che sta però cominciando a realizzare i propri effetti in giro per il mondo.
Gli ospedali britannici di Stratford-upon-Avon e Warwick, ad esempio, hanno iniziato a impiegare una blockchain per monitorare il processo di distribuzione, stoccaggio e somministrazione dei vaccini per COVID-19.
L’obiettivo nel caso degli ospedali britannici è quello di garantire e ottimizzare il controllo della catena del freddo necessaria per mantenere a temperature estremamente basse i vaccini di una nota multinazionale farmaceutica.
Nel maggio dello scorso anno la Khalifa University of Science and Technology con sede ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, ha invece istituito una task force di ricerca e sviluppo COVID-19 come parte del suo approccio strategico per aiutare ad affrontare la pandemia, con il risultato di 14 progetti di ricerca completamente finanziati.
Alla fine di gennaio 2021, la Khalifa University ha annunciato una collaborazione di ricerca con la polizia di Dubai per fornire il suo contributo al contenimento dell’epidemia nel distretto Naif di Dubai.
La tracciabilità, intesa come immutabilità di determinati eventi, appare ancora la chiave per limitare gli effetti nefasti della pandemia.
Nel settore più specifico della tracciabilità dei vaccini l’Università Emiratina ha pubblicato una ricerca nel database di ricerca IEEE Xplore sulle soluzioni basate su blockchain per passaporti medici digitali COVID-19 e certificati di immunità con codice open source disponibile online.
La ricerca ha testato con successo la possibilità di avere un’identità medica digitale che sia facilmente verificabile dalle autorità sanitarie e da altri stakeholder utilizzando la blockchain.
La tecnologia della catena a blocchi appare avere il potenziale per contribuire a riportare il mondo a viaggiare utilizzando la funzionalità di sicurezza blockchain e il monitoraggio della storia medica digitale.
La Blockchain nella lotta alla pandemia da COVID 19.

Come annullare il sequestro tributario
Come annullare il sequestro tributario?
E’ possibile far annullare un provvedimento di sequestro nell’ambito di un procedimento per reato tributario?
Si, lo ha stabilito la Corte di Cassazione.
la suprema Corte di cassazione su ricorso dell’avvocato Cassazionista
ha stabilito che “in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria.”
la Corte ha ritenuto che ” fronte delle decisioni di questa Corte che insistono sulla incertezza circa la stessa sussistenza del reato, il Tribunale del rinvio, anche in questa ordinanza, omette del tutto di valutare ed esporre gli elementi certi e idonei a stornare ogni possibile dubbio in ordine alla perdurante sussistenza di un illecito profitto in capo alla attuale ricorrente anche all’esito delle sentenze tributarie e dei provvedimenti di “sgravio”. Né fornisce adeguata risposta alle censure difensive relative alla qualificazione del sequestro (inammissibilità del sequestro per equivalente disposto per un reato tributario sui beni di una società terza rispetto all’autore del reato; impossibilità di configurare i presupposti della confisca diretta, che richiede il conseguimento di un illecito profitto e non un mero risparmio di spesa), limitandosi a richiamare il contenuto dell’ordinanza del 26/06/2019 ma senza nulla dire in ordine alla compiuta e dettagliata identificazione del profitto del reato [inteso nel senso indicato dalle Sezioni Unite di questa Corte, per cui il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito.
Come annullare il sequestro tributario?

Reati informatici studio legale
Reati informatici studio legale
webinar gratuito “I pericoli della rete e nella rete. Cybercrimes e reati informatici” 8 febbraio 2021 ore 15.00
L’associazione Nuove Frontiere del Diritto, in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Roma, l’Ordine degli Avvocati di Velletri, Gruppo 24 Ore, ALI, Tradizione e innovazione, ENTDI, MepLaw, organizza il webinar gratuito dal titolo “I pericoli della rete e nella rete. Cybercrime” che avrà luogo lunedì 8 febbraio 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.00.
Saluti istituzionali
Avv. Antonino Galletti Presidente COA Roma
Avv. Lia Simonetti Presidente COA Velletri
Introduce
Cons. Avv. Mario Scialla Segretario Ordine Avvocati di Roma – Responsabile Commissione Procedura Penale COA di Roma
Modera
Emilio Orlando Giornalista e Scrittore
Programma e relatori
Prof. Avv. Paolo Galdieri Foro di Roma – Docente di Diritto Penale dell’Informatica
DIGITAL CRIME: PRESENTE E FUTURO NORMATIVO
Prof. Avv. Fulvio Sarzana Foro di Roma – Professore straordinario di diritto della blockchain, Intelligenza Artificiale e IOT Università
Telematica Internazionale UNINETTUNO
ILLECITO TRATTAMENTO DEI DATI E GLI ALTRI REATI NEL GDPR E RELATIVO DECRETO DI ATTUAZIONE
Prof. Marino D’Amore Docente di Internet e Social Media e Social Network Analysis – Università Niccolò Cusano
SOCIAL NETWORKS: NUOVE RELAZIONALITÀ TRA PERICOLI E SOCIALIZZAZIONE
Dott. Costantino De Robbio Magistrato e Componente Comitato Direttivo della Scuola Superiore della Magistratura
I REATI INFORMATICI IN AMBITO AZIENDALE
Dott. Michelangelo Di Stefano Esperto in tecniche investigative e forensi avanzate
IL CONTRASTO AL TERRORISMO SULLA RETE
Avv. Paolo Maria Storani Foro di Macerata – Cassazionista e Consulente Parlamentare
I SIGNORI DELLE PIATTAFORME E IL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ DELLA RETE: NUOVI SCENARI
Prof. Avv. Francesco Mazza Professore a Contratto presso Università di Cassino – Studio Legale Meplaw
I REATI INFORMATICI A SFONDO SESSUALE: GROOMING E REVENGE PORN
Avv. Prof. Federica Federici Foro di Roma – Componente Commissione Procedura Penale COA Roma
TRAPPOLE IN RETE: QUANDO LA CHALLENGE DIVENTA UN REATO. IL CASO TIKTOK: DAL GIOCO AL RISCHIO ALLA MORTE.
Cons. Avv. Paolo Voltaggio Foro di Roma – Presidente Laboratorio Forense
Prof. Laura Volpini PhD Psicologa Giuridica Forense e Criminologa – Psicoterapeuta – Docente presso Università di Roma “La Sapienza”
CYBERBULLISMO / PROFILING DELL’AUTORE DEL REATO
reati informatici studio legale
Programma completo e info:

Reati informatici avvocato
Reati informatici avvocato.
Ecco cosa succede con i reati informatici.
La spiegazione dell’avvocato penalista di Roma dello Studio legale.
Gli aspetti penali.
Ma ci sono anche tante aree di grigio nei regolamenti, lasciate alla discrezionalità del momento e delle circostanze. Si possono trovare corrispondenze tra queste regole e il codice penale italiano o le regole della stampa; ma anche differenze importanti, appunto sui temi della diffamazione e delle fake news, dove i social applicano i principi giuridici statunitensi e non i nostri e quindi tutelano di più la “libertà di espressione”.
Se fin qui ci sono forti analogie con il nostro codice penale o le leggi della stampa, le notizie false sono un altro discorso. “I social non comprendono il reato di diffamazione, che negli Stati Uniti in pratica non esiste. E infatti ignorano anche le richieste di rimozione fatte dai giudici”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato penalista esperto di digitale.
“Un sito diffamante lo puoi fare oscurare in Italia, con un giudice; un post diffamatorio no”, continua. Sulle notizie false, inoltre, Facebook è particolarmente permissivo dicendo che non le rimuove ma solo ne limita la diffusione e impedisce alle pagine di disinformazione di fare soldi con la pubblicità. Blocca le fake news solo se portano a un danno concreto e immediato.Twitter rimuove le fake news se contengono informazioni sicuramente false e insieme con alta propensione a fare danni. Sia Facebook sia Twitter, per questi motivi, stanno rimuovendo contenuti falsi in merito al covid-19.In caso di fake news che non provocano alto rischio di danni concreti, i due social mettono un’etichetta di avviso.
Twitter rimuove anche i contenuti multimediali atti a ingannare (fotomontaggi, deepfake); prima faceva così anche Facebook, che ora invece scrive sulle proprie policy di stare investigando la materia per decidere il da farsi. Come punizioni per gli utenti, Twitter applica le solite sanzioni graduate e Facebook resta sul generico.
Reati informatici avvocato
I reati attinenti la privacy
I reati attinenti la privacy.
Lo Studio legale Sarzana svolgerà una lezione al Corso “Maestro della Protezione dei Dati & Data Protection Designer” dell’Academy dell’Istituto Italiano per la Privacy.
La lezione riguarderà Gli illeciti penali nel decreto legislativo 101/2018 di adeguamento al Regolamento generale privacy e sarà incentrata sui seguenti argomenti: Centri di imputazione giuridica della responsabilità penale
L’illecito trattamento di dati ex art. 167 D.Lgs. 196/2003
La comunicazione o diffusione illecita di dati ex art. 167-bis /
L’acquisizione fraudolenta di dati ex art. 167-ter D.Lgs. /
Le sanzioni verso i gruppi imprenditoriali
Gli altri delitti privacy (artt. 168-171 D.Lgs. 196/2003)
La disciplina del “quasi ne bis in idem
Fondamento Comunitario delle sanzioni penali
L’articolo 84 GDPR rubricato appunto «Sanzioni» il quale recita: «Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle altre sanzioni”.
La prima ipotesi in sede di adeguamento al GDPR era di depenalizzare del tutto i reati privacy, per non incorrere nel divieto di ne bis in idem ribadito dal considerando 149 del GDPR stesso.
Il decreto legislativo 101/2018 prevede ora tre fattispecie di reato relative al trattamento illecito di dati personali, la loro comunicazione e diffusione illecita e l’acquisizione fraudolenta.
L’art 167 è stato spacchettato e spalmato su tre norme
I reati attinenti la privacy

Diffamazione cosa fare
diffamazione cosa fare
DIFFAMAZIONE ONLINE, COS’È E COSA FARE?
L’avvocato dello studio legale ospite di striscia la Notizia, la popolare trasmissione mediaset
Con l’avvento dell’online si crede spesso che alcuni reati non abbiano valore se prepetrati nel web. Non è così nel caso della diffamazione. Marco Camisani Calzolari con l’aiuto di un esperto ci spiega cosa si intende per diffamazione e cosa fare quando si ritiene sia stata lesa la propria reputazione
Il diritto alla reputazione, nell’ordinamento italiano, viene tutelato in quanto bene avente rilevanza costituzionale. Sebbene non sia espressamente menzionata, infatti, la tutela della reputazione può essere ricavata dal combinato disposto degli artt. 2 e 3 della Carta.
Il diritto alla reputazione rientra, insieme al diritto all’immagine, al nome e all’onore nell’alveo dei diritti della personalità.
Lo stesso è tutelato, poi, in maniera rilevante dall’art. 595 del Codice penale che prevede il reato di diffamazione nel caso in cui qualcuno “comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione”
Dalla lesione della reputazione deriva un diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 2043 c.c. e del danno non patrimoniale exart. 2059 c.c., e ciò senza la prova dell’esistenza del danno se viene provato il fatto lesivo. La prova della diffamazione può essere data per presunzioni posto che, «una volta dimostrata la lesione della reputazione personale il danno è in “re ipsa”, in quanto è costituito dalla diminuzione o privazione di un valore, benchè non patrimoniale, della persona umana»
diffamazione cosa fare
qui il servizio di striscia la notizia
Tutela la tua reputazione
tutela la tua reputazione
qualcuno ti diffama? ci sono su internet contenuti contro di te? qualcuno parla male della tua azienda?
oggi puoi risolvere
scopri come tutelare il tuo nome, la tua immagine, la tua azienda
Il team legale di Sarzana Partners, dedicato alla tutela legale della reputazione può aiutarti.
In particolare i membri dello Studio hanno maturato una significativa esperienza nell’assistenza a persone fisiche ed imprese interessate a proteggere la loro reputazione nei confronti di contenuti presenti su quotidiani, organi di stampa, forum, social network, siti aziendali.
TUTELA LEGALE DELLA REPUTAZIONE E BRAND
In particolare il Team legale può assisterti nella redazione ed invio di istanze giudiziali e stragiudiziali di rimozione dei contenuti e nei ricorsi al Garante della Privacy e nella.
- redazione di esposti, denunce e querele nonché della costituzione di parte civile in procedimenti penali;
- instaurazione di procedimenti civili per ottenere il risarcimento dei danni.
Lo Studio ha ottenuto importanti vittorie in materia di tutela della reputazione sul web, come ad esempio il riconoscimento del Diritto all’Oblio attraverso i provvedimenti del del Garante privacy
L’Avv. Maria Sole Montagna, Partner dello Studio legale di Roma ha ottenuto un importante provvedimento dal Garante Privacy in tema di diritto all’oblio.
Il provvedimento finale del ricorso attivato dallo Studio Legale Sarzana contiene, al di là della deindicizzazione, anche la rimozione integrale di contenuti per i quali era stato attivato il ricorso dall’archivio on line del sito Internet resosi responsabile della violazione del diritto all’oblio.
Evitare il sequestro della società
Evitare il sequestro della società come fare
La Corte di Cassazione interviene sul sequestro e confisca nei confronti dell’Amministratore di una società, accoglie il ricorso dell’avvocato cassazionista e annulla la sentenza.
Ecco cosa ha detto la Cassazione.
Quanto ai presupposti per l’applicazione della confisca per equivalente sui beni del legale rappresentante della persona giuridica, la giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha chiarito che essa può essere disposta all’esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica da cui risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell’ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato, precisando che, al fine di poter disporre la confisca diretta del profitto nei confronti della persona giuridica non sussiste un obbligo per la pubblica accusa di dover provvedere alla preventiva ricerca di liquidità o cespiti anche nel caso in cui risulti “ex actis” l’incapienza del patrimonio dell’ente (Sez. 3, n. 3591 del 20/09/2018, Rv. 275687 – 01; Sez. 3, n. 6205 del 29/10/2014, Mataloni, Rv. 262770 – 01) essendo sufficiente indicazioni contrarie circa la disponibilità di beni in capo alla persona giuridica. Infine, in tema di reati tributari, la previsione di cui all’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, secondo la quale la confisca, diretta o per equivalente, non opera per la parte del profitto o del prezzo del reato che il contribuente si impegna a versare all’erario, va intesa nel senso che, per la parte coperta da tale impegno, la confisca può comunque essere adottata nonostante l’accordo rateale intervenuto, ma non è eseguibile, producendo i suoi effetti solo al verificarsi del mancato pagamento del debito (Sez. 3, n. 18034 del 05/02/2019, Castiglioni, Rv. 275951 – 01).
Consegue che la sentenza impugnata che si è limitata a disporre la confisca dei beni dell’imputato per equivalente senza la valutazione dei presupposti di applicazione, nei termini di cui sopra, deve essere annullata sul punto con rinvio per un nuovo esame, alla luce dei principi sopra richiamati, al Tribunale di Chieti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla applicazione delle pene accessorie di cui all’art. 12 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, pene accessorie che elimina. Annulla la medesima sentenza limitatamente alla disposta confisca per equivalente, con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale
Evitare il sequestro della società come fare
mi copiano il marchio cosa fare
mi copiano il marchio cosa fare
Ti hanno copiato il marchio e vuoi sapere cosa fare?
Oggi puoi avere soddisfazione.
Rivolgiti agli avvocati specializzati
Lo stabilisce la Cassazione che ha statuito che econdo l’orientamento giurisprudenziale di legittimità dominante, integra il delitto di commercio di prodotti con marchio contraffatto colui che pone in vendita accessori e ricambi per auto sui quali sia stato riprodotto il marchio dell’impresa produttrice dei componenti originali, senza che al riguardo assuma rilievo il disposto del D.Lgs. n. 30 del 2005, art. 241, in virtù del quale non può vietarsi la fabbricazione e la messa in commercio di parti di ricambio di un prodotto complesso coperto da privativa, in quanto resta comunque vietata, ai sensi degli artt. 473 e 474 c.p., la contraffazione del marchio esposto dal titolare di esso sui componenti originali.
mi copiano il marchio cosa fare
Se vuoi tutelare il tuo marchio rivolgiti ai migliori avvocati specializzati in
Proprietà intellettuale ed industriale
DIRITTO D’AUTORE,
MARCHI, NOME A DOMINIO E BREVETTI, TUTELA DEL SOFTWARE
Consulenza ed Assistenza Legale nel settore dei marchi e brevetti
Lo Studio ha una vasta esperienza nel settore della proprietà intellettuale ed industriale e nella tutela generale dei segni distintivi dell’impresa così come nella tutela del Diritto d’Autore fornendo Assistenza nelle controversie attinenti la violazione della proprietà industriale ed il diritto d’Autore.
Lo Studio Legale Sarzana si occupa di tutela del Marchio e dei segni distintivi online ed offline in ambito nazionale ed internazionale.
Lo Studio si avvale di consulenti marchi e di proprietà intellettuale specializzati per assistere i clienti nella creazione di una efficace protezione dei segni distintivi, fornendo, inoltre, consulenza strategica operativa sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale.
Lo Studio, inoltre, fornisce consulenza sulla selezione dei marchi e modelli ai fini dell’uso in ambito nazionale ed internazionale e provvede alle ricerche, al deposito di domande, alla registrazione e al rinnovo marchi e modelli.
I Consulentti legali Inoltre, provvedono al deposito di domande, all’opposizione e alla difesa davanti all’Ufficio marchi dell’Unione Europea.
Proprietà intellettuale ed industriale
Devi annullare un sequestro?
devi annullare un sequestro?
Come posso fare ad annullare un sequestro e la confisca?
oggi si può fare.
Lo stabilisce la Cassazione che ha così statuito: Il ricorso è fondato e, come tale, meritevole di accoglimento. . La giurisprudenza ha riconosciuto che, in tema di patteggiamento, l’estensione dell’applicabilità della confisca, per effetto della L. n. 134 del 2003, a tutte le ipotesi previste dall’art. 240 cod. pen., e non più solo a quelle previste come ipotesi di confisca obbligatoria, impone al giudice di motivare le ragioni per cui ritiene di dover disporre la confisca di specifici beni sottoposti a sequestro, ovvero, in subordine, quelle per cui non ritiene attendibili le giustificazioni eventualmente addotte in ordine alla provenienza del denaro o dei beni confiscati , e ciò in quanto, pur dovendosi tale obbligo motivazionale parametrarsí alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all’atto negoziale con cui l’imputato dispensa l’accusa dall’onere di provare i fatti dedotti nell’imputazione, è altrettanto vero che il compito del giudice non può mai ridursi ad una funzione di semplice presa d’atto del patto concluso tra le parti (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574). 3. Nella fattispecie si è in presenza di un reato che non si è consumato e che, conseguentemente, non ha visto alcun depauperamento patrimoniale della vittima e conseguimento di un profitto da parte dell’agente. A questo sì aggiunga la totale assenza di corrispondenza tra il valore economico della tentata estorsione (euro 25.000) e l’entità della somma confiscata (euro 2.150): la lacuna motivazionale sul punto (il giudice ha motivato la confisca del denaro in sequestro affermando apoditticamente che lo stesso costituisce provento di reato) impone l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro in sequestro.
devi annullare un sequestro?
Avvocato Roma Studio Legale
Violazione sul software no al reato
Violazione sul software no al reato
La violazione del diritto d’autore sul software, basata sulla vendita, deve essere provata, perchè in caso contrario l’imputato deve essere assolto.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione in una sentenza della fine di dicembre del 2020.
La vicenda riguardava l’impugnazione davanti al Supremo Collegio di una sentenza della Corte di appello di Roma che confermava la pronuncia del Tribunale di Roma in materia di reati relativi alla violazione del diritto d’autore.
In particolare la Corte territoriale, applicate le circostanze attenuanti generiche, aveva condannato l’imputato alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di cui all’art. 171-ter lett. f) I. n. 633 del 1941, a lui ascritto per aver posto in vendita una scheda atta ad eludere i sistemi di protezione delle consolle per l’utilizzazione di software ( nella fattispecie si trattava di videogiochi) illecitamente duplicati.
Secondo la ricorrente, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ravvisato la violazione del diritto di autore, unicamente perché la scheda era finalizzata a rendere possibile l’elusione delle misure di protezione di cui all’art. 102-quater I. n. 633 del 1941, ma senza considerare: che la scheda non è stata sottoposta ad alcun accertamento tecnico; che non vi è prova che l’imputata fosse consapevole dell’illiceità della vendita della scheda; che detta scheda ha numerosi metodi di impiego del tutto leciti. Nella specie, non vi sarebbe prova della finalità prevalentemente elusiva dei sistemi di protezione tecnologica , anche alla luce della Direttiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, che sancisce il rispetto del principio di proporzionalità, e che, all’art. 6, capo III, n. 2b), stabilisce che gli Stati membri devono prevedere un’adeguata protezione giuridica contro l’elusione di efficaci misure tecnologiche, qualora tali sistemi non abbiano altro finalità o uso commerciali rilevante oltre a quello di eludere tali misure. Sotto altro profilo, la motivazione sarebbe illogica, laddove, per un verso, ha affermato che la detenzione della scheda era destinata all’esigenza di avere la disponibilità di opere facilmente riproducibili all’interno dell’esercizio commerciale, e, per altro verso, non è stata rinvenuta alcuna opera riprodotta illegalmente.
Violazione sul software no al reato
Diritto delle telecomunicazioni
Diritto delle telecomunicazioni
Lo Studio legale ha partecipato al tavolo di lavoro sulle telecomunicazioni organizzato dal sottosegretario allo sviluppo economico, Manzella, che si è tenuto il 23 dicembre scorso.
Nel corso dell’incontro sono state affrontate le tematiche relative all’assegnazione delle frequenze, alle problematiche relative alle infrastrutture fisse di telecomunicazione.
Il sottosegretario Manzella è il responsabile governtivo del piano Strategico per la Banda Ultralarga che è coordinato dalla Presidenza del Consiglio (PCM) tramite Il Comitato per la diffusione della Banda Ultralarga (COBUL), che ha definito la strategia nazionale e ne monitorerà la corretta attuazione.
Il COBUL è composto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero per la Pubblica Amministrazione, dal Ministero per gli Affari Regionali e Autonomie, dal Ministero per il Sud e la Coesione territoriale, dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, dal Presidente della Conferenza delle regioni e delle Province autonome e da Infratel Italia, società in house del MiSE, per l’attuazione e il monitoraggio della strategia.
Studio legale diritto delle telecomunicazioni
La locuzione banda larga (dal termine inglese broadband), nel campo delle telecomunicazioni e informatica, indica generalmente la trasmissione e ricezione di dati informativi, inviati e ricevuti simultaneamente in maggiore quantità, sullo stesso cavo o mezzo radio grazie all’uso di mezzi trasmissivi e tecniche di equalizzazione per trasmissione che supportino e sfruttino un’ampiezza di banda superiore ai precedenti sistemi di telecomunicazioni detti invece a banda stretta (narrowband).
Ci sono diverse definizioni tecniche su che cosa sia banda ultralarga. Deve raggiungere almeno 30 Megabit al secondo effettivi in download, secondo la Commissione europea (anche se ci si appresta ad aggiornare a 100 Megabit questo parametro).
La banda ultralarga consiste nella capacità delle reti di inviare dati ad altissima velocità, equivalente ad almeno 100 Mbps (definita “ultra fast broadband” nell’Agenda Digitale Europea) o ad almeno 30 Mbps (“fast broadband”). L’Italia porta avanti un piano strategico per la banda ultra larga, lanciato a marzo 2015. Attraverso siti dedicati, è possibile verificare la copertura della banda ultralarga al proprio indirizzo di casa, in tutte le regioni e province.
Telecommunications between the right to access and the large oligopolies
Telecommunications between the right to access and the large oligopolies
The open modem is dead, long live the open modem.
The proclamation announcing the death of a king and the enthroning
of a new king is analogous to what is happening in relation to modem
freedom.
For many years, in Italy, you couldn’t choose which modem to
install in your home, the device was simply included in the various telephone operator plans.
The situation changed on the 1st of January 2019 under Resolution 348/18/CONS, by which the Authority for Communications Guarantees (AGCOM) decreed that users could use any modem they preferred, without being tied to the proprietary ones offered by telephone operators.
The Resolution immediately sparked a dispute between large fixed or fixed and mobile operators, on the one hand, and smaller operators, supported by certain equipment manufacturers and consumer protection
associations, on the other.
The dispute has been fought among the halls of AGCOM, in the judicial settings of the Regional Administrative Court for Lazio and the Council of State, and before the CORECOM Regional Communications Committees, yet has still to come to a conclusion, since the largest of the Italian operators, Telecom Italia, has decided to challenge the sentence of the Regional Administrative Court, which it had partially surrendered
to, once again before the Council of State.
Several large operators have preferred to withdraw their appeals and focus on new offers that take into account the parameters established by AGCOM in Resolution 348/18.
The judicial disputes are dragging on, more than anything else, in contemplation of existing contracts and instalments payable by consumers who had stipulated contracts pending the application of the disputed Resolution.
In any case, the AGCOM Resolution merely assumes the executive role of EU Regulation 2015/2120 of the European Parliament and of the Council of 25th
November 2015, which introduced a new set of rules on net neutrality into the European legal system, as signing to national regulatory authorities with new roles in terms of regulations, supervision and enforcement, in order to guarantee the right of users to an open Internet (Articles 3, 4 and 5 of the Regulation).
According to the principle of net neutrality, internet access must be treated in a non-discriminatory manner, regardless of the content, application, service, terminal, sender or recipient.
Follow on OpenTLC magazine

Privacy e dati sanitari
Privacy e dati sanitari.
Il Reg. UE 2016/679 all’art. 9 par. 1 (“è vietato trattare dati personali che […] nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute […]”) pone l’espresso divieto di trattamento dei dati sanitari in quanto dati riconducibili direttamente all’identità del soggetto interessato. Tuttavia va evidenziato che trattandosi di una situazione di emergenza sanitaria, il cui obiettivo primario è la tutela della salute del singolo e della collettività, si deve prendere in considerazione il paragrafo 2 dell’art. 9 GDPR con riferimento alla lettera g), h) e i). Questa seconda parte dell’articolo evidenzia che quanto previsto dal precedente paragrafo 1 non possa essere applicato a determinati casi e fattispecie poiché, in questi casi, “il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita”[3] con una particolare attenzione al rispetto della protezione dei dati delle persone fisiche e con l’obbligo di prevedere delle misure “appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato”.[4] È evidente che si è in presenza di un interesse pubblico rilevante (tutela della salute) con la conseguenza della necessaria l’individuazione dei soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o legati all’esercizio di pubblici poteri.
Con l’art. 2 sexies, introdotto con il D.Lgs. 101/2018, rubricato “Trattamento di categorie particolari di dati personali necessari per motivi di interesse pubblico rilevante” il legislatore italiano ha stabilito, richiamando la normativa comunitaria, che “si considera rilevante l’interesse pubblico relativo a trattamenti effettuati da soggetti che svolgono compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri nelle seguenti materie: […] u) compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, […] e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica”. La violazione dell’art. 2 sexies Codice Privacy post riforma del 2018 trova nell’art. 166 Codice Privacy (sostituito dall’art. 15 c. 1 lett. a) D.Lgs. 101/2018) l’individuazione dei “criteri di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e procedimento per l’adozione dei provvedimenti correttivi e sanzionatori”) e che applica “la fascia edittale più severa, ossia quella dell’art. 83 par. 5 GDPR”.[5] Va portata alla nostra attenzione la lett. i) par. 2 art. 9 GDPR laddove si evidenzia che il trattamento “è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell’assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell’Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutela re i diritti e le libertà dell’interessato […]”.
Privacy e dati sanitari.
Un caso di violazione dei dati sanitari
Cassazione diffamazione via PEC
La Corte di Cassazione è intervenuta in una sentenza depositata agli inizi di dicembre del 2020 sul reato di diffamazione aggravata compiuta attraverso il mezzo della posta elettronica certificata (PEC).
La diffamazione è un reato previsto dall’articolo 595 del codice penale con il quale si punisce chi reca offesa alla reputazione di una persona non presente.
Le pene possono arrivare fino a 3 anni di reclusione e 2.000 euro di multa.
La diffamazione, a differenza dell’ingiuria (depenalizzata dal 2016), si configura come un’offesa all’onore compiuta in assenza della persona denigrata.
Il codice penale specifica come la diffamazione per essere tale deve essere comunicata a più persone.
Secondo il Supremo Collegio l’utilizzo della posta elettronica certificata non esclude la sussistenza del requisito della comunicazione con più persone anche nell’ipotesi di diretta ed esclusiva destinazione del messaggio diffamatorio ad una sola persona determinata, quando l’accesso alla casella mail sia consentito almeno ad altro soggetto, ai fini della consultazione, estrazione di copia e di stampa, e tale accesso plurimo sia noto al mittente o, quantomeno, prevedibile secondo l’ordinaria diligenza.
L’ipotesi accade, ad esempio, in ipotesi di trasmissione di un messaggio di posta elettronica al responsabile di un pubblico ufficio per motivi inerenti la funzione svolta che, per necessità operative del servizio o dell’ufficio, non resta riservato tra il mittente ed il destinatario ed è, pertanto, destinato ad essere visionato da più persone, salva l’esplicita indicazione di riservatezza.
In tal caso, la modalità di trasmissione a mezzo mail in nulla si distingue dall’ordinario inoltro per posta ordinaria, in busta chiusa non recante la dicitura “riservata – personale”, essendo la comunicazione originata da ragioni di ufficio destinata a essere conosciuta anche dagli addetti all’apertura e smistamento della corrispondenza o a successivi destinatari, competenti per le fasi del procedimento amministrativo al quale la comunicazione medesima abbia dato avvio.
E tale destinazione “in incertam personam” riguarda, all’evidenza, anche gli allegati ad una nota di trasmissione, che con quest’ultima si integrano per relationem, avendone il mittente fatto proprio il contenuto.
Cassazione diffamazione via PEC
Chiedi agli Avvocati specializzati su diffamazione
concorrenza nelle tlc
Concorrenza nelle tlc
Lo Studio legale di Roma specializzato nel diritto delle telecomunicazioni e nella concorrenza spiega alcuni profili relativi al ricorso al TAR.
Il modem libero tra diritto all’accesso e grandi oligopoli
Reati fallimentari accolto ricorso
reati fallimentari accolto ricorso
In materia di pene accessorie relative ai reati di bancarotta fraudolenta la Suprema Corte di cassazione, seguendo la migliore dottrina, ha accolto il ricorso dell’avvocato cassazionista, stabilendo che quanto alle pene accessorie, coerentemente a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale n. 222 del 5 dicembre 2018, che ha dichiarato l’incostituzionalità della durata fissa delle pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, prevista ex lege in dieci anni dall’ultimo comma dell’art. 216 I. fall. in relazione alle ipotesi di condanna relativa ai reati di bancarotta fraudolenta ed ha rimodulato, con la suddetta sentenza manipolativa sostitutiva, la formula normativa con il disposto “fino a dieci anni”.
Il Collegio ha inoltre stabilito, sempre in materia di ricorso in cassazione relativo a reati fallimentari che debba essere rilevata sia pur d’ufficio l’illegalità della pena, anche di quella accessoria, inflitta sulla base di un dettato normativo divenuto incostituzionale pur in caso di inammissibilità del ricorso.
Il ricorso in Cassazione è stato dunque accolto con rinvio, spettando al giudice di merito la valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria, commisurandola ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite che, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 222 del 2018 Corte cost., hanno così disposto, risolvendo la questione del se la rimodulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dovesse comportare la commisurazione delle pene accessorie fisse illegali già disposte alla pena principale applicata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., ovvero la rideterminazione dovesse essere operata dal giudice, nell’ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
L’annullamento deve essere operato con rinvio, spettando al giudice di merito la valutazione dei parametri fattuali ai quali ancorare la determinazione della misura della sanzione accessoria, commisurandola ai criteri indicati dall’art. 133 cod. pen., in ossequio alle indicazioni delle Sezioni Unite che, con la sentenza Sez. U, n. 28910 del 28/2/2019, Suraci, proprio in relazione al caso delle pene accessorie decennali previste per i reati di bancarotta fraudolenta dichiarate incostituzionali dalla sentenza n. 222 del 2018 Corte cost., hanno così disposto, risolvendo la questione del se la rimodulazione conseguente alla pronuncia di incostituzionalità dovesse comportare la commisurazione delle pene accessorie fisse illegali già disposte alla pena principale applicata, ai sensi dell’art. 37 cod. pen., ovvero la rideterminazione dovesse essere operata dal giudice, nell’ambito dei limiti edittali risultanti dalla nuova formulazione, in base ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen.
reati fallimentari accolto ricorso
Vuoi sapere come presentare un ricorso in Cassazione in materia fallimentare?
Assoluzione reato tributario
Assoluzione reato tributario
La Suprema Corte di Cassazione ha chiarito l’ambito di applicazione della assoluzione dal reato tributario nel processo tributario.
“Nel processo tributario, la sentenza penale irrevocabile di assoluzione dal reato tributario, emessa con la formula “perchè il fatto non sussiste”, non spiega automaticamente efficacia di giudicato, ancorchè i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l’Amministrazione finanziaria ha promosso l’accertamento nei confronti del contribuente, ma può essere presa in considerazione come possibile fonte di prova dal giudice tributario, il quale nell’esercizio dei propri poteri di valutazione, deve verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui detta sentenza è destinata ad operare”.
La CTR era dunque tenuta a valutare specificamente, ancorchè al fine della formazione del proprio “libero convincimento”, la sentenza penale assolutoria messa in evidenza dal motivo di doglianza, mentre ne ha totalmente omesso l’esame. – In buona sostanza, quantunque sia esclusa, alla luce dell’art.654 c.p.p., l’efficacia vincolante nel processo tributario del giudicato penale, va contestualmente riaffermato il dovere del giudice tributario, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione della condotta delle parti e del materiale probatorio acquisito agli atti, di verificarne la rilevanza nell’ambito specifico in cui esso è destinato ad operare. Nella specie, di converso, la CTR non ha puntualmente dato conto degli elementi rilevanti nel giudizio e dell’iter logico seguito per pervenire alla decisione di disattendere le risultanze accluse nella sentenza assolutoria in rapporto alle altre emergenze processuali.
L’Avvocato cassazionista del ricorrente aveva argomentato in proposito con il secondo motivo di ricorso, che, i sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., la CTR aveva efefttuato un omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, non avendo la stessa Corte esaminato e motivato circa l’utilizzabilità e rilevanza delle risultanze del procedimento penale con specifico riguardo al valore probatorio della sentenza di assoluzione anche al fine del superamento dell’onere della prova in capo al contribuente.
Vuoi avere informazioni da un Avvocato Cassazionista in merito a ricorso tributario in sede penale e tributario?
Vuoi sapere di più su Assoluzione reato tributario?
Tributario e Fiscale
Frode fiscale in Cassazione
Frode fiscale in Cassazione rigetta il ricorso dell’Agenzia delle entrate
Il Supremo Collegio non accoglie il ricorso dell’agenzia delle entrate e conferma la sentenza di e4straneità all’illecito tributario.
La Cassazione ha stabilito che la tematica della detraibilità dell’I.V.A. in relazione ad operazioni iscritte in un meccanismo negoziale attuato allo scopo di frodare il fisco ed i connessi profili di ripartizione dell’onere della prova tra fisco e contribuente. Vertendosi pacificamente nel caso in esame in ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti, deve ritenersi che le operazioni siano state effettivamente rese al destinatario, che le ha effettivamente ricevute, ma da soggetto diverso da quello che ha effettuato la cessione o la prestazione rappresentata nella fattura; in tali casi l’I.V.A., in linea di principio, non è detraibile perché versata ad un soggetto non legittimato alla rivalsa, né assoggettato all’obbligo di pagamento dell’imposta, non potendo entrare nel conteggio del dare ed avere ai fini I.V.A. fatture emesse da chi non è stato controparte nel rapporto relativo alle operazioni fatturate, perché riguardanti operazioni inesistenti, senza che rilevi che le stesse fatture costituiscano la «copertura» di prestazioni acquisite da altri soggetti. 2.1. Ai fini della ripartizione dell’onere della prova, incombe sull’Amministrazione finanziaria dimostrare che, a fronte dell’esibizione del titolo, difettano le condizioni, oggettive e soggettive, per la detrazione. Come chiarito da questa Corte la prova che deve essere fornita dall’Amministrazione in caso di operazioni soggettivamente inesistenti si incentra su due circostanze di valenza costitutiva rispetto alla pretesa erariale, ossia che il soggetto formale non è quello reale e che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere che la cessione si inseriva in una evasione I.V.A. e, a tale ultimo fine, non è necessaria la prova della partecipazione all’evasione, ma è sufficiente e necessario che il contribuente avrebbe dovuto esserne consapevole. Con riguardo a tale ultima circostanza, secondo il consolidato orientamento della Corte di Giustizia, deve essere soddisfatta l’esigenza di tutela della buona fede del soggetto passivo, il quale non può essere sanzionato, con il diniego del diritto di detrazione, se non sapeva o non avrebbe potuto sapere che l’operazione si collocava nell’ambito di un’evasione commessa dal fornitore o che un’altra operazione facente parte delle cessioni, precedente o successiva a quella da detto soggetto passivo, era viziata da evasione dell’I.V.A.). In sostanza, l’Amministrazione finanziaria è tenuta a provare, anche solo sulla base di presunzioni, come prevede per l’I.V.A. l’art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 633 del 1973, e mediante elementi indiziari che il contribuente al momento in cui ha acquistato il bene o il servizio sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l’uso dell’ordinaria diligenza, che il soggetto formalmente cedente, con l’emissione della relativa fattura, aveva evaso l’imposta o partecipato a una frode, e cioè che il contribuente disponeva di indizi idonei a «porre sull’avviso qualunque imprenditore onesto e mediamente esperto sulla sostanziale inesistenza del contraente» 2.2. La Corte di Giustizia, con riguardo alla prova sull’elemento soggettivo del cessionario, ha escluso la compatibilità con il diritto unionale di una previsione di legge nazionale che consideri inesistente, in base a criteri predeterminati, il soggetto emittente la fattura e, di conseguenza, neghi al destinatario il diritto a detrazione, sottolineando che «il criterio dell’esistenza del fornitore dei beni o del suo diritto ad emettere fatture….non figura tra le condizioni del diritto alla detrazione», rilevando esclusivamente che egli abbia «la qualità di soggetto passivo»); ne consegue che spetta all’Amministrazione dimostrare, e al giudice verificare, «alla luce di elementi oggettivi e senza esigere dal destinatario della fattura verifiche che non gli incombono, che tale destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata per fondare il suo diritto alla detrazione si iscriveva in un’evasione dell’I.V.A.» . Ciò comporta che non è possibile fissare in via astratta e preventiva circostanze che ostino al riconoscimento del diritto alla detrazione (Corte di Giustizia che ha precisato che «le autorità nazionali competenti non possono limitarsi ad applicare criteri generali predeterminati, ma devono procedere, caso per caso, ad un esame complessivo dell’operazione interessata»).
Frode fiscale in Cassazione
Chiedi agli esperti
25/01/2013 Roma, inaugurazione dell’ anno giudiziario in Corte di Cassazione, nella foto le toghe rosse
Reati su internet avvocati
Reati su internet avvocati cosa fare
Lo Studio legale di Roma è stato ospite della trasmissione di una trasmissione televisiva su una rete nazionale.
L’avvocato dello studio legale ha parlato di privacy, trattamento dei dati personali e i reati informatici che possono essere compiuti dalle imprese.
Nello specifico i reati informatici
più diffusi sono
–Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art.615-ter)
Tale disposizione tutela il sistema informatico inteso come estensione del domicilio dell’individuo, al fine di proteggerlo da accessi non autorizzati e da permanenza non gradita.
–Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art.615-quater)
La fattispecie punisce la detenzione non autorizzata di codici di accesso (password, pin, smart card) ed anche la loro diffusione illecita a terzi non autorizzati; inoltre è previsto come reato anche la diffusione di istruzioni tecniche per ottenere i suddetti codici.
–Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies)
–Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-quater)
-Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies)
–Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche (art.617-sexies)
–Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.635-bis)
–Frode informatica (art.640-ter)
La norma punisce l’illecito arricchimento conseguito attraverso l’impiego fraudolento di un sistema informatico; il dl 93/13 convertito in legge 119/2013, ha introdotto per tale illecito, un aggravamento della pena se commesso con sostituzione della identità digitale.
–Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis).
Reati su internet avvocati

Ricorso al TAR Lazio
Ricorso al tar Lazio.
Il Tar Lazio non ha accolto il ricorso cautelare presentato da alcune associazioni finalizzato alla sospensiva delle disposizioni relative ai voucher da 500 euro per connettività e pc o tablet a favore delle famiglie con reddito Isee sotto i 20mila euro.
Oggetto della discussione è la prima fase del Piano voucher, quella riservata a famiglie con Isee inferiore a 20mila euro (per contributi fino a 500 euro) e che però non si applica a tutti i Comuni italiani.
Il Tar del Lazio ha ritenuto prevalenti, nella fase cautelare i diritti degli utenti, nella particolare fase emergenziale, a poter realizzare in pieno i propri diritti costituzionalmente garantiti.
Nello specifico, i giudici amministrativi parlano di «natura emergenziale» per assicurare «in modo celere attraverso una procedura semplificata diritti costituzionalmente garantiti (allo studio e al lavoro».
Inoltre lo stesso organo ha considerato che la possibilità per i venditori di sottoscrivere accordi commerciali con gli operatori di rete escluda «che possa verificarsi il presupposto della limitazione della libertà del consumatore nella scelta del dispositivo per la fruizione del servizio di accesso ad internet».
Ricorso al Tar Lazio
Il Tar è un tribunale amministrativo di primo grado, con sede regionale.
Il Tar lazio è competente funzionalmente nelle controversie relative al mondo delle telecomunicazioni ed in particolare delle comunicazioni elettroniche.
Ad esempio il TAR è competente in tutte le questioni che riguardano il codice delle comunicazioni elettroniche.
Le controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e tra questi ultimi ed i consumatori possono essere sottoposte al TAR, oltrechè all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, conosciuta anche con l’acronimo AGCOM.
Il ricorso al TAR è previsto per ottenere l’annullamento, la revoca o la modifica di un atto amministrativo ritenuto lesivo di un interesse legittimo.
Se vuoi sapere come proporre un ricorso al tar lazio clicca qui
Reati informatici avvocato
Reati informatici avvocato
è stato ospite della trasmissione di una trasmissione televisiva su una rete nazionale.
L’avvocato ha parlato di privacy, trattamento dei dati personlai e i reati informatici che possono essere compiuti dalle imprese.
Va ricordato che la resposabilità penale delle società si estende oggi anche ad i reati compiuti attraverso la rete internet.
In particolare è necessario capire che nella predisposizione delel attività legate all’informatica le aziende debbono adottare tutti gli strumenti utili ad evitare la commissione di reati, ad esempio adottando
Il Modello 231 e i reati informatici
L’art. 24-bis del decreto legislativo 231/2001 disciplina il modello organizzativo sui reati informatici.
Gli articoli 24, 24 bis ed anche 25 novies D.Lgs. 231/2001 prevedono i reati informatici di cui all’oggetto, in particolare la seconda norma differenzia la cornice sanzionatoria a seconda della tipologia di reato.
Con l’aumento del lavoro in modalità smart working, molte aziende potrebbero perdere il controllo dei propri perimetri e assistere, di conseguenza, ad una proliferazione di reati informatici nelle fattispecie contemplate dal D.lgs. 231/2001.
D’altra parte il D.Lgs. 231/2001 prevede espressamente che tra l’autore del reato e l’azienda in questione non debba necessariamente configurarsi un rapporto di lavoro subordinato, essendo rilevabile il disvalore penale anche nei rapporti con i terzi, siano essi collaboratori o consulenti esterni.
ecco il servizio andato in onda
Cloud e trattamento dati
Cloud e trattamento Dati.
Il trattamento dei dati nel Cloud della PA: novità normative, giurisprudenziali e regolamentari
E’ questo il titolo della relazione che verrà svolta dall’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Università LUM e UniNettuno, nel corso dell’evento targato AGID-Agenzia per l’Italia digitale:
Cloud della PA, nuovi spazi per tutti.
L’evento, in programma giovedì 26 novembre, è dedicato alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e ai fornitori di servizi cloud, e si svolgerà a partire dalle ore 10.00 con una sessione plenaria la mattina e con due focus group nel pomeriggio.
Sarzana effettuerà un intervento nella seduta plenaria della mattina e animerà uno dei due focus group previsti nel pomeriggio.
L’agenda dei lavori della mattina prevede:
– 10.00 – 10.15 Saluti e introduzione
Ing. Francesco Paorici, Direttore Generale di AgID
– 10.15 – 10.35 CloudPA: il punto della situazione e l’evoluzione futura
Dott. Massimiliano Pucciarelli, Area Trasformazione digitale – AgID
– 10.35 – 11.15 Le esperienze nell’adozione del CloudPA da parte delle Amministrazioni
Dott.ssa Martina Rosato, Dirigente Sistemi Informativi e Comunicazione, ANPAL
Ing. Francesca De Giorgi, Direttore UOC Servizio Informatico, Fondazione I.R.C.C.S. Istituto Neurologico “Carlo Besta”
– 11.15 – 11.45 Il trattamento dei dati nel Cloud della PA: novità normative,
giurisprudenziali e regolamentari
Prof. Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Università LUM e UniNettuno
– 11.45 – 12.15 Le conseguenze del Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione
Prof. Francesco Sacco, Università dell’Insubria e SDA Bocconi
– 12.15 – 12.30 Conclusioni e introduzione ai lavori del pomeriggio
Dott. Massimiliano Pucciarelli, Area Trasformazione digitale – AgID
Nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 17.30, si terranno due focus group di approfondimento:
– Focus Group 1. Servizi Cloud qualificati e Opensource: come sfruttare le sinergie per raggiungere gli obiettivi
– Focus Group 2. Adozione di servizi Cloud: aspetti contrattuali e operativi
Gli iscritti ai focus group riceveranno una comunicazione personale per accedere alla sala virtuale.
Le iscrizioni alla sessione plenaria dell’evento sono aperte fino al 24 novembre al seguente link.
Per maggiori informazioni è possibile visitare la pagina dedicata all’evento sul sito AGID
Cloud e trattamento dati
Cloud e PA evento AGID
Cloud e PA evento AGID.
Il 26 novembre AgID incontra le PA e i fornitori di servizi per illustrare la strategia Cloud e le possibilità di utilizzo dei servizi qualificati
Si terrà online il nuovo evento “Cloud della pa, nuovi spazi per tutti” in programma giovedì 26 novembre, a partire dalle ore 10.00, dedicato alle pubbliche amministrazioni centrali e locali e ai fornitori di servizi cloud.
In occasione del nuovo appuntamento AgID illustrerà la strategia Cloud della PA e le possibilità di utilizzo dei servizi qualificati; sarà inoltre possibile ascoltare la presentazione di due casi pratici e confrontarsi sulle indicazioni relative al processo di qualificazione dei servizi definito dalle Circolari n. 2 e 3 del 2018.
Nel corso della sessione mattutina interverranno anche due qualificati esperti che porteranno il loro contributo sul tema.
L’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S. Ippolito parlerà degli aspetti giuridici, contrattualistici e di rispetto del GDPR nell’utilizzo del Cloud qualificato di AGID.
Nel pomeriggio l’evento proseguirà con due focus group, sempre in modalità online e in sessioni parallele, incentrati su:
1. Servizi Cloud qualificati e Opensource: come sfruttare le sinergie per raggiungere gli obiettivi.
2. Adozione di servizi cloud: aspetti contrattuali e operativi.
La strategia Cloud della PA nasce per favorire l’adozione del modello del cloud computing nelle pubbliche amministrazioni italiane, in linea con le indicazioni della Strategia per la Crescita digitale del Paese e con le previsioni del Piano Triennale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione 2019 – 2021, e per qualificare servizi e infrastrutture cloud secondo specifici parametri di sicurezza e affidabilità idonei per le esigenze della PA, nel rispetto dei seguenti principi:
-
miglioramento dei livelli di servizio, accessibilità, usabilità e sicurezza;
-
interoperabilità dei servizi nell’ambito del modello Cloud della PA;
-
riduzione del rischio di «vendor lock-in», ossia creazione di un rapporto di dipendenza col fornitore del servizio;
-
riqualificazione dell’offerta, ampliamento e diversificazione del mercato dei fornitori;
-
resilienza, scalabilità, «reversibilità» e protezione dei dati;
-
apertura del mercato alle Piccole e Medie Imprese (PMI).

