aumentate sanzioni privacy
Nel Decreto Legge mille proroghe di fine anno, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre, sono contenute diverse proroghe all’entrata in vigore di misure normative e modifiche a provvedimenti già in vigore. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza (Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196) la sanzione amministrativa per violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 in materia di informativa di interessati è raddoppiata passando dalla forchetta “tremila euro-diciottomila euro” a quella “seimila euro-trentaseimila euro” (articolo 161); raddoppiata la sanzione amministrativa per violazione della disciplina sulla cessione dei dati, che ora va da diecimila euro a sessantamila euro (articolo 162); la sanzione per omessa o incompleta notificazione che oggi va da ventimila euro a centoventimila euro (articolo 163); mentre più che raddoppiata la sanzione per omessa informazione o esibizione al garante che oggi va da diecimila euro a sessantamila euro (articolo 164); all’articolo 162 sono aggiunti due commi: «2-bis. In caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle misure indicate nell’articolo 33 o delle disposizioni indicate nell’articolo 167 e’ altresi’ applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da ventimila euro a centoventimila euro. Nei casi di cui all’articolo 33 e’ escluso il pagamento in misura ridotta. 2-ter. In caso di inosservanza dei provvedimenti di prescrizione di misure necessarie o di divieto di cui, rispettivamente, all’articolo 154, comma 1, lettere c) e d), e’ altresi’ applicata in sede amministrativa, in ogni caso, la sanzione del pagamento di una somma da trentamila euro a centottantamila euro. mentre è stato aggiunto l’articolo 164-bis (Casi di minore gravita’ e ipotesi aggravate), a norma del quale: 1. Se taluna delle violazioni di cui agli articoli 161, 162, 163 e 164 e’ di minore gravita’, avuto altresi’ riguardo alla natura anche economica o sociale dell’attivita’ svolta, i limiti minimi e massimi stabiliti dai medesimi articoli sono applicati in misura pari a due quinti. 2. In caso di piu’ violazioni di un’unica o di piu’ disposizioni di cui al presente Capo, a eccezione di quelle previste dagli articoli 162, comma 2, 162-bis e 164, commesse anche in tempi diversi in relazione a banche di dati di particolare rilevanza o dimensioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquantamila euro a trecentomila euro. Non e’ ammesso il pagamento in misura ridotta. 3. In altri casi di maggiore gravita’ e, in particolare, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o piu’ interessati, ovvero quando la violazione coinvolge numerosi interessati, i limiti minimo e massimo delle sanzioni di cui al presente Capo sono applicati in misura pari al doppio. 4. Le sanzioni di cui al presente Capo possono essere aumentate fino al quadruplo quando possono risultare inefficaci in ragione delle condizioni economiche del contravventore.