La procura della Repubblica di Cagliari ha notificato nei giorni scorsi 19 avvisi di chiusura indagine – a carico di altrettante persone fisiche- per violazione delle legge sul diritto d’autore, associazione a delinquere e violazione penale delle norme sui marchi d’impresa.
Per la prima volta in Italia, a quanto consti, l’ufficio del pubblico Ministero ha ipotizzato in materia di diritto d’autore su internet la fattispecie prevista dall’art 416 del codice penale.
La fattispecie di associazione a delinquere era già stata affrontata in Europa dalla Corte di Giustizia ma per violazione delle norme sul software.
I reati sul diritto d’autore
La seconda sezione del Titolo III e Capo III della legge sul diritto d’autore regola, agli articoli da 171 a 174-ter, le ipotesi di reato contro il diritto d’autore e le relative sanzioni.
Le ipotesi ivi contenute sono state ampliate dai decreti legislativi n. 518 del 29 dicembre 1992, n. 685, del 16 novembre 1994, n. 204, del 15 marzo 1996, n. 169, del 6 maggio 1999 che hanno modificato gli articoli esistenti e introdotto nella legge gli articoli 171-bis, 171-ter e 171-quater.
La legge n. 248 del 18 luglio 2000 ha inasprito le sanzioni e ha introdotto gli art. 171-quinqies, 171-sexies, 171-septies, 17-octies e 171-novies, 174-bis e 174-ter. Quest’ultima legge ha inoltre previsto l’applicazione di sanzioni amministrative e accessorie in aggiunta alle sanzioni penali.
Successivamente ulteriori modificazioni sono state introdotte dal D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68, dal D.L. 22 marzo 2004, n. 72, dal D.L. 31 gennaio 2005, n.7, dal D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 118, e dal D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140.
I reati contro il diritto d’autore sono perseguibili d’ufficio.
I principali reati sono: L’articolo 171 che prevede al primo comma una serie di reati che hanno per oggetto il diritto di utilizzazione economica dell’opera, L’art. 171-bis che punisce al primo comma abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), e l’art. 171-ter: abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione di opere protette per fini di lucro.