Tutela diritto d’autore on line
Tutela diritto d’autore on line L’AGCOM ha avviato il 22 ottobre 2020, con Delibera n. 540/20/CONS, una consultazione pubblica sullo schema di modifica del Regolamento a tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica, in attuazione dell’articolo 195-bis del DL n. 34 del 2020 che ha riconosciuto all’Autorità, al fine di dare concreta attuazione a quanto previsto dall’art. 8 della direttiva 2001/29/CE e dagli articoli 3 e 9 della direttiva 2004/48/CE, il potere di ordinare di porre fine alle violazioni del diritto d’autore e dei diritti connessi, su istanza del titolare dei diritti, ai fornitori di servizi della società dell’informazione che utilizzano, anche indirettamente, risorse nazionali di numerazione. L’Istituzione del registro dei soggetti che usano indirettamente risorse nazionali di numerazione è avvenuta con decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 5 marzo 2018.
L’AGCOM nella Delibera evidenzia che: “la ratio della novella legislativa è da rinvenirsi nella necessità di ricondurre all’ambito di applicazione del Regolamento quei soggetti che, pur inpresenza di contenuti in violazione della Legge sul diritto d’autore, in ragione della localizzazione all’estero dei server impiegati, non possono essere destinatari, alla luce delle vigenti disposizioni, di un ordine di rimozione dei contenuti caricati illecitamente in quanto ciò comporterebbe l’impiego di tecniche di filtraggio che la Corte di giustizia europea ha giudicato incompatibili con il diritto dell’Unione. In assenza della norma del Decreto rilancio, pertanto, sarebbe possibile per l’Autorità ordinare soltanto la disabilitazione dell’accesso al sito, secondo i criteri di gradualità, proporzionalità e adeguatezza che il citato art. 8, comma 2, del Regolamento ha mutuato dalle Direttive europee…..La norma intende dunque colmare tale vuoto normativo attribuendo all’Autorità il potere di imporre ordini di rimozione selettiva delle opere digitali o di disabilitazione dell’accesso alle opere digitali diffuse in violazione della Legge sul diritto d’autore, laddove, fino ad ora ,i soli esiti possibili erano la disabilitazione dell’accesso all’intero servizio o l’archiviazione del procedimento
diritto all’oblìo cancellazione
diritto all’oblìo cancellazione
La Corte di Cassazione , a sezioni unite, accoglie il ricorso dell’avvocato cassazionista
in materia di cancellazione dei contenuti da internet
La Corte ha riconosciuto la prevalenza del diritto alla cancellazione dei contenuti sgraditi rispetto al diritto di cronaca.
Il diritto alla rimozione di contenuti da internet è oramai divenuto un elemento acquisito nella giurisprudenza della Corte di Cassazione.
In particolare la Corte in un caso molto noto ha così statuito ” In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è
cassata.
Il giudizio è rinviato alla Corte d’appello, in diversa
composizione personale, la quale deciderà attenendosi al seguente
principio di diritto:
«In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua
particolare connotazione del c.d. diritto all’oblio) e il diritto alla
rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato,
il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in
ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e
di informazione protetta e garantita dall’art. 21 Cost. – ha il compito
di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione
degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle
vicende furono protagonisti. Tale menzione deve ritenersi lecita solo
nell’ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento
presente l’interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che
per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli
interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li
feriscano nella dignità e nell’onore e dei quali si sia ormai spenta la
memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni
prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva,
reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)»
La Corte ha anche ricordato che La materia in questione, come rileva l’ordinanza interlocutoria,
viene ad intrecciarsi con un complesso quadro normativa che involge
sia la normativa nazionale che quella europea.
Imprescindibile punto di partenza sono le disposizioni della
nostra Costituzione e, in particolare, gli artt. 2, 3 e 21 della
medesima, che hanno ad oggetto i diritti inviolabili, la tutela della
persona, il principio di uguaglianza e il diritto di cronaca inteso,
secondo la formula costituzionale, come «diritto di manifestare
liberamente il proprio pensiero»
diritto all’oblìo cancellazione
Reati informatici avvocato
Reati informatici avvocato
Lo Studio legale Sarzana è stato ospite di una trasmissione RAI in materia di reati informatici.
L’ospite ha passato in rassegna tuttel le nuove truffe informtiche ed i modi di prevenirle o risolverle.
Il tema dei reati informatici si sta imponendo all’attenzione dell’opinione pubblica per le truffe sempre più ingegnose che vengono studiate dai Cybercriminali.
Tipici esempi dei nuovi reati informatici sono le condotte riconducibili al Vishing, al sim swapping e ad altre frodi informatiche.
Il vishing o phishing vocale si verifica quando un truffatore crea un sistema vocale automatizzato (o manuale) per fare chiamate vocali verso utenti telefonici e chiedere loro informazioni private.
L’intento è lo stesso del phishing di e-mail o dell’SMS phishing (smishing): la chiamata vocale crea un senso di urgenza per l’utente che per questo motivo fornisce informazioni riservate.
Il SIM swapping è una tecnica di attacco che consente di avere accesso al numero di telefono del legittimo proprietario e violare determinate tipologie di servizi online che usano proprio il numero di telefono come sistema di autenticazione.
I cybertruffatori possono impossessarsi del numero di cellulare e derubare il conto bancario on-line e gli altri servizi on-line del malcapitato. La truffa SIM-swap che avviene attraverso la duplicazione della SIM-card è in aumento .
Il Social Engineering è un’arma importante nelle mani del criminale informatico. Si tratta di una tecnica di curiosare nei vari profili social media della vittima predestinata in modo da raccogliere informazioni utili (data di nascita, città di residenza, nome dei familiari, nome dell’animale domestico, etc.) per effettuare un furto d’identità.
QA cadere nel tranello non sono più solo le persone anziane come succedeva in precedenza, ma anche gli utenti più avveduti.
Le tecniche utilizzate per carpire la fiducia degli utenti internet sono le più varie, e molte di loro sono indistinguibili dalla realtà.
Reati informatici avvocato

Reati societari amministratore
Reati societari amministratore
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta in materia di reati societari e responsabilità dell’Amministratore, su ricorso dell’avvocato cassazionista che ha presentato il ricorso.
La vicenda riguardava in prima battuta una sentenza del Tribunale di Milano, che aveva condannato l’amministratore di fatto di una società di capitali in quanto responsabile del reato di cui all’art. 5 d. Igs. 74/2000 per omessa presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno di imposta 2010, con evasione di imposta pari a quasi un milione di euro
La Suprema Corte ha così statuito:
Univocamente con gli orientamenti pressoché unanimi della dottrina si è infatti ritenuto, muovendo dal criterio funzionalistico in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita, l’irrilevanza dell’etichetta per privilegiare il concreto espletamento della funzione e la conseguente equiparazione degli amministratori di fatto a quelli formalmente investiti della carica, la quale trova conferma anche sul piano normativo nell’art.2639 c.c. che dispone per i reati societari previsti dal codice civile l’equiparazione al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge di chi esercita in materia continuativa e significativa i poteri tipici inerenti alla qualifica o funzione. Sebbene dettata in materia di reati societari, tale norma è stata ritenuta la codificazione di un principio generale applicabile ad altri settori penali dell’ordinamento, così come in campo civile e tributario, il quale viene in tal modo ad incidere non solo sulla configurabilità del concorso dell’amministratore di fatto nei reati commissivi, ma anche in quelli omissivi propri, nel senso che autore principale del reato è proprio l’amministratore di fatto. In ogni caso limitatamente alla responsabilità dell’amministratore di fatto nei reati omissivi propri formalmente imputabili al prestanome, è stato ripetutamente affermato da questa Corte in relazione ai reati tributari previsti dal d. Igs. 74/2000 che l’amministratore di fatto risponde o quale autore principale, in quanto titolare effettivo della gestione sociale o comunque perchè equiparato a quello di diritto.
reati societari amministratore.
Rome, Italy. Palace of Justice
Professore di diritto della Blockchain e Cybersecurity LUM
Denominazione |
Diritto della blockchain e della cybersecurity |
Moduli componenti |
|
Settore scientifico-disciplinare |
IUS 04-IUS 05 |
Anno di corso e semestre di erogazione |
2020-2021 2° Anno 1° Semestre |
Lingua di insegnamento |
italiano |
Carico didattico in crediti formativi universitari |
6 CFU |
Numero di ore di attività didattica assistita |
36 |
Docente |
Fulvio Sarzana di S.Ippolito |
Risultati di apprendimento specifici |
Conoscenza e capacità di comprensione Al termine del percorso di studio lo studente avrà le conoscenze di base per analizzare ed interpretare le dinamiche giuridiche e regolamentari delle cd tecnologie emergenti in ambito nazionale ed europeo; comprendere le caratteristiche delle criptovalute e degli strumenti e prodotti finanziari associati alla tokenizzazione; comprendere i cripro-assets e gli smart contracts; analizzare le problematiche giuridiche della cybersecurity attraverso una comparazione con gli istituti in ambito nazionale e sovranazionale
Capacità di applicare conoscenza e comprensione Attraverso le nozioni acquisite lo studente sarà in grado di: capire come redigere uno smart contract attraverso la blockchain; come lanciare un progetto di finanziamento attraverso la tokenizzazione e le initial coin offerings (ICO); identificare i requisiti regolamentari per gli intermediari di criptovalute; valutare e comprendere i perimetri di rischio di cybersicurezza delle infrastrutture nazionali, analizzare le diverse giurisidizioni sui registri distribuiti e le blockchain
Autonomia di giudizio Al termine del percorso di studio lo studente avrà acquisito la capacità di valutare da punto di vista regolamentare le diverse categorie di blockchain e i profili di rischio di un sistema informatico complesso.
Abilità comunicative Al termine del corso lo studente sarà in grado di esprimere in modo efficace le conoscenze acquisite e descrivere, con linguaggio tecnico-normativo, le caratteristiche dei registri elettronici distribuiti e delle blockchain, i processi di valutazione degli strumenti finanziari associati alle tecnologie emergenti, le caratteristiche di un sistema protetto dai rischi della cybersecurity
|
Programma |
La struttura del Corso si articola in tre moduli. Il primo modulo presenta le caratteristiche di base delle blockchain e ne descrive le caratteristiche istituzionali ed organizzative. – La nascita delle criptovalute – Da bitcoin alle blockchain – I registri eletttronici distribuiti – Le diverse forme di blockchain – Gli smart contracts – La validazione temporale elettronica Il secondo modulo si dedica allo studio delle caratteristiche tecnico-giuridiche delle Blockchain e degli strumenti e prodotti finanziari e le responsabilità e i doveri degli intermediari della blockchain, con particolare riferimento a: – Le norme valutarie nazionali ed internazionali – L’applicazione della disciplina antiriciclaggio – I diversi tipi di token associati ad un progetto blockchain – Le initial coin offerings (ICO) – I progetti finanziari nelle diverse filiere produttive: dal made in italy al settore agro-alimentare alla difesa della proprietà intellettuale ed industriale Il terzo modulo analizza i principali problemi associati alla cybersecurity ed in particolare – Il perimetro di rischio della cybersecurity – Le norme nazionali ed internazionali sulla cybersecurity – Il cd golden power
|
Tipologie di attività didattiche previste e relative modalità di svolgimento |
L’insegnamento, che prevede 6 CFU, è strutturato in lezioni, che si svolgono in modo frontale, incoraggiando l’interazione e la partecipazione attiva degli studenti, ed esercitazioni, integrate con le lezioni, che si svolgono in aula. Sono previste lezioni e seminari tenuti da operatori ed esperti del settore, con analisi di casi pratici, al fine di consentire un pieno contatto con la concreta operatività di quanto insegnato a lezione. Il numero di ore di attività didattica assistita dedicate alle lezioni è pari a 36, quello dedicato alle esercitazioni a tre.
|
Metodi e criteri di valutazione dell’apprendimento |
L’esame è svolto in forma orale, prevede almeno quattro domande e dura almeno 40 minuti. Le domande sono finalizzate a verificare: l’acquisizione, da parte degli studenti, della conoscenza e della comprensione delle caratteristiche giuridiche della blockchain e dei diversi profili associati alla cybersecurity |
Criteri di misurazione dell’apprendimento e di attribuzione del voto finale |
Ai fini della definizione dei criteri di attribuzione del voto, bisognerebbe almeno aggiungere qual è il peso relativo delle singole domande ai fini, appunto, dell’attribuzione del voto (ad esempio: “Ai fini dell’attribuzione del voto, le domande hanno lo stesso peso”). |
Propedeuticità |
Conoscenze necessarie per seguire il corso con profitto :nozioni di base del diritto.
|
Materiale didattico utilizzato e materiale didattico consigliato |
Materiale didattico di supporto all’apprendimento Dispense e slide del docente. Testo di consultazione Fulvio SARZANA DI S.IPPOLITO-Massimiliano NICOTRA, Diritto della blockchain, intelligenza artificiale ed IoT, IPSOA-Wolters Kluwer, 2018. |
Cassazione: il diritto ad avere telefono ed internet non è diritto fondamentale
Sentenza Shock della Cassazione in materia di diritti fondamentali.
Secondo la seconda sezione civile del Supremo Collegio la privazione illegittima per nove mesi del diritto ad avere una linea telefonica ed internet non può configurare una violazione dei diritti fondamentali del cittadino.
La vicenda, oggetto di una ordinanza di rigetto del 18 settembre scorso, riguardava un cittadino, che, a quanto si legge nella ricostruzione effettuata dallo stesso ricorrente, era stato privato illegittimamente da un operatore di TLC ( secondo il Giudice di primo grado) per nove mesi della possibilità di comunicare attraverso una linea fissa, in una zona nella quale non vi era altra possibilità di comunicare.
Il Cittadino dunque aveva lamentato la violazione di propri diritti fondamentali, invocando il risarcimento dei danni non patrimoniali.
Il Supremo Collegio ha così argomentato:
I diritti fondamentali della persona costituiscono senz’altro un “catalogo aperto”, come sostenuto dal ricorrente: sicché è ben possibile che diritti in passato considerati secondari assurgano col tempo al rango di diritti fondamentali (è stato il caso, ad esempio, del diritto all’identità personale; del diritto all’oblio; del diritto alla riservatezza, e da ultimo del diritto all’identità digitale); così come all’opposto non è raro che diritti un tempo reputati inviolabili cessino, col tempo, di avere qualsiasi rilievo giuridico (è il caso, ad esempio, del danno da usurpazione del titolo nobiliare o da seduzione con promessa di matrimonio).
2.1. – Ciò non vuol dire, però, che tutte le volte in cui la tecnica o gli usi facciano sorgere nuovi commoda, la pretesa d’avvalersene assurga automaticamente al rango di diritto fondamentale della persona.
Affinché una situazione giuridica soggettiva possa qualificarsi come “diritto fòndamentale della persona” sono infatti necessari due requisiti.
Il primo requisito è che tale diritto riguardi la persona e non il suo patrimonio. E la forzosa rinuncia al godimento d’un bene materiale di norma non costituisce lesione d’un diritto “della persona”, salva l’ipotesi estrema in cui il fatto illecito abbia privato la vittima del godimento di beni materiali sì, ma essenziali quoad vitam: l’acqua, l’aria, il cibo, l’alloggio, i farmaci.
E l’uso d’un telefono ovviamente non è necessario alla sopravvivenza.
2.2. – Il secondo requisito da accertare, affinché un diritto della persona possa dirsi “fondamentale”, è che l’esercizio di esso non possa essere impedito, senza per ciò solo sopprimere o limitare la dignità o la libertà dell’essere umano. Ma ovviamente l’impedimento all’uso del telefono non menoma né la dignità, né la libertà dell’essere umano, né costituisce violazione d’alcuna libertà costituzionalmente garantita, e tanto meno di quella di comunicare, posto che nulla vieterebbe in tal caso all’interessato di servirsi di altri mezzi ovviamente addossando alla controparte inadempiente il relativo pregiudizio patrimoniale.
………
Il guasto al telefono od alla linea telefonica, pertanto, quale che ne sia la durata, non costituisce violazione d’alcun diritto della persona costituzionalmente garantito, ed il suo avverarsi non può legittimare alcuna pretesa al risarcimento di danni non patrimoniali.
www.lidis.it
Cassazione e Instagram
Cassazione e Instagram come prova della permanenza all’estero
I social network sono già da tempo alla attenzione della Suprema Corte di Cassazione, che si è occupata più volte, ed in relazione a diversi profili di Facebook e di altri portali.
La Corte, a Sezioni Unite, a fine settembre del 2020, si è occupata di un caso curioso, nel quale la ricorrente, in un procedimento per regolamento di giurisdizione, affermava che la giurisdizione straniera in caso di separazione personale dei coniugi potesse trarsi anche dall’uso del social network Instagram da parte di uno dei due coniugi.
In particolare la ricorrente affermava che, contrariamente a quanto affermato dall’ex coniuge, che aveva deciso di adire le Corti Italiane per l’affermazione della separazione personale, l’uso documentato di Instagram nel triennio 2017-2018-2019, valesse a radicare la competenza giurisdizionale di un altro paese membro della UE, dove nel frattempo, erano state introdotte le procedure di separazione e di divorzio.
La Cassazione però, mostrando di preferire i criteri ordinari di riparto di giurisdizione, ha preferito dichiarare con ordinanza inammissibile il ricorso, sul presupposto della pendenza di altri procedimenti in diversi paesi dell’Unione, con contestuale sospensione dei procedimenti introdotti in Italia, sino alla definizione delle questioni di giurisdizione dei Giudici degli altri paesi.
E’ un fatto tuttavia che l’uso dei social network nei procedimenti di separazione personale e divorzio dei coniugi di questi ultimi anni, sia divenuto lo strumento più idoneo a dimostrare i comportamenti delle parti in causa.
Cassazione e Instagram
Studio legale Roma Sarzana e Associati

Ricorso in cassazione criptovalute
Ricorso in Cassazione criptovalute
La Corte di Cassazione interviene in sede penale sulla compravendita di bitcoin con due sentenze del 17 settembre 2020.
Le sentenze sono state definite da alcuni commentatori “storiche”, ma è proprio così?
Non sembra, e vediamone il perché.
Innanzitutto vanno chiariti alcuni punti.
Indice degli argomenti
Il caso bitcoingo
La Cassazione interviene in via cautelare (e non al termine dell’ordinario iter dibattimentale di merito) in quanto vi erano state delle compravendite di bitcoin, attraverso il network localbitcoin.com e poi attraverso il sito bitcoingo, che avrebbero determinato nel complesso, la commissione di diversi reati, dall’art 166 del Testo Unico sulla Finanza, che prevede il cd abusivismo finanziario, al riciclaggio.
La Suprema Corte era stata chiamata a decidere sul sequestro delle somme, circa duecentomila euro, che erano risultate essere collegate alla complessa operazione.
Per inciso la Corte ha poi annullato il sequestro per difetto di idonea motivazione del sequestro da parte del Tribunale del riesame, che aveva avallato la misura cautelare, sul requisito di sproporzione tra reddito dichiarato dal ricorrente e somme rinvenute.
Il che non ha ovviamente nulla a che vedere con la natura giuridica dei bitcoin.
Il punto chiave
Il punto che qui interessa è quello relativo alla qualificazione dei portali di cambiavalute ai fini dell’inserimento di questi ultimi siti tra i soggetti vigilati dall’Autorità di controllo della borsa ed alla possibile commissione di reati finanziari per chi cambia criptovalute.
La Cassazione sembrerebbe infatti aver ricompreso tra gli strumenti finanziari anche lo scambio di criptovalute.
La valutazione giuridica in sé operata dalla Cassazione sulla natura di strumento o servizio finanziario delle criptovalute, se scissa dal caso concreto, sarebbe stata errata.
Come giustamente richiamato dall’avvocato del ricorrente in cassazione “l’attività di cambiavalute virtuale era stata definita dal D.Lgs. 90/17, delineando per i cambiavalute uno stato proprio e sottraendoli quindi al perimetro applicativo della normativa in materia di strumenti finanziari in quanto le valute virtuali non erano considerati prodotti da investimento, ma mezzi di pagamento (l’art. 1 comma 2 TUE prevede che “gli strumenti di pagamento non sono strumenti finanziari”);
Ricorso in Cassazione criptovalute
Reati informatici in Cassazione
Reati informatici in Cassazione
di Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Studio legale Sarzana e Associati
La Suprema Corte di Cassazione interviene sul ricorso dell’avvocato cassazionista in materia di Reati Informatici e utilizzo del cd Captatore informatico, in una sentenza della metà di settembre 2020.
In particolare il ricorrente contestava l’utilizzazione dl cd Trojan o captatore informatico.
Con il secondo motivo è stata eccepita l’inutilizzabilità delle immagini captate con il Trojan virus, con riferimento ai capi da C ad F (detenzione e ricettazione di armi, detenzione di sostanze stupefacenti), contestandosi in diritto le argomentazioni contenute nell’ordinanza impugnata con richiamo all’art. 13 d.l. 13/05/1991 n.52 conv. con modificazioni dalla I. 12/07/1991 n. 152, norma che attiene alle intercettazioni di scambi comunicativi intrattenuti tra presenti mentre, in caso di captazione tramite l’attivazione di fotocamera, il captatore può essere legittimamente utilizzato solo quale mezzo di intercettazione ambientale ai sensi dell’art. 266, comma 2 e comma 2 bis cod. proc. pen. senza possibilità di usi diversi, in assenza di specifica previsione normativa, trattandosi di compressione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti; gli ulteriori elementi indizianti indicati dai giudici del merito cautelare dovevano altresì ritenersi estranei ai fatti contestati (così la conversazione fra il ricorrente ed il suo difensore di fiducia nell’immediatezza della perquisizione in un locale di terzi, che portò al rinvenimento di armi e droga.
Risponde la Cassazione che:
Il secondo motivo pone la questione, in relazione ai gravi indizi di colpevolezza per alcuni reati, dell’utilizzabilità del captatore informatico (cd. Trojan virus) in un dispositivo elettronico; in particolare si sostiene che “le attività ulteriori del Trojan rispetto alle intercettazioni tra presenti mediante l’attivazione del microfono” (pag. 10 del ricorso) – e, quindi, la captazione di immagini mediante l’attivazione della fotocamera – sarebbero precluse, in assenza di una puntuale previsione di legge, • non potendosi altresì .”ricorrere alla formula .della prova atipica per far rientrare nel processo materiale acquisito in violazione di un diritto individuale” (pag. 11). In realtà la stessa difesa riconosce che il captatore “di fatto può essere legittimamente utilizzato quale mezzo di intercettazione ambientale” e che i gravi indizi di colpevolezza sono costituiti essenzialmente dalle immagini riprese dalla telecamera frontale dell’apparecchio telefonico del Porcaro, oltre che dalle voci e dai rumori captati dal dispositivo stesso. Anche in questo caso è opportuno fare riferimento a consolidati principi giurisprudenziali. Ha precisato la Suprema Corte che: – le captazioni audiovisive rientrano nelle intercettazioni ambientali – costituiscono prove atipiche ai sensi dell’art. 189 cod. proc. pen., con conseguente inapplicabilità della disciplina sulle intercettazioni, le videoriprese di comportamenti non aventi contenuto comunicativo effettuate in luogo pubblico, aperto o esposto al pubblico, dovendosi intendere, invece, per comportamenti comunicativi, intercettabili solo previo provvedimento di autorizzazione dell’A.G., quelli finalizzati a trasmettere il contenuto di un pensiero mediante la parola, i gesti, le espressioni fisiognonniche o altri atteggiamenti idonei a manifestarlo . Nel caso di specie l’intercettazione deve considerarsi avente a tutti gli effetti natura ambientale, in quanto, come si evince dal testo della sentenza impugnata, il sistema captativo (microfono e telecamera del telefono cellulare) ha riprodotto parole e gesti del Porcaro, immortalato in primo piano nel luogo dove sono state rinvenute e sequestrati armi e droga, per cui il captatore informatico è stato utilizzato nei limiti di ammissibilità previsti dall’art. 266 cod. proc. pen.
Reati informatici in Cassazione
La squadra di San Marino su blockchain
La squadra di San Marino su blockchain
Novità in vista dalla Repubblica del Titano.
All’appuntamento hanno partecipato il direttore del progetto, Umberto Rapetto, e il vertice di San Marino Innovation rappresentato da Alessandro Rossi e William Casali. L’incontro serviva per presentare gli esperti individuati da Rapetto per portare San Marino ad essere leader del settore blockchain.
Nella Repubblica di San Marino continuano gli studi e gli incontri per raccogliere la sfida delle nuove tecnologie, sfruttando criptovalute e blockchain.
In questa cornice si colloca l’incontro dei giorni scorsi tra esperti del settore, fortemente voluto dal Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti.
All’appuntamento hanno partecipato il direttore del progetto, Umberto Rapetto, e il vertice di San Marino Innovation rappresentato da Alessandro Rossi e William Casali. L’incontro serviva per presentare gli esperti individuati da Rapetto per portare San Marino ad essere leader del settore blockchain.
La squadra di San Marino per implementare la blockchain
Per questo la squadra messa in campo è trasversale e poliedrica.
Ne fanno parte Filippo Cocco e Fulvio Sarzana, avvocati esperti di diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie. Starà a loro trovare la soluzione legale che non contrasti con le regole internazionali. Nel corso dell’incontro hanno specificato l’impatto interno e internazionale delle innovazioni che San Marino vuol mettere in campo.
Del ritorno economico hanno parlato gli economisti Valerio Cestrone e Valerio Gallitto.
Mentre di aspetti tecnologici e sicurezza ha parlato Valerio Merola, che vanta una lunga esperienza come responsabile per la sicurezza delle reti della Pubblica Amministrazione.
Adesso questa squadra di esperti dovrà trovare la migliore soluzione per portare San Marino ad essere protagonista nel mondo delle valute digitali.
San Marino, pur nelle dimensioni ridotte, mostra così di voler stare al passo con il mondo che cambia. Non si può escludere che il Titano possa presto diventare una vera e propria criptovaluta.
Gruppo di lavoro San Marino
Gruppo di lavoro San Marino
Esaminare e far tesoro delle esperienze internazionali e guardare oltre per cercare di fare meglio di quanto sia stato realizzato in altri Paesi: è questo l’obiettivo del Segretario di Stato per le Finanze Marco Gatti, che oggi ha coordinato i lavori di una importante riunione tra gli esperti del gruppo di progetto diretto dal generale Umberto Rapetto – vice presidente del Garante per la Protezione dei Dati Personali, già comandante del Nucleo Speciale Frodi Telematiche GdF e tra i più grandi esperti di cyber security – e il vertice di San Marino Innovation con la presenza di Alessandro Rossi e William Casali (che hanno sintetizzato il grande impegno già profuso sul campo e le proficue sperimentazioni cui hanno dato corso in questi ultimi mesi).
Il meeting – caratterizzato da incisiva operatività – ha dato l’opportunità per conoscere ed apprezzare gli specialisti individuati da Rapetto per il supporto strategico alle iniziative intraprese nella Repubblica sul fronte delle valute digitali e dei relativi scambi. L’ampiezza e la complessità dello scenario hanno fatto prevedere la necessità di disporre di competenze trasversali, complementari e ove possibile sovrapponibili così da assicurare la più completa copertura delle tematiche da affrontare e un costante confronto tra professionisti con importanti esperienze pregresse e capacità di fare squadra.
Il fronte legale può contare sul contributo degli avvocati Filippo Cocco e Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, la cui autorità nel diritto dell’informatica e delle nuove tecnologie è garanzia del perseguimento dei più ambiziosi obiettivi volti ad ottenere una base normativa che sia compatibile con le regole internazionali e risulti in grado di contemplare ogni ipotesi o fattispecie pratica. Entrambi in possesso di significativi trascorsi di docenza universitaria e di pubblicazioni giuridiche, hanno sottolineato una serie di indirizzi programmatici che prevedano anche una attenta valutazione dell’impatto locale ed esterno delle iniziative legislative di interesse.
Valerio Cestrone – in collegamento da Londra – ha esposto un preliminare percorso di azione che possa valorizzare le attività già brillantemente avviate da San Marino Innovation. Economista di formazione e specialista di sicurezza delle transazioni finanziarie operante da anni in Gran Bretagna, Cestrone non è l’unico nel neonato team ad avere un background di quella matrice. L’altro esperto, con specifico DNA e riconoscimenti puntuali nel settore (tra cui il Best Lot 2018 al Malta Blockchain Summit) c’è Valerio Gallitto, laurea in economia e in giurisprudenza, che ha profilato opportunità di proficui ritorni per San Marino.
Gli aspetti tecnologici e quelli strettamente correlati alla security delle informazioni saranno di pertinenza del dottor Vincenzo Merola che nel suo curriculum vanta in Italia il ruolo di responsabile della sicurezza delle reti della Pubblica Amministrazione all’Authority per l’Informatica, di comandante del reggimento di guerra elettronica dell’Esercito, di consigliere del Ministro dell’Innovazione e di coordinatore – alla Presidenza del Consiglio – di alcuni gruppi di lavoro sulla difesa delle infrastrutture tecnologiche critiche.
Le discussioni odierne si sono rivelate estremamente costruttive e il raffronto tra i diversi livelli (politico, strategico e tattico) si palesano forieri di soddisfazione per il rilancio del Titano.
Gruppo di lavoro San Marino
https://www.sanmarinortv.sm/news/comunicati-c9/segreteria-finanze-san-marino-guarda-al-futuro-e-completa-la-squadra-per-vincere-la-scommessa-sulla-blockchain-a194131

reati informatici ricorso cassazione
reati informatici ricorso cassazione
La suprema Corte di Cassazione interviene in materia di reati informatici su ricorso di un avvocato cassazionista
La Corte in particolare affronta il tema del principio di specialità tra norme in materia di reati informatici così statuendo:
l’elemento specializzante, rappresentato dall’utilizzazione ‘fraudolenta’ del sistema informatico, costituisce presupposto ‘assorbente’ rispetto alla ‘generica’ indebita utilizzazione dei codici d’accesso disciplinato dall’art. 55 n. 9 D.Lgs. n. 231/2007, approdo ermeneutico che si pone “in linea con l’esigenza (…) di procedere ad una applicazione del principio di specialità secondo un approccio strutturale, che non trascuri l’utilizzo dei normali criteri di interpretazione concernenti la “ratio” delle norme, le loro finalità e il loro inserimento sistematico, al fine di ottenere che il risultato interpretativo sia conforme ad una ragionevole prevedibilità, come intesa dalla giurisprudenza della Corte EDU”(Cass., Sez. un., 28 ottobre 2010, Giordano ed altri). Segnatamente questa Corte ha ritenuto che integra il delitto di frode informatica, e non quello di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento di fondi, fra qui quella di prelievo contanti attraverso i servizi di cassa continua. Nel caso di specie i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto integrata la fattispecie di cui all’art. 640 ter c.p., in quanto xxxxx ha tenuto una condotta di accesso abusivo al sistema informatico dell’American Express Service Europe Ltd effettuata mediante l’utilizzo indebito dell’identità digitale relativa a carte di credito clonate, attraverso le quali aveva effettuato transazioni commerciali, così procurandosi un ingiusto profitto con altrui danno; l’indagato, ha ammesso di avere acquistato su internet codici di numerose carte di credito utilizzandoli per creare le carte clonate ed effettuare acquisti . Quanto al rapporto fra la frode informatica dì cui all’art. 640 ter c.p. ed il delitto di cui all’art. 55 comma 9 d. Igs. n. 231 del 2007, la questione è già stata ripetutamente affrontata da questa Corte di legittimità ed alla soluzione tracciata ritiene il Collegio di dovere aderire; segnatamente deve ribadirsi che in ipotesi di utilizzo di carte con banda magnetica falsificata, acquisizione illegittima dei codici segreti di accesso al sistema bancario, inserimento senza diritto nel sistema stesso, ordine di pagamento, con intervento sui dati contabili del sistema, ipotesi nelle quali rientra la fattispecie concreta oggetto del ricorso in esame, è ravvisabile solo il reato di frode informatica, in quanto «< …l’elemento specializzante costituito dall’utilizzazione fraudolenta del sistema informatico costituisce presupposto assorbente rispetto alla generica indebita utilizzazione di una carta di credito, iscritta, come ratio, nel novero di misure destinate al controllo dei flussi finanziari, in funzione di prevenzione del riciclaggio»)
Privacy e sandbox normativo
Privacy e sandbox normativo
L’Information Commissioner’s Office britannica (ICO), l’autorità indipendente istituita per difendere i diritti di informazione e promuovere la privacy dei dati per le persone nel Regno Unito, ha pubblicato i primi rapporti dalla fase beta del loro test sul sandbox normativo.
La sandbox, il cui nome deriva dal recinto di sabbia in cui i bambini possono costruire castelli e giocare con la fantasia in un ambiente sicuro e controllato, può essere definita come un quadro di norme istituito da un regolatore di un particolare settore per consentire test su innovazioni da parte di imprese private che operano in un ambiente vigilato e supervisionato.
Una sandbox normativa è un ambiente strutturato e controllato all’interno del quale le normative possono essere formulate a un ritmo abbastanza veloce ma in cui le aziende hanno il tempo di sviluppare nuove innovazioni.
Nel sandbox si può sperimentare una normativa diversa da quella esistente nel rispetto però di precisi parametri temporali e di conformità generale con la regolamentazione in essere.
La sandbox dell’Autorità Privacy britannica è stata lanciata a settembre 2019 con l’obiettivo di abilitare soluzioni innovative per la protezione e tutela dei dati personali.
Due organizzazioni che hanno accettato di sottoporsi alla sperimentazione normativa portata avanti dall’Autorità britannica per la privacy hanno completato i test a luglio 2020.
L’aeroporto londinese di Heathrow si è impegnato con la sandbox per comprendere meglio il trattamento dei dati personali biometrici utilizzati per verificare l’identità dei passeggeri e comprendere in caso di rapporti complessi chi è il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento.
L’aeroporto aveva anche l’obiettivo di migliorare i metodi di prestazione del consenso per gli interessati.
Il rapporto evidenzia le sfide del lavoro su scala globale e della conformità ai requisiti del GDPR.
Privacy e sandbox normativo
segue su –NOVA-Il sole 24 ore
Sanzioni amministrative privacy interviene la Cassazione
Sanzioni privacy no al ne bis in idem
Il principio del ne bis in idem tra sanzioni amministrative in materia di trattamento dei dati personali non si applica.
di Fulvio sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma
Inoltre sono infondate la questione di legittimità costituzionale relativa all’introduzione normativa per via di urgenza di alcune fattispecie amministrative previste dal previgente codice privacy e quella relativa alla stessa rilevanza costituzionale del principio del ne bis in idem in materia di sanzioni amministrative.
E’ questo il succo di una ordinanza di rigetto ( che contiene anche altri importanti conclusioni) molto articolata della Suprema Corte di Cassazione in materia di privacy dei primi di settembre 2020.
La Corte ha accolto i ricorsi incidentali del Garante per la protezione dei dati personali italiano rigettando il ricorso principale di un operatore del settore postale e di telemarketing.
Particolarmente interessanti le argomentazioni adottate dalla Corte per negare la rilevanza e la manifesta fondatezza delle due questioni di costituzionalità relative al Codice Privacy.
In particolare la Corte ha ritenuto sotto il profilo della necessità ed urgenza di una normativa sanzionatoria in materia di illeciti da trattamento dei dati personali che gli “inasprimenti sanzionatori che riguardavano la disciplina del trattamento di dati personali in contesti di abuso di banche dati a fini di promozione commerciale e di telemarketing si presentavano come necessari, proprio in ragione della condizione di oligopolio di alcune aziende nella raccolta e nel trattamento, senza consenso degli interessati, di dati acquisiti presso archivi pubblici o di pubblico dominio”.
Sanzioni privacy no al ne bis in idem
Va ricordato in ogni caso che oggi le disposizioni richiamate dalla Suprema Corte di Cassazione sono state abrogate e sostituite dagli art 83 del regolamento generale privacy (GDPR) e dall’art 166 del novellato Codice per la protezione dei dati personali.

La gestione dei siti web: profili legali e informatici
La gestione dei
siti web
profili
legali e informatici
commercio elettronico
tutela dell’e-consumer
siti web, marketing e privacy
gestione tecnico-informatica di pagine web
poteri e sanzioni dell’AGCOM
licenze creative commons
cookies di profilazione
fiscalità digitale
I contratti dei mercati digitali e il commercio
elettronico: evoluzione normativa e scenari
attuali
– servizi della società dell’informazione e servizi digitali
– contrattazione online, contratti asimmetrici e contratto
virtuale
– protezione del consumatore nei contratti a distanza
– obblighi informativi
– contratto virtuale e privacy
Prof. Avv. Emilio Tosi
Il commercio elettronico on-line: profili giuridico-informatici e buone prassi
– “nuovi” contratti a distanza e documenti informatici firmati
elettronicamente
– invito a offrire e offerta al pubblico
– condizioni generali di contratto, clausole vessatorie,
clausole abusive
– valore giuridico del “point and click” e identificazione del
contraente
– diritto di ripensamento: presupposti, condizioni e limiti
I contenuti pubblicati on-line e le tecniche
di tutela
– opera dell’ingegno di carattere creativo: nozione e criticità
– contenuti digitali tutelati: dal software alla grafica
– licenze creative commons e loro funzione
– tipologie di linking e cookies di profilazione
La fiscalità “digitale” e i servizi della società
dell’informazione
– adempimenti fiscali e avvio dell’attività imprenditoriale
– start-up tecnologiche e profili tributari
– transazioni on-line, imposta sui servizi digitali e
Web Tax 2020
– IVA e regime nelle transazioni europee ed extraeuropee
– vendita di siti web e di partecipazioni di società operanti
in Internet
La privacy quale opportunità di sviluppo del
business digitale
– sito web quale sistema di raccolta dati e informazioni
– basi giuridiche del trattamento: contratto e consenso
a confronto
– finalità del trattamento e profili di liceità
– marketing, rischi d’impresa e comunicazioni non sollecitate
– diritti dell’interessato: accesso, modificazione e cancellazione
dei dati
Il ruolo e le competenze dell’Autorità per
le Garanzie nelle Comunicazioni
– poteri, procedure e sanzioni dell’AGCOM
– modalità di accertamento degli illeciti
– pratiche commerciali scorrette: casistica
– Garante privacy e AGCOM: indicazioni e suggerimenti
operativi
Prof. Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
Professore Straordinario di Diritto della Blockchain
e dell’Intelligenza Artificiale
Università Internazionale Telematica UniNettuno
Studio Legale Sarzana e Associati
La gestione dei
siti web
profili
legali e informatici

Risarcimento del danno da privacy
Risarcimento del danno da privacy
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato in Roma
La Suprema Corte di Cassazione interviene, con una ordinanza della fine di agosto del 2020, sul risarcimento per violazione del trattamento dei dati personali, ribadendo il principio in base al quale il danno da privacy non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno”.
Afferma la Corte che “Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (cosiddetto codice della privacy), pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali tutelato dagli artt. 2 e 21 Cost. e dall’art. 8 della CEDU. non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui il principio di tolleranza della Ric. 2018 n. 33578 sez. M1 – ud. 14-01-2020 -3- lesione minima è intrinseco precipitato, sicché determina una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dall’art. 11 del codice della privacy ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva.
Risarcimento del danno da privacy
A seguito dell’abrogazione espressa dell’art. 15 (“danni cagionati per effetto del trattamento”) del D.lgs. 196/2003 (“Codice Privacy”) da parte del D.lgs. 101/2018 (la norma italiana di raccordo con il GDPR), l’art. 82 del GDPR è ora la norma cardine sulla responsabilità civile nel trattamento dei dati personali e sul conseguente diritto al risarcimento.
L’art.82 comma 1° del GDPR, chiarendo l’ambito soggettivo attivo e passivo del diritto al risarcimento stabilisce che: «Chiunque subisca un danno materiale o immateriale causato da una violazione del presente regolamento ha il diritto di ottenere il risarcimento del danno dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento».
Il 2° comma dell’art. 82 precisa che la richiesta di risarcimento potrà essere proposta non solo nei confronti del titolare del trattamento ma anche verso il responsabile del trattamento designato ai sensi dell’art. 28 GDPR limitatamente all’inadempimento degli obblighi a lui imposti dal GDPR o se abbia agito in modo difforme o in contrasto con le istruzioni ricevute dal titolare.

Diritto delle telecomunicazioni
Diritto delle telecomunicazioni.
Il tema del diritto delle telecomunicazioni ed in particolare degli effetti del 5g sulla salute continua a dividere
La posizione dell’Antitrust in merito al 5G.
Nei giorni scorsi è arrivato il primo assist dell’Antitrust al Governo: ha annunciato di aver mandato segnalazione sul tema alla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome e all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, chiedendo – in ossequio al Semplificazioni – di rimuovere ogni ostacolo al 5G.
“La mossa dell’Antitrust è un chiaro messaggio agli enti e serve come supporto all’azione governativa”, spiega Fulvio Sarzana, dello studio legale Roma Sarzana e Associati, avvocato esperto di tlc (autore l’anno scorso di un libro sul nuovo codice delle comunicazioni elettroniche con il collega Federico Marini Balestra, edito da Wolters Kluver).
Serve supporto in vista dello scontro d’autunno, appunto. Tra Comuni che cederanno e Comuni ribelli; mentre il conflitto potrebbe trovare posto nello stesso iter di conversione del Semplificazioni, ora al primo esame del Senato (dall’11 agosto).
Ciò non vuol dire che la partita sia finita qui. Al netto delle incognite dell’iter di conversione, i sindaci ora hanno due carte da giocare. “Possono annullare in auto-tutela le ordinanze oppure possono andare avanti contando di sollevare la questione di costituzionalità nel corso del contenzioso amministrativo con gli operatori”, dice Sarzana.
Sarebbe scontro costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato ed enti locali e solo la Corte Costituzionale potrebbe scioglierlo. Nel frattempo, l’ordinanza resterebbe in vigore.
Ciò non vuol dire che la partita sia finita qui. Al netto delle incognite dell’iter di conversione, i sindaci ora hanno due carte da giocare. “Possono annullare in auto-tutela le ordinanze oppure possono andare avanti contando di sollevare la questione di costituzionalità nel corso del contenzioso amministrativo con gli operatori”, dice Sarzana.
Sarebbe scontro costituzionale sul riparto delle competenze tra Stato ed enti locali e solo la Corte Costituzionale potrebbe scioglierlo. Nel frattempo, l’ordinanza resterebbe in vigore.
Diritto delle telecomunicazioni.
La Repubblica

Blockchain e aspetti legali
Blockchain e aspetti legali e regolamentari in un webinar dedicato all’utilizzo delle tecnologie emergenti nel post-COVID19.
Giovedì 23 luglio alle 10 lo Studio legale Sarzana parteciperà a un webinar su come la blockchain può aiutare a fronteggiare la crisi economica post-COVID19, fornendo liquidità alle imprese.
Il webinar è stato realizzato in partnership con Stonize, Algorand e Connet.to
L’avvocato Fulvio Sarzana parlerà di
- dematerializzazione
- assetti giuridici cripto asset e tokenizzazione
- punto di arrivo del lavoro fatto dal gruppo di esperti blockchain del MISE e prossimi passi (necessari e attesi).
Blockchain e Pubblica Amministrazione.
IL Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 denominato misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale prevede l’istituzione di una piattaforma per la notificazione digitale al servizio delle pubbliche amministrazioni.
l’art. 26 del decreto istituisce la piattaforma per la notificazione digitale al servizio della P.A., anche attraverso il possibile utilizzo della tecnologia dei registri distribuiti come si evince dal comma 3 dello stesso articolo.
Si legge pertanto come tale piattaforma potrà essere utilizzata dalle amministrazioni per effettuare, con valore legale, le notifiche di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
Tra destinatari, figurano le persone fisiche, le persone giuridiche, gli enti, le associazioni e ogni altro soggetto pubblico o privato, residenti o aventi sede legale nel territorio italiano ovvero all’estero ai quali le amministrazioni notificano atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni.
Il webinar affronterà anche questi temi.
Sarà possibile partecipare al webinar e fare domande attraverso lo streaming Youtube disponibile al seguente url: https://rb.gy/gmciqz
Blockchain e aspetti legali e regolamentari in un webinar dedicato all’utilizzo delle tecnologie emergenti nel post-COVID19
Rimozione contenuti da internet: le regole del Garante Europeo

Rimozione dei contenuti da internet: le regole del Garante Europeo.
Il Garante europeo per la protezione dei dati (EDPS) ha pubblicato la versione finale delle sue linee guida sui criteri di adozione del diritto all’oblio nei motori di ricerca, ai sensi dell’articolo 17 del regolamento generale sulla protezione dei dati dell’UE.
Il documento è apparso sul sito dell’istituzione comunitaria il 7 luglio.
Il garante europeo della protezione dei dati (EDPS) è l’autorità indipendente per la protezione dei dati dell’Unione europea (UE).
L’Ente, tra gli altri compiti, ha anche quello di consigliare le istituzioni e gli organi dell’UE su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali ed in particolare quello di consigliare la Commissione europea su proposte legislative, accordi internazionali, nonché su atti di esecuzione e delegati con impatto sulla protezione dei dati e sulla privacy;
L’EDPB ha anche il compito stabilito dal GDPR di emettere linee guida atte a integrare quanto previsto dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali.
L’EDPB ha pubblicato le linee guida sul diritto all’oblio e motori di ricerca a dicembre 2019 e le ha poi sottoposte a consultazione pubblica.
Le linee guida, che vengono indicate con la sigla 2.0, forniscono le indicazioni relative ai motivi legittimi per la richiesta di deindicizzazione dei contenuti dell’interessato, nonché le eccezioni ai diritti di deindicizzazione.
Rimozione contenuti da internet
Il tema della rimozione da internet dei contenuti lesivi dei diritti degli interessati ( in base al diritto all’oblìo, ma anche per la lesione di altri diritti della personalità, è stato affrontato di recente anche dalla giurisprudenza di merito ( e di legittimità) in Italia, con una sentenza del Tribunale di Milano che ha stabilito che “ la società che gestisce un motore di ricerca è titolare autonomo, quale provider di servizi di aggregazione ed indicizzazione dei dati.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
La guerra del 5G
La guerra del 5G entra nel vivo.
E si combatte a suon di ordinanze e di azioni strategiche, oltre che di interventi normativi.
vediamo quali.
Intervista del fatto quotidiano all’Avvocato dello Studio legale Sarzana. Fulvio Sarzana.
La guerra del 5g entra nel vivo
GDPR, monetizzazione dei dati e tutela del Consumatore
Webinar Adiconsum sul GDPR
Giovedì 9 luglio 2020, alle ore 11.00
Webinar Adiconsum
“GDPR. Il nuovo regolamento europeo sulla Privacy
tutela il consumatore?”
Entra anche tu nella #PiazzaDelMercatoDigitale di Adiconsum!
trattamento illecito di dati su larga scala.
Trattamento illecito di dati su larga scala.
Le cronache di questi giorni ci raccontano di una indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Roma avente ad oggetto un traffico di dati di clienti delle compagnie telefoniche.
Tra le altre fattispecie criminose contestate, che sarebbero l’ accesso abusivo a sistema informatico, e la detenzione abusiva e diffusione di codici di accesso vi è anche, a quanto sembra per la prima volta in Italia, anche l’articolo 167-bis del Codice privacy che ha introdotto un nuovo tipo di reato: la comunicazione e diffusione illecita di dati personali oggetto di trattamento su larga scala.
l delitto di trattamento illecito e l’accesso abusivo a sistema informatico
Si tratta di un delitto, introdotto dal D.Lgs. 101/2018, punito da 1 a 6 anni, allorchè chiunque comunichi o diffonda un archivio automatizzato o una parte sostanziale di esso, al fine di trarne profitto o di arrecare un danno.
La fattispecie sanziona la comunicazione e la diffusione di dati personali oggetto di trattamento su larga scala, al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno.
La comunicazione o la diffusione devono riguardare un archivio automatizzato di dati personali o una sua parte sostanziale, contenente dati personali oggetto di trattamento su larga scala.
Il reato si configura solo se la diffusione o la comunicazione dei dati avviene in violazione di specifiche norme, per lo più applicabili a soggetti che trattano dati professionalmente o per obbligo di legge e la disposizione pare ritagliata appositamente sulle figure che si occupano di comunicazioni elettroniche.
Il regolamento generale privacy
La contestazione dà quindi ragione a quanti, nel corso dell’iter di adeguamento del regolamento generale Privacy, hanno insistito perché le norme penali a presidio del trattamento dei dati personali fossero mantenute ed ampliate.
Trattamento illecito di dati su larga scala. la fattispecie di reato e la compatibilità con altre norme previste dall’ordinamento.
continua su NOVA-Il sole 24 ore
Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno
Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno.
In caso di diffamazione, e non solo qualora sussista il diritto all’oblìo, si può ottenere la deindicizzazione dei contenuti da Google ed il risarcimento del danno.
In pratica il motore di ricerca può essere condannato da deindicizzare i contenuti lesivi del diritto all’onore e della reputazione del ricorrente in caso di diffamazione.
E’ questa la tendenza che si sta affermando presso alcuni Tribunali quali quello di Milano in materia di tutela della reputazione e di privacy sul web.
Il Tribunale Meneghino già aveva tracciato la strada della deindicizzazione dai motori di ricerca in caso di diffamazione in un provvedimento deciso nel giugno del 2019.
L’ultimo provvedimento in ordine di tempo è del 24 gennaio 2020, e viene riportato, con commento, dal portale Federprivacy.
Secondo il commento pubblicato dal portale “Google LLC, così come altri motori di ricerca di seconda generazione, scandagliano il web attraverso applicazioni software denominate “spider”, raccogliendo e memorizzando i contenuti dei siti sorgente; successivamente, attraverso un algoritmo molto complesso, i contenuti vengono messi a disposizione degli utenti sulla base delle chiavi di ricerca immesse dagli utenti stessi. Insomma, l’autonomia del trattamento dei dati sta proprio in questo: Google LLC raccoglie i contenuti del web e li restituisce agli utenti sulla base di un software segretissimo.
Diffamazione il motore di ricerca condannato a deindicizzare e risarcire il danno .
Il Tribunale perviene quindi a questa conclusione: “Se – come è pacifico – l’associazione tra il nome del ricorrente e i siti in cui lo stesso è definito mafioso è opera del software messo a punto appositamente e adottato da Google […] non può che conseguirne la diretta addebitabilità alla società, a titolo di responsabilità extracontrattuale, degli eventuali effetti negativi che l’applicazione di tale sistema per il trattamento dei dati dell’interessato può determinare”.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Intercettazioni e allerta Covid-19
Intercettazioni e allerta Covid-19
L’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale Roma, Sarzana e Associati, è stato intervistato dal quotidiano la Repubblica, in merito dal Decreto legge su intercettazioni e allerta covid.
La norma prevede:
“I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 devono prevedere tra i servizi preattivati sistemi di parental control ovvero di filtro di contenuti inappropriati per i minori e di blocco a contenuti riservati ad un pubblico di età superiore agli anni diciotto”; “Questi servizi devono essere gratuiti e disattivabili solo su richiesta del consumatore, titolare del contratto”. “Gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche assicurano altresì adeguate forme di pubblicità di tali servizi in modo da assicurare che i consumatori possano compiere scelte informate”. “In caso di violazione degli obblighi di cui ai commi precedenti l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ordina all’operatore la cessazione della condotta e la restituzione delle eventuali somme ingiustificatamente addebitate agli utenti, indicando in ogni caso un termine non inferiore a sessanta giorni entro cui adempiere”.
All’estero tentativi simili si sono scontrati con problemi insormontabili e il grosso rischio di favorire solo la censura di Internet. È il motivo per cui una legge simile è stata bloccata dalla Corte Suprema degli Stati Uniti ed è stata sospesa indefinitamente nel Regno Unito”, spiega l’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale Roma, Sarzana e associati specializzato in diritto di Internet.
La natura della rete è tale che non si possa bloccare in modo chirurgico un contenuto vietato ai minori, senza quasi inevitabilmente impedire l’accesso a contenuti leciti. “La Corte Suprema ha citato, nell’occasione, l’esempio del presidente americano Jimmy Carter, che nel 1976 ha affidato a Playboy la sua prima, storica, intervista. La Corte ha notato che con un filtro del genere i minori non avrebbero mai potuto leggerla”.
Come già rilevato l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale Roma, Sarzana e Associati, è stato intervistato dal quotidiano la Repubblica, in merito dal Decreto legge su intercettazioni e allerta covid.
segue su Repubblica.it
La Strategia nazionale per la Blockchain e i registri distribuiti
La Strategia nazionale per la Blockchain e i registri distribuiti a cui ha partecipato anche in qualità di esperto l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale Sarzana e Associati di Roma è stata pubblicata.
Il progetto di Strategia nazionale in materia di Blockchain e registri distribuiti, redatto con l’ausilio dei 30 esperti indicati dal Ministero per lo sviluppo economico, è stato pubblicato.
Il documento di sintesi sulla “Strategia italiana per la Blockchain e i registri distribuiti”, è stato quindi messo in consultazione oggi.
La sintesi per la consultazione pubblica della Strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e Blockchain è composta da un capitolo iniziale (Visione ed obiettivi) e da un capitolo che espone le raccomandazioni proposte dagli esperti.
Durante il periodo di consultazione pubblica (18 giugno – 20 luglio 2020) potranno essere inviate osservazioni al fine di raccogliere suggerimenti o ulteriori elementi utili per un affinamento della strategia.
Al termine della consultazione, il 20 luglio 2020, le osservazioni provenienti dagli stakeholder e dai soggetti interessati saranno valutate dagli esperti per l’elaborazione della proposta finale della strategia.
La Strategia nazionale per la Blockchain e i registri distribuiti
Le tecnologie basate sui registri distribuiti e in particolare la Blockchain vivono una fase di continua evoluzione tecnologica, applicativa e regolamentare, con un’espansione dei possibili settori di applicazione di queste tecnologie che è coincisa con un incremento di sperimentazioni, progetti e iniziative sia nel settore privato che in quello pubblico.
La blockchain può contribuire a migliorare diversi sistemi produttivi e ad incentivare anche una vera e propria rivoluzione nei sistemi digitali delle pubbliche amministrazioni, come ha sempre sostenuto qualità di esperto l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale Sarzana e Associati di Roma.
L’Unione Europea ha avuto già modo di occuparsi del tema in diversi atti.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Crypto Coinference 2020. Un grande Evento.
Crypto Coinference, l’evento sulle criptovalute e blockchain la cui prima edizione risale al 2017, ritorna anche nel 2020.
La kermesse nata dalla passione di Federico Lagni e Francesco Redaelli, e che si avvale di uno staff di esperti del calibro di Marco Crotta, Marco Cavicchioli, Luigi di Benedetto e dell’organizzazione di Giovanna Annunziata, si svolgerà il 25 e 26 Novembre 2020.
In proposito sono stati annunciati i primi 21 Speaker e le prime aziende che saliranno sul palco.
Giovedì 26 Novembre sarà una giornata interamente dedicata alle criptovalute e alla blockchain, temi che saranno scandagliati sotto tutte le sfaccettature possibili dai principali nomi nazionali ed internazionali. Lo faranno, infatti, gli speaker altamente qualificati e rigorosamente selezionati di Crypto Coinference, che interverranno nei numerosi speech e panel tematici per offrire contenuti formativi di qualità.
Sull’autorevole stage del FICO Eataly World a Bologna, la nuova location della terza edizione, possiamo già annunciare la presenza di Gian Luca Comandini (Blockchain Core), Giacomo Zucco (BHB Network), Andrea Medri (The Rock Trading).
Tra i Panel tematici, Pietro Lanza (Intesa e IBM) e Demetrio Migliorati (Banca Mediolanum) si confronteranno su DLT e Corporate Blockchain. Per il tema tecnologia interverranno Massimo Chiriatti (IBM Italy) e Sebastiano Cataudo (Scrypta Foundation). Ancora, sarà affrontato il tema Legal & Compliance con l’Avv. Fulvio Sarzana, l’Avv. Massimiliano Nicotra, l’Avv. Daria Alessi e l’Avv. Massimo Simbula (Coinbar e Coinlex). Daremo uno sguardo all’ecosistema svizzero, grazie alla partecipazione di Michele Ficara Manganelli, Founder & Director Swiss Blockchain Consortium. Poi ancora, interverranno: il Colonnello Ivan Bixio della Guardia di Finanza, Christian Miccoli (Conio), Fabrizio Tonelli (Decentra), Federico Morgantini (Gooruf e Forbes), Mariano Carozzi (Crypto Fiduciaria e Young Platform), Diego D’Aquilio (Young Platform).
Crypto Coinference 2020
Non solo per esperti! Tra le tante novità della terza edizione, i partecipanti potranno seguire i diversi workshop, vere e proprie lezioni per chi si avvicina per la prima volta al tema delle criptovalute. Riccardo Zanetti ci parlerà della Storia del Fintech, Tiziano Tridico della Storia delle Crypto, Mauro Caimi di Trading e Riccardo Masutti di Cybersecurity.
maggiori informazioni qui


Privacy e rapporti di lavoro app immuni
Privacy e rapporti di lavoro app immuni
L’Intervista dell‘Avvocato Roma Studio legale Sarzana e Associati su Repubblica.
La questione è la seguente. Dopo che un lavoratore riceve da Immuni la notifica del tipo “nel giorno X hai avuto un contatto a rischio con una persona risultata positiva al covid-19” che dovrà fare? E quali conseguenze scaturiscono per la sua azienda?
“La risposta può arrivare mettendo assieme le prescrizioni del Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, la Circolare del Ministero della Salute del 29 maggio scorso e l’art. 20 del Testo Unico di Salute e Sicurezza (d.lgs. n. 81/2008)“, dice Fulvio Sarzana, avvocato esperto di diritto digitale.
In sostanza: “Il lavoratore deve auto-isolarsi dopo aver ricevuto la notifica, perché questa implica che è stato rilevato un ‘contatto stretto’, a rischio, tra il lavoratore e un contagiato negli ultimi 14 giorni. E – come scrivere il ministero della Salute nelle sue FAQ – ‘per i contatti stretti di un caso COVID-19, come stabilito dalle norme in vigore l’operatore di sanità pubblica del Dipartimento di Prevenzione territorialmente competente deve provvedere infatti alla prescrizione della quarantena per 14 giorni successivi all’ultima esposizione'”, aggiunge Sarzana.
Privacy e rapporti di lavoro app immuni
Per limitare il problema falsi positivi e i conseguenti danni per l’azienda bisogna ridurre al minimo i tempi di attesa del tampone, dopo la notifica”, dice Fulvio Sarzana; molti esperti concordano sul punto (tra gli altri, Sergio Pillon, medico e tra i massimi esperti di Sanità digitale in Italia, autore delle linee guida governative sulla telemedicina).
Ma – come nota anche Altroconsumo – sui tempi del tampone e in generale sulle modalità precise di presa in carico dell’utente Immuni non è arrivata ancora chiarezza dal ministero della Salute. Risolvere il punto, come si è visto, servirà non solo a ridurre i disagi per le persone ma anche un danno economico per il sistema produttivo italiano.
segue su Repubblica.it
Immuni, the anti-covid 19 app does not break through: limitations and technical problems
Immuni the anti-covid 19 app
The Immuni app does not work on all devices. Requires advanced versions of operating systems, and users complain about problems on Huawei smartphones
In the first twenty-four hours of launch, the Immuni app has been downloaded over 100,000 times through the Store Google Play. However, the number of downloads on Apple systems is not known, writes Fulvio Sarzana on Sole 20 Ore.
Such an important application should be as widespread as possible within the population. But this is not the case, not only because of the diffidence of some in the management of personal data. In fact, the application is not compatible with all devices. For this to work, you need a latest generation smartphone. In fact, it requires at least the version 13.5 of the iOS operating system or 6 of the Android operating system. So all the iPhone 6 and earlier are cut off.
In addition, it requires Google Play Service version 20.18.13. Users also report several usage problems with Huawei mobile phonesended up at the center of the US-China clash. In fact, President Trump has included the Chinese giant in the US trade blacklist: for this Huawei cannot buy Google’s software for smartphones.
Immuni the anti-covid 19 app
The Immuni application, explains PC Professionale, is designed to work even in the background but requires bluetooth to be active.
Also, once a day you have to connect to the Internet to download the Temporary Exposure Key (TEK), the list of people tested positive for the virus associated with a device with the app installed. For this, in a first phase, these notifications will appear only in Liguria, Abruzzo, Marche and Puglia, the regions that have agreed to start the experimentation. Provided that users have in turn authorized the system to share TEKs with the help of regional health workers
https://www.news1.news/en/2020/06/immuni-the-anti-covid-19-app-does-not-break-through-limitations-and-technical-problems.html
Audizione Camera dei Deputati su Privacy
Audizione Camera dei Deputati su Privacy
La disseminazione tra norme emergenziali del sistema della protezione dei
dati e la necessità di coordinamento.
L’esplosione della Pandemia Covid-19 ha inciso anche, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, nel plesso normativo riguardante la protezione dei dati personali, costituendo
anche il primo vero e proprio banco di prova della tenuta delle norme introdotte dal Regolamento generale privacy (GDPR).
L’emergenza ha determinato l’insorgenza di una sorta di “diritto speciale” del trattamento dei dati personali disseminato tra varie norme, che, pur muovendosi nel solco delle norme europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali, dovrebbe essere in qualche
modo coordinato, al fine di evitare possibili antinomie.
In particolare ad oggi 19 maggio 2020, le disposizioni ( salvo altre) che maggiormente hanno avuto impatto sulla protezione dei dati personali nel contesto emergenziale sono:
l’art 14 del Decreto legge n. 14/2020 recante “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”, rubricato Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” in (G.U.
17.03.2020, n. 70), divenuto poi l’art 17 bis della legge 27/2020.
L’art. 6, del decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28 in tema di intercettazioni, processo penale da remoto, ordinamento penitenziario e tracciamento di contatti e contagi da COVID-19 .
Il Decreto Legge 10 maggio 2020, n. 30, Misure urgenti in materia di studi
epidemiologici e statistiche sul SARS-COV-2. (20G00048) (GU Serie Generale n.119 del 10-05-2020); 11/05/2020 ed il connesso parere del Garante per la protezione dei dati personali.
Gli articoli 7, 11 e 13 del cd Decreto Rilancio.
La Relazione pubblicata presso la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati
Anti-Covid app: from being vital to irrelevance
Anti-Covid app: from being vital to irrelevance.
How did the Covidsafe app go from being vital to almost irrelevant?
Tomorrow May 26th, connect to the Legal Hackers online seminar and you will find out.
Researchers, jurists, influencers from all over the world, will discuss COVID and digital tracking.
Fulvio Sarzana wiill speaks about the app chosen by Italian government that is called “Immuni” and has been the subject of intense debate among politicians, experts and parts of civil society, a debate which contributed to a significant shift in focus, both in terms of the software’s architecture and of the way citizens will be required to use it.
Italy has in fact introduced a decentralized exposure notification management system.
The decentralized model chosen by Italy should interact with Apple and Google efforts to create a platform that would allow every smartphone to build a decentralized record of the other phones it has interacted with, without having to upload it to an external server.
The app system is in fact based on a mixed decentralized and centralized model.
It means that exposure notification system takes place at the device level of individual smartphone owners but citizens’ infection data and identifiers would have been stored in an external database managed by the government.
COVID 19 app: privacy and/or health
COVID 19 app: privacy and/or health
On May 26th, from 14.30 pm (CEST Time, Rome) to 20.30 We invite you to join the Seminar on line: “CovidThon, Privacy & Tech GlobalView”.
The best lawyers and jurists from around the world will discuss the Anti Covid-19 tracking apps.
Prof Fulvio Sarzana di S.Ippolito will be a panelist.
Privacy & Legal Tech Lawyers
From New York to Seoul to Rome, Madrid and Bogota, the speakers will take turns speaking in a continuous interactive seminar which will be broadcast for a whole day.
Contact tracing, where people potentially exposed to a disease are notified so they can be tested and potentially treated or quarantined, has been seen as a potential way to reduce the spread of COVID-19.
Contact tracing apps, which alert users when they have been in contact with infected people, could be an aid to control the spread of Covid-19.
How well such apps will work, and whether people will install them in sufficient numbers to be useful, remains an open question, with some surveys indicating people are skeptical of the technology. Experts and activists have also expressed concerns about erroneous results and privacy concern
COVID 19 app: privacy and/or health
Apple and Google have developed software toolkits to let public health agencies build iOS and Android apps to enable automated phone proximity detection via Bluetooth, and many state and local agencies have begun hiring people to manually trace contacts of those infected with the virus.
Some of the questions the speakers will answer Are anti-Covid apps useful? Decentralized system based on Google and Apple or centralized system? Data control or voluntary download of the app? Privacy and / or right to health?
Decentralized model of app
The app chosen by Italian government is called “Immuni” and has been the subject of intense debate among politicians, experts and parts of civil society, a debate which contributed to a significant shift in focus, both in terms of the software’s architecture and of the way citizens will be required to use it.
Italy has in fact introduced a decentralized exposure notification management system
The decentralized model chosen by Italy should interact with Apple and Google efforts to create a platform that would allow every smartphone to build a decentralized record of the other phones it has interacted with, without having to upload it to an external server.
The app system is in fact based on a mixed decentralized and centralized model.
It means that exposure notification
system takes place at the device level of individual smartphone owners
but citizens’ infection data and identifiers would have been stored in an external database managed by the government.
The seminar will be in english.
Privacy & Legal tech lawyers
Privacy & Legal Tech Lawyers
“CovidThon, Privacy & Tech GlobalView”.
On May 26th, from 14.30 pm (CEST Time, Rome) to 20.30 We invite you to join the Seminar on line: “CovidThon, Privacy & Tech GlobalView”.
The best lawyers and jurists from around the world will discuss the Anti Covid-19 tracking apps.
Privacy & Legal Tech Lawyers
From New York to Seoul to Rome, Madrid and Bogota, the speakers will take turns speaking in a continuous interactive seminar which will be broadcast for a whole day.
Contact tracing, where people potentially exposed to a disease are notified so they can be tested and potentially treated or quarantined, has been seen as a potential way to reduce the spread of COVID-19.
How well such apps will work, and whether people will install them in sufficient numbers to be useful, remains an open question, with some surveys indicating people are skeptical of the technology. Experts and activists have also expressed concerns about erroneous results and privacy concern
Apple and Google have developed software toolkits to let public health agencies build iOS and Android apps to enable automated phone proximity detection via Bluetooth, and many state and local agencies have begun hiring people to manually trace contacts of those infected with the virus.
Some of the questions the speakers will answer Are anti-Covid apps useful? Decentralized system based on Google and Apple or centralized system? Data control or voluntary download of the app? Privacy and / or right to health?
The seminar will be in english.
hashtagcovid hashtaggdpr hashtagimmuni hashtaglegalhackers hashtaggdprcompliance hashtagcontactracing

Tracciamento digitale tra biometria e privacy
Tracciamento digitale tra biometria e privacy.
Il 25 maggio dalle ore 10, durante l’opening session di #iothings 2020, l’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio Legale Sarzana e Associati, affronterà il tema del tracciamento digitale ai fini di prevenzione e allerta dal contagio da covid-19.
L’emergenza Covid-19 ha cambiato e sta cambiando le priorità socio-economiche: quale ruolo hanno o possono avere le tecnologie nel contesto in evoluzione, e quali risposte può dare il legislatore?.
l’uso di strumenti di tracciamento basati su app o su strumenti biometrici costituisce una delle risposte che i governi hanno tentato di dare alla pandemia.
Tracciamento digitale tra biometria e privacy L’emergenza Covid-19 ha influenzato fortemente alcuni processi e servizi, favorendo una remotizzazione del controllo di persone e oggetti. La relazione mostrerà rapidamente alcuni esempi concreti, tra cui le tecniche biometriche, l’uso di braccialetti elettronici, il riconoscimento facciale e le app per il tracciamento dei contatti, di come in pochissimo tempo siano mutate regole e presupposti regolamentari e quale sia stata la risposta all’emergenza da parte delle istituzioni europee e italiane.
il legislatore italiano ha deciso di intraprendere la strada dell’uso di un app per il tracciamento digitale che dovrebbe consentire il miglioramento del tracciamento manuale.
Tuttavia si sono posti molti problemi in ordine al trattamento dei dati personali, all valutazione di impatto per il trattamento dei dati personali, ai diversi rilievi posti dal Garante Per la protezione dei dati personali italiano.
Le domande che si sono poste riguardano anche la conservazione dei dati ed il trattamento dei dati personali ad opera di terze parti. Quando il trattamento può dirsi lecito? Ed a quali condizioni? La finalità del trattamento verrà rispettata? I dati sarannno pseudonimizzati? Ed ancora, i dati verranno poi cancellati al termine dell’emergenza?
La relazione affronterà anche le differenti legislazioni in materia di contact tracing d Exposure notification.
Registrazione gratuita qui

Privacy e COVID audizione alla Camera dei Deputati
Privacy e COVID audizione alla Camera dei Deputati
Oggi 19 Maggio 2020, alla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, si è svolta una Audizione in materia di protezione dei dati personali e COVID-19 a cui ha partecipato anche l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello studio legale Sarzana e Associati,
L’audizione si è svolta Alle ore 14, presso l’Aula della Commissione Trasporti della Camera dei Deputati.
Hanno partecipato : Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, Avvocato, professore di diritto comparato delle nuove tecnologie presso l’Università telematica internazionale Uninettuno, Filippo Vari, professore di diritto costituzionale presso l’Università europea di Roma, Mario Esposito, professore di diritto costituzionale presso l’Università degli studi del Salento, Giovanni Comandè, professore di diritto privato comparato presso la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa.
Sarzana ha ripercorso tutte le norme emergenziali in materia di protezione dei dati personali presentate dall’inizio della pandemia, evidenziando gli aspetti positivi e le incongruenze delle norme emergenziali.
Dalle norme in tema di tracciamento digitale a quelle sulle indagini sierologiche sino alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali del decreto rilancio.
In particolare Sarzana ha affrontato il tema della compatibilità delle norme emergenziali in fase di conversione con il Regolamento Europeo generale sulla Protezione dei dati GDPR e con il Codice per la protezione dei dati personali, oltre che con i provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
Sarzana ha analizzato anche la genesi dell’app italiana anti-contagio Immuni nonchè una ricognizione dello stato di applicazione delle app di tracciamento anti-Covid-19 negli altri paesi europei e nel mondo, mettendo a confronto la soluzione italiana con quella di altri paesi che sono più avanti del nosto sulla strada del tracciamento digitale dei contagi.
Privacy e COVID audizione alla Camera dei Deputati
Il video integrale dell’evento, che si è svolto in videoconferenza per le note vicende legate al COVID-19, è disponibile sul sito della Camera dei Deputati.
Qui il sito della Camera dei Deputati

Covid-19 e protezione dati personali, audizioni esperti.
CAMERA DEI DEPUTATI.
COMMISSIONE GIUSTIZIA

Cassazione privacy: si a video da cellulare
Cassazione e privacy: si all’uso del video da cellulare.
La Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto non ostativa la disciplina della privacy all’uso in tribunale di un video registrato con il telefonino.
E ciò anche se il video in questione sia stato registrato clandestinamente.
In una sentenza dei primi di maggio i Giudici della Cassazione hanno ritenuto che la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, o comunque sia ammesso ad assistervi, non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, poiché, invece, costituisce una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo, secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen., salvi gli eventuali divieti di divulgazione del contenuto della comunicazione che si fondino sul suo specifico oggetto o sulla qualità rivestita dalla persona che vi partecipa, nel caso di specie non ricorrenti.
Cassazione e privacy: si all’uso del video da cellulare.
La Corte ha specificato che, come già affermato da altra sentenza, è legittimamente acquisito ed utilizzato, ai fini dell’affermazione della responsabilità penale, un filmato effettuato con un telefonino, in quanto l’art. 234 cod. proc. pen. che prevede ”
1. E` consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. E` vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti”, consente l’acquisizione non solo di scritti ma anche di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo ed, al riguardo, è del tutto irrilevante che le registrazioni siano effettuate in conformità alla disciplina della privacy, la quale non costituisce sbarramento all’esercizio dell’azione penale

Privacy GDPR e dati sanitari
Privacy GDPR e dati sanitari
La sanità diventa digitale
Ma che cos’è la “sanità digitale”? «Partiamo dalla cosa più semplice: vuole dire non aver più bisogno di andare dal medico per fare una ricetta. Se questo sistema fosse già stato operativo ovunque e da subito quando è partita l’emergenza Covid avremmo risparmiato contagi e vite. Ma vuol dire anche, quando in emergenza devi andare al pronto soccorso in una regione diversa dalla tua, sapere che i medici sapranno come curarti perché possono avere accesso ai dati che riguardano la tua storia sanitaria. Oppure avere la possibilità di consultare il medico a distanza, con una videochiamata, tramite sistemi di videoconsulto
Privacy GDPR e dati sanitari
Il webinar on-line e il video
Un’interessante iniziativa della community italiana dei Legal Hackers, un movimento globale di avvocati, policy maker, designer, tecnologi e accademici che esplorano e sviluppano soluzioni creative per alcune delle questioni più urgenti nell’incontro tra diritto e tecnologia. “Nel contesto dell’iniziativa Solidarietà Digitale lanciata dall’Agenzia per l’Italia Digitale abbiamo quindi presentato un ciclo di webinar on-line per sostenere gli italiani in questa particolare fase della nostra storia. Abbiamo affrontato in vari appuntamenti il tema della giustizia digitale e della scuola smart, di come avviare un’attività di e-commerce e stipulare in sicurezza contratti on-line. Presto parleremo anche di sanità digitale”, raccontano dalla Legal Hackers.
Il webinar on-line si svolgerà il 7 maggio, alle ore 18:00, sul tema delle app di tracciamento nell’emergenza Covid-19: “una voce indipendente per far chiarezza su cosa dobbiamo attenderci da questi strumenti di cui ancora non tutti conoscono i dettagli”, promette l’organizzazione. Il webinar sarà moderato e condotto da Adriana Augenti, DPO dell’Ordine degli Avvocati di Bari. Interverranno: Santiago M. Caravaca, Carlo Cianfrone, Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati, Marco Scialdone e Marzio V. Vaglio, avvocati, giuristi internazionali e studiosi esperti del diritto della protezione dei dati personali.
Fase 2 e App Immuni: che cos’è, come funziona, chi l’ha realizzata
Cancellare dati da internet
Cancellare dati da internet?
Si può fare?
La Suprema Corte di Cassazione, a Sezioni Unite, Presidente e Sezione civile, ha stabilito nel 2019 che: per cancellare contenuti da internet ed in particolare in tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all’oblìo ) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito – ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall’art 21 della Costituzione. – ha il compito di valutare l’interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
L’avvocato Cassazionista aveva sostenuto che la pubblicazione del “pezzo” dopo tanto tempo , non soltanto avesse determinato nel ricorrente un profondo senso di angoscia e prostrazione che si era riflesso sul suo stato di salute precario, ma aveva anche causato un danno per la sua immagine e per la sua reputazione, in quanto egli era stato esposto ad una nuova “gogna mediatica” quando ormai, con lo svolgimento della sua apprezzata attività , era riuscito a ricostruirsi una nuova vita e a reinserirsi nel contesto della società, rimuovendo l’episodio del passato.
Inoltre, Il diritto all’oblio può subire una compressione solo se la diffusione dell’immagine o della notizia riguarda un soggetto con un elevato grado di notorietà nella vita pubblica, se contribuisce a un dibattito di interesse pubblico, se v’è un interesse effettivo e attuale alla sua diffusione, se la notizia è veritiera e diffusa a soli fini informativi.
La Suprema Corte ha dato ragione al ricorrente.
La reputazione on line si può quindi controllare ed quindi possibile verificare l’applicabilità del diritto all’oblio ex art.17 del GDPR e così rimuovere link, immagini, video
Cancellare dati da internet?
Si, si può fare.
Qui un approfondimento sul diritto all’oblìo

E’ reato portare via file aziendali?
E’ reato portare via file aziendali?
La Suprema Corte, II sezione, Presidente di Cassazione, ha pubblicato, a metà aprile, una sentenza in materia di documenti informatici intesi come patrimonio aziendale.
L’avvocato cassazionista dell’imputato aveva sollecitato l’assoluzione dai reati.
Il Supremo Collegio si è interrogato se la sottrazione di file da parte di un dipendente possa o meno configurare un’ipotesi di appropriazione indebita, o un’ipotesi di accesso abusivo (art. 615 ter c.p.), ovvero danneggiamento di sistemi informatici (artt. 635 e segg. c.p.). La Cassazione ha risposto positivamente.
Come è noto il reato di appropriazione indebita è previsto dall’art. 646 del Codice penale e punisce chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o di una cosa mobile altrui, della quale abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
L’accesso abusivo a sistema informatico è il reato p. e p. dall’art. 615-ter c.p. che sancisce, al primo comma: “chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo è punito con la reclusione fino a tre anni”.
Il Danneggiamento dì sistemi informatici o telematici è previsto dall’art 635 quater, e prevede che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.”
A questo punto si può rispondere alla domanda se
E’ reato portare via file aziendali?
La Suprema Corte dunque ha ritenuto di stabilire che “Alla stregua delle considerazioni che precedono, va quindi affermato il seguente principio di diritto: i dati informatici (files) sono qualificabili cose mobili ai sensi della legge penale e, pertanto, costituisce condotta di appropriazione indebita la sottrazione da un personal computer aziendale, affidato per motivi dì lavoro, dei dati informatici ivi collocati, provvedendo successivamente alla cancellazione dei medesimi dati e alla restituzione del computer “formattato”.

Privacy nell’app Immuni
privacy nell’app immuni.
Si discute molto delle conseguenze dell’App Immuni, che dovrebbe consentire il tracciamento dei contagiati dal virus COVID, e che ha scatenato di verse polemiche.
Il Governo ha comunque presentato una “norma di rango primario” per la legittimazione dell’app, così come chiesto dal Parlamento e dal Garante della Privacy.
Il Consiglio dei ministri approva il decreto Bonafede che include misure sull’ordinamento penitenziario ma anche quelle legate alla tutela della privacy per l’app Immunti.
E viene ribadito che l’app sarà volontaria e non ci saranno limitazioni per chi non la scarica, verranno inoltre adottate “misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi per i diritti e le libertà degli interessati”.
il mancato utilizzo dell’applicazione non comporterà alcuna limitazione o conseguenza in ordine all’esercizio dei diritti fondamentali.
Il decreto prevede anche una piattaforma istituita presso il Ministero della Salute – in coordinamento con Protezione Civile, Iss e le strutture sanitarie pubbliche e private – che si occuperà degli “ulteriori adempimenti necessari al tracciamento dei contatti e per l’adozione di correlate misure di sanità pubblica e di cura”.
L’avvocato Fulvio Sarzana dello studio legale di Roma, sarzana e Associati, ha rilasciato in proposito alcune dichiarazioni alle agenzie.
privacy nell’app immuni.
Al momento, secondo Pisano, Immuni “non si occupa del diario clinico” e Bending Spoons, la società che l’ha ideata, ha dato la disponibilità a “sviluppare pro bono il software per una durata di sei mesi” in funzione della sua messa in esercizio. Per la ministra l’app funzionerà anche se l’adotterà il 25-30% degli italiani. “L’adozione di una norma primaria e la valutazione d’impatto dell’app sono delle garanzie dal punto di vista della privacy.Resta ancora poco chiara la fase successiva alla comunicazione del contagio, quella che dovrebbe prevedere l’avvio di test e tamponi”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato ed esperto di diritto dell’informatica e delle telecomunicazioni.

La rilevanza penale dei dati nell’App Immuni
La rilevanza penale dei dati nell’App Immuni.
L’installazione dell’App Anti covid, una volta adottata, porterà con sè diverse domande.
Ecco le domande poste, presso un autorevole sito di diritto dell’informatica, www.agendadigitale.eu, da Enrico Pelino e Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, App coronavirus, 10 domande urgenti al Governo italiano.
Il Governo ha infatti deciso che sarà Immuni l’app per il contact tracing coronavirus.
Ma, secondo gli Autori, troppi punti sono oscuri e necessitano chiarimento.
Alcune delle domande possono essere riproposte integralmente in questa sede: Il Governo può chiarire quali tipologie di dati personali esattamente saranno trattate e per quanto tempo? Quali sono le finalità del trattamento? È stata applicata minimizzazione dei dati trattati rispetto alle finalità, come richiesto, a garanzia degli interessati, dall’art. 5 GDPR? L’app integrerà l’architettura bluetooth alla quale stanno lavorando Google LLC e Apple Inc.? In quest’ultimo caso, saranno chiarite la modalità di integrazione e gli eventuali flussi informativi?
La rilevanza penale dei dati nell’app Immuni.
La rilevanza di tali domande appare di tutta evidenza sol ove si pensi che il Dipartimento della Protezione Civile, nota del 16 marzo 2020, avente ad oggetto Emergenza COVID-19, Tutela dei dati personali, ha raccomandato ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali di volere assicurare la trasmissione dei dati personali concernenti l’emergenza COVID-19 «a tutti i soggetti legittimati e, in particolare, alle Prefetture-UTG, alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco, nonché, anche al fine di assicurare i servizi di assistenza alla popolazione, ai Comuni».
Dunque le domande poste da Enrico Pelino e Fulvio Sarzana possono essere così ampliate: i dati afferenti ad Immuni saranno anche utilizzati per finalità di accertamento e repressione dei reati connessi al COVID-19? Coloro che prestano il consenso ed aderiscono ad Immuni saranno informati del possibile rilievo penale della loro adesione a tale app? In che modo le Forze di Polizia possono accedere a tali dati?

App Anti Covid #Immuni: effettuato accesso gli atti
- Conoscere i criteri di valutazione e relativi punteggi (minimo e massimo) utilizzati dal “Gruppo di lavoro data-driven per l’emergenza COVID-19” nell’ambito dell’analisi delle proposte formulate dai partecipanti alla fast call for contribution;
- Conoscere il numero di proposte pervenute ed indicazione dei relativi proponenti;
- Conoscere il punteggio assegnato alla proposta selezionata e alle altre proposte presentate e ammesse a valutazione.
Sono queste le richieste di accesso civico generalizzato formalizzate oggi al Ministro per l’innovazione e le tecnologie, Paola Pisano, dall’Associazione per la tutela dei diritti civili Luca Coscioni.
La richiesta è frutto della raccolta di problematicità emerse durante le assemblee pubbliche organizzate nelle settimane scorse dall’Associazione a cui hanno partecipato giuristi e informatici, i quali hanno evidenziato problematiche legate alle modalità di promozione della diffusione della app, raccoglimento, mantenimento e gestione dei dati oltre che licenze d’uso e tipologia di software utilizzato dalla app e coordinamento con la possibilità di fare test.
“In un momento in cui occorre coinvolgere le persone nella gestione di una situazione difficile” si legge in una nota dell’Associazione “e in cui si invoca la pratica di un senso diffuso di responsabilità per il rispetto del diritto alla salute al pari di tutti i diritti previsti dalla Costituzione, la richiesta di accesso agli atti vuole denunciare anche come la ‘Ragion di Stato’ non possa giustificare la sospensione dello Stato di Diritto a partire dalla possibilità di conoscere i criteri di valutazione e selezioni di strumenti di gestione della vita in comune”.
L’Associazione Luca Coscioni ha inoltre sottoscritto una lettera aperta al Governo promossa, tra gli alti, da The Good Lobby, Hermes Center for Transparency and Digital Human Rights, Associazione Lex Digital e Science for Democracy.
Privacy le App per il tracciamento
Privacy le App per il tracciamento
Le app per il tracciamento Covid-19, sono conformi all’ordinamento italiano?
Gli esperti sono divisi, anche in seno alla stessa task force che è stata costituita dal Governo Italiano, a quanto risulta.
Da una parte ci sono coloro che vedono troppo alto il “costo” sociale del gps rispetto ai benefici.
Dall’altra, un noto innovatore come Alfonso Fuggetta, pure membro della task force e tra i primi promotori di un’app coronavirus in Italia.
Quest’ultimo Ha espresso il proprio malumore a riguardo su Twitter, il 12 aprile: “quelli che dicono che non bisogna usare il GPS pensino a queste situazioni: persona che si rivelerà essere positiva che entra in una RSA o in una scuola o in pronto soccorso”. “Quanta gente che parla solo perché ha la bocca e magari va dall’amante con una connected car”, ha continuato.
E’ prudente sulle App di tracciamento l’avvocato esperto di privacy Fulvio Sarzana: “Le app di tracciamento possono coinvolgere l’uso di bluetooth o di GPS. In entrambi i casi va sgomberato il campo da un equivoco, i dati trattati ed inviati eventualmente all’ente incaricato di gestire la relativa banca dati sono dati personali che non possono essere definiti anonimi ma solo pseudoanonimi.
In altre parole, da quei dati è possibile comunque risalire ad una persona, ai suoi contatti, ai suoi spostamenti, e ciò giustifica l’applicazione delle norme in materia di privacy. A maggior ragione ciò avviene se ad essere trattati sono dati provenienti dalla posizione GPS”.
Dunque non è possibile parlare di anonimato ed anonimizzazione, e dovrà sempre applicarsi la disciplina relativa al trattamento dei dati personali.
Privacy le App per il tracciamento
La questione forse quindi non è tanto gps sì o gps no, ma le tutele (normative, di policy e di security) che applicheremo all’intero sistema di tracciamento, qualunque tecnologia sia utilizzata.

Come calcolare il danno da concorrenza
Come calcolare il danno da concorrenza?
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato Studio legale Sarzana
La Suprema Corte di Cassazione è intervenuta con una sentenza molto articolata, agli inizi di aprile del 2020, che spiega come calcolare la quantificazione del danno da illecito concorrenziale.
La vicenda traeva origine da un ricorso effettuato da un piccolo operatore di comunicazione elettronica, che lamentava una attività illecita da abuso di posizione dominante del maggiore operatore di telecomunicazione italiano.
Fatto accertato dall’Antitrust in un celebre procedimento di qualche anno fa.
In particolare l’operatore in sede civile lamentava il danno da sovraprezzo e riduzione dei margini di profitto, dal momento che la società in posizione dominante offriva alle proprie divisioni commerciali servizi a prezzi migliori di quelle che la stessa offriva ai propri concorrenti.
Tra i due criteri di liquidazione del danno la Corte di Cassazione ha ritenuto preferibile quello della riduzione dei margini di profitto, effettuando il seguente ragionamento ” La Corte d’appello ha confermato la congruità del criterio di quantificazione del danno dato dalla riduzione del margine di guadagno della danneggiata, preferibile rispetto al criterio dell’overcharge o sovraprezzo (vale a dire, nella specie, della differenza tra il prezzo pagato in concreto a XXXXX per i servizi di terminazione fisso-mobile ed il miglior prezzo che YYYYY avrebbe invece pagato qualora le fossero state applicate le medesime condizioni che XXXXX applicava alle divisioni commerciali interne), in presenza, come nella specie, non di un’intesa restrittiva della concorrenza, ma di una pratica discriminatoria o abuso escludente, in quanto, da un lato, era stato impossibile quantificare, nel giudizio civile risarcitorio, il prezzo interno operato da XXXXX alle proprie divisioni commerciali (mentre, in sede di procedimento antitrust, per l’Autorità Garante era stato sufficiente accertare che, in relazione ai prezzi finali operati sul mercato a valle da XXXXX, ben inferiori ai prezzi finali applicati dagli operatori concorrenti, quest’ultima doveva avere necessariamente operato alle proprie divisioni commerciali tariffe molto ridotte) e, dall’altro lato, era verosimile che la stessa YYYYYY avesse a sua volta proceduto, senza subire una significativa diminuzione della domanda, ad un ricarico del prezzo di vendita dei propri prodotti al consumatore finale (passing-on dell’overcharge), non essendo stato dimostrato l’assunto contrario, vale a dire che la YYYYYY avesse rinunciato a traslare il sovraprezzo sui propri clienti, assorbendolo all’interno dell’impresa. Lo scenario controfattuale, da confrontare con lo scenario effettivamente determinato dall’infrazione, era stato correttamente individuato in quello corrispondente alla situazione in cui XXXXXX avesse applicato alle proprie divisioni commerciali la stessa tariffa di terminazione applicata agli altri operatori, con conseguenti tariffe finali più elevate, il che avrebbe comportato, a cascata, la possibilità per la concorrente di praticare a sua volta tariffe maggiori. Invero, in un contesto di domanda non rigida ma elastica nel mercato a valle, l’operatore concorrente, a fronte dell’aumento dei propri costi per effetto delle tariffe maggiori applicatele da XXXXXX nel mercato all’ingrosso, a monte, era stato costretto, al fine di evitare, aumentando il prezzo di vendita, una contrazione delle vendite, a realizzare un margine di profitto inferiore a quello che avrebbe potuto conseguire in assenza della pratica discriminatoria.
Come calcolare il danno da concorrenza.
Il danno liquidato a YYYYYY , da compressione dei margini di guadagno, è stato riconosciuto quale conseguenza della pratica discriminatoria dell’impresa dominante XXXXX, posta in essere nel mercato a monte: l’impresa concorrente, per contrastarne gli effetti, nel mercato a valle, è stata costretta, per tutelare la propria posizione nel mercato e rimanere competitiva, a modificare le proprie offerte commerciali al ribasso, rinunciando ad una parte del proprio margine di guadagno, praticando tra il 2001 ed il 2007 prezzi, nella fornitura dei servizi di telefonia in terminazione su rete XXXXX, inferiori a quelli che avrebbe praticato in assenza della condotta abusiva di XXXX.”
www.lidis.it

Danno da illecito concorrenziale
Danno da illecito concorrenziale
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato
Il danno da illecito concorrenziale deve intendersi come permanente, ma deve in ogni caso essere contestato al momento del verificarsi del fatto.
E’ quanto ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione in un procedimento che vedeva contrapposte un medio operatore nel settore delle telecomunicazioni, e gli operatori telefonici TELECOM, WIND e VODAFONE, a proposito di un provvedimento dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato.
L’operatore sosteneva che il danno prodotto da un comportamento anticoncorrenziale accertato dall’Antitrust si protraesse nel tempo, al di là del provvedimento dell’AGCM, e che quindi il termine di prescrizione quinquennale decorresse a partire da un termine di diversi anni successivo al provvedimento dell’Antitrust.
La Cassazione ha dato torto all’operatore rilevando che: “Occorre precisare, preliminarmente, che nel presente giudizio si pone anzitutto la questione dell’operatività o meno della Direttiva n. 2014/114/UE (cui hanno fatto seguito la 1.114/2015, di delega al Governo per il suo recepimento, ed il d.lgs. 3/2017, entrato in vigore il 3/2/2017, di sua attuazione), contenente, al CAPO III, disposizioni volte ad armonizzare la disciplina della prescrizione nelle azioni di risarcimento del danno derivante dalla violazione della normativa antitrust, in un’ottica di garanzia dell’effettività della tutela risarcitoria nella materia (Considerando 4, comma 1), disposizioni che hanno risolto molte questioni in tema, oggetto di differenti soluzioni da parte dei giudici nazionali degli Stati membri. Invero, nell’illecito antitrust, i danni causati dai comportamenti anticoncorrenziali presentano, con riguardo all’individuazione del momento a partire dal quale la prescrizione inizia a decorrere, un possibile intervallo temporale tra quello in cui la condotta illecita viene posta in essere e quello in cui il danneggiato percepisce di avere subito, per effetto di essa, un danno ingiusto, o a causa del carattere segreto delle intese restrittive della concorrenza o a causa dell’oggettiva complessità della percezione dell’abuso di posizione dominante, soprattutto in materia di prezzi. Si parla infatti, a tal proposito, di «lungolatenza» del danno da illecito antitrust.
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato
www.lidis.it
In particolare, il Considerando 36 della Direttiva 2014 stabilisce che: «Le norme nazionali riguardanti l’inizio, la durata, la sospensione o l’interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di una violazione da parte di un’autorità garante della concorrenza o di un giudice del ricorso. A tal fine, dovrebbe essere possibile intentare un’azione per il risarcimento del _ danno successivamente ad un procedimento condotto da un’autorità garante della concorrenza ai fini dell’applicazione del diritto nazionale della concorrenza e dell’Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che la violazione sia cessata e prima che un attore sia a conoscenza, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce la violazione, del fatto che la violazione gli ha causato un danno e dell’identità dell’autore della violazione. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti di applicazione generale, purché la durata di tali termini assoluti di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento».
Danno da illecito concorrenziale
Cassazione insultare non è reato
Cassazione insultare non è reato
Una sentenza della Cassazione degli inizi di aprile del 2020 stabilisce che l’insulto nelle piattaforme di videochat come Google Hangouts, Zoom, Gotomeeting non può essere considerato reato informatico, anche quando tale insulto avvenga alla presenza di più persone.
Il tema delle comunicazioni a distanza sta ricevendo una improvvisa notorietà dall’uso estensivo delle chat, sia come strumento informativo, che come forma di comunicazione alternativa alla presenza fisica.
Secondo i giudici di piazza Cavour gli insulti in videochat, avvenuti nella fattispecie attraverso la piattaforma hangouts di Google, devono infatti qualificarsi come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, fattispecie depenalizzata, e non come diffamazione aggravata di cui all’art. 595, co. 3, c.p. (offesa recata con qualsiasi altro mezzo di pubblicità), per la particolare diffusività del mezzo usato per propagare il messaggio.
In altre parole l’uso dello strumento informatico o telematico rende l’offesa più grave, ma non quando questo avvenga in una videochat con l’offeso, anche se sono presenti altre persone.
Il Supremo Collegio ha ribadito in proposito che “E’, invero, stato accertato che le espressioni offensive sono state pronunciate dall’imputato mediante comunicazione telematica diretta alla persona offesa, ed alla presenza, altresì, di altre persone ‘invitate’ nella chat vocale.
Ciò posto, va rammentato che l’elemento distintivo tra ingiuria e diffamazione è costituito dal fatto che nell’ingiuria la comunicazione, con qualsiasi mezzo realizzata, è diretta all’offeso, mentre nella diffamazione l’offeso resta estraneo alla comunicazione offensiva intercorsa con più persone e non è posto in condizione di interloquire con l’offensore.
Cassazione insultare non è reato.
Ne consegue che il fatto, come accertato dalla sentenza impugnata, deve essere qualificato come ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, ai sensi dell’art. 594, u.c., c.p., che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. C), d.lgs. 15.1.2016 n. 7, è stato depenalizzato; la sentenza impugnata va dunque annullata senza rinvio, perché il fatto, così riqualificato, non è più previsto dalla legge come reato. “

Privacy sul luogo di lavoro
Privacy sul luogo di lavoro
www.lidis.it
L’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, commenta le norme sullo smart working e la tutela del lavoratore.
In Italia le norme regolamentari sul lavoro non prevedono un controllo continuo e ripetuto sugli smart worker, tale da configurare un controllo a distanza.
Secondo l’esperto di diritto digitale Fulvio Sarzana, in questi casi verrebbe violato l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori relativo agli impianti audiovisivi e agli strumenti di controllo.
Inoltre in Italia è necessario verificare le norme sullo smart working che sono state introdotte in questo periodo di emergenza del coronavirus.
In ogni caso sussiste una norma che deve comunque essere presa in considerazione quando si tratta di strumenti di comunicazione digitale.
Nello specifico, il Regolamento generale sulla Protezione dei dati personali (Gdpr) nega qualsiasi strumento che possa violare i diritti dell’individuo legati alla sua privacy e prevede una serie di misure atte a realizzare la piena consapevolezza da parte del lavoratore di ciò che viene implementato.
Innanzitutto per rispettare tale normativa nello smart working è necessario garantire un’informazione adeguata dell’istantanea delle immagini attraverso la propria webcam.
Inoltre dovrebbe valere la possibilità per i lavoratori di negare il proprio consenso ad un sistema di questo tipo. Per questi motivi Sneek rimane ancora una possibilità per lo smart working in Italia, ma non una certezza.
www. lidis.it
L’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, commenta le norme sullo smart working e la privacy sul luogo di lavoro.
In particolare va verificata la compatibilità delle app che scattano un’ istantanea dello smart-worker a ritmi cadenzati da uno a cinque minuti.
In questo modo il datore di lavoro sarebbe in grado di controllare i propri dipendenti in tempi prestabiliti e costanti, verificandone anche la produttività, con il rischio di poter avere accesso ad informazioni che nulla hanno a che vedere con la prestazione di lavoro.

la reputazione on line
La reputazione on line
come tutelare il Diritto all’oblio e cancellare contenuti.
L’avvocato Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, spiega come scrivere una corretta diffida per cancellare contenuti.
E’ necessario specificare nella diffida che “I dati personali di cui alla predetta vicenda vengono tutt’ora indicizzati dai motori di ricerca nonostante il notevole lasso di tempo trascorso Di conseguenza il Sig ha diritto a vedersi riconosciuto il c.d. diritto all’oblio , “e cioè a che non vengano ulteriormente divulgate notizie che per il trascorrere del tempo risultino ormai dimenticate o ignote alla generalità dei consociati”.
In particolare l’interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l’obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, quando a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati.
per poter far valere il diritto all’oblìo è però necessario consocere le relative norme e adottare gli accorgimenti legali necessari per ottenere la cancellazione dei contenuti.
la strategia di tutela prevede un insieme di attività che non si risolvono solamente in una lettera o in un itervento informatico, e bisogna stare attenti a colro che promettono risultati miracolosi.
I risultati della cancellazione si ottengono dopo aver attentamente studiato le fonti lesive ed aver ipotizzato forme di intervento personalizzate sulla singola fonte.
Solo così si ottengono i risultati della cancellazione totale dei link diffamatori o lesivi della reputazione.
La reputazione on line
come tutelare il Diritto all’oblio e cancellare contenuti
Se si continuasse a lasciare in rete tale contenuti si otterrebbe un’illecita lesione del diritto alla riservatezza, mancando la concreta proporzionalità tra la causa di giustificazione (il diritto di informare) e la lesione del diritto antagonista, ovvero il diritto all’oblìo.
Avvocato Roma Studio Legale
SPID ora vale per firmare. Vediamo come.
L’avvocato Fulvio Sarzana dello Studio legale Sarzana, spiega come poter firmare atti e documenti con SPID.
SPID ora vale per firmare. Vediamo come.
Lo SPID, ovvero il sistema di identificazione digitale pubblica è il meccanismo che permette a cittadini ed imprese di accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti con un’identità digitale unica.
L’identità SPID è costituita da credenziali (nome utente e password) che vengono rilasciate all’utente e che permettono l’accesso a tutti i servizi online.
Il 26 marzo 2020 l’AGID, ovvero l’agenzia per l’Italia digitale, ha emanato le linee guida che consentono ai possessori di SPID non solo di identificarsi ai servizi digitali, ma anche di poter firmare con validità giuridica a tutti gli effetti, gli atti e contratti, in conformità all’art 20 del Codice dell’amministrazione digitale.
Per i fini che qui interessano il CAD prevede all’art 20, comma 1 bis, che: ” Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’AgID ai sensi dell’articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all’autore. In tutti gli altri casi, l’idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l’ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.”
L’avvocato Fulvio Sarzana dello Studio legale Sarzana, spiega come poter firmare atti e documenti con SPID.
SPID ora vale per firmare. Vediamo come.
Le linee guida sono state emanate al termine del percorso di consultazione pubblica che si è svolto dal 21 novembre al 28 dicembre 2019, ed entreranno definitivamente in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Privacy e rapporti di lavoro
L’Avvocato Fulvio Sarzana, dello studio legale di Roma, Sarzana e Associati, parla dello smart working e delle problematiche di controllo del lavoratore.
Privacy e rapporti di lavoro
Nel contesto dello smart working restano dubbi sulla violazione dei diritti del lavoratore, come spiega l’avvocato Fulvio Sarzana, esperto di diritto digitale: “
Il controllo sistematico degli accessi e delle immagini del lavoratore, oltretutto a sua insaputa, è vietato dalle norme.
Da noi non potrebbe essere possibile; viola l’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori relativo agli impianti audiovisivi e strumenti di controllo. Mentre negli Stati Uniti tutto è possibile in assenza dello Statuto dei lavoratori, in Italia bisogna verificare le norme sullo smart working che sono state emanate in occasione del coronavirus, quali sono le modalità che sono state adottate. Ma dubito fortemente che elementi anche di carattere transitorio possano violare le garanzie previste dallo Statuto”.
Il tema di fondo è che Sneek introduce una modalità insidiosa, poiché sarebbe un “controllo sull’attività”, ribadisce Sarzana. “Diverso lo scenario nel caso di una videoconferenza dove si opera con una modalità di consenso. Ben altra questione se una delle parti adotta meccanismi di controllo”.
L’Avvocato Fulvio Sarzana, dello studio legale di Roma, Sarzana e Associati, parla dello smart working e delle problematiche di controllo del lavoratore.
Privacy e rapporti di lavoro
Le criticità riguardano anche il Regolamento generale sulla protezione dei dati (Gdpr). “Un servizio di questo tipo dovrebbe prevedere l’informazione adeguata dei lavoratori nella circostanza che ci sia una modalità a sorpresa per la cattura delle immagini. Poi dovrebbe esserci la possibilità di negare anche il consenso al trattamento (smart working, NdR.) poiché non è necessario ai fini dell’attività lavorativa. In ogni caso, al di là del rapporto lavorativo, siamo nel territorio della violazione dei diritti dei singoli previsti dal Gdpr”.
In sintesi, Sneek difficilmente potrebbe essere imposto dalle aziende ai lavoratori italiani, ma per la sfera privata non vi sono controindicazioni; a patto che non venga fornito dal datore di lavoro – dato che è a pagamento – oppure vi sia il suo consenso per l’impiego delle immagini. “Tu potresti ad esempio voler denunciare un tuo collega per qualcosa che hai visto, oppure impiegare le immagini per altro. Ancor di più se alle sessioni dovessero partecipare altre persone estranee all’attività lavorativa. Nel lavoro insomma non vedo praticabile l’impiego di questo servizio”, conclude Sarzana.
Il tracciamento dei cittadini per il Covid-19 non vìola la privacy.
L’Avvocato Fulvio Sarzana affronta il tema del tracciamento dei cittadini per il Covid-19, e dei suoi rapporti con la privacy.
Le disposizioni relative al contenimento del rischio Covid-19 che si stanno susseguendo a ritmo frenetico in questi giorni, toccano anche il delicato tema del diritto alla protezione dei dati personali.
La domanda che dobbiamo porci è se le norme italiane, possano consentire il tracciamento degli individui, attraverso modalità di comunicazione elettronica, in periodo di pandemia.
La risposta, si anticipa, è si.
Vediamo a quali condizioni.
Innanzitutto dobbiamo rilevare come si versi uno stato di eccezionalità, derivante dalla pandemia in corso, tale da far ritenere applicabile ad esempio la disposizione dell’art 16 della Costituzione, a mente del quale, “ Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”.
Le limitazione sono state estrinsecate con forza di legge anche nel settore della protezione dei dati personali, con l’art 14 del Decreto Legge 9 marzo 2020, n 14 “Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all’emergenza COVID-19”. La norma consente di fatto al sistema nazionale di prevenzione e contenimento del contagio, la deroga alla disciplina della protezione dei dati personali dei cittadini sino al termine dello stato di emergenza dichiarato il 31 gennaio 2020.
L’Avvocato Fulvio Sarzana affronta il tema del tracciamento dei cittadini per il Covid-19, e dei suoi rapporti con la privacy.
Non è la prima volta che il Governo Italiano sospende le disposizioni nazionali ed internazionali in materia di privacy ( rectius diritto alla protezione dei dati personali).
Dal 1° Aprile 2020 infatti in base alla Legge di Bilancio 2020, entra in scena in materia fiscale il c.d. Evasometro anonimizzato, ovvero un algoritmo, molto elaborato, tale da permettere il controllo di tutti i rapporti di natura economica e finanziaria dei cittadini.
La misura ha già sospeso in materia fiscale la disciplina della protezione dei dati personali, generando molto dubbi sul rispetto dei diritti e libertà fondamentali dell’individuo e sul fatto che tali misure siano necessarie, proporzionate e coerenti con i principi di una società democratica.
In altre parole sembra evidente in quel caso la violazione dell’art. 23 del Regolamento europeo sulla protezione dei dati e della carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Privacy su internet avvocati
Privacy su internet avvocati
L’avvocato Sarzana: “I dati aggregati e anonimi non rientrano nel GDPR”
Al momento, nulla di ciò che sta avvenendo in Italia, dal punto di vista del trattamento dei dati personali, è straordinario. Già in situazioni più normali, gli operatori di telecomunicazioni possono fornire dati aggregati e anonimi per procedure giudiziarie, in quanto rientranti in attività di pubblica utilità.
“Se sono dati aggregati e anonimi, non rientrano nella disciplina della privacy” spiega a DDAY.it l’avvocato Fulvio Sarzana dello Studio Legale Sarzana. “Il problema sarà quando e se verranno chiesti dati personali. I dati che vengono usati oggi non rientrano nel GDPR.”
Se ci sono situazioni straordinarie, in ogni caso, il GDPR “consente ai singoli Stati di poter adottare misure eccezionali“, aggiunge l’avvocato. Il nostro sistema privacy prevede che per fare un trattamento di dati pervasivo come il tracciamento ci debba essere una base giuridica. Quest’ultima già c’è: il decreto legge del 9 marzo che ha messo in quarantena l’Italia.
“All’articolo 14 – prosegue Sarzana – vengono evidenziati, per ragioni legate alla salute pubblica, meccanismi che consentano la legittimità del trattamento. Questa è una base giuridica e nazionale. Richiamando quelle disposizioni, la norma consentirebbe di adottare trattamenti di dati altrimenti non consentiti.“
Il fine epidemiologico garantisce allo Stato maggiore libertà. “L’articolo 9 comma 2 del regolamento privacy che è stato adottato prevede, in casi eccezionali come questo, di poter adottare meccanismi eccezionali, legittimati dal regolamento” sottolinea Sarzana. Cosa significa? Lo Stato può, secondo quanto previsto dal decreto legge del 9 marzo, monitorare specificamente coloro che sono stati contagiati (e quindi hanno il divieto di uscire di casa) e i loro precedenti contatti. La discriminante è il pericolo per la salute pubblica: in questo caso, lo Stato ha diritto al monitoraggio specifico e individuale.
Ci sono però dei limiti. Per il momento, infatti, un modello italiano sulla falsa riga di quello sudcoreano – dove i singoli utenti vengono tracciati e monitorati – non è fattibile: manca la norma specifica per il controllo generalizzato degli italiani. “Ora non sarebbe pensabile” riassume Sarzana. “Il Governo ha varato una commissione di esperti che dovrà specificare e studiare le modalità. A oggi non ci sono norme che lo consentono.“
Privacy su internet avvocati
Diritto comparato delle nuove tecnologie – Blockchain, AI e IoT
Il corso di “Diritto comparato delle nuove tecnologie – Blockchain, AI e IoT”, relativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Uninettuno, tenuto dai Proff. Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Massimiliano Nicotra, sarà visibile a tutto ed andrà in onda dal 13 al 27 Marzo alle ore 07.30 e in replica alle ore 18.05 sul canale satellitare Uninettunouniversity.tv visibile in chiaro sui canali 812 di SKY e 701 della piattaforma Tivusat.
Privacy, GDPR e social network: quanto valgono i nostri dati?
Privacy, GDPR e social network: quanto valgono i nostri dati?
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana ha analizzato diversi casi trattati dalle Autorità di protezione dei dati europee.
Una delle prime sanzioni per mancata trasparenza è stata quella comminata Dall’Autorità Antitrust a Facebook nel 2018, per aver “ indotto in modo ingannevole gli utenti a registrarsi (alla piattaforma, ndr), senza informarli adeguatamente e immediatamente, in fase di attivazione dell’account, dell’attività di raccolta, con intento commerciale, dei dati da loro forniti, e, più in generale, delle finalità remunerative che sottendono la fornitura del servizio di social network, enfatizzandone la sola gratuità”. La condanna a 5 milioni di euro, confermata dal Tar Lazio, riguardava la violazione degli articoli 21 e 22 del Codice del consumo (Azioni ed Omissioni ingannevoli).
“Il tema è duplice: la informazione ingannevole e la supposta “gratuità” del servizio”, ha evidenziato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito. “Le piattaforme non perdono il vizio. Poco più di un mese fa, Il Norvegian Consumer Council ha pubblicato lo studio Out of Control – How consumers are exploited by the online advertising industry, per il quale ha analizzato i comportamenti e i termini legali di 10 applicazioni nella versione rilasciata per i dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android”.
Le app di dating sovraesposte: lo studio norvegese
Privacy, GDPR e social network: quanto valgono i nostri dati?
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana ha raccontato come il NCC abbia focalizzato le policy degli app di incontri Tinder (100 mln di download solo su Google Play) e OKCupid (10 milioni) – simili perché entrambi appartenenti all’americana Match Group – , concludendo che esse lasciano presagire una condivisione di dati tra le società del gruppo (che conta 45 entità, tra siti e app, sempre nell’ambito del dating) e con una serie di partner scarsamente identificati. Lo studio evidenzia inoltre come OkCupid condividerebbe dettagli su sessualità, uso di droghe, opinioni politiche e altro con una società di analisi chiamata Braze. Il NCC ha espresso dubbi anche circa le basi giuridiche invocate a legittimazione dei diversi trattamenti.
“Lo studio norvegese conclude che 20 mesi dopo l’entrata in vigore del GDPR, i consumatori sono ancora pervasivamente tracciati e profilati online e non hanno modo di sapere quali entità elaborano i loro dati e come fermarli; nonostante molte di queste pratiche siano vietate dalla regolamentazione UE, l’industria adtech sembra elaborare e condividere dati personali in modo incontrollato; le autorità di protezione dei dati devono impegnarsi a far rispettare il GDPR affinché i protagonisti della pubblicità digitale individuino metodi alternativi che rispettino i diritti fondamentali delle persone”.
segue su Altalex
Blockchain,GDPR, firme digitali e crittografia
Il 18 febbraio 2020 presso LUISS enlabs si svolgerà un incontro in tema di crittografia, blockchain, GDPR, firme digitali e documenti informatici.
Beyond Blockchain: dati, crittografia e privacy
Sentiamo sempre più spesso parlare di come la blockchain e le criptovalute cambieranno il mondo.
Cerchiamo di andare “Beyond Blockchain”, conosciamo davvero il funzionamento della tecnologia?
Durante questo incontro affronteremo i temi alla base di questa rivoluzione economica, sociale e culturale. Dalla storia della crittografia, alla resilienza alla censura fino ad arrivare alla tutela della privacy e al trattamento dei dati.
Dopo il meetup, ci sarà un momento di networking.
https://www.facebook.com/events/luiss-enlabs/beyond-blockchain-dati-crittografia-e-privacy/181750006565188/
Cassazione ricorso privacy
Cassazione ricorso privacy Venerdì 14 febbraio 2020, dalle 12 alle 15, l’Ordine degli Avvocati di Roma, in collaborazione con l’Associazione Legal Hackers, organizza un Convegno presso l’Aula Avvocati della Corte Suprema di Cassazione.
Il titolo del Convegno è “Trasparenza, GDPR e Legal design”.
Regolamento Generale sulla Protezione dei Datiin sigla RGPD[1] (o GDPR in inglese General Data Protection Regulation)[2], ufficialmente regolamento (UE) n. 2016/679 , è un regolamento dell’Unione europea in materia di trattamento dei dati personali e di privacy, adottato il 27 aprile 2016, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 4 maggio 2016 ed entrato in vigore il 24 maggio dello stesso anno ed operativo a partire dal 25 maggio 2018.
Con questo regolamento, la Commissione europea si propone come obiettivo quello di rafforzare la protezione dei dati personali di cittadini dell’Unione europea (UE) e dei residenti nell’UE, sia all’interno che all’esterno dei confini dell’UE, restituendo ai cittadini il controllo dei propri dati personali, semplificando il contesto normativo che riguarda gli affari internazionali, unificando e rendendo omogenea la normativa privacy dentro l’UE.[3][4]
Cassazione ricorso privacy Il Convegno, che sarà introdotto dal Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Roma, Antonino Galletti, e verrà chiuso dal Consigliere dell’Ordine Andrea Pontecorvo, è libero e gratuito, previa registrazione obbligatoria qui https://www.ordineavvocatiroma.it/evento/12-00-15-00-trasparenza-gdpr-e-legal-design/
App bancarie i problemi
Il Sole 24 ore nell’edizione del 30 dicembre in edicola, ospita una intervista all‘Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
Sarzana racconta come stiano diventando sempre più elaborate le truffe perpetrate al fine di aggirare le complesse procedure di sicurezza della Strong Customer Authentication (SCA), l’autenticazione forte a due fattori utilizzata nei servizi dispositivi o di prelievo forniti dagli istituti finanziari e di pagamento introdotta dalla direttiva 2015/2366/(UE), la cosiddetta PSD2 recepita in Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
L’avvocato Sarzana ricorda come le tradizionali forme di frodi su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale, si stiano arricchendo di varianti più o meno fantasiose.
Privacy e biometria a Radio 24
Privacy e biometria a Radio 24
A me gli occhi please!
Un giornalista del New York Times ha svelato l’esistenza di Clearview, un’ app di riconoscimento facciale con un database di 3 miliardi di foto di
persone e dal funzionamento molto semplice, basta scattare una foto di una persona per identificarla, un sistema adottato dalle forze dell’ordine negli Usa e non solo.
Clearview AI utilizza un algoritmo di riconoscimento facciale per trovare la corrispondenza tra l’immagine in possesso della polizia e una presente in database. È così che a febbraio la polizia dell’Indiana, primo utilizzatore del servizio, è riuscito a identificare una persona che ha sparato e ucciso qualcuno in un parco durante una lite.
Stando a quanto reso noto, il software sarebbe in grado di rilevare la corretta identità di una persona nel 75% circa dei casi.
Certo, bisognerà verificare se vi siano anche quelli che in gergo vengono definiti “falsi positivi”.
Privacy e biometria a Radio 24
L’Europa pensa di vietare l’uso del riconoscimento facciale nei luoghi pubblici per almeno 5 anni.
Ma sembra si tratti più che altro di un divieto di facciata, dal momento che vi saranno sicure eccezioni al divieto, come quelle relative alla sicurezza pubblica.
Bisognerà vedere se alla fine prevarranno i succitati interesse di sicurezza pubblica e sorveglianza.
Del resto vi sono già sperimentazioni anche in Italia in materia di profilazione dei dati provenienti da una pluralità di fonti.
La vicenda è stata oggetto di una puntata della trasmissione Melog, il piacere del dubbio, in onda su Radio 24 il giorno 23 gennaio.
Ospiti della trasmissione, che ha trattato la
complessa questione della tecnologia digitale tra sicurezza e privacy, Fulvio Sarzana, avvocato di Roma e blogger esperto in nuove tecnologie e diritti, Luigi Mischitelli, esperto di digitale e privacy e Barbara Calderini,
imprenditore nel settore della trasformazione digitale.
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/melog/puntata/a-me-occhi-please-112059-ACmoAdDB

frode informatica cosa fare
frode informatica cosa fare
i consigli dei migliori avvocati dello studio legale.
Gli avvocati specializzati in reati informatici ti guideranno e ti diranno cosa fare se sei stato vittima di una frode informatica.
Ecco le nuove truffe su strumenti di pagamento e di credito, conseguenze non volute delle nuove procedure di autenticazione a due fattori previste dalla PSD2.
Come riconoscerle ed evitarle, e cosa fare se si è caduti in una di queste truffe.
Premessa:
Stanno diventando sempre più elaborate le truffe perpetrate al fine di aggirare le complesse procedure di sicurezza della Strong Customer Authentication (SCA), l’autenticazione forte a due fattori utilizzata nei servizi dispositivi o di prelievo forniti dagli istituti finanziari e di pagamento introdotta dalla direttiva 2015/2366/(UE), la cosiddetta PSD2 recepita in Italia con Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
E così le tradizionali forme di phishing, ovvero il tipo di truffa effettuata su internet attraverso la quale un malintenzionato cerca di ingannare la vittima convincendola a fornire informazioni personali, dati finanziari o codici di accesso, fingendosi un ente affidabile in una comunicazione digitale, si stanno arricchendo di varianti più o meno fantasiose.
Le “nuove” tecniche di phishing
Tra le più in voga negli ultimi mesi è la tecnica del SIM Swapping, ovvero l’atto di trasferire da una SIM card a un’altra, gestita da malintenzionati, e poi dismessa dopo le operazioni fraudolente, le informazioni associate ad un conto bancario, ad un rapporto finanziario e così via.
Poiché tra i requisiti della doppia autenticazione vi è quasi sempre uno smartphone, dal momento del trasferimento delle informazioni da una SIM ad un’altra, i malintenzionati hanno tutto il tempo di autenticare le proprie operazioni, inserendo le password temporanee inviate dall’ignara banca al nuovo numero.
Per poter accedere alle informazioni utili per cambiare la SIM, i malviventi hanno a disposizione una gamma di azioni preventive che, di solito, prevedono la collaborazione involontaria del bersaglio, come ad esempio quella di telefonare preventivamente alla vittima spacciandosi per operatori delle forze dell’ordine o funzionario del servizio bancario, e richiedendo di autenticare una data operazione, al fine di evitare una truffa in atto.
Questa tecnica è denominata vhishing, dalle parole voice phishing, ovvero l’uso della voce da parte di un “finto” soggetto appartenente ad un ente riconosciuto ovvero, qualora l’azione venga intrapresa attraverso l’utilizzo di un SMS che richiede le stesse azioni di cui sopra, smishing.
frode informatica cosa fare
Segue qui
Brevetti ed intelligenza artificiale No della UE
L’EPO -acronimo inglese che significa European Patent Office- ovvero l’ufficio incaricato di fornire procedure di applicazione uniformi in materia di protezione dei brevetti in 38 Paesi europei, ha respinto a dicembre del 2019, due domande di brevetto europeo, nella quali una macchina era stata stata designata come inventore.
L’Istituto, dal 1977, ha il compito di concedere i brevetti europei sotto la supervisione del Consiglio di amministrazione e ha sede a Monaco di Baviera.
L’ufficio è incaricato di esaminare le domande di brevetto europeo e della concessione dei relativi titoli.
Entrambe le domande di brevetto rifiutate indicano “DABUS” come inventore, che è stato descritto nella domanda di brevetto, come “un tipo di intelligenza artificiale connessionista”.
L’impostazione connessionista, sviluppatasi dopo il 1956, come strumento autonomo di ricerca e sostenuta principalmente dal ricercatore Frank Rosenblatt, considera l’intelligenza come una proprietà funzionale del cervello biologico e, per simularla, cerca di riprodurre la sua struttura ispirandosi al funzionamento del sistema nervoso.
Tale impostazione connessionista ha sviluppato concetti cruciali come quello di rete neurale artificiale o Rna, ovvero i primi programmi capaci di imparare in modo autonomo.
*di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Studio legale Sarzana e Associati.
I reati informatici
I reati informatici saranno trattati nella puntata del 31 dicembre 2019 della trasmissione mi manda rai tre, in onda dalle 9 e 40 sui canali Rai.
Interverrà l’avv Fulvio sarzana di S.Ippolito, Studio legale Roma
Quali sono i reati informatici
I reati informatici nel codice penale
Ecco la lista dei reati informatici puniti dal codice penale:
– Frode informatica
Disciplinata dall’articolo 640 ter c.p., la frode informatica consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto. La pena è quella reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da 51 a 1.032 euro. Le cosiddette pratiche di Phishing e quelle di diffusione di appositi programmi truffaldini (Dialer) rientrano nell’ambito di applicazione di questo articolo.
– Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
L’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, di cui all’articolo 615 ter c.p., si sostanzia nella condotta di colui che si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista è quella della reclusione fino a tre anni. Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, commette il reato in esame colui che, pur essendo abilitato, acceda o si mantenga in un sistema informatico o telematico protetto violando le condizioni ed i limiti risultanti dal complesso delle prescrizioni impartite dal titolare del sistema per delimitarne oggettivamente l’accesso.
– Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
Il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (di cui all’articolo 615 quater c.p.) è punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro ed è commesso da chi -al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno- abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo. Come ha chiarito il Giudice di ultima istanza, integra il reato di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici la condotta di chi riceve i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico ad opera di terzi e li inserisce in carte di credito clonate, poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.
– Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
L’articolo 615 quinquies c.p. punisce – con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329 – la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico. Il reato è commesso da chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.
– Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
Inoltre, gli articoli 617 quater c.p e 617 quinquies c.p. sanzionano, rispettivamente chi, senza essere autorizzato, intercetta, impedisce, interrompe o rivela comunicazioni informatiche e colui che installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche.
– Falsificazione, alterazione, soppressione di comunicazioni e danneggiamento di sistemi
Viene sanzionato dal codice penale anche chi falsifica, altera o sopprime o falsifica la comunicazione informatica acquisita mediante l’intercettazione (articolo 617 sexies c.p.) e chi distrugge, deteriora, cancella, dati, informazioni o programmi informatici (articolo 635 bis c.p.). E, con riguardo al reato di violazione e sottrazione di corrispondenza, la legge n. 547/1993, nel novellare l’articolo 616 c.p., precisa che per “corrispondenza” si intende quella epistolare, telegrafica, telefonica, informatica o telematica, ovvero effettuata con ogni altra forma di comunicazione a distanza.
L’ABF chiarisce i risarcimenti delle banche e delle finanziarie dopo Lexitor
Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario si è espresso sulla questione relativa alla riduzione del costo del credito a seguito dell’estinzione anticipata del finanziamento, sollevatasi con la c.d. sentenza “Lexitor” della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Questo il principio di diritto formulato dalla “Corte di Cassazione” dell’ABF.
“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.
“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.
“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.
“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring” .
Consob sequestro siti web
Consob sequestro siti web
CONSOB HA ORDINATO L’OSCURAMENTO DI 16 NUOVI SITI WEB CHE OFFRONO ABUSIVAMENTE SERVIZI FINANZIARI.
L’Autorità di controllo su mercati e servizi finanziari si è avvalsa dei poteri derivanti dal “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019, articolo 36, comma 2-terdecies), in base ai quali Consob può ordinare ai fornitori di servizi di connettività a internet di inibire l’accesso dall’Italia ai siti web tramite cui vengono offerti servizi finanziari senza la dovuta autorizzazione.
Di seguito l’elenco delle società e dei siti:
- Allianz Capital Ltd (www.capitalallianze.com);
- WebNet Ltd (www.2dots.it);
- “Cleavesecurities” (www.cleavesecurities.com);
- Game Capital Ads Limited (www.welttrades.com e www.it.welttrades.com);
- BCProfit2019 (www.bcprofit2019.com);
- Terratech Ltd (www.swissfingroup.com);
- Dubai FXM Ltd (www.dubaifxm.trade e www.dubaifxm.trading);
- “VirtualStocks” (www.virtualstocks.co e www.virtualstocks.cc);
- “RoyalFunds” (www.royalfunds.co e www.royalfunds.cc);
- Lctrade Ltd (www.lctrade.net);
- Arrow Capital Ltd (www.lvgrowmarkets.com e www.partners.lvgrowmarkets.com);
Sale così a 117 il numero dei siti oscurati da luglio scorso, da quando cioè Consob ha acquisito il potere di ordinare l’oscuramento dei siti.
E’ uno dei primi casi di applicazione della nuova normativa introdotta dal recente “decreto crescita” (legge n. 58 del 28 giugno 2019), in base al quale Consob, in quanto Autorità di regolamentazione e di vigilanza sui mercati finanziari, ha acquisito il potere di ordinare ai gestori delle reti Tlc l’oscuramento dei siti abusivi, rendendoli inaccessibili agli utenti in territorio italiano.
È stato con ciò rafforzato il quadro normativo, rendendo più incisivi gli strumenti di contrasto agli abusivismi finanziari
Fino al 2017, infatti, Consob pubblicava warning, cioè avvertimenti rivolti al pubblico indistinto circa i rischi connessi con i servizi offerti da operatori non abilitati. Dal 2018, con l’entrata in vigore della nuova disciplina europea in materia di prestazione dei servizi d’investimento (Mifid2), gli strumenti di Consob sono stati incrementati grazie all’attribuzione del potere di ordinare agli operatori abusivi la cessazione della violazione. La Consob chiedeva, inoltre, agli host provider l’eliminazione della versione italiana dei siti abusivi. Con il potere di ordinare l’oscuramento dei siti ai gestori delle reti di Tlc, la nuova normativa nazionale, tuttora in fase di piena attuazione, segna un ulteriore passo in avant
Consob sequestro siti web
“Privacy – Protezione e trattamento dei dati” A cura di: Bernardi Nicola, Soro Antonello
Sarà presentato il 16 dicembre a Roma, presso la sede del CNR, Piazzale Aldo Moro, 7 dalle 16 alle 18, il manuale operativo sulla protezione dei dati edito da IPSOA a cura di Nicola Bernardi con la prefazione di Antonello Soro.
Esamina in modo particolareggiato tutti i principali temi che regolano la disciplina della privacy, l’edizione 2020 del manuale edito da IPSOA in uscita nei prossimi giorni a cura di Nicola Bernardi con la prefazione di Antonello Soro, Presidente del Garante per la protezione dei dati personali.
Oltre ad una esaustiva parte generale, il nuovo volume di circa 900 pagine “Privacy – Protezione e trattamento dei dati” contiene anche una serie di capitoli in cui vengono trattati ambiti specifici come videosorveglianza, Blockchain, intelligenza artificiale, cloud computing, whistleblowing, BYOD, Internet of Things e Big Data, che sono stati curati da noti autori come Antonio Ciccia Messina, Michele Iaselli, Fulvio Sarzana, Angelo Jannone, Domenico Laforenza, Andrea Sitzia, Valentina Frediani, Monica Perego, Marco Soffientini, e dallo stesso Presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, che spiega: “Considerando che i temi della data protection pervadono ormai ogni angolo della nostra vita quotidiana, è stato fondamentale il contributo dato dagli esperti specializzati nei vari settori, che ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di realizzare un’opera in grado di fornire un quadro generale ma preciso di tutti i principali campi che presentano rilevanti impatti sulla privacy”.
https://www.helpconsumatori.it/eventi/manuale-privacy/
Avvocato Roma Studio Legale
I reati informatici
I Reati informatici
L’avvocato Fulvio Sarzana di S. Ippolito sarà ospite dei programmi RAI in onda mercoledì 11 dicembre 2019, dalle 10 alle 11.
Sarzana affronterà, attraverso casi concreti, le nuove frodi compiute attraverso l’abuso da parte di malviventi dei sistemi di autenticazione forte per l’accesso ai servizi bancari e di pagamento predisposti dagli istituti bancari.
Verranno analizzati i nuovi casi di phishing e gli strumenti di difesa che possono essere adottati dai consumatori.
I reati informatici
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
L’articolo 640 ter del codice penale rende perseguibili l’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, nonché il mantenimento in esso contro la volontà espressa o tacita di chi ne ha diritto.
In questa categoria rientrano, ad esempio, gli accessi abusivi ai social network o account di e-banking mediante le credenziali del proprietario dell’account ma, ovviamente, a sua insaputa. Da notare che il reato è commesso quando si esegue l’accesso, indipendentemente dalle azioni successive, che possono comportare l’infrazione di altre norme e, di conseguenza, altri reati informatici.
2) Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici
Commette un reato informatico di questo tipo “chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo”.
3) Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico
la legge punisce “chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in esso contenuti o a esso pertinenti, ovvero l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento”.
5) Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche
In base a questa norma viene punito “chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe”.
Tutela dell’utente
Appuntamento su https://www.raiplay.it/programmi/mimandaraitre/
Gli Atti del Collegio AGCOM secondo la Cassazione
I Tribunali non sono tenuti a conoscere i provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) ai fini di un indennizzo o di una richiesta di risarcimento danni.
E’ quanto affermato in una recente ordinanza della Corte di Cassazione nella controversia che vedeva opposto un consumatore che aveva agito in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni conseguenti al mancato inserimento (negli anni dal 2009 al 2013) delle proprie generalità e del proprio numero telefonico negli elenchi telefonici degli abbonati predisposti da un operatore di telecomunicazioni.
Secondo il supremo consesso le delibere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ( Agcom) hanno natura di atti amministrativi, per cui il Giudice non è tenuto a conoscerle, non valendo per detti atti il principio “iura novit curia”.
La domanda del consumatore è stata quindi dichiarata inammissibile.
Paper della Banca d’Italia su Blockchain e criptovalute
La Banca d’Italia affronta, in un Paper molto dettagliato, il tema delle criptovalute e della Blockchain, oltre ad indagare gli impatti della nuova direttiva europea sui servizi di pagamento, anche detta PSD2 (Payment Services Directive 2).
Il Paper, inserito nei quaderni di ricerca giuridica della consulenza legale, affronta il tema in 349 pagine, di cui ben 100 dedicate a tutti i profili attinenti le criptovalute e la blockchain, dal sistema antiriciclaggio ai profili tributari, sino ad addentrarsi nei profili di pagamento attraverso terze parti e l’interferenza tra PSD2 e criptovalute.
Il mondo dei servizi bancari, finanziari e di pagamento è stato interessato di recente da importanti cambiamenti, recati dallo sviluppo dell’innovazione tecnologica e dall’evoluzione normativa (in particolare dalla direttiva PSD2, n. 2015/2366/UE, dal d.lgs. n. 218/2017 che l’ha recepita e dal regolamento UE 2015/751).
Con questi interventi si sono estesi i confini del regime della PSD verso scenari che coinvolgono nuovi soggetti (cc.dd. Third Party Providers).
Nel contempo, l’innovazione tecnologica ha introdotto la blockchain, che da un lato ha permesso la diffusione a livello planetario di valute virtuali, scambiate con rapporti peer to peer documentati su un registro digitale distribuito fra gli utenti, dall’altro potrebbe rendere inutile in prospettiva l’uso di registri centralizzati gestiti dalle autorità preposte. Sempre all’innovazione tecnologica è dovuta l’introduzione di piattaforme informatiche evolute in grado di utilizzare l’elaborazione informatica (algoritmi) di una serie di informazioni (big data) e di consentire l’incontro fra soggetti con liquidità in eccesso e soggetti in cerca di finanziamenti.
La Banca d’Italia su Criptovalute e Blockchain

Manuale della Privacy
E’ uscito in libreria e online il “Manuale della Privacy” a cura di Nicola Bernardi, per i tipi di Wolters Kluwer .
Il testo patrocinato dal CNR ( Consiglio Nazionale delle Ricerche) e da Federprivacy, verrà presentato al CNR di Pisa ed a Roma il 16 Dicembre 2019.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito ha curato i capitoli “GDPR e blockchain” e “Trattamento dei dati personali e intelligenza artificiale”.
Oltre ad una esaustiva parte generale, il nuovo volume di circa 900 pagine “Privacy – Protezione e trattamento dei dati” contiene anche una serie di capitoli in cui vengono trattati ambiti specifici come videosorveglianza, Blockchain, intelligenza artificiale, cloud computing, whistleblowing, BYOD, Internet of Things e Big Data, che sono stati curati da noti autori come Antonio Ciccia Messina, Michele Iaselli, Fulvio Sarzana, Angelo Jannone, Domenico Laforenza, Andrea Sitzia, Valentina Frediani, Monica Perego, Marco Soffientini, e dallo stesso Presidente di Federprivacy, Nicola Bernardi, che spiega: “Considerando che i temi della data protection pervadono ormai ogni angolo della nostra vita quotidiana, è stato fondamentale il contributo dato dagli esperti specializzati nei vari settori, che ci hanno permesso di raggiungere l’obiettivo di realizzare un’opera in grado di fornire un quadro generale ma preciso di tutti i principali campi che presentano rilevanti impatti sulla privacy”.

Privacy e big data al CNR
Fulvio Sarzana terrà una lezione in tema di privacy, blockchain ed intelligenza artificiale il 10 dicembre al CNR di Pisa, nell’ambito del corso manageriale per Data Protection officer di Federprivacy.

Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica in Italia: i punti chiave
A IoThings Rome, Spazio 900.
PERIMETRO CYBER & DATA PROTECTION NELL’INTERNET OF THINGS
TAVOLA ROTONDA
Nello scenario attuale in cui la vita economica e sociale sono sempre più dipendenti dalla digitalizzazione, la storica bassa diffusione della cultura della cyber security in Italia non costituisce più l’unica seria problematica legata alla minaccia cibernetica, sempre più sofisticata e pervasiva.
Lo sviluppo innovativo e tecnologico pone infatti sfide al sistema-Paese, che deve incrementare la protezione delle infrastrutture critiche e delle attività di cittadini e imprese, in un contesto sempre più interconnesso e interdipendente grazie alla diffusione dell’intelligenza artificiale, del 5G e dell’Internet of Things.
Il perimetro di sicurezza nazionale cibernetica – misura recentemente varata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – mira ad assicurare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati.
TAVOLA ROTONDA. Perimetro cyber, quali minacce cibernetiche incombono sui sistemi nazionali e in particolare su quello italiano? Quali strategie consentiranno di gestire meglio questi rischi? Con quale coinvolgimento di aziende e privati? Quali opportunità si delineano?
Moderatore: Giovanni Gasbarrone, Segretario Regionale, CIU Lazio e Socio, ANUTEI
Partecipano:
Leandro Aglieri, Presidente, Cloud for Defence
Vittorio Baiocco, Responsabile Sicurezza ICT e Team SOC, Inail
Guido Bertoni, Co-founder and CEO, Security Pattern
Gregorio d’Agostino, Knowledge Exchange Officer, ENEA
Antonio Mauro, Chief Cyber Protection Officer , DeepCyber – Member of the Cybersecurity Task Force of the Strategic Forum, European Commission
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati


Le truffe su carta di credito
L’avvocato Fulvio Sarzana sarà ospite della trasmissione mi Manda Rai3 del 27 novembre, in diretta sui canali Rai dalle 10 alle 11.
Il tema della puntata è la tutela dei consumatori rispetto alle nuove truffe su carte di credito e di pagamento.

Sarzana e Associati Studio Legale, a IoThings
Sarzana e Associati, Studio Legale, vi da appuntamento il 27 e 28 novembre, allo Stand d5 dell’evento #IoThingsRome.


Il digitale terrestre
L’avvocato Fulvio Sarzana sarà ospite della trasmissione mi Manda Rai tre del 20 novembre, in diretta dalle 10 alle 11.
il tema della puntata è il passaggio al nuovo standard televisivo del digitale terrestre e le conseguenze per i cittadini.

Il GDPR e la privacy a Mi Manda Rai Tre
Fulvio Sarzana sarà ospite il 12 novembre della trasmissione “ Mi Manda Rai tre”, in onda sui canali Rai, dalle 10 alle 11.
Sarzana parlerà dei furti di identità in rete, degli obblighi previsti dal GDPR ( Regolamento generale privacy) per le aziende e pubbliche amministrazioni in caso di incidenti informatici, e, più in generale sui rischi per i nostri dati in rete.
Blockchain e aspetti legali
Blockchain e aspetti legali a Cryptocoin Conference 2019
Lo Studio legale di Roma Sarzana e Associati sarà presente con Fulvio Sarzana alla Cryptocoin conference 2019, il 14 Novembre 2019 a Milano.
L’avvocato Fulvio Sarzana interverrà alle 14 e 45 nel Panel
Regolamentazioni legali e normative applicate al settore Blockchain, tra vision privata ed istituzionale.
L’Avvocato Fulvio Sarzana tratterà degli aspetti legali e finanziari della blockchain e del Fintech, con particolare riferimento alle nuove norme sulle valute virtuali, alle Initial coin offering, alle STO, ai profili legali e fiscali dei Token.
Tra gli altri relatori Massimiliano Nicotra e Massimo Simbula.
Durante l’intera giornata del 14 novembre 2019, a Milano, avrà luogo la seconda edizione dell’evento interamente dedicato al mondo delle criptovalute: “Crytpo Coinference”.
E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 11 febbraio 2019, n. 12.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.
La disposizione contiene al proprio interno le definizioni di tecnologie basate su registri distribuiti e Smart Contract.
In particolare si prevede che: Art 8-ter (Tecnologie basate su registri distribuiti e smart contract). – 1. Si definiscono “tecnologie basate su registri distribuiti” le tecnologie e i protocolli informatici che usano un registro condiviso, distribuito, replicabile, accessibile simultaneamente, architetturalmente decen- tralizzato su basi crittografiche, tali da consentire la regi- strazione, la convalida, l’aggiornamento e l’archiviazione di dati sia in chiaro che ulteriormente protetti da critto- grafia verificabili da ciascun partecipante, non alterabili e non modificabili.
2. Si definisce “smart contract” un programma per elaboratore che opera su tecnologie basate su registri di- stribuiti e la cui esecuzione vincola automaticamente due o più parti sulla base di effetti predefiniti dalle stesse. Gli smart contract soddisfano il requisito della forma scritta previa identificazione informatica delle parti interessate, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall’Agen- zia per l’Italia digitale con linee guida da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. La memorizzazione di un documento informatico attraverso l’uso di tecnologie basate su registri distribuiti produce gli effetti giuridici della validazione temporale elettronica di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014.
4. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’Agenzia per l’Italia digitale individua gli standard tecnici che le tecnologie basate su registri distribuiti debbono possede- re ai fini della produzione degli effetti di cui al comma 3»
Blockchain e aspetti legali a Cryptocoin Conference 2019

Intelligenza artificiale IoT e cybersecurity a IoThings 2019
Lo Studio Legale di Roma Sarzana e Associati sarà presente all’edizione autunnale di #IOTHINGS, a Roma, il 27-28 novembre 2019.
#IOTHINGS è l’evento di riferimento per la Digital Transformation of Things
che nel 2018 ha visto la presenza nei convegni, nell’area expo e nei business meetings di 59 aziende sponsor, espositori e partner provenienti da tutta Europa e di 89 speaker nelle 14 sessioni di conferenza.
IOTHINGS Rome 2019 si svolgerà il 27-28 novembre presso Spazio Novecento.
I temi trattati spazieranno dall’ Intelligenza artificiale all’ IoT e cybersecurity, sino al #5G.
I soci dello Studio Legale di Roma Sarzana e Associati saranno a disposizione degli sponsor, degli espositori, dei partner e del pubblico durante le due giornate dell’evento.

Istituto per la competitività: il Convegno
Le tecnologie digitali al servizio degli italiani: il un convegno a Roma
L’avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio Legale di Roma, Sarzana e Associati, speaker al Convegno di presentazione del rapporto I-Com.
Si tiene martedì 29 ottobre presso la Coffee House di Palazzo Colonna a Roma, il convegno pubblico nel quale sarà presentato il Rapporto I-Com su “Reti & Servizi di nuova generazione 2019”.
ll format dell’evento – organizzato dall’Istituto per la Competitività (I-Com) un think tank fondato nel 2005 con sede a Roma e a Bruxelles – prevede una prima parte introduttiva con una relazione di Paola Pisano, neo ministro dell’Innovazione Tecnologica e Digitalizzazione.
A seguire tre tavoli di discussione paralleli sui temi: I-Group 1 “Infrastrutture e servizi digitali. Come migliorare la competitività dell’Italia”; I-Group 2 “Intelligenza artificiale. La strategia italiana nel contesto europeo e internazionale”; I-Group 3 “Blockchain”.
Il lato oscuro degli algoritmi
Il lato oscuro degli algoritmi di intelligenza artificiale.
Alle 11 e 30 del 26 ottobre, presso l’Aula 1 della facoltà di ingegneria dell’Università di Roma “ Tor Vergata”.
Si parlerà dei casi Megaface, dell’algoritmo Norman, dei casi di blackbox, dell’algortimo della “ buona scuola” e di molto altro.
con Roberto Reale.
http://web.uniroma2.it/module/name/Content/navpath/HOM/action/showpage/content_id/77382

Master Class al Talent Garden a Roma il 30 ottobre
Il 30 ottobre a Roma, alle ore 19, al Talent Garden di Roma Ostiense si svolgerà un incontro dal titolo
Blockchain, Smart Contract e Intelligenza Artificiale.
Relatori:
Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
Avv. Marco Bellezza
Avv. Massimiliano Nicotra.
Nell’incontro, sarà esaminato il quadro generale della disciplina applicabile alla blockchain e alle criptovalute in Italia e in Europa (con qualche accenno alla regolamentazione svizzera).
Si tratteranno temi, quali la valenza probatoria delle transazioni registrate in blockchain, i rapporti tra questa tecnologia e il GDPR, la disciplina delle Initial Coin Offering e delle valute virtuali, nonché gli obblighi che ricadono su chi vuole avviare progetti in tale settore.
Una parte dell’incontro sarà anche dedicata alle sfide che l’intelligenza artificiale pone ai giuristi, soprattutto in tema di imputazione delle responsabilità, di accountability dei sistemi AI e della disciplina del diritto d’autore.

Seminario I-com il 29 ottobre
Non voglio mica la luna. Le tecnologie digitali al servizio degli italiani
L’Istituto per la Competitività presenta a Roma la XI edizione del Rapporto I-Com su Reti & Servizi di nuova generazione 2019 in occasione del Convegno “Non voglio mica la luna. Le tecnologie digitali al servizio degli italiani” . L’evento si terrà martedì 29 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:15 presso la Coffee House di Palazzo Colonna in Piazza dei Santi Apostoli 67.
All’evento parteciperà anche, come speaker, Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio Legale Sarzana e Associati.
I lavori si divideranno in tre tavoli di discussione paralleli sui seguenti temi: I-Group 1 “Infrastrutture e servizi digitali. Come migliorare la competitività dell’Italia“; I-Group 2 “Intelligenza artificiale. La strategia italiana nel contesto europeo e internazionale“; I-Group 3 “Blockchain“.

Intelligenza artificiale e software libero
Sabato 26 ottobre all’Università di Tor Vergata, a Roma, presso la facoltà di ingegneria, è di scena l’intelligenza artificiale ed il software libero.
Dalle 11:30 alle 13:00, in aula 1, si svolgerà un panel con
Roberto Reale e Fulvio Sarzana
dal titolo
La strategia nazionale ed europea sull’Intelligenza Artificiale e il ruolo del Software Libero
Bio: Roberto Reale è laureato in Matematica, Master in BA alla Luiss, Summer School presso la London School of Economics, è membro di tavoli tecnici della Commissione Europea e di organismi nazionali e internazionali di standardizzazione, è inoltre membro di associazioni internazionali e nazionali per lo sviluppo della trasformazione digitali nonché ha curato numerosi progetti di e-government per il MISE, Camera Deputati e Agenzia per l’Italia Digitale. È in possesso di certificazioni tecniche quali ITIL, LPIC-3 (Security), Oracle Certified Professional. Contribuisce da quasi due decenni allo sviluppo di progetti open source. Divulgatore ed evangelist dell’innovazione, racconta l’età digitale attraverso convegni tematici e attività di pubblicistica su riviste digitali di livello nazionale.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito è Professore presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università UniNettuno, Cura blog e podcast di approfondimento giuridico su Il fatto quotidiano, Il Sole 24 ore, l’Huffington Post e Radio Radicale ed ha pubblicato più di un centinaio di articoli su riviste specializzate. È stato Componente della Commissione per la dematerializzazione dell’attività della Pubblica Amministrazione.
Abs: Il talk si propone di esaminare la strategia nazionale ed europea sull’intelligenza artificiale da diversi punti di vista (policymaking, economico, geopolitico, legale, tecnologico) ed il ruolo cruciale che in essa può e deve giocare il software libero.

Blockchain for Business
Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, avvocato dello studio legale Sarzana, interverrà il 22 ottobre al Convegno dal titolo “Blockchain for Business” organizzato da Aidr-Associazione italian digital revolution- a Milano dalle 10 alle 13 (presso l’Auditorium del Palazzo del Lavoro GiGroup, in Piazza Quattro Novembre, 5), per confrontarsi con istituzioni, cittadini e imprese sull’impatto delle tecnologie blockchain sulla filiera produttiva.
Apriranno i lavori Francesco Baroni, Country Manager Italia in Gi Group, e Mauro Nicastri, Presidente Aidr. Prenderà poi la parola Roberto Reale, per illustrare il programma di interventi dell’Associazione. A seguire interverranno Laura Specchio, consigliera Presidente della Commissione politiche per Lavoro e Attività produttive del Comune di Milano; Genesio Parente, Software Solutions Manager in Npo Sistemi; Massimo Chiriatti, CTO Blockchain & Digital Currencies in IBM Italia; Marco Vitale, Co-Founder & Ceo di Foodchain; Antonino Bajeli, Branch office Director in Sibyl; Alessandra Lombardi, Studio Legale Spacchetti; Davide Pignataro, Ceo di Iet; Fulvio Sarzana, membro del gruppo di esperti Mise; Mattia Fantinati, deputato.
Conclusioni affidate a Francesco Ferri, presidente Aria (Azienda regionale per l’innovazione e gli acquisti della Regione Lombardia).
L’evento ha il patrocinio della Commissione europea, dell’Agenzia per l’Italia digitale e di Formez PA.
L’ingresso è libero, previa registrazione ad accrediti@aidr.it.
Al termine del convegno, alle 14, sempre a Milano, verrà inaugurata la sede regionale di Aidr in Lombardia (viale E.Jenner, 51).

NATIONAL WIRELESS EXPO Lucca, 23 ottobre 2019
Dopo gli strepitosi successi delle passate edizioni che hanno registrato il tutto esaurito, ritorna l’imperdibile Evento biennale dedicato al Wireless ed alla Banda Ultra Larga nella splendida cornice della città di Lucca.
Il National Wireless Expo 2019 è l’autorevole evento Nazionale che affronta gli sviluppi del mondo Wireless sia dal punto di vista normativo che tecnologico con la presentazione dei nuovi standard Hiperlan, Wi-Fi, Networking, Videosorveglianza, VoIP e IoT.
Fulvio Sarzana, dello Studio legale Sarzana e Associati di Roma, relazionerà alle ore 14 del 23 ottobre 2019.
Un appuntamento italiano dedicato ai WISP ed ai System Integrators dove verranno approfondite le nuove tecnologie Wireless fra cui: multi-user MIMO, Hiperlan Gen2, GPS Synchronization per riuso di frequenza, Beamforming, Wi-Fi, Radiolink 24 GHz XPIC, PMP 24/26/28 GHz, Ponti Radio 10 Gbps su bande licenziate da 1 a 80 GHz e IoT Lorawan.
Ad impreziosire questa prestigiosa agenda saranno affrontati altri importanti temi come soluzioni GPON OLT per connessioni Fibra FTTH/FTTC e Proximity Marketing per Hotspot WiFi. Sarà trattato poi il nuovo Business della Videosorveglianza IP e Lettura Targhe e saranno illustrate anche le nuove frontiere della Telefonia VoIP Wi-Fi con le ultime novità PBX Multi-tenant in Cloud.
Il successo dell’evento è garantito da una agenda di altissimo livello con una sessione plenaria di eccellenza, interventi di prim’ordine ed un’Area EXPO con tutti i principali Brand e Associazioni del Settore. E’ un evento innovativo anche nel format: non solo conferenze o expo ma anche Corsi di Certificazione prenotabili in concomitanza dell’Evento. In un “unico appuntamento” il visitatore potrà quindi effettuare Corsi di Formazione specialistica ed essere aggiornato su tutte le ultime novità del settore attraverso il confronto con Trainer Certificati, best practice e l’incontro con i fornitori.
http://www.nationalwirelessexpo.it/

Emerging technologies Law : The game of rules
Emerging technologies include a variety of technologies such as educational technology, information technology, nanotechnology, biotechnology, cognitive science, psychotechnology, robotics, and artificial intelligence, blockchain, 5g.
Between data, numbers and algorithms, the blockchain is able to create value chains that must, however, deal with law, rights and the correct information. In a private and a public context, the blockchain presents itself as one of the most revolutionary emerging technologies, capable of breaking down dogmas and certainties. Among the promised possibilities and possible dangers, the law, accompanied by correct information, must find the way to regulate a technology capable of shaping our future.
https://www.internetfestival.it/en/web/guest/-/il-gioco-delle-regole-4
Creatività e territorio: il 18 19 ottobre a Camerino
CREATIVITÀ, IMPRESA E TERRITORIO
Comune di Amandola
Convegno di chiusura della I edizione (2018-2019)
del Master in Manager dei processi innovativi per le start up culturali e creative ed apertura della II edizione (2019-2020)
CAMERINO venerdì 18 ottobre 2019 Scuola di Giurisprudenza
IMPRESE CREATIVE E CREAZIONE D’IMPRESA
9.00
Saluti istituzionali
Claudio PETTINARI Magnifico Rettore, Università di Camerino
Sandro SBORGIA Sindaco di Camerino Rocco FAVALE Direttore Scuola
di Giurisprudenza, Università di Camerino
9.30
Sessione mattutina
LA CREATIVITÀ NELL’ATTIVITÀ D’IMPRESA Presiede e coordina: Giuseppe SANTONI Università di Roma Tor Vergata
Relazioni:
Francesco ACCETTELLA Università
G. d’Annunzio di Chieti-Pescara
Consulenza e gestione di patrimoni robotizzate
Daniela CATERINO Università di Bari
Fan Films e User Created Contents nel quadro della «direttiva Copyright»
Fabiola MASSA Università di Roma Tor Vergata Società benefit e interferenze con i segni distintivi d’impresa
Rosaria ROMANO Università di Chieti-Pescara G. D’Annunzio
Innovazione e tutela della forma dei prodotti industriali
Fulvio SARZANA Università Telematica Uninettuno
ICO e blockchain
Marco SCIALDONE Università Europea di Roma A.I. e Copyright: quale tutela per la creatività non umana?
Interventi e dibattito Light lunch
18 – 19 ottobre 2019
La Banca e la blockchain: istruzioni per l’uso
L’11 ottobre 2019, dalle ore 10, presso Milano Copernico Centrale, con il Collega Massimiliano Nicotra, parleremo degli impatti delle tecnologie emergenti nel settore bancario, nel corso di un evento organizzato da ABI servizi e formazione.
Si parlerà di DLT e blockchain, della V Direttiva anticiriciclaggio, della natura giuridica delle Criptovalute, degli smart contracts in ambito bancario, sino ai documenti della Banca d’Italia e della CONSOB.
Appuntamento a Milano, l’11 ottobre!

Diritto all’oblio e diffamazione
diritto all’oblio e diffamazione
Tgcom24 Venerdì 4 ottobre
Social e le nuove regole decise dalla Corte di Giustizia UE, con Riccardo Luna e l’avvocato Roma Fulvio Sarzana.
diritto all’oblio e diffamazione.
Diffamazione. Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032.
Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.
Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.
Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o a una sua rappresentanza, o a una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Il diritto all’oblio:
Il diritto all’oblio è una manifestazione del diritto alla riservatezza, postula un giudizio di necessario bilanciamento con il diritto di cronaca, quale diritto pubblico soggettivo all’informazione.
È stato dalla stessa giurisprudenza, qualificato come il giusto interesse di ogni persona a non restare indeterminatamente esposto ai danni ulteriori che arreca al suo onore e alla sua reputazione la reiterata pubblicazione di una notizia in passato divulgata, ma che può essere pure falsa.
Si discorre altresì di un diritto a essere dimenticati, proprio per alludere all’interesse che un soggetto può avere in ordine alla rimozione di fatti specifici, fatti che sono a lui afferenti, affinché non rimanga viva, nell’opinione pubblica, il relativo ricordo, evitando indebite ingerenze nella propria sfera di riservatezza. Ancor più grave è se la notizia è falsa.
https://www.tgcom24.mediaset.it/2019/video/venerdi-4-ottobre_9337265.shtml
The EU requires Facebook to delete content similar to illegal
“It is interesting that in the case of Facebook the EU Court has adopted a very broad principle of the right to removal, while in the recent case of the right to oblivion for the protection of personal data, based on the Gdpr legislation, the same Court denied that the removal must be global “, he adds Fulvio Sarzana, lawyer and expert in new technologies. “We do not understand the rationale of these differences. Now, so, if you are a politician you can have the cancellation everywhere for defamation. If instead you ask the right to oblivion, no, and the content remains visible outside Europe”, adds Sarzana .
https://www.en24.news/2019/10/the-eu-requires-facebook-to-delete-content-similar-to-illegal.html
Privacy e diritto di cronaca nell’attività giornalistica
Quando nell’ambito dei delicati rapporti fra privacy e diritto di cronaca, un’informazione giornalistica può ritenersi lecita?
Quando si configura la divulgazione per finalità giornalistiche di dati personali (diversi da quelli sensibili e giudiziari) senza il consenso dell’interessato, in violazione dei limiti del diritto di cronaca e della essenzialità dell’informazione ovvero dei principi stabiliti dal codice deontologico?
Quali deroghe ed esenzioni prevede l’Art. 85 del GDPR a favore dell’attività giornalistica, ma anche a favore dell’espressione accademica, artistica e letteraria?
Quali i rapporti tra diritto di cronaca e diritto all’oblìo?
Alla risposta di queste domande è dedicata la giornata informativa Privacy e diritto di cronaca nell’attività giornalistica, che si svolgerà a Roma presso il Teatro dei Dioscuri al Quirinale, il giorno 25 ottobre 2019.
Tra gli altri interverranno il Direttore delle Relazioni esterne e servizi Media del Garante per la protezione dei dati personali, Baldo Meo, il sostituto procuratore della repubblica di Roma, Mario Palazzi, il Consigliere di Stato, Giulio Veltri, il Consigliere FNSI Tommaso Polidoro, l’Avvocato Fulvio Sarzana.

La regolamentazione delle onde radio: dal 5G al Fixed Wireless
CONVEGNO
Dalle onde radio di Marconi al 5G e al Fixed Wireless Access
Roma – Sala della Protomoteca – Campidoglio – 15 ottobre 2019
Ore 9 e 45.
Sindaco di Roma, Virginia Raggi
Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti
Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche, Massimo Inguscio
Assessore Urbanistica, Comune di Roma, Luca Montuori
Sindaco di Santa Marinella, Pietro Tidei
Saluto di Elettra Marconi
Saluto dell’Ambasciatore di Svezia a Roma
Saluto dell’Ambasciatore della Repubblica Popolare Cinese a Roma
………………………………….
Ore 14 Aspetti normativi e processi autorizzativi – Moderatore: Luciano Battaglia (Proge-si)
Fulvio Sarzana (Gruppo Esperti MiSE sulla Blockchain e la IA) “Frequenze della radiodiffusione TV da utilizzare per il 5G”
Filippo Lucci (Presidente del Coordinamento Nazionale dei CoReCom) “5G e innovazione tecnologica: cosa cambia per i cittadini”
Giuseppe Marsico (ISPRA) “Esposizione umana ai CEM: coefficienti di riduzione e applicazione al 5G”
Maria Ciuffreda (Ufficio Stazioni Radio Base del Comune di Roma) “Il piano territoriale della telefonia mobile”

Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT su SKY
Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT su SKY.
Le lezioni del corso di “Diritto comparato delle nuove tecnologie – blockchain, ai e iot”, relativo alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università UniNettuno, andranno in onda il 4 ottobre e dal 15 al 18 ottobre alle ore 07.30 e in replica alle ore 19.30 sul canale satellitare Uninettunouniversity.tv visibile in chiaro sui canali 812 di SKY e 701 della piattaforma Tivusat.

Politecnico di Milano. Master in DPO ( data protection officer).
Il 4 ottobre, dalle ore 9,00 alle 13, l’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito terrà una lezione al Politecnico di Milano, nell’ambito del Master in Data protection Officer (DPO).
La lezione verterà su:
Soggetti pubblici, privacy e nuovo contesto digitale (parte 1) – Il Codice dell’Amministrazione Digitale: principi generali; documento informatico e firme elettroniche; norme in materia di procedimento amministrativo digitale; il ruolo ed i compiti del responsabile per la transizione digitale (RTD) ed il suo rapporto con il DPO.
http://www.masterdpo.polimi.it/wp-content/uploads/2019/09/Cal_e_docenti_Master_DPO_14.6.2019.pdf

Internet Festival alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Fulvio Sarzana, Avvocato e Docente Universitario è tra i relatori di un evento in materia di blockchain che si terrà sabato 12 ottobre nel contesto dell’Internet Festival di Pisa.
L’appuntamento è il 12 ottobre alle ore 15 presso l’Aula Magna della Scuola superiore Sant’Anna di Pisa.


Reati informatici archiviazione
Reati informatici archiviazione.
L’ Avvocato di Roma Fulvio Sarzana dello Studio legale Sarzana e Associati ottiene un importante provvedimento di archiviazione.
Non punibile il reponsabile di un reato informatico compiuto con finalità “etiche”.
Il provvedimento si inserisce nel dibattito sulle finalità dei reati informatici compiute dagli hackers e si caratterizza per un approccio del tutto innovativo.
Archiviato il reato
Storico decreto di archiviazione in Italia dal fronte della sicurezza informatica. Il GIP di Catania ha infatti assolto un “hacker etico” che nel 2017 aveva portato alla luce una vulnerabilità pericolosa per gli utenti nell’applicazione Beentouch.
I reati contestati erano l’accesso abusivo a sistema informatico ( art 615 ter C.P.), la diffamazione ( art 595 cp) e lo stalking ( art 612 bis cp).
L’attivista aveva inizialmente comunicato la vulnerabilità agli sviluppatori, senza però ottenere riscontro.
Secondo il giudice infatti le azioni dell’hacker sono da intendersi come “divulgazione responsabile” e quindi non possono essere censurate.
La sentenza è estremamente importante in quanto l’ordinamento giuridico italiano non riconosce in alcun modo la differenza tra hacking etico e cracking. Alla base della normativa c’è solo l’accesso non autorizzato in un determinato sistema informatico, che fa diventare le azioni abusive indipendentemente dal fine.
L’avvocato di Roma dell’hacker, Fulvio Sarzana ha definito la sentenza “importante” proprio perchè “nel sistema italiano non esiste un esimente, ovvero una non punibilità legata al comportamento responsabile dell’hacker“. Il provvedimento del GIP è coraggioso proprio perchè potrebbe aprire le porte ad una discussione su un tema che nell’epoca in cui viviamo assume sempre più rilevanza.
Reati informatici archiviazione
https://www.tomshw.it/altro/tribunale-di-catania-archiviazione-per-un-caso-di-hacking-etico/

Reati informatici Archiviazione
Reati informatici Archiviazione
L’Avvocato Fulvio Sarzana, dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati è il legale dell’imprenditore indagato per accesso abusivo a sistema informatico ( art 615 ter cp), diffamazione ( 595 cp) e stalking ( art 612 bis cp) che è stato oggetto di un provvedimento di archiviazione ad opera del GIP di Catania. ANCHE in Italia è possibile introdursi in un sistema informatico di un’azienda per denunciare bug pericolosi per i consumatori e non venire, per questo, necessariamente condannati. Dal gip di Catania arriva infatti uno dei primissimi segnali a favore dell’attività di hacking etico. Il giudice ha disposto l’archiviazione per G.I., per una vicenda del 2017. L’indagato aveva trovato alcune vulnerabilità in un’app (Beentouch) e le aveva segnalate al produttore, che nello stesso giorno rilevava – a suo dire – un “hackeraggio” del sistema informatico. G.I., dopo aver aspettato invano per un mese una risposta, divulga online le vulnerabilità, “a tutela dei consumatori” (si legge nel decreto di archiviazione). Attività che secondo il giudice rientra nella “divulgazione responsabile” e quindi non può essere censurata. Archivia così la querela fatta sia per diffamazione sia per accesso abusivo a sistema informatico, notando anche che si tratta di legittimo esercizio del diritto di critica.
Il Giudice ha valutato le difese presentate dall’avvocato stabilendo un precedente molto importante in materia di reati informatici. L’accesso abusivo a sistema informatico riceve cosi un importante risultato con l’archiviazione dell’imputato.
I reati di accesso abusivo informatico avevano ricevuto una regolamentazione molto severa in giudizio, ed il Giudice siciliano ha invece stabilito un nuovo orientamento.
Reati informatici Archiviazione

L’Avvocato Sarzana alla RAI
L’Avvocato Sarzana alla RAI.
L’avvocato Cassazionista dello Studio legale Sarzana e Associati è stato ospite di una trasmissione RAI
Sarzana ha parlato dei Reati informatici contro la persona
Riguardano la diffamazione, il cyber-stalking, il trattamento illecito di dati personali, la sostituzione di persona, pedopornografia e adescamento di minori.
Frode informatica
Consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto.
La pena è quella reclusione da 6 mesi a 3 anni e della multa da 51 a 1.032 euro.
Anche il Phishing e la diffusione di appositi programmi truffaldini (Dialer) rientrano in questa fattispecie di reato.
Accesso abusivo a un sistema informatico o telematico
Si sostanzia nella condotta di colui che si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.
La pena prevista è quella della reclusione fino a 3 anni.
Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici
Il reato è commesso da chi abusivamente si procuri, riproduca, diffonda, comunichi o consegni codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.
E’ punito con la reclusione sino a un anno e con la multa sino a 5.164 euro.
Integra tale reato anche la condotta di chi riceva i codici di carte di credito abusivamente scaricati dal sistema informatico ad opera di terzi e li inserisca in carte di credito clonate, poi utilizzate per il prelievo di denaro contante attraverso il sistema bancomat.
Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema
Il reato è commesso da chi si procuri, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento.
E’ punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni
Gli articoli 617 quater c.p e 617 quinquies c.p. sanzionano, rispettivamente chi, senza essere autorizzato, intercetti, impedisca, interrompa o riveli comunicazioni informatiche e colui che installa apparecchiature dirette ad intercettare, interrompere o impedire comunicazioni informatiche.
https://www.raiplay.it/video/2019/09/Mi-manda-Raitre-8895f619-ef9d-4878-9683-12ada6c19e20.html
L’Avvocato Sarzana alla RAI.
Avvocato Diritto dell’Informatica
Avvocato Diritto dell’Informatica
Avvocato esperto di Diritto dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, fa una panoramica riassuntiva.
Una serie di riunioni per esaminare quel mondo racchiuso nel nome di
Blockchain, come richiesto ai suoi esperti dal Ministero dello Sviluppo
Economico.
Quali i primi esiti del vostro ritrovarvi presso il Mise su un tema
come Blockchain?
Abbiamo fatto un piano di massima
e ci siamo divisi in cinque sottogruppi: casi d’uso – infrastrutture,
mappatura e condizioni di replicabilità; il quadro normativo – sandboxes e vulnerabilità, che è quello di
cui faccio parte; monete digitali, sistema di pagamenti e fintech; educazione, competenze e consapevolezza; potenziamento dei servizi
della Pubblica Amministrazione.
Ciò con la finalità di approcciare gli
aspetti tecnici riguardanti tematiche
fondamentali dell’Industria 4.0, di
cui Blockchain fa parte esattamente
come IoT e 5G.
Avvocato esperto di Diritto dell’Informatica e delle Telecomunicazioni
Qual è lo stato dell’arte in ambito
legislativo sulla Blockchain?
La norma sulla Blockchain è stata
approvata dal Parlamento lo scorso
7 febbraio. Il decreto Semplificazioni all’articolo 8-ter prevede la definizione normativa sia delle tecnologie basate su registri distribuiti, sia
sui cosiddetti smart contract, e si
tratta di iniziative legislative apripista in assoluto, perché gli altri Paesi
ne sono privi. La validazione delle
transazioni con il meccanismo della
crittografia contemplata nel riconoscimento giuridico dei registri distribuiti non ha riferimenti altrove,
adesso si aspetta l’AgID per ulteriori passaggi necessari. Si tratta di una
vera e propria virata rispetto al passato, perché invece di andare dal notaio per l’acquisto di un immobile,
ad esempio, si potrà attestare in
modo gratuito una transazione tracciata potendo contare sulla sua validità giuridica. Idem per un contratto di affitto, un testamento e per una
molteplicità di altri casi che prima
richiedevano carte bollate, raccomandate, posta certificata. La tracciabilità è massima così come la validazione temporale e giuridica,
perché la trasparenza è assicurata.
Con Blockchain, infatti, si è tenuti a
registrare tutto e le parti in gioco
sono informate di ogni singolo passaggio. La crittografia e il sistema di
chiusura dei blocchi, immodificabile, sono garanzie di un procedimento corretto da tutti i punti di vista.
Le resistenze, per quanto comprensibili, sono inutili. Non scompaiono
certe professioni, infatti: i notai non
verranno meno, tanto per parlare di
una categoria nominata, perché il
testamento sarà sulla Blockchain
che consente al cittadino di avere
accesso ai registri, tutto qui.
Ci può dire qualcosa in più sugli
smart contract?
Anche qui ci muoviamo prima degli
altri Paesi. Con gli smart contract si
parla di contratti eseguiti in automatico da un programma informatico, con valore giuridico pari a quelli tradizionali scritti e firmati. Così
posso avere la restituzione totale o
parziale della cifra pagata per il volo
se l’aereo non parte o decolla in ritardo, senza l’ausilio dell’intermediazione. Ovviamente quello del
viaggio è solo un esempio, perché se
ne possono fare di innumerevoli in
altri ambiti.
E per quanto riguarda gli strumenti finanziari legati alla
Blockchain?
Lì ci muoviamo guardando altre
piazze finanziarie, Svizzera in testa,
ma c’è anche Malta e la Francia, che
non ha ancora un quadro composito.
Fulvio Sarzana, Avvocato ed esperto di Diritto dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, fa
una panoramica riassuntiva.
L’obiettivo del Mise è arrivare a piani industriali legati al finanziamento
delle tecnologie, e poiché l’Italia è
un Paese a legalità formale, era necessaria una legge per far passare il
principio della Blockchain: oggi
questa legge c’è, dunque si riparte da
essa.
Avvocato Diritto dell’Informatica
http://www.digitalvoice.it/wp-content/uploads/2019/03/DIGITALVOICE_n-2-TUTTO_ultimo-2.pdf

Blockchain for Business a Milano il 22 ottobre 2019, palazzo del lavoro
Blockchain for Business a Milano il 22 ottobre 2019, palazzo del lavoro
Fulvio Sarzana di Sant’ippolito tra i relatori.
La rivoluzione tecnologica che cambierà il futuro delle aziende.
Un concetto perfetto per un futuro in cui tutti noi utilizzeremo le tecnologie blockchain, molto probabilmente senza neanche rendercene conto, perché “cablate” nelle “cose” connesse tra loro, senza intervento umano.
Per comprendere come questa rivoluzione si stia formando, il 22 Ottobre 2019 presso il Palazzo del Lavoro Gi Group, Piazza Quattro Novembre, 5 (MI) potrete ascoltare interventi dal mondo della politica e delle aziende.
Quali sono le caratteristiche della blockchain che la rendono appetibile per il business? Quali sono i principali ambiti applicativi e i progetti in corso? Quali sono i punti di attenzione? Come il mondo delle istituzioni si sta preparando per sostenere questa innovazione?
L’evento Blockchain for Business, organizzato da AIDR, nasce con l’obiettivo di far emergere le principali esigenze e le soluzioni già applicate che caratterizzano il tessuto degli operatori, delle PMI e della politica del panorama nazionale.
Fulvio Sarzana di Sant’ippolito è tra i relatori.
BlockChain for Business

Privacy: trattamento dei dati personali
Articolo di Fulvio Sarzana Avvocato in materia di privacy e trattamento dei dati personali.
La nuova legge cinese in materia di trattamento dei dati personali
I sistemi di riconoscimento biometrico costituiscono lo standard in Cina in molti settori, e lo sviluppo delle tecnologie intelligenti è stato sin d’ora considerato un driver importante per lo Stato.
L’intelligenza artificiale e le sue numerose applicazioni, tra le quali occupa un posto di primo piano la biometria, costituiscono una componente importante del piano nazionale cinese.
Nel 2017, il “Piano di sviluppo dell’intelligenza artificiale di futura generazione” si è posto l’ambizioso risultato di porre il paese asiatico come leader mondiale nell’innovazione dell’AI entro il 2030.
L’autenticazione biometrica viene utilizzata ordinariamente nel settore pubblico e privato, come strumento di identificazione a vari servizi o per il controllo degli accessi.
Il controllo sociale attraverso i dati
L’Articolo di Fulvio Sarzana Avvocato in materia di privacy e trattamento dei dati personali evidenzia come oramai la biometria venga utilizzata per creare profili sociali dei cittadini cinesi e per valutarne l’affidabilità anche sotto il profilo dei pagamenti dei servizi di trasporto, delle bollette, della sicurezza sociale.

Crisi di governo: gli atti Agcom e garante privacy
Già adesso le autorità sono depotenziate, perché possono solo occuparsi di affari correnti e non prendere decisioni di rilevanza non ordinaria”, dice l’avvocato Fulvio Sarzana, esperto di privacy e telecomunicazioni. “Ma poiché non sono previste altre possibilità di proroga, se i nuovi membri non saranno nominati prima della scadenza ci ritroveremo con autorità senza potere affatto”.
Quanto al Garante privacy questo stato di incertezza, oltre ad avere riflessi sull’avviso di nuovi procedimenti, e sullo stesso potere sanzionatorio, è destinato ad avere impatti su provvedimenti lungamente attesi, quali i codici di condotta ed i criteri nazionali per le certificazioni da emettere in base al GDPR”, dice Sarzana. Si noti che l’Italia è ad oggi tra i pochissimi Paesi europei a non aver fatto ancora una sanzione a chi viola le regole privacy del regolamento europeo GDPR.
“Senza poi contare gli effetti che potrebbero derivare dalla mancata conversione in legge del Decreto legge di proroga del Garante. Il che vanificherebbe tutti gli atti compiuti in questi 60 giorni”, dice Sarzana. Panetta suggerisce quindi un decreto per prolungare di almeno un anno le due Autorità, per assicurarne i pieni poteri in questa fase di incertezza.
Articolo di Fulvio Sarzana su Privacy ed Autorità
Articolo di Fulvio Sarzana su Privacy ed Autorità
Il GDPR, ovvero il Regolamento generale Privacy della UE, appare essere sempre più lo standard a cui tendono anche Paesi non Europei.
E’ notizia di questi giorni che l’India perseguirà l’obiettivo di ottenere una decisione di “adeguatezza” ai sensi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) dell’UE, dopo aver approvato la propria legge sulla protezione dei dati personali.
L’articolo 45 del GDPR consente il trasferimento di dati personali verso paesi al di fuori dell’Europa, se questi paesi garantiscono un livello adeguato di protezione dei dati in base ad una decisione di adeguatezza.
Se verrà concesso lo status di adeguatezza, significherà che l’UE e l’India riconoscono le reciproche normative sulla protezione della privacy e potranno altresì ridurre l’onere di dover valutare, attraverso altri mezzi, la conformità nei trasferimenti transfrontalieri di dati.
Finora l’UE ha concesso lo status di adeguatezza a 14 Paesi.
L’adozione di una decisione di adeguatezza comporta: una proposta della Commissione europea, un Parere dell’European Data Protection Board , l’approvazione da parte dei rappresentanti dei paesi dell’UE e l’adozione della decisione da parte della Commissione europea.
Nell’articolo di Fulvio Sarzana su Privacy ed Autorità si dà conto poi dei Paesi per i quali vige una decisione di adeguatezza.

Articolo dell’Avvocato Fulvio Sarzana su blockchain EU
Articolo dell’Avvocato Fulvio Sarzana su blockchain EU.
Il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha rilasciato un Parere d’iniziativa nel quale si affronta il tema della Blockchain e e della tecnologia di registro distribuito (Distributed Ledger Technology – DLT), in quanto infrastrutture ideali dell’economia sociale.
Il documento, ancorchè proposto a dicembre del 2018, è stato presentato in occasione della riunione plenaria dell’organismo che si è tenuta nei giorni 17 e 18 luglio 2019.
Il CESE ha identificato una vasta gamma di possibili applicazioni per la blockchain nel settore delle imprese sociali, come donazioni e raccolta fondi per le NGO, amministrazione di organizzazioni economiche sociali, titoli e diplomi digitalizzati e verificabili, gestione intelligente dei diritti sulle proprietà intellettuali, telemedicina, agricoltura e molto altro.
È tuttavia di fondamentale importanza che vengano adottate normative che possano garantire uno sviluppo equo di questa tecnologia.
Cosa è il CESE
L’avvocato Fulvio Sarzana su blockchain Eu ricorda come il Comitato economico e sociale europeo (CESE) è un organo consultivo incaricato di rappresentare datori di lavoro, sindacati, agricoltori, consumatori e altri gruppi d’interesse che costituiscono collettivamente la “società civile organizzata”. Il suo ruolo è quindi esporre i pareri e difendere gli interessi delle varie categorie socioeconomiche nel dibattito politico con la Commissione, il Consiglio e il Parlamento europeo.
Un ponte tra cittadini ed istituzioni.
Il CESE fa da ponte fra l’Unione e i suoi cittadini, promuovendo un modello di società democratica di tipo più partecipativo e inclusivo.
Il Comitato è parte integrante del processo decisionale dell’UE: è infatti consultato obbligatoriamente prima che vengano prese decisioni di politica economica e sociale. Di propria iniziativa o su richiesta di un’altra istituzione UE, può inoltre esprimere pareri in merito ad altre questioni. l’articolo dell’Avvocato Fulvio Sarzana su blockchain ricorda come il CESE sostiene che il coinvolgimento della società civile sia fondamentale per garantire che il potenziale democratico della decentralizzazione non vada perduto.
https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/blockchain-and-distributed-ledger-technology-ideal-infrastructure-social-economy-own-initiative-opinion

L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sui poteri delle Authority
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sui poteri delle Authority.
Articolo su Agenda Digitale in materia di poteri delle Autorità amministrative indipendenti nel nuovo quadro regolamentare eurupeo.
Il nuovo codice Ue delle comunicazioni elettroniche stabilisce un cambio di paradigma nel settore delle tlc, introducendo finalità di politica industriale e non più solo di tutela della concorrenza e una nuova veste per le Autorità di regolamentazione. Ecco le conseguenze e le implicazioni
La Direttiva che dovrà essere recepita e che giunge nella terza fase del complesso comunitario in materia di telecomunicazioni, esprime principi molto chiari ed innovativirispetto al complesso normativo precedente, soprattutto per quanto attiene la finalità sottese all’intervento normativo, aprendo la strada a una vera e propria politica delle tlc a tutto tondo e non più solo tutela della concorrenza. Vediamo con quali conseguenze.
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sui poteri del Berec
Il BEREC,
Il regolamento (UE) 2018/1971 sul BEREC completa le disposizioni del Codice che hanno attribuito al BEREC nuovi compiti e ha l’obiettivo di potenziarne il ruolo, semplificando la struttura di governance e i processi decisionali di tale organismo.
L’Ufficio BEREC è un’agenzia dell’Unione europea che fornisce assistenza professionale e amministrativa all’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche. L’organismo fa in modo che la legislazione pertinente dell’UE sia applicata uniformemente affinché l’UE abbia un mercato unico funzionante per le comunicazioni elettroniche.
Su richiesta o di sua iniziativa, fornisce assistenza alle istituzioni europee.
Il BEREC è composto dal cosiddetto comitato dei regolatori, un organismo costituito dai capi (o dai rappresentanti designati di alto livello) dell’autorità nazionale di regolamentazione di ciascun paese dell’UE.
Nuovo codice delle comunicazioni elettroniche, che cambia: un ruolo “politico” per le Autorità Tlc

New Book from Fulvio Sarzana and Federico Marini Balestra. “The European Electronic Communications Code: 5G, Fiber, Competition and Rights of Consumers”.
New Book from Fulvio Sarzana and Federico Marini Balestra. “The European Electronic Communications Code: 5G, Fiber, Competition and Rights of Consumers”.
Head of BIRD & BIRD Competition Practice in Italy Federico Marini Balestra, presents his new book “The European Electronic Communications Code: 5G, Fiber, Competition and Rights of Consumers” together with co-author Fulvio Sarzana di S.Ippolito. Federico was invited to present at the Chamber of Deputies in Rome his new book: “The European Electronic Communications Code. 5G, Fiber, Competition and Rights of Consumers” (Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, Fibra, Concorrenza e Diritti degli Utenti), coauthored with Prof. Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito. The presentation consisted of two panels which were attended by institutional members of Government, Parliament and independent authorities (such as the GeneralDirector at the Italian Antitrust Authority), eminent scholars in the field, as well as top managers of TLC operators, such as general counsel of Telecom Italia, and the heads of regulatory affairs at Fastweb, Open Fiber, WindTre, and Iliad.
Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM
Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM
Il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore è stato parzialmente annullato dal Consiglio di Stato.
Vediamo cosa è successo e cosa accadrà ora.
- Il Consiglio di Stato accoglie parzialmente il ricorso.
Partiamo dall’accoglimento del ricorso presentato dagli Avvocati Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Maria Sole Montagna per conto delle Associazioni Movimento di difesa del Cittadino (MDC) ed ASSOPROVIDER.
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso contro la sentenza del TAR che aveva dato integralmente ragione all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sul Regolamento in materia di copyright , confermando però dall’altro lato la legittimità del Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore.
L’annullamento non riguarda solo la tutela del diritto d’autore sulle reti telematiche ma anche la violazione del diritto d’autore nel settore radiotelevisivo.
Il Consiglio di Stato include nell’annullamento anche le disposizioni relative agli interventi sanzionatori dell’AGCOM relativi alle violazioni del diritto d’autore nel settore audiovisivo ( art 13 e 14 del Regolamento impugnato).
L’organo di Palazzo Spada ha accolto in proposito il 13° ed il 14° motivo di ricorso.
Vediamo cosa dicevano i motivi di ricorso.
Consiglio di Stato annulla Regolamento AGCOM
2. Il 13 ed il 14 motivo di ricorso avverso il Regolamento AGCOM in materia di diritto d’autore.
Questi sono i motivi accolti:
13. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 112 cpc, della sentenza in relazione al 16 motivo di ricorso. Difetto assoluto di motivazione. Omessa Pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Ancora il TAR salta del tutto l’analisi e la decisione sul 16 motivo di ricorso, ovvero la Violazione di legge per contrasto delle disposizioni regolamentari Agcom con le norme primarie. Data l’esistenza di sanzioni amministrative inesistenti ed incompatibili con quanto espresso dall’Agcom.
I ricorrenti avevano ricordato che le sanzioni amministrative in tema di violazioni della legge sul diritto d’autore sono già presenti nell’art 174 bis della legge sul diritto d’autore, e che tali sanzioni sono già irrogate dall’autorità amministrativa competente ad accertare le violazioni sul diritto d’autore sulla rete in base alle norme positive, ovvero l’autorità di polizia giudiziaria ( in base agli art 171, 171 ter e 182 ter della legge sul diritto d’autore).
Il principio di riserva di legge e di legalità formale nella predisposizione di sanzioni amministrative afflittive rendono, a parre dei ricorrenti, l’intervento amministrativo diretto dell’Autorità illegittimo
Su tale profilo il TAR non esprime il proprio convincimento.
14. Error in iudicando. Violazione e falsa applicazione dell’art 112 cpc, della sentenza in relazione al 17 e 18 motivo di ricorso. Difetto assoluto di motivazione. Omessa Pronuncia su un punto decisivo della controversia.
Le parti, mediante i motivi 17 e 18, e poi con il motivo 20, avevano articolato censure in ordine alla contrarietà del Regolamento, sub specie del procedimento di contestazione e di irrogazione degli ordini di inibizione, delineato dallo stesso regolamento, alle norme comunitarie in essere ed alla giurisprudenza comunitaria, sollevando anche apposita istanza di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Sui primi due punti il TAR è del tutto silente, ed anzi, in motivazione sembra aver errato nella numerazione del motivo impugnato, poiché la brevissima risposta che ne fornisce non ha ad oggetto le norme comunitarie ma le norme nazionali.
Afferma il TAR “ Con il diciassettesimo e diciottesimo motivo le ricorrenti censurano la pretesa ampiezza ed eccessiva genericità dei poteri attribuiti dal regolamento all’Agcom, in violazione di canoni di adeguatezza, di specificità e proporzionalità delle misure. Anche la censura in esame è però infondata, in quanto l’Agcom nell’applicazione del regolamento sarà comunque tenuta al rispetto dei criteri di gradualità, di proporzionalità e di adeguatezza, peraltro nell’esercizio delle competenze e dei poteri ad essa attribuiti dal quadro normativo delineato dagli articoli 14, comma 3, e 16, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2003 n. 70.”
Ma i ricorrenti avevano articolato le censure di incompatibilità delle disposizioni del Regolamento con quanto previsto in termini di provvedimenti irrogabili ai provider in sede comunitaria, specificando poi che la normativa comunitaria non consente, in quanto sottoposta al principio di specialità, di derogare alle Direttive IPRED e INFOSOC.
La censura comunitaria non viene in alcun modo affrontata dal TAR, che omette qualsiasi decisione o motivazione su un punto decisivo della controversia.
Illogica è poi la conclusione relativa al rigetto del motivo dal punto di vista della conformità del procedimento a Costituzione, dal momento che lo stesso TAR nell’ordinanza di rimessione aveva dubitato della costituzionalità del procedimento, qualora regolato da norme amministrative, salvo poi convincersi del contrario ( ma senza motivare il revirement) , a seguito della sentenza della Corte, che non ha affrontato il tema dal punto di vista del merito costituzionale ma solo su questioni formali di inammissibilità del quesito sottopostole.”

3. La Sentenza del Consiglio di Stato sui motivi accolti.
Questi sono i passi della sentenza relativi all’accoglimento dei due motivi:
“Mostrano profili di fondatezza, invece, la tredicesima e quattordicesima censura articolata con l’appello in epigrafe, quanto meno dal punto di vista del rigoroso rispetto del principio di legalità.
Il regolamento (v. artt. 8, 13, 14) invero contempla sanzioni amministrative
pecuniarie in danno di coloro che tengono condotte antigiuridiche (lesive del diritto d’autore) perché, in pratica, consentono la veicolazione su canali informatici di prodotti e servizi relativamente ai quali non risultino pienamente rispettate le disposizioni valevoli a tutela del diritto d’autore.
Ora, se per l’insieme delle ragioni che precedono è consentito ritenere legittimo che, attraverso il contestato regolamento, l’Autorità possa – a fronte di tali condotte antigiuridiche – adottare misure strettamente amministrative volte a prevenire od inibire dette condotte non è altrettanto lineare ed automatico (proprio per rispetto del principio di legalità) ammettere che, a fronte dell’inosservanza di tali misure
amministrative, colui che non vi ottemperi per ciò solo debba scontare l’onere di una sanzione pecuniaria in mancanza di una norma primaria che tanto espressamente e preventivamente preveda.
La teoria dei c.d. poteri impliciti neppure sopperisce, a tal riguardo, sia perché figlia di una fonte di sua produzione non legislativa sia perché di per se stessa inidonea a giustificare una espansione applicativa di tali poteri fino al segno di poter addirittura configurare la produzione di norme (all’evidenza subprimarie) idonee a produrre (sotto le spoglie di sanzioni amministrativa pecuniarie) conseguenze sul fronte patrimoniale del privato.
E non può dirsi sufficiente la base normativa primaria che, in via generale ed astratta, configura sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto di ordini legittimi dell’Autorità.
A completamento del rispetto stringente del principio di legalità occorrerebbe ancora che tale base normativa prevedesse esplicitamente la conseguenza di una sanzione amministrativa pecuniaria per il mancato rispetto di un ordine dell’Autorità impartito proprio e direttamente per prevenire o inibire la veicolazione su canali informatici di prodotti o servizi assistiti dalla tutela del diritto d’autore.
Cosa che nella specie, tuttavia non risulta ricorrere.
In conclusione, l’appello è fondato nei soli limiti innanzi detti, e pertanto merita d’essere perciò accolto per quanto di ragione con corrispondente annullamento parziale – in parziale riforma della sentenza impugnata – del regolamento impugnato, mentre è infondato nel resto per le altre ragioni sopra illustrate.
. Tenuto conto dei tratti di novità delle questioni trattate, anche le spese di questo grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente
pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie per quanto di ragione nei soli limiti di cui in motivazione, con conseguente riforma parziale della sentenza impugnata e corrispondente annullamento parziale degli atti originariamente impugnati, e lo respinge nel resto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2019 con
l’intervento dei magistrati:
Sergio Santoro, Presidente
Bernhard Lageder, Consigliere
Silvestro Maria Russo, Consigliere
Vincenzo Lopilato, Consigliere
Italo Volpe, Consigliere, Estensore”
4 Le disposizioni annullate.
Sulla base di quanto espresso nella sentenza sono state annullate queste parti del Regolamento AGCOM sul diritto d’autore.
“Art 8 Provvedimenti a tutela del diritto d’autore
7. In caso di inottemperanza agli ordini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.
Articolo 13
Provvedimenti a tutela del diritto d’autore
4. In caso di inottemperanza alle diffide e agli ordini di cui al comma 2, l’Autorità applica le sanzioni di cui all’articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, dandone comunicazione agli organi di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 182-ter della Legge sul diritto d’autore.
Articolo 14
Provvedimenti ai sensi dell’articolo 1-ter, comma 8, del Testo unico
3. L’organo collegiale, esaminati gli atti, ne dispone l’archiviazione ovvero adotta l’ordine di cui al comma 2 entro settanta giorni dalla ricezione delle istanze di cui all’articolo 11, commi 1 e 2. L’inosservanza dell’ordine dà luogo all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 1-ter, comma 8, terzo periodo, del Testo unico.”
Come si diceva l’annullamento riguarda tanto la violazione del diritto d’autore sul web, quanto la violazione del diritto d’autore nel settore radiotelevisivo.
5. Le conseguenze
Le conseguenze della sentenza sono estremamente semplici: l’AGCOM ha il potere di tutela del diritto d’autore sul web e sulle reti radio-televisive ma, non essendoci sanzioni amministrative legate all’inottemperanza agli ordini ed alle diffide dell’Autorità in materia di diritto d’autore, che avrebbero dovuto essere adottate dalla norma primaria, non è possibile sanzionare sulla base delle norme generali chi, provider, sito internet, o emittente radio-televisiva, decida di non adempiere all’ordine di inibizione impartito dall’Autorità.
In questo caso non può soccorrere, perchè violerebbe il principio di legalità, la teoria dei cd poteri impliciti, che attribuirebbe tali poteri ad una Autorità che non ne sia fornita in via esplicita.
https://www.dirittodautore.it/news/sentenzenews/il-consiglio-di-stato-annulla-parzialmente-le-disposizioni-sul-diritto-dautore-del-regolamento-agcom/
Consiglio di Stato accoglie ricorso
Consiglio di Stato accoglie ricorso
Una norma regolamentare senza sanzione.
E’ questo in sintesi quello che ha stabilito la sesta Sezione del Consiglio di Stato, a proposito del contestatissimo Regolamento AGCOM sul diritto d’autore, che era stato impugnato dal Movimento di difesa dei Consumatori (MDC) e dall’Associazione di provider indipendenti ASSOPROVIDER.
Il massimo Organo Amministrativo ha accolto due dei motivi articolati dalla difesa delle due Associazioni, rappresentata dagli Avvocati Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito e Maria Sole Montagna, dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, confermando però la legittimità del Regolamento.
In particolare i Giudici di Palazzo Spada hanno annullato il Regolamento nella parte in cui lo stesso provvedimento dispone sanzioni a carico
di chi non ottempera agli ordini dell’Autorità, ciò in quanto non essendo presenti tali sanzioni nella normativa primaria, non può essere concesso ad una Autorità Amministrativa indipendente, di ipotizzarne, perché tale attività è riservata al legislatore primario.
In pratica AGCOM non ha poteri sanzionatori espliciti previsti dalla legge nella materia del diritto d’autore.
Ciò significa ad esempio che l’Autorità non ha poteri sanzionatori nei confronti dei provider o dei titolari dei siti né ha potestà di segnalare all’Autorità giudiziaria il comportamento di chi non ottempera.
Soddisfazione è stata espressa dal Presidente di ASSOPROVIDER, Dino Bortolotto che ha così commentato:
“ Il Consiglio di Stato accoglie due dei motivi di ricorso avverso il Regolamento AGCOM sul diritto d’autore che ASSOPROVIDER insieme al Movimento di difesa del Cittadino ha presentato al Consiglio di Stato, dando ragione ai provider, non c’è alcuna norma che preveda al possibilitàà di sanzionare pecuniariamente siti internet o internet service provider, nella materia del diritto d’autore sul web”.
“Una vittoria per la libertà della rete e per i cittadini del web”, ha dichiarato Francesco Luongo, Presidente dell’Associazione di tutela dei consumatori, Movimento di difesa del cittadino.
Consiglio di Stato accoglie ricorso

L’Avvocato Fulvio Sarzana su Privacy
L’Avvocato Fulvio Sarzana su Privacy e trattamenti dei dati in occasione della videosorveglianza.
Ecco cosa fare con la videsorveglianza, secondo le linee guida del Comitato Europeo per la protezione dei dati ( EDPB).
Il 9 e il 10 luglio scorsi, le Autorità per la protezione dei dati Europee e il Garante europeo della protezione dei dati, riuniti nel comitato europeo per la protezione dei dati, si sono incontrati per la loro dodicesima sessione generale.
Durante la seduta plenaria è stata discussa una vasta gamma di argomenti.
Il Board dell’Organismo ha adottato le Linee Guida sulla videosorveglianza che chiariscono come il Regolamento generale sui dati (GDPR) si applichi anche ai trattamenti video.
Principio non del tutto scontato poichè, pur avendo diverse Autorità nazionali, prima fra tutti quella italiana, di fatto adottato nel corso degli anni provvedimenti in materia di protezione dei dati e videosorveglianza, vi era chi aveva messo in dubbio che i trattamenti video potessero rientrare nel concetto di “privacy informatica”, piuttosto che nel concetto generale i riservatezza dell’individuo, a prescindere da qualsivoglia trattamento informatizzato dei dati.
Le linee guida si applicano sia ai trattamenti video che alle riprese di dispositivi cd intelligenti, ed in tale ultimo caso le linee guida si applicano a categorie speciali di dati.
L’Avvocato Fulvio Sarzana su Privacy ricorda che la consultazione pubblica lanciata dall’organismo Comunitario scade il 6 settembre 2019

L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su 5g
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su 5g alla Camera il 16 luglio.
L’evento.
Martedì 16 luglio 2019 dalle 10:00 alle 13:00 si svolgerà il convegno “5G e comunicazioni elettroniche per l’Italia – Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo” in occasione del quale sarà presentato il volume dell’avvocato Fulvio Sarzanae Federico Marini Balestra dal titolo “Il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5G, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”.
Programma
Ore 10:00 – Saluti Istituzionali
– Mirella Liuzzi, Segretario di presidenza della Camera dei Deputati
– Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio
– Alessandro Goracci, Capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Ore 10:45
Modera Alessandro Longo Direttore agendadigitale.eu Relazioni
– Giovanni Calabro’, Direttore Generale Tutela del consumatore, AGCM
– Marco Scialdone, Avvocato, Docente Università Europea di Roma
– Agostino Nuzzolo, General Counsel Telecom Italia
– Tiziana Talevi, Capo Affari Regolamentari Fastweb
– Antongiulio Lombardi, Capo Affari Regolamentari Wind-Tre
– Pinar Serdengecti, Regulation and competition affairs director Iliad
– Massimiliano Nicotra, Avvocato e Docente Università di Roma “Tor Vergata”
– Francesco Nonno, Capo affari regolamentari Open Fiber
– Rosario Baratta, Capo del settore Competition GSM Association
– Francesco Luongo, Presidente nazionale Movimento di difesa del Cittadino.
Il libro
L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su 5g interverrà alla presentazione del libro.
Il libro scritto a quattro mani da Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su 5g tratta delle riforme previste dal Codice delle Comunicazioni elettroniche Europee.
Sono affrontati i temi del 5g, della Cybersecurity, della tutela dei consumatori ed utenti, il servizio universale e l’accessibilità.
Sono altresì affrontati i profili della concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, il ruolo delle Autorità di garanzia come AGCOM in Italia.
La tematica dell’elettrosmog viene affrontata in relazione alla tutela dei cittadini e dei consumatori, citando le opposte ricostruzioni, in attesa di studi e ricrche cha facciano piena luce sulle nuove comunicazioni elettroniche .

L’Avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su comunicazioni elettroniche
L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito su comunicazioni elettroniche insieme a Federico Marini Balestra.
Articolo in materia di comunicazioni elettroniche europee pubblicato sul portale IPSOA.
La creazione di un mercato UE delle comunicazioni elettroniche non è più un obiettivo lontano. In un prossimo futuro le differenze tra le varie piattaforme tecnologiche, rete fissa, mobile, satellitare, tv, spariranno o si attenueranno notevolmente per consentire agli utenti di poter indifferentemente soddisfare i propri bisogni, a condizioni sempre più vantaggiose. La conferma arriva anche da due recenti provvedimenti dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e di quella antitrust, che confermano come il “sogno della convergenza” si sta avverando. Si apre quindi un nuovo scenario regolamentare che la disciplina nazionale, in materia di comunicazione elettronica, dovrà affrontare per adeguarsi al Codice delle comunicazioni elettroniche europeo entro il 2020. Quali saranno i prossimi passi? Se ne parlerà nel corso del convegno gratuito “5G e Comunicazioni elettroniche per l’Italia. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo” che si terrà il 16 luglio 2019 presso la Camera dei Deputati, alla presenza dell’avvcoato Fulvio Sarzana di Sant’ippolito
L’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito su blockchain
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, dello Studio Legale di Roma Sarzana e Associati, esperto di diritto delle nuove tecnologie, firma un articolo per l’edizione on line della testata NOVA.
Abstract:
la Blockchain sta presentando diversi casi d’uso.
Nel settore immobiliare, la Fondazione International Blockchain Real Estate Expertise, ha lanciato a luglio del 2019 il suo primo rapporto globale su come la tecnologia blockchain viene implementata nel settore immobiliare.
La ricerca ha riunito 5.000 professionisti del settore immobiliare, specialisti di blockchain, esperti legali e ricercatori di tutto il mondo per scambiare le loro competenze e le migliori pratiche.
Il Rapporto ha identificato tre casi d’uso principali nel settore del “real estate”.
Transazioni immobiliari
Il rapporto analizza casi istituzionali di utilizzo della blockchain nel settore delle transazioni immobiliari.
L’Agenzia nazionale georgiana per il registro pubblico, NAPR, ad esempio ha creato un’app blockchain da utilizzare nel proprio sistema catastale per garantire l’autenticità di un titolo di proprietà.
Tokenizzazione immobiliare.
Il settore immobiliare è il più importante “asset class” e allo stesso tempo è anche uno degli investimenti più illiquidi, per via delle incertezze legate ad esempio ad una vendita forzosa di beni soggetti a procedure di esecuzione o fallimenti.
In generale, gli investimenti nel settore immobiliare possono essere difficili da raggiungere, richiedono molto tempo e richiedono un uso intensivo del capitale.
La tokenizzazione di beni immobiliari intende aggirare questi ostacoli fornendo un modo in cui è possibile eseguire centinaia di transazioni in pochi minuti ed a rendere liquido il credito relativo a procedure immobiliari.
Infrastruttura decentralizzata e obblighi normativi.
Questo potrebbe essere considerato come una delle prime “lezioni apprese” dalla comunità immobiliare.
La decentralizzazione insita nella blockchain richiede un cambiamento di paradigma anche a livello organizzativo e normativo.
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, dello Studio Legale di Roma Sarzana e Associati, ricorda che la costruzione di una nuova infrastruttura richiede standard e definizioni comuni.
https://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2019/07/07/la-blockchain-nel-settore-immobiliare-casi-duso/

Il libro dell’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
L’avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito E’ co-autore del libro “comunicazioni elettroniche europee”, in libreria per i tipi di Ipsoa.
il testo, che affronta le novità normative europee che riguardano le comunicazioni elettroniche, verrà presentato ufficialmente alla Camera dei Deputati, Sala Nilde Jotti, il 16 luglio alle ore 10.
La presentazione è libera e gratuita con iscrizione entro il 13 luglio al seguente link
https://docs.google.com/forms/d/1GesBOoyqwB4tnjesFMhRFO6BrdWnbSnOlTXwrF1C5cI/edit?ts=5d1638c8#responses

L’avvocato Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito sul 5g
L’Avvocato di Roma Fulvio Sarzana di Sant’ippolito interviene sulle nuove norme in materia di telecomunicazioni e 5g.
L’avvento del 5G, previsto nell’UE dal 2020, cambierà le modalità di utilizzare le nuove tecnologie con importanti effetti per imprese e consumatori. Con le reti 5G i dispositivi saranno sempre connessi, cambierà la modalità di fruizione dei contenuti di servizi come la TV digitale e verranno collegati tra loro servizi sino ad ora autonomi come le “smart city“, “l’automotive o lo smart mobility” e “l’internet delle cose”. Sotto il profilo normativo, il 21 dicembre 2018 è entrato in vigore il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che introduce un quadro normativo armonizzato per la disciplina delle reti di comunicazione elettronica e dei servizi di comunicazione elettronica. Cosa dovranno fare gli Stati membri? Se ne parlerà nel corso del convegno gratuito “5G e Comunicazioni elettroniche per l’Italia. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo” che si terrà il 16 luglio 2019 presso la Camera dei deputati.
Come funziona la tecnologia 5G
continua
su http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/07/04/5g-rivoluzione-tecnologia-diritto-produttivita-imprese

I poteri di golden Power nel settore delle Comunicazioni elettroniche
Un articolo di Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, avvocato di Roma, in materia di 5g e di poteri governativi in tema di comunicazioni elettroniche.
Abstract
Nell’ottica della difesa della difesa cibernetica il Governo Italiano ha deciso di affrontare anche in via primaria, sulla spinta delle emergenze internazionali, il tema della sicurezza delle infrastrutture nazionali rispetto all’affermazione del 5g.
Al Capo I del decreto legge 22/2019 (cosiddetto Brexit) , convertito in legge 20 maggio 2019, n. 41 – intitolato “Disposizioni in materia di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G” – si rinviene l’articolo 1 che è dedicato alle nuove regole che modificano il dl 21/2012 (poi convertito nella legge 56/2012) sui poteri speciali del governo esercitabili in nome della tutela della difesa e della sicurezza nazionale sulle infrastrutture considerate strategiche, comprese quelle di Tlc.
L’articolo 1 bis qualifica tutti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G, da chiunque forniti (quindi non solo dall’ex incumbent Telecom Italia, sinora unico destinatario delle misure di “golden power”), come “attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale”.
Il nuovo Dl affronta anche i “rischi di un uso improprio dei dati con implicazioni sulla sicurezza nazionale” con particolare riferimento alla tecnologia 5G.

L’avvocato Fulvio Sarzana a APR0 2019
Roma: si e’ concluso l’evento “Apro19” di Assoprovider su situazione del mercato delle tlc in Italia (2)
NOVA0150 3 POL 1 NOV ECO Roma: si e’ concluso l’evento “Apro19” di ASSOPROVIDER su situazione del mercato delle tlc in Italia (2) Roma, 28 giu – (Nova) – Ha commentato il tavolo politico con soddisfazione, Fulvio Sarzana, moderatore dell’evento: “La politica ha dimostrato oggi di saper ascoltare, ora deve agire con piu’ consapevolezza sui vincoli amministrativi e burocratici che bloccano la crescita delle pmi nel settore. Dopo l’ascolto, ci aspettiamo delle azioni concrete”. L’evento e’ stato aperto dall’intervento di Paolo Di Francesco, consigliere di ASSOPROVIDER, che ha gia’ inaugurato un progetto che portera’ le prime sperimentazioni del 5G a Busseto Pallizzolo, una comunita’ rurale siciliana. La sua azienda e’ fresca vincitrice di Flame, una open call finanziata dalla Comunita’ europea. Nel suo intervento si e’ soffermato sulle tante menzogne che sarebbero state dette sul 5G: “La piu’ odiosa – ha commentato – e’ che il 5G e’ uno strumento destinato solo a grandi operatori. Al contrario, e’ una tecnologia che ha un’architettura che puo’ essere implementata anche da un piccolo operatore, con dei saggi investimenti. Nel 5G si aspetta ancora la killer app, che convincera’ i clienti delle compagnie a trasferirsi dal 4 al 5G e pagare di piu'”. Soddisfazione per i risultati dei lavori, anche di Dino Bortolotto, presidente di ASSOPROVIDER, da sempre in prima linea nella lotta al digital divide: “Bisogna avere il coraggio di dire basta ai modelli di business che concentrano tutto nelle mani di pochi operatori – ha detto – Il digital divide si combatte con modelli di business che coinvolgono i piccoli operatori locali delle tlc. Sono proprio loro che da sempre sperimentano nuove tecnologie, collaborano, e si occupano concretamente di portare Internet in zone considerate a fallimento di mercato”. (Ren) NNNN
16 Luglio, Camera dei Deputati. Presentazione libro “ Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5g, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”.


Martedi, 16 luglio 2019.
Camera dei Deputati, Sala Nilde Jotti, Palazzo Theodoli, Piazza del Parlamento 19, Roma.
Ore 10-13
In occasione della presentazione del Libro
“ Il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. 5g, fibra, concorrenza e diritti degli utenti”
di Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Federico Marini Balestra
Editore IPSOA-Wolters Kluwer
Si svolgerà una
Conferenza dal titolo
5g e comunicazioni elettroniche per l’Italia. Il nuovo codice delle comunicazioni elettroniche europeo.
Ore 10
Saluti Istituzionali
Mirella Liuzzi, Segretario di presidenza della Camera dei Deputati
Marco Bellezza, Consigliere giuridico del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri Luigi Di Maio
Alessandro Goracci, Capo di gabinetto del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte
Ore 10 e 45
Relazioni
Marco Scialdone, Avvocato, Docente Università Europea di Roma
Agostino Nuzzolo, General Counsel Telecom Italia
Tiziana Talevi, Capo Affari Regolamentari Fastweb
Antongiulio Lombardi, Capo Affari Regolamentari Wind-Tre
Massimiliano Nicotra, Avvocato e Docente Università di Roma “Tor Vergata”.
Francesco Nonno, Capo affari regolamentari Open Fiber
Rosario Baratta, Capo del settore Competition GSM Association
Francesco Luongo, Presidente nazionale Movimento di difesa del Cittadino.
Saranno presenti gli Autori
(E’ richiesta la giacca, per partecipare inviare una email con nome e cognome ed oggetto ” Registrazione evento del 16 luglio 2019″ a info@lidis.it)
Diritto delle comunicazioni elettroniche: in libreria il testo di Sarzana e Marini Balestra
Il volume fornisce gli strumenti normativi per orientarsi nei prossimi sviluppi di questa complessa materia, dove tecnica, diritto ed economia convergono per realizzare l’obiettivo della rivoluzione digitale.
Digital Divide: il 17 giugno conferenza stampa a Roma per lanciare APRO19
Si parte: lunedì 17 giugno a Roma si terrà la conferenza stampa di presentazione di APRO19, l’evento che l’associazione di piccoli e medi operatori Assoprovider organizza il 28 giugno, sempre nella capitale. Appuntamento presso l’agenzia DIRE – che è anche organizzatrice della conferenza stampa – alle 11:30 in Corso d’Italia, 38 A.
Il tema, sia della conferenza che dell’evento, è : “Digital Divide: La forza di piccoli Operatori italiani per le telecomunicazioni del Paese. Passato presente e futuro delle TLC Made in Italy”.
Durante la conferenza stampa interverranno Dino Bortolotto, Marcello Cama, Antonella Oliviero, Gianbattista Frontera, Fulvio Sarzana, moderati da Nico Perrone.

Blockchain come fattore abilitante dei servizi della PA: il caso del welfare
Il 18 giugno a Roma a Palazzo Wedekind si svolgerà una Conferenza su Blockchain come fattore abilitante nei servizi della PA, con particolare riferimento al settore del Welfare.
Parteciperanno, tra gli altri il VicePresidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio, il Presidente dell’INPS, Pasquale Tridico, il Direttore generale della DG Connect Luigi Viola, Il Consigliere per l’Innovazione del Ministro per lo sviluppo economico, Marco Bellezza.
Alle 10 e 30 si svolgerà una tavola rotonda con la partecipazione di diversi esperti, tra i quali il Docente ed Avvocato Fulvio Sarzana

Blockchain, Smart contract e criptovalute
BLOCKCHAIN, SMART CONTRACT E CRIPTOVALUTE IL FUTURO È GIÀ ARRIVATO
Lunedi 24 Giugno 2019 – Ore 15:00
Polo dello Shipping – Spazio Convegni Via Depretis, 51 – Napoli
Modera
Simona D’ALESSIO
Giornalista
Saluti
Prof. Ing. Edoardo COSENZA
Presidente Ordine Ingegneri della Provincia di Napoli
Dott. Giovanni VITOLO
Presidente del Consiglio notarile dei Distretti riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola
Ing. Armando ZAMBRANO
Presidente Consiglio Nazionale Ingegneri
Dott.ssa Valeria FASCIONE (*)
Assessore Regione Campania Start up – Innovazione
Interventi (15:30-18:30)
Avv. Monica CIRILLO
Presidente ADUSBEF Campania e componente del Gruppo esperti Blockchain del MISE
Dott. Michele NASTRI
Presidente Notartel e componente del Gruppo esperti Blockchain del MISE
Prof. Ing. Simon Pietro ROMANO
Managing Director Apple Developer Academy
Prof. Avv. Fulvio SARZANA
Componente del Gruppo esperti Blockchain del MISE
Conclusioni
Sen. Andrea CIOFFI (*)
Sottosegretario di Stato al Ministero dello Sviluppo Economico
(*) DA CONFERMARE
Agli Ingegneri, in regola con le firme di controllo, verranno rilasciati n.3 CFP

Consob, blockchain e ICO. Evento a Roma LUISS enlabs
Il 18 giugno, dalle 19 alle 21, il Blockchain education network ( BEN) organizza a Roma un meetup a LUISS enlabs e LH ventures su ICO, blockchain e Regole CONSOB, al termine del periodo di consultazione del documento preparato dall’organi di controllo della borsa, che vedrà la partecipazione di Fulvio Sarzana, di Massimiliano Nicotra e Niccolo’ Travia.
L’evento è gratuito.
Qui di seguito i dettagli per chi volesse partecipare.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-roma-meetup-aperitech-di-blockchain-education-network-italia-62440154182

Law Firm based in Rome

Law Firm based in Rome, Italy,
Rome, 2 June 2019
Sarzana e Partners, Law Firm based in Rome, Italy, has joined, with Partner Fulvio Sarzana, the British Blockchain & Frontier Technologies Association. The network & community for blockchain and frontier technologies is a new network harnessing new and frontier technologies to empower the entire Blockchain, AI, IoT ecosystem. Law Firm based in Rome, Italy,
Sarzana & Partners, located in downtown Rome, Italy, is a Law Firm providing sophisticated counsel in diverse areas of law. Sarzana & Partners is a boutique law firm representing businesses and individuals in all aspects of criminal, civil and commercial litigation, business transactions and international law. Our clients include domestic and international corporations, financial institutions, private individuals and entrepreneurs, foreign governments and public officials. The law firm has correspondent and co-counsel law offices throughout North America, Europe and the Far and Middle East.
Our legal team can discuss your situation with you and explain how your specific case is likely to proceed so that you know what to expect.
Litigation
The principal goal of our dynamic Litigation Department is to act for our clients in the most effective and efficient manner. Sarzana & Partners represents clients in civil, criminal, administrative litigation at all levels. With strong professional and academic credentials as well as extensive trial experience in all Courts, our attorneys have successfully represented clients in virtually every area of civil, Criminal and Administrative litigation.
The dark side of Law. In Rome on May 30th.

Dig.eat, the traditional event on the subject of privacy, digital archiving, digital administration, organized By ANORC, this year with the captivating title of “The dark side of law”, arrives this year at the Eliseo theater in Rome, Italy.
We will also talk about dark side of blockchain and emerging technologies.
Fulvio Sarzana’s speech is scheduled during a panel, which will take place on the morning of May 30th at 11.15.
More information on
https://www.digeat.it/
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE EUROPEE Direttiva (UE) 2018/1972. 5G, fibra, cybersecurity, concorrenza e tutela degli utenti.

LIBRO
COMUNICAZIONI ELETTRONICHE EUROPEE
Direttiva (UE) 2018/1972
5g, fibra, cybersecurity, concorrenza e tutela degli utenti
IPSOA-Wolters Kluwer 2019
FULVIO SARZANA DI S.IPPOLITO – FEDERICO MARINI BALESTRA
Il volume Comunicazioni elettroniche elettroniche affronta il tema delle principali innovazioni giuridiche introdotte dal Codice europeo delle comunicazioni elettroniche che consiste nel recentissimo intervento normativo, che dovrà essere recepito in Italia e in tutti gli Stati Membri entro il 2020 e che nelle intenzioni del Legislatore europeo, dovrebbe rappresentare la società digitale realizzando gli ambiziosi obiettivi dell’Agenda digitale europea. Il volume ripercorre l’evoluzione della regolamentazione europea di settore negli ultimi 30 anni, e fornisce risposte in merito al tema della completa liberalizzazione delle comunicazioni elettroniche alla luce soprattutto delle grandi trasformazioni tecnologiche che hanno investito questo nevralgico settore. In particolare, il volume espone l’evoluzione degli obiettivi perseguiti dal Legislatore con il suo particolare focus nel 2018 sugli investimenti in reti tecnologiche di nuova generazione. Con questa chiave di lettura, tenendo conto delle recenti evoluzioni di mercato (come il boom dei servizi cc.dd. over-the-top, quali WhatsApp, Netflix, ecc.) e tecnologici (lo sviluppo delle reti in fibra ottica e 5G), il volume esaminerà i cambiamenti introdotti in ambito autorizzatorio e, più in generale, le modifiche apportate agli obblighi regolamentari dal Codice al fine di favorire investimenti e innovazione tecnologica, oltre che per rafforzare la tutela degli utenti. Infine il volume analizza anche le disposizioni in materia di spettro frequenziale, il servizio universale e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica. Con il presente volume si forniscono, ai professionisti ed agli addetti ai lavori gli strumenti normativi necessari per orientarsi nei prossimi sviluppi di questa complessa materia, dove tecnica e diritto ed economia convergono per realizzare l’obiettivo della rivoluzione digitale.
INDICE
Il volume è suddiviso nei seguenti capitoli:
- In viaggio verso il codice: storia, obiettivi e punto di approdo
- Assetto e governance istituzionale
- Il regime autorizzatorio
- Gli obblighi regolamentari
- Lo spettro radio
- Il servizio universale
- La tutela degli utenti
- La sicurezza delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
Consob prodotti finanziari
Consob prodotti finanziari studio legale specializzato
Martedì 21 maggio 2019, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, si terrà, presso l’Università Bocconi (Aula Gobbi, Via Gobbi 25, Milano), un incontro pubblico sul documento Consob in materia di offerte iniziali e scambi di cripto-attività. Il documento è stato pubblicato lo scorso 19 marzo ed il periodo di consultazione si concluderà il prossimo 5 giugno.
consob prodotti finanziari
i


Con questo incontro, la Consob intende offrire agli interessati un ulteriore strumento di interazione nel periodo di consultazione pubblica.
consob prodotti finanziari
Fulvio Sarzana di S.Ippolito, avvocato e docente universitario, è stato chiamato a svolgere una relazione in tema di emissione di token nel contesto di una Initial Coin Offering ( ICO) nel corso della seconda sessione di lavori, che si svolgerà dalle 10 e 45 alle 11 e 45.
CONSOB public Hearing on Initial coin offerings and crypto-assets exchange. University of Milan Luigi Bocconi.

On Tuesday May 21 2019, CONSOB (public authority responsible for regulating the Italian securities market) will organize a public hearing at University of Milan, Luigi Bocconi, on the Document “Initial coin offerings and crypto-assets exchanges”. The public hearing is meant to offer stakeholders an additional opportunity to discuss the Document with Consob. According to the three areas of the Document, the public hearing is organized in three sessions: 1) Crypto-assets definition; 2) Crypto-assets offering (primary market); 3) Crypto-asset trading (secondary market).
Fulvio Sarzana di S.Ippolito was indicated as a speaker in the session Crypto-assets offering: primary market aspects with Introductory session by CONSOB, which will take place from 10.45 to 11.45.
Below is the preliminary program of the meeting
Cybersecurity: gli aspetti legislativi
Sicurezza Nazionale delle infrastrutture essenziali e golden Power dei Governi in materia di cybersecurity.


E’ il tema del focus moderato da Fulvio Sarzana che si svolgerà alle 14 e 10 del 14 Maggio all’hotel Sheraton di Roma nell’ambito della conferenza internazionale ItaliaSec.
Al centro della discussione vi saranno la transposizione della legislazione europea in quella nazionale, il rafforzamento della Sicurezza Nazionale, il fattore umano alla base delle strategie digitali, il coinvolgimento del top management nel lungo periodo e la sicurezza nell’era del cloud.
diritto d’autore sul web: come tutelarsi?
diritto d’autore sul web: come tutelarsi?

Giovedì 9 maggio 2019 ore 17 nella biblioteca del Consiglio Regionale della Toscana, si tiene il sesto e ultimo appuntamento del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca con la presentazione del volume Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT di Fulvio Sarzana di S. Ippolito e Massimiliano Nicotra, Wolters Kluwer, 2018.
Cosa cambia per il cittadino e per le imprese con la nuova direttiva europea sul copyright recentemente approvata? Si sente spesso parlare di intelligenza artificiale e Internet delle cose (IoT, Internet of Things): come viene protetta la proprietà industriale?
Tutte le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o l’espressione, formano oggetto del diritto d’autore (art. 2575 c.c.)
Il diritto d’autore si acquista originariamente con la creazione dell’opera (tranne i casi specifici in cui questa creazione sia avvenuta nell’ambito di un contratto di prestazione d’opera), quindi l’opera appartiene, come primo titolare, a chi ne è l’autore (art. 2576 c.c.). Egli ha il diritto di disporne per ciò che attiene l’utilizzazione economica (non per la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato quale autore dell’opera, che deve invece essere sempre riconosciuto al solo autore). Un esempio assai comune è quello che lega uno scrittore al suo editore. Lo scrittore è l’autore dell’opera letteraria, per meglio promuovere e distribuire l’opera, cede i propri diritti di utilizzazione economica ad un editore in cambio, normalmente, di una percentuale sugli incassi della vendita del libro. Anche se dovesse cedere tutti i diritti di utilizzazione economica, nessuno potrebbe togliergli il diritto ad essere riconosciuto quale padre dell’opera. Il volume affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e della intelligenza artificiale. Il testo si confronta con quella che è stata chiamata la “internet 3.0”. Sono approfonditi anche i rapporti tra tali nuove tecnologie e la normativa in tema di diritto d’autore, protezione dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonché le problematiche in termini di sicurezza e regolamentazione internazionale in materia di Internet of Things.
diritto d’autore sul web: come tutelarsi?
Saluti
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Intervengono
Fulvio Sarzana, docente, avvocato e blogger
Stefano Pietropaoli, docente di Informatica giuridica all’Università di Firenze
Modera
Fernanda Faini, giurista
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e previa esibizione di un documento d’identità.
#InternetDiritto #BibliotecaDellaToscana
blockchain smart contracts in Italy
blockchain smart contracts in Italy
Innovation Challenge Workshop on Logistics and Distribution
8,9,10 May 2019, Palazzo Valle -Rome – Italy
Wednesday 8th of May 2019
Workshop on logistics and retails
14,45-15,00
The new rules on distributed ledgers and smart contracts in Italy: Potential of Blockchain Technology Application in the Food System (F. Sarzana di S. Ippolito, Lawyer, Adjunct Professor Uninettuno, Rome; National Strategy Blockchain Member- Italian Ministry of Economic
development)
The Ministry of Economic Development launched a public consultation setting out recommendations for the use of DLT and blockchain in a number of fields, including the regulatory banking and financial industry. The aim is to set out a competitive legal framework fostering investments.
On 18 June 2020, the Ministry of Economic Development published for public consultation a document containing recommendations on how DLT and blockchain may be applied to and improve the business in a number of fields, including the regulatory banking and financial industry (the “Recommendations”). The main Recommendations concern:
- FinTech and digital payments: fostering the developments of blockchain technology applied to payments in Italy would have a significant positive economic impact on the market and allow Italy to become an important hub at a global level in this industry.
- AML: the AML legal framework requires intermediaries to conduct AML checks vis-à-vis customers, including KYC. In this context, the blockchain technology may be used to trace and record the KYC carried out by an intermediary in order for other market operators to take advantage of such identification. The use of the blockchain would thus drastically reduce the time and cost to comply with KYC obligations. In this regard, the adoption of Self Sovereign Identity (SSI) solutions would also have a significant impact. Additional benefits may arise if the application of simplified customer due diligence measures were to be allowed under the applicable AML legal framework for crypto asset exchange transactions below a certain threshold. The thresholds currently provided with respect to e-money products may be used also in this case.
- Initial Coin Offering and Security Token Offering (ICO/STO): the lack of a harmonised framework at an EU level on this causes uncertainty and concerns among market players. To avoid any negative consequences for Italy in terms of international competition, both ICO/STO definitions should be clarified, ensuring a widely offering of them in the market. The Recommendations also suggest providing a definition of utility and security token. Please also see our previous newsflash.
- Cryptoassets:
blockchain smart contracts in Italy

Offerte al pubblico di Token e Blockchain
In un mondo sempre più interconnesso, si fa avanti nel panorama economico-finanziario un nuovo tipo di valuta, quella digitale.
Ma com’è strutturato questo nuovo sistema economico delle cryptovalute, cosa sono ICO, STO e smart contracts? Com’è strutturato il rapporto tra cryptocurrencies e euro? Ed ancora, quali sono gli aspetti legali di fondamentale importanza circa questo tema?
Se siete curiosi non perdetevi l’appuntamento presso l’Università Bocconi, Via Sarfatti 25 a Milano, Martedì 30 alle 18!
La conferenza sarà introdotta dal Professor. Luca Fantacci, docente del Dipartimento di scienze sociali e politiche, Università Bocconi.
Ne discuteranno con noi:
-Avv. Paolo Nardella, Legal Hackers Pescara
-Avv. Fulvio Sarzana, Professore Uninettuno e Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
-Avv. Massimiliano Nicotra, Legal Hackers Roma
-Avv. Raffaele Battaglini, Legalhacker Torino
-Marco Laurenti, CryptoRivista
-Dott.ssa Lucia Quaglia, Community Manager Binance
-Dott. Andrea Medri, The Rock Trading
Vi aspettiamo Martedi 30 Aprile alle ore 18.00 in Aula Zappa ( Via Sarfatti 25, pianoterra)
Da CONSOB a Banca d’Italia. ICO, STO ed Exchange nell’ordinamento Italiano
Il 30 aprile all’Università di Milano “Luigi Bocconi”.

Le initial coin offering (ICO)
Con tale termine si identifica un meccanismo finalizzato alla raccolta di fondi necessari a finanziare un progetto imprenditoriale, in maniera simile alle “Initial Public Offering” (IPO) e all’equity crowdfunding.
A differenza di questi ultimi, l’ICO implica l’emissione di c.d. coin o token digitali in luogo di strumenti finanziari tradizionali (es. azioni).
I token vengono offerti agli investitori che li acquistano contro cash (USD, EUR…) oppure, più spesso, criptovalute (principalmente Bitcoin e Ether).
La creazione, l’emissione ed il trasferimento di token avviene per mezzo della tecnologia “distributed ledger” (DLT).
Il tema, in riferimento anche alle recenti iniziative della CONSOB, verrà affrontato il 30 aprile alle ore 18 presso la sala TBD dell’Università Commerciale Luigi Bocconi a Milano.
Università Bocconi.Profili finanziari e legali delle ICO, STO e criptovalute
Il 30 aprile 2019, presso la sala TBD dell’Universita’ Commerciale Luigi Bocconi, a Milano, in via Roentgen, 2, alle ore 18, si svolgerà un evento gratuito di approfondimento sui profili finanziari e legali delle operazioni blockchain related: con particolare riferimento all’emissione di token attraverso ICO, STO e token di pagamento come le criptovalute.
Parteciperà anche l’avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito.
ItaliaSec: Securing Italy from Cyber Threats
M
14th – 15th May 2019
Rome, Italy
This groundbreaking Summit is designed for senior security thought leaders working in Italy to help trigger productive discussions and promote best practices with the aim of putting together robust policies and standards that will shape a more secure future for Italian infrastructure and assets.
Fulvio Sarzana di S.ippolito, lawyer and Professor, will be present as a speaker on May 14th.
Approvata Direttiva UE diritto d’autore, se ne parla a Firenze il 9 maggio.
Giovedì 9 maggio 2019 alle ore 17 si tiene presso la biblioteca del Consiglio regionale della Toscana, a Firenze il sesto e ultimo appuntamento del ciclo #Internet&Diritto. Il futuro in biblioteca

Si parlerà anche della Direttiva sul diritto d’autore approvata definitivamente il 15 aprile 2019.
Qui il programma
Saluti
Presidente del Consiglio regionale della Toscana
Intervengono
Fulvio Sarzana, docente, avvocato e blogger
Andrea R. Sirotti Gaudenzi, docente e avvocato
Modera
Fernanda Faini, giurista
Ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili e previa esibizione di un documento d’identità.
#InternetDiritto #BibliotecaDellaToscana
Tecnologie emergenti per l’Italia. Blockchain. Iot e Intelligenza artificiale

Convegno “Tecnologie emergenti per l’Italia. Blockchain. Iot e Intelligenza artificiale”, registrato a Roma martedì 2 aprile 2019 alle 10:31.
L’evento è stato organizzato da Agenda Digitale.
Sono intervenuti: Andrea Cioffi (sottosegretario Ministero dello Sviluppo Economico, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Alessandro Longo (direttore responsabile di Agendadigitale.eu), Andrea Rangone (CEO di Digital360), Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito (professore di Diritto dell’Amministrazione Digitale all’UNINETTUNO di Roma), Elena Murelli (deputato, Lega – Salvini Premier (gruppo parlamentare Camera)), Francesco Bruschi (co-Direttore dell’Osservatorio Blockchain e Distributed Ledger del Politecnico Milano), Gianluca Comandini (imprenditore, Editore di CoinTelegraph), Massimiliano Nicotra (avvocato, membro del Blockchain Education Network Italia), Mirella Liuzzi (deputato, segretario dell’Ufficio di Presidenza della Camera dei Deputati, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Vincenza Bruno Bossio (deputato, Partito Democratico), Luca Carabetta (vicepresidente della Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della Camera dei deputati, Movimento 5 Stelle (gruppo parlamentare)), Andrea Bianchi (direttore dell’Area Politiche Industriali di Confindustria), Carlo Medaglia (prorettore di Unilink), Carlo Maria Medaglia (pro Rettore alla Ricerca dell’Università degli Studi Link Campus University), Claudio Telmon (Information e Cyber Security Advisor, P4I – Partners4Innovation), Marco Pierani (responsabile per le Relazioni Istituzionali dell’Associazione Consumatori Altroconsumo), Andrea Bianchi (direttore Area Politiche Industriali di Confindustria), Marco Bellezza (consigliere giuridico del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Luigi Di Maio).
Sono stati discussi i seguenti argomenti: Blockchain, Digitale, Governo, Informatica, Intelligenza Artificiale, Internet, Sviluppo, Tecnologia.
La registrazione video di questo convegno ha una durata di 2 ore e 52 minuti.
Questo contenuto è disponibile anche nella sola versione audio.
CONVEGNO | – Roma – 10:31 Durata: 2 ore 52 min A cura di Pantheon e Delfina SteriOrganizzatori: Agenda Digitale
Blockchain, IoT e Intelligenza artificiale
Blockchain e AI: le tavole rotonde

Blockchain, IoT e Intelligenza artificiale sono stati i protagonisti dell’incontro organizzato da agendadigitale.eu, testata del gruppo Digital 360, che si è tenuto questa mattina nella Nuova aula del Palazzo dei Gruppi parlamentari a Roma. Fulcro del convegno, che ha visto la partecipazione di numerose personalità del mondo politico e dell’innovazione, come l’Italia sta affrontando la quarta rivoluzione industriale, in particolare alla luce dell’accelerazione sulle tecnologie emergenti dimostrata con il DL Semplificazioni.
Due le tavole rotonde che si sono tenute in mattinata. La prima, dedicata alla blockchain, è stata moderata da Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, avvocato e professore straordinario di diritto dell’amministrazione digitale presso l’Università telematica internazionale UNINettuno di Roma. Hanno partecipato Gianluca Comandini, imprenditore, Francesco Bruschi, Co-Diretore dell’Osservatorio blockchain e Distributed Ledger del Politecnico di Milano, Mirella Liuzzi, segretaria di presidenza della Camera dei Deputati, M5S, Elena Murelli, deputata della Lega, Massimo Nicotra, docente universitario, Antonio Palmieri e Angelo Tofalo.
Radio Città del Capo. La blockchain

Seconda puntata di Glossatech, il glossario delle parole della cultura digitale a cura di Pensatech.
Parliamo di BLOCKCHAIN
Partiamo dalla definizione che si può leggere su Wikipedia ma ci facciamo aiutare a comprenderla da Francesco Borderi, Research Fellow all’Imperial College di Londra. Fulvio Sarzana, avvocato e componente del gruppo di esperto sulla blockchain del Ministero dello Sviluppo Economico ci spiega il suo funzionamento sul piano giuridico.
Il giornalista Andrea Daniele Signorelli ci presenta le applicazioni pratiche e le criticità di questa tecnologia. Infine un esempio di blockchain usato per certificare le donazioni: Helperbit, con l’intervista ad uno dei cofondatori, Davide Monegaldo.
Blockchain-glossatech-completo
CONFERENZA GARR: Blockchain, AI e IoT
Si avvicina l’appuntamento con la conferenza GARR che dal 4 al 6 giugno presso il Politecnico di Torino ospiterà le migliori esperienze di innovazione in rete nel settore dell’istruzione, della ricerca e della cultura.
Da oggi è possibile iscriversi a “Connecting the future”, questo il titolo dell’edizione 2019, che sarà l’occasione per esplorare le opportunità e le sfide tecnologiche nella ricerca multidisciplinare.
IL PROGRAMMA
Verranno affrontati temi di grande attualità che stanno cambiando il modo di fare ricerca come i Big Data, l’intelligenza artificiale, la cybersecurity ma anche le nuove frontiere della sostenibilità dell’ICT, i casi di eccellenza nella scuola digitale e la delicata questione della conservazione dei dati digitali.
Le sessioni saranno aperte da keynote speaker di rilievo internazionale, a partire da Alberto Sangiovanni Vincentelli, professore nel dipartimento di Ingegneria elettronica e Computer Science all’Università di Berkeley che aprirà i lavori della conferenza con un intervento sul “Futuro del Futuro”.
Sul tema dei Big Data e AI si confronteranno in una tavola rotonda esperti del calibro di Barbara Caputo, Politecnico di Torino, Andrea Cavalli, IIT, Vincenzo Lombardo, Università di Torino e Donato Malerba dell’Università di Bari.
Tra gli ospiti più attesi, ad aprire il panel sulla cybersecurity ci sarà Raoul Chiesa, uno dei primi e tra i più famosi hacker etici italiani, che ci guiderà alla scoperta del fil rouge che lega mondi, ecosistemi ed attori differenti passando dall’hacking al cyber warfare.
Si parlerà degli aspetti legali relativi ai dati della ricerca e delle opportunità e rischi introdotti da tecnologie come l’AI, la blockchain o l’IoT con l’avvocato Fulvio Sarzana esperto di diritto dell’informazione, con Antonella Mulé del Ministero dei Beni Culturali che si occupa di gestione dei dati in ambito archivistico ed altri protagonisti del settore della ricerca biomedica.
https://www.garr.it/it/news-e-eventi/1492-aperte-le-iscrizioni-alla-conferenza-garr-2019

APPARTAMENTO CASA VACANZE INVERNO ED ESTATE ABRUZZO RIVISONDOLI-ROCCARASO









Ampio ed elegante appartamento panoramico nel centro storico di Rivisondoli nel comprensorio sciistico Roccaraso-Rivisondoli, in Abruzzo (provincia dell’Aquila) a un’ora e mezza di macchina da Roma.
Appartamento composto da: ampio soggiorno con
camino e divano letto matrimoniale, zona
cottura, mansarda arredata con letto
matrimoniale e letti singoli in zone separate, 2 bagni, terrazzino panoramico.
Ingresso indipendente.
Disposto su due livelli ognuno con un bagno, collegati da una comoda scala interna, chiusa da una porta.
Riscaldamento efficiente autonomo
Collegato a gas metano
Lavatrice
6 posti letto
150 KM DI PISTE E UN UNICO SKIPASS
Roccaraso-Rivisondoli è il cuore del comprensorio sciistico dell’Alto Sangro, il più grande dell’appennino ed uno fra i più belli d’Italia.
Con quattro cabinovie ed oltre trenta tra seggiovie, sciovie e tapis roulant c’è solo l’imbarazzo della scelta.
Scenari incantevoli, impianti all’avanguardia, 150 km di piste da discesa e 60 km di piste da fondo: ecco cosa offre il comprensorio sciistico dell’Alto Sangro e dell’Altopiano delle Cinque Miglia ed un solo skipass per gli impianti di Roccaraso, Rivisondoli, Pescocostanzo, Pescasseroli e Barrea.
Una perfetta combinazione di sport e divertimento, nel più grande bacino sciistico del Centro-Sud, nonché tra i più grandi d’Italia.
Per informazioni chiamare il numero 347/6111535.
NO AGENZIE.
Blockchain: profili normativi
Intervista a Fulvio Sarzana sul quadro normativo in esame tra gli esperti presso il Mise

Una serie di riunioni per esaminare quel mondo racchiuso nel nome di Blockchain, come richiesto ai suoi esperti dal Ministero dello Sviluppo Economico. Fulvio Sarzana, Avvocato ed esperto di Diritto dell’Informatica e delle Telecomunicazioni, fa una panoramica riassuntiva.
Quali i primi esiti del vostro ritrovarvi presso il Mise su un tema come Blockchain?
Abbiamo fatto un piano di massima e ci siamo divisi in cinque sottogruppi: casi d’uso – infrastrutture, mappatura e condizioni di replicabilità; il quadro normativo – sandboxes e vulnerabilità, che è quello di cui faccio parte; monete digitali, sistema di pagamenti e fintech; educazione, competenze e consapevolezza; potenziamento dei servizi della Pubblica Amministrazione. Ciò con la finalità di approcciare gli aspetti tecnici riguardanti tematiche fondamentali dell’Industria 4.0, di cui Blockchain fa parte esattamente come IoT e 5G.
Ci può dire qualcosa in più sugli smart contract?
Anche qui ci muoviamo prima degli altri Paesi. Con gli smart contract si parla di contratti eseguiti in automatico da un programma informatico, con valore giuridico pari a quelli tradizionali scritti e firmati. Così posso avere la restituzione totale o parziale della cifra pagata per il volo se l’aereo non parte o decolla in ritardo, senza l’ausilio dell’intermediazione. Ovviamente quello del viaggio è solo un esempio, perché se ne possono fare di innumerevoli in altri ambiti.
E per quanto riguarda gli strumenti finanziari legati alla Blockchain?
Lì ci muoviamo guardando altre piazze finanziarie, Svizzera in testa, ma c’è anche Malta e la Francia, che non ha ancora un quadro composito. L’obiettivo del Mise è arrivare a piani industriali legati al finanziamento delle tecnologie, e poiché l’Italia è un Paese a legalità formale, era necessaria una legge per far passare il principio della Blockchain: oggi questa legge c’è, dunque si riparte da essa.
APPARTAMENTO PORTO ROTONDO – SARDEGNA Casa Vacanze Estivo / Invernale












Porto Rotondo (Poltu Rutundu in gallurese, Poltu Ridundu in sardo) è una frazione (Rudalza Porto Rotondo) del comune di Olbia, alle porte della Costa Smeralda.
L’appartamento è situato in un Villaggio turistico residenziale di 6,5 ettari (circa), sul Golfo di Cugnana, immerso completamente in un verde meraviglioso fino al mare, a 15 minuti dall’aeroporto Costa Smeralda, 10 dal centro di Olbia, 3 da Porto Rotondo, e 20 da Porto Cervo.
Il villaggio è strutturato con 3 ampi parcheggi gratuiti, piscina semi- olimpionica di acqua di mare con illuminazione notturna, parco giochi per bambini a bordo piscina, 2 campi da tennis recintati con illuminazione notturna , campo da calcetto recintato con illuminazione notturna, ping pong, calcio balilla, bar/ristorantino, centro servizi per informazioni, escursioni alle isole, giornali, riviste, noleggio auto, moto, cicli, gommoni, imbarcazioni, pronto intervento per manutenzioni, wifi in area comune, ecc., pontile nelle vicinanze (non di proprietà ma a pagamento) per attracco imbarcazione.
Quest’ultimo è il posto ideale per praticare sci nautico, pesca, data la vicinanza alla Peschiera Negra, e canottaggio.
Spiaggia privata.
Esiste inoltre come struttura del villaggio un custode annuale per la manutenzione del verde, piscina e altro, bagnino stagionale in piscina, aiuto bagnino stagionale in spiaggia che dista a 100 metri dal villaggio, percorrendo una piacevole passeggiata lungo un sentiero ombreggiato con servizio in spiaggia di due sdraio ed ombrellone e deposito a fine giornata incluso nel costo del soggiorno per gli ospiti .
Descrizione appartamento:
A circa 150 metri dal mare, piano terra, giardinetto di proprietà con olivo centrale, ingresso indipendente, per un totale di mq. 86 di cui: mq. 66 appartamento, mq. 20 veranda all’ingresso, completamente arredato e composto da: camera matrimoniale, armadio a muro, cameretta, sala pranzo con tavolo e sedie, soggiorno con divano, cucina con angolo cottura, bagno con box doccia, bagnetto con box doccia, scaldabagno e lavatrice, impianto Tv centralizzato, impianto climatizzazione e riscaldamento.
Perfetto per 4-6 persone.
ALTRE INFORMAZIONI
Caratteristiche zona:
zona tranquilla
Data ristrutturazione:
ristrutturato totalmente nel 2017
Punti forti della casa:
zona giorno ampia
Posizioni:
silenziosa
Adatto per:
vacanza
Giardino:
di proprietà
Contesto
Mare
Paese
Vicinanza spiaggia
Servizi
Aria condizionata
Lavatrice
Parcheggio gratuito
Piscina
Animali ammessi
Portineria
Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 0039-347-6111535
Cyber Crime Conference 2019
La 10a edizione del Cyber Crime Conference si svolgerà il prossimo 17 Aprile 2019 all’Auditorium della Tecnica, nel quartiere EUR. Roma.
Ad organizzarlo la rivista ictsecuritymagazine.

La decima edizione si aprirà con una Tavola Rotonda dedicata alla Blockchain.
La tavola rotonda coordinata da Paolo Dal checco vedrà gli interventi di esperti come Vincenzo Aguì, Chief Security Officer, il Prof. Francesco Buccafurri, Professore Ordinario di Sicurezza Informatica, Università Mediterranea di Reggio Calabria, il Col. Giovanni Reccia, Comandante del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza e l’Avv. Fulvio Sarzana, Avvocato e Professore Straordinario di Diritto Comparato delle Nuove Tecnologie (intelligenza artificiale, IoT e blockchain) presso Università telematica internazionale UniNettuno di Roma e di Stefano Capaccioli, Dottore Commercialista e Revisore legale. Cultore in Informatica Giuridica Avanzata Università Statale di Milano. Fondatore e presidente di Coinlex.
Sequestrata la società del software spia fuori controllo

La Procura di Napoli ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo della società calabrese Esurv srl, produttrice del software Exodus utilizzato dai principali uffici giudiziari italiani ma ora finito al centro dell’indagine sul caso dello spionaggio ai danni di alcune centinaia di incolpevoli cittadini.
Le dichiarazioni dell’esperto Fulvio Sarzana di S.Ippolito
https://rep.repubblica.it/pwa/generale/2019/03/31/news/spiati_dallo_stato-222982632/
Intelligenza artificiale e processo. La Giustizia predittiva.
Come funziona l’Intelligenza artificiale nel settore della giustizia?

Come si può calcolare la recidiva in base ad algoritmi?
E’ ipotizzabile un giudice robot?
E gli algoritmi utilizzati possono ledere i diritti dei cittadini?
A Perugia durante il festival del Giornalismo, il 7 aprile dalle 12 alle 13, al Centro G Alessi, affronteremo il tema dell’Intelligenza artificiale nei processi, con Bruno Saetta e Cristina Vicarelli.
Qui il link per la partecipazione
Legal Hackers anche a Perugia
Sabato 6 aprile dalle ore 18,00 alle ore 20,00, la costituzione del capitolo di Perugia di LEGAL HACKERS, movimento internazionale di avvocati, giuristi, mondo accademico, mondo imprenditoriale, informatici, designers, tecnologi e più in generale, di coloro che si interessano delle nuove tecnologie e della rivoluzione digitale che da tempo influenza e trasforma tutti i settori della società civile.

La comunità globale di Legal Hackers si propone, attraverso incontri locali, hackathon e workshop, di interpretarne le problematiche ed anticiparne le soluzioni, facilitando l’incontro e il dialogo tra diritto e tecnologia, coniugando le esigenze di legalità e rispetto a quelle del mondo informatico.
Ci auguriamo che il capitolo perugino, ricco delle professionalità e risorse richieste da Legal Hackers, possa presto vedere la Sua adesione all’iniziativa e contribuire, con riflessioni e proposte, al progresso etico ed efficiente di una società tecnologica. Al “battesimo” di Legal Hackers Perugia interverrà il collega prof. Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, componente il gruppo di esperti del MISE per lo studio e la regolamentazione della Blockchain, autore, insieme all’avv. Massimiliano Nicotra, del libro “Il diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e I.o.T.
Sabato 6 aprile dalle ore 18,00 alle ore 20,00, si svolgerà a Perugia la costituzione del capitolo di Perugia di LEGAL HACKERS, movimento internazionale di avvocati, giuristi, mondo accademico, mondo imprenditoriale, informatici, designers, tecnologi e più in generale, di coloro che si interessano delle nuove tecnologie e della rivoluzione digitale che da tempo influenza e trasforma tutti i settori della società civile.
La comunità globale di Legal Hackers si propone, attraverso incontri locali, hackathon e workshop, di interpretarne le problematiche ed anticiparne le soluzioni, facilitando l’incontro e il dialogo tra diritto e tecnologia, coniugando le esigenze di legalità e rispetto a quelle del mondo informatico.
Al “battesimo” di Legal Hackers Perugia interverrà il collega prof. Avv. Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito, componente il gruppo di esperti del MISE per lo studio e la regolamentazione della Blockchain, autore, insieme all’avv. Massimiliano Nicotra, del libro “Il diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e I.o.T.
LEGAL ISSUES SMART CONTRACTS
LEGAL ISSUES SMART CONTRACTS
Italian Law firm is a blockchain and cryptocurrency technology law firm that specializes on digital tokens, digital assets, utility tokens, distributed ledger technology, data storage, data privacy, securities law, token fundraising, sto, cross-border regulatory matters, intellectual property, and cloud security.
If you are a blockchain FinTech startup and seeking blockchain legal services for your cryptocurrency exchange, mining, crypto fund formation, cryptocurrency wallets, investments, our team of blockchain experts can help you navigate financial service regulations, financial infrastructure, private placements, smart contracts, dispute resolution, escrow services, p2p exchange, company formation and financing
- Special focus on legal, trust and tax services for the blockchain/crypto industry, successful entrepreneurs and high net worth private clients.
- Extensive deal experience token sale projects, DeFi/Decentralized Finance and other crypto transactions
3 APRILE 16:30 – 17:30. Milano Innovation District
Il 3 aprile nel corso di Iothings Milano al Milano Innovation District, si svolgerà, a cura dello Studio Legale Sarzana e Associati, un workshop dal titolo “Gli aspetti legali della Blockchain: Regolamentazione dei DLT, status giuridico degli Smart Contracts e le regole da applicare alle ICO”


Fulvio sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
Il seminario affronterà i profili giuridici connessi alla tecnologia Blockchain e più in particolare dei DLT distributed ledgers technology.
Verranno analizzate le principali norme europee in materia di blockchain, come la recente risoluzione del parlamento europeo e le raccomandazioni in materia di privacy e blockchain. Il seminario affronterà poi i profili normativi di inquadramento delle ICO e gli atti delle autorità italiane in materia di criptovalute.
LEGAL ISSUES SMART CONTRACTS
Startup Europe Week Rome Mercoledì 13 marzo 2019 dalle 09:30 alle 13:30
Che cos’è Startup Europe Week?


Startup Europe Week (SEW) è un’iniziativa di Startup Europe per includere tutte le regioni europee in un programma focalizzato sulle startup. L’Europa e la Silicon Valley sono molto diverse, e qui ogni regione è un player chiave, dalla formazione imprenditoriale, la fondazione di nuove aziende, sino ai bandi d’investimento e alle policy sulla tassazione delle imprese.
Questi i numeri dell’anno scorso :
- +500 organizzatori
- + 250 città coinvolte
- 22 Milioni di social impression
Quando e dove?
L’evento si terrà il 13 Marzo, dalle 09:30 alle 13:30 #SaveTheDate – a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio
ICO, Token di investimento e utility Token

Le raccomandazioni dell’Own Initiative Report on Initial Coin Offerings and Crypto-Assets, che il Securities and Markets Stakeholder Group dell’ESMA, ovvero l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ha pubblicato lo scorso 19 ottobre
In particolare, con questo testo, il SMSG riafferma la priorità di tutelare gli investitori e rivolge i propri consigli all’ESMA, invitando quest’ultima a sollecitare la Commissione Europea perché gli asset token in quanto investimenti vengano inclusi al più presto nella definizione di strumenti finanziari prevista dalla MiFID II, con l’effetto di estendere il campo applicativo della relativa disciplina Europea agli Exchange che facilitano la loro compravendita nel mercato secondario. Per l’Italia e per eventuali regolamentazioni ed offerte al pubblico degli asset digitali il problema non si pone, quale che sia la natura dei token di investimento ( e la natura di numerus clausus degli strumenti finanziari) e la disciplina ad essi associata.
L’Italia infatti in quanto membro a pieno titolo dell’Unione Europea ha recepito con il decreto legislativo del 3 agosto 2017, n. 129, le norme di attuazione e recepimento della MIFID II, che, insieme alla MiFIR, hanno preso il posto delle precedente regolamentazione europea, oltre ovviamente ad avere recepito da tempo la Direttiva prospetti.
segue su Il sole 24 ore
Ethereum Milano: Blockchain

Il 6 marzo 2019 si svolgerà presso la GreenHouse di Deloitte Italia in via Tortona 25, il 17° incontro del Gruppo Ethereum Milano.
Nel corso dell’evento si affronteranno temi decisivi per lo sviluppo della Blockchain nel settore pubblico e privato, in Italia e all’estero.
Il panel sarà moderato dal Manager Stefano Leone di Deloitte Italia e vedrà la partecipazione di:
-Carlo Piana, IT lawyer, digital liberties advocate
-Federica Caretta, IP & IT Attorney at Deloitte Legal – LL.M.
-Giorgio Donà, Head of the legal department presso ArtWallet.io
Seguirà buffet.
Startup Europe Week Roma 2019!

Torna il momento di celebrare l’imprenditoria nell’ecosistema EU con Startup Europe Week Roma 2019!
A chi si rivolge?
L’evento è completamente gratuito e si rivolge a studenti, imprenditori, “wannabe” startupper e startup bootstrapped (autofinanziate) che hanno voglia di approfondire il mondo dell’imprenditoria innovativa e apprendere conoscenze utili a far crescere il proprio progetto.
Quando e dove?
L’evento si terrà il 13 Marzo, dalle 09:30 alle 13:30 #SaveTheDate – a Roma presso la Sala della Protomoteca in Campidoglio
Come funziona l’evento?
Si alterneranno sul palco imprenditori e professionisti che quotidianamente affrontano le problematiche relative al proprio business e alla vita da startupper. Condivideranno la propria storia per fornire consigli preziosi sulla base della loro esperienza diretta. Ci saranno inoltre esperti di IT, marketing e raccolta finanziamenti, per acquisire strumenti utili a fronteggiare tutte queste sfide durante il corso di vita di una startup. Si avrà l’occasione di conoscere le opportunità locali, regionali ed europee dell’ecosistema startup
Che cos’è Startup Europe Week?
Startup Europe Week (SEW) è un’iniziativa di Startup Europe per includere tutte le regioni europee in un programma focalizzato sulle startup. L’Europa e la Silicon Valley sono molto diverse, e qui ogni regione è un player chiave, dalla formazione imprenditoriale, la fondazione di nuove aziende, sino ai bandi d’investimento e alle policy sulla tassazione delle imprese.
Questi i numeri dell’anno scorso :
- +500 organizzatori
- + 250 città coinvolte
- 22 Milioni di social impression
- Link evento 2018 a Roma : http://www.mindsharing.tech/sewrome2018/
Chi c’è dietro a Startup Europe Week Roma?
Co-organizzatore di Startup Europe Week Roma è Aldo Pergjergji con MindSharing.Tech, Logica Informatica SRL con il patrocinio dell’Assessorato allo Sviluppo economico, Turismo e Lavoro di Roma Capitale.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-startup-europe-week-rome-2019-56037925945
BLOCKCHAIN: la promessa di una tecnologia pervasiva
Conferenza organizzata da AFCEA, Capitolo di Roma.
Data: 27 febbraio 2019 Orario: 9:00 – 14:30
Casa dell’Aviatore, Viale dell’Università 20
AGENDA

08:30 Registrazione
09:00 Saluti istituzionali, Gen.I.C.(r) A.Tangorra – AFCEA Capitolo di Roma
09:10 “Blockchain o Database? Dipende dal contesto”, Prof. Giuseppe Bianchi, Università di Tor Vergata
09:30 “Introduzione alla tecnologia Blockchain, profili giuridici ed applicazioni industriali”, Avv. Alessio Altorio, Studio Improda
09:50 “La Blockchain nell’ecosistema di digitalizzazione della PA”, Dott. Pietro Marchionni, Agenzia per l’Italia digitale
10:10 “Implementazione della Blockchain in AM: possibili scenari di impiego”, Gen.B. Sergio Scalese, Capo 3^ Divisione Comando Logistico A.M.
10:30 “Blockchain: la tecnologia della credibilità digitale e le sue applicazioni nella futura logistica militare”, Ing. Stefano Solari, Leonardo SpA
10:50 COFFEE BREAK 11:10 “Blockchain per il business: la visione di Vitrociset”, Ing. Paolo Fella, Vitrociset 11:30 “Il machine Learning nella Blockchain:migliorare la resilienza di sistemi complessi”, Dott.Valter Villa, Deimos Engineering 11:50 TBD TBD Consorzio S3LOG 12:10 “Privacy-Preserving Blockchain”, Prof. Ivan Visconti, Università di Salerno 12:30 “Blockchain e Smart Contract: profili regolamentari ed applicazioni pratiche”,
Avv. Fulvio Sarzana, Tavolo tecnico Blockchain – MISE
12:50 Conclusioni Gen.I.C.(r) A.Tangorra – AFCEA Capitolo di Roma
13.00 LUNCH
Blockchain e EU: Security Token Offerings (STO).

Il Lussemburgo ha approvato il 14 febbraio 2019 una norma che equipara i token digitali nell’ambito della blockchain ai prodotti finanziari dematerializzati, questi ultimi già regolamentati nel 2013 tramite una modifica alla legge sui valori mobiliari del 2001.
Il parlamento del paese ha infatti approvato con larga maggioranza il disegno di legge n 7363.
La normativa intende fornire agli operatori del mercato finanziario la necessaria certezza giuridica per l’emissione di titoli utilizzando la tecnologia blockchain.
La disposizione prevede la possibilità di registrare e distribuire prodotti finanziari utilizzando le tecnologie di ledger distribuiti (DLT) e in particolare la tecnologia blockchain.
Nella relazione preliminare al disegno di legge si chiarisce che “il modo più semplice oggi di registrare e distribuire in modalità digitale i prodotti finanziari è quello di usare il concetto di token”.La disposizione appare importante in quanto il 14 marzo 2018 la Commissione di vigilanza del settore finanziario del Lussemburgo( CSSF) aveva invece ammonito gli investitori sui rischi di investimento in criptovalute, mettendo in guardia gli utenti contro i rischi delle Initial Coin Offerings (ICO) effettuate senza un controllo da parte delle Autorità di Regolamentazione.
Un rischio che sembra scongiurato dalla positivizzazione del concetto di valore mobiliare dematerializzato soggetto sia alla disciplina finanziaria che all’Autorità di controllo del paese, secondo i modelli di offerta denominati Security Token Offerings (STO).
EU and the Italian Ministry of Economic Development experts on decentralization – D.AI 7
27 febbraio 2019 ore 19:00 Scuola di Giornalismo Viale Pola 12, Roma

Scuola Superiore di Giornalismo Luiss “Massimo Baldini”, Luiss Data Lab and Catchy support the 8th Meetup of the Decentralized AI Community, the only one in Italy dedicated to Decentralized Artificial Intelligence, the next wave of value in the intersection between blockchain, AI and the use of decentralized data.
During the meeting, legal and planning visions of decentralization will be shared from expert jurists in the blockchain field who collaborate on these issues with important Italian and European institutions such as the Italian Ministry of Economic Development and the EU.
Program
Welcome address and introduction
Alessandro Biancini AI and Blockchain Analyst di Alkemy, co-founder of the D.AI Community
Alessandro Mario Laganà Toschi CEO di Risepic, co-founder of the D.AI Community
Talks
Fulvio Sarzana Sarzana and Partners Law Firm, Attorney at Italian’s Supreme Court “The code is law or law is code? The new rules on distributed ledgers and smart contracts in Italy and in the rest of the world”
Luca Tacchetti Data Researcher Luiss Data Lab “News from Decentralized AI ecosystem”
Laura Cappello Chairman di Blockchain Core, Scientific Director at Ateneo Impresa “Europe decentralized by the blockchain”
Conclusion and Q&A session
Fulvio Sarzana
Luca Tacchetti
Event will be held in english
Blockchain e Smart Contract
Blockchain e Smart Contract
Ecco le possibili applicazioni di blockchain e Smart Contract dopo il DL semplificazioni.
Intervista all’avvocato dello studio legale Fulvio Sarzana su Il Sole 24 ore del 14 febbraio 2019, p 31.
“ con la nuova normativa sarà possibile stipulare via Smart contract i contratti di assicurazione e garanzia come la fideiussione”.
“ Ma si potranno costituire anche ipoteche volontarie di fornire data certa ai testamenti olografi”.
2′ di lettura
Primo via libera alla norma – come emendamento al decreto Semplificazioni, ora al Senato – che inserisce per la prima volta nel nostro ordinamento le “tecnologie basate su registri distribuiti come la Blockchain” e una definizione di smart contract. Il primo aspetto è “la possibilità di dare un valore giuridico a una transazione che sfrutti un registro elettronico distribuito e informatizzato, senza passare da notai o enti certificatori centrali”, spiega Fulvio Sarzana, avvocato e membro del team degli esperti blockchain avviato dal ministero dello Sviluppo economico.
«La norma sullo smart contract invece dà a un contratto eseguito in automatico da un programma informatico il valore giuridico di un contratto normale, scritto e firmato», aggiunge Sarzana.
L’emendamento è stato approvato ieri dalle commissioni Affari costituzionali e lavori pubblici del Senato, primo firmatario Stefano Patuanelli (M5S). L’iter ora prevede il passaggio del decreto in Aula e poi alla Camera. Dopo che il decreto sarà stato convertito in legge, infine, l’Agenzia per l’Italia digitale (Agid) entro 90 giorni individuerà gli standard tecnici che i documenti informatici gestiti in questo modo devono rispettare affinché abbiano valore giuridico effettivo.
Gli effetti saranno molteplici, secondo gli esperti
«Basterà mandare (con un servizio digitale) un documento a un registro informatico distribuito blockchain e lo renderemo un ‘super documento’ in grado di rivestire il ruolo di validazione temporale, di documento scritto e di identificazione delle parti – spiega Sarzana -. Sarà utile per esempio per registrare un’opera soggetta al diritto d’autore o per certificare i passaggi di filiera di un prodotto dell’agro-alimentare; proteggendo così il made in Italy, anche ai fini di anti-contraffazione. Secondo la norma, infatti, il registro distribuito basterà a certificare la data in cui quella transazione è avvenuta; laddove invece ora avremmo bisogno di un notaio o di una Pec».
Blockchain e Smart Contract

Emerging technologies: Sarzana & Partners Law Firm Joining The Global Legal Blockchain Consortium.
Rome, Italy, February 7, 2019.

Sarzana & Partners Law Firm has joined the Global Legal Blockchain Consortium (GLBC), an international group of industry stakeholders focused on enhancing the security, privacy, productivity, and interoperability of blockchain technology.
The GLBC comprised of approximately 160 large companies, major law firms, software companies, and universities that have joined together to develop standards to govern the use of blockchain technology in the business of law.
The Consortium is focused on improving data integrity, authenticity, privacy and security for contracts and documents and adopts policies that promote a universal blockchain-based technology infrastructure for law.
Sarzana & Partners Law Firm, based in Rome, Italy, provides legal services to the technology sector and has extensive experience in legal issues surrounding Artificial Intelligence, IoT and blockchain technology.
Our team includes former adjunct President of Supreme Court of Cassation as well as academics with extensive knowledge in cryptocurrency and blockchain technology matters
Fulvio Sarzana di S.Ippolito, managing partner of Sarzana & Partners said “ We are proud to join GLBC, and we hope we will be able to contribute to the successful mission of this organization”.
Sarzana & Partners Law Firm Profile:
Sarzana & Partners Law Firm, based in Rome, Italy, provides legal services to the technology sector and has extensive experience in legal issues surrounding Artificial Intelligence, IoT and blockchain technology.
Their lawyers counsel clients on their most sophisticated legal challenges in all areas of corporate and regulatory law as well as litigation.
For more information about Sarzana & Partners Law
Firm innovative range of services, visit
www.lidis.it
Global Legal Blockchain Consortium Profile:
The GLBC comprised of approximately 160 large companies, major law firms, software companies, and universities that have joined together to develop standards to govern the use of blockchain technology in the business of law. The consortium focuses on a range of issues, including data integrity, authenticity, security, and privacy for contracts and documents, interoperability between corporate legal departments and law firms, and productivity improvements in the operation of legal departments and law firms.
For more information about the GLBC, visit https://legalconsortium.org/.
Italian Senate amends regulations to legalize Blockchain and Smart Contract

The Italian Senate incorporated the concepts of “Distributed Ledger” and “Smart Contracts” into the legal framework of that country, through an amendment approved Wednesday, January 23. The legislative action is the first formal mention of these technologies in the Italian legal system, according to local media.
According to the information, the Senate Constitutional Affairs and Public Works Committees approved the amendment of the Simplification Law Decree to incorporate these concepts. This would be the first step in giving legal value to both digital records based on Blockchain and Smart Contracts in Italy.
The objective is to have “the possibility of giving legal value to transaction that uses a distributed and computerized electronic record, without going through notaries or central certification agency,” said attorney Fulvio Sarzana, a member of the team of experts who participated in the process. As for Smart Contract, the standard “gives a contract automatically executed by an IT program the legal value of a normal, written and signed contract,” explained Sarzana
AI e Blockchain, in pool Mise anche 4 docenti Uninettuno
Pubblicato il: 22/01/2019 14:04
Partite al Mise le riunioni d’insediamento dei gruppi di esperti di alto livello sull’Intelligenza artificiale e sui registri distribuiti e Blockchain e tra loro Uninettuno annuncia che siedono anche 4 docenti dell’Università Telematica Internazionale. I gruppi sono stati istituiti con Decreto del ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018 con l’obiettivo di elaborare le strategie nazionali da inviare alla Commissione Europea nei prossimi mesi.

La rappresentanza di Uninettuno al tavolo di lavoro del Mise vedeFulvio Sarzana di S.Ippolito, docente straordinario di “Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” e di “Diritto dell’amministrazione digitale” del Corso di Laurea in “Diritto della società digitale”; Fernanda Faini, Docente di “Diritto e nuove tecnologie” del Corso di Laurea in “Diritto della società digitale”; Tamara Belardi, Docente di “Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” del Corso di Laurea in “Diritto della società digitale” e Francesco Saverio Nucci, Docente di “Sistemi Informativi e Basi di dati”.
L’Italia e un “blockchain act”
Cosa fare con questa tecnologia
Ma a che cosa deve fare l’Italia con la tecnologia blockchain, in ambito di pubblico interesse?

«Un blockchain act o comunque un codice della blockchain e dei registri distribuiti in grado di porre l’Italia all’avanguardia delle tecnologie emergenti», è quanto ha suggerito il professore di diritto della blockchain e intelligenza artificiale di Uninettuno Fulvio Sarzana, avvocato specializzato nel digitale.
Sarzana ha sottolineato come la regolamentazione dei registri distribuiti coinvolga temi finanziari, fiscali, di regolamentazione dei documenti all’interno della pubblica amministrazione, ma anche temi di interesse del cittadino come quelli relativi alla democrazia diretta attraverso le nuove tecnologie. «Partendo dalla regolamentazione sandbox adottata da diversi paesi l’Italia potrebbe diventare il battistrada con sede europea di una legislazione organica sulle tecnologie emergenti», suggerisce Sarzana.
Inchiesta Plutonio del Presidente onorario della Cassazione Carlo Sarzana
“Plutonio”: “Così le navi dei veleni venivano usate per il traffico di materiale nucleare”.
Documenti inediti e confidenze nelle pagine scritte dalla giornalista Monica Mistretta e dal Presidente Onorario della Cassazione, Carlo Sarzana di Sant’Ippolito.
First Meetings of the New Blockchain and Artificial Intelligence Committees in Rome.

On Monday 21st January, at the Salone degli Arazzi of the Italian Ministry of Economic Development ( MiSE), the first meetings of the high-level experts on artificial intelligence and distributed registers (DLT) and blockchain, will take place.
The Groups were established by Decree of the Deputy Prime Minister of Italy and Minister of Economic Development, Luigi Di Maio, of 21 December 2018.
The experts were selected to elaborate together with the MiSE the national strategies to be submitted to the European Commission in the coming months.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito, jurist and professor of comparative law of new technologies at the Uninettuno International University of Rome, is among the experts who will take part in the meeting.
More informations here https://www.mise.gov.it/index.php/it/198-notizie-stampa/2039100-insediamento-dei-gruppi-di-esperti-su-ia-e-blockchain
Ministero dello Sviluppo Economico: insediamento Gruppo alto livello Blockchain e intelligenza artificiale

Insediamento dei gruppi di esperti su IA e BLOCKCHAIN
Lunedì 21 gennaio si svolgeranno, presso il Salone degli Arazzi del Ministero dello Sviluppo Economico, le riunioni d’insediamento dei gruppi di esperti di alto livello sull’intelligenza artificiale e sui registri distribuiti e blockchain.
I Gruppi sono stati istituiti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 21 dicembre 2018.
Gli esperti sono stati selezionati per elaborare insieme al MiSE le strategie nazionali da inviare alla Commissione Europea nei prossimi mesi.
Il programma prevede:
Dalle ore 11.00 alle 13.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di Intelligenza artificiale;
Dalle ore 15.00 alle 17.00 – Riunione del Gruppo di esperti in materia di tecnologie basate sui registri distribuiti e blockchain.
Il Vermont vuole usare la blockchain per le leggi statali
Il segretario di Stato del Vermont Jim Condos e il commissario per la regolamentazione finanziaria Michael Pieciak hanno firmato mercoledì un memorandum d’intesa per esplorare l’uso della tecnologia blockchain nel settore della regolamentazione statale.Il programma pilota aiuterà lo stato a identificare le aree in cui l’uso della tecnologia blockchain negli affari normativi e di governo possa aumentare la sicurezza dei dati e ridurre i costi per i residenti e le imprese che fanno affari nel Vermont.

Strategia su Intelligenza artificiale e blockchain: l’Italia sceglie gli esperti
Tra di loro anche l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
Elaboreranno la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain. Sono gli esperti di alto livello selezionati per approfondire le condizioni necessarie per promuovere la ricerca, lo sviluppo, l’impiego, l’adozione delle DLT e per incrementarne e accelerarne la diffusione nei servizi pubblici e privati. Per il Ministro Luigi Di Maio “le numerose e qualificate manifestazioni di interesse pervenute nell’ambito della selezione dei Gruppi di esperti dimostrano il patrimonio di conoscenze ed esperienze che abbiamo in Italia sulle tecnologie emergenti. Ringrazio tutti coloro i quali hanno manifestato la propria disponibilità e sono certo che insieme agli esperti selezionati sapremo costruire delle Strategie cruciali per lo sviluppo del nostro Paese all’insegna dell’innovazione”.

segue su http://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2019/01/07/strategia-intelligenza-artificiale-blockchain-italia-sceglie-esperti
Uninettuno University of Rome: from 2019 the first University course dedicated to the law of blockchain, artificial intelligence and Internet of things (IoT).

The Faculty of Law of the Uninettuno University of Rome, within the degree course in Business Law, Labor and new Technologies, address Law of the digital society, corresponding to the L-14 Class of the Ministry of Education, ‘University and Research (MIUR), has activated from the 2018-2019 academic year, the course of
Comparative law of new technologies: Blockchain, Artificial Intelligence and IoT
Sector: IUS / 02
The teaching was entrusted to Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Adjunct Professor at the same University and at Tamara Belardi, Contract Professor.
The course aims to provide a comparative picture of the evolution that has affected the information technology law with specific reference to the internal discipline and that of the main civil law and common law systems.
In particular, the course will focus on emerging technologies: the blockchain, the artificial intelligence and the internet of things, or the Internet of things.
The Course will analyze with great detail the legal profiles of cryptocurrencies, the blockchain in the public and private sphere in European countries and in extra-EU regulations.
Particular attention will be given to the constitutional, Italian and comparative profiles of the subject and to the principles enshrined in the most significant international documents.

Uninettuno Roma: dal 2019 il primo insegnamento Universitario dedicato al diritto della blockchain, intelligenza artificiale e Internet of things (IoT).

La Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Uninettuno di Roma, all’interno del Corso di laurea in Diritto dell’Impresa, del Lavoro e delle nuove Tecnologie, indirizzo Diritto della società digitale, corrispondente alla Classe L-14 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), ha attivato dall’anno accademico 2018-2019, l’insegnamento di
Diritto comparato delle nuove tecnologie: Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT
Settore: IUS/02
L’insegnamento è stato affidato a Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Professore straordinario a td presso la stessa Università e a Tamara Belardi, Docente a contratto.
Il corso intende fornire un quadro comparato dell’evoluzione che ha interessato il diritto delle tecnologie dell’informazione con specifico riferimento alla disciplina interna ed a quella dei principali ordinamenti di civil law e di common law.
In particolare il corso si focalizzerà sulle cd tecnologie emergenti: ovvero la blockchain, l’intelligenza artificiale e l’internet of things, o Internet delle cose.
Il Corso analizzerà con dovizia di dettagli i profili giuridici delle criptovalute, della blockchain in ambito pubblico e privato nei paesi europei e in ordinamenti extra-Ue.
Particolare attenzione sarà dedicata ai profili costituzionali, italiani e comparati, della materia nonché ai principi sanciti dalle più significative carte internazionali.

Blockchain: Emirati Arabi Uniti e Bahrein sposano la regolamentazione “sandbox”.
Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) regolamenteranno l’offerta iniziale di monete (ICO) entro la fine del primo semestre del 2019, secondo la Securities and Commodities Authority (SCA) del paese, che ha approvato l’emissione di Token digitali come titoli, ma con una disciplina più light rispetto alle ordinarie forme di collocazione di titoli denominate IPO.Gli Emirati Arabi Uniti (UAE) avevano già lanciato ad aprile del 2018 la loro “UAE Blockchain Strategy 2021″ con l’obiettivo di condurre almeno la metà delle transazioni del governo a livello federale utilizzando la tecnologia blockchain, entro il 2021.IPO è l’acronimo derivante dall’inglese Initial Public Offering (in italiano Offerta Pubblica Iniziale).Con il termine IPO si intende il momento in cui un’azienda intende quotarsi sul mercato azionario offrendo le proprie azioni.

Una ICO invece è un’operazione attraverso cui in genere una start-up fornisce delle criptomonete agli investitori, più comunemente conosciute come token, in ottica di investimento ma non solo: è un caso abbastanza diverso dall’ emissione di azioni, che avviene invece attraverso l’operazione di IPO.
La mossa del paese arabo è mirata a fornire alle imprese una nuova opzione più sicura per raccogliere capitali attraverso il crowdfunding con l’aiuto della tecnologia blockchain.
segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2019/01/02/blockchain-emirati-arabi-uniti-e-bahrein-sposano-la-regolamentazione-sandbox/
Blockchain will change Italian society?
Italian Ministry of Economy has associated the blockchain professionals, filling knowledges and experiences gap between practical arrangement, technical updates each other.
The group is going to identify the areas to be implemented with new technology, not only public adaption but also containing private case studies on the market.
Gli USA presentano il “Token Taxonomy Act”. Criptovalute escluse dal controllo dell’organo di borsa.
Una politica regolatoria aggressiva in materia di Token digitali in grado di compensare i vantaggi finanziari per le criptovalute offerti da paesi come la Svizzera e Singapore.

E una sottrazione dei Token digitali dal controllo dell’Organo di controllo della borsa USA, la SEC.
Sono queste le finalità della norma bipartisan presentata alla Camera dei Rappresentanti USA poco prima di natale, dal Repubblicano dell’Ohio Darren Soto e dal Democratico della Florida Warren Davidson.
Il “Token Taxonomy Act” definisce i “token digitali” e specifica che le leggi sui titoli finanziari non si applicheranno alle criptovalute.
Se approvato, questo disegno di legge costituirà un aggiornamento del Securities Act del 1933 e del Securities Exchange Act del 1934, che definiscono la struttura attualmente utilizzata per la gli asset finanziari negoziabili denominati “security”.
segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/31/gli-usa-presentano-il-token-taxonomy-act-criptovalute-escluse-dal-controllo-dellorgano-di-borsa/
Italian Government Selects 30 Representatives to Develop DLT and Crypto Policy
Italy’s Ministry of Economic Development recently published a list of the 30 individuals that the Italian government has tasked with developing the country’s regulatory strategy with regards to distributed ledger technology (DLT) and cryptocurrencies. Among the individuals are alumni of the United Nations, the European Parliament, the European Commission, and the Italian Chamber of Commerce.
Italy Selects Group Tasked With Developing National DLT Strategy

The Italian government has named the 30 individuals it has sought to develop a national strategy pertaining to distributed ledger and related technologies.
The individuals include 10 members of the business community with relevant trade associations to DLT, 10 representatives of organizations, think-tanks and academia, and 10 representatives of trade unions and civil society, in addition to several representatives of the Ministry of Economic Development.
The other individuals named as part of the group are Belardi Tamara, Capaccioli Stefano, Chiriatti Massimo, Cirillo Monica, Comandini Gianluca, Conti Mauro, Damiani Ernesto, Di Nicola Vincenzo, Faini Fernanda, Gabriele Luigi, Giuliano Massimo, Giustozzi Lorenzo, Grottola Renato, Lecca Fabio, Lo Castro Aldo Peter, Mauri Giuseppe, Monaco Marco, Mosco Gian Domenico, Nastri Michele, Nava Gilberto, Pimpinella Martino Maurizio, Ricci Laura Emilia Maria, Sarzana Salvatore Fulvio, Savioli Massimo, Tenga Federico, and Vitale Marco.
MISE (Ministry of Economic Development) announced the appointment of a team of experts to improve blockchain in Italy
Today MISE (Ministry of Economic Development) announced the appointment of a team of experts to spearhead blockchain development in Italy. Fulvio Sarzana, Patner of Sarzana law firm , will be part of it.

esperti del gruppo di alto livello del mise su Ai e blockchain
membri del gruppo di esperti di alto livello del mise su Ai e blockchain
Fulvio Sarzana tra gli esperti di alto livello in materia di intelligenza artificiale e blockchain nominati dal Governo Italiano.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha selezionato gli esperti del gruppo di alto livello per l’elaborazione della strategia nazionale su intelligenza artificiale e blockchain.
Intelligenza artificiale e blockchain: selezionati gli esperti
Giovedì, 27 Dicembre 2018
Elaboreranno la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain

Si sono concluse le selezioni per i Gruppi di esperti di alto livello che insieme al Ministero dello Sviluppo Economico elaboreranno la strategia nazionale sull’intelligenza artificiale e la strategia nazionale in materia di tecnologie basate su registri condivisi e blockchain.
Le selezioni sono state effettuate in base ai criteri, riportati nell’avviso, di competenza ed esperienza comprovate e strettamente pertinenti, anche a livello europeo e/o internazionale, nell’ambito dei relativi settori di intelligenza artificiale e tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain e nelle loro applicazioni, comprese le competenze di chiara rilevanza in ambito tecnologico, imprenditoriale, giuridico e scientifico; nonché la comprovata capacità di rendere note efficacemente le esigenze e le istanze degli stakeholder o dell’organismo di riferimento.
Il MISE ritiene priorità fondamentale per il nostro Paese conoscere, approfondire e affrontare il tema dell’Intelligenza artificiale e delle tecnologie basate su registri distribuiti e blockchain, nonché aumentare gli investimenti pubblici e privati in tale direzione e nelle tecnologie strettamente connesse alle stesse, come già espresso nelle linee programmatiche presentate dal MiSE
Per assicurare trasparenza e poter beneficiare della massima condivisione e del contributo dell’intera comunità di interesse, le Strategie Nazionali Intelligenza artificiale e Blockchain, una volta elaborate, saranno poi sottoposte a consultazione pubblica. La prima riunione degli esperti selezionati si terrà nel mese di gennaio 2019.

membri del gruppo di esperti di alto livello del mise su Ai e blockchain
Fulvio Sarzana e’ stato inserito nel gruppo dedicato al piano nazionale su blockchain e registri distribuiti condivisi (DLT).
Criptovalute: la Consob interviene sui token finanziari

La Consob e’ intervenuta con due provvedimenti di sospensione cautelare di altrettanti siti internet che offrono al pubblico prodotti finanziari sotto forma di “token”, senza le prescritte autorizzazioni.
Nel contesto delle criptovalute il termine “token” ha due utilizzi: identifica le singole monete digitali che vengono effettivamente scambiate e individua le monete che vengono emesse utilizzando una piattaforma di una criptovaluta già esistente.
In particolare l’Organo di controllo finanziario ha sospeso in via cautelare, per novanta giorni, ai sensi dell’articolo 99, comma 1, lettera b), del Tuf, l’offerta al pubblico residente in Italia avente ad oggetto i contratti
Segue su https://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/18/la-consob-interviene-su-token-di-natura-finanziaria/
Blockchain: la Svizzera opta per la regolamentazione Sandbox

Il governo svizzero non intende promuovere una specifica legge sulle nuove tecnologie finanziarie basate sulle cosiddette “blockchain”, i registri digitali condivisi (DLT).
Contrariamente ad altri Paesi come Liechtenstein, Malta e Lussemburgo, il paese elvetico non vuole regolare la tecnologia in sè con norme ad hoc, ma i processi, limitandosi a garantire alle società che operano nel settore le migliori condizioni possibili.
In pratica le nuove tecnologie dovranno essere integrate nella legislazione esistente affinché questi prodotti forniscano le stesse prerogative e certezze degli strumenti finanziari tradizionali.
In verità secondo un rapporto presentato agli uffici federali la scorsa settimana il legislatore dovrebbe intervenire in merito alla sicurezza giuridica relativa al trasferimento dei diritti mediante registri digitali e alla questione dei beni patrimoniali immateriali in materia d’insolvenza.
segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/16/blockchain-la-svizzera-sceglie-la-regolamentazione-soft-del-sandbox/
Il Parlamento Europeo invita la Commissione UE a legiferare con urgenza sulla Blockchain.
Il Parlamento Europeo con una risoluzione molto “decisa”, approvata il 13 dicembre scorso, invita la Commissione Europea a legiferare con carattere di urgenza in materia di Blockchain e DLT ( “Commission and the Member States must monitor and address these issues as a matter of urgency”).

La risoluzione denominata “Blockchain: a forward-looking trade policy European Parliament resolution of 13 December 2018 on Blockchain: a forward-looking trade policy (2018/2085(INI))”, chiama le Istituzioni Europee ad agire rapidamente al fine di proteggere le esigenze dell’Unione in materia di commercio internazionale.
Tra i temi trattati il rapporto tra GDPR ( Regolamento Europeo sulla privacy) e blockchain, il trattamento transfrontaliero di dati di fronte alle tecnologie emergenti, la protezione della proprietà intellettuale ed industriale e le tecnologie anticontraffazione.
La risoluzione affronta anche il tema degli smart contracts.
Secondo la risoluzione i contratti intelligenti potrebbero non essere sufficientemente maturi per essere considerati legalmente applicabili e sarebbe necessaria sotto questo profilo da parte della Commissione un’analisi costi-benefici, al fine di verificare l’introduzione di norme ad hoc.
Dal punto di vista legale la risoluzione “calls on the Commission to develop a set of guiding principles for blockchain application to international trade, in order to provide industry and customs and regulatory authorities with a sufficient level of legal certainty that encourages the use of blockchain and innovation in this area” e ” invites the Commission to assess the judicial and governance aspects of blockchain”.
Spazio anche agli Standards tecnici.
segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/15/il-parlamento-europeo-invita-la-commissione-ue-a-legiferare-con-urgenza-sulla-blockchain/
Venti proposte regolamentari sulla blockchain
Venti proposte regolamentari per accogliere in Europa ( partendo dalla Francia) nel giusto modo le tecnologie emergenti come la Blockchain.
E’ questa la soluzione suggerita dalla Commissione bipartisan del Parlamento francese in materia di DLT ( tecnologie di registro distribuito), in un rapporto depositato all’Assemblea nazionale francese il 12 dicembre scorso.
Tra i punti qualificanti della proposta vi è la necessità di ipotizzare una blockchain pubblica europea (proposta 1).
In altre parole, la proposta suggerisce di governare in ambito europeo il futuro protocollo o i protocolli dominanti che diventeranno standard mondiali, al fine di evitare che, come accaduto nello sviluppo e nell’affermazione della rete internet, il vecchio continente, pur avanti nella ricerca, non riesca poi a sviluppare un contesto tecnologico all’avanguardia.
In termini di utilizzo, il rapporto cerca di mobilitare lo stato, e in particolare i governi centrali, per creare un gruppo di lavoro trasversale per valutare il potenziale di Blockchain per l’economia e la società e per determinare il suo uso da parte delle autorità pubbliche (proposta 6), al fine di stabilire norme relative alle copie documentali sui registri distribuiti o di ipotizzare l’ingresso nelle catene di blocchi di documenti di identità.
La Commissione suggerisce senza mezzi termini che sarebbe auspicabile una revisione del regolamento europeo eIDAS 2014 (proposta 14), e, più in generale, per adeguare gli standard europei e nazionali (proposte da 16 a 19) rispetto agli usi consentiti dai protocolli basati su Blockchain.
Il rapporto è concepito come il punto di partenza di una vera strategia francese attorno alla Blockchain.
Per i correlatori, non è né più né meno che una “questione di sovranità nazionale” a causa del potenziale di trasformazione delle catene di blocchi per l’intera società e l’economia.
segue su http://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/12/14/venti-proposte-regolamentari-sulla-blockchain-finanza-e-modifica-del-regolamento-eidas/

Diritto comparato delle nuove tecnologie
L’Università telematica internazionale Uninettuno ha attivato dall’anno accademico 2018-2019, presso la facoltà di giurisprudenza, nell’ambito del corso di laurea Diritto dell’impresa, del lavoro e delle nuove tecnologie (Anno Accademico 2018/2019) – Diritto della società digitale il Corso di diritto comparato delle nuove tecnologie.

Il DL semplificazioni nella versione definitiva: società pubblica per PAGOPA e pausa di riflessione per la blockchain
Arriva la versione definitiva del Dl semplificazioni e non mancano le sorprese, anche nel settore digitale, a partire dalla costituzione di una società per azioni interamente partecipata dallo Stato che gestirà la piattaforma di pagamenti digitali.
La governance passa da Agid alla Presidenza del Consiglio.
Novità anche nel settore della Blockchain, la disposizione che ne prevedeva l’introduzione non compare nella versione definitiva.
L’assenza potrebbe essere legata alla volontà di investire direttamente il Parlamento della relativa definizione, in sede di conversione del Decreto Legge.
Questo potrebbe mettere al riparo la disposizione da possibili dubbi in ordine alla necessità ed urgenza della norma stessa, determinando inoltre una discussione più ampia sul punto.

la Banca d’Italia con delibera 521/2018 ha nominato il Prof. Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito membro effettivo dell’ABF Roma.
La Banca d’Italia, ha nominato con Delibera 521/2018 l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, membro effettivo dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF), nella sede di Roma.
Sarzana è stato designato dal Consiglio nazionale Consumatori ed utenti (CNCU) nel corso della riunione dell’Organismo avvenuta a Genova e presieduta dal Sottosegretario di Stato al Ministero dello sviluppo economico, On. dott. Dario GALLI.
L’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie (ADR) che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.
È stato introdotto dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262 (cosiddetta legge sul risparmi) che ha modificato il Testo unico bancario, al quale i clienti di banche e intermediari finanziari possono rivolgersi con un reclamo in caso di controversie.
L’Arbitro è un organismo indipendente e imparziale che opera attraverso sette Collegi giudicanti (a Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino) composti ognuno da 5 membri: tre nominati dalla Banca d’Italia; uno dall’associazione di categoria dei consumatori e dell’imprese; e uno dall’associazione bancaria o dalla categoria alla quale l’intermediario finanziario appartiene.
In allegato provvedimento di nomina
http://www.bancaditalia.it/media/notizie/2018/Provvedimento-nomina-delibera-521-2018.pdf
Ecco il piano coordinato della UE su intelligenza artificiale. 20 miliardi, hub di eccellenza e norme by design.
di *Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Massimiliano Nicotra
La Commissione Europea ha presentato il 7 dicembre un piano coordinato predisposto insieme agli Stati membri per promuovere lo sviluppo e l’utilizzo dell’intelligenza artificiale in Europa.
Il piano oggetto della “Communication from the Commission to the European Parliament, the European Council, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Coordinated Plan on Artificial Intelligence (COM(2018) 795 final” , propone azioni congiunte per una cooperazione più stretta e più efficiente tra gli Stati membri, la Norvegia, la Svizzera e la Commissione in quattro ambiti chiave: aumento degli investimenti, accessibilità a un maggior numero di dati, promozione del talento e salvaguardia della fiducia.
In linea con la strategia in materia di IA presentata in aprile, il piano prevede un maggiore coordinamento degli investimenti, che apporterà maggiori sinergie e almeno 20 miliardi di euro di investimenti pubblici e privati nella ricerca e nell’innovazione nel campo dell’IA da oggi alla fine del 2020 e oltre 20 miliardi di euro l’anno da investimenti pubblici e privati nel decennio successivo.
A integrazione degli investimenti nazionali la Commissione investirà 1,5 miliardi di euro entro il 2020, ossia il 70 % in più rispetto al periodo 2014-2017.
Per il prossimo bilancio dell’UE a lungo termine (2021-2027) l’UE ha proposto di investire almeno 7 miliardi di euro nell’ambito di Orizzonte Europa e del programma Europa digitale.
scopri di più su Il sole 24 ore- NOVA
Il ritorno della pirateria per film, calcio, serie tv: a sorpresa tornano a crescere i torrent
LA PIRATERIA torna a crescere nelle abitudini degli utenti internet mondiali, dopo anni di declino. In particolare, cresce per la prima volta in quasi dieci anni il traffico “torrent” globale, a quanto riporta un nuovo studio Sandvine.
E secondo gli esperti non ci sono dubbi: a causare il ritorno del vecchio peer to peer è la tendenza delle grandi piattaforme streaming ad offrire sempre più esclusive di film, serie tv, partite di calcio (Netflix, Sky, Mediaset, Timvision, Infinity, Dazn, per citare quelle nostrane, anche se il fenomeno è globale). E così gli utenti, per non spendere in abbonamenti multipli a questi servizi sono tentati a tornare a installare i client torrent
Blockchain, intelligenza artificiale e privacy nel settore bancario e finanziario.
Appuntamento a Roma l’11 dicembre per gli addetti ai lavori della protezione dei dati di banche e istituti finanziari.
Workshop e tavola rotonda con gli esperti e la partecipazione del Garante per la Privacy.
In occasione dell’evento, presentazione del nuovo volume di Fulvio Sarzana su Blockchain e intelligenza artificiale edito da Ipsoa, che sarà dato in omaggio alle aziende ed enti sostenitori di Federprivacy insieme al libro “Il Codice Privacy dopo il Dlgs 101/2018”.
Che i dati personali abbiano assunto un grande valore nell’era digitale ormai è un dato di fatto, ma quando il loro trattamento è legato a flussi di denaro ed attività finanziarie le criticità aumentano notevolmente, specialmente a seguito dell’introduzione prima del GDPR e più recentemente del Dlgs 101/2018, con il quale è stato armonizzato il nostro Codice della Privacy al Regolamento Europeo.
Si parlerà di privacy, con l’incremento del cybercrime e le conseguenti necessità di gestire correttamente i data breach, nonchè della continua evoluzione delle tecnologie che spianano la strada a fenomeni innovativi come la Blockchain e la diffusione di Bitcoin ed altre cryptovalute.
All’incontro parteciperà anche l’Avv. Fulvio Sarzana, dello Studio legale Sarzana e Associati, che nell’occasione presenterà il suo nuovo libro “Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” edito da Ipsoa e patrocinato da Fedeprivacy
Privacy e Blockchain nel settore bancario e finanziario. Seminario Federprivacy-AdnKronos, 11 dicembre.
Appuntamento a Roma l’11 dicembre per gli addetti ai lavori della protezione dei dati di banche e istituti finanziari.
Workshop e tavola rotonda con gli esperti e la partecipazione del Garante per la Privacy.
In occasione dell’evento, presentazione del nuovo volume di Fulvio Sarzana e Massimiliano Nicotra su Blockchain e intelligenza artificiale edito da Ipsoa, che sarà dato in omaggio alle aziende ed enti sostenitori di Federprivacy insieme al libro “Il Codice Privacy dopo il Dlgs 101/2018”
Roma, 26 novembre 2018 – Che i dati personali abbiano assunto un grande valore nell’era digitale ormai è un dato di fatto, ma quando il loro trattamento è legato a flussi di denaro ed attività finanziarie le criticità aumentano notevolmente, specialmente a seguito dell’introduzione prima del GDPR e più recentemente del Dlgs 101/2018, con il quale è stato armonizzato il nostro Codice della Privacy al Regolamento Europeo.
E come se non bastasse la nuova normativa sulla privacy, con l’incremento del cybercrime e le conseguenti necessità di gestire correttamente i data breach, nonchè la continua evoluzione delle tecnologie che spianano la strada a fenomeni come la Blockchain e la diffusione di Bitcoin ed altre cryptovalute, non è concessa alcuna distrazione per chi ha il compito di proteggere i dati personali nel settore bancario e finanziario.
E’ per questo che Federprivacy ha organizzato per l’11 dicembre uno specifico workshop dal tema “La privacy nel settore bancario e finanziario”, occasione in cui gli esperti della materia faranno il punto con gli addetti ai lavori delle principali banche e istituti finanziari italiani.
Partecipano:
o Daniele De Paoli, Dirigente Garante per la protezione dei dati personali
o Luca Bolognini, Presidente Istituto Italiani Privacy
o Rocco Panetta, Country Leader di IAPP
o Antonio Ciccia Messina, Autore di Italia Oggi
o Nicola Bernardi, Presidente di Federprivacy
o Fulvio Sarzana, Avvocato, Co-Autore ( con Massimiliano Nicotra) del testo “Il diritto della blockchain, intelligenza artificialee IoT”
o Angelo Jannone, Coordinatore comitato scientifico di Fedeprivacy
Per informazioni scrivere a formazione@federprivacy.it.
Copyright: il valore della blockchain come strumento di prova nel processo civile.
Il tribunale di Hangzhou in Cina è diventato il primo organismo giudiziario al mondo a consentire l’uso della tecnologia blockchain per archiviare le prove da produrre in giudizio.
Il Tribunale si è pronunciato il 28 giugno scorso in una disputa sul diritto di divulgare opere al pubblico su reti di informazione ed ha stabilito che l’uso della tecnologia blockchain per archiviare le prove per via elettronica fosse legalmente ammissibile.
La Corte del capoluogo della provincia cinese di Zhejiang ha stabilito che l’uso della tecnologia blockchain da parte dell’attore per archiviare le prove fosse pienamente compatibile con il codice di procedura civile cinese e ha deciso che la violazione addebitata al convenuto fosse accertata sulla base di questa prova.
In questo caso, l’attore, una società con sede a Hangzhou ha citato in giudizio il convenuto , una società di tecnologia a Shenzhen, per aver pubblicato sul suo sito web un’opera protetta da copyright senza l’autorizzazione dell’avente diritto.
L’attore ha eseguito un’acquisizione automatica delle pagine Web delle parti contraffatte, nonché il codice sorgente tramite una piattaforma di terze parti, quindi ha caricato i registri in un formato compresso sulla blockchain di Factom e sulla Blockchain di Bitcoin.
Ma questa prova può essere legalmente ammissibile?
segue su Il Sole 24 ore-NOVA
Intelligenza artificiale: gli aspetti giuridici tra privacy e proprietà intellettuale. A Roma, il 27 novembre.
L’intelligenza Artificiale oggi rappresenta uno dei principali investimenti su cui big player ma anche PMI e startup stanno puntando.
Nel quarto meetup della community AI Italia, di oltre 3000 membri, incontreremo diversi rappresentanti dell’ecosistema italiano dell’AI.
L’incontro avrà luogo il 27 novembre 2018 dalle 18:00 – 20:30 a Roma, presso lo Smart Hotel Piazza Indipendenza, 13/b.
L’evento intende esplorare le applicazioni degli avanzati algoritmi di machine learning e deep learning al mondo della salute e della genomica;
inoltre insieme al CNR vedremo alcune avanzate sperimentazioni con le interfacce conversazionali e con alcuni esponenti di startup di estremo potenziale, vedremo case history di high-performance computing e computer vision.
L’evento è organizzato dal team di Fluel e garantisce elevati standard qualitativi sia nella scelta degli speaker sia nella qualità del networking di business.
Fulvio Sarzana di S.Ippolito dello Studio legale di Roma, Sarzana e Associati, affronterà il tema degli aspetti legali dell’Intelligenza Artificiale ed in particolar modo le interazioni tra AI,
disciplina del trattamento dei dati personali e proprietà intellettuale ed industriale.
L’evento è gratuito previa prenotazione qui http://fluel.it/events/ai-italia-meetup-4/
Privacy sanzioni come difendersi
Privacy sanzioni come difendersi
Hai ricevuto una sanzione dal Garante privacy e vuoi difenderti? qualcuno ti ha denunciato per violazione del trattamento dei dati personali? Hai ricevuto una notifica amministrativa su privacy? Hai ricevuto una multa su privacy e vuoi difenderti? Devi scrivere la privacy policy nella tua azienda?
La terza sessione di Iothings Rome 2018 a cui ha partecipa lo Studio legale Sarzana, dopo quella dedicata all’internet of things e quella sulla blockchain, e’ dedicata al Regolamento privacy ( GDPR) ed alle sanzioni previste dalla norma comunitaria e dal decreto legislativo di recepimento.
Lo Studio legale Sarzana ha spiegato come difendersi dalle sanzioni privacy e ha illustrato le tecniche di difesa più efficaci in caso di ispezioni.
In particolare Fulvio Sarzana il giorno 22 novembre alle 15 e 30, ha affrontato il tema delle sanzioni e del comportamento e delle soluzioni da adottare un caso di ispezioni.
Sarzana è stato intervistato in merito Prima del Gdpr in Italia le aziende potevano sapere in anticipo l’entità minima o massima di una multa, in base al tipo di infrazione rilevata dalla Guardia di Finanza. Il Gdpr invece ne stabilisce solo il valore massimo. Le aziende possono sapere l’importo effettivo solo dopo che il Garante ha emesso la sanzione”, continua Sarzana.
Il problema adesso è che lo stallo del Garante sta ritardando anche la creazione di una “giurisprudenza” riguardo alle sanzioni Gdpr; in assenza di questo storico, insomma, “non è possibile capire ancora quale sia l’orientamento italiano sulla loro entità”, dice Sarzana.
“Questo regime così severo, senza che sia resa disponibile una casistica significativa sui criteri di applicazione delle sanzioni (pur prevista in via astratta dalle norme), rende da un lato difficile valutare ad oggi la reale valenza delle sanzioni previste dal Gdpr, e dall’altra rende concreto il rischio di disapplicazione delle norme stesse”, spiega Sarzana.
Privacy sanzioni come difendersi
Internet of Things e cybersecurity al Convegno di apertura di #IothingsRome 2018 il 21 novembre.
Si parlerà anche di Internet of Things, e dei trend normativi nazionali ed internazionali tra GDPR, regolamento e-privacy e direttiva NIS
il 21 Novembre, nella sessione di apertura del Convegno Internazionale IothingsRome 2018.
Gli ambiti di applicazione delle tecnologie Internet delle Cose sono numerosi ed è ormai evidente che progressivamente andranno a trasformare il modo di lavorare e produrre, oltre alla vita quotidiana di tutti.
Applicazioni industriali, veicoli connessi, logistica, Smart City, Smart Home e Building, monitoraggio delle infrastrutture, Energia, sanità e benessere sono solo alcuni esempi di settori dove si stanno creando nuove opportunità di business e dove viene coinvolta l’intera filiera che va dai sensori alle telecomunicazioni fino all’offerta dei servizi e alle innovative modalità di relazione con il cliente.
Queste nuove opportunità di sviluppo coinvolgono perciò tutte le categorie di imprese quali vendor, operatori di rete, gestori di piattaforme, produttori di contenuti, fornitori di servizi ma anche gli organismi regolamentari e infrastrutturali del sistema-Paese.
La sessione analizza i temi più caldi ed attuali del panorama Internet of Things e delle sue applicazioni, focalizzandosi sulle sfide principali da affrontare per sviluppare il mercato.
Key Takeaways
- Overview del mercato globale, trend tecnologici ed elementi di sviluppo
- Scenari regolamentari per la diffusione delle tecnologie digitali IoT
- L’ecosistema IoT in continua evoluzione, tra nuovi modelli di business e Open Innovation
- Stato dell’arte di architetture e standard
- Sicurezza e riservatezza, i trend per la protezione di dati e infrastrutture
- Connettività IOT, il panorama multi-tecnologico dalle reti.
9:50 Internet of Things, i trend normativi nazionali ed internazionali tra GDPR, regolamento e-privacy e direttiva NIS
Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio Legale Sarzana e Associati
Seminario su blockchain: Smart contract, DLT e Ico
Il 21 novembre 2018 dalle 17 alle 18, al Salone delle fontane a Roma (Eur) nell’ambito del Convegno internazionale http://www.iothingsrome.com/programma-2018/ Sarzana e Associati, studio legale, terra’ un Seminario su:
GLI ASPETTI LEGALI DELLA BLOCKCHAIN
Regolamentazione dei DLT, status giuridico degli Smart Contracts e le regole da applicare alle ICO.
Fulvio sarzana di S. Ippolito, Avvocato, Studio legale Sarzana e Associati
Il seminario affronterà i profili giuridici connessi alla tecnologia Blockchain e più in particolare dei DLT distributed ledgers technology.
Verranno analizzate le principali norme europee in materia di blockchain, come la recente risoluzione del parlamento europeo e le raccomandazioni in materia di privacy e blockchain. Il seminario affronterà poi i profili normativi di inquadramento delle ICO e gli atti delle autorità italiane in materia di criptovalute.
SEMINARIO
IoThings Rome 2018 21-22 November: We’re proud to be knowledge sponsor and participate in this exclusive event.
#IOTHINGS Rome is the fall edition of IOTHINGS, the international springtime event which takes place in Milan, organized by Innovability, totally focused on IoT and the emerging Digital Transformation of Things.
We’re proud to be Knowledge sponsor and participate in this event.
We will talk about Blockchain, internet of things and cybersecurity and regulatory scenarios related to emerging technologies.
The firm is engaged in several seminars during the two days of the conference.
More details soon.
The conference and the seminars are free subject to registration.
Cybersecurity, piano nazionale sulla sicurezza e direttiva NIS: il punto a Roma il 16 novembre.
Si parlerà anche di Cybersecurity, del piano nazionale sulla sicurezza e della direttiva NIS sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi il 16 novembre a Roma, alla sala Koch del Senato, nell’ambito dell’ incontro dal titolo “Una strategia nazionale per la Blockchain, l’Intelligenza Artificiale e la Cybersecurity”, promosso dalla Senatrice Laura Bottici e al quale prenderanno parte, oltre ai giuristi Fulvio Sarzana e Massimiliano Nicotra, anche Andrea Cioffi, sottosegretario al ministero dello Sviluppo Economico, e Angelo Tofalo, sottosegretario al Ministero della Difesa.
La giornata è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti, previa registrazione obbligatoria entro il 13 novembre
qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcjMAlb4Y05I5alTMKaYPvAYfOYWrlSOnBQg1OFAygrhn9A/viewform?usp=send_form
Si ricorda che Il 26 giugno 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n. 65 del 18 maggio 2018, che ha dato attuazione in Italia alla Direttiva UE 2016/1148, del 6 luglio 2016, sulla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi, altrimenti nota come Direttiva NIS (Network and Information Security).
Le disposizioni obbligatorie della Direttiva in materia di sicurezza e di notifica che rientrano nell’ambito di applicazione del Decreto si riferiscono ai fornitori di servizi digitali (FSD) od operatori di servizi essenziali (OSE).
Gli OSE devono essere identificati entro il 9 novembre 2018 dalle Autorità competenti NIS.
Per saperne di più https://fulviosarzana.nova100.ilsole24ore.com/2018/11/11/cybersecurity-e-direttiva-nis-dal-9-novembre-gli-obblighi-per-gli-operatori-di-servizi-essenziali-ose/
E’ da oggi in libreria ” Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”. Scarica estratto su Blockchain.
E’ da oggi in libreria il testo ” Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”, editore IPSOA- Wolter-Kluwers.
Il libro, scritto da Fulvio Sarzana di S.Ippolito e Massimiliano Nicotra, con il patrocinio di FEDERPRIVACY affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain, dell’intelligenza artificiale e dell’Internet of things.
Questi in sintesi i temi:
- Quadro regolatorio
- Intelligenza artificiale e responsabilità
- Smart contract
- Guida autonoma e assistenti virtuali
- Criptovalute, bitcoin e Initial Coin
- Offering
- GDPR, trattamento dei dati e sicurezza
- Internet of things
Il Volume verrà presentato ufficialmente al Senato della Repubblica il 16 novembre prossimo, dalle 10 alle 12, in un evento libero e gratuito, previa registrazione
entro il 13 novembre.
E’ disponibile estrattoblockchain un estratto relativo all’analisi giuridica delle diverse tipologie di Blockchain.
The Italian national strategy for Cybersecurity, artificial intelligence and Blockchain.
“The Italian national strategy for Cybersecurity, artificial intelligence and Blockchain”.
This is the title of the meeting between politicians, experts and jurists, which will take place in Rome, Italy, on November 16, 2018, at the Sala Koch of the Senate of the Italian Republic, from 10 to 12.
During the meeting the guidelines that are following our country for the regulation of these sectors will be examined in depth.
The conference takes place on the initiative of Senator superintendent Laura Bottici, with the intervention of the Italian government members Angelo Tofalo, Undersecretary of Defence and Andrea Cioffi, undersecretary of the Ministry of Economic Development,
Among the guests, the president of Italian small and medium-sized Providers, Dino Bortolotto.
During the day, the book ” Blockchain law, artificial intelligence and IoT” by Fulvio Sarzana of S.Ippolito, Lawyer and University Professor and Massimiliano Nicotra, jurist and lecturer at the University of Tor Vergata, will be officially presented.
The Conference is free but subject to mandatory registration until November 13th here https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcjMAlb4Y05I5alTMKaYPvAYfOYWrlSOnBQg1OFAygrhn9A/viewform?usp=send_form
Men have to be in suit and tie
Report su criptovalute e DLT (distributed ledger technology). No a quadro giuridico ad hoc.
Il Regno Unito manterrà un approccio tecnologicamente neutro alla regolamentazione in materia di criptovalute e non introdurrà, almeno per il momento, uno specifico quadro giuridico e normativo per la DLT (distributed ledger technology).
Un distributed ledger è un database di operazioni distribuito su una rete di numerosi computer, anziché custodito presso un nodo centrale. Di solito tutti i membri della rete possono leggere le informazioni e, a seconda dei permessi di cui dispongono, possono anche aggiungerne.
La tipologia più comune di DTL è denominata “blockchain”, facendo riferimento al fatto che le transazioni sono raggruppate in blocchi e questi sono uniti fra loro in ordine cronologico a formare una catena.
E’ quanto emerge dal Report appena pubblicato dalla task force britannica Cryptoassets – comprendente la Banca d’Inghilterra, la FCA (Financial Conduct Authority) ed il Ministero del Tesoro Britannico.
La Task force è stata istituita dal Cancelliere dello Scacchiere nel marzo 2018 per indagare sulle criptovalute e le applicazioni della tecnologia DLT (distributed ledger technology) nei servizi finanziari nel Regno Unito.
Il rapporto fornisce una panoramica delle cripto-attività e della loro tecnologia di base, valuta i rischi associati e i potenziali benefici e stabilisce un nuovo percorso per la regolamentazione delle cripto-attività nel Regno Unito.
La relazione afferma che le priorità più immediate per le tre autorità che compongono la Task Force sono: di attenuare i rischi per i consumatori e l’integrità del mercato e di impedire l’uso di cripto-attività per attività illecite.
segue su NOVA-Ilsole24ore
Una strategia nazionale per la Cybersecurity, l’intelligenza artificiale e la Blockchain. Il 16 Novembre al Senato.
Una strategia nazionale per la Cybersecurity, l’intelligenza artificiale e la Blockchain.
E’ questo il titolo dell’incontro tra esponenti della politica, esperti e giuristi, che si svolgerà a Roma il 16 Novembre 2018, alla Sala Koch del Senato, dalle 10 alle 12.
Nel corso dell’incontro verranno approfondite le linee guida che sta seguendo il nostro paese per la regolamentazione di questi settori.
La giornata di studi si svolge su iniziativa del Senatore questore Laura Bottici, con l’intervento del Sottosegretario alla difesa Angelo Tofalo e di quello al Ministero dello sviluppo economico, Andrea Cioffi.
Tra gli ospiti il presidente dei Provider italiani, piccoli e medi, Dino Bortolotto.
Durante la giornata verrà presentato ufficialmente il libro di Fulvio Sarzana di S.Ippolito, Avvocato e Professore Universitario e Massimiliano Nicotra, giurista e Docente presso l’Università di Tor Vergata, “Diritto della Blockchain, intelligenza artificiale e IoT” in uscita per i tipi di IPSOA-Wolters kluwer
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Diritto_della_Blockchain_Intelligenza_Artificiale_e_IoT_s679957.aspx
La giornata è libera e gratuita, fino ad esaurimento posti, previa registrazione obbligatoria entro il 13 novembre
qui https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdHcjMAlb4Y05I5alTMKaYPvAYfOYWrlSOnBQg1OFAygrhn9A/viewform?usp=send_form
Federprivacy patrocina libro su Blockchain e intelligenza artificiale
E’ scritto da Fulvio Sarzana e Massimiliano Nicotra il nuovo libro patrocinato da Federprivacy ed edito da Ipsoa che affronta i temi della Blockchain, Al, e IoT alla luce anche del GDPR. In libreria da oggi, sarà presentato il 16 novembre al Senato, e poi anche l’11 dicembre in occasione di una tavola rotonda sulla privacy nel settore bancario e finanziario a Roma. Acquistabile anche online nel sito della casa editrice con uno sconto del 15%
Firenze, 29 ottobre 2018 – Da oggi nelle librerie il nuovo volume “Diritto della Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT” patrocinato da Federprivacy e scritto da Fulvio Sarzana a quattro mani con Massimiliano Nicotra.
Il libro, che sarà presentato ufficialmente al Senato il 16 novembre nella Sala Kock di Palazzo Madama, e poi anche l’11 dicembre in occasione di una tavola rotonda sulla privacy nel settore bancario e finanziario organizzato da Federprivacy al Palazzo dell’informazione a Roma, affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e dell’intelligenza artificiale.
Il testo si confronta con quella che è stata chiamata la “Internet 3.0”, approfondendone i singoli aspetti normativi e contrattuali con un linguaggio chiaro e semplice ed è arricchito da molteplici segnalazioni bibliografiche.
Inoltre, viene riportato il confronto con le strategie nazionali in materia di blockchain ed intelligenza artificiale di vari paesi quali Italia, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi, Corea del Sud, Svezia, Messico, Germania, Regno Unito, Giappone, dell’Unione Europea, dei Paesi Baltici, Malta.
http://www.adnkronos.com/immediapress/ict/2018/10/29/federprivacy-patrocina-libro-blockchain-intelligenza-artificiale_9oTaZXSpWubUrxirJqzg3N.html?refresh_ce
Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT a Pisa il 5 novembre.
UNIVERSITÀ DI PISA
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA
DIPARTIMENTO DI ECONOMIA E MANAGEMENT
I seminari del corso di insegnamento di
Diritto dell’Informatica
Prof. FULVIO SARZANA DI S. IPPOLITO
Università Telematica Internazionale Uninettuno
Blockchain, Intelligenza Artificiale e IoT
Lunedì 5 novembre 2018 ore 14,00
Aula 2 – Dipartimento di Economia e Management
Via Ridolfi, 10 – PISA
Il titolare del corso
Prof.ssa Dianora Poletti
La risoluzione del Parlamento Europeo su DLT e blockchain
Creare fiducia attraverso la disintermediazione: la risoluzione del Parlamento Europeo su DLT e blockchain
di Fulvio Sarzana di S. Ippolito* e Massimiliano Nicotra**
Il 3 ottobre 2018 il Parlamento Europeo ha approvato la risoluzione P8_TA-PROV(2018)0373 dal titolo “Tecnologie di registro distribuito e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione” che prende in esame la tecnologia blockchain ed in genere le Distributed Ledger Technology, analizzandone le varie possibili applicazioni e fornendo indicazioni alla Commissione Europea ed a altri organismi istituzionali dell’Unione Europea.
La Risoluzione si concentra sulle possibili applicazioni delle DLT e, in considerazione delle possibili innovazioni che le stesse possono introdurre e dell’opportunità che si presenta per l’Unione Europea di divenire leader mondiale nel campo delle DLT potendone guidare lo sviluppo e i mercati livello globale, traccia alcune linee di azione. Esaminiamole nel dettaglio.
https://www.blockchain4innovation.it/esperti/creare-fiducia-attraverso-la-disintermediazione-la-risoluzione-del-parlamento-europeo-su-dlt-e-blockchain/

Diritto d’autore e mercato unico digitale, a Unisannio il 24 ottobre.
“Diritto d’autore e mercato unico digitale” è il tema del convegno che si svolgerà il 24 ottobre 2018 alle ore 11 presso la Sala Rossa di Palazzo San Domenico, presso L’Università degli Studi del Sannio.
Introduce Roberta Mongillo, professore aggregato di Diritto commerciale dell’Università degli Studi del Sannio. Presiede Manlio Lubrano di Scorpaniello, professore associato di Diritto commerciale dell’Università degli Studi del Sannio.
Ne discutono Enrico Quaranta, giudice presso la Sezione Specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Napoli; Fulvio Sarzana di S. Ippolito, professore straordinario del Corso di laurea in diritto delle imprese, del lavoro e delle nuove tecnologie presso l’Università telematica internazionale Uninettuno; Nicola Lettieri, ricercatore presso INAPP e professore a contratto di Informatica giuridica presso l’ateneo sannita; Francesco Luongo, presidente Nazionale del Movimento Difesa del Cittadino; Concetta Pecora, Società di Produzione Cinematografica Cattleya S.r.l.
L’armonizzazione della normativa sul diritto d’autore nel mercato unico digitale ha trovato espressione nella Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 per adeguare le normative degli Stati membri alla nuova realtà digitale, ottimizzando l’equilibrio tra la tutela autoriale e il libero accesso ai contenuti online, attraverso un elenco di eccezioni e limitazioni al diritto d’autore. La complessità della procedura legislativa e gli aggiornamenti apportati al testo dimostrano la delicatezza del tema. Dopo il voto negativo di luglio, la Direttiva è stata approvata, in una versione parzialmente modificata, il 12 settembre 2018, suscitando non poche polemiche, soprattutto in riferimento agli ormai noti articoli 11 e 13.
In un momento così delicato sul piano europeo, si riflette sui problemi sorti a seguito della digitalizzazione e sulle soluzioni che vengono prospettate in sede di armonizzazione, che richiedono l’attenzione di esperti di vari settori, per tentare di trovare risposte adeguate a tutelare la proprietà intellettuale a fronte dell’evoluzione tecnologica, in un delicato bilanciamento tra diversi interessi che non porti a comprimere eccessivamente la libertà di accesso alla cultura.
Maggior informazioni qui https://www.unisannio.it/it/eventi/diritto-d%E2%80%99autore-e-mercato-unico-digitale
Intelligenza Artificiale, blockchain e IoT: due eventi per capire i profili giuridici
Vuoi sapere di più sulla brevettabilità delle invenzioni legate all’Intelligenza artificiale e sul diritto d’autore?
Vuoi conoscere come trattare i dati personali nel rispetto del Regolamento privacy nel contesto dell’internet of things ( IoT) ?
Vuoi sapere di più sugli smart contracts e l’Initial Coin offering (ICO) ?
Vuoi sapere cosa dicono i Tribunali sulle criptovalute ?
Partecipa ai due appuntamenti a Bologna e Milano sui diversi profili dell’Intelligenza artificiale, l’internet of things e la blockchain.
Il 22 ottobre a Bologna e il 23 a Milano.
Studio legale TOP Privacy
Studio legale TOP Privacy
Lo Studio Legale di Roma Sarzana e Associati è finalista per l’anno 2018 nel settore Attualità legislativa dell’anno: PRIVACY.
la prestigiosa rivista premia i migliori studi legali e i migliori avvocati in diversi campi.
Lo Studio legale di Roma è stato annoverato tra i migliori studi nel settore del diritto alla privacy, o piò correttamente al diritto al trattamento lecito dei dati personali.
Dla diritto all’oblìo sino al ruolo di DPO lo Studio legale è stato considerato tra i migliori, anche in considerazione dei ruoli istituzionali ricoerti dai diversi membri dello Studio.
Tutela delle informazioni e protezione dei dati personali, by design
La sicurezza informatica e la protezione dei dati personali costituiscono percorsi da sviluppare su misura. Occorre conoscersi, avere contezza della propria entità, per applicare correttamente i principi introdotti dal GDPR: non esistono soluzioni “chiavi in mano”. L’accountability, il più importante tra questi principi, è raggiungibile solo attraverso un’intesa pratica di conoscenza della propria realtà, frutto di un accurato lavoro di ricerca e documentazione di scelte di ruoli, procedure e strumenti.
Il nostro Studio vanta competenza ultradecennale nel campo della Privacy, grazie all’esperienza per aziende private, ospedali ed aziende sanitarie, enti locali, professionisti nel campo della medicina, della comunicazione, della pubblicità e di internet.
Dal 2001 lo Studio si occupa di tutti gli aspetti della protezione dei dati personali, in ambito stragiudiziale e giudiziale, civile e penale, anche attraverso pubblicazioni giuridiche e attività di formazione in materia. Particolare attenzione viene riservata al rapporto tra privacy e nuove tecnologie.
I professori Universitari e gli Avvocati che compongono lo Studio hanno fornito Pareri e consulenza anche a diversi organi istituzionali come Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, e hanno partecipato ad audizioni finalizzate a conoscere gli aspetti più rilevanti del diritto alla protezione dei dati personali
AI & Law. The fourth meeting of decentralized Artificial intelligence community
D.AI 3 is The fourth meeting of the Decentralized Artificial intelligence Community, which will be held on Monday 22 October at the University of Bologna’s AlmaCube incubator
In the first talk Michele De Simoni will tell us the way for the decentralization of the AI and the IoT and in the second Massimo Mannoni will tell us how to generate value from utility and security tokens.
In the middle the exclusive presentation of the new book “The law of blockchain, artificial intelligence and IoT” by the authors Massimiliano Nicotra and Fulvio Sarzana, and the news from the ecosystem of AI Decentralized of the Observatory for AI Decentralized by LUISS Data Lab, Alkemy Lab and catchy
Il diritto della Blockchain, intelligenza artificiale e IoT a Università UniNettuno
Digital Talk
“Il diritto della blockchain e dell’intelligenza artificiale”
29 ottobre 2018, ore 10
Sala Multimediale Uninettuno – Piazza Grazioli, 17, Roma
avvocato esperto Blockchain criptovalute
avvocato esperto Blockchain criptovalute
quali sono i profili fiscali delle criptovalute? come dichiarare il possesso di bitcoin? come si cambiano i bitcoin?
I bitcoin concorrono a formare il reddito e come rilevano ai fini Irpef? Bisogna pagare l’IVA sui Bitcoin? come scrivere uno smart contract? si devono dichoarare le criptovalute Ethereum? Che valore legale hanno gli smart contracts?Come sapere se c’è l’identità su blockchain? la blockchian ha validità legale? come dichiarare il possesso di token finanziari di una blockchain?
Rivolgersi ad un avvocato esperto in blochchain e criptovalute per capire se c’è stata una truffa attraverso le criptovalute. Cosa fare in caso di truffa su criptovalute.
I migliori avvocati dello Studio Legale ti rispondono.
Il Parlamento europeo ha approvato la “Risoluzione del Parlamento europeo del 3 ottobre 2018 sulle tecnologie di registro distribuito (DLT) e blockchain: creare fiducia attraverso la disintermediazione”.
I migliori avvocati esperti in criptovalute e blockchain hanno sottolineato come il testo sia articolato su diversi profili
Blockchain nel settore universitario e della ricerca
Blockchain nel settore del diritto d’autore e della proprietà intellettuale in genere
Blockchain e criptovalute
Blockchain e tutela dei dati personali (GDPR)
Smart contracts
Sicurezza delle infrastrutture
Blockchain, Pubblica Amministrazione e voto elettronico
Regolamentazione delle ICO ( offerte iniziali di moneta)
Quadro giuridico europeo e norme nazionali sulla blockchain
avvocato esperto Blockchain criptovalute
Associazione dei Costituzionalisti. Conferenza su Intelligenza artificiale e sfide regolatorie.
il 12/10/2018
Associazione Italiana dei Costituzionalisti
in collaborazione con
Centro Universitario di Studi Bioetici dell’Università di Parma
Dipartimento di Giurisprudenza, Studi Politici e Internazionali dell’Università di Parma
CSEIA – Centro Studi in Affari Europei e Internazionali
Venerdì 12 ottobre 2018, ore 9
Palazzo Centrale dell’Università, Aula dei Filosofi
Strada dell’Università 12, Parma
Il Seminario, primo appuntamento del ciclo di incontri “ll Costituzionalismo e le sfide del futuro”, seguirà il seguente programma.
ore 9.00 – Welcome breakfast e registrazione
ore 9.30- Indirizzi di saluto
Paolo Andrei
Rettore dell’Università di Parma
Giovanni Bonilini
Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, di Studȋ Politici e Internazionali
Laura Pineschi
Centro Studi per Affari Europei e Internazionali (CSEIA)
Introduzione
Antonio D’Aloia
Università di Parma, University Center for Bioethics (UCB), AIC
ore 10.00 – PRIMA SESSIONE
Intelligenza artificiale: una sfida per l’etica e per il diritto
Chair
Carlo Casonato
Università di Trento
Relazioni
Predire il futuro (della robotica, dell’intelligenza artificiale e dell’industria)
Paolo Dario
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Autonomia della macchina e autonomia dell’uomo nell’epoca della convergenza tra intelligenza artificiale, robotica e big data
Guglielmo Tamburrini
Università di Napoli Federico II
Artificially Intelligent Law
Lawrence Solum
Georgetown University, Washington D.C.
L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà
Andrea Simoncini
Università di Firenze
ore 12,00 – Interventi programmati
Alfonso Celotto
Università di Roma tre
Quali diritti per le macchine?
Fabio Pacini
Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
Una modesta proposta, il politico virtuale. L’AI come provocazione per riflettere sui fondamenti della democrazia rappresentativa
Fulvio Sarzana di Sant’Ippolito
Università telematica UniNettuno
La Legislazione internazionale in tema di intelligenza artificiale: dai diritti civili alla soggettività della “persona elettronica”
Marta Fasan
Università di Trento
Intelligenza artificiale e pluralismo: uso delle tecniche di proliferazione nello spazio pubblico democratico
Antonio Maniatis
Università di Nicosia
L’intelligenza artificiale e i diritti umani
ore 13.00 – Conclusioni
ore 13.20 – Lunch Buffet
ore 14.30 – SECONDA SESSIONE
Impatti e problemi dell’intelligenza artificiale
Chair
Massimo Villone
Università di Napoli Federico II
Relazioni
L’inclusione delle macchine intelligenti nei sistemi di giustizia nel mondo: una rassegna critica
Raffaella Folgieri
Università di Milano
Equo processo penale e sfide della società algoritmica
Serena Quattrocolo
Università del Piemonte Orientale
Intelligenza artificiale, creatività, algoritmi e proprietà intellettuale
Carmelo Fontana
Senior Corporate Counsel – Google
Cambiamento tecnologico, mercato del lavoro e politiche redistributive: stato del dibattito ed evidenze per l’Italia
Stefano Sacchi
Università di Milano, INAPP – Istituto delle Analisi delle Politiche Pubbliche
La responsabilità civile per il danno provocato da robot
Guido Alpa
Università di Roma “La Sapienza”
ore 16.30 – Interventi programmati
Luigi Rufo
Università di Pisa
L’intelligenza artificiale in sanità: tra prospettive e nuovi diritti
Fernanda Faini
Università di Bologna
Intelligenza artificiale e pubblica amministrazione: profili giuridici
Elena A. Ferioli
Università del Molise
L’intelligenza artificiale nella sanità e nell’assistenza sociale: nuova sfida al ruolo delle istituzioni pubbliche nel welfare italiano?
Alfredo De Felice
CRClex
Intelligenza artificiale e processi decisionali automatizzati: il GDPR e l’ethics by design come baluardo per la protezione dei diritti umani
Maria Francesca Monterossi
Università di Modena e Reggio Emilia
Intelligenza artificiale e blockchain: implicazioni reciproche
ore 17.00 – Conclusioni
http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/seminario-a-i-c-intelligenza-artificiale-e-diritto-come-regolare-un-mondo-nuovo.html
New rules for audiovisual media services approved by Eu Parliament
MEPs voted on updated rules on audiovisual media services, protecting children better, with stricter rules on advertising, and 30% European content in video-on-demand.
Following the final vote on this agreement, the revised legislation will apply to broadcasters, but also to video-on-demand and video-sharing platforms, such as Netflix, YouTube or Facebook, as well as to live streaming on video-sharing platforms.
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180925IPR14307/new-rules-for-audiovisual-media-services-approved-by-parliament
International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things
Artificial Intelligence
on the Edge
October 23 2018, Milan, Italy
AI ON THE EDGE is the most exciting and innovative event dedicated to the Artificial Intelligence applications on final devices.
This is a unique occasion to meet some of the best expert managers and researchers on the fusion of IOT and AI Science.
Fulvio Sarzana, from Sarzana e Partners Law Firm, will present a paper entitled legal aspects of artificial intelligence: intellectual property and privacy.
It’s also a great opportunity for all the attendees to join a great professional networking.
Registrations are open.
Pre-register to get a priority access to the event.
The event is free but with limited seats.
http://aiontheedge.it/
Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e Internet of things
Il volume “Diritto della blockchain, intelligenza artificiale e IoT”, affronta le tematiche giuridiche inerenti alla regolamentazione internazionale e nazionale della blockchain e della intelligenza artificiale.
Di Fulvio Sarzana di S. Ippolito, Massimiliano Nicotra
Wolters Kluver editore
Data di pubblicazione: 2018
Il testo si confronta con quella che è stata chiamata la “internet 3.0” approfondendone i singoli aspetti normativi e contrattuali con un linguaggio chiaro e semplice ed arricchito da molteplici segnalazioni bibliografiche. Inoltre, viene riportato il confronto con le strategie nazionali in materia di blockchain e intelligenza artificiale di vari paesi e organismi internazionali quali Italia, Francia, Stati Uniti, Cina, Russia, Emirati Arabi, Corea del Sud, Svezia, Messico, Germania, Regno Unito, Giappone, Unione Europea, Paesi Baltici e Malta.
Viene condotta un’analisi specifica del fenomeno degli smart contract, delle regole adattabili alla blockchain, anche in considerazione delle sue varie applicazioni, nonché, sul fronte dell’intelligenza artificiale, sono esaminati i vari contesti applicativi della stessa, con particolare riguardo alla tematica delle automobili senza conducente, la responsabilità delle macchine in un contesto di robotica e gli aspetti giuridici relativi agli assistenti intelligenti. Specifica attenzione è riservata alla regolamentazione nazionale ed internazionale, alla giurisprudenza ed alla prassi ed interventi delle Autorità a livello nazionale ed internazionale sulle criptovalute, a partire dal bitcoin, nonché alla disciplina delle Initial Coin Offering.
Sono altresì approfonditi in maniera esaustiva i rapporti tra tali nuove tecnologie e la normativa in tema di protezione dei dati personali, anche alla luce del Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR), nonché le problematiche in termini di sicurezza e regolamentazione internazionale in materia di Internet of Things.
LAW OF BLOCKCHAIN, ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND IoT
The book “Law of blockchain, Artificial Intelligence and IoT” of Fulvio Sarzana di S.Ippolito (Uninettuno-Rome, Italy) and Massimiliano Nicotra ( University of Rome, Tor Vergata, Italy), lawyers and researchers, deals with the legal issues of international regulations on blockchain and artificial intelligence.
The work, wich has more than 350 bibliographic and source references of the major international law reviews and reports on the development of artificial intelligence and blockchain, scans what has been called the “Internet 3.0”, deepening the individual regulatory and contractual aspects with a clear and simple language.
Furthermore, the authors compare the national strategies on blockchain and artificial intelligence in Italy, France, the United States, China, Russia, the United Arab Emirates, South Korea, Sweden, Germany, the United Kingdom, the United Kingdom, Japan, the European Union, the Baltic States and Malta.
A specific analysis of smart contracts and the applicable rules to the blockchain is carried out, in consideration of its technical specificity, as well as for the artificial intelligence, on its various application, with special regard to the issue of driverless cars, machines and robots liability and the legal aspects of intelligent assistants.
The book also focus on national and international standards, jurisprudence, laws and authority statement on cryptocurrencies, starting from bitcoin, as well as the Initial Coin Offering regulation.
Furthermore the authors analyzed the dealing between these new technologies and theta protection law, especially in consideration of the EU Regulation no. 679/2016 (GDPR), and the international security and issues related to the Internet of Things.
https://shop.wki.it/Ipsoa/Libri/Diritto_della_Blockchain_Intelligenza_Artificiale_e_IoT_s679957.aspx
Le Comunicazioni indesiderate: i nuovi art 130 e 167 del Codice Privacy, come modificati dal decreto legislativo 101/2018
Gli art 130 e 167 del nuovo Codice privacy come modificato dal Decreto legislativo 101/2018
Risponde l’avvocato specializzato in questi temi Fulvio Sarzana: “in relazione alle comunicazioni degli operatori che propongono a soggetti non più clienti servizi non richiesti va detto che il regolamento privacy e il decreto legislativo di recepimento prevedono fattispecie gravi relative alle comunicazioni indesiderate che si spingono fino ad ipotesi di reato”. “In particolare le comunicazioni indesiderate non coperte da un legittimo interesse (come può essere quello di fornire servizi similari se già clienti) e fattispecie che può rientrare nel testo previsto dal novellato art 167 del codice della privacy”. Il motivo: “Ciò in quanto a prescindere dalla mancanza di una informativa idonea la società che utilizzi nominativi e dati personali che devono essere stati cancellati in quanto non più finalizzati ad un rapporto contrattuale, non è più coperta dal cd legittimo interesse che giustifica il trattamento dei dati”.
In particolare, “il gdpr prevede al considerando 47 ed all’art 6, 1 comma la possibilità di raggiungere gli interessati per finalità commerciali, ma non dà diritto ad una società di poter utilizzare dati che devono essere cancellati.
“Quindi ne consegue che un’azione di quel tipo è sfornita di base giuridica e, oltre a dar luogo a una possibile sanzione amministrativa potrebbe rientrare nel novellato art 167 codice privacy”.
https://www.repubblica.it/economia/diritti-e-consumi/telefonia/domande-e-risposte/2018/09/24/news/gli_sms_ritorna_da_me_dell_operatore_sono_illeciti_e_il_garante_privacy_puo_intervenire-207097754/
Tre Proposte di legge sulla Blockchain
I disegni di legge affrontano lo sviluppo, la regolamentazione dei miners e le tasse legate alla criptovaluta.
Le proposte hanno lo scopo di fornire supporto alla nascente industria, fornendo essenzialmente agli sviluppatori e agli utenti un certo margine di manovra nella costruzione, nell’estrazione o nella transazione con criptovalute.
Il primo progetto di legge, denominato Resolution Supporting Digital Currencies and Blockchain Technology, “esprime sostegno per l’industria e il suo sviluppo”, sostenendo “un ambiente legale leggero, coerente e semplice”.
La seconda legge, denominata Blockchain Regulatory Certainty Act, garantirebbe che i Miners di criptovaluta non debbano registrarsi come cambiavalute o money transfers, in quanto di fatto i miners avrebbero solo un ruolo di verifica all’interno della blockchain, senza assumere alcun controllo sui reali fondi dei consumatori.
Questa legislazione includerebbe anche i multisignature wallet providers, detti anche portafogli multisig.
Il terzo disegno di legge, denominato Safe Harbor for Taxpayers with Forked Assets Act, mira a creare un “porto sicuro” ( safe harbour) per i contribuenti che hanno criptovalute derivanti da un hard fork.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Guardia di finanza: maxi sequestro di 108 siti internet
La Guardia di finanza sta eseguendo da questa mattina, su disposizione del GIP di Roma, 108 ordini di sequestro ad altrettanti siti internet nell’ambito di una indagine coordinata dal sostituito procuratore della Repubblica di Roma, Cascini.
Si tratta di uno dei maggiori sequestri di sempre sulla rete internet.
Le indagini, compiute dal nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria delle fiamme gialle, hanno permesso di appurare la violazione delle disposizioni di tutela del diritto d’autore in rete compiute nel corso di diversi mesi.
Tra i siti inibiti figurano i maggiori portali di streaming di musica e film nazionali ed internazionali.
Il nucleo anti contraffazione della Guardia di finanza sta procedendo al sequestro in data odierna.
Oscuramento sito web estero: decade senza rogatoria e non permette la confisca
Il sequestro di un sito internet estero, attuato attraverso un ordine di inibizione agli Internet service provider italiani (ISP), deve essere revocato se la Procura della Repubblica titolare delle indagini non provvedere a disporre successivamente al sequestro apposita rogatoria nel paese ove è collocato il sito.
Inoltre un sito internet, in ragione delle norme positive, non è assoggettabile a confisca.
E’ questa la ragione per la quale il Giudice delle Indagini preliminari di Roma il 4 aprile scorso, ha disposto la revoca del sequestro di un sito internet residente ad Hong Kong
accusato di svolgere attività illecite legate a scommesse e vendita di prodotti finanziari.
Prodotti che venivano venduti anche in Italia e che avevano per questo dato luogo ad un esposto presentato da un consumatore Italiano.
Il provvedimento è importante in quanto il Giudice sottolinea la strumentalità del provvedimento di sequestro rispetto all’ effettiva commissione del reato.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
GDPR: Privacy e attività giornalistica. Si parlerà anche del d lgs 101/2018
Privacy e attività giornalistica.
E’ questo il tema della giornata di approfondimento che si svolgerà Presso l’Universita’ di Cassino e del Lazio meridionale, il 13 settembre prossimo.
Relatori saranno esponenti del Garante per la protezione dei dati personali, Magistrati, Avvocati e giornalisti e docenti universitari.
Il tema affronterà necessariamente anche la recente pubblicazione del decreto legislativo di adeguamento n 101/2018 al Regolamento privacy GDPR, in vigore dal 19 settembre
Privacy e non solo. Perché la fede cieca nelle norme Ue inizia a vacillare
di Fulvio Sarzana
Nei prossimi giorni verrà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale il decreto italiano di armonizzazione al Regolamento Europeo sulla privacy (Gdpr), lungamente atteso. Il testo ha avuto una vita difficile. Presentato dal governo Gentiloni come ultimo atto della propria attività il 21 marzo in grande ritardo rispetto all’entrata in vigore del maggio 2016 in vista della piena operatività Fissata a maggio del 2018, il testo ha vissuto diverse vicissitudini. Il 21 marzo il governo Gentiloni approva in prima lettura il decreto di adeguamento.
Il presupposto di base di quel primo testo era l’applicazione integrale del Regolamento così come approvato dall’Unione Europea, facendo operare la supremazia del diritto comunitario rispetto al diritto nazionale, secondo i dettami affermatisi negli ultimi anni nel rapporto tra diritto comunitario e diritto nazionale Il motivo di fondo del primo testo era peraltro condivisibile in linea teorica e si basava sulla semplificazione ed il riordino della disciplina in materia di trattamento dei dati personali, in un contesto basato su una fede cieca nella regolamentazione comunitaria autoapplicantesi.
Il testo avrebbe dovuto sostituire integralmente il codice privacy, eliminando anche alcuni elementi di distonia con il regolamento stesso, ovvero le disposizioni penali a tutela degli interessati, non previsti nella disciplina comunitaria che si preoccupava principalmente del problema del ne bis in idem
I dubbi che erano sorti su quel primo testo era rappresentato dal fatto che la legge delega prevedeva principi diversi rispetto prima di tutto la permanenza in vita del codice per la protezione dei dati personali né si era affrontato nel testo della stessa legge l’abrogazione delle norme penali a presidio della tutela dei dati personali
segue su Formiche News
La Cassazione mette sotto accusa la crittografia PGP e le chat wathsapp
L’uso di tecnologie moderne al fine di eludere i dispositivi di intercettazione entra sempre più nei processi penali.
A finire sotto accusa in un procedimento terminato il 30 agosto del 2018 in Cassazione e relativo all’impugnazione di una ordinanza del Tribunale della libertà di Napoli è il software crittografico PGP ( pretty good privacy) e l’uso delle chat whatsApp.
Pretty Good Privacy (PGP), è una famiglia di software di crittografia per autenticazione e privacy, da cui è derivato lo standard OpenPGP.
È probabilmente il crittosistema più adottato al mondo, descritto dal crittografo Bruce Schneier come il modo per arrivare «probabilmente il più vicino alla crittografia di livello militare».
PGP è stato originariamente sviluppato da Phil Zimmermann nel 1991, e considerato addirittura all’inizio della propria storia alla pari di un’arma da guerra, costringendo lo stesso sviluppatore a divulgarlo al di fuori degli Stati Uniti.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Reati informatici niente reato
Reati informatici niente reato
La cancellazione dei log di navigazione nel corso di una perquisizione finalizzata al sequestro dei personal computer, non equivale a provare l’esistenza del reato informatico, nella fattispecie il reato di gioco d’azzardo.
E’ quanto ha disposto la terza sezione penale della Corte di Cassazione a fine agosto del 2018 su ricorso dell’avvocato specializzato in reati informatici.
La Corte ha accolto il ricorso dell’imputato annullandone la condanna con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello territoriale.
Secondo il Supremo Collegio: “Nel caso in esame la Corte d’appello è pervenuta alla affermazione di responsabilità dell’imputato in relazione a detto reato in modo illogico, in quanto ha ritenuto provato lo svolgimento del gioco d’azzardo, mediante gli apparecchi elettronici presenti nel circolo ricreativo di cui l’imputato è gestore, sulla base della astratta potenzialità di tali apparecchi a consentire l’esercizio del gioco, in assenza di elementi univoci indicativi dell’effettivo svolgimento del gioco.
Avvocato Roma: reati informatici
Carlo Sarzana di S.Ippolito, avvocato e fondatore dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati è il “padre” riconosciuto dei reati informatici, avendo dato, in qualità di Magistrato di Cassazione e Presidente aggiunto dei Giudici delle indagini preliminari di Roma, un contributo determinante alla creazione delle fattispecie introdotte dal codice penale e dalle leggi speciali.
Reati informatici niente reato
segue su NOVA-Il sole 24 ore
#Hatespeech, reato di tortura e violenza in rete: la polizia postale sequestra sito
Il Compartimento polizia postale e delle comunicazioni del Lazio, in esecuzione di un provvedimento del Giudice delle indagini preliminari di Roma, ha disposto in via di urgenza l’oscuramento del sito www.rigoremortis.com, per via delle immagini di violenza contenute nel sito stesso.
Il sequestro preventivo è stato disposto per la violazione dell’art 528 del codice penale, in virtù di quanto stabilito dall’art 15 della legge 8 febbraio 1948, n 47 ( legge sulla stampa) e dell’art 30, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n 223 ( legge Mammì).
L’imputazione provvisoria riporta anche uno dei primi casi di applicazione in Italia del reato di tortura, previsto dall’art 613 bis del codice penale, come introdotto dalla legge 14 luglio 2017 n. 110.
I provider italiani hanno già dato esecuzione alla misura.
Blockchain, bitcoin ed intelligenza artificiale su RAI UNO a CODICE
Giovedì 23 agosto 2018 la trasmissione di Rai uno Codice: la vita è digitale si è occupata anche di privacy, intelligenza artificiale e blockchain.
Fulvio Sarzana ha rilasciato una breve intervista.
qui la puntata integrale https://www.raiplay.it/video/2018/08/Codice-La-vita-e-digitale-Smaterializzare-lo-Spazio-a784c8e7-505d-4bf0-834b-8198fbaa7eb9.html
Bitcoin, truffa del rip-deal primo caso in Cassazione
I Bitcoin, anche se in un caso di truffa e per motivi incidentali rispetto alla loro natura, fanno il loro primo ingresso presso la Suprema Corte di Cassazione.
La sesta sezione penale della Corte di Cassazione a metà del 2018, ha infatti confermato la sentenza della Corte di appello di Milano che ha dichiarato l’esistenza delle condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di un cittadino italiano, presentata dal Governo della Confederazione elvetica per il reato di truffa (previsto dall’art. 146 cod. pen. elvetico), in esecuzione del mandato di cattura emesso il 24 ottobre 2017 dal P.m. del Cantone di Zurigo.
All’estradando, arrestato in esecuzione dell’indicato mandato di cattura, è stata applicata la misura della custodia in carcere poi sostituita con quella degli arresti domiciliari ritenuta adeguata a presidiare il pericolo di fuga.
I fatti, come delineati dalla relazione di accompagno della richiesta di estradizione redatta dalle autorità elvetiche, sono relativi ad una operazione di cambiavaluta realizzata con la tecnica del cd. Rip-Deal mediante raggiro e con astuzia avente ad oggetto il cambio di 179.002 Bitcoin in 200.000 euro in contanti presso un Hotel di Zurigo, qualificato come truffa, ai sensi dell’art. 146 del codice penale elvetico.
segue su NOVA-IL sole 24 ore
Italy integrates GDPR in national privacy legislation
The Italian Council of Ministers has on 8th August 2018 approved a decree which integrates GDPR into Italian Privacy law. The Decree will have to be published to the Italian Official Gazette to come into force.
The GDPR will overwrite part of the Italian Privacy Code (decreto legislativo n. 196/2003), it reformulates the duties and powers of the Italian DPA (Garante per la per il trattamento dei dati personali) and redefines the rules around administrative and criminal sanctions for breaches of the law.
Follow on https://www.datenschutz-notizen.de/italy-integrates-gdpr-in-national-privacy-legislation-3121038/
Il Decreto di armonizzazione privacy non è stato pubblicato, cosa succede ora?
Sta serpeggiando un certo nervosismo fra gli studiosi della privacy in vista della scadenza dell’ormai noto termine del 21 agosto.
Ad oggi 20 agosto, e salvo sorprese da qui a domani 21 agosto, il decreto di armonizzazione al GDPR non risulta pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.
È necessario ricordare che l’articolo 13 della legge n. 163 del 2017, delegava il Governo ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (21 novembre 2017), e dunque entro il 21 maggio 2018, uno o più decreti legislativi per armonizzare il sistema italiano alla nuova disciplina europea.
Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012 il termine di scadenza della delega, in assenza dei due pareri delle Commissioni dei rispettivi rami parlamentari ( che sono poi giunti n.d.r.) , è prorogato di novanta giorni, e, quindi, sino al 21 agosto 2018.
Ad oggi però 20 agosto non è stato pubblicato, a quanto sembra, il Decreto nella Gazzetta Ufficiale.
Cosa succede ora, se tra il 20 ed il 21 non viene pubblicato il decreto?
Niente!
Il decreto delegato infatti si perfeziona, secondo l’insegnamento tradizionale della Corte Costituzionale, in relazione agli art 76 e 87, V comma della Costituzione, all’atto della firma del decreto da parte del Presidente della Repubblica ( l’emanazione), e non all’atto della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, che può anche essere effettuata mesi dopo, senza che ciò possa inficiare in alcun modo la validità del decreto.
E il decreto sarebbe stato firmato ( il condizionale qui è d’obbligo) nella settimana del 10 agosto 2018, secondo quanto riportato dalla stessa Presidenza della Repubblica http://www.quirinale.it/page/2018_m08d06
La pubblicazione in Gazzetta è infatti un semplice requisito di efficacia e non una condizione di validità del decreto.
Quindi calma, non sbirciate in continuazione la Gazzetta Ufficiale, e godetevi le meritate vacanze!
Buona privacy a tutti!
Cassazione: insulto via email per mancati pagamenti non è reato
Lo stato d’ira palesato via email a più persone da parte di colui che non riceve un pagamento promesso non è punibile operando la scriminante prevista dall’art 599, 2 comma del codice penale a mente del quale ” Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dall’articolo 595 ( che punisce la diffamazione n.d.r.) nello stato d’ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso”.
Tanto più quando questo stato d’ira sia alimentato da commenti di altri utenti sui social network a causa dei mancati adempimenti da parte del debitore.
E’ quanto ha stabilito la Cassazione in una sentenza emessa in sede penale a metà agosto del 2018.
Il Supremo Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso della parte civile che contestava l’assoluzione nei due gradi di giudizio di un soggetto che aveva inviato una mail ingiuriosa a più destinatari per via di un mancato pagamento di fatture.
In particolare la vicenda traeva origine da una sentenza del Tribunale di Torino che confermava a sua volta la sentenza del Giudice di Pace della città transalpina, con la quale l’imputato era stato assolto dal reato ex art. 595 c.p., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo operante l’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, c.p.
In particolare la vicenda traeva origine da una sentenza del Tribunale di Torino che confermava a sua volta la sentenza del Giudice di Pace della città transalpina, con la quale l’imputato era stato assolto dal reato ex art. 595 c.p., con la formula “perché il fatto non costituisce reato”, ritenendo operante l’esimente della provocazione di cui all’art. 599, comma 2, c.p.
I giudici di merito avevano ritenuto che le offese contenute nella e-mail fossero giustificate, costituendo esse il portato di uno stato di esasperazione dell’imputato dovuto al comportamento della società il quale non aveva adempiuto, fino a quel momento, al pagamento delle fatture per le prestazioni da lui eseguite (in virtù della concessione alla p.o., con la stipula di un contratto di collaborazione online, dell’inserzione di pubblicità sul proprio sito); tale stato di esasperazione era alimentato, altresì, dal protrarsi del silenzio rispetto alle richieste di pagamento, nonché dalla circostanza per cui l’imputato aveva appreso da commenti presenti su altri siti internet che la società si era resa inadempiente anche con altri soggetti.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Ricorso tar Diritto telecomunicazioni
![]()
Ricorso tar Diritto telecomunicazioni
La delibera agcom sul modem libero a rischio impugnazione dagli avvocati davanti al tar.
Il TAR è competente a giudicare sui ricorsi, proposti contro atti amministrativi, da privati che si ritengano lesi (in maniera non conforme all’ordinamento giuridico) in un proprio interesse legittimo. Si tratta di giudici amministrativi di primo grado, le cui sentenze sono appellabili dinanzi al Consiglio di Stato. Per il medesimo motivo, è l’unico tipo di magistratura speciale a prevedere solo due gradi di giudizio.
Il TAR del Lazio è competente per le controversie relative ad atti provenienti da una amministrazione statale avente competenza ultraregionale (eccezion fatta per gli atti dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, per i quali la competenza spetta invece al TAR della Lombardia).
Con la propria decisione il TAR, ove ritenga fondato il ricorso, annulla il provvedimento impugnato, e l’autorità amministrativa dovrà uniformarsi ai criteri in essa fissati; le sentenze del TAR sono immediatamente esecutive e acquistano valore di cosa giudicata: il caso concreto deciso non può essere dedotto in altro giudizio, ove, entro sessanta giorni dalla notificazione della decisione, non sia stato proposto appello. Le decisioni e le ordinanze dei TAR possono essere appellate davanti al Consiglio di Stato.
Quelle del Tar Sicilia, invece, davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana (un organo, previsto dalla Statuto siciliano, che agisce come una sezione staccata del Consiglio di Stato).
azioni all’antitrust relative alle pratiche commerciali scorrette.
Ricorso tar Diritto telecomunicazioni
Ecco il decreto di agosto Privacy: 8 mesi di grazia e sanzioni penali
Questa sera 8 agosto 2018 il Consiglio dei Ministri licenziara’, salvo sorprese, il decreto di adeguamento al Regolamento privacy, il cui termine scade il 21 agosto.
tra le novità del testo inviato in diramazione ieri e oggetto di un serrato preconsiglio dei Ministri lo stesso 8 agosto vi sono i seguenti principi:
In parziale accoglimento di quanto richiesto dalla Commissione speciale per gli atti urgenti del governo il testo dovrebbe prevedere un periodo di “grazia “ di 8 mesi all’interno del quale il garante privacy dovrà adottare particolare cautela nell’attività ispettiva e sanzionatoria.
le piccole e medie imprese potranno essere oggetto di provvedimenti di esenzione del Garante Privacy.
il Garante adotterà speciali misure di garanzia per i dati particolari ( sopratutto quelli relativi alla salute) sentito il Ministero della salute.
Sanzioni fino a 10 milioni di euro per chi non fa là valutazione di impatto dati ( DPIA).
Il provvedimento conferma la permanenza in vita del codice per la protezione dei dati personali e il rafforzamento delle sanzioni penali che anzi vengono ampliate con la previsione del danno come elemento caratterizzante accanto allo scopo di profitto.
intodotto il concetto di trattamento di dati su larga scala come elemento caratterizzante dei reati previsti dall’art 167 bis e ter del codice privacy.
il Pubblico Ministero dovrà però chiedere lumi al garante, il quale deciderà se ci sono gli estremi del reato nel corso del procedimento penale, e questo alla luce dei principi di obbligatorietà dell’azione penale appare poco comprensibile.
Prevista l’istituzione del DPO anche nel settore giudiziario ma le autorità giurisdizionali saranno esentate dalle sanzioni previste dal regolamento privacy.
Introdotte limitazioni al trattamento dei dati in caso di whistleblowing.
Mantenute le sazioni amministrative solo nel massimo nonostante la chiara indicazione della Commissione parlamentare sugli atti urgenti del governo, che aveva segnalato la necessità di introdurre anche i minimi edittali, ma il procedimento davanti al Garante sarà improntato al principio del contraddittorio in uso anche ad altre autorità.
curriculum per gli aspiranti commissari sul sito del garante e del Parlamento.
a breve tutte le altre norme in maniera dettagliata
Cassazione e Responsabilità della società ex art. 24 d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231. Istanza di riesame.
L’Amministratore di una società di capitali può impugnare per Cassazione un provvedimento del Tribunale del riesame, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 316 ter e 640 bis cod. pen. contestati al legale rappresentante della società?
Si, a meno che il Tribunale del riesame non emetta un provvedimento ordinatorio di integrazione della documentazione depositata dal Pubblico Ministero ai fini del riesame.
E’ quanto ha stabilito la Suprema corte di Cassazione su ricorso dell’avvocato penalista per conto di una società.
Si trattava dell’ Art. 24, d. Igs. 8 giugno 2001, n. 231., ovvero l’Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente
pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico.
La norma prevede che:
1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se omesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all´ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l´ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall´articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).
Secondo la Suprema Corte il ricorso è inammissibile, perché proposto in ipotesi non consentita. 2. L’art. 311 cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione “contro le decisioni emesse a norma degli articoli 309 e 310” e, quindi, per quanto rileva in questa sede, contro le decisioni che, se non dichiarano inammissibile la richiesta, annullano, confermano o riformano l’ordinanza oggetto del riesame. Nel caso di specie, il provvedimento del Tribunale del riesame impugnato è stato di carattere interlocutorio, non ponendosi al di fuori del sistema processuale né determinando alcuna stasi del procedimento con l’impossibilità di proseguirlo: con tutta evidenza, non si tratta di provvedimento abnorme, tant’è che con il ricorso si è poi dedotta la violazione di legge (anche se erroneamente con riferimento alla lettera b) dell’art. 606 del codice di rito). Le censure formulate potranno essere esaminate, ove riproposte, con l’eventuale ricorso avverso la decisione definitiva successivamente intervenuta.
Diritto delle telecomunicazioni: modem libero ed agcom
Repubblica 2 agosto 2018
Banda larga, via libera dell’Agcom: utenti liberi di utilizzare qualsiasi modem
“Il pacchetto di misure adottato, ha spiegato Nicita, contribuirà a rafforzare la libera e consapevole scelta dei consumatori italiani e la creazione di un ecosistema competitivo, favorevole all’innovazione tecnologica, sia in termini di servizi di connettività più performanti che di sviluppo di apparecchi terminali più evoluti e rispondenti alle necessità dei cittadini”. Aggiunge Fulvio Sarzana, avvocato esperto di tecnologie digitali: “la delibera avrà successo se riuscirà a contrastare davvero i diversi costi nascosti inventati dagli operatori. Come quelli di attivazione o di assistenza tecnica obbligatoria a fronte di modem gratuito; o costi di disdetta e restituzione del prodotto”.
Multa di 300000 euro ad Amazon per violazione norme postali
Tre società del gruppo Amazon sono state multate dall’autorita’ per le garanzie nelle comunicazioni ( agcom) per un totale di 300000 euro.
L’ordinanza ingiunzione dell’agcom irroga alle società del gruppo Amazon operanti in Italia (Amazon Italia Transport, Amazon Italia Logistica e Amazon Italia Service), in solido con le società controllanti totalitarie operanti in Lussemburgo, sanzioni, per un ammontare complessivo di 300 mila euro, per aver esercitato attività postale, vale a dire il servizio di consegna dei pacchi, senza la prevista autorizzazione. Le condotte illecite accertate riguardano, in particolare, l’organizzazione di una rete unitaria per svolgere il servizio di consegna dei prodotti di venditori terzi e la gestione dei punti di recapito (locker).
Più modem per tutti. L’Italia approva per prima norma su net
L’Italia, prima fra tutti gli Stati Europei, con l’eccezione della Germania, si dota di un provvedimento che incide direttamente sulla net neutrality.
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato le misure attuative del regolamento europeo riguardante l’accesso ad una rete Internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali utilizzate per l’accesso da postazione fissa. Le misure si inseriscono nel quadro normativo in materia di concorrenza sui mercati delle apparecchiature terminali di comunicazioni elettroniche e di armonizzazione delle regole relative alla messa a disposizione commerciale secondo i requisiti tecnici e di conformità delle apparecchiature previste dal diritto europeo. Al fine di consentire scelte consapevoli e informate, nonché di tutelare i consumatori finali, la decisione dell’Autorità delinea gli elementi essenziali e il dettaglio dei prezzi e delle modalità di vendita dei terminali e dei servizi collegati ricadenti sui fornitori di servizi di accesso alla rete, in base a quanto previsto agli articoli 70 e 71 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il provvedimento, relatore Antonio Nicita, è frutto di una estesa consultazione pubblica che ha coinvolto tutti i principali operatori che forniscono connettività, le associazioni di categoria in ambito industriale, artigianale, manifatturiero e del commercio al dettaglio, associazioni a carattere civico e consumeristico, e ha visto anche singoli utenti partecipare con i propri contributi.
Critica ai danni di politico sul web: è diffamazione se si riportano fatti non veri
Il diritto di critica sul web e nelle testate tradizionali nei confronti dei politici è molto più ampio di quanto avviene nei confronti dei privati cittadini, a meno che si attribuiscano allo stesso politico fatti non veri allegati a sostegno delle proprie opinioni e delle conseguenti censure, nel qual caso si risponde di diffamazione.
E’ quanto affermato dalla Cassazione in una sentenza del 26 luglio 2018 nei confronti del titolare di un sito amatoriale di una cittadina campana.
I Giudici di Palazzo Cavour ricordano come “e’ pur vero che in tema di diffamazione a mezzo stampa, il rispetto della verità del fatto assume, in riferimento all’esercizio del diritto di critica politica, un rilievo più limitato e necessariamente affievolito rispetto al diritto di cronaca, in quanto la critica, ed ancor più quella politica, quale espressione di opinione meramente soggettiva, ha per sua natura carattere congetturale, che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica; tuttavia presupposto imprescindibile per l’applicazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di critica è la verità sostanziale del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica ; infatti ai fini dell’applicazione dell’esimente di cui all’art. 51 cod. pen., la critica politica – che nell’ambito della polemica fra contrapposti schieramenti può anche tradursi in valutazioni e commenti tipicamente «di parte», cioè non obiettivi – deve pur sempre fondarsi sull’attribuzione di fatti veri, posto che nessuna interpretazione soggettiva, che sia fonte di discredito per la persona che ne sia investita, può ritenersi rapportabile al lecito esercizio del diritto di critica, quando tragga le sue premesse da una prospettazione dei fatti opposta alla verità.
segue su NOVA-IL sole 24 ore
Reati informatici: come difendersi
Reati informatici: come difendersi
Reati informatici e telematici.
Come difendersi in giudizio? Quali prove portare? La parte civile nei reati informatici. I sequestri di computer e di smartphone.
In Italia, la prima vera normativa contro i cyber crime è stata la legge 547 del 1993 (“Modificazioni ed integrazioni alle norme del Codice Penale e del codice di procedura procedura penale in tema di criminalità informatica”) che ha modificato e integrato le norme del codice penale e del codice di procedura penale relative alla criminalità informatica.
Quali sono i reati informatici
Possiamo suddividere i reati informatici disciplinati dal nostro ordinamento in quattro macro-categorie:
– la frode informatica, prevista dall’articolo 640 ter del codice penale che consiste nell’alterare un sistema informatico allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto;
– l’accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter del codice penale);
– la detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici e telematici (615 quater del codice penale);
– la diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies del codice penale).
In alcune legislazioni, come quella statunitense, perché l’intrusore sia punito non basta il semplice accesso al sistema informatico. Ma è necessario che vengano effettuati gravi danni economici o che siano compiute condotte sanzionate penalmente, successive all’introduzione. Questo crea una grande differenza tra due figure:
– gli hacker, che non vengono quasi mai sanzionati, sono quelli che accedono a un sistema informatico solo per il piacere di vincere la sfida, o per segnalarne le vulnerabilità all’amministratore;
– i cracker, che dopo l’accesso carpiscono o distruggono informazioni e dati, vengono invece condannati.
Una distinzione che non esiste nel nostro ordinamento, come spiega Fulvio Sarzana, l’avvocato cassazionista dello studio legale di Roma, Sarzana e Assocati.
Per la legge italiana, quindi, hacker e cracker sono entrambi rei, indipendentemente dalle loro motivazioni.
Reati informatici: come difendersi
Email diffamatoria inoltrata a più persone: non è diffamazione aggravata
La Corte di Cassazione interviene nuovamente a fine luglio 2018, in tema di reati informatici, stabilendo che, inoltrare una mail offensiva a più destinatari, qualora il numero dei riceventi non sia illimitato, non costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell’art 595, 3 comma codice penale.
Il ricorso era stato presentato dalla parte civile mentre l’avvocato dell’imputato aveva sollevato questioni procedurali sul riparto di competenza tra giudice di pace e tribunale.
La Cassazione, accogliendo il ricorso del Cassazionista che difendeva la parte civile e discostandosi da quanto in precedenza stabilito in relazione ad un invio di mail diffamatorie ad una pluralità di destinatari, ed a quanto deciso da diverso tempo in relazione ad una diffamazione su Facebook, non considera in questo caso la diffusività del mezzo tale da giustificare la contestazione del reato aggravato.
Secondo il Supremo Collegio, “il terzo comma dell’art.595 riguarda il caso in cui l’offesa sia arrecata con il mezzo della stampa o comunque con mezzo pubblicitario potenzialmente diffusivo e non può essere esteso sino a ricomprendere il caso in cui l’offesa sia stata arrecata con uno scritto inoltrato per conoscenza a un numero circoscritto e limitato di destinatari, personalmente individuati e determinati, a cui la missiva è stata diretta per renderli informati del suo contenuto, sia pure per posta elettronica.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Corte di Cassazione responsabilità della società e sequestro preventivo
La persona fisica autrice del reato presupposto, ai sensi degli artt. 53 d. Igs. n. 231 del 2001 e 322 cod. proc. pen., non è legittimata a proporre riesame avverso il provvedimento di sequestro preventivo disposto esclusivamente nei confronti della persona giuridica, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001.
E’quanto ha stabilito sesta sezione penale della Corte di Cassazione, che ha confermato in materia l’orientamento delle Sezioni Unite.
Queste ultime hanno evidenziato come il complesso normativo delineato dal d. Igs. n. 231 del 2001 “sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo ed abbia evidenti ragioni di contiguità con l’ordinamento penale per via, soprattutto, della connessione con la commissione di un reato, che ne costituisce il primo presupposto, della severità dell’apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento”.
Partendo da tali premesse, la Corte ha ritenuto che il reato commesso dal soggetto inserito nella compagine dell’ente, in vista del perseguimento dell’interesse o del vantaggio di questo, è sicuramente qualificabile come “proprio” anche della persona giuridica; tuttavia, secondo la Corte, la responsabilità della persona fisica si estende “per rimbalzo” dall’individuo all’ente collettivo solo a condizione che siano individuati “precisi canali che colleghino teleologicamente l’azione dell’uno all’interesse dell’altro e, quindi, gli elementi indicativi della colpa di organizzazione dell’ente, che rendono autonoma la responsabilità del medesimo ente”.
Dunque una responsabilità autonoma: l’ente è chiamato a rispondere per un fatto proprio che ha per presupposto il reato compiuto dalla persona fisica ma è che è “attribuito” alla persona giuridica secondo criteri di imputazione oggettivi e soggettivi propri.
Il corollario che ne deriva è che la persona fisica autrice del reato presupposto è un soggetto terzo rispetto al sequestro preventivo disposto, ai sensi del d. Igs. n. 231 del 2001, esclusivamente nei confronti della persona giuridica; essa non è coindagata o coimputata per lo stesso illecito, non è la persona alla quale le cose sono state sequestrate, dovendo identificarsi questa nella persona giuridica, non è, almeno in astratto, la persona che avrebbe diritto alla restituzione di quanto in sequestro, essendo i beni appartenenti all’ente.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
Castelsardo: Appalti, la Corte di Cassazione accoglie il Ricorso di Sarzana e Associati.
Le Parti hanno l’onere di contestate le affermazioni avversarie e di allegare tutte le prove entro i termini di preclusione previsti dall’art 183, VI comma cpc, rimanendo preclusa la possibilità di eccepire nuove prove in sede di comparsa conclusionale.
In caso di smarrimento del fascicolo il Giudice di merito deve disporre il deposito dei documenti e degli atti senza una specifica richiesta delle Parti.
Sono questi i principi di diritto stabiliti dalla terza sezione civile della Corte di Cassazione, che ha accolto con sentenza n 19142 del 2018, il ricorso di uno dei costruttori impegnati nella realizzazione dei complessi immobiliari della cittadina marina della Sardegna del Nord, assistito dall’Avv Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati.
La controversia verteva in materia di appalti, secondo quanto previsto dagli art 1655 e seguenti del codice civile.
La disciplina giuridica dell’appalto è contenuta al capo VII “dell’appalto”, del titolo III “dei singoli contratti”, del libro IV “delle obbligazioni” del codice civile dall’articolo 1655 all’articolo 1677.
L’articolo 1655 del codice civile rubricato “nozione” definisce il contratto di appalto e recita testualmente:
“l’appalto è il contratto con il quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
Interpretando l’articolo si evince che l’appalto è un contratto bilaterale, consensuale e a titolo oneroso, con il quale una parte chiamata appaltatore, si impegna nei confronti di un’altra parte denominata appaltante o committente.
Cassazione: no alla confisca del software se reato prescritto
Non si può confiscare un software in caso di violazione del diritto d’autore se vi è un proscioglimento per prescrizione.
In altre parole la prescrizione non rientra tra i provvedimenti che legittimano la confisca obbligatoria, in caso di violazione delle norme di tutela dei programmi per elaboratore, che si chiudano
senza una condanna effettiva o con un patteggiamento.
E’ quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con sentenza dei primi di luglio del 2018.
Il Supremo Collegio ha ricordato che ” Questa Terza Sezione ha già affermato il principio di diritto, al quale va data continuità, secondo cui la confisca prevista dall’articolo 171-sexies, I. 22
aprile 1941, n. 633 per le violazioni in materia di diritto d’autore deve essere obbligatoriamente disposta solo in presenza di una sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta.
In particolare, la confisca degli strumenti e del materiale servito a commettere i reati di cui alla I. n. 633 del 1941, articoli 171-bis (qui in esame), 171-ter e 171-quater, nonché delle videocassette e
degli altri supporti audiovisivi o fonografici, deve essere disposta (solo) in casa di condanna, sia pure a pena patteggiata, in quanto l’avverbio “sempre”, che compare al secondo comma dell’articolo
171-sexies, non sta a significare che alla confisca si debba provvedere in ogni caso e, quindi, anche a prescindere dalla condanna, ma soltanto che la stessa misura di sicurezza, in caso di condanna
(sia pur ex art. 444 cod. proc. pen.), non è facoltativa, ma deve sempre essere applicata.
segue su NOVA-Il sole 24 ore
FIBRA: disposizioni regolamentari AGCOM
AGCOM: OPERATORI POTRANNO USARE IL TERMINE “FIBRA” NELLE
OFFERTE COMMERCIALI SOLO SE L’INFRASTRUTTURA È FTTH/FTTB
Specifici simboli dovranno segnalare in maniera semplificata il
tipo di connessione offerta
Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il
provvedimento che definisce le modalità con cui le imprese dovranno d’ora in
avanti comunicare le caratteristiche delle diverse tipologie di infrastruttura fisica
utilizzate per l’erogazione dei servizi di connettività, in ottemperanza al decreto
legge n.148 del 16 ottobre 2017. Il provvedimento, relatore Antonio Nicita,
stabilisce che gli operatori che forniscono questi servizi tramite connessione fissa
dovranno garantire, sia nei messaggi pubblicitari sia nelle comunicazioni
commerciali e contrattuali, piena trasparenza nella presentazione delle
infrastrutture fisiche sulle quali sono forniti i servizi. In particolare, gli operatori
potranno usare il termine “fibra” (e affiancarvi aggettivi superlativi o accrescitivi),
senza ulteriori precisazioni tecniche, solo se l’infrastruttura sottostante sia
costituita esclusivamente da una rete di accesso in fibra, almeno nei collegamenti
orizzontali fino all’edificio (FTTB) o fino all’unità immobiliare dell’utente (FTTH).
Nei casi in cui la fibra invece arrivi soltanto fino a nodi intermedi, come l’armadio
di strada (FTTC, Fiber To The Cabinet) o la stazione radio base (FWA, Fixed
Wireless Access), gli operatori non potranno usare la denominazione “fibra” se
non affiancata alla dicitura “su rete mista rame” o “su rete mista radio”,
presentandola in ogni caso in termini di uguale leggibilità o udibilità. Nei casi in
cui l’infrastruttura sottostante non preveda l’utilizzo di fibra o comunque non abiliti
la fruizione di servizi a banda ultralarga non potranno in alcun caso utilizzare il
termine” fibra”.
In aggiunta alle previsioni sulla denominazione dell’infrastruttura fisica, l’Autorità
ha stabilito gli obblighi informativi di dettaglio che gli operatori dovranno in ogni
caso assolvere nella comunicazione dedicata con i clienti finali. Nei canali
commerciali mirati, gli operatori dovranno fornire al cliente una descrizione più
approfondita che aggiunga alla descrizione della specifica architettura di rete
anche il tipo di tecnologia impiegata, prevedendo inoltre la possibilità per gli utenti
di verificare la velocità di navigazione e la latenza del servizio offerto in upload e
download.
Relativamente ai messaggi pubblicitari e alle comunicazioni commerciali al
pubblico, gli operatori dovranno integrare le comunicazioni con specifici simboli
volti a segnalare, in maniera semplificata, il tipo di infrastruttura utilizzato. Con il
colore verde e la denominazione “F” sottotitolata “fibra” si dovranno indicare le
infrastrutture con la fibra fino all’unità immobiliare o all’edificio, con il colore giallo
e la denominazione “FR”, sottotitolata “fibra mista rame” o “fibra mista radio”, le
altre architetture con fibra solo fino a nodi intermedi abilitanti connessioni a banda
ultralarga, mentre dovrà essere utilizzato il colore rosso e le diciture “R”,
sottotitolata “rame” o “radio”, per tutte le altre architetture che non prevedono fibra
nella rete d’accesso e/o che comunque non abilitano l’utilizzo di servizi a banda
ultralarga.
L’utilizzo dei suddetti simboli è avviato, in via sperimentale, per un periodo
compreso tra l’entrata in vigore del provvedimento fino al 31 dicembre 2018.
Blockchain e intelligenza artificiale aspetti legali
Quali leggi governano ad oggi la tecnologia #blockchain?
Quali sono le regole applicabili a questi nuovi mondi?
Qui l’intervento di Fulvio Sarzana, avvocato, Studio legale Sarzana e professore straordinario di “diritto della società digitale”, che durante il convegno di Intelligence Collettiva ha cercato di aiutarci a capire in quale quadro normativo si posizionano le tecnologie come la blockchain.
https://www.facebook.com/AngeloTofalo.M5S/videos/1522628744516252/?hc_ref=ARR7B9S6ZRtuH58TxKL7NUYHfAv6BRT2Rz6L5bOI3SJQo-UzjbafHk8Zs3hQ59bCw3I&fref=nf
Master Privacy Officer ( DPO) e Consulente Privacy
Reggio Emilia, 3 luglio 2018
Fulvio Sarzana, Studio legale Sarzana e Associati
Temi:
– Profilazioni e pubblicità comportamentale
– Privacy & social network, cookie e altre tecnologie di tracciamento. Il native advertising e la viralizzazione pubblicitaria
– Big Data e analisi generali per fini statistici o commerciali: la pseudonimizzazione dei dati come nuova frontiera
– Internet delle Cose tra protezione dei dati e tutela costituzionale della sfera privata e domestica
– Privacy e diritto di cronaca/critica: giornali, blog, live twitting ecc.
– Dati personali in ambito sanitario digitale: Dossier e Fascicolo Sanitario Elettronico, Cartella Clinica digitale
– Il cloud computing come servizio tecnologico esternalizzato: profili privacy
– Trasferimenti di dati personali all’estero: Binding Corporate Rules, Clausole standard UE, Privacy Shield e altri strumenti
– Norme privacy applicabili alle multinazionali e alle imprese italiane o europee operanti all’estero, autorità competenti
Bitcoin e criptovalute: sequestro della procura di Roma su 9 siti e pagine facebook
Il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza di Roma sta eseguendo 9 provvedimenti di sequestro preventivo a carico di altrettanti siti internet
e pagine facebook dediti al trading su criptovalute.
Il provvedimento è stato firmato dal GIP di Roma.
I siti, all’interno del quale è riportata la terminologia “bitcoin”, farebbero parte di un network internazionale che promette alti guadagni dallo scambio di prodotti finanziari su criptovalute.
Il provvedimento cautelare segue ad un “warning” effettuato dalla CONSOB a gennaio del 2018 e riguarda siti che svolgono attività di trading automatico e social trading.
La particolarità del provvedimento, oltre all’oggetto del sequestro, è rappresentato dal sequestro contestuale di pagine Facebook associate al trading sulle criptovalute.
I ritratti del Coraggio. Lo Stato ed i Suoi Magistrati. A Palermo, il 5 luglio.
Ritratti del coraggio. Lo Stato italiano e i suoi magistrati”:
Questo il titolo del Convegno che si terrà a Palermo il mattino del 5 luglio 2018, nella Sala Mattarella del Palazzo dei Normanni (sede dell’Assemblea Regionale), in piazza Indipendenza. Dopo i saluti delle autorità locali, alle 11 avrà inizio la sessione in ricordo di 27 magistrati assassinati, nel corso della quale parleranno vari operatori del settore.
Tra questi: il Procuratore della Repubblica di Palermo Franco Lo Voi, e il Procuratore generale Ignazio De Francisci, i procuratori generali della Corte d’Appello di Bologna, di Bari, di Firenze e di Perugia, Piercamillo Davigo, presidente della seconda sezione penale della suprema Corte di Cassazione, e il Generale Riccardi, comandante dell’Unità per la tutale forestale, ambientale e agroalimentare.
Nel pomeriggio dello stesso giorno, nel paesino palermitano di Ciminna si terrà la piantumazione della quercia e la posa del monumento offerto dall’Arma dei Carabinieri in memoria dei magistrati italiani assassinati.
Concluderà l’Avv. Prof. Fulvio Sarzana di S.Ippolito
http://www.raistoria.rai.it/articoli/ritratti-del-coraggio-un-convegno-a-palermo/41471/default.aspx
Dalla link Tax ai sistemi di filtraggio per il copyright: il Convegno del CGT
Si parlerà anche della recente approvazione della riforma europea sul copyright che ha messo in risalto un aspetto piuttosto delicato, legato a macchine, algoritmi e sistemi di filtraggi, Il 29 Giugno dalle 9 alle 14, nel corso del Convegno annuale del Circolo dei Giuristi telematici che si svolgerà a Venezia.
Fulvio Sarzana in particolare affronterà il tema di quelle che i critici chiamano macchine da censura, ovvero macchine che, attraverso specifici algoritmi, filtreranno i contenuti al fine di tutelare il diritto d’autore.
Ma quanto, nel fare questo, potranno limitare la libertà degli individui e come eventualmente porre rimedio a questa controindicazione?
Nel Convegno 2018 si intende esaminare l’evoluzione del rapporto fra diritto e tecnologie,
approfondendo sotto la lente giuridica i temi più innovativi e problematici del panorama odierno.
Nell’incessante evoluzione della nostra società, dove le tecnologie pervadono gli oggetti e danno “vita”
a nuovi soggetti, la relazione dinamica fra diritto e nuove tecnologie riguarda i diversi rami del diritto
(civile, penale, amministrativo, tributario, processuale etc.). In modo multidisciplinare il Convegno
vuole affrontare, attraverso i contributi dei Relatori, le tematiche giuridiche più urgenti poste dalle
tecnologie digitali, stimolando riflessioni, confronti e possibili soluzioni.
L’evento è gratuito ed è stato accreditato presso l’Ordine degli Avvocati di Venezia con il riconoscimento di 6 crediti formativi e presso l’Ordine Nazionale dei Giornalisti con il riconoscimento di 5 crediti formativi.
https://www.eventbrite.it/e/biglietti-diritto-uomini-e-macchine-tra-regole-e-futuro-informazione-circolazione-dei-dati-privacy-e-nuove-47059059915
Blockchain, bitcoin, intelligenza artificiale
Tra le opportunità offerte dalla tecnologia Blockchain non c’è solo lo sviluppo di criptovalute. La catena di blocchi, la cui applicazione più nota è quella del Bitcoin, è in realtà uno strumento versatile che potrebbe essere utilizzato anche in ambito intelligence o per arginare uno dei fenomeni più pericolosi con i quali ci si confronta oggi in Rete, quello delle fake news.
IL CONVEGNO ALLA CAMERA
Queste prospettive sono state analizzate stamane nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, dove si è tenuto un nuovo convegno nell’ambito del ciclo di incontri Intelligence Collettiva, promosso con l’obiettivo di “diffondere la cultura della sicurezza tra tutti i cittadini” e di “puntare a costruire una società resiliente e dal carattere innovativo” dal sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo (M5S), già componente, durante la passata legislatura, del Copasir, il comitato parlamentare di vigilanza sui servizi segreti.
CHE COS’È E COSA CONSENTE DI FARE
Quando si parla di questa tecnologia ci si riferisce, secondo le definizioni più diffuse, a un database strutturato in blocchi (Block) o nodi di rete che sono tra loro collegati (Chain) in modo che ogni transazione avviata sulla rete debba essere validata dalla rete stessa. In sintesi la Blockchain è rappresentata da una catena di blocchi che contengono e gestiscono più transazioni.
Con Blockchain vengono scambiati dati in modo crittografato, quindi non viaggiano mai dati in chiaro ma i dati vengono memorizzati all’interno del database. Quello che si ha su Blockchain è un’impronta crittografica di relazione con le informazioni memorizzate all’interno del database, piuttosto che vengono crittografati per essere poi decriptati solo a fronte di determinati livelli di permesso. Quindi, da un determinato punto di vista, questa concezione rende il sistema più affidabile – perché i dati non viaggiano mai in chiaro -, dall’altro il concetto di avere questa informazione ridondante su una serie di nodi che costituiscono i registri distribuiti del network Blockchain assicura l’impossibilità di avere un punto di fallimento unico del sistema come avviene nei sistemi centralizzati. Perché anche attaccando un nodo e andando ad hackerare un nodo di fatto queste informazioni sono replicate sugli altri nodi.
Come detto, gli utilizzi pratici di tutto ciò sono praticamente infiniti: non solo banche e finanza, ma anche sanità, supply chain e persino cyber security e salvaguardia dei processi democratici.
segue su FORMICHE NEWS
Blockchain e intelligenza artificiale
Nel settimo evento del ciclo Intelligence Collettiva il focus sarà sulla tecnologia #blockchain con:
Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico
Sottosegretario di Stato alla Difesa Angelo Tofalo Introduzione al VII evento di Intelligence Collettiva
Sottosegretario di Stato alla Difesa Raffaele Volpi
Dott Nicolò Russo – Co-founder & Data Scientist TrueInChain, Dottorando IASSP – “Il funzionamento della tecnologia Blockchain”
Dott Federico Squartino– Fisico, PhD in Bioinformatica, esperto di Blockchain, sistemi distribuiti e crittografia – “Blockchain e identità digitale”
Dott Marco Franco – Segretario generale IASSP, co-founder e project leader di TInC – “Post verità e democrazia: la blockchain ci salverà dalle fake news?”
Avv. Fulvio Sarzana – Professore straordinario di “Diritto della società digitale” – “Profili normativi e regolamentari della Blockchain e dell’intelligenza artificiale”
Dott Vincenzo Di Nicola– Co-Ceo di Conio S.r.l. (Portafoglio Bitcoin Conio) – “Dal Bitcoin alle votazioni: la Blockchain per una democrazia diretta”
Sanzioni AGID codice dell’amministrazione digitale CAD
È in vigore dal 5 giugno 2018 il Regolamento per la vigilanza e per l’esercizio del potere sanzionatorio di AGID, previsto dall’art. 32-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni).
Il Regolamento disciplina le funzioni di vigilanza verso i soggetti qualificati o accreditati, iscritti negli elenchi pubblici gestiti da AGID:
- Prestatori di servizi fiduciari qualificati;
- Gestori di Posta Elettronica Certificata;
- Conservatori di documenti digitali;
- Identity Provider SPID.
Nell’esercizio di tali funzioni AGID può prevedere, per i soggetti che violano gli obblighi del Regolamento eIDAS o del Codice dell’Amministrazione Digitale, sanzioni amministrative previste dall’articolo 32-bis del CAD che, a seconda della gravità o dell’entità del danno provocato, variano da un minimo di 40.000,00 a un massimo di euro 400.000,00 euro.
Nel caso di violazioni “gravi”, AGID può anche disporre la cancellazione del fornitore del servizio dall’elenco dei soggetti qualificati e il divieto di accreditamento o qualificazione fino ad un massimo di due anni.
diritto, intelligenza artificiale e robot
Siamo lieti di annunciare il programma definitivo del Convegno annuale del circolo dei giuristi telematici, dedicato a “Diritto, uomini e macchine: tra regole e futuro”, quest’anno nella prestigiosa sede del Tribunale Civile di Rialto – ex Aula Assise a Venezia – Sestiere San Polo 119, il 29 giugno dalle ore 9.00 alle 14.00.
Nel Convegno 2018 si intende esaminare l’evoluzione del rapporto fra diritto e tecnologie, approfondendo sotto la lente giuridica i temi più innovativi e problematici del panorama odierno.
A Roma si discute di blockchain con i maggiori esperti
Una Blockchain tutta italiana, nuovi adempimenti privacy e misure per combattere la concorrenza sleale in materia di telecomunicazioni. Tanti i temi sul tavolo dell’assemblea di Assoprovider, l’associazione nata nel 1996 che si batte per condizioni di mercato più eque e per favorire la distribuzione della banda ultralarga in tutto il Paese, la cui assemblea di fine anno fa tappa a Roma il 15 e 16 giugno.
L’evento vede i membri dell’associazione aprirsi alle istituzioni per discutere insieme a loro dei temi fondamentali per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi di telecomunicazioni in Italia.
Sarà anche l’occasione per premiare gli uomini e le donne che hanno fatto la storia della Rete. Grazie a una partnership con Lab TV Assoprovider offrirà visibilità a chi vorrà raccontare la storia della sua impresa, di come questa ha contribuito alla diffusione di Internet nella zona in cui opera.
“Le nuove sfide delle telecomunicazioni non sono solo infrastrutturali ma anche regolamentari e in alcuni casi, potrebbero incidere negativamente sullo sviluppo dei piccoli operatori impegnati a fare investimenti per colmare il digital divide a livello locale. Bisogna sempre di più incontrarsi, allearsi e presentarsi come un blocco compatto per avere una giusta rappresentanza di un settore come il nostro, che spesso non viene opportunamente considerato – come peso specifico e come adeguatezza e proporzionalità delle misure proposte su temi strategici, dal Legislatore nazionale ed europeo. Solo così contribuiremo alla creazione di norme che possano garantire i diritti economici degli operatori più piccoli”, spiega Dino Bortolotto, presidente dell’Associazione.
Moderatore della giornata l’Avv. Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale di Roma, sarzana e Associati
http://www.ansa.it/sito/notizie/tecnologia/agenda/2018/06/14/a-roma-si-discute-di-blockchain_6b852053-3a42-4ea6-af15-c8c0c67cb4d4.html
Master in Media Entertainment UNILINK. Lezione sul diritto dei MEDIA.
Domenica 17 giugno 2018 alle ore 9 e 30 l’Avv. Prof Fulvio Sarzana di S.Ippolito, dello Studio legale di Roma Sarzana e Associati, terrà una lezione dal titolo ” Evoluzione giuridica dei MEDIA”,
all’interno del Master di I livello in Media Entertainment, Nuovi media, industria della produzione per l’intrattenimento, marketing digitale, dell’Università UNILINK
La lezione, della durata di 5 ore, approfondirà tutte le tematiche del diritto radiotelevisivo in relazione ai nuovi media.
Aspetti legali del Blockchain e dell’intelligenza artificiale
Venerdì 22 giugno alle ore 9:00 alla Camera dei Deputati, in Via di Campo Marzio 78, Roma, Sala dei Gruppi Parlamentari
si svolgerà un Convegno dal Titolo “Intelligence collettiva, la tecnologia Blockchain”.
Interverranno:
Angelo Tofalo – Componente Copasir XVII Legislatura – Introduzione al VII evento di Intelligence Collettiva
Dott Nicoló Russo – Co-founder & Data Scientist TrueInChain, Dottorando IASSP – “Il funzionamento della tecnologia Blockchain”
Dott Federico Squartini – Fisico, PhD in Bioinformatica, esperto di Blockchain, sistemi distribuiti e crittografia – “Blockchain e identità digitale”
Dott Marco Franco – Segretario generale IASSP, co-founder e project leader di TInC – “Post verità e democrazia: la blockchain ci salverà dalle fake news?”
Avv. Fulvio Sarzana – Professore straordinario di “Diritto della società digitale” – “Profili normativi e regolamentari della Blockchain e dell’intelligenza artificiale”
Dott Vincenzo Di Nicola – Co-Ceo di Conio S.r.l. (Portafoglio Bitcoin Conio) – “Dal Bitcoin alle votazioni: la Blockchain per una democrazia diretta”